0.632.293.451
Aggiunta
all’accordo commerciale del 24 giugno 1927
tra la Svizzera e la Finlandia
Preambolo
Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Finlandia, animati dal desiderio d’accrescere gli scambi commerciali tra i due Paesi, hanno risoluto di modificare e completare l’accordo commerciale del 24 giugno 19271 come segue:
Art. 1
Il numero 4 dell’accordo commerciale del 24 giugno 19272 è abrogato.
Art. 2
I prodotti naturali, o fabbricati, originari e provenienti dal territorio doganale svizzero, menzionati nell’elenco A3 , qui allegato, saranno ammessi, nell’importazione in Finlandia, secondo i dazi in esso indicati.
I prodotti naturali, o fabbricati, originari e provenienti dalla Finlandia, menzionati nell’elenco B4 , qui allegato, saranno ammessi all’importazione sul territorio doganale svizzero, secondo i dazi in esso indicati.
Art. 3
Fino a tanto che le Parti contraenti saranno vincolate dagli obblighi dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio5, i prodotti menzionati negli elenchi A6 e B7 , qui allegati, godranno dei dazi applicati dalle Parti contraenti secondo le disposizioni di quell’Accordo generale.
Recedendo, le alte Parti contraenti o l’una di esse, dall’Accordo generale, i prodotti menzionati negli elenchi A e B, allegati alla presente aggiunta, continueranno a godere, nell’importazione in Finlandia e sul territorio doganale svizzero, dei dazi iscritti nell’Accordo generale alla data del recesso.
Art. 4
L’accordo commerciale del 24 giugno 19278 e la presente aggiunta estenderanno i loro effetti al Principato di Liechtenstein, fino a quando quest’ultimo sarà legato con la Svizzera da un trattato d’unione doganale9.
Art. 5
Il presente accordo sarà applicato a contare dal giorno in cui la dichiarazione d’adesione provvisoria della Svizzera all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio10 avrà effetto per le Parti contraenti della presente aggiunta.
Se, per altro, la nuova tariffa delle dogane svizzere11 entrasse in vigore innanzi che la dichiarazione provvisoria d’adesione della Svizzera divenga applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e la Finlandia, gli elenchi A12 e B13 avranno effetto a contare da quel momento.
Art. 6
La presente aggiunta sarà ratificata dalle due Parti contraenti secondo le loro disposizioni costituzionali. Essa entrerà in vigore, non appena saranno stati scambiati gli strumenti di ratificazione.
La presente aggiunta potrà essere disdetta in ogni tempo e avrà effetto fino al decorso di tre mesi a contare dal giorno della disdetta.
Fatto a Ginevra, in due esemplari, il 14 novembre 1958.
(Seguono le firme)