0.672.959.81
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Conclusa il 7 settembre 1987 Approvata dall’Assemblea federale il 19 settembre 19882 Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 maggio 1989 Entrata in vigore il 2 maggio 1989 (Stato 7 febbraio 2006)
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Persone
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
Art. 2 Imposte
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio riscosse per conto di uno Stato Contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili provenienti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Norvegia: (i) l’imposta sul reddito riscossa dallo Stato (inntektsskatt til staten); (ii) l’imposta sul reddito riscossa da associazioni di Comuni (inntektsskatt til fylkeskommunen);
RU 1989 1356; FF 1988 II 293
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
(iii) l’imposta sul reddito riscossa dai Comuni (inntektsskatt til kommunen); ...3 (iv)4 l’imposta sul patrimonio riscossa dallo Stato (formuesskatt til staten); (v)5 l’imposta sul patrimonio riscossa dai Comuni (formuesskatt til kommunen); (vi)6 l’imposta riscossa dallo Stato sulle rimunerazioni di artisti non residenti ecc. (skatt til staten på honorar til utenlandske artister m.v.); ...7
b) in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri elementi del reddito); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, beni mobili e immobili, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio); (dette qui di seguito «imposta svizzera»). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o essenzialmente analoga che verranno istituite in uno degli Stati Contraenti dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. 5. La Convenzione non si applica all’imposta preventiva svizzera riscossa alla fonte in Svizzera sulle vincite alla lotteria.
Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
il termine «Norvegia» designa il Regno di Norvegia, ad eccezione dello Svalbard, dell’isola di Jan Mayen e dei possedimenti norvegesi («biland»);
il termine «cittadini» designa:
(i) ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato Contraente; (ii) ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituite conformemente alla legislazione vigente di uno Stato Contraente;
con effetto dal 20 dic. 2005 (RS 0.672.959.811).
Originario n. v.
Originario n. vi.
Originario n. vii. Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato con effetto dal 20 dic. 2005 (RS 0.672.959.811).
il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
le espressioni «uno Stato Contraente» e «l’altro Stato Contraente» designano, secondo il contesto, la Norvegia o la Svizzera;
le espressioni «impresa di uno Stato Contraente» e «impresa dell’altro Stato Contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato Contraente;
8 l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un’impresa di uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente;
9 i) l’espressione «autorità competente» designa: (i) in Norvegia: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) in Svizzera: il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dal diritto di tale Stato relativo alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Residenze
1. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato Contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltarito per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato o per il patrimonio ivi situato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente; se dispone- di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
Nuovo testo giusta l'art.2 n. 1 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il
Nuovo testo giusta l'art.2 n. 2 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il
se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui dimora abitualmente;
se questa persona dimora abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non dimora abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
se questa persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Se, ai sensi del presente articolo, una persona fisica è considerata residente d’uno Stato Contraente soltanto per una parte dell’anno ed è considerata residente dell’altro Stato Contraente per il resto dell’anno (cambiamento di domicilio), ogni Stato può riscuotere le imposte- in funzione dell’assoggettamento illimitato, solo per il periodo di tempo durante il quale questa persona è considerata residente di questo 4. Quando, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una persona fisica sarebbe residente di uno Stato Contraente ma non vi è assoggettata alle imposte generalmente riscosse su tutti i redditi provenienti dall’altro Stato Contraente, generalmente imponibili giusta la legislazione fiscale di questo Stato, ai sensi della presente Convenzione essa non è considerata residente del primo Stato menzionato. 5. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare
una sede di direzione;
una succursale;
un ufficio;
un’officina;
un laboratorio; e
una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, o attività di sorveglianza connessevi costituiscono una stabile organizzazione soltanto se la durata di detto cantiere di costruzione o di detta catena di montaggio o di dette attività eccede i dodici mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa una qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a) ad e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente a tenore del paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato Contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non sì limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo. 6. Non si considera che un’impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato Contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi di beni immobili
1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell’altro Stato Contraente sono imponibili in questo altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato attribuitole dal diritto dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’ufflizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi provenienti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
Art. 7 Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a tale stabile organizzazione. 2. Salve le disposizioni del paragrafo3, quando un’impresa di uno Stato Contraente esercita la sua attività nell’altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi da essa perseguiti, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Se uno Stato Contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo2 impedisce a tale Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima e aerea
1.10 Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente provenienti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili solo in detto Stato ...11 2.12 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio. 3.13 I paragrafi 1 e 2 valgono per gli utili delle imprese aeree norvegesi, danesi e svedesi riunite nel Consorzio Scadinavian Airlines System (SAS), ma solo nella misura in cui gli utili della SAS Norge ASA, del partner norvegese della Scandinavian Airlines System (SAS), corrispondono alle loro partecipazioni al Consorzio.
Art. 9 Imprese associate
Quando:
un’impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato Contraente, o
le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato Contraente e di un’impresa dell’altro Stato Contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in conseguenza.
Art. 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente a un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili in questo altro Stato. 2.14 Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell’altro Stato Contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo
Nuovo testo giusta l'art.3 n. 1 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il
Originario n. 3.
Introdotto dall'art.3 n. 4 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il
Nuovo testo giusta l'art. 4 n. 1 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il dei dividendi. Questi dividendi sono tuttavia esonerati dall’imposta nel primo Stato Contraente, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. 3.15 Qualora il Governo di uno Stato Contraente riceva dividendi quale beneficiario effettivo, questi dividendi possono essere imposti solo in detto Stato. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «Governo di uno Stato Contraente» comprende:
per quanto riguarda la Norvegia: (i) la Banca centrale della Norvegia; (ii) il Fondo petrolifero dello Stato norvegese;
per quanto concerne la Svizzera: (i) la Banca nazionale svizzera;
un ente legale o qualsiasi altra istituzione di proprietà, per intero o in maggioranza, del Governo di uno Stato Contraente definita a tempo debito con l’accordo reciproco delle autorità competenti.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione delle limitazioni enunciate ai paragrafi2 e 3. Questi paragrafi non modificano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 5. Il termine «dividendi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, esercita nell’altro Stato Contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 7. Quando una società residente di uno Stato Contraente trae utili o redditi dall’altro Stato Contraente, questo altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi non siano pagati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi non sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione o a una sede fissa situata in questo altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.
Nuovo testo giusta l'art. 4 n. 2 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il
Art. 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili in questo altro Stato, se il residente ne è il beneficiario effettivo. 2. Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di qualsiasi genere, garantiti o no da ipoteca, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, esercita nell’altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 4. Quando, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se il residente ne è il beneficiario effettivo. 2. Il termine «canoni», di cui al presente articolo, designa i compensi di qualsiasi genere pagati per l’uso o la concessione dell’uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, esercita nell’altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei canoni. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo7 e dell’articolo 14, a seconda dei casi.
4. Quando, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile giusta la legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente trae dall’alienazione di beni immobili menzionati all’articolo 6 e situati nell’altro Stato Contraente sono imponibili in questo altro Stato. 2. Gli utili provenienti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente o di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato Contraente dispone nell’altro Stato Contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi analoghi utili provenienti dall’alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o in una con l’intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in questo altro Stato. 3.16 Gli utili di un’impresa di uno Stato Contraente provenienti dall’alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili destinati all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato Contraente. 4. Gli utili provenienti dall’alienazione di tutte le azioni o della maggioranza di esse di una società i cui beni sono costituiti esclusivamente o principalmente da beni immobili siti in uno Stato Contraente sono imponibili in questo Stato. 5. Gli utili provenienti dall’alienazione totale o parziale d’una partecipazione preponderante a una società sono imponibili nello Stato Contraente di cui la società è residente se il cedente è una persona fisica residente dell’altro Stato Contraente che:
nel corso dei 5 anni immediatamente precedenti l’alienazione è stata residente del primo Stato Contraente ai sensi dell’articolo 4, e
non è assoggettata a nessuna imposta sugli utili dell’alienazione nell’altro Si dà partecipazione preponderante quando il cedente dispone di più del 25 per cento del capitale della società.
6. Gli utili provenienti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1–5 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l’alienante è residente.
Nuovo testo giusta l'art. 5 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il
Art. 14 Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente trae da una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell’altro Stato Contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma limitatamente alla parte attribuibile alla base fissa. 2. L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Professioni dipendenti
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve per un’attività dipendente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’attività non venga esercitata nell’altro Stato Contraente. Se l’attività è quivi esercitata, le rimunerazioni ricevute a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve per un’attività dipendente esercitata nell’altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato e
le rimunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che è residente del primo Stato menzionato, e
l’onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3.17 Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute per un’attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile di un’impresa di uno Stato Contraente esercitati nel traffico internazionale sono imponibili in detto Stato Contraente. Se queste rimunerazioni provengono tuttavia da un’attività dipendente svolta a bordo di una nave iscritta nel registro internazionale norvegese delle navi (N.I.S), sono imponibili solo nello Stato Contraente di cui il beneficiario è residente. 4.18 Qualora una persona residente di uno Stato Contraente percepisce rimunerazioni da un’attività dipendente, svolta a bordo di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale dal Consorzio Scadinavian Airlines System (SAS), dette rimunerazioni sono imponibili solo nello Stato Contraente di cui il beneficiario è residente.
Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 1 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il
Introdotto dall'art. 6 n. 2 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il
Art. 16 Partecipazione agli utili (tantièmes)
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza o di qualsiasi altro organo simile di una società residente dell’altro Stato Contraente sono imponibili in questo altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente trae da attività personali esercitate nell’altro Stato Contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, cinema, radio o televisione, quale musicista o come sportivo sono imponibili in questo altro Stato. 2. I redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, se attribuiti a una persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, sono imponibili nello Stato Contraente nel quale le attività dell’artista e dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli7, 14 e 15.
Art. 18 Pensioni e rendite
1. Le pensioni (comprese le pensioni di diritto pubblico) a titolo di impiego anteriore e le rendite pagate a una persona residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Nonostante il paragrafo 1, le pensioni pagate dalla Svizzera o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi che la Svizzera o una sua suddivisione politica o un suo ente locale hanno costituito, a una persona fisica per servizi prestati nell’esercizio di una funzione pubblica per conto della Svizzera, o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in Svizzera. 3. Il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, per la vita intera o durante un periodo determinato o determinabile, in corrispettivo di un adeguato e completo compenso pecuniario o valutabile in denaro.
Art. 19 Funzioni pubbliche
1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale
b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato Contraente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica è un residente di questo Stato e; (i) ha la cittadinanza di tale Stato o (ii) non è divenuta residente di tale Stato unicamente al fine di rendere i servizi.
2. Le disposizioni degli articoli 15 e 16 si applicano alle rimunerazioni, diverse dalle pensioni, per servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato Contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti
Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell’altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato ai soli fini di continuare gli studi o la formazione riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione non sono imponibili in questo Stato, a condizione che provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Art. 21 Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all’articolo 6 paragrafo2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, esercita, nell’altro Stato Contraente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo7 o dell’articolo 14 a seconda dei casi.
Art. 22 Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti all’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato Contraente e situato nell’altro Stato Contraente è imponibile in questo altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato Contraente dispone nell’altro Stato Contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in questo altro Stato. 3.19 Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili esercitati nel traffico internazionale da un’impresa di uno Stato Contraente nonché dai beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto in detto Stato Contraente. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente dì uno Stato Contraente è imponibile soltanto in tale Stato.
Nuovo testo giusta l'art.7 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il
Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione
1.20 Riservate le disposizioni del diritto norvegese sulla concessione di un computo sull’imposta norvegese dell’imposta pagata al di fuori della Norvegia (che non devono pregiudicare il principio generale menzionato di seguito) vale quanto segue:
a) Se un residente della Norvegia riceve elementi di reddito o possiede patrimonio che, conformemente alla presente Convenzione, possono essere imponibili in Svizzera, la Norvegia concede: (i) sull’imposta applicabile ai redditi di tale residente, una deduzione equivalente all’ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Svizzera; (ii) sull’imposta applicabile al patrimonio di tale residente, una deduzione equivalente all’ammontare dell’imposta sul patrimonio pagata in Svizzera. In ambedue i casi, l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o al patrimonio imponibili in Svizzera.
b) I redditi o il patrimonio di una persona residente della Norvegia, che secondo la presente Convenzione non sono imponibili in Norvegia, possono nondimeno essere considerati nella base di calcolo dell’imposta in Norvegia; la Norvegia computa tuttavia sulle imposte norvegesi sul reddito e sul patrimonio la frazione dell’imposta sul reddito e sul patrimonio imputabile al reddito conseguito o al patrimonio conservato nell’altro Stato Contraente. 2.21 Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo
Qualora un residente della Svizzera ritragga redditi o possieda patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Norvegia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b; ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o patrimonio in questione, senza tener conto dell’esenzione. Per gli utili ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 4, la presente esenzione vale solo se la loro imposizione in Norvegia è comprovata.
Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi che secondo le disposizioni dell’articolo 10 sono imponibili in Norvegia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio, che può avere le seguenti forme:
(i) computo dell’imposta pagata in Norvegia, giusta le disposizioni dell’articolo 10, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito imponibile in Norvegia; o
Originari par. 1-2. Nuovo testo giusta l'art. 8 n. 1 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato
Originari par. 3-6. Nuovo testo giusta l'art. 8 n. 2 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato (ii) riduzione forfetaria dell’imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Norvegia sull’ammontare lordo dei dividendi. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e disciplina la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
c) Qualora riceva dividendi da una società residente della Norvegia, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera inerente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.
Art. 24 Parità di trattamento
1. I cittadini di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell’altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato trovantisi nella stessa situazione. La presente disposizione si applica anche, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato Contraente o di entrambi gli Stati Contraenti. 2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato Contraente ha nell’altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia. 3. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, dell’articolo Il paragrafo 4 o dell’articolo 12 paragrafo 4, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato Contraente a un residente dell’altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, alle stesse condizioni come se fossero pagati a un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni come se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato Contraente il cui capitale è, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, detenuto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diverso o più oneroso di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo2, alle imposte di qualsiasi genere o denominazione.
Art. 25 Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il caso rientra nell’articolo 24 paragrafo 1, a quella dello Stato Contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.22 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato Contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell’ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Contraenti.
Art. 26 Scambio d’informazioni
1.23 a) Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati Contraenti permettono d’ottenere nel quadro della prassi amministrativa normale) necessarie per l’applicazione della presente Convenzione in riferimento alle imposte oggetto della stessa.
Inoltre possono scambiarsi su richiesta le informazioni necessarie all’amministrazione o all’applicazione del diritto interno nel caso di società holding in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione.
Inoltre possono scambiarsi su richiesta informazioni indispensabili all’esecuzione del diritto interno in materia di frode fiscale in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione.
Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e rivelate solo alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano della tassazione, della riscossione o dell’amministrazione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici in
Nuovo testo del per. giusta l'art. 9 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il
Nuovo testo giusta l'art. 10 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il relazione alle imposte oggetto della presente Convenzione. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per gli scopi summenzionati. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali o metodi commerciali. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. 2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati Contraenti di adottare misure amministrative in deroga alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all’ordine pubblico, oppure fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla sua propria legislazione o a quella dello Stato che le chiede.
Art. 27 Agenti diplomatici e funzionari consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali dì cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, quando si trovino sul territorio di uno Stato Contraente e non sono trattate come residenti dell’uno o dell’altro Stato Contraente in materia di imposte sul reddito o sul patrimonio.
Art. 2824 Rimborso di imposte alla fonte
1. Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i canoni sono riscossi in uno Stato Contraente mediante trattenuta alla fonte, la presente Convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta in base all’aliquota intera. 2. Nondimeno l’imposta così riscossa, in base all’aliquota intera, deve essere rimborsata su domanda nella misura in cui la riscossione è limitata dalla Convenzione. 3. Il termine per l’istanza di rimborso è di tre anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui sono stati percepiti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza. 4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono fissare di comune accordo la procedura per l’esecuzione delle agevolazioni d’imposta previste nella Convenzione. 5. Nonostante il paragrafo 4 lo Stato Contraente da cui provengono i redditi può esigere una procedura amministrativa ai fini dell’accertamento della residenza della persona che ha presentato l’istanza di rimborso.
Introdotto dall'art.11 del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il
Art. 2925 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Oslo appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:
per quanto concerne le imposte riscosse alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati a persone che non sono residenti, a decorrere dal primo giorno dell’anno civile che segue l’entrata in vigore della Convenzione; e
per quanto concerne le altre imposte sul reddito e sul patrimonio, per gli anni civili (compresi gli esercizi chiusi nel corso di questi anni) che seguono l’entrata in vigore della Convenzione.
3. La Convenzione firmata il 7 dicembre 195626 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è abrogata e con l’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo2, cesserà d’essere applicabile.
Art. 3027 Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno civile. In questo caso, la Convenzione cesserà d’essere applicabile:
per quanto concerne le imposte riscosse alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati a persone che non sono residenti, a decorrere dal primo giorno dell’anno civile che segue la denuncia;
per quanto concerne le altre imposte sul reddito e sul patrimonio, per gli anni civili (compresi gli esercizi chiusi nel corso di questi anni) che seguono la denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati in merito dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna il 7 settembre 1987, in due esemplari in lingua tedesca, norvegese e inglese. In caso di interpretazione divergente farà stato il testo inglese.
Originario art. 28.
[RU 1957 735]
Originario art. 29.
Per il Per il Il Consiglio federale svizzero Il Governo del Regno di Norvegia: Pierre Aubert Ketil Børde Protocollo Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia, all’atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:
1. Per quanto concerne l’articolo3 paragrafo 1 lettera b) resta inteso che il termine «Norvegia» non comprende nessun territorio al di là delle acque territoriali norvegesi che, secondo il diritto norvegese e in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere designato dalla legislazione della Norvegia come territorio sul quale la Norvegia può esercitare diritti sovrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali. ...28 2.29 Per quanto concerne gli articoli 10, 11 e 12, resta inteso che i provvedimenti presi dalla Svizzera col decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 196230 contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni sono parimenti applicabili alla presente Convenzione. Inoltre, nell’ambito dello sgravio delle imposte sui redditi riscosse alla fonte da altri Stati Contraenti, il decreto non accorda questo sgravio ad agenti, mandatari ed altre persone che non sono i beneficiari effettivi dei redditi e prescrive condizioni sull’utilizzazione dei redditi sgravati d’imposta e sulla distribuzione degli utili. 3.31 Nonostante le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 1, i redditi che un residente della Svizzera trae da una libera professione o da altre attività di carattere indipendente esercitate in Norvegia in relazione alla prospezione o allo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo dello zoccolo continentale norvegese sono imponibili soltanto in Svizzera, salvo che:
a) questo residente disponga in Norvegia di una base fissa per l’esercizio della sua attività; ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili in Norvegia ma limitatamente alla parte attribuibile alla base fissa, o
Originario n. 3.
Originario n. 4.
b) questo residente dimori in Norvegia al fine di esercitare le sue attività per oltre 183 giorni nel corso di 12 mesi; in questo caso i redditi sono imponibili in Norvegia. Tuttavia, se non sono imposte in Norvegia, dette rimunerazioni possono esserlo in Svizzera. 4.32 Nonostante le disposizioni dell’articolo 15 paragrafo2, le rimunerazioni che un residente della Svizzera riceve da un’attività dipendente esercitata in Norvegia in relazione alla prospezione o allo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo dello zoccolo continentale norvegese sono imponibili in Norvegia se il beneficiario di dette rimunerazioni dimora in Norvegia per oltre 183 giorni nel corso di 12 mesi. Tuttavia, se non sono imposte in Norvegia, dette rimunerazioni possono esserlo in Svizzera. 5.33 Con riferimento all’articolo 26 paragrafo 1 lettera b resta inteso che possono essere scambiate solo le informazioni in possesso delle autorità fiscali o che devono essere trasmesse in via ordinaria e che possono essere ottenute dalle autorità fiscali in una procedura ordinaria senza ricorrere a misure specifiche. Resta inteso che ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 lettera b sono società holding le società svizzere conformemente all’articolo28 capoverso2 della legge federale del 14 dicembre 199034 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni nonché le società norvegesi che equiparabili a queste società svizzere. Resta inteso che l’espressione «frode fiscale» designa un comportamento fraudolento, che rappresenta in entrambi gli Stati Contraenti un delitto fiscale punibile con la pena privativa della libertà. Resta inteso che in caso di frode fiscale il segreto bancario non impedisce di procurarsi presso le banche prove documentali e di trasmetterle all’autorità competente dello Stato richiedente. Una comunicazione di informazioni presuppone tuttavia una relazione diretta tra il comportamento fraudolento e il provvedimento di assistenza amministrativa richiesto. I due Stati Contraenti convengono che l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 paragrafo 1 lettera c nonché le disposizioni del Protocollo della Convenzione presuppone la reciprocità giuridica ed effettiva. È inoltre inteso che l’assistenza amministrativa ai sensi del presente paragrafo non comprende nessun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove. ...35
Originario n. 5.
Introdotto dall'art. 13 let. C del Prot. del 12 apr. 2005, approvato dall'Ass. fed. il Fatto a Berna il 7 settembre 1987 in due esemplari in lingua tedesca, norvegese e inglese. In caso di interpretazione divergente farà stato il testo inglese.
Per il Per il Il Consiglio federale svizzero Il Governo del Regno di Norvegia: Pierre Aubert Ketil Børde