0.747.343.1
Convenzione no 23 sul rimpatrio dei marinai
Conchiusa a Ginevra il 23 giugno 1926 Emendata con la convenzione (no 80) del 9 ottobre 1946 Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19602 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 aprile 1960 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1960 (Stato 28 settembre 2009)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 7 giugno 1926, per la sua nona sessione, avendo deliberato di adottare alcune proposte sul rimpatrio dei marinai (questione elencata come primo punto nell’agenda della sessione) e avendo deciso che queste proposte siano redatte nella forma di una convenzione internazionale, adotta, in questo ventitreesimo giorno di giugno millenovecentoventisei, la seguente convenzione che sarà denominata «Convenzione sul rimpatrio dei marinai, 1926» e ratificata dai membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro:
Art. 1
1. La presente convenzione è applicabile a tutte le navi marittime immatricolate nel paese di uno dei Membri che ha ratificato la presente convenzione e agli armatori, capitani e marinai di queste navi. 2. Essa non si applica:
alle navi da guerra,
alle navi di Stato non adibite a scopi commerciali,
alle navi adibite al cabotaggio nazionale,
ai panfili privati,
alle navi comprese nella denominazione di «Indian country craft»,
ai battelli da pesca, RU 1960 490; FF 1959 1145 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
Lett. d del DF del 17 mar. 1960 (RU 1960 479).
g. ai bastimenti di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate o 300 metri cubi e, ove si tratti di navi adibite al «home trade», di una stazza inferiore al limite stabilito per il regime particolare di queste navi dalla convenzione internazionale in vigore al momento in cui è adottata la presente convenzione.
Art. 2
Per la presente convenzione:
il termine «nave» comprende ogni nave o bastimento, di qualsiasi genere, di proprietà pubblica o privata che effettui abitualmente una navigazione marittima;
il termine «marinaio» comprende ogni persona impiegata o assunta a bordo, a qualsiasi titolo, e figurante nel ruolo d’equipaggio, eccezion fatta per i capitani, i piloti, gli allievi delle navi scuola, gli apprendisti vincolati da un contratto speciale di tirocinio; esso esclude gli equipaggi della flotta da guerra e le altre persone a servizio permanente dello Stato;
il termine «capitano» comprende tutte le persone che abbiano il comando di una nave, esclusi i piloti;
il termine «nave» adibita al «home trade» indica le navi adibite al commercio tra i porti di un paese determinato e i porti di un paese vicino nei limiti geografici stabiliti dalla legislazione nazionale.
Art. 3
1. Ogni marinaio sbarcato (sia il contratto in vigore o sia scaduto) ha diritto di essere ricondotto nel suo paese, al porto nel quale è stato assunto oppure al porto di partenza della nave, secondo le prescrizioni della legislazione nazionale che deve prevedere le disposizioni necessarie a questo scopo e stabilire, in particolare, a chi spetti l’onere del rimpatrio. 2. Il rimpatrio è considerato assicurato se è procurato al marinaio un impiego conveniente a bordo di una nave che si rechi a una delle destinazioni determinate in virtù del paragrafo precedente. 3. È considerato rimpatriato il marinaio sbarcato nel proprio paese, nel porto nel quale è stato assunto o in un porto vicino oppure nel luogo di partenza della nave. 4. La legislazione nazionale o, in mancanza di disposizioni legislative, il contratto d’assunzione, determinerà le condizioni alle quali può essere rimpatriato il marinaio straniero imbarcato in un paese diverso dal suo. Le disposizioni dei paragrafi precedenti restano, tuttavia, applicabili al marinaio imbarcato nel proprio paese.
Art. 4
Le spese di rimpatrio non possono essere a carico del marinaio che è stato licenziato a cagione:
di un incidente sopravvenuto nel servizio della nave;
di un naufragio;
di una malattia che non sia imputabile né a una sua intenzione né a una sua negligenza;
di licenziamento per altre cause che non gli siano imputabili.
Art. 5
1. Le spese di rimpatrio devono comprendere tutte le spese concernenti il trasporto, l’alloggio e il vitto del marinaio durante il viaggio. Esse comprendono anche le spese di mantenimento del marinaio sino al momento stabilito per la sua partenza. 2. Il marinaio rimpatriato come membro di un equipaggio ha diritto al pagamento dei servizi compiuti durante il viaggio.
Art. 6
L’autorità pubblica del paese nel quale la nave è immatricolata è incaricata di vigilare sul rimpatrio di tutti i marinai, nei casi in cui la presente convenzione è applicabile, senza distinzione di nazionalità; se è necessario essa anticiperà le spese di rimpatrio.
Art. 7
Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione, nelle condizioni previste dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, sono comunicate al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.
Art. 8
1. La presente convenzione entra in vigore dopo che il direttore generale avrà registrato la ratificazione di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro. 2. Essa sarà vincolante soltanto per quei Membri la cui ratificazione sarà registrata all’Ufficio internazionale del lavoro. 3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, alla data in cui ne sarà stata registrata la ratificazione all’Ufficio internazionale del lavoro.
Art. 9
Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del lavoro, il direttore generale ne darà comunicazione a tutti i Membri dell’Organizzazione. Egli notificherà loro anche la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate ulteriormente dagli altri Membri.
Art. 10
Con riserva delle disposizioni dell’articolo 8, ogni Membro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al più tardi entro il 1° gennaio 1928, e a prendere le misure necessarie per renderle effettive.
Art. 11
Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, ai suoi possedimenti e protettorati conformemente all’articolo 35 della costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro3.
Art. 12
Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto dopo un anno dalla sua registrazione.
Art. 134
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale, se del caso, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere nelle trattande il problema della sua revisione totale o parziale.
Art. 14
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.
Nuovo testo giusta l’art. 1 della Conv. (no 116) del 26 giu. 1961, approvata dall’AF il 2 ott. 1962 ed entrata in vigore per la Svizzera il 5 nov. 1962 (RU 1962 14 II 1413; FF 1962 947).
Campo di applicazione il 28 settembre 20095 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Argentina 14 marzo 1950 14 marzo 1950 Azerbaigian 19 maggio 1992 S 19 maggio 1992 Belgio 3 ottobre 1927 16 aprile 1928 Belize 15 luglio 2005 15 luglio 2005 Bosnia e Erzegovina 2 giugno 1993 S 2 giugno 1993 Bulgaria 29 novembre 1929 29 novembre 1929 Cina 2 dicembre 1936 2 dicembre 1936 Hong Konga 6 giugno 1997 1° luglio 1997 Macao 20 luglio 2005 20 luglio 2005 Cipro 19 settembre 1995 19 settembre 1995 Colombia 20 giugno 1933 20 giugno 1933 Croazia 8 ottobre 1991 S 8 ottobre 1991 Cuba 7 luglio 1928 7 luglio 1928 Egitto 4 agosto 1982 4 agosto 1982 Estonia 9 luglio 1928 9 luglio 1928 Filippine 17 novembre 1960 17 novembre 1960 Francia 4 marzo 1929 4 marzo 1929 Guadalupa 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Guayana francese 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Martinica 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Nuova Caledonia 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Polinesia francese 27 novembre 1974 27 novembre 1974
Riunione 27 novembre 1974 27 novembre 1974 St. Pierre e Miquelon 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Territori Australi e Antartici Francesi 18 giugno 1990 18 giugno 1990 Germania 14 marzo 1930 14 marzo 1930 Ghana 18 marzo 1965 18 marzo 1965 Gibuti 3 agosto 1978 S 3 agosto 1978 Grecia 6 maggio 1981 6 maggio 1981 Iraq 23 settembre 1976 23 settembre 1976 Irlanda 5 luglio 1930 5 luglio 1930 Italia 10 ottobre 1929 10 ottobre 1929 Kirghizistan 31 marzo 1992 S 31 marzo 1992 Liberia 21 giugno 1977 21 giugno 1977 Lussemburgo 16 aprile 1928 16 aprile 1928 Macedonia 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Mauritania 8 novembre 1963 8 novembre 1963 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Nicaragua 12 aprile 1934 12 aprile 1934 Nuova Zelandaa 11 gennaio 1980 11 gennaio 1980 Paesi Bassi 5 maggio 1948 5 maggio 1948 Antille olandesi 5 maggio 1948 A 5 maggio 1948 Arubac 1° gennaio 1986 1° gennaio 1986 Panama 19 giugno 1970 19 giugno 1970 Perù 4 aprile 1962 4 aprile 1962 Polonia 8 agosto 1931 8 agosto 1931 Portogallo 23 maggio 1983 23 maggio 1983 Regno Unito 3 giugno 1985 3 giugno 1985 Anguillad 6 novembre 1987 6 novembre 1987 Bermudad 25 maggio 1988 25 maggio 1988 Gibilterrad 25 maggio 1988 25 maggio 1988 Isola di Mand 25 maggio 1988 25 maggio 1988 Isole Falklandd 25 maggio 1988 25 maggio 1988 Isole Vergini britanniched 25 maggio 1988 25 maggio 1988 Russia 4 novembre 1969 4 novembre 1969 Serbia 24 novembre 2000 S 30 settembre 1929 Slovenia 29 maggio 1992 S 29 maggio 1992 Somaliae 18 novembre 1960 S 1° luglio 1960 Spagna 23 febbraio 1931 23 febbraio 1931 Svizzera 21 aprile
1960 21 aprile 1960 Tagikistan 26 novembre 1993 S 26 novembre 1993 Tunisia 14 aprile 1970 14 aprile 1970 Ucraina 17 giugno 1970 17 giugno 1970 Uruguay 6 giugno 1933 6 giugno 1933 a In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong. b La Conv. non s’applica alle Isole Tokelau. c Il 1° gen. 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno. d Applicabile senza modifica. e Gli obblighi derivanti dalla convenzione n° 23, applicabili all’ex-territorio sotto tutela, sono stati estesi all’insieme del territorio nazionale della Somalia.