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0.747.711

Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

Concluso a Roma il 10 marzo 1988 Approvato dall’Assemblea federale il 28 settembre 19922 Depositato dalla Svizzera con strumento ratificato il 12 marzo 1993 Entrato in vigore per la Svizzera il 10 giugno 1993 (Stato 6 settembre 2005)

Gli Stati Parti del presente Protocollo, essendo Parti della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, riconoscendo che le ragioni per le quali la Convenzione è stata elaborata sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, tenendo conto delle disposizioni della predetta Convenzione, affermando che le questioni che non sono regolate dal presente Protocollo continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 e quelle degli articoli da 10 a 16 della Convenzione3 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (in appresso denominata «la Convenzione») si applicano anche, mutatis mutandis, ai reati previsti all’articolo 2 del presente Protocollo quando tali reati sono commessi a bordo o contro piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. 2. Nei casi in cui il Protocollo non è applicabile ai sensi del paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili se l’autore od il presunto autore del reato è scoperto nel territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato nelle acque interne, o mare territoriale nel quale è situata la piattaforma fissa. 3. Ai fini del presente Protocollo, per «piattaforma fissa» si intende un’isola artificiale, una installazione o struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.

RU 1993 1923; FF 1992 II 1313

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

Art. 1 lett. b del DF del 28 sett. 1992 (RU 1993 1909)

Art. 2 Art. 3 1. Ogni medesimi reati:

1. Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente:

  1. s’impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo, con la violenza o con minaccia di violenza, oppure

  2. compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa se questo atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della piattaforma; oppure

  3. distrugge una piattaforma fissa o vi causa danni di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure

  4. colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure

  5. ferisce o uccide una persona, qualora il fatto sia commesso con la commissione o il tentativo di commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) a

  6. , del presente paragrafo.

2. Commette altresì reato chiunque:

  1. tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo l; oppure

  2. istiga un’altra persona a commettere uno di questi reati se il reato è effettivamente commesso o, se si rende altrimenti complice della persona che commette tale reato; oppure

  3. minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1, se la minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia che tale minaccia sia o no accompagnata, secondo la legislazione nazionale, da una condizione mirante a costringere una persona fisica o morale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto.

Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all’articolo 2 quando il reato è commesso:

  1. contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piattaforma continentale di tale Stato; oppure

  2. a un cittadino di tale Stato.

2. Uno Stato Parte può parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i

  1. quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato;

  2. quando, durante la perpetrazione del reato un cittadino di tale Stato è stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure

  3. quando il reato è commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.

3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominato «Segretario generale»). Se in seguito detto Stato Parte elimina la legislazione che istituisce tal caso di giurisdizione, ne dà notifica al Segretario generale. 4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all’articolo 2 nei casi in cui il presunto si trova nel suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 5. Il presente Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione nazionale.

Art. 4

Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo le norme del diritto internazionale concernenti le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

Art. 5

1. Il presente Protocollo è aperto in Roma il 10 marzo 1988, e presso la Sede dell’Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata «l’Organizzazione») dal 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989, alla firma di ogni Stato che abbia firmato la Convenzione. Esso rimane poi aperto per l’adesione. 2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo con:

  1. firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; oppure

  2. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure

  3. adesione.

3. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale. 4. Solo uno Stato che ha firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, o che ha ratificato, accettato, approvato la Convenzione o vi ha aderito, può divenire Parte al presente Protocollo.

Art. 6

1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati hanno, sia firmato il Protocollo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tuttavia, il presente Protocollo non può entrare in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione.

2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o di adesione a quest’ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

Art. 7

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento successivo allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia. 4. Una denuncia della Convenzione compiuta da uno Stato Parte sarà considerata come una denuncia del presente Protocollo da questo stesso Stato.

Art. 8

1. L’Organizzazione può convocare una Conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo. 2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti al presente Protocollo per la procedura alla revisione o all’adozione di emendamento al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a cinque. 3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo sarà considerato avere ad oggetto il Protocollo così come emendato.

Art. 9

1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale. 2. Il Segretario generale:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti i Membri dell’Organizzazione:

  2. di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto; iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con il presente Protocollo o in conformità con la Convenzione, concernente il presente Protocollo;

b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito. 3. All’atto dell’entrata in vigore del presente Protocollo, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazione Unite4.

Art. 10

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

Fatto a Roma il dieci marzo millenovecentottantotto.

(Seguono le firme) Campo d’applicazione il 30 giugno 2005 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Afghanistan 23 settembre 2003 A 22 dicembre 2003 Albania 19 giugno 2002 A 17 settembre 2002 Argentina 26 novembre 2003 24 febbraio 2004 Australia 19 febbraio 1993 A 20 maggio 1993 Austria 28 dicembre 1989 A 1° marzo 1992 Azerbaigian 26 gennaio 2004 A 25 aprile 2004 Barbados 6 maggio 1994 A 4 agosto 1994 Belarus 4 dicembre 2002 A 4 marzo 2003 Belgio 11 aprile 2005 10 luglio 2005 Bolivia 13 febbraio 2002 A 14 maggio 2002 Bosnia e Erzegovina 28 luglio 2003 A 26 ottobre 2003 Botswana 14 settembre 2000 A 13 dicembre 2000 Brunei 4 dicembre 2003 3 marzo 2004 Bulgaria 8 luglio 1999 6 ottobre 1999 Burkina Faso 15 gennaio 2004 A 14 aprile 2004 Canada 18 giugno 1993 16 settembre 1993 Capo Verde 3 gennaio 2003 A 3 aprile 2003 Cile 22 aprile 1994 21 luglio 1994 Cina* 20 agosto 1991 1° marzo 1992 Cipro 2 febbraio 2000 A 2 maggio 2000 Corea (Sud) 10 giugno 2003 8 settembre 2003 Costa Rica 25 marzo 2003 23 giugno 2003 Cuba* 20 novembre 2001 A 18 febbraio 2002 Danimarca* 25 agosto 1995 23 novembre 1995 Dominica 12 ottobre 2004 A 10 gennaio 2005 Ecuador 10 marzo 2003 A 8 giugno 2003 Egitto* 8 gennaio 1993 8 aprile 1993 El Salvador 7 dicembre 2000 A 7 marzo 2001 Estonia 28 gennaio 2004 A 27 aprile 2004 Filippine 6 gennaio 2004 5 aprile 2004 Finlandia 28 aprile 2000 A 27 luglio

2000 Francia* 2 dicembre 1991 1° marzo 1992 Germania 6 novembre 1990 A 1° marzo 1992 Ghana 1° novembre 2002 A 30 gennaio 2003 Giappone 24 aprile 1998 A 23 luglio 1998 Gibuti 9 giugno 2004 A 7 settembre 2004 Giordania 2 luglio 2004 30 settembre 2004 Grecia 11 giugno 1993 9 settembre 1993 Grenada 9 gennaio 2002 A 9 aprile 2002 Guinea 1° febbraio 2005 A 2 maggio 2005 Guinea equatoriale 14 gennaio 2004 A 13 aprile 2004 Guyana 30 gennaio 2003 A 30 aprile 2003 Honduras 17 maggio 2005 A 15 agosto 2005 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore India 15 ottobre 1999 A 13 gennaio 2000 Irlanda 10 settembre 2004 A 9 dicembre 2004 Islanda 28 maggio 2002 A 26 agosto 2002 Isole Marshall 16 ottobre 1995 A 14 gennaio 1996 Italia 26 gennaio 1990 1° marzo 1992 Kazakstan 24 novembre 2003 A 24 febbraio 2004 Kenya 21 gennaio 2002 A 21 aprile 2002 Kuwait 30 giugno 2003 A 28 settembre 2003 Lettonia 4 dicembre 2002 A 4 marzo 2003 Libano 16 dicembre 1994 A 16 marzo 1995 Liberia 5 ottobre 1995 3 gennaio 1996 Libia 8 agosto 2002 A 6 novembre 2002 Liechtenstein 8 novembre 2002 A 6 febbraio 2003 Lituania 30 gennaio 2003 A 30 aprile 2003 Mali

29 aprile 2002 A 28 luglio 2002 Malta 20 novembre 2001 A 18 febbraio 2002 Marocco 8 gennaio 2002 8 aprile 2002 Maurizio 3 agosto 2004 A 1° novembre 2004 Messico* 13 maggio 1994 A 11 agosto 1994 Monaco 25 gennaio 2002 A 25 aprile 2002 Mozambico 8 gennaio 2003 A 8 aprile 2003 Myanmar 19 settembre 2003 A 18 dicembre 2003 Norvegia 18 aprile 1991 1° marzo 1992 Nuova Zelanda 10 giugno 1999 8 settembre 1999 Oman 24 settembre 1990 A 1° marzo 1992 Paesi Bassi* 5 marzo 1992 3 giugno 1992 Pakistan 20 settembre 2000 A 19 dicembre 2000 Palau 4 dicembre 2001 A 4 marzo 2002 Panama 3 luglio 2002 A 1° ottobre 2002 Paraguay 12 novembre 2004 A 10 febbraio 2005 Perù 19 luglio 2001 A 17 ottobre 2001 Polonia 25 giugno 1991 1° marzo 1992 Portogallo 5 gennaio 1996 A 4 aprile 1996 Qatar 18 settembre 2003 A 17 dicembre 2003 Regno Unito* 3 maggio 1991 1° marzo 1992 Isola di Man 8 febbraio 1999 7 maggio 1999 Repubblica Ceca 10 dicembre 2004 10 marzo 2005 Romania 2 giugno 1993 A 31 agosto 1993 Russia

4 maggio 2001 2 agosto 2001 Saint Vincent e Grenadine 9 ottobre 2001 A 7 gennaio 2002 Santa Lucia 20 maggio 2004 A 18 agosto 2004 Seicelle 24 gennaio 1989 1° marzo 1992 Senegal 9 agosto 2004 A 7 novembre 2004 Serbia e Montenegro 2 marzo 2005 A 31 maggio 2005 Siria 24 marzo 2003 A 22 marzo 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Slovacchia 8 dicembre 2000 A 8 marzo 2000 Slovenia 18 luglio 2003 A 16 ottobre 2003 Spagna 7 luglio 1989 1° marzo 1992 Stati Uniti 6 dicembre 1994 6 marzo 1995 Sudan 22 maggio 2000 A 20 agosto 2000 Svezia 13 settembre 1990 1° marzo 1992 Svizzera 12 marzo 1993 10 giugno 1993 Swaziland 17 aprile 2003 A 16 luglio 2003 Togo 10 marzo 2003 A 8 giugno 2003 Tonga 6 dicembre 2002 A 6 marzo 2003 Trinidad e Tobago 27 luglio 1989 A 1° marzo 1992 Tunisia 6 marzo 1998 A 4 giugno 1998 Turchia* 6 marzo 1998 4 giugno 1998 Turkmenistan 8 giugno 1999 A 6 settembre 1999 Ucraina 21 aprile 1994 20 luglio 1994 Ungheria 9 novembre 1989 1° marzo 1992 Uruguay 10 agosto 2001 A 8

novembre 2001 Uzbekistan 25 settembre 2000 A 24 dicembre 2000 Vanuatu 18 febbraio 1999 A 19 maggio 1999 Vietnam 12 luglio 2002 A 10 ottobre 2002 Yemen 30 giugno 2000 A 28 settembre 2000 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi si possono consultare sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D8140/8387.pdf od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.