Fonte

0.748.710.4

Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento

Conclusa a Montreal il 1° marzo 1991 Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19942 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 3 aprile 1995 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 giugno 1998 (Stato 25 novembre 2015)

Gli Stati contraenti alla presente Convenzione, consapevoli delle incidenze degli atti di terrorismo sulla sicurezza nel mondo, esprimendo la loro viva preoccupazione per quanto riguarda gli atti di terrorismo aventi come scopo la distruzione totale di aeronavi, di altri mezzi di trasporto e di altri bersagli, preoccupati per il fatto che sono stati utilizzati esplosivi plastici ed in foglie per compiere questi atti di terrorismo, considerando che il contrassegno degli esplosivi ai fini del rilevamento contribuirebbe grandemente alla prevenzione di questi atti illeciti, riconoscendo che, al fine di prevenire questi atti illeciti, è necessario istituire con urgenza uno strumento internazionale che obblighi gli Stati ad adottare misure tali da garantire che gli esplosivi plastici ed in foglie siano debitamente contrassegnati ai fini del rilevamento, considerando la Risoluzione 635 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 giugno 1989, nonché la Risoluzione 44/29 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 1989 che invita con urgenza l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ad intensificare i lavori da essa svolti ai fini della elaborazione di un regime internazionale di contrassegno degli esplosivi plastici o in foglie ai fini del rilevamento, in considerazione della Risoluzione A 27-8 adottata all’unanimità dall’Assemblea (27a sessione) dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale che ha approvato con priorità assoluta la preparazione di un nuovo strumento internazionale relativo al contrassegno di esplosivi plastici o in foglie, notando con soddisfazione il ruolo svolto dal Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale nella preparazione della Convenzione, nonché la sua volontà di esercitare le funzioni correlate all’attuazione di tale Convenzione, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

RU 2002 3546; FF 1993 IV 340 1 Il testo originale francese é pubblicato sotto lo stesso numero nell’edizione franc. della presente raccolta.

Art. I

Ai fini della presente Convenzione: 1. l’espressione «esplosivi» significa i prodotti esplosivi comunemente denominati «esplosivi plastici», compresi gli esplosivi sotto forma di foglio duttile o elastico illustrati nell’annesso tecnico alla presente Convenzione; 2. l’espressione «fattore di rilevamento» significa una sostanza descritta nell’annesso tecnico alla presente Convenzione che viene aggiunta ad un esplosivo per renderlo identificabile; 3. l’espressione «contrassegno» significa l’aggiunta ad un esplosivo di un fattore di rilevamento in conformità con l’annesso tecnico alla presente Convenzione; 4. l’espressione «manufattura» significa ogni procedimento, compreso il ritrattamento, che dà luogo alla manufattura di esplosivi; 5. l’espressione «dispositivi militari debitamente autorizzati» significa, senza peraltro che la lista sia esauriente, granate, bombe, proiettili, mine, missili, razzi, cariche cave, granate a mano e perforatori fabbricati esclusivamente a fini militari o di polizia in conformità con le leggi ed i regolamenti dello Stato che è Parte interessata; 6. l’espressione «Stato produttore» significa ogni Stato sul cui territorio sono fabbricati esplosivi.

Art. II

Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed impedire la fabbricazione sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati.

Art. III

1. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed impedire l’entrata sul suo territorio o l’uscita dal suo territorio di esplosivi non contrassegnati. 2. II paragrafo precedente non si applica agli spostamenti, per fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, effettuati dalle autorità di uno Stato parte esercitanti funzioni militari o di polizia, di esplosivi non contrassegnati sui quali detto Stato parte esercita un controllo in conformità al paragrafo 1 dell’articolo IV.

Art. IV

1. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per esercitare un controllo rigoroso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi di esplosivi non contrassegnati che sono stati fabbricati o introdotti sul suo territorio anteriormente alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato, al fine di impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Convenzione.

2. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i depositi di esplosivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che non sono detenuti dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia, siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, contrassegnati o resi definitivamente innocui, entro tre anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione per questo Stato. 3. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i depositi di esplosivi di cui è questione al paragrafo I del presente articolo che sono detenuti dalle sue Autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che non sono incorporati, in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente autorizzati, siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, contrassegnati o resi definitivamente innocui entro quindici anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. 4. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per accertarsi della distruzione, il prima possibile, sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati che vi possano venire scoperti e che non sono sottoposti alle norme dei paragrafi precedenti del presente articolo, diversi dai depositi di esplosivi non contrassegnati detenuti dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che sono incorporati in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente autorizzati alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. 5. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per esercitare un controllo rigoroso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi degli esplosivi di cui al paragrafo II della I a Parte dell’annesso tecnico alla presente Convenzione per impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Convenzione. 6.

Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per accertarsi della distruzione il prima possibile sul suo territorio, degli esplosivi non contrassegnati manufatti a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato e che non sono stati incorporati come indicato al capoverso d del paragrafo II della I a Parte dell’annesso tecnico alla presente Convenzione, nonché degli esplosivi non contrassegnati che non rientrano in alcun altro capoverso di detto paragrafo II.

Art. V

1. È istituita dalla presente Convenzione una Commissione internazionale tecnica di esplosivi (in appresso denominata «la Commissione»), composta da almeno quindici membri e da al massimo diciannove membri nominati dal Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (in appresso denominata «il Consiglio») tra persone proposte dagli Stati parte della presente Convenzione. 2. I membri della Commissione sono esperti aventi una esperienza diretta e sostanziale nei settori della fabbricazione o del rilevamento di esplosivi, o delle ricerche su esplosivi. 3. I membri della Commissione sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nel loro mandato.

4. Le sessioni della Commissione sono convocate almeno una volta all’anno alla sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale oppure nei luoghi e alle date fissate o approvate dal Consiglio. 5. La Commissione adotta il suo regolamento interno, riservata l’approvazione del Consiglio.

Art. VI

1. La Commissione valuta l’andamento tecnico della manufattura, delle operazioni di contrassegno e del rilevamento degli esplosivi. 2. La Commissione, tramite il Consiglio, comunica le sue conclusioni agli Stati parte ed alle Organizzazioni internazionali interessate. 3. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni concernenti emendamenti dell’annesso tecnico alla presente Convenzione. La Commissione si sforza di adottare le sue decisioni su queste raccomandazioni mediante consenso. In mancanza di consenso, queste decisioni sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione. 4. II Consiglio può, dietro raccomandazione della Commissione, proporre agli Stati parte emendamenti dell’annesso tecnico alla presente Convenzione.

Art. VII

1. Ogni Stato parte può, entro novanta giorni dalla data di notifica di una proposta di emendamento dell’annesso tecnico della presente Convenzione, comunicare le sue osservazioni al Consiglio. II Consiglio comunica queste osservazioni non appena possibile alla Commissione affinché le esamini. II Consiglio invita ogni Stato parte che formula osservazioni o obiezioni sull’emendamento proposto a consultare la Commissione. 2. La Commissione esamina i pareri degli Stati parte espressi in conformità con il paragrafo precedente e fa rapporto al Consiglio. II Consiglio, dopo aver esaminato il rapporto della Commissione, ed in considerazione della natura dell’emendamento e delle osservazioni degli Stati parte, compresi gli Stati produttori, può proporre l’emendamento per l’adozione di tutti gli Stati parte. 3. Se l’emendamento proposto non è stato respinto da cinque Stati parte o più con notifica per iscritto indirizzata al Consiglio entro novanta giorni dalla data di notifica dell’emendamento da parte del Consiglio, si considera che è stato adottato ed esso entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua adozione, oppure successivamente ad ogni altro periodo previsto nella proposta di emendamento, per gli Stati parte che non lo avessero formalmente respinto. 4. Gli Stati parte che avranno formalmente respinto l’emendamento proposto potranno in seguito, depositando uno strumento d’accettazione o di approvazione, esprimere il loro consenso in modo da essere vincolati dalle disposizioni dell’emendamento.

5. Se cinque Stati parte o più si oppongono alla proposta di emendamento, il Consiglio la rinvia alla Commissione per un esame supplementare. 6. Se l’emendamento proposto non è stato adottato in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio può altresì convocare una Conferenza di tutti gli Stati parte.

Art. VIII

1. Gli Stati parte comunicano al Consiglio, se possibile, le informazioni che potrebbero essere utili per la Commissione nell’adempimento delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo VI. 2. Gli Stati parte tengono il Consiglio informato dei provvedimenti da essi adottati ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. II Consiglio comunica queste informazioni a tutti gli Stati parte ed alle Organizzazioni internazionali interessate.

Art. IX

Il Consiglio, in cooperazione con gli Stati parte e le Organizzazioni internazionali interessate, adotta appropriati provvedimenti per facilitare l’attuazione della presente Convenzione, ivi compresa la concessione di una assistenza tecnica nonché misure che consentano uno scambio di informazioni sull’andamento tecnico dei metodi di contrassegno e di rilevamento degli esplosivi.

Art. X

L’annesso tecnico alla presente Convenzione è parte integrante di essa.

Art. XI

1. Ogni controversia tra gli Stati parte relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via negoziale è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di detti Stati. Se, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, presentando ricorso in conformità con lo Statuto della Corte. 2. Ciascuno Stato parte può, all’atto in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo precedente. Gli altri Stati parte non saranno vincolati da queste disposizioni nei confronti di ogni Stato parte che abbia formulato tale riserva. 3. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformità delle disposizioni del paragrafo precedente potrà abolire questa riserva in qualunque momento mediante notifica indirizzata al Depositario.

Art. XII

Tranne che nei casi di cui all’articolo XI, non può essere formulata nessuna riserva alla presente Convenzione.

Art. XIII

1. La presente Convenzione sarà aperta il 1° marzo 1991 a Montreal per la firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo svoltasi a Montreal dal 12 febbraio al 1° marzo 1991. Dopo il 1° marzo 1991, essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale fino a quando non entra in vigore in conformità con il paragrafo3 del presente articolo. Ogni Stato che non avrà firmato la Convenzione potrà aderirvi in ogni tempo. 2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione, all’approvazione o all’adesione degli Stati. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, designata dalle presenti come Depositario. Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato dichiara se è o meno uno Stato produttore. 3. La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario, a patto che almeno cinque di questi Stati abbiano dichiarato in conformità con il paragrafo2 del presente articolo che essi sono Stati produttori. Se trentacinque strumenti di ratifica sono depositati prima del deposito degli strumenti da parte di cinque Stati produttori, la presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione del quinto Stato produttore. 4. Per gli altri Stati, la presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data del deposito dei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 5. A decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà registrata dal Depositario in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Statuto delle Nazioni Unite3 ed in conformità alle disposizioni dell’articolo 83 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale4 (Chicago, 1944).

Art. XIV

Il Depositario notifica senza indugio a tutti i firmatari e Stati parte: 1. ciascuna firma della presente Convenzione e la data della firma; 2. ciascun deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché la data del deposito, indicando espressamente se lo Stato si è dichiarato Stato produttore; 3. la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione; 4. la data di entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione o del suo annesso tecnico; 5. ogni denuncia effettuata in virtù dell’articolo XV; 6. ogni dichiarazione resa in virtù del paragrafo2 dell’articolo XI.

Art. XV

1. Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per via di notifica scritta indirizzata al Depositario. 2. La denuncia avrà effetto centottanta giorni dopo la data alla quale la notifica sarà stata ricevuta da parte del Depositario.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Montreal il primo giorno del mese di marzo dell’anno mille novecento novantuno, in un esemplare originale che include cinque testi facenti ugualmente fede redatti in lingua araba, francese, inglese, russa e spagnola.

(Seguono le firme) Allegato tecnico

Parte prima Descrizione degli esplosivi

I. Gli esplosivi di cui al paragrafo 1 dell’articolo I della presente Convenzione sono i seguenti: a) essi sono composti da uno o più potenti esplosivi i quali, allo stato puro, hanno una pressione di vapore inferiore a 10–4 Pa ad una temperatura di 25 °C; b) nella loro formulazione, includono un legante, e c) dopo essere stati mescolati, sono malleabili o elastici a temperatura normale interna. II. I seguenti esplosivi anche se corrispondono alla descrizione degli esplosivi fornita al paragrafo I della presente parte, non sono considerati come esplosivi per tutto il tempo che continuano ad essere detenuti o utilizzati ai fini qui sotto menzionati, o che rimangono incorporati nel modo indicato, vale a dire gli esplosivi che: a) sono fabbricati, o detenuti, in quantità limitata per laboratorio unicamente ai fini di lavori debitamente autorizzati di ricerca, di sviluppo o di prove di esplosivi nuovi o modificati; b) sono fabbricati o detenuti in quantità limitata per laboratorio, unicamente ai fini di attività debitamente autorizzate, di addestramento al rilevamento di esplosivi e/o di messa a punto o di prove di materiale di rilevamento di esplosivi; c) sono fabbricati o detenuti in quantità limitate per laboratorio unicamente a fini debitamente autorizzati di sperimentazioni giudiziarie, oppure d) sono destinati ad essere incorporati o sono incorporati in quanto parte integrante nei dispositivi militari debitamente autorizzati sul territorio dello Stato di fabbricazione, entro i tre anni successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. I dispositivi in tal modo prodotti durante questo periodo di tre anni sono considerati come dispositivi militari debitamente autorizzati in base al paragrafo4 dell’articolo IV della presente Convenzione. III. Nella presente parte: – l’espressione «debitamente autorizzato(i)» di cui ai capoversi a), b) e c) del paragrafo II, significa «autorizzato(i) dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato parte interessato»; – l’espressione «potenti esplosivi» significa in particolar modo la ciclotetrametilene-tetranitramina (ottogeno, HMX), il tetranitrato di pentaeritrolo (pentrite, PETN) e la ciclotrimetilene-trinitramina (esogeno, RDX).

Parte seconda: Fattori di rilevamento Per fattore di rilevamento si intende una delle sostanze enumerate nella tabella in appresso. I fattori di rilevamento illustrati nella tabella in appresso sono destinati ad essere utilizzati per rendere gli esplosivi più facilmente individuabili con rilevamento a vapore. In ciascun caso, l’introduzione di un fattore di rilevamento in un esplosivo è effettuata in modo da ottenere una ripartizione omogenea nel prodotto finito. La concentrazione minima di un fattore di rilevamento nel prodotto finito al momento della fabbricazione è quella indicata nella tabella.

Tabella

Designazione del fattore Formula molecolare Peso Concentrazione minima di rilevamento molecolare

Dinitrato di etileneglicol C2H4(NO3)2 152 0,2% in massa (EGDN) 2,3 dimetil-2,3-dinitrobutano C6H12(NO2)2 176 0,1% in massa (DMNB) para-Mononitrotoluene C7H7NO2 137 0,5% in massa (p-MNT) orto-Mononitrotoluene C7H7NO2 137 0,5% in massa (o-MNT)

Ogni esplosivo il quale per via della sua composizione naturale, contiene uno dei fattori di rilevamento designati, in concentrazione pari o superiore alla concentrazione minima richiesta, è considerato come essendo contrassegnato.

Campo d’applicazione il 25 novembre 20155

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Afghanistana 1° ottobre 2003 30 novembre 2003 Albaniaa 20 ottobre 2004 A 19 dicembre 2004 Algeria* a 14 novembre 1996 A 21 giugno 1998 Andorra* a 17 maggio 2006 A 16 luglio 2006 Antigua e Barbudaa 17 gennaio 2011 A 18 marzo 2011 Arabia Saudita* a 11 luglio 1996 A 21 giugno 1998 Argentinab 8 marzo 1999 7 maggio 1999 Armenia* a 22 luglio 2005 A 20 settembre 2005 Australiab 26 giugno 2007 A 28 agosto 2007 Austriab 31 maggio 1999 30 luglio 1999 Azerbaigiana 4 luglio 2000 A 2 settembre 2000 Bahamas* a 21 maggio 2008 A 20 luglio 2008 Bahreina 30 gennaio 1996 A 21 giugno 1998 Bangladesha 16 agosto 2005 A 15 ottobre 2005 Barbadosa 12 settembre 2002 A 11 novembre 2002 Belarusa 6° febbraio 2002 7 aprile 2002 Belgioa 16 aprile 2007 15 giugno 2007 Benina 30 marzo 2004 A 29 maggio 2004 Bhutana 26 agosto 2005 A 25 ottobre 2005 Boliviaa 1° febbraio 2002 2 aprile 2002 Bosnia e Erzegovinab 3 maggio 2004 A 2 luglio 2004 Botswanaa 19 settembre 2000 A 18 novembre 2000 Brasile* b 4 ottobre 2001 3 dicembre 2001 Bruneia 9 luglio 2009 A 7 settembre 2009 Bulgariab

8 settembre 1999 7 novembre 1999 Burkina Fasoa 7 luglio 2004 A 5 settembre 2004 Cameruna 3 giugno 1998 A 2 agosto 1998 Canadab 29 novembre 1996 21 giugno 1998 Capo Verdea 4 novembre 2002 A 3 gennaio 2003 Ceca, Repubblicab 25 marzo 1993 S 21 giugno 1998 Cilea 2 agosto 2000 1° ottobre 2000 Cina Hong Konga c 22 marzo 2001 1° luglio 1997 Ciproa 20 settembre 2002 A 19 novembre 2002 Colombia* a 30 settembre 2013 29 novembre 2013 Congo (Brazzaville)a 5 febbraio 2015 6 aprile 2015 Corea (Sud)* b 2 gennaio 2002 3 marzo 2002

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Costa d’Avorioa 13 ottobre 2015 12 dicembre 2015 Costa Ricaa 17 luglio 2005 10 settembre 2005 Croaziaa 24 febbraio 2005 A 25 aprile 2005 Cuba* a 30 novembre 2001 A 29 gennaio 2002 Danimarcaa d 5 ottobre 1998 4 dicembre 1998 Dominicana, Repubblicaa 9 maggio 2011 A 7 luglio 2011 Ecuadora 15 dicembre 1995 21 giugno 1998 Egittoa 19 luglio 1993 21 giugno 1998 El Salvadora 18 febbraio 2000 A 18 aprile 2000 Emirati Arabi Unitia 21 dicembre 1992 A 21 giugno 1998 Eritreaa 1° dicembre 1994 A 21 giugno 1998 Estoniaa 5 marzo 1996 A 21 giugno 1998 Figia 11 luglio 2008 A 10 settembre 2008 Filippinea 17 dicembre 2003 15 febbraio 2004 Finlandiab 5 dicembre 2001 3 febbraio 2002 Franciab 21 maggio 1997 21 giugno 1998 Gambiaa 20 giugno 2000 A 19 agosto 2000 Georgiaa 25 aprile 2000 A 24 giugno 2000 Germaniab 17 dicembre 1998 15 febbraio 1999 Ghanaa 22 aprile 1998 21 giugno 1998 Giamaicaa 18 agosto 2005 A 17 ottobre 2005 Giapponeb 26 settembre 1997 A 21 giugno 1998 Gibutia 11 giugno 2004 A 10 agosto 2004 Giordaniaa 23 maggio 1996 21 giugno 1998 Greciab 30 ottobre 1995 21 giugno 1998 Grenadaa 15 gennaio 2002 A 16 marzo 2002 Guatemalaa 26 novembre 1997 A 21 giugno 1998 Guineaa 23 gennaio 2004 23 marzo 2004 Guyanaa 13 dicembre 2007 A 11 febbraio 2008 Honduras* a 18 febbraio 2004 18 aprile 2004 India* b 16 novembre 1999 A 15 gennaio 2000 Iraqa 11 aprile 2014 A 10 giugno 2014 Irlandaa 15

luglio 2003 A 13 settembre 2003 Islandaa 24 maggio 2002 A 23 luglio 2002 Isole Marshalla 6 febbraio 2003 A 7 aprile 2003 Italiaa 26 settembre 2002 A 25 novembre 2002 Kazachistana 18 maggio 1995 A 21 giugno 1998 Kenyaa 22 ottobre 2002 A 21 dicembre 2002 Kirghizistana 14 luglio 2000 A 12 settembre 2000 Kuwaita 18 marzo 1996 21 giugno 1998 Lesothoa 10 novembre 2009 A 9 gennaio 2010 Lettoniaa 17 agosto 1999 A 16 ottobre 1999 Libanoa 26 novembre 1997 21 giugno 1998

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Libiaa 10 ottobre 2002 A 9 dicembre 2002 Liechtensteina 4 dicembre 2002 A 2 febbraio 2003 Lituaniaa 21 novembre 1996 A 21 giugno 1998 Lussemburgoa 6 novembre 2006 A 5 gennaio 2007 Macedoniaa 21 settembre 1998 A 20 novembre 1998 Madagascara 23 dicembre 2003 21 febbraio 2004 Malawia 31 marzo 2014 A 30 maggio 2014 Malaysia* a 27 novembre 2007 A 26 gennaio 2008 Maldivea 22 marzo 1999 A 21 maggio 1999 Malia 28 settembre 2000 27 novembre 2000 Maltaa 15 novembre 1994 A 21 giugno 1998 Maroccoa 26 maggio 1999 A 25 luglio 1999 Mauritaniaa 24 maggio 2011 A 22 luglio 2011 Messicoa 9 aprile 1992 21 giugno 1998 Moldovaa 1° dicembre 1997 A 21 giugno 1998 Monacoa 14 maggio 1998 A 13 luglio 1998 Mongoliaa 22 settembre 1999 A 21 novembre 1999 Mozambico* a 15 marzo 2006 A 14 maggio 2006 Myanmar* a 1° settembre 2004 A 31 ottobre 2004 Naurua 3 aprile 2006 A 2 giugno 2006 Nicaraguaa 10 gennaio 2006 11 marzo 2006 Nigera 6 marzo 2009 A 6 maggio 2009 Nigeriaa 10 maggio 2002 A 9 luglio 2002 Niuea 1° dicembre 2009 A 30 gennaio 2010 Norvegiab

9 luglio 1992 21 giugno 1998 Nuova Zelandaa e 19 dicembre 2003 17 febbraio 2004 Omana 13 dicembre 2001 A 11 febbraio 2002 Paesi Bassia f 4 maggio 1998 3 luglio 1998 Aruba 30 novembre 2005 30 novembre 2005 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) 10 ottobre 2010 10 ottobre 2010 Palaua 30 novembre 2001 A 29 gennaio 2002 Panamaa 21 aprile 1996 A 21 giugno 1998 Paraguaya 15 ottobre 2004 A 14 dicembre 2004 Perù* a 7 febbraio 1996 21 giugno 1998 Poloniab 26 settembre 2006 A 25 novembre 2006 Portogalloa 9 ottobre 2002 A 8 dicembre 2002 Qatara 9 novembre 1998 A 8 gennaio 1999 Regno Unitob 28 aprile 1997 21 giugno 1998 Guernesey 31 agosto 1999 30 ottobre 1999 Isola di Man 31 agosto 1999 30 ottobre 1999 Isole Caimane 31 agosto 1999 30 ottobre 1999 Isole Falkland 31 agosto 1999 30 ottobre 1999

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Isole Vergini britanniche 27 novembre 2000 26 gennaio 2001 Jersey 31 agosto 1999 30 ottobre 1999 Montserrat 31 agosto 1999 30 ottobre 1999 Romaniaa 21 settembre 1998 A 20 novembre 1998 Russiab 19 settembre 2007 18 novembre 2007 Saint Kitts e Nevisa 9 maggio 2002 A 8 luglio 2002 Saint Vincent e Grenadine* a 14 luglio 2010 A 12 settembre 2010 Samoaa 9 luglio 1998 A 7 settembre 1998 San Marinoa 16 dicembre 2014 A 14 febbraio 2015 Seicellea 14 agosto 2003 A 13 ottobre 2003 Senegala 11 febbraio 2004 11 aprile 2004 Serbiaa 22 giugno 2006 A 21 agosto 2006 Singaporea 20 gennaio 2003 A 21 marzo 2003 Siria* a 29 settembre 2004 A 28 novembre 2004 Slovacchiab 20 marzo 1995 S 21 luglio 1998 Sloveniaa 5 giugno 2000 A 4 agosto 2000 Spagnab 31 maggio 1994 21 giugno 1998 Sri Lankaa 11 ottobre 2001 A 10 dicembre 2001 Stati Unitib 9 aprile 1997 21 giugno 1998 Sudafricab 1° dicembre 1999 A 30 gennaio 2000 Sudana 25 maggio 2000 A 24 luglio 2000 Surinamea 27 marzo 2003 A 26 maggio 2003 Sveziab 5 aprile 2007 4 giugno 2007 Svizzerab 3 aprile 1995 21 giugno 1998 Swazilanda 13 maggio 2003 A 12 luglio 2003 Tagikistana 18 luglio 2006 A 16 settembre 2006 Tanzaniaa 11 febbraio 2003 A 12 aprile 2003 Thailandia* a 25 gennaio

2006 A 26 marzo 2006 Togoa 22 luglio 2003 20 settembre 2003 Tongaa 10 dicembre 2002 A 8 febbraio 2003 Trinidad e Tobagoa 3 aprile 2001 A 2 giugno 2001 Tunisiaa 28 maggio 1997 A 21 giugno 1998 Turchia* 14 dicembre 1994 21 giugno 1998 Turkmenistana 14 gennaio 2005 A 16 marzo 2005 Ucrainaa 18 marzo 1999 17 maggio 1999 Ugandaa 2 luglio 2004 A 31 agosto 2004 Ungheriaa 11 gennaio 1994 21 giugno 1998 Uruguaya 14 giugno 2001 A 13 agosto 2001 Uzbekistana 9 giugno 1999 A 8 agosto 1999 Vanuatua 25 gennaio 2006 A 26 marzo 2006

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Yemen* a 4 luglio 2007 A 2 settembre 2007 Zambiaa 31 maggio 1995 A 21 giugno 1998 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale: www.icao.int >Secretariat >Legal >TreatyCollection oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Conformemente al par.2 dell’art.XIII della Conv., questo Stato Parte dichiara di non essere uno Stato produttore. b Conformemente al par.2 dell’art. XIII della Conv. questo Stato Parte dichiara di essere uno Stato produttore. c In base di una dichiarazione della Repubblica popolare cinese del 22 mar. 2001, la convenzione è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong. d La Conv. non vale per le Isole Faeröer. e La Conv. non vale per Tokelau. f Per il regno in Europa.