Fonte

0.814.02

Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d’ozono

Conclusa a Vienna il 22 marzo 1985 Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 19872 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 17 dicembre 1987 Entrata in vigore per la Svizzera il 22 settembre 1988 (Stato 20 agosto 2002)

Preambolo Le Parti alla presente Convenzione, Conscie dell’incidenza nefasta che potrebbe avere sulla salute umana e sull’ambiente qualsiasi modificazione dello strato di ozono, Richiamando le disposizioni pertinenti della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, e in particolare il principio 21, in cui è stipulato che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, «gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica d’ambiente e hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all’ambiente in altri Stati o in regioni che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale», Tenendo conto della situazione e dei bisogni particolari dei Paesi in sviluppo, Avendo presenti allo spirito i lavori e gli studi in corso in seno a organizzazioni sia internazionali sia nazionali e, in particolare, il Piano mondiale di azione per lo strato d’ozono del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, Avendo pure presenti allo spirito i provvedimenti già presi a livello nazionale e internazionale in vista della protezione dello strato d’ozono, Conscie che l’adozione di provvedimenti intesi a proteggere lo strato d’ozono dalle modificazioni imputabili alle attività umane può avvenire soltanto nel contesto di una cooperazione e di un’azione internazionali, e dovrebbe essere fondata su dati scientifici e tecnici pertinenti, Conscie pure della necessità di effettuare nuove ricerche e osservazioni sistematiche onde sviluppare le conoscenze scientifiche sullo strato di ozono e gli effetti nocivi che la sua perturbazione potrebbe comportare, Determinate a proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nefasti risultanti dalle modificazioni dello strato d’ozono, Hanno convenuto quanto segue:

RU 1988 1752; FF 1987 I 616 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione: 1. Per «strato d’ozono» si intende lo strato d’ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite planetario. 2. Per «effetti nefasti» si intendono le modificazioni apportate all’ambiente fisico o ai biotopi, compresi i cambiamenti climatici, che hanno influenze nocive significative sulla salute umana o sulla composizione, la resistenza e la produttività degli ecosistemi naturali o influenzati dall’uomo, o sui materiali utili all’umanità. 3. Per «tecnologia o materiale di sostituzione» si intende una tecnologia o un materiale la cui utilizzazione permetta di ridurre o di escludere praticamente le emissioni di sostanze che hanno o sono suscettibili di avere effetti nefasti sullo strato d’ozono. 4. Per «sostanze di sostituzione» si intendono sostanze che riducono, eliminano o evitano gli effetti nefasti sullo strato d’ozono. 5. Per «Parti» si intendono le Parti alla presente Convenzione, a meno che il testo non imponga un’altra interpretazione. 6. Per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione che ha competenza nei campi retti dalla Convenzione o i suoi protocolli ed è stata debitamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a firmare, a ratificare, ad accettare, ad approvare la Convenzione o i suoi protocolli o ad aderirvi. 7. Per «protocolli» si intendono i protocolli alla presente Convenzione.

Art. 2 Obblighi generali

1. Le Parti prendono provvedimenti appropriati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e dei protocolli in vigore ai quali siano Parti, per proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti nefasti risultanti o suscettibili di risultare dalle attività umane che modificano o sono suscettibili di modificare lo strato di ozono. 2. All’uopo le Parti, secondo i mezzi di cui dispongono o secondo le loro possibilità:

  1. cooperano, per mezzo di osservazioni sistematiche, di ricerche e di scambi di informazioni onde meglio comprendere e valutare gli effetti delle attività umane sullo strato d’ozono e gli effetti esercitati sulla salute umana e l’ambiente dalla modificazione dello strato d’ozono;

  2. adottano i provvedimenti legislativi o amministrativi appropriati e cooperano per armonizzare le politiche adeguate intese a disciplinare, limitare, ridurre o prevenire le attività umane che dipendono dalla loro giurisdizione e sottostanno al loro controllo se risulta che queste attività hanno o sono suscettibili di avere effetti nefasti in seguito a una modificazione effettiva o probabile dello strato d’ozono;

  3. cooperano per formulare misure, procedure e norme convenute per l’applicazione della presente Convenzione in vista dell’adozione di protocolli e allegati;

d) cooperano con gli organi internazionali competenti per applicare la presente Convenzione e i protocolli ai quali esse siano parti. 3. Le disposizioni della presente Convenzione sono senza effetto sul diritto delle Parti d’adottare, conformemente al diritto internazionale, provvedimenti interni più rigorosi di quelli di cui nei paragrafi 1 e 2 qui sopra, e sono pure senza effetto sui provvedimenti interni aggiuntivi già presi da una Parte, con riserva che questi provvedimenti non siano incompatibili con gli obblighi di dette Parti in virtù della presente Convenzione. 4. L’applicazione del presente articolo si basa su considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

Art. 3 Ricerche e osservazioni sistematiche

1. Le Parti s’impegnano, se sarà opportuno, a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a cooperare alla realizzazione di ricerche e valutazioni scientifiche, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti su:

  1. i processi fisici e chimici che possono influenzare lo strato d’ozono;

  2. gli effetti sulla salute dell’uomo e gli altri effetti biologici di qualsiasi modificazione dello strato d’ozono, in particolare quelli risultanti da modificazioni della radiazione ultravioletta d’origine solare avente un’azione biologica (UV-B);

  3. le incidenze sul clima di qualsiasi modificazione dello strato d’ozono;

  4. gli effetti di qualsiasi modificazione dello strato d’ozono e delle modificazioni della radiazione UV-13 che ne risultano sui materiali naturali e sintetici utili all’umanità;

  5. le sostanze, pratiche, procedimenti e attività che possono, influenzare lo strato d’ozono e i loro effetti cumulativi;

  6. le sostanze e tecnologie di sostituzione;

  7. i problemi sociocconomici connessi;

e come precisato negli allegati I e II. 2. Le Parti si impegnano a promuovere o ad attuare, se sarà opportuno, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attività pertinenti, contemporaneamente a livello nazionale e internazionale, programmi comuni o complementari ai fini di osservazioni sistematiche dello stato dello strato d’ozono e di altri parametri pertinenti, conformemente alle disposizioni dell’allegato I. 3. Le Parti s’impegnano a cooperare, direttamente o con la mediazione di organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, il controllo e la trasmissione dei dati ottenuti con la ricerca e dei dati osservati, con la mediazione di centri mondiali appropriati di dati e in modo regolare e tempestivo.

Art. 4 Cooperazione nei campi giuridico, scientifico e tecnico

1. Le Parti facilitano e incoraggiano lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, socioeconomiche, commerciali e giuridiche appropriate ai fini della presente Convenzione e come precisato nell’allegato Il. Queste informazioni sono fornite agli organi accettati dalle Parti. Qualsiasi organo che riceve informazioni considerate confidenziali dalla Parte che le fornisce, provvede affinché non siano divulgate e procede alla loro aggregazione onde proteggere il carattere confidenziale prima di metterle a disposizione di tutte le Parti. 2. Le Parti cooperano conformemente alla loro legislazione, ad altre prescrizioni e alle pratiche nazionali e tenendo conto, in particolare, dei bisogni dei Paesi in sviluppo, per promuovere, direttamente o con la mediazione degli organi internazionali competenti, la messa a punto e il trasferimento di tecnologia e di conoscenze. La cooperazione si farà segnatamente con i mezzi seguenti:

  1. facilitare l’acquisizione di tecnologie di sostituzione per mezzo delle altre Parti;

  2. fornire informazioni sulle tecnologie e il materiale di sostituzione e manuali o guide speciali in merito;

  3. fornire il materiale e gli impianti di ricerca e di osservazioni sistematiche necessari;

  4. assicurare la formazione appropriata del personale scientifico e tecnico.

Art. 5 Comunicazione di informazioni

Le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita dall’articolo 6, con la mediazione della segreteria, informazioni sui provvedimenti che hanno adottato in applicazione della presente Convenzione e dei protocolli ai quali sono parti, nella forma e nella frequenza determinate alle riunioni delle Parti agli strumenti considerati.

Art. 6 Conferenza delle Parti

1. Il presente articolo istituisce una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti sarà convocata dalla segreteria designata a titolo provvisorio, conformemente all’articolo 7, un anno al più tardi dall’entrata in vigore. della presente Convenzione. In seguito, riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti si svolgeranno regolarmente, secondo la frequenza determinata dalla Conferenza alla sua prima riunione. 2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti potranno svolgersi in qualsiasi altro momento se la Conferenza lo ritiene necessario, o su domanda scritta di una Parte, con riserva che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi che seguono la sua comunicazione a dette Parti per mezzo della segretaria. 3. La Conferenza delle Parti emanerà e adotterà per consenso il suo proprio regolamento interno e il suo proprio regolamento finanziario, i regolamenti interni e i regolamenti finanziari di qualsiasi organo sussidiario che potrà creare e le disposizioni finanziarie che reggeranno il funzionamento della segreteria.

4. La Conferenza delle Parti esamina in permanenza l’applicazione della presente Convenzione e, inoltre:

  1. stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che devono essere presentate conformemente all’articolo 5 ed esamina queste informazioni come pure i rapporti presentati da qualsiasi organo sussidiario;

  2. studia le informazioni scientifiche sullo stato dello strato d’ozono, su una sua possibile modificazione e sugli effetti possibili di questa modificazione;

  3. favorisce, conformemente all’articolo2, l’armonizzazione delle politiche, strategie e provvedimenti appropriati per ridurre al minimo lo sprigionamento di sostanze che modificano o sono suscettibili di modificare lo strato d’ozono, e fa raccomandazioni su qualsiasi altro provvedimento in rapporto con la presente Convenzione;

  4. adotta, conformemente agli articoli 3 e 4, programmi di ricerca, di osservazioni sistematiche, di cooperazione scientifica e tecnica, di scambio di informazioni e di trasferimento di tecnologia e di conoscenze;

  5. esamina e adotta, se è opportuno, gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi allegati, conformemente agli articoli 9 e 10;

  6. esamina gli emendamenti a qualsiasi protocollo e gli allegati a qualsiasi protocollo e, se si decide in questo senso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo pertinente;

  7. esamina e adotta, se è opportuno, gli allegati supplementari alla presente Convenzione conformemente all’articolo 10;

  8. esamina e adotta, se è opportuno, i protocolli conformemente all’articolo 8;

  9. stabilisce gli organi sussidiari ritenuti necessari all’applicazione della presente Convenzione;

  10. si assicura, se è opportuno, i servizi d’organismi internazionali e di comitati scientifici competenti e, in particolare, quelli dell’Organizzazione meteorologica mondiale, dell’Organizzazione mondiale della sanità, così come del Comitato di coordinazione per lo strato d’ozono, per ricerche scientifiche, osservazioni sistematiche e altre attività conformi agli obiettivi della presente Convenzione; utilizza pure, se è opportuno, le informazioni che emanano da questi organi e comitati;

  11. esamina e prende qualsiasi altro provvedimento necessario al perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione.

5. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, come pure qualsiasi Stato che non è parte alla presente Convenzione, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Qualsiasi organo o organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo qualificato nei campi legati alla protezione dello strato d’ozono che ha informato la segreteria del suo desiderio di farsi rappresentare a una riunione della Conferenza delle Parti in qualità d’osservatore può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti.

Art. 7 La segreteria

1. Le funzioni della segreteria sono le seguenti:

  1. organizzare le riunioni delle Parti conformemente agli articoli 6, 8, 9 e 10 e assicurare il servizio;

  2. stabilire e trasmettere un rapporto fondato sulle informazioni ricevute conformemente agli articoli 4 e 5 come pure sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari creati in virtù dell’articolo 6;

  3. adempiere le funzioni che le sono assegnate in virtù di qualsiasi protocollo alla presente Convenzione;

  4. stabilire rapporti sulle attività condotte a buon fine nell’esercizio delle funzioni che le sono assegnate in virtù della presente Convenzione e presentarle alla Conferenza delle Parti;

  5. assicurare la coordinazione necessaria con altri organismi internazionali competenti, e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali che potessero esserle necessari per svolgere efficacemente le sue funzioni;

  6. svolgere qualsiasi altra funzione che la Conferenza delle Parti potrebbe decidere di assegnarle.

2. Le funzioni della segreteria saranno esercitate provvisoriamente dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente fino alla fine della prima riunione ordinaria della Conferenza delle Parti tenuta conformemente all’articolo 6. Alla sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà la segreteria tra le organizzazioni internazionali competenti che si fossero proposte per assicurare le funzioni di segreteria previste dalla presente Convenzione.

Art. 8 Adozione di protocolli

1. La Conferenza delle Parti può, all’atto di una riunione, adottare protocolli alla presente Convenzione, conformemente all’articolo2. 2. Il testo di qualsiasi protocollo proposto è comunicato dalla segreteria alle Parti almeno sei mesi prima di detta riunione.

Art. 9 Emendamenti alla Convenzione o ai protocolli

1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Questi emendamenti tengono debitamente conto, tra l’altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti. 2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati a una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a un protocollo sono adottati a una riunione delle Parti al protocollo considerato. li testo di qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione o a uno qualsiasi dei protocolli, salvo disposizione contraria del protocollo considerato, è comunicato dalla segreteria alle Parti almeno sei mesi prima della riunione alla quale è proposto per adozione. Il segretariato comunica pure, per informazione, gli emendamenti proposti ai firmatari della presente 3. Le Parti non risparmiano nessuno sforzo per pervenire, per quanto concerne qualsiasi emendamento proposto alla presente. Convenzione, a un accordo per consenso. Se tutti gli sforzi in vista di un consenso sono stati esauriti e se esse non giungono a un accordo, l’emendamento è adottato, come, risorsa estrema, con un voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto, e sottoposto dal depositario a tutte le Parti per ratifica, approvazione o accettazione. 4. La procedura esposta nel paragrafo 3 qui sopra è applicabile agli emendamenti a qualsiasi protocollo alla Convenzione, a meno che la maggioranza dei due terzi delle Parti al protocollo considerato, presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto, non sia sufficiente per la loro adozione. 5. La ratifica, l’approvazione o l’accettazione degli emendamenti è notificata per scritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai paragrafi 3 o 4 qui sopra entrano in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione dei tre quarti almeno delle Parti alla presente Convenzione o dai due terzi almeno delle Parti al protocollo considerato, salvo disposizione contraria dei protocollo in questione. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore, rispetto a qualsiasi altra Parte, il novantesimo giorno dopo il deposito da parte di detta Parte del suo strumento di ratifica, d’approvazione o d’accettazione degli emendamenti. 6.

Ai fini del presente articolo, l’espressione «Parti presenti alla riunione e che hanno espresso il voto» s’intende delle Parti presenti alla riunione e che hanno emesso un voto affermativo o negativo.

Art. 10 Adozione degli allegati ed emendamenti di questi allegati

1. Gli allegati alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli fanno parte integrante della Convenzione o di detto protocollo, secondo il caso, e, salvo disposizione contraria espressa, qualsiasi riferimento alla presente Convenzione o ai protocolli è pure un riferimento agli allegati a questi strumenti. Detti allegati sono limitati alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative. 2. Salvo disposizione contraria di qualsiasi protocollo concernente i suoi propri allegati, la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di allegati supplementari alla presente Convenzione o d’allegati a un protocollo sono rette dalla procedura seguente:

a) gli allegati alla presente Convenzione sono proposti e adottati secondo la procedura descritta nei paragrafi2 e 3 dell’articolo 9: gli allegati a qualsiasi protocollo sono proposti e adottati secondo la procedura descritta nei paragrafi2 e 4 dell’articolo 9;

  1. qualsiasi Parte che non è in grado di approvare un allegato supplementare alla presente Convenzione o un allegato a uno qualunque dei protocolli ai quali essa è parte ne dà per scritto notifica al depositario entro i sei mesi che seguono la data di comunicazione dell’adozione da parte dei depositario. Quest’ultimo informa senza indugio tutte le Parti di qualsiasi notifica ricevuta. Una Parte può in ogni momento accettare un allegato al quale essa aveva dichiarato precedentemente di fare obiezione ed esso entra allora in vigore rispetto a questa Parte;

  2. alla scadenza di un termine di sei mesi a contare dalla data dell’inizio della comunicazione da parte del depositario, l’allegato ha effetto rispetto a tutte le Parti alla presente Convenzione o al protocollo considerato che non abbiano sottoposto la notifica conformemente alla lettera b) qui sopra.

3. La proposta, l’adozione e l’entrata in vigore di emendamenti agli allegati alla presente Convenzione o a uno qualunque dei protocolli sono sottoposti alla medesima procedura che la proposta, l’adozione e l’entrata in vigore degli allegati alla Convenzione o a uno qualunque dei protocolli. Gli allegati e gli emendamenti relativi tengono debitamente conto, tra l’altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti, 4. Se un allegato supplementare o un emendamento a un allegato implica un emendamento alla Convenzione o a un protocollo, l’allegato supplementare o l’allegato modificato entra in vigore soltanto quando questo emendamento alla Convenzione o a un protocollo considerato entra esso stesso in vigore.

Art. 11 Composizione delle controversie

1. In caso di controversie tra Parti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le Parti interessate ricercano una soluzione per via di negoziato. 2. Se non possono pervenire a un accordo per via di negoziato, le Parti interessate possono congiuntamente far ricorso ai buoni uffici di una terza Parte o domandarle la mediazione. 3. Quando ratifica, accetta, approva la presente Convenzione o vi aderisce, qualsiasi Stato o organizzazione d’integrazione economica regionale può dichiarare per scritto presso il Depositario che, nel caso di controversie non composte conformemente ai paragrafi 1 o 2 qui sopra, accetta di considerare come obbligatorio l’uno o l’altro o i due modi di composizione qui appresso:

  1. arbitrato, conformemente alla procedura che sarà adottata dalla Conferenza delle Parti, alla sua prima sessione ordinaria;

  2. sottoposizione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

4. Se le Parti non hanno, conformemente al paragrafo 3 qui sopra, accettato la stessa procedura o una procedura, la controversia è sottoposta alla conciliazione conformemente al paragrafo 5 qui appresso, a meno che le Parti non ne convengano diversamente.

5. È creata una commissione di conciliazione su domanda di una delle Parti in causa. La commissione si compone di un numero di membri designati pariteticamente da ciascuna delle Parti interessate e il presidente è scelto di comune accordo dai membri così designati. La commissione emette una sentenza inappellabile, con valore di raccomandazione e le Parti l’esaminano in buona fede. 6. Le disposizioni, oggetto del presente articolo, si applicano a qualsiasi protocollo, salvo disposizioni contrarie del protocollo in questione.

Art. 12 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica d’Austria, a Vienna, dal 22 marzo 1985 al 21 settembre 1985 e presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a Nuova York, dal 22 settembre 1985 al 21 marzo 1986.

Art. 13 Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione e qualsiasi protocollo sono sottoposti alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il depositario. 2. Qualsiasi organizzazione di cui nel paragrafo 1 qui sopra che diventa Parte alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo e di cui nessuno Stato membro è esso stesso Parte è legata da tutti gli obblighi enunciati nella Convenzione o nel protocollo, secondo il caso. Quando uno o parecchi Stati membri di una di queste organizzazioni sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente, l’organizzazione e i suoi Stati membri decidono delle loro responsabilità rispettive per ciò che concerne l’esecuzione dei loro obblighi in virtù della Convenzione o del protocollo, secondo il caso. In tali casi, l’organizzazione e gli Stati membri non sono facoltati a esercitare simultaneamente i loro diritti a titolo della Convenzione o del protocollo pertinente. 3. Nei loro strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, le organizzazioni di cui nel paragrafo 1 qui sopra indicano l’estensione delle loro competenze nei campi retti dalla Convenzione o dal protocollo pertinente. Queste organizzazioni notificano pure al depositario qualsiasi modifica importante dell’estensione delle loro competenze.

Art. 14 Adesione

1. La presente Convenzione e qualsiasi protocollo saranno aperti all’adesione degli Stati e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale a partire dalla data alla quale la Convenzione o il protocollo considerato non saranno più aperti alla firma. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il depositario. 2. Nei loro strumenti d’adesione, le organizzazioni di cui nel paragrafo 1 qui sopra indicano l’estensione delle loro competenze nei campi retti dalla Convenzione o dal protocollo considerato. Esse notificano pure al depositario qualsiasi modifica importante dell’estensione delle loro competenze. 3. Le disposizioni del paragrafo2 dell’articolo 13 si applicano alle organizzazoni d’integrazione economica regionale che aderiscano alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo.

Art. 15 Diritto di voto

1. Ogni Parte alla Convenzione o a qualsiasi protocollo dispone di un voto. 2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo I qui sopra, le organizzazioni d’integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il diritto di voto nei campi che rientrano nella loro competenza, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione o al protocollo pertinente. Queste organizzazioni non esercitano il diritto di voto se gli Stati membri lo esercitano, e inversamente.

Art. 16 Rapporti tra la Convenzione e i suoi protocolli

1. Nessuno Stato né alcuna organizzazione d’integrazione economica regionale può divenire parte a un protocollo senza essere o divenire simultaneamente Parte alla 2. Le decisioni concernenti qualsiasi protocollo sono prese dalle sole Parti al protocollo considerato.

Art. 17 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, d’approvazione o d’adesione. 2. A meno che il testo del protocollo non disponga diversamente, qualsiasi protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito dell’undicesimo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione di detto protocollo o d’adesione a detto protocollo. 3. Rispetto a ognuna delle Parti che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, o vi aderisce, dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito, mediante detta Parte, dei suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione. 4. Qualsiasi protocollo, salvo disposizione contraria di detto protocollo, entrerà in vigore per una Parte che ratifichi, accetti o approvi detto protocollo o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo2 qui sopra all’ultima delle seguenti date: il novantesimo giorno dopo la data del deposito mediante detta Parte del suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione o la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore per detta Parte.

5. Ai fini dei paragrafi I e 2 qui sopra, nessuno degli strumenti depositati da un’organizzazione d’integrazione economica regionale di cui nell’articolo 12 deve essere considerato come uno strumento aggiuntivo a quelli già depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

Art. 18 Riserve

Nessuna riserva può essere fatta alla presente Convenzione.

Art. 19 Denunzia

1. Dopo la scadenza di un termine di quattro anni a contare dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei riguardi di una Parte, detta Parte potrà in ogni momento denunziare la Convenzione con notifica scritta al depositario. 2. Salvo disposizione contraria dell’uno qualunque dei protocolli, qualsiasi Parte potrà, in ogni momento dopo la scadenza di un termine di quattro anni a contare dalla data di entrata in vigore di questo protocollo nei suoi confronti, denunziare quest’ultimo dando per scritto una notifica all’uopo al depositario. 3. Qualsiasi denunzia avrà effetto dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data del suo ricevimento da parte del depositario o a qualsiasi data ulteriore che potrà essere specificata nella notifica di denunzia. 4. Qualsiasi Parte che avrà denunziato la presente Convenzione sarà considerata come avente pure denunziato i protocolli ai quali essa sia, parte.

Art. 20 Depositario

1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario della presente Convenzione come pure dei protocolli. 2. Il depositario informa le Parti in particolare:

  1. della firma della presente Convenzione e di qualsiasi protocollo, come pure del deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione conformemente agli articoli 13 e 14;

  2. della data d’entrata in vigore della Convenzione e di qualsiasi protocollo conformemente all’articolo 17;

  3. delle notifiche di denunzia conformemente all’articolo 19;

  4. degli emendamenti adottati per ciò che concerne la Convenzione e qualsiasi protocollo, dell’accettazione di questi emendamenti da parte delle Parti e della data della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 9;

  5. di tutte le comunicazioni relative all’adozione o all’approvazione di allegati e ai loro emendamenti conformemente all’articolo 10;

  6. della notifica da parte delle organizzazioni regionali di integrazione economica dell’estensione delle loro competenze nei campi retti dalla presente Convenzione e da qualsiasi protocollo, e di qualsiasi modifica relativa;

  7. delle dichiarazioni previste nell’articolo 11.

Art. 21 Testi facenti fede

L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Fatto a Vienna, il ventidue marzo millenovecentottantacinque.

Seguono le firme Allegato I Ricerca e osservazioni sistematiche 1. Le Parti alla Convenzione riconoscono che i principali problemi scientifici sono:

  1. le modificazioni dello strato d’ozono che comporterebbero un cambiamento dell’intensità della radiazione ultravioletta d’origine solare avente un’azione biologica (UV-B), che raggiunge la superficie terrestre, e gli effetti che esse potrebbero avere sulla salute delle popolazioni, sugli organismi, sugli ecosistemi e sui materiali utili all’umanità;

  2. le modificazioni della ripartizione verticale dell’ozono che cambierebbe la struttura termica dell’atmosfera e le conseguenze meteorologiche e climatiche che potrebbero avere.

2. Le parti alla Convenzione, conformemente all’articolo 3, coopereranno facendo ricerche, procedendo a osservazioni sistematiche e formulando raccomandazioni concernenti le ricerche e le osservazioni future nei campi come:

  1. Le ricerche di fisica e chimica dell’atmosfera

  2. stabilimento di modelli teorici globali: proseguimento della messa a punto di modelli interattivi dei processi radioattivi, chimici e dinamici;

studi degli effetti simultanei delle diverse sostanze chimiche artificiali o naturali sull’ozono dell’atmosfera, interpretazione delle serie di misure raccolte con satellite o diversamente; valutazione delle tendenze dei parametri atmosferici e geofisci e messa a punto di metodi che permettano d’attribuire a cause ben determinate le variazioni di questi parametri; ii) studio di laboratorio sui coefficienti cinetici, le sezioni efficaci d’assorbimento e i processi chimici e fotochimici nella troposfera e nella stratosfera; i dati spettroscopici necessari alle misurazioni effettuate per tutte le regioni utili dello spettro; iii) misurazioni sul terreno: concentrazioni e flussi di gas fonti essenziali sia naturali sia antropogene; studio sulla dinamica dell’atmosfera; misurazioni simultanee di sostanze fotochimicamente apparentate discendendo fino allo strato limite planetario, per mezzo di strumenti in situ e di telemisurazioni; paragone tra i diversi segnalatori; misurazioni coordinate di correlazione per gli strumenti situati a bordo di satelliti; campi tridimensionali di costituenti-traccia essenziali, del flusso solare spettrale e dei parametri meteorologici; iv) realizzazione di strumenti, segnatamente di segnalatori a bordo di satelliti e di altro tipo per la misurazione dei costituenti-traccia dell’atmosfera, del flusso solare e dei parametri meteorologici;

  1. Le ricerche che interessano gli effetti sula salute, gli effetti biologici e gli effetti di fotodegradazione

  2. relazione tra l’esposizione dell’uomo alla radiazione solare, visibile o ultravioletta e a) l’apparizione di cancri della pelle diversi dal melanoma o da melanomi maligni, e b) gli effetti sul sistema immunologico;

ii) effetti della radiazione UV-B, compresa la relazione con la lunghezza d’onda, su a) le colture, le foreste e altri ecosistemi terrestri e b) sul sistema degli alimenti di origine acquatica e sulla pesca, compreso per ciò che concerne l’inibizione eventuale della capacità di produzione d’ossigeno del fitoplancton marino; iii) meccanismi per i quali la radiazione UV-B agisce sui materiali, specie ed ecosistemi biologici, compreso: relazione tra la dose, l’erogazione di dose e la risposta; fotoriparazione, adattamento e protezione; iv) studio sugli spettri biologici d’azione e la risposta spettrale con l’aiuto di radiazioni policromatiche in vista di determinare le interazioni possibili di diverse zone di lunghezza d’onda;

v) influenza della radiazione UV-B su: la sensibilità e l’attività delle specie biologiche importanti per l’equilibrio della biosfera; processi primari come la fotosintesi e la biosintesi; vi) influenza della radiazione UV-B sulla fotodegradazione degli inquinanti, dei prodotti chimici agricoli e altre sostanze.

  1. Le ricerche che interessano gli effetti sul clima Studi teorici e studi d’osservazione a) degli effetti dell’ozono e di altri corpi presenti allo stato di traccia sulle radiazioni e delle incidenze sui parametri del clima, come le temperature alla superficie del suolo e degli oceani, il regime delle precipitazioni e gli scambi tra la troposfera e la stratosfera; e b) degli effetti di queste incidenze climatiche su diversi aspetti delle attività umane.

  2. Osservazioni sistematiche

  3. dello stato dello strato d’ozono (vale a dire variabilità spaziale e temporale del contenuto totale della colonna e ripartizione verticale), rendendo pienamente operativo il Sistema mondiale d’osservazione dello strato d’ozono fondato sull’integrazione dei sistemi su satellite e dei sistemi al suolo;

ii) delle concentrazioni, nella troposfera e nella stratosfera dei gas che danno origine ai radicali HOx, NOx e CIOx compresi i derivati del carbonio; iii) della temperatura del suolo fino alla mesosfera, utilizzando contemporaneamente sistemi al suolo e sistemi su satellite; iv) del flusso solare – lunghezza d’onda – che penetra nell’atmosfera terrestre e della radiazione termica che esce dall’atmosfera terrestre, utilizzando misurazioni fatte con satellite;

v) del flusso solare - lunghezza d’onda - che raggiunge la superficie della terra nel campo della radiazione UV-B; vi) delle proprietà e della distribuzione degli aerosol, dal suolo fino alla mesosfera utilizzando contemporaneamente sistemi al suolo e sistemi su satellite; vii) della prosecuzione dei programmi di misurazioni meteorologiche di alta qualità alla superficie per le variabili importanti per il clima;

viii) del miglioramento dei metodi d’analisi dei dati forniti da osservazioni sistematiche su scala mondiale sui corpi presenti allo stato di traccia, le temperature, il flusso solare e gli aerosol. alla Convenzione cooperano, tenendo conto dei bisogni particolari dei Paesi in sviluppo, per promuovere la formazione scientifica e tecnica appropriata necessaria per partecipare alle ricerche e osservazioni sistematiche descritte nel presente allegato. Converrebbe accordare un’importanza particolare alla taratura comparativa degli apparecchi e dei metodi d’osservazione onde ottenere insiemi di dati scientifici paragonabili o standardizzati. 4. Le seguenti sostanze chimiche naturali o antropogene, il cui elenco non implica una classificazione particolare, sembrano avere il potere di modificare le proprietà chimiche e fisiche dello strato d’ozono.

  1. Derivati del carbonio

  2. Monossido di carbonio (CO) Il monossido di carbonio è prodotto in gran quantità delle fonti naturali e artificiali e sembra svolgere un ruolo importante, direttamente, nella fotochimica della troposfera, indirettamente, nella fotochimica della stratosfera.

ii) Diossido di carbonio (CO2 Il diossido di carbonio è prodotto in grande quantità da fonti naturali e artificiali e agisce sull’ozono della stratosfera modificando la struttura termica dell’atmosfera. iii) Metano (CH4) Il metano è d’origine sia naturale che antropogena e influisce sull’ozono della troposfera e su quello della stratosfera. iv) Idrocarburi diversi dal metano Questi idrocarburi, che comprendono un gran numero di sostanze chimiche, sono sia naturali sia antropogeni e svolgono un ruolo, direttamente, nella fotochimica della troposfera, indirettamente, nella fotochimica della stratosfera.

  1. Derivati dell’azoto

  2. Protossido d’azoto (N2O) La fonte principale di N2O è naturale, ma le emissioni artificiali sono sempre più importanti. Questo protossido è la fonte primaria dei NOx stratosferici, che svolgono un ruolo capitale limitando la concentrazione dell’ozono nella stratosfera.

ii) Perossidi d’azoto (NOx) Le fonti al suolo di NOx svolgono un ruolo primordiale, direttamente, soltanto nei processi fotochimici in seno alla troposfera e, indirettamente, nei processi fotochimici stratosferici, mentre le iniezioni di NOx in prossimità della tropopausa possono modificare direttamente la quantità di ozono nella troposfera e nella stratosfera.

  1. Derivati del cloro

  2. Alcani interamente alogenati, per esempio CCl4, CFCl3 (CFC-11), Gli alcani interamente alogenati sono antropogeni e costituiscono una fonte di ClOx, che svolgono un ruolo capitale nella fotochimica dell’ozono, particolarmente tra 30 e 50 km d’altitudine.

ii) Alcani parzialmente alogenati, per esempio CH3Cl, CHF2Cl (CFC-22), La fonte di CH3Cl è naturale, mentre gli altri alcani parzialmente alogenati menzionati qui sopra sono antropogeni. Questi gas costituiscono pure una fonte di ClOx stratosferici.

  1. Derivati del bromo Alcani interamente alogenati, per esempio CF3Br Questi gas sono antropogeni e costituiscono una fonte di BrOx, che si comporta nella stessa maniera dei ClOx.

  2. Sostanze idrogenate

  3. Idrogeno (H2 L’idrogeno è d’origine naturale e antropogena; svolge un ruolo secondario nella fotochimica della stratosfera.

ii) Acqua (H2O) L’acqua, che è di origine naturale, svolge un ruolo essenziale nella fotochimica della troposfera e della stratosfera. Tra le cause locali di presenza di vapore d’acqua nella stratosfera figurano l’ossidazione del metano e, in misura minore, quella dell’idrogeno.

Allegato II Scambio di informazioni 1. Le Parti alla Convenzione riconoscono che la raccolta e la messa in comune di informazioni è un mezzo importante per conseguire gli obiettivi della presente Convenzione e per assicurare che i provvedimenti che potrebbero essere presi siano appropriati ed equi. Per conseguenza le Parti scambieranno informazioni scientifiche, tecniche, socioeconomiche, commerciali e giuridiche. 2. Decidendo quali informazioni debbano essere raccolte e scambiate, le Parti alla Convenzione dovrebbero prendere in considerazione l’utilità di queste informazioni e le spese per ottenerle. Le Parti riconoscono inoltre che la cooperazione a titolo del presente allegato deve essere compatibile con le leggi, gli usi e le altre prescrizioni nazionali concernenti i brevetti, i segreti commerciali e la protezione delle informazioni confidenziali e relative a diritti esclusivi. 3. Informazioni scientifiche Queste informazioni inglobano:

  1. le ricerche pubbliche e private, previste e in corso, in vista di facilitare la coordinazione dei programmi di ricerca in modo da trarre il miglior profitto possibile dai mezzi nazionali e internazionali disponibili;

  2. i dati sulle emissioni necessari per la ricerca;

  3. i risultati scientifici pubblicati nei periodici specializzati sulla fisica e la chimica dell’atmosfera terrestre, e la sensibilità di quest’ultima alle modificazioni, e in particolare sullo stato dello strato d’ozono e sugli effetti che la modificazione sia del contenuto totale della colonna d’azoto sia della ripartizione verticale dell’ozono comporterebbe, in qualsiasi spazio di tempo, sulla salute delle popolazioni umane, l’ambiente e il clima;

  4. la valutazione dei risultati della ricerca e le raccomandazioni sui lavori futuri di ricerca.

4. Informazioni tecniche

  1. l’esistenza e il costo di prodotti chimici di sostituzione e di tecnologie di sostituzione utilizzabili per ridurre le emissioni di sostanze che comportano modificazioni dello strato d’ozono e i lavori di ricerca connessi intrapresi o presi in considerazione;

  2. le limitazioni ed eventualmente i rischi che l’utilizzazione di prodotti chimici di sostituzione o di altro genere e di tecnologie di sostituzione comporta.

5. Informazioni socioeconomiche e commerciali sulle sostanze di cui nell’allegato I

  1. la produzione e la capacità di produzione;

  2. l’utilizzazione e i modi di utilizzazione;

  3. le importazioni e le esportazioni;

  4. i costi, rischi e vantaggi di attività umane suscettibili di modificare indirettamente lo strato di ozono e l’impatto dei provvedimenti di disciplinamento presi o presi in considerazione per controllare queste attività.

6. Informazioni giuridiche

  1. le legislazioni nazionali, i provvedimenti amministrativi e i lavori di ricerca giuridica che interessano la protezione dello strato d’ozono;

  2. gli accordi internazionali, e segnatamente gli accordi bilaterali che interessano la protezione dello strato d’ozono;

  3. i metodi e le condizioni in materia d’accordi di licenza e i brevetti esistenti concernenti la protezione dello strato d’ozono.

Campo d’applicazione della Convenzione il 19 novembre 2001 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Albania 8 ottobre 1999 A 6 gennaio 2000 Algeria 20 ottobre 1992 A 18 gennaio 1993 Angola 17 maggio 2000 A 15 agosto 2000 Antigua e Barbuda 3 dicembre 1992 A 3 marzo 1993 Arabia Saudita 1° marzo 1993 A 30 maggio 1993 Argentina 18 gennaio 1990 18 aprile 1990 Armenia 1° ottobre 1999 A 30 dicembre 1999 Australia 16 settembre 1987 A 22 settembre 1988 Austria 19 agosto 1987 22 settembre 1988 Azerbaigian 12 giugno 1996 A 10 settembre 1996 Bahamas 1° aprile 1993 A 30 giugno 1993 Bahrein 27 aprile 1990 A 26 luglio 1990 Bangladesh 2 agosto 1990 A 31 ottobre 1990 Barbados 16 ottobre 1992 A 14 gennaio 1993 Belarus 20 giugno 1986 22 settembre 1988 Belgio 17 ottobre 1988 15 gennaio 1989 Belize 6 giugno 1997 A 4 settembre 1997 Benin 1° luglio 1993 A 29 settembre 1993 Bolivia 3 ottobre 1994 A 1° gennaio 1995 Bosnia e Erzegovina 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992 Botswana 4 dicembre 1991 A 3 marzo 1992 Brasile 19 marzo 1990 A 17 giugno 1990 Brunei 26 luglio 1990 A 24 ottobre

1990 Bulgaria 20 novembre 1990 A 18 febbraio 1991 Burkina Faso 30 marzo 1989 28 giugno 1989 Burundi 6 gennaio 1997 A 6 aprile 1997 Cambogia 27 giugno 2001 A 25 settembre 2001 Camerun 30 agosto 1989 A 28 novembre 1989 Canada 4 giugno 1986 22 settembre 1988 Capo Verde 31 luglio 2001 A 29 ottobre 2001 Ciad 18 maggio 1989 A 16 agosto 1989 Cile 6 marzo 1990 4 giugno 1990 Cina* 11 settembre 1989 A 10 dicembre 1989 Hong Kong 6 giugno 1997 1° luglio 1997 Macao 19 ottobre 1999 20 dicembre 1999 Cipro 28 maggio 1992 A 26 agosto 1992 Colombia 16 luglio 1990 A 14 ottobre 1990 Comore 31 ottobre 1994 A 29 gennaio 1995 Congo (Brazzaville) 16 novembre 1994 A 14 febbraio 1995 Congo (Kinshasa) 30 novembre 1994 A 28 febbraio 1995 Corea (Nord) 24 gennaio 1995 A 24 aprile 1995 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Corea (Sud) 27 febbraio 1992 A 27 maggio 1992 Costa Rica 30 luglio 1991 A 28 ottobre 1991 Croazia 21 settembre 1992 S 8 ottobre 1991 Cuba 14 luglio 1992 A 12 ottobre 1992 Côte d'Ivoire 5 aprile 1993 A 4 luglio 1993 Danimarca 29 settembre 1988 28 dicembre 1988 Dominica 31 marzo

1993 A 29 giugno 1993 EC / EEC / EU* 17 ottobre 1988 15 gennaio 1989 Ecuador 10 aprile 1990 A 9 luglio 1990 Egitto 9 maggio 1988 22 settembre 1988 El Salvador 2 ottobre 1992 A 31 dicembre 1992 Emirati Arabi Uniti 22 dicembre 1989 A 22 marzo 1990 Estonia 17 ottobre 1996 A 15 gennaio 1997 Etiopia 11 ottobre 1994 A 9 gennaio 1995 Figi 23 ottobre 1989 A 21 gennaio 1990 Filippine 17 luglio 1991 A 15 ottobre 1991 Finlandia* 26 settembre 1986 22 settembre 1988 Francia 4 dicembre 1987 22 settembre 1988 Gabon 9 febbraio 1994 A 10 maggio 1994 Gambia 25 luglio 1990 A 23 ottobre 1990 Georgia 21 marzo 1996 A 19 giugno 1996 Germania 30 settembre 1988 29 dicembre 1988 Ghana 24 luglio 1989 A 22 ottobre 1989 Giamaica 31 marzo 1993 A 29 giugno 1993 Giappone 30 settembre 1988 A 29 dicembre 1988 Gibuti 30 luglio 1999 A 28 ottobre 1999 Giordania 31 maggio 1989 A 29 agosto 1989 Grecia 29 dicembre 1988 29 marzo 1989 Grenada 31 marzo 1993 A 29 giugno 1993 Guatemala 11 settembre 1987 A 22 settembre 1988 Guinea 25 giugno 1992 A 23 settembre 1992 Guinea equatoriale 17 agosto 1988 A 15 novembre 1988 Guyana 12 agosto 1993 A 10 novembre 1993 Haiti 29 marzo 2000 A 27 giugno 2000 Honduras 14 ottobre 1993 A 12

gennaio 1994 India 18 marzo 1991 A 16 giugno 1991 Indonesia 26 giugno 1992 A 24 settembre 1992 Iran 3 ottobre 1990 A 1° gennaio 1991 Irlanda 15 settembre 1988 A 14 dicembre 1988 Islanda 29 agosto 1989 A 27 novembre 1989 Israele 30 giugno 1992 A 28 settembre 1992 Italia 19 settembre 1988 18 dicembre 1988 Jugoslavia 16 aprile 1990 A 15 luglio 1990 Kasakstan 26 agosto 1998 A 24 novembre 1998 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Kenya 9 novembre 1988 A 7 febbraio 1989 Kirghizistan 31 maggio 2000 A 29 agosto 2000 Kiribati 7 gennaio 1993 A 7 aprile 1993 Kuwait 23 novembre 1992 A 21 febbraio 1993 Laos 21 agosto 1998 A 19 novembre 1998 Lesotho 25 marzo 1994 A 23 giugno 1994 Lettonia 28 aprile 1995 A 27 luglio 1995 Libano 30 marzo 1993 A 28 giugno 1993 Liberia 15 gennaio 1996 A 14 aprile 1996 Libia 11 luglio 1990 A 9 ottobre 1990 Liechtenstein 8 febbraio 1989 A 9 maggio 1989 Lituania 18 gennaio 1995 A 18 aprile 1995 Lussemburgo 17 ottobre 1988 15 gennaio 1989 Macedonia 10 marzo 1994 S 17 settembre 1991 Madagascar 7 novembre 1996 A 5 febbraio 1997 Malawi 9 gennaio

1991 A 9 aprile 1991 Malaysia 29 agosto 1989 A 27 novembre 1989 Maldive 26 aprile 1988 A 22 settembre 1988 Mali 28 ottobre 1994 A 26 gennaio 1995 Malta 15 settembre 1988 A 14 dicembre 1988 Marocco 28 dicembre 1995 27 marzo 1996 Marshall, Isole 11 marzo 1993 A 9 giugno 1993 Mauritania 26 maggio 1994 A 24 agosto 1994 Maurizio 18 agosto 1992 A 16 novembre 1992 Messico 14 settembre 1987 22 settembre 1988 Micronesia 3 agosto 1994 A 1° novembre 1994 Moldova 24 ottobre 1996 A 22 gennaio 1997 Monaco 12 marzo 1993 A 10 giugno 1993 Mongolia 7 marzo 1996 A 5 giugno 1996 Mozambico 9 settembre 1994 A 8 dicembre 1994 Myanmar 24 novembre 1993 A 22 febbraio 1994 Namibia 20 settembre 1993 A 19 dicembre 1993 Nauru 12 novembre 2001 A 10 febbraio 2002 Nepal 6 luglio 1994 A 4 ottobre 1994 Nicaragua 5 marzo 1993 A 3 giugno 1993 Niger 9 ottobre 1992 A 7 gennaio 1993 Nigeria 31 ottobre 1988 A 29 gennaio 1989 Norvegia* 23 settembre 1986 22 settembre 1988 Isole Cook 2 giugno 1987 22 settembre 1988 Niue 2 giugno 1987 22 settembre 1988 Oman

30 giugno 1999 A 28 settembre 1999 Paesi Bassi* 28 settembre 1988 27 dicembre 1988 Antille olandesi 28 settembre 1988 27 dicembre 1988 Aruba 28 settembre 1988 27 dicembre 1988 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Pakistan 18 dicembre 1992 A 18 marzo 1993 Palaos 29 maggio 2001 A 27 agosto 2001 Panama 13 febbraio 1989 A 14 maggio 1989 Papua-Nuova Guinea 27 ottobre 1992 A 25 gennaio 1993 Paraguay 3 dicembre 1992 A 3 marzo 1993 Perù 7 aprile 1989 6 luglio 1989 Polonia 13 luglio 1990 A 11 ottobre 1990 Portogallo 17 ottobre 1988 A 15 gennaio 1990 Qatar 22 gennaio 1996 A 21 aprile 1996 Regno Unito 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Akrotiri e Dhekelia 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Anguilla 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Bermuda 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Gibilterra 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Guernesey 30 agosto 1990 30 agosto 1990 Isola di Man 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Isole Caimane 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud) 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Isole Turche e Caicos 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Isole Vergini britanniche 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Jersey 15

maggio 1987 22 settembre 1988 Montserrat 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Terra antartica britannica 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Territorio britannico dell'Oceano Indiano 15 maggio 1987 22 settembre 1988 gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) 15 maggio 1987 22 settembre 1988 Rep. Centrafricana 29 marzo 1993 A 27 giugno 1993 Repubblica Ceca 30 settembre 1993 S 1° gennaio 1993 Repubblica Dominicana 18 maggio 1993 A 16 agosto 1993 Romania 27 gennaio 1993 A 27 aprile 1993 Ruanda 11 ottobre 2001 A 9 gennaio 2002 Russia 18 giugno 1986 22 settembre 1988 Saint Kitts e Nevis 10 agosto 1992 A 8 novembre 1992 Salomon, Isole 17 giugno 1993 A 15 settembre 1993 Samoa 21 dicembre 1992 A 21 marzo 1993 San Vincenzo e Grenadine 2 dicembre 1996 A 2 marzo 1997 Santa-Lucia 28 luglio 1993 A 26 ottobre 1993 Sao Tomé e Principe 19 novembre 2001 A 17 febbraio 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Seicelle 6 gennaio 1993 A 6 aprile 1993 Senegal 19 marzo 1993 A 17 giugno 1993 Sierra Leone 29 agosto 2001 A 27 novembre 2001 Singapore 5 gennaio 1989 A 5 aprile 1989 Siria 12 dicembre 1989 A 12 marzo 1990 Slovacchia 28 maggio

1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Somalia 1° agosto 2001 A 30 ottobre 2001 Spagna 25 luglio 1988 A 23 ottobre 1988 Sri Lanka 15 dicembre 1989 A 15 marzo 1990 Stati Uniti 27 agosto 1986 22 settembre 1988 Sudafrica 15 gennaio 1990 A 15 aprile 1990 Sudan 29 gennaio 1993 A 29 aprile 1993 Suriname 14 ottobre 1997 A 12 gennaio 1998 Svezia* 26 novembre 1986 22 settembre 1988 Svizzera 17 dicembre 1987 22 settembre 1988 Swaziland 10 novembre 1992 A 8 febbraio 1993 Tagikistan 6 maggio 1996 A 4 agosto 1996 Tanzania 7 aprile 1993 A 6 luglio 1993 Thailandia 7 luglio 1989 A 5 ottobre 1989 Togo 25 febbraio 1991 A 26 maggio 1991 Tonga 29 luglio 1998 A 27 ottobre 1998 Trinidad e Tobago 28 agosto 1989 A 26 novembre 1989 Tunisia 25 settembre 1989 A 24 dicembre 1989 Turchia 20 settembre 1991 A 19 dicembre 1991 Turkmenistan 18 novembre 1993 A 16 febbraio 1994 Tuvalu 15 luglio 1993 A 13 ottobre 1993 Ucraina 18 giugno 1986 22 settembre 1988 Uganda 24 giugno 1988 A 22 settembre 1988 Ungheria 4

maggio 1988 A 22 settembre 1988 Uruguay 27 febbraio 1989 A 28 maggio 1989 Uzbekistan 18 maggio 1993 A 16 agosto 1993 Vanuatu 21 novembre 1994 A 19 febbraio 1995 Venezuela 1° settembre 1988 A 30 novembre 1988 Vietnam 26 gennaio 1994 A 26 aprile 1994 Yemen 21 febbraio 1996 A 21 maggio 1996 Zambia 24 gennaio 1990 A 24 aprile 1990 Zimbabwe 3 novembre 1992 A 1° febbraio 1993 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso Riserve e dichiarazioni EC/EEC/EU 1. In nome della Comunità economica europea, si è dichiarato che la suddetta Comunità può accettare l’arbitrato come un regolamento nell’ambito delle condizioni della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono. Essa non può accettare di sottoporre qualsiasi controversia alla Corte internazionale di giustizia. 2. Tenuto conto delle procedure abituali della Comunità europea, la partecipazione finanziaria della Comunità alla Convenzione di Vienna per la protezione dello Strato di ozono e al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono non può implicare per la Comunità spese diverse da quelle amministrative, fino a un importo massimo pari al 2,5 per cento di quest’ultime.

Cina Dal 15 maggio 1987 al 30 giugno 1997, la Convenzione era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° luglio 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giugno 1997, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° luglio 1997. Dal 15 febbraio 1994 al 19 dicembre 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dicembre 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ottobre 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dicembre 1999.

Finlandia In riferimento all’articolo 11 paragrafo 3 della Convenzione, la Finlandia dichiara che accetta come obbligatori i due modi di composizione delle controversie previste.

Norvegia La Norvegia accetta di considerare come obbligatori i modi di composizione delle controversie di cui ai capoversi a) e B) paragrafo 3 dell’articolo 11 della Convenzione:

  1. l’arbitrato conformemente alla procedura che sarà adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua prima sessione ordinaria o

  2. sottomissione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.

Nuova Zelanda La Convenzione si applica parimenti alle Isole Cook e a Nioué.

Paesi Bassi La Convenzione si applica al Regno in Europa, alle Antille olandesi e ad Aruba. Conformemente all’articolo 11 paragrafo 3 della Convenzione, il Regno d’Olanda accetta di considerare come obbligatori, nel caso di controversie non composte conformemente ai paragrafi 1 o 2 dell’articolo 11, i due modi di composizione qui appresso:

  1. arbitrato conformemente alla procedura che sarà adottata dalla Conferenza delle Parti alla sua prima sessione ordinaria;

  2. sottoposizione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia.

Svezia La Svezia accetta di considerare come obbligatorio il modo di composizione delle controversie qui appresso: Sottomissione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia (art. 11 Il Governo svedese è nondimeno intenzionato a considerate come obbligatorio anche il modo di composizione delle controversie qui appresso: Arbitrato, conformemente alla procedura adottata dalla Conferenza delle Parti, nella sua prima sessione ordinaria (art. 11 par. 3a). La Svezia formulerà una dichiarazione su quest’ultimo punto non appena la Conferenza delle Parti avrà adottato, nella sua prima sessione ordinaria, la procedura d’arbitrato.