Fonte

0.814.289

Convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi

Conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969 Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 19872 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 15 dicembre 1987 Entrata in vigore per la Svizzera il 14 marzo 1988 (Stato 18 luglio 2007)

Gli Stati parti della presente Convenzione, consci della necessità di proteggere gli interessi delle loro popolazioni dalle gravi conseguenze di sinistri marittimi, comportanti il rischio di inquinamento del mare e del litorale da idrocarburi, Convinti che in tali circostanze per proteggere i detti interessi potrebbe rendersi necessaria l’adozione di eccezionali misure in alto mare e che dette misure non pregiudicherebbero in alcun modo il principio della libertà dell’alto mare, Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

1. Gli Stati parti della presente Convenzione possono adottare, in alto mare, le misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o interessi connessi dall’inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo o a fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze. 2. Tuttavia, nessuna delle misure adottate in base alla presente Convenzione sarà presa nei confronti di navi da guerra od altri bastimenti appartenenti ad uno Stato o da esso gestiti e adibiti esclusivamente, all’epoca del sinistro, ad uso governativo e non commerciale.

Art. II Art. III

Ai fini della presente Convenzione: 1. l’espressione «sinistro marittimo» sta ad indicare una collisione tra navi, un incaglio od altro incidente di navigazione od altro evento a bordo della nave o all’esterno di essa che avrebbe per conseguenza sia danni materiali, che una minaccia immediata di danni materiali per la nave o il suo carico; 2. il termine «nave» sta ad indicare:

RU 1988 1242; FF 1986 II 541

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

Art. 1 cpv. 1 lett. a DF del 9 marzo 1987 (RU 1988 1240)

  1. qualsiasi tipo di bastimento che viaggi sul mare, e

  2. qualsiasi apparecchio galleggiante, ad eccezione delle installazioni o di altri dispositivi utilizzati per l’esplorazione del fondo marino, degli oceani e del loro sottosuolo o per lo sfruttamento delle loro risorse;

3. il termine «idrocarburi» indica il petrolio grezzo, la nafta, il gasolio e l’olio lubrificante; 4. l’espressione «interessi connessi» indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente lesi o minacciati dall’incidente marittimo e riguardanti in particolare:

  1. le attività marittime costiere, portuali o di estuario, ivi comprese le attività di pesca, costituenti un mezzo essenziale di sussistenza per le persone interessate;

  2. le attrazioni turistiche della regione considerata;

  3. la salute delle popolazioni rivierasche ed il benessere della regione considerata, ivi compresa la conservazione delle risorse biologiche marine, della fauna e della flora;

5. il termine «Organizzazione» indica l’Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.

Il diritto di uno Stato rivierasco di adottare provvedimenti, in conformità dell’articolo 1, viene esercitato alle seguenti condizioni:

  1. prima di adottare i provvedimenti, uno Stato rivierasco consulta gli altri Stati interessati dal sinistro marittimo, in particolare lo Stato o gli Stati di bandiera;

  2. lo Stato rivierasco notifica senza indugio le misure previste alle persone fisiche o giuridiche note allo Stato rivierasco o segnalate ad esso nel corso delle consultazioni come aventi degli interessi che potrebbero verosimilmente essere compromessi o lesi da tali misure. Lo Stato rivierasco prende in considerazione le proposte che dette persone possono sottoporgli;

  3. prima di adottare dei provvedimenti lo Stato rivierasco può procedere alla consultazione di esperti indipendenti da scegliere su di una lista che sarà tenuta aggiornata dall’Organizzazione;

  4. nei casi di urgenza che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati, lo Stato rivierasco può adottare le misure che siano rese necessarie dall’urgenza senza notifiche o consultazioni preliminari o senza proseguire le consultazioni in corso;

  5. lo Stato rivierasco, prima di adottare tali misure e nel corso della loro esecuzione, si adopera nel modo migliore per evitare ogni rischio per le vite umane, nonché ad apportare alle persone in pericolo, il più rapidamente possibile, tutto l’aiuto di cui possono avere bisogno, e a non ostacolare ed a facilitare, se del caso, il rimpatrio degli equipaggi delle navi;

f) le misure adottate in applicazione dell’articolo 1 devono essere notificate senza indugio agli Stati ed alle persone fisiche o giuridiche interessate di cui si sia a conoscenza, nonché al Segretario generale dell’Organizzazione.

Art. IV

1. La lista di esperti di cui all’articolo III della presente Convenzione sarà redatta ed aggiornata a cura dell’Organizzazione e questa dovrà stabilirne disposizioni, ivi compresa la fissazione delle qualifiche necessarie. 2. Gli Stati membri dell’Organizzazione e le Parti della presente Convenzione possono fornire i nominativi necessari per preparare la lista. Gli esperti sono pagati dagli Stati che li interpellano in base ai servizi resi.

Art. V

1. Le misure adottate dagli Stati rivieraschi in base all’articolo I saranno proporzionate ai danni subiti o minacciati. 2. Tali misure non devono superare quelle ritenute ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi indicati all’articolo I e cesseranno non appena tali scopi saranno stati raggiunti; esse non devono, ove non sia assolutamente necessario, interferire con i diritti e gli interessi dello Stato di bandiera, di Stati terzi o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica interessata. 3. Per valutare se le misure siano proporzionate al danno, si dovrà tener conto:

  1. della portata e delle probabilità di danni imminenti, ove tali misure non siano adottate;

  2. della probabile efficacia di tali misure; e

  3. dell’estensione dei danni che possono essere causati da tali misure.

Art. VI

Ogni Parte della presente Convenzione che abbia adottato delle misure contrastanti con le disposizioni della presente Convenzione, che abbiano prodotto dei danni a terzi, è tenuta a pagare un indennizzo per i danni causati da misure che vadano al di là di quelle che sono ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi di cui all’articolo I.

Art. VII

Salvo esplicita disposizione contraria, nulla nella presente Convenzione potrà modificare un obbligo né pregiudicare un diritto, privilegio o immunità altrimenti previsti, né privare alcuna delle Parti o qualsiasi persona fisica o giuridica interessata di ogni ricorso di cui potrebbe altrimenti disporre.

Art. VIII

1. Qualsiasi controversia fra le Parti, che sorga dalla possibilità che le misure adottate in base all’articolo I possono essere in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, o da eventuali risarcimenti da pagarsi in base all’articolo VI, o dall’ammontare di tali indennizzi e che non sia stata definita da negoziati fra le Parti interessate o fra la Parte che ha adottato le misure e le persone fisiche o giuridiche che chiedono il risarcimento, se le Parti non decidono altrimenti, sarà sottoposta, su richiesta di una qualunque delle Parti interessate, alla conciliazione o qualora questa non riesca, all’arbitrato, alle condizioni previste dall’Allegato alla presente Convenzione. 2. La Parte che ha adottato le misure non ha il diritto di respingere una richiesta di conciliazione o di arbitrato che sia stata presentata in base al precedente paragrafo, per il solo motivo che i ricorsi davanti ai propri tribunali offerti dalla propria legislazione nazionale non sono stati tutti esauriti.

Art. IX

1. La presente Convenzione è aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta poi aperta all’adesione. 2. Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell’Ente internazionale per l’energia atomica o parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, possono divenire parti della presente Convenzione mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;

  2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

  3. adesione.

Art. X

1. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento, in buona e debita forma, presso il Segretario generale dell’Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che sia stato depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati già parti della Convenzione o dopo l’adempimento di tutte le formalità richieste per l’entrata in vigore dell’emendamento nei riguardi dei detti Stati, si intende applicabile alla Convenzione modificata dall’emendamento.

Art. XI

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dalla data in cui i Governi di quindici Stati l’abbiano firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione.

2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione o vi aderisca successivamente, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dell’apposito strumento.

Art. XII

1. La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Parte in qualsiasi momento a partire dalla data in cui la Convenzione sia entrata in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione. 3. La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione o allo spirare di ogni periodo di tempo più lungo che sia indicato in detto strumento.

Art. XIII

1. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilità dell’amministrazione di un territorio, od ogni Stato parte della presente Convenzione che curi le relazioni internazionali di un territorio, consulterà, il più presto possibile, le autorità di tale territorio o adotterà i provvedimenti necessari per estendere ad esso l’applicazione della presente Convenzione e potrà in ogni momento, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione, fare conoscere che tale estensione ha avuto luogo. 2. L’applicazione della presente Convenzione viene estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data del ricevimento di quest’ultima o da ogni altra data che verrà indicata. 3. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Parte che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo, potrà in ogni momento successivo alla data in cui è stata così estesa l’applicazione della Convenzione ad un territorio, far conoscere mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica. 4. La presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica un anno dopo la data del ricevimento di quest’ultima da parte del Segretario generale dell’Organizzazione o allo spirare di ogni altro periodo più lungo indicato nella notifica stessa.

Art. XIV

1. L’Organizzazione potrà indire una Conferenza avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione. 2. L’Organizzazione indirà una Conferenza degli Stati parti della presente Convenzione avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione su domanda di almeno un terzo delle Parti.

Art. XV

1. La presente Convenzione sarà depositata presso gli Archivi del Segretario generale dell’Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell’Organizzazione:

  1. informerà tutti gli Stati che abbiano firmato la Convenzione o vi abbiano aderito:

  2. di ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo; ii) di ogni deposito di uno strumento di denuncia della presente Convenzione e della data in cui detto deposito è avvenuto; iii) dell’estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell’articolo XIII, nonché della cessazione di ogni estensione di cui sopra in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui abbia a cessare o si preveda la cessazione dell’estensione della presente Convenzione;

  3. trasmetterà copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati della Convenzione nonché a tutti gli Stati aderenti.

Art. XVI

Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, il Segretario generale dell’Organizzazione ne trasmetterà il testo al Segretario delle Nazioni Unite per la realizzazione e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3.

Art. XVII

La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Verranno inoltre approntate traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che verranno depositate con l’originale firmato.

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1969.

(Seguono le firme)

Capitolo I

Conciliazione

Art. 1 A meno che le Parti interessate non convengano altrimenti, la procedura di conciliazione viene stabilita in conformità alle disposizioni del presente capitolo.

Art. 2 1. Su richiesta di una delle Parti ad un’altra Parte, in applicazione dell’articolo VIII della Convenzione, viene costituita una Commissione di conciliazione. 2. L’istanza di conciliazione prodotta da una Parte deve contenere l’oggetto della richiesta e altresì tutti i documenti a sostegno di quanto esposto. 3. Qualora sia insorto un procedimento di conciliazione fra due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure previste, o che, nella propria qualità di Stato rivierasco, abbia adottato misure analoghe, può intervenire nel procedimento di conciliazione avvisandone per iscritto le Parti impegnate in detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.

Art. 3 1. La Commissione di conciliazione si compone di tre membri: un membro nominato dallo Stato rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un membro nominato dallo Stato i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle predette misure, ed un terzo membro, designato di comune accordo dagli altri due, che assume la presidenza della Commissione. 2. Questi conciliatori sono scelti da una lista di persone, redatta in precedenza in base alla procedura fissata al seguente articolo 4. 3. Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del ricevimento della domanda di conciliazione, la Parte alla quale questa è indirizzata non ha notificato all’altra Parte nella controversia la designazione del conciliatore che è tenuta ad effettuare, o se, entro un termine di 30 giorni a partire dalla nomina del secondo membro della Commissione designato dalle Parti, i due primi conciliatori non sono riusciti a nominare di comune accordo il Presidente della Commissione, il Segretario generale dell’Organizzazione provvede, su richiesta della Parte più diligente ed entro un termine di 30 giorni, alle nomine necessarie. I membri della Commissione così designati sono scelti dalla lista prevista al paragrafo precedente. 4. In nessun caso il Presidente della Commissione deve avere od avere avuto la nazionalità di una delle Parti che hanno promosso il procedimento, qualunque sia il sistema adottato per la sua designazione.

Art. 4 1. La lista di cui al precedente articolo 3 è costituita da persone qualificate, designate dalle Parti, e viene aggiornata dall’Organizzazione. Ogni Parte può designare quattro persone da includere nella lista che possono anche non essere necessariamente suoi cittadini. Le designazioni vengono fatte per periodi di sei anni rinnovabili. 2. In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri sulla lista, la Parte che ha nominato la detta persona può designare un sostituto per il periodo restante del mandato.

Art. 5 1. Salvo diverso accordo fra le Parti, la Commissione di conciliazione fissa il proprio regolamento interno, e, in ogni caso, le procedure devono essere quelle del contraddittorio. Per quanto attiene all’inchiesta, la Commissione, a meno che non decida altrimenti all’unanimità, si uniforma alle disposizioni contenute nel Titolo III della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19074 per la composizione pacifica delle controversie internazionali. 2. Le Parti sono rappresentate presso la Commissione di conciliazione da agenti aventi il compito di servire da intermediari fra le Parti. Ogni Parte può, inoltre, farsi assistere da consiglieri e da esperti da lei nominati a tale scopo e chiedere che venga ascoltata ogni persona la cui testimonianza possa apparirle utile. 3. La Commissione ha la facoltà di chiedere spiegazioni ai consiglieri ed esperti delle Parti, nonché a chiunque essa ritenga utile convocare con il benestare del proprio Governo.

Art. 6 A meno che le Parti non convengono altrimenti, le decisioni della Commissione di conciliazione sono adottate con la maggioranza dei voti e la Commissione non può pronunciarsi circa il merito della controversia se tutti i membri non sono presenti.

Art. 7 Le Parti devono facilitare i lavori della Commissione di conciliazione; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono le Parti: a) sono tenute a fornire alla Commissione tutti i documenti ed informazioni utili; b) sono tenute a porre la Commissione in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o gli esperti e per compiere sopralluoghi.

Art. 8 La Commissione di conciliazione ha il compito di chiarire i termini delle controversie, di raccogliere a tal fine ogni informazione utile, mediante indagini o altrimenti, e di sforzarsi di conciliare le Parti. Dopo aver studiato la questione, essa notifica alle Parti la raccomandazione che le appare appropriata e fissa loro un termine non superiore ai 90 giorni per manifestare la loro accettazione o il loro rigetto della detta raccomandazione.

Art. 9 La raccomandazione deve essere motivata. Qualora essa non rifletta totalmente o in parte l’opinione unanime della Commissione, ogni conciliatore ha il diritto di far conoscere separatamente la propria opinione.

Art. 10 Si riterrà la conciliazione fallita se, 90 giorni dopo la notifica della raccomandazione alle Parti, nessuna di loro ha notificato all’altra Parte la propria accettazione della raccomandazione. La conciliazione si riterrà del pari fallita, qualora la Commissione non abbia potuto essere costituita nei termini previsti al terzo paragrafo del precedente articolo 3, o salvo accordo contrario delle Parti se la Commissione non ha espresso la propria raccomandazione entro il termine di un anno a partire dalla data della designazione del Presidente della Commissione.

Art. 11 1. Ciascun membro della Commissione riceve degli onorari il cui ammontare è fissato di comune accordo dalle Parti che vi contribuiranno in parti uguali. 2. Le spese generali causate dal funzionamento della Commissione sono ripartite nello stesso modo.

Art. 12 Le Parti della controversia possono in ogni momento del procedimento di conciliazione decidere di comune accordo di ricorrere ad un’altra procedura per definire la controversia.

Capitolo II Arbitrato

Art. 13 1. A meno che le Parti non decidano altrimenti, la procedura di arbitrato viene condotta conformemente alle disposizioni del precedente Capitolo. 2. In caso di fallimento della conciliazione, la richiesta di arbitrato deve essere presentata entro 180 giorni che seguono tale fallimento.

Art. 14 Il tribunale arbitrale si compone di tre membri: un arbitro nominato dallo Stato rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un arbitro nominato dallo Stato cui appartengono le persone o i beni danneggiati da tali misure, ed un altro arbitro che assume la presidenza del tribunale, designato di comune accordo dagli altri due.

Art. 15 1. Se, allo spirare di un termine di 60 giorni a partire dalla designazione del secondo arbitro, il Presidente del tribunale non è stato ancora designato, il Segretario generale dell’Organizzazione, su richiesta della Parte più diligente, procede, entro un nuovo termine di 60 giorni, alla sua designazione, scegliendo il Presidente da una lista di persone qualificate, redatta in precedenza alle condizioni previste dal precedente articolo 4. Tale lista è separata sia dalla lista di esperti prevista all’articolo IV della Convenzione che dalla lista di conciliatori prevista al precedente articolo 4; la stessa persona può tuttavia figurare sia nella lista dei conciliatori che in quella degli arbitri. Una persona che avesse agito in qualità di conciliatore in una controversia non potrebbe tuttavia essere scelta quale arbitro per la stessa questione. 2. Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che è tenuta a compiere, l’altra Parte può informare direttamente il Segretario generale dell’Organizzazione che provvede alla designazione del Presidente del tribunale entro un termine di 60 giorni scegliendo dalla lista di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il Presidente del Tribunale, dal momento della sua designazione, chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di provvedere a nominarlo nella stessa forma e alle stesse condizioni. Ove essa non provveda alla designazione che le è in tal modo richiesta, il Presidente del Tribunale chiede al Segretario generale dell’Organizzazione di provvedere a tale designazione nella forma e alle condizioni previste al paragrafo precedente. 4. Il Presidente del Tribunale, qualora venga designato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve avere od avere avuto la nazionalità di una delle Parti, a meno che non vi sia il consenso dell’altra Parte o delle altre Parti. 5. In caso di decesso o di assenza di un arbitro che doveva essere nominato da una Parte, questa designa il suo sostituto entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del decesso o dell’assenza. In caso di mancata nomina da parte della predetta Parte, il procedimento verrà proseguito con gli arbitri restanti.

In caso di decesso o di assenza del Presidente del Tribunale, il suo sostituto è designato alle condizioni previste al precedente articolo 14 o, in mancanza di accordo fra i membri del tribunale nei 60 giorni che seguono il decesso o l’assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 16 Ove sia stato iniziato un procedimento tra le due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure considerate, o che, nella sua qualità di

Stato rivierasco, abbia adottato delle misure analoghe, può partecipare al procedimento di arbitrato avvertendo per iscritto le Parti che hanno promosso detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.

Art. 17 Ogni tribunale arbitrale, costituito ai sensi del presente allegato, fissa le proprie norme di procedura.

Art. 18 1. Le decisioni del tribunale, sia relative alla procedura che al luogo delle sue riunioni, sono adottate con la maggioranza dei voti dei suoi membri, e l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale della cui designazione le Parti erano responsabili, non sarà di ostacolo alla possibilità di raggiungere una decisione da parte del Tribunale. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo. 2. Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono, le Parti: a) forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili; b) pongono il tribunale in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o gli esperti. 3. L’assenza o la mancata comparizione in giudizio di una Parte non è di ostacolo al procedimento.

Art. 19 1. La sentenza del tribunale sarà motivata. Essa sarà definitiva e inappellabile. Le Parti dovranno uniformarvisi senza indugio. 2. Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti circa l’interpretazione o l’esecuzione della sentenza può essere sottoposta dalla Parte più diligente al giudizio del tribunale che l’ha pronunziata o, ove quest’ultimo non possa essere investito, verrà sottoposto al giudizio di un altro tribunale costituito a tale scopo allo stesso modo del primo.

Campo di'applicazione il 18 luglio 20075

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Angola 4 ottobre 2001 A 2 gennaio 2002 Argentina 21 aprile 1987 A 20 luglio 1987 Australia* 7 novembre 1983 5 febbraio 1984 Bahamas 22 luglio 1976 A 20 ottobre 1976 Bangladesh 6 novembre 1981 A 4 febbraio 1982 Barbados 6 maggio 1994 A 4 agosto 1994 Belgio 21 ottobre 1971 6 maggio 1975 Benin 1° novembre 1985 A 30 gennaio 1986 Bulgaria 2 novembre 1983 A 31 gennaio 1984 Camerun 14 maggio 1984 12 agosto 1984 Cile 28 febbraio 1995 A 29 maggio 1995 Cina 23 febbraio 1990 A 24 maggio 1990 Hong Konga 5 giugno 1997 1° luglio 1997 Côte d'Ivoire 8 gennaio 1988 7 aprile 1988 Croazia 27 luglio 1992 S 8 ottobre 1991 Cuba 5 maggio 1976 A 3 agosto 1976 Danimarcab 18 dicembre 1970 F 6 maggio 1975 Dominicana, Repubblica 5 febbraio 1975 6 maggio 1975 Ecuador 23 dicembre 1976 A 23 marzo 1977 Egitto 3 febbraio 1989 A 4 maggio 1989 Emirati Arabi Uniti 15 dicembre 1983 A 14 marzo 1984 Figi 15 agosto 1972 A 6 maggio 1975 Finlandia 6 settembre 1976 5 dicembre 1976 Francia 10 maggio

1972 6 maggio 1975 Gabon 21 gennaio 1982 A 21 aprile 1982 Georgia 25 agosto 1995 A 23 novembre 1995 Germania 7 maggio 1975 5 agosto 1975 Ghana 20 aprile 1978 19 luglio 1978 Giamaica 13 marzo 1991 A 11 giugno 1991 Giappone 6 aprile 1971 6 maggio 1975 Gibuti 1° marzo 1990 A 30 maggio 1990 Guinea equatoriale 24 aprile 1996 A 23 luglio 1996 Guyana 10 dicembre 1997 A 10 marzo 1998 India 16 giugno 2000 A 14 settembre 2000 Iran 25 luglio 1997 A 23 ottobre 1997 Irlanda 21 agosto 1980 19 novembre 1980 Islanda 17 luglio 1980 15 ottobre 1980

5 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Isole Marshall 16 ottobre 1995 A 14 gennaio 1996 Italia 27 febbraio 1979 28 maggio 1979 Kuwait 2 aprile 1981 A 1° luglio 1981 Lettonia 9 agosto 2001 A 7 novembre 2001 Libano 5 giugno 1975 A 3 settembre 1975 Liberia 25 settembre 1972 A 6 maggio 1975 Marocco 11 aprile 1974 A 6 maggio 1975 Mauritania 24 novembre 1997 A 22 febbraio 1998 Maurizio 17 dicembre 2002 17 marzo 2003 Messico 8 aprile 1976 A 7 luglio 1976 Monaco 24 febbraio 1975 6 maggio 1975 Namibia 12 marzo 2004 A 10 giugno 2004 Nicaragua 15 novembre 1994 A 13 febbraio 1995 Nigeria 27 febbraio 2004 A 24 maggio 2004 Norvegia 12 luglio 1972 A 6 maggio 1975 Nuova Zelanda 26 marzo 1975 A 6 maggio 1975 Oman 24 gennaio 1985 A 24 aprile 1985 Paesi Bassi 19 settembre 1975 18 dicembre 1975 Antille olandesi 19 settembre 1975 18 dicembre 1975 Aruba 24 dicembre 1985 1° gennaio 1986 Pakistan 13 gennaio 1995 A 13 aprile 1995 Panama 7 gennaio 1976 6 aprile 1976 Papua Nuova Guinea 12 marzo 1980 A 10 giugno 1980 Polonia 1° giugno 1976 30 agosto 1976 Portogallo 15 febbraio 1980 15 maggio 1980 Qatar 2 giugno

1988 A 31 agosto 1988 Regno Unito 12 gennaio 1971 6 maggio 1975 Akrotiri e Dhekelia 8 settembre 1982 8 settembre 1982 Anguilla 8 settembre 1982 8 settembre 1982 Bermuda 19 settembre 1980 1° dicembre 1980 Isola di Man 27 giugno 1995 27 giugno 1995 Isole Caimane 8 settembre 1982 8 settembre 1982 Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud) 8 settembre 1982 8 settembre 1982 Isole Turche e Caicos 8 settembre 1982 8 settembre 1982 Isole Vergini britanniche 8 settembre 1982 8 settembre 1982 Montserrat 8 settembre 1982 8 settembre 1982 Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) 8 settembre 1982 8 settembre 1982 Terra antartica britannica 8 settembre 1982 8 settembre 1982 Russia 30 dicembre 1974 A 6 maggio 1975

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Saint Kitts e Nevis 7 ottobre 2004 A 5 gennaio 2005 Saint Lucia 20 maggio 2004 A 18 maggio 2004 Saint Vincent e Grenadine 12 maggio 1999 A 10 agosto 1999 Senegal 27 marzo 1972 A 6 maggio 1975 Serbia 27 aprile 1992 S 3 maggio 1976 Siria 6 febbraio 1975 A 6 maggio 1975 Slovenia 12 novembre 1992 S 25 giugno 1991 Spagna 8 novembre 1973 6 maggio 1975 Sri Lanka 12 aprile 1983 A 11 luglio 1983 Stati Uniti 21 febbraio 1974 6 maggio 1975 Guam 9 settembre 1975 6 maggio 1975 Isole Vergini americane 9 settembre 1975 6 maggio 1975 Portorico 9 settembre 1975 6 maggio 1975 Samoa americane 9 settembre 1975 6 maggio 1975 Territorio sotto tutela delle Isole del Pacifico 9 settembre 1975 6 maggio 1975 Zona del canale di Panama 9 settembre 1975 6 maggio 1975 Sudafrica 1° luglio 1986 A 29 settembre 1986 Suriname 25 novembre 1975 S 25 novembre 1975 Svezia 8 febbraio 1973 6 maggio 1975 Svizzera 15 dicembre 1987 14 marzo 1988 Tonga 1° febbraio 1996 A 1° maggio 1996 Trinidad e Tobago 6 marzo 2000 A 4 giugno 2000 Tunisia 4 maggio 1976 A 2 agosto 1976 Ucraina

3 gennaio 1994 S 21 dicembre 1991 Vanuatu 14 settembre 1992 A 13 dicembre 1992 Yemen (Sana'a) 6 marzo 1979 A 4 giugno 1979 * Dichiarazione, vedi qui appresso. a Dal 6 mag. 1975 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° luglio 1997. b Firma senza riserva di ratifica.

Dichiarazioni Australia L’Australia rammenta la dichiarazione fatta dalla sua delegazione durante la Conferenza internazionale del 1973 sull’inquinamento marino:

«L’Australia è convinta che nessuno Stato rivierasco si asterrà dal prendere provvedimenti che potessero essere necessari per proteggere le zone sottostanti alla sua giurisdizione da gravi danni all’ambiente. È inoltre del parere che il diritto internazionale consuetudinario riconosca allo Stato rivierasco il diritto d’intervenire in alto mare per proteggere le zone sottostanti alla sua giurisdizione.» Con la partecipazione alla convenzione, l’Australia si dichiara convinta di poter prendere in ogni momento, per proteggere le zone e le risorse naturali sottostanti alla sua giurisdizione, provvedimenti consentiti giusta il diritto internazionale consuetudinario e conformi alla convenzione.