0.814.291.2
Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
Concluso a Londra il 27 novembre 1992 Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 19952 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 4 luglio 1996 Entrato in vigore per la Svizzera il 4 luglio 1997 (Stato 8 aprile 2011)
Le Parti del presente Protocollo, avendo esaminato la Convenzione internazionale del 19693 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e il relativo Protocollo del 1984, considerando che il Protocollo del 1984 relativo a tale Convenzione, che ne amplia la portata e fissa un indennizzo più elevato, non è ancora entrato in vigore, affermando l’importanza di preservare la viabilità del sistema internazionale di responsabilità e di indennizzo per l’inquinamento da idrocarburi, consci della necessità di garantire appena possibile l’entrata in vigore del contenuto del Protocollo del 1984, riconoscendo la necessità di adottare disposizioni speciali per introdurre emendamenti relativi alla Convenzione internazionale del 19714 sull’istituzione di un Fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente Protocollo è la Convenzione internazionale del 19695 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «Convenzione del 1969 sulla responsabilità». Per gli Stati parte del Protocollo del 19766 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, tale espressione designa la Convenzione del 1969 sulla responsabilità nella versione modificata dal presente Protocollo.
RU 1998 1031; FF 1995 IV 229
Il testo originale francese è pubblicato, sotto lo stesso numero, nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
Art. 1 cpv. 1 let. c del DF del 11 dic. 1995 (RU 1998 1015).
[RU 1998 1046]
[RU 1988 1464]
Art. 2 a 10
...7
Art. 11
1. La Convenzione del 1969 sulla responsabilità e il presente Protocollo sono, tra le Parti del presente Protocollo, considerati e interpretati come un solo strumento. 2. Gli articoli I–XIIter, ivi compreso il modello di certificato, della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, sono designati con il termine di «Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi» («Convenzione del 1992 sulla responsabilità»).
Clausole finali
Art. 12 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, ogni Stato può diventare Parte del presente Protocollo mediante:
firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
adesione.
3. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell’Organizzazione. 4. Ogni Stato contraente della Convenzione internazionale del 1971 sull’istituzione di un Fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «Convenzione del 1971 che istituisce il Fondo», può ratificare, accettare, approvare il presente Protocollo, o aderirvi, soltanto se ratifica, accetta o approva nel contempo il Protocollo del 1992 che modifica detta Convenzione o se vi aderisce, salvo che denunci la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato. 5. Uno Stato che è Parte del presente Protocollo ma non è Parte della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, nei confronti degli altri Stati parte del Protocollo, ma non è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità nei confronti degli Stati parte di tale Convenzione.
Le mod. possono essere consultate alla RU 1998 1031.
6. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, si intende riferito alla Convenzione così modificata e come modificata da detto emendamento.
Art. 13 Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo che dieci Stati, tra cui quattro che abbiano ciascuno almeno un milione di unità di stazza lorda in navicisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione. 2. Tuttavia, ogni Stato contraente della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo, dichiarare che tale strumento è ritenuto senza effetto ai fini del presente articolo fino alla scadenza del termine di sei mesi previsto dall’articolo 31 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo. Uno Stato, che non è Stato contraente della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo ma che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, può anche emettere nel contempo una dichiarazione conformemente al presente paragrafo. 3. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo precedente può ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione. Ogni revoca così attuata ha effetto dalla data in cui la notificazione è stata ricevuta, a condizione che risulti che detto Stato abbia depositato a tale data il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo. 4. Per ogni Stato che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo che sono state adempiute le condizioni di entrata in vigore previste nel paragrafo 1, il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo che tale Stato ha depositato lo strumento corrispondente.
Art. 14 Revisione e modifica
1. L’Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o la modifica della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 2. L’Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare la Convenzione de 1992 sulla responsabilità, su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
Art. 15 Modifica dei limiti di responsabilità
1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, ogni proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità previsti nell’articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, è trasmessa dal Segretario generale a tutti i Membri dell’Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti. 2. Ogni emendamento proposto e diffuso secondo la procedura di cui sopra è sottoposto al Comitato giuridico dell’Organizzazione affinché lo esamini entro sei mesi dalla data in cui è stato diffuso. 3. Tutti gli Stati contraenti della Convenzione del 1969 sulla responsabilità nella versione modificata dal presente Protocollo, siano essi Membri dell’Organizzazione o non lo siano, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato giuridico destinate a esaminare e ad adottare gli emendamenti. 4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al Comitato giuridico ampliato conformemente al paragrafo3, a condizione che al momento del voto sia presente almeno la metà degli Stati contraenti. 5. Nel pronunciarsi su una proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità, il Comitato giuridico tiene conto dell’esperienza acquisita in materia di incidenti e, in particolare, dell’ammontare dei danni che ne risultano, delle fluttuazioni del valore delle monete e dell’influenza dell’emendamento proposto sul costo delle assicurazioni. Esso tiene altresì conto delle relazioni esistenti tra i limiti previsti nell’articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, e i limiti previsti nell’articolo 4 paragrafo 4 della Convenzione internazionale del 1992 sull’istituzione di un Fondo internazionale di indennizzo per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. 6. a) Un emendamento tendente a modificare i limiti di responsabilità in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima del 15 gennaio 1998 o della scadenza di un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento anteriore adottato in virtù del presente articolo. Un emendamento previsto in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo;
un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al limite fissato nella Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, maggiorato del 6 per cento all’anno a partire dal 15 gennaio 1993 e calcolato secondo il principio dell’interesse composto;
un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al triplo del limite fissato nella Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo.
7. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è notificato dall’Organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L’emendamento si ritiene accettato alla scadenza di un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica, salvo che durante detto periodo di tempo almeno un quarto degli Stati contraenti comunichi all’Organizzazione, al momento dell’adozione dell’emendamento da parte del Comitato giuridico, che essi non l’accettano, nel quale caso l’emendamento è respinto e non ha alcun effetto.
8. Un emendamento che si ritiene accettato conformemente al paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione. 9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall’emendamento, salvo che denuncino il presente Protocollo, conformemente all’articolo 16 paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore di tale emendamento. La denuncia ha effetto nel momento in cui l’emendamento entra in vigore. 10. Se un emendamento è stato adottato dal Comitato giuridico ma il termine di accettazione di diciotto mesi non è ancora scaduto, ogni Stato che diventa Stato contraente durante detto periodo è vincolato da tale emendamento se questo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente allo spirare di questo termine è vincolato da ogni emendamento che sia stato accettato conformemente al paragrafo 7. Nei casi contemplati dal presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento dalla data di entrata in vigore dell’emendamento o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato, se quest’ultima data è posteriore.
Art. 16 Denuncia
1. Il presente Protocollo può essere denunciato da qualunque Parte in qualsiasi momento a partire dalla data in cui esso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di deposito dello strumento di denuncia presso il Segretario generale dell’Organizzazione o alla scadenza del periodo più lungo eventualmente specificato in tale strumento. 4. Fra le Parti del presente Protocollo la denuncia della Convenzione del 1969 sulla responsabilità effettuata da una di esse in virtù dell’articolo XVI di detta Convenzione, non può in alcun caso essere interpretata come denuncia della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo. 5. La denuncia del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, effettuata da uno Stato che rimane Parte della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, è considerata denuncia del presente Protocollo. Essa ha effetto dalla data in cui la denuncia del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo ha effetto conformemente all’articolo 34 di tale Protocollo.
Art. 17 Deposito
1. Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati in virtù dell’articolo 15 sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell’Organizzazione:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito:
i) di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito è stato effettuato; ii) di ogni dichiarazione e notificazione effettuate in virtù dell’articolo 13 e di ogni dichiarazione e comunicazione effettuate in virtù dell’articolo V paragrafo9 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità; iii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iv) di ogni proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità, presentata conformemente all’articolo 15 paragrafo 1;
v) di ogni emendamento adottato conformemente all’articolo 15 paragrafo 4; vi) di ogni emendamento che si ritiene accettato in virtù dell’articolo 15 paragrafo 7 nonché della data in cui l’emendamento entra in vigore conformemente ai paragrafi8 e 9 di tale articolo; vii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonché della data in cui tale deposito ha avuto luogo e della data in cui la denuncia ha effetto; viii) di ogni denuncia che si ritiene effettuata in virtù dell’articolo 16 paragrafo5; ix) di ogni comunicazione prevista da qualunque articolo del presente Protocollo;
b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che l’hanno firmato o che vi hanno aderito. 3. All’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell’Organizzazione ne trasmette una copia al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite8.
Lingue Il presente Protocollo è fatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ognuno di questi testi facente ugualmente In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Londra, il 27 novembre 1992.
Campo d’applicazione del Protocollo e della Convenzione l’8 aprile 20119 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Albania 30 giugno 2005 A 30 giugno 2006 Algeria 11 giugno 1998 A 11 giugno 1999 Angola 4 ottobre 2001 A 4 ottobre 2002 Antigua e Barbuda 14 giugno 2000 A 14 giugno 2001 Arabia Saudita 23 maggio 2005 A 23 maggio 2006 Argentina** 13 ottobre 2000 A 13 ottobre 2001 Australia 9 ottobre 1995 A 9 ottobre 1996 Azerbaigian 16 luglio 2004 A 16 luglio 2005 Bahamas 1° aprile 1997 A 1° aprile 1998 Bahrein 3 maggio 1996 A 3 maggio 1997 Barbados 7 luglio 1998 A 7 luglio 1999 Belgio 6 ottobre 1998 A 6 ottobre 1999 Belize 27 novembre 1998 A 27 novembre 1999 Brasile 18 gennaio 2008 17 aprile 2008 Brunei 3 gennaio 2002 A 3 gennaio 2003 Bulgaria 28 novembre 2003 A 28 novembre 2004 Cambogia 8 giugno 2001 A 8 giugno 2002 Camerun 15 ottobre 2001 A 15 ottobre 2002 Canada 29 maggio 1998 A 29 maggio 1999 Capo Verde 4 luglio 2003 A 4 luglio 2004 Cile 29 maggio 2002 A 29 maggio 2003 Cina 5 gennaio 1999 A 5 gennaio 2000 Hong Kong 5 gennaio 1999 5 gennaio 2000 Cipro
12 maggio 1997 A 12 maggio 1998 Colombia 19 novembre 2001 A 19 novembre 2002 Comore 15 gennaio 2000 A 15 gennaio 2001 Congo (Brazzaville) 7 agosto 2002 A 7 agosto 2003 Corea (Sud)* 7 marzo 1997 A 16 maggio 1998 Croazia 12 gennaio 1998 A 12 gennaio 1999 Danimarca 30 maggio 1995 30 maggio 1996 Dominica 31 agosto 2001 A 31 agosto 2002 Dominicana, Repubblica 24 giugno 1999 A 24 giugno 2000 Ecuador 11 dicembre 2007 A 11 dicembre 2008 Egitto 21 aprile 1995 A 30 maggio 1996 El Salvador 2 gennaio 2002 A 2 gennaio 2003 Emirati Arabi Uniti 19 novembre 1997 A 19 novembre 1998 Estonia 8 agosto 2004 A 8 agosto 2005 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Figi 30 novembre 1999 A 30 novembre 2000 Filippine 7 luglio 1997 A 7 luglio 1998 Finlandia 24 novembre 1995 24 novembre 1996 Francia 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Gabon 31 maggio 2002 A 31 maggio 2003 Georgia 18 aprile 2000 A 18 aprile 2001 Germania* 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Ghana 3 febbraio 2003 A 3 febbraio 2004 Giamaica 6 giugno 1997 A 6 giugno 1998 Giappone 24 agosto 1994 A 30 maggio 1996 Gibuti 8 gennaio 2001 A 8 gennaio 2002 Grecia** 9 ottobre 1995 9 ottobre 1996 Grenada 7 gennaio 1998 A 7 gennaio 1999 Guinea 2 ottobre 2002 A 2 ottobre 2003 India
15 novembre 1999 A 15 novembre 2000 Indonesia 6 luglio 1999 A 6 luglio 2000 Iran 24 ottobre 2007 A 24 ottobre 2008 Irlanda* 15 maggio 1997 A 16 maggio 1998 Islanda 13 novembre 1998 A 13 novembre 1999 Isole Cook 12 marzo 2007 A 12 marzo 2008 Isole Marshall 16 ottobre 1995 A 16 ottobre 1996 Israele 21 ottobre 2004 A 21 ottobre 2005 Italia 16 settembre 1999 A 16 settembre 2000 Kenya 2 febbraio 2000 A 2 febbraio 2001 Kiribati 5 febbraio 2007 A 5 febbraio 2008 Kuwait 16 aprile 2004 A 16 aprile 2005 Lettonia 9 marzo 1998 A 9 marzo 1999 Libano 30 marzo 2005 A 30 marzo 2006 Liberia 5 ottobre 1995 A 5 ottobre 1996 Lituania 27 giugno 2000 A 27 giugno 2001 Lussemburgo 21 novembre 2005 A 21 novembre 2006 Madagascar 21 maggio 2002 A 21 maggio 2003 Malaysia 9 giugno 2004 A 9 giugno 2005 Maldive 20 maggio 2005 A 20 maggio 2006 Malta 6 gennaio 2000 A 6 gennaio 2001 Marocco 22 agosto 2000 22 agosto 2001 Maurizio** 6 dicembre 1999 A 6 dicembre 2000 Messico 13 maggio 1994 A 30 maggio 1996 Moldova 11 ottobre 2005 A 11 ottobre 2006 Monaco 8 novembre 1996 8 novembre 1997 Mongolia 8 agosto 2008 A 8 agosto 2009 Mozambico 26 aprile 2002 A 26 aprile 2003 Namibia 18 dicembre 2002 A 18 dicembre 2003 Nigeria 24 maggio 2002 A 24 maggio 2003 Norvegia 3 aprile 1995 30 maggio 1996 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Nuova Zelanda* 25 giugno 1998 A 25 giugno 1999 Oman
8 luglio 1994 A 30 maggio 1996 Paesi Bassi 15 novembre 1996 A 15 novembre 1997 Pakistan 2 marzo 2005 2 marzo 2006 Panama 18 marzo 1999 A 18 marzo 2000 Papua Nuova Guinea 23 gennaio 2001 A 23 gennaio 2002 Perù 1° settembre 2005 A 1° settembre 2006 Polonia 21 dicembre 1999 21 dicembre 2000 Portogallo 13 novembre 2001 A 13 novembre 2002 Qatar 20 novembre 2001 A 20 novembre 2002 Regno Unito* 29 settembre 1994 A 30 maggio 1996 Akrotiri e Dhekelia 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Anguilla 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Bermuda 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Gibilterra Guernesey 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Isola di Man 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Isole Caimane 15 maggio 1998 15 maggio 1998 Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud) 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Isole Turche e Caicos 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Isole Vergini britanniche 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Jersey 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Montserrat 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) 15 maggio 1998 15 maggio 1998 Terra antartica britannica 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Territorio britannico dell’Oceano Indiano 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Romania
27 novembre 2000 A 27 novembre 2001 Russia* 20 marzo 2000 A 20 marzo 2001 Saint Kitts e Nevis 7 ottobre 2004 A 7 ottobre 2005 Saint Lucia 20 maggio 2004 A 20 maggio 2005 Saint Vincent e Grenadine 9 ottobre 2001 A 9 ottobre 2002 Salomone, Isole 30 giugno 2004 A 30 giugno 2005 Samoa 1° febbraio 2002 A 1° febbraio 2003 Seicelle 23 luglio 1999 A 23 luglio 2000 Sierra Leone 4 giugno 2001 A 4 giugno 2002 Singapore 18 settembre 1997 A 18 settembre 1998 Siria 22 febbraio 2005 A 22 febbraio 2006 Slovenia 19 luglio 2000 A 19 luglio 2001 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Spagna 6 luglio 1995 A 6 luglio 1996 Sri Lanka 22 gennaio 1999 A 22 gennaio 2000 Sudafrica 1° ottobre 2004 A 1° ottobre 2005 Svezia 25 maggio 1995 30 maggio 1996 Svizzera 4 luglio 1996 A 4 luglio 1997 Tanzania 19 novembre 2002 A 19 novembre 2003 Tonga 10 dicembre 1999 A 10 dicembre 2000 Trinidad e Tobago 6 marzo 2000 A 6 marzo 2001 Tunisia 29 gennaio 1997 A 29 gennaio 1998 Turchia* ** 17 agosto 2001 A 17 agosto 2002 Tuvalu 30 giugno 2004 A 30 giugno 2005 Ucraina 29 novembre 2007 A 29 novembre 2008 Ungheria 30 marzo 2007 A 30 marzo
2008 Uruguay 9 luglio 1997 A 9 luglio 1998 Vanuatu 18 febbraio 1999 A 18 febbraio 2000 Venezuela 22 luglio 1998 A 22 luglio 1999 Vietnam 17 giugno 2003 A 17 giugno 2004 Yemen 20 settembre 2006 A 20 settembre 2007 * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare al sito dell'Organizzazione marittima mondiale (OMI): http://www.imo.org/About/Conventions/Pages/Home.aspx ed ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.