Fonte

0.916.026.81

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Concluso il 21 giugno 1999 Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991 Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002 (Stato 1° gennaio 2016)

La Confederazione Svizzera, di seguito denominata «la Svizzera», da un lato, e La Comunità europea2, di seguito denominata «la Comunità», dall’altro, di seguito denominate «le Parti», risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio, considerando che, all’articolo15 dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 19723, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l’Accordo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse. 2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci4. Ai fini dell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.

RU 2002 2147; FF 1999 5092

Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF dell’8 ott. 1999 (RU 2002 1527).

Ora: Unione europea 3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 25 dell’Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 2 Concessioni tariffarie

1. Nell’Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell’Allegato3. 2. Nell’Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell’Allegato3.

Art. 3 Concessioni relative ai formaggi

L’Allegato3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

Art. 4 Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 36 dell’Accordo di libero scambio.

Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1. Gli allegati da4 a12 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:7 – allegato 4 relativo al settore fitosanitario – allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali – allegato 6 relativo al settore delle sementi – allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli – allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino – allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico – allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi – allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni – allegato 128 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari 2. L’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da6 a 8 e da 10 a13 del presente Accordo non si applicano all’Allegato11.

Art. 6 Comitato misto per l’agricoltura

1. È istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti. 2. Il Comitato è incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione. 3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme. 4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. 5. Il Comitato delibera all’unanimità. 6. Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato. 7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro. 8. Il Comitato può approvare versioni autentiche dell’Accordo nelle nuove lingue.9

Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

Art. 8 Scambi di informazioni

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo. 2. Ciascuna delle Parti informa l’altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l’oggetto dell’Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all’altra Parte.

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni

Introdotto dall’art. 1 n. 2 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni

Art. 9 Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell’Accordo e coperte dal segreto professionale.

Art. 10 Misure di salvaguardia

1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie. 2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

  1. in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure: – se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi; – se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile; – fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate; – in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;

  2. devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.

Art. 1110 Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell’Accordo.

Art. 12 Revisione

1. Se una delle Parti desidera una revisione dell’Accordo, essa trasmette all’altra Parte una domanda motivata. 2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’Acc. del14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 13 Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli. 2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all’esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli. 3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell’ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe. 4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 14 Attuazione dell’Accordo

1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo. 2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo.

Art. 15 Allegati

Gli allegati dell’Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest’ultimo.

Art. 16 Sfera di applicazione territoriale

L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Svizzera.

Art. 17 Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul commercio di prodotti agricoli, – Accordo sulla libera circolazione delle persone11, – Accordo sul trasporto aereo12, – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia13, – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità14, – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici15, – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica16. 2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo4. 3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo4. 4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo3. Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Comunità europea: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Broek

[RU 2002 1998] Indice Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 Relativo al settore fitosanitario Appendice 1 Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti Appendice 2 Riferimenti legislativi Appendice 3 Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari Appendice 4 Zone di cui all’articolo4 e relative esigenze particolari Appendice 5 Scambio di dati Allegato 5 Concernente l’alimentazione degli animali Appendice 1 Disposizioni della Comunità Appendice 2 Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9 Allegato 6 Relativo al settore delle sementi Appendice 1 Legislazioni Appendice 2 Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 3 Appendice 3 Deroghe Appendice 4 Elenco dei paesi terzi Allegato 7 Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli Appendice 1 Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2 Appendice 2 Disposizioni particolari di cui all’articolo3, lettere (a) e (b) Appendice 3 Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5 Appendice 5 Condizioni e modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) Allegato 8 Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino Appendice 1 Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell’Unione europea Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera Appendice 5 Elenco degli atti di cui all’articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate Allegato 9 Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico Appendice 1

Elenco degli atti di cui all’articolo3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico Appendice 2 Modalità di applicazione Allegato 10 Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commer cializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo3 dell’Allegato 10 Allegato 11 Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato Appendice 3 Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi Appendice 5 Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni Appendice 6 Prodotti di orgine animale Appendice 7 Autorità competenti Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali Appendice 9 Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche Appendice 10 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni Appendice 11 Punti di contatto Allegato 12 Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari Appendice 1 Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall’altra Parte Appendice 2 Legislazione delle Parti Atto finale Dichiarazioni comuni Appendice A Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell’allegato 4 Appendice B Legislazioni Appendice C Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario Appendice D Zone di cui all’articolo4 e relative esigenze particolari Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008 e dichiarazione comune Atto finale della modifica del 14 maggio 2009 e dichiarazione comune come pure dichiarazione della Comunità Atto finale della modifica del 17 maggio 2011 e dichiarazione comune

Allegato 117 Concessioni della Svizzera La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in 0101 90 95 Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza 0.00 100 capi pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi) 0204 50 10 Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate 40.— 100 0207 14 81 Petti di galli e di galline, congelati 15.— 2 100 0207 14 91 Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di 15.— 1 200 galline, compresi i fegati (esclusi i petti), 0207 27 81 Petti di tacchini e di tacchine, congelati 15.— 800 0207 27 91 Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e 15.— 600 di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), 0207 33 11 Anatre, intere, congelate 15.— 700 0207 34 00 Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, 9.5 20 freschi o refrigerati 0207 36 91 Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di 15.— 100 oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi) 0208 10 00 Carni e frattaglie commestibili di conigli o di 11.— 1 700 lepri, fresche, refrigerate o congelate 0208 90 10 Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, 0.00 100 fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali) ex 0210 11 91 Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della esente 1 0001 specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati ex 0210 19 91 Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e esente affumicato 0210 20 10 Carni secche della specie bovina esente 2002 ex 0407 00 10 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate 47.— 150 o

cotte ex 0409 00 00 Miele naturale di acacia 8.— 200 ex 0409 00 00 Miele naturale diverso da quello di acacia 26.— 50

Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall’AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU 2010 251 249; FF 2008 885).

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in 0602 10 00 Talee senza radici e marze esente illimitato Piantimi in forma di portinnesto di frutta a esente 3 granella (ottenuti da semi o da moltipliScazione vegetativa): 0602 20 11 – innestati, con radici nude 0602 20 19 – innestati, con zolla 0602 20 21 – non innestati, con radici nude 0602 20 29 – non innestati, con zolla Piantimi in forma di portinnesto di frutta a esente 3 nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): 0602 20 31 – innestati, con radici nude 0602 20 39 – innestati, con zolla 0602 20 41 – non innestati, con radici nude 0602 20 49 – non innestati, con zolla Piantimi diversi da quelli in forma di portin- esente illimitato nesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile: 0602 20 51 – con radici nude 0602 20 59 – altri Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta esente 3 commestibile, con radici nude: 0602 20 71 – di frutta a granella 0602 20 72 – di frutta a nocciolo 0602 20 79 – altri esente illimitato Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta esente 3 commestibile, con zolla: 0602 20 81 – di frutta a granella 0602 20 82 – di frutta a nocciolo 0602 20 89 – altri esente illimitato 0602 30 00 Rododendri e azalee, anche innestati esente illimitato Rosai, anche innestati: esente illimitato 0602 40 10 – rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici – altri: 0602 40 91 – con

radici nude 0602 40 99 – altri, con zolla Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione esente illimitato vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio): 0602 90 11 – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli 0602 90 12 – bianco di funghi (micelio) 0602 90 19 – altri Altre piante vive (comprese le loro radici): esente illimitato 0602 90 91 – con radici nude 0602 90 99 – altre, con zolla 0603 11 10 Rose, recise, per mazzi o per ornamento, esente 1 000 fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre 0603 12 10 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo 0603 13 10 Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre 0603 14 10 Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre: 0603 19 11 – legnosi 0603 19 19 – altri 0603 12 30 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, esente illimitato 0603 13 30 Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile 0603 14 30 Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, 0603 19 30 Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, esente illimitato orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile: 0603 19 31 – legnosi 0603 19 39 – altri Pomodori, freschi o refrigerati: esente 10 000 – pomodori ciliegia (cherry): 0702 00 10 – dal 21 ottobre al 30 aprile – pomodori peretti (di forma allungata): 0702 00 20 – dal 21 ottobre al 30 aprile – altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): 0702 00 30 – dal 21 ottobre al 30 aprile – altri: 0702 00 90 – dal 21 ottobre al 30 aprile Lattuga iceberg, senza corona: esente 2 000 0705 11 11 – dal 1°

gennaio alla fine di febbraio Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: esente 2 000 0705 21 10 – dal 21 maggio al 30 settembre 0707 00 10 Cetrioli per insalata, dal 21 ottobre al 14 aprile 5.— 200 0707 00 30 Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 5.— 100 cm ma non eccedente12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile 0707 00 31 Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 5.— 2 100 cm ma non eccedente12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre 0707 00 50 Cetriolini, freschi o refrigerati 3.50 800 Melanzane, fresche o refrigerate: esente 1 000 0709 30 10 – dal 16 ottobre al 31 maggio Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo 0709 51 00 Funghi, freschi o refrigerati, del genere esente illimitato 0709 59 00 Agaricus o altri, esclusi i tartufi Peperoni, freschi o refrigerati: 2.50 illimitato 0709 60 11 – dal 1° novembre al 31 marzo 0709 60 12 Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 5.— 1 300 31 ottobre Zucchine (incluse le zucchine con fiore), esente 2 000 fresche o refrigerate: 0709 90 50 – dal 31 ottobre al 19 aprile Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, esente illimitato 0711 90 90 Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di 0.00 150 legumi, temporaneamente conservati (p.

es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati 0712 20 00 Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a 0.00 100 fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate 0713 10 11 Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in Riduzione 1 000 grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di 0.90 sul di animali dazio applicato 0713 10 19 Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in 0.00 1 000 grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l’alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra) Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: esente illimitato 0802 21 90 – con guscio, diverse da quelle per l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli 0802 22 90 – con guscio, diverse da quelle per l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli 0802 32 90 Noci esente 100 Pinoli, freschi o secchi esente illimitato 0805 10 00 Arance, fresche o secche esente illimitato 0805 20 00 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); esente illimitato clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi 0807 11 00 Cocomeri, freschi esente illimitato 0807 19 00 Meloni, freschi, diversi dai cocomeri esente illimitato Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: esente 2 100 0809 10 11 – dal 1° settembre al 30 giugno in altro imballaggio: 0809 10 91 – dal 1° settembre al 30 giugno Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo applicabile annuo in 0809 40 13 Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 0.00 600 1° luglio al 30 settembre 0810 10 10 Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio esente 10 000 0810 10 11 Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto 0.00

200 0810 20 11 Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 set- 0.00 250 tembre 0810 50 00 Kiwi, freschi esente illimitato Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, 10.— 1 000 congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all’ingrosso, destinate alla lavorazione industriale Lamponi, more di rovo o di gelso, mo- 10.— 1 200 re-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all’ingrosso, destinati alla lavorazione industriale 0811 90 10 Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, 0.00 200 congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0811 90 90 Frutta commestibili, anche cotte in acqua o 0.00 1 000 al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali) 0904 20 90 Pimenti del genere Capsicum o del genere 0.00 150 Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati 0910 20 00 Zafferano esente illimitato 1001 90 60 Frumento e frumento segalato (escluso il Riduzione di 50 000 frumento duro), denaturati, per l’alimenta- 0.60 sul dazio zione animale applicato 1005 90 30 Granturco per l’alimentazione animale Riduzione di 13 000 0.50 sul dazio applicato Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione animale: 1509 10 91 – in recipienti di vetro di capacità non ecce- 60.604 illimitato dente 2 l 1509 10 99 – in recipienti di vetro di capacità ecce- 86.70 4 illimitato dente 2 l, o in altri recipienti Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l’alimentazione animale: 1509 90 91 – in recipienti di vetro di capacità non ecce- 60.60 4 illimitato dente 2 l 1509 90 99 – in recipienti di vetro di capacità

ecce- 86.70 4 illimitato dente 2 l, o in altri recipienti Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in esente 3 715 vescica o in budello artificiale Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo Pezzo di cotoletta disossato, affumicato 1601 00 11 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di 1601 00 21 frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: 2002 10 10 – in recipienti eccedenti5 kg 2.50 illimitato 2002 10 20 – in recipienti non eccedenti5 kg 4.50 illimitato Pomodori preparati o conservati, ma non esente illimitato nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi: 2002 90 10 – in recipienti eccedenti5 kg 2002 90 21 Polpe, puree e concentrati di pomodori, in esente illimitato recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti5 kg 2002 90 29 Pomodori preparati o conservati, ma non esente illimitato nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori: – in recipienti non eccedenti5 kg 2003 10 00 Funghi del genere Agaricus, preparati o con- 0.00 1 700 servati ma non nell’aceto o acido acetico Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti5 kg 17.50 illimitato – in recipienti non eccedenti5 kg 24.50 illimitato Asparagi preparati o conservati, ma non esente illimitato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: 2005 60 10 – in recipienti eccedenti5 kg 2005 60 90 – in recipienti non eccedenti5 kg Olive preparate o conservate, ma non nel-

esente illimitato l’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: 2005 70 10 – in recipienti eccedenti5 kg 2005 70 90 – in recipienti non eccedenti5 kg Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti5 kg 17.50 illimitato – in recipienti non eccedenti5 kg 24.50 illimitato Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo 2008 30 90 Agrumi, altrimenti preparati o conservati, esente illimitato dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove 2008 50 10 Polpe di albicocche, altrimenti preparate o 10.— illimitato conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove 2008 50 90 Albicocche, altrimenti preparate o conservate, 15.— illimitato dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove 2008 70 10 Polpe di pesche, altrimenti preparate o con- esente illimitato servate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove 2008 70 90 Pesche, altrimenti preparate o conservate, esente illimitato dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- 6.— illimitato canti, concentrati – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- 14.— illimitato canti, concentrati Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: 2204 21 50 – non eccedente 2 l5 8.50 illimitato 2204 29 50 – eccedente 2 l5 8.50 illimitato Vino di Porto, in recipienti di capacità non esente 1 000 hl eccedente 2 l, secondo la descrizione6 Retsina (vino bianco greco), in recipienti di esente 500 hl capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione7 Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione7, con titolo alcolometrico volumico: – eccedente 13 %

vol. – non eccedente 13 % vol.

Voce della tariffa Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo svizzera applicabile annuo in

Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.

Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’Accordo.

Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all’allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Allegato 218 Concessioni della Comunità La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo applicabile annuo in peso (euro/100 kg netto peso netto) (tonnellate) 0102 90 41 Animali vivi della specie bovina di peso 0.00 4 600 capi 0102 90 49 superiore a 160 kg 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 ex 0210 20 90 Carni della specie bovina, disossate, secche esente 1 200 ex 0401 30 Crema di latte, avente tenore, in peso, di esente 2 000 materie grasse superiore a 6 % 0403 10 Iogurt 0402 29 11 Latte speciale, detto «per l’alimentazione 43.80 illimitato ex 0404 90 83 dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %1 0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), esente illimitato talee e marze; bianco di funghi (micelio) 0603 11 00 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o esente illimitato 0603 12 00 per ornamento, freschi 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 0701 10 00 Patate da semina, fresche o refrigerate esente 4 000 0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati esente2 1 000 0703 10 19 Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi esente 5 000 0703 90 00 agliacei, freschi o refrigerati 0704 10 00 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa esente 5 500 0704 90 e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati 0705 Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium esente 3 000 spp.), fresche o refrigerate 0706 10 00 Carote e navoni, freschi o refrigerati esente 5 000

Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura del

giu. 2008, approvata dall’AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU 2010 251 249; FF 2008 885).

Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo applicabile annuo in peso (euro/100 kg netto peso netto) (tonnellate) 0706 90 10 Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di esente 3 000 0706 90 90 becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati 0707 00 05 Cetrioli, freschi o refrigerati esente2 1 000 0708 20 00 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi esente 1 000 o refrigerati 0709 30 00 Melanzane, fresche o refrigerate esente 500 0709 40 00 Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati esente 500 0709 51 00 Funghi e tartufi, freschi o refrigerati esente illimitato 0709 59 0709 70 00 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova esente 1 000 Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati 0709 90 10 Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle esente 1 000 lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) 0709 90 20 Bietole da costa e cardi esente 300 0709 90 50 Finocchi, freschi o refrigerati esente 1 000 0709 90 70 Zucchine, fresche o refrigerate esente2 1 000 0709 90 90 Altri ortaggi, freschi o refrigerati esente 1 000 0710 80 61 Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, esente illimitato 0710 80 69 congelati 0712 90 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in esente illimitato pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi

cipolle, funghi e tartufi ex 0808 10 80 Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche esente2 3 000 0808 20 Pere e cotogne, fresche esente2 3 000 0809 10 00 Albicocche, fresche esente2 500 0809 20 95 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide esente2 1 5003 (Prunus cerasus), fresche 0809 40 Prugne e prugnole, fresche esente2 1 000 0810 10 00 Fragole esente 200 0810 20 10 Lamponi, freschi esente 100 0810 20 90 More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche esente 100 1106 30 10 Farine, semolini e polveri di banane esente 5 1106 30 90 Farine, semolini e polveri di altre frutta del esente illimitato

capitolo 8 ex 0210 19 50 Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati esente 1 900

in vescica o in budello artificiale ex 0210 19 81 Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo applicabile annuo in peso (euro/100 kg netto peso netto) (tonnellate)

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di esente illimitato zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4 2003 90 00 Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, esente illimitato preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico 0710 10 00 Patate, anche cotte in acqua o al vapore, esente 3 000 congelate 2004 10 10 Patate preparate o conservate ma non nel- 2004 10 99 l’aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi 2005 20 80 Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle esente illimitato relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 4

Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido4 Fiocchi e polveri di pere, con o senza esente illimitato Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza esente illimitato di amido 4

2008 60 Ciliegie, diversamente preparate o conservate, esente 500 anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti 0811 90 80 Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

Codice NC Designazione della merce Dazio doganale Quantitativo applicabile annuo in peso (euro/100 kg netto peso netto) (tonnellate)

ex 2008 70 Fiocchi e polveri di pesche, con o senza esente illimitato ex 2008 80 Fiocchi e polveri di fragole, con o senza esente illimitato ex 2008 99 Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza esente illimitato ex 2009 19 Polveri di succhi d’arancia, con o senza esente illimitato aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 21 00 Polveri di succhi di pompelmo, con o senza esente illimitato ex 2009 29 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 31 Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza esente illimitato ex 2009 39 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 41 Polveri di succhi di ananasso, con o senza esente illimitato ex 2009 49 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 71 Polveri di succhi di mela, con o senza esente illimitato ex 2009 79 aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009 80 Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o esente illimitato legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1 Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. 2 Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo. 3 Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986. 4 Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

Allegato 319 1. Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1° giugno 2007, con la soppressione dei dazi doganali e dei contingenti. 2. L’Unione europea non applica restituzioni all’esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all’esportazione20 per i formaggi esportati nell’Unione europea. 3. Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell’Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due Parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione. 4. L’Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni. 5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un’evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo6 dell’Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.

19 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2011 del Comitato misto per l’agricoltura del 31 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1613). 20 Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all’esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell’importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità.

Relativo al settore fitosanitario

Art. 1 Oggetto (1) Il presente Allegato riguarda l’agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un’appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. (2) In deroga all’articolo 1 dell’Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell’appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.21

Art. 2 Principi (1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi. (2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. (3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’articolo 1.22 (4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

21 Introdotto dall’art. 1 n. 2 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925). 22 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Art. 3 (1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d’identità, controlli fitosanitari). (2) Qualora una delle Parti abbia l’intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l’altra Parte. (3) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un’eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

Art. 4 Esigenze regionali (1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall’origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente. (2) L’appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

Art. 5 Controllo all’importazione (1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All’atto dell’entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento. (2) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1. (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti. (4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l’articolo 11 dell’Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

Art. 6 Misure di salvaguardia Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.

Art. 7 Deroghe (1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate. (2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

Art. 8 Controllo congiunto (1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2. (2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti. (3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

Art. 9 Scambi di informazioni (1) In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all’appendice 5. (2) Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario» (1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. (2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Appendice 123

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle Parti, in relazione ai quali le Parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le Parti riconoscono il passaporto fitosanitario Vegetali e prodotti vegetali Vegetali, dei generi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Vegetali delle specie Beta vulgaris L. e Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi. Vegetali delle specie stolonifere o tuberose di Solanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione. Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, e di Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli. Legno proveniente dall’Unione che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno: a) ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e b) corrispondente a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio24, di cui alla tabella seguente:

23 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura 24 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Codice NC Descrizione

44011000 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme 44012200 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere ex 44013080 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 44031000 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 440399 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 44042000 Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo ex 440199 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell’Unione o della Svizzera garantiscono che la relativa produzione è nettamente separata da quella degli altri prodotti. Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) dei generi Abies Mill. e di Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e relativi ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena e altri vegetali di specie erbacee (ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee) destinati alla piantagione (ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi). Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato. Vegetali di Palmae destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. Vegetali, sementi e bulbi: a) Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione; b) Sementi di Medicago sativa L; c) Sementi di Helianthus annuus L., di Solanum lycopersicum L. e di Phaseolus L. Bulbi, cormi, tuberi e rizomi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. e Tulipa L., destinati alla piantagione, prodotti da operatori autorizzati a produrre per la vendita a professionisti della produzione vegetali, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell’Unione o della Svizzera garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti.

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle Parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all’importazione delle due Parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le Parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, ma comprese le sementi di: Cruciferae, Graminae e Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originarie di Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e Stati Uniti d’America, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.

2. Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti e delle sementi) di: – Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., e fiori recisi di Orchidiacee; – conifere (Coniferales); – Acer saccharum Marsh., originari di Stati Uniti d’America e Canada, – Prunus L., originari di paesi extraeuropei; – fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di paesi extraeuropei; – ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L.; – foglie di Manihot esculenta Crantz; – rami recisi di Betula L., con o senza foglie; – rami di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan; – Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. e Zanthoxylum L. 2.1 Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi) di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm. 3. Frutti di: – Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, Momordica L. e Solanum melongena L; – Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei; – Capsicum L. 4. Tuberi di Solanum tuberosum L. 5.

Corteccia, separata dal tronco, di: – conifere (Coniferales) originarie di paesi extraeuropei – Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.; – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica

popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan; – Betula L., originaria di Canada e Stati Uniti d’America. 6. Legname ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio25, che: a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE: – Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 44160000, e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante un trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, – Platanus, L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell’Armenia e degli Stati Uniti d’America, – Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano, – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e Stati Uniti d’America, – conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia, – Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan, – Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’America e Canada; e b) corrisponde a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:

44011000 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme 44012100 Legno di conifere in piccole placche o in particelle

25 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.1.2000, pag. 1).

44012200 Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 44031000 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato 440320 Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 440391 Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.) o betulla (Betula L.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 44039951 Tronchi per sega di betulla (Betula L.) grezzi, anche scortecciati, privati dell’alburno o squadrati 44039959 Legno di betulla (Betula L.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili 440710 Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 440791 Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, 440795 Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo,

tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 440810 Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm 44160000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 94060020 Costruzioni prefabbricate in legno

Terra e mezzo di coltura a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito interamente o parzialmente da terra o da sostanze organiche solide, quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba; b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente da materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente da sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi: – Turchia, – Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia e Ucraina, – paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America.

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro dell’Unione. Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi nessuna; 1.3 Sementi nessuna; 1.4 Frutti 1.5 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno: a) ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e b) corrispondente a una delle descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:

44011000 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme 44012200 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 44031000 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.

Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell’Unione che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione in Svizzera

3. Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l’importazione in uno Stato membro dell’Unione Vegetali, esclusi frutti e sementi 4. Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell’Unione di cui è vietata l’importazione in Svizzera Vegetali del genere: Cotoneaster Ehrh.26 Photinia davidiana (Dcne.) Cardot27

26 In deroga a quanto disposto al presente punto 4, l’ingresso e il transito di tali vegetali nel territorio svizzero sono autorizzati ma la loro commercializzazione, produzione e coltura sono vietate in Svizzera. 27 In deroga a quanto disposto al presente punto 4, l’ingresso e il transito di tali vegetali nel territorio svizzero sono autorizzati ma la loro commercializzazione, produzione e coltura sono vietate in Svizzera.

Appendice 228

Legislazioni29

Disposizioni dell’Unione: – Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata – Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano – Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l’Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità – Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione – Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione – Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d’America – Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada – Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico – Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva

28 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura 29 Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato al più tardi l’1.7.2015.

77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) – Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) – Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale – Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa – Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata – Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario – Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi – Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. – Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny – Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le

misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

– Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea – Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone – Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino – Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli – Modalità di applicazione: se il luogo di entrata dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti elencati nell’appendice 1 provenienti da un paese terzo è situato nel territorio di una delle Parti e il luogo di destinazione è situato nel territorio dell’altra Parte, i controlli fitosanitari, d’identità e dei documenti di importazione sono eseguiti nel luogo di entrata in assenza di un accordo specifico tra le autorità competenti del punto d’entrata e del punto di destinazione.

In caso di accordo specifico tra le autorità competenti del punto d’entrata e del punto di destinazione, questo deve essere un accordo scritto – Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio – Decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell’Argentina o del Brasile – Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti – Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America

– Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) – Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José – Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) – Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE – Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell – Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale – Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada – Decisione di esecuzione 2011/787/CE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

nei confronti dell’Egitto – Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) – Decisione di esecuzione 2012/219/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che riconosce la Serbia indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. – Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) – Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry) (2012/697/UE)

– Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto – Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina – Decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano – Decisione di esecuzione 2013/754/UE della Commissione, dell’11 dicembre 2013, relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), per quanto concerne il Sud Africa – Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America – Decisione di esecuzione 2013/782/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/757/CE per quanto riguarda il requisito del certificato sanitario relativo all’organismo nocivo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. per il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L.

originario degli Stati Uniti d’America – Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell’Unione in cui la presenza è confermata – Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014, che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa – Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l’adozione da parte degli Stati membri – Decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione, del 16 dicembre 2014, che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (Fraxinus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d’America

– Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Disposizioni della Svizzera: – Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20) – Ordinanza del DEFR del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1) – Ordinanza dell’UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916.202.1) – Ordinanza dell’UFAG del 24 marzo 2015 concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India (RS 916.207.142.3) – Decisione di portata generale dell’UFAM del 1° maggio 2015 concernente l’applicazione dello standard ISPM15 alle importazioni con imballaggi di legno (fosc.ch 83 2126275) – Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l’introduzione e la diffusione del genere Pomacea (Perry) (FF 2013 5917) – Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (FF 2013 5911) – Decisione generale dell’UFAG del 16 marzo 2015 concernente le misure riguardanti taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF 2015 2596) – Direttiva n. 1 dell’UFAG del 1° gennaio 2012 all’attenzione dei servizi fitosanitari cantonali e dell’organizzazione incaricata dei controlli concernenti la sorveglianza e la lotta ai nematodi a cisti della patata (Globodera rostochiensis e Globodera pallida) – Guida relativa alla gestione del nematode del pino (Bursaphelenchus xylophilus) dell’UFAM del 30 marzo 2015

Appendice 330

Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari

A. Comunità europea autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 200031.

Belgio: Federal Public Service of Public Health Food Chain Security and Environment DG for Animals, Plants and Foodstuffs Sanitary Policy regarding Animals and Plants Division Plant Protection Euro station II (7° floor) Place Victor Horta 40 box 10 B-1060 Brussels Bulgaria: NSPP National Service for Plant Protection 17, Hristo Botev blvd., floor 5 BG-Sofia 1040 Repubblica ceca: State Phytosanitary Administration Bubenská 1477/1 CZ-170 00 Praha 7 Danimarca: Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish Plant Directorate Skovbrynet 20 DK-2800 Kgs. Lyngby

Germania: Julius Kühn-Institut - Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit Messeweg 11/12 - D-38104 Braunschweig

30 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925). 31 GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

Estonia: Plant Production Inspectorate Teaduse 2 EE-75501 Saku Harju Maakond

Irlanda: Department of Agriculture and Food Maynooth Business Campus Co. Kildare IRL Grecia: Ministry of Agriculture General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control 150 Sygrou Ave. GR-176 71 Athens Spagna: Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal c/ Alfonso XII, n° 62 – 2a planta E-28071 Madrid Francia: Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Sous-direction de la Protection des Végétaux 251, rue de Vaugirard F-75732 Paris Cedex 15

Italia: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario Via XX Settembre 20 I-00187 Roma

Cipro: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Department of Agriculture Loukis Akritas Ave. CY-1412 Lefkosia Lettonia: State Plant Protection Service Republikas laukums 2 LV-1981 Riga

Lituania: State Plant Protection Service Kalvariju str. 62 LT-2005 Vilnius

Lussemburgo: Ministère de l’Agriculture Adm. des Services Techniques de l’Agriculture Service de la Protection des Végétaux 16, route d’Esch - BP 1904 L-1019 Luxembourg

Ungheria: Ministry of Agriculture and Rural Development Department for Plant Protection and Soil Conservation Kossuth tér 11 HU-1860 Budapest 55 Pf. 1

Malta: Plant Health Department Plant Biotechnology Center Annibale Preca Street MT-Lija, Lja 1915 Paesi Bassi: Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15/Postbus 9102 NL6700 HC Wageningen Austria: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Referat III 9 a Stubenring 1 A-1012 Wien

Polonia: The State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection 42, Mlynarska Street PL-01-171 Warsaw Portogallo: Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) Avenida Afonso Costa, 3 PT-1949-002 Lisboa

Romania: Phytosanitary Direction Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development 24th Carol I Blvd. Sector 3 RO-Bucharest

Slovenia: MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Plant Health Division Einspielerjeva 6 SI-1000 Ljubljana

Slovacchia: Ministry of Agriculture Department of plant commodities Dobrovicova 12 SK-812 66 Bratislava Finlandia: Ministry of Agriculture and Forestry Unit for Plant Production and Animal Nutrition Department of Food and Health Mariankatu 23 P.O. Box 30 FI-00023 Government Finland Svezia: Jordbruksverket Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S-55182 Jönköping

Regno Unito: Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division Foss House King’s Pool Peasholme Green

B. Svizzera Ufficio federale dell’agricoltura CH-3003 Berna

Appendice 432

Zone di cui all’articolo 4 e relative prescrizioni speciali33

Le zone di cui all’articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate.

Disposizioni dell’Unione: – Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Disposizioni della Svizzera: – Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, allegato 12 (RS 916.20)

32 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura 33 Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato al più tardi l’1.7.2015.

Appendice 534

Scambio di dati

Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti: – notifiche d’intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE; – notifiche di cui all’articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.

34 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura dell’8 mar. 2004, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 2004 (RU 2004 2227).

Concernente l’alimentazione degli animali

Art. 1 Oggetto 1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore. 2bis. In deroga all’articolo 1 dell’Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2.35 2. In un’appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente. 3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui al paragrafo 2.

Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Allegato si intende per: a) «prodotto», l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’alimentazione degli animali; b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto; c) «autorità competente», l’autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.

Art. 3 Scambi di informazioni In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti comunicano reciprocamente: – la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale; – l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo; – se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti; – i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

35 Introdotto dall’art. 1 n. 5 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l’altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli: – siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all’obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell’esperienza acquisita; – riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all’immissione in commercio, l’immissione in commercio, inclusa l’importazione, e l’utilizzazione dei prodotti; – siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista; – siano effettuati, di norma, senza preavviso; – riguardino anche le utilizzazioni vietate nell’alimentazione degli animali.

Art. 5 Controllo all’origine 1. Le Parti provvedono affinché l’autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, applicabili sul territorio d’origine. 2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l’autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

Art. 6 Controllo a destinazione 1. L’autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio. 2. Tuttavia, qualora l’autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un’infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l’autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni: – messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire; – eventuale decontaminazione; – qualsiasi altro trattamento appropriato; – utilizzazione per altri fini; – rinvio alla Parte d’origine, dopo aver informato l’autorità competente di detta Parte; – distruzione dei prodotti.

Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti 1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell’Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne: – la natura; – l’origine; – la destinazione geografica, in modo da determinare il regime doganale loro applicabile. 2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.

Art. 8 Collaborazione in caso d’infrazione 1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito. 2. L’assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva 1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 2. 2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia 1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l’altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato. 2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione. 3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all’articolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo. 4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell’Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l’applicazione del presente Allegato.

Art. 11 Gruppo di lavoro per l’alimentazione animale 1. Il gruppo di lavoro per l’alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato. 2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell’aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

Art. 12 Obbligo di riservatezza 1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione. 2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3. 3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.

4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità. Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giuridica internazionale. 5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Appendice 136 Disposizioni della Comunità Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 del’8.2.2005, pag. 1)

Disposizioni della Svizzera Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861) Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555) Ordinanza del DFE37 del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213) Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU 2005 5545) Ordinanza del DFE38 del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (RU 2005 6651) Ordinanza del DFE39 del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (RU 2005 6667)

36 Introdotta dall’art. 1 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 giu. 2007, in vigore per la Svizzera dal 1° lug. 2007 (RU 2007 4675). 37 Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR 38 Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR 39 Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR

Appendice 240

Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9

Disposizioni della Comunità Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15) Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81)

Disposizioni della Svizzera Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555) Ordinanza del DFE41 del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

40 Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura del 15 giu. 2007, in vigore per la Svizzera dal 1° lug. 2007 (RU 2007 4675). 41 Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR

Relativo al settore delle sementi

Art. 1 Oggetto (1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite. (2) Ai sensi del presente Allegato s’intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati. (2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni. (3) Le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della legislazione sono elencate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi responsabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.42

Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi richiamati all’articolo 2, paragrafo 3.43 (2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, seconda sezione.

Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione.

42 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 43 Nuovo testo giusta l’art. 2 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del

(2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo. (3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell’Accordo.

Art. 544 Varietà (1) Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione. (2) Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione. (3) Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie menzionate nella legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le Parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto congiuntamente. (4) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate. (5) Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell’altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente. (6) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni. (7) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

44 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Art. 645 Deroghe (1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione. (2) Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori. (3) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità. (4) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero. (5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione. (6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4: – nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore; – nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successivamente all’entrata in vigore del presente allegato. (7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente allegato. (8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4. (9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione.

Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

45 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Art. 7 Paesi terzi (1) Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto. (2) L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell’appendice 4.

Art. 8 Prove comparative (1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie. (2) L’organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all’approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi» (1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. (2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 10 Accordo con altri paesi Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l’altra Parte all’accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

Appendice 146

Legislazioni47

Sezione I (riconoscimento della conformità delle legislazioni) A. Disposizioni dell’Unione 1. Atti legislativi – Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66) – Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66) – Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15) – Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1) – Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12) – Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60) – Direttiva 2002/57/CEE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)

legislativi – Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37) – Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26)

46 Nuovo testo giusta l’art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 47 Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

– Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7) – Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35) – Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10) – Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7) – Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23) – Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22) – Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21) – Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag.

51) – Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18) – Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73) – Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità

delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10)

B. Disposizioni della Svizzera48 – Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RS 910.1) – Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS 916.151) – Ordinanza del DFE49 del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberiseme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (RS 916.151.1) – Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (RS 916.151.6). – Ordinanza del DFE50 del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (RS 916.151.3)

Sezione II (riconoscimento reciproco dei certificati) A. Disposizioni dell’Unione 1. Atti legislativi –

2. Atti non legislativi –

B. Disposizioni della Svizzera –

C. Certificati richiesti per le importazioni –

48 Restano escluse le sementi delle varietà locali di cui è autorizzata la commercializzazione in Svizzera. 49 Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631). 50 Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, DEFR (vedi RU 2012 3631).

Appendice 251

Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 3

A. Unione Europea Belgio Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau BCA/LB Rue du Progrès 50/ Vooruitgangstraat 50 City Atrium, 6ème étage/6de verdieping 1210 BRUXELLES/BRUSSEL e-mail: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be

Bulgaria Executive Agency of Variety Testing, Field Inspection and Seed Control 125, Tzarigradsko Shosse Blvd. 1113 Sofia BULGARIA Tel: +359 2 870 03 75 Fax: +359 2 870 65 17 e-mail: iasas@iasas.government.bg Repubblica Ceca Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby) Za Opravnou 4 CZ-150 06 Praha 5 – Motol

Danimarca Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Plant Directorate Skovbrynet 20 DK-2800 Kgs. Lyngby Tel: + 45 45 26 36 00 Fax: + 45 45 26 36 10 e-mail: meb@pdir.dk

51 Nuovo testo giusta l’art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del

Germania Bundessortenamt Osterfelddamm 80 30627 Hannover Tel: +49511-9566-50 Fax: +49511 9566-9600 e-mail: BSA@bundessortenamt.de

Estonia Agricultural Board Teaduse 2 Saku 75501 Harju county ESTONIA Fax: + 372 6712 604

Grecia Ministry of Rural Development and Food Directorate of Plant Production Inputs 6, Kapnokoptiriou Str Athens 10433 Greece Tel: +302102124199, Fax: +302102124137 e-mail: ax2u017@minagric.gr Spagna Oficina Española de Variedades Vegetales Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino c/ Alfonso XII, 62 28014 Madrid Tel: +34913476659 Fax: +34913476703 Francia GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification 44, rue du Louvre F - 75001 PARIS Tel: + 33 (0) 1 42 33 76 93 Fax: + 33 (0) 1 40 28 40 16

Irlanda Department of Agriculture, Fisheries and Food Seed Certification Division Backweston Farm Leixlip Co. Kildare Republic of Ireland Tel: + 353 1 6302900 Fax: + 353 1 6280634

Italia Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Via Ugo Bassi, n. 8 20159 MILANO ITALIA e-mail: aff-gen@ense.it Cipro Ministry of Agriculture Natural Resources and Environment, Department of Agriculture e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy Tel: 00357 22 466249 Fax: 00357 22 343419 Lettonia State Plant Protection Service Seed Control Department Lielvardes street 36/38 Riga, LV – 1006 Tel: +371-67113262 Fax: +371-67113085 e-mail: info@vaad.gov.lv

Lituania Ministry of Agriculture State Seed and Grain Service LT-08200 Vilnius Tel/Fax: (+370 5) 2375631

Lussemburgo Ministère de l’Agriculture Administration des Services Techniques de l’Agriculture Service de la Production Végétale BP 1904 L-1019 Luxembourg Tel: +352-457172-234 Fax: +352-457172-341 Ungheria Central Agricultural Office Directorate of Plant Production and Horticulture 1024 Budapest Keleti Károly u. 24. HUNGARY Tel: +36 06 1 336 9114 Fax: +36 06 1 336 9011

Ministry for Resources and Rural Affairs Plant Health Department Seeds and other Propagation Material Unit National Research and Development Centre Għammieri, Marsa MRS 3300 MALTA Tel: +356 25904153 Fax: +356 25904120. e-mail: spmu.mrra@gov.mt

Paesi Bassi Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality postbox 20401 2500 EK The Hague Netherlands Tel: +31 70 3785776 Fax: +31 70 3786156 Austria Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit), Seed Certification Department Spargelfeldstrasse 191 A-1220 Vienna Tel: +43 50555 31121 Fax: +43 50555 34808 e-mail: saatgut@baes.gv.at

Polonia Plant Health and Seed Inspection Service General Inspectorate Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Tel: 22 652-92-90, 22 620-28-24, 22 620-28-25 Fax: 22 654-52-21 e-mail: gi@piorin.gov.pl

Portogallo Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas Edifício 1, Tapada da Ajuda 1349-018 Lisboa Tel: +351 21 361 20 00 Fax: +351 21 361 32 77 /22

National Inspection for Quality of Seeds Ministry of Agriculture and Rural Development 24 Blvd. Carol I, 70044 Bucharest Tel: +40 21 3078663 Fax: +40 21 3078663 e-mail: incs@madr.ro Slovenia Ministry for Agriculture, Forestry and Food Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Einspielerjeva 6 1000 Ljubljana

Repubblica Slovacca Seed inspection and certification body of the Slovak Republic Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP), odbor osív a sadív Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Braislava, Department of Seeds and Planting Materials Matúškova 21 833 16 Bratislava Slovenská Republika Tel: + 421259880255

Finlandia Ministry of Agriculture and Forestry Department of Food and Health PO Box 30 FI - 00023 GOVERNMENT FINLAND Tel: +358-9-16001 Fax: +358-9-1605 3338 e-mail: elo.kirjaamo@mmm.fi

Svezia Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket) Seed Division Box 83 SE-268 22 Svalöv SWEDEN Fax: + 46 - (0)36 - 15 83 08 e-mail: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

Regno Unito Food and Environment Research Agency Seed Certification Team Whitehouse Lane, Huntingdon Road Tel: +44(0)1223 342379 Fax: +44(0)1223 342386 e-mail: seed.cert@fera.gsi.gov.uk

B. Svizzera Ufficio federale dell’agricoltura UFAG Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà CH – 3003 Berna Tel: (41) 31 322 25 50 Fax: (41) 31 322 26 34

Appendice 352

Deroghe

Deroghe dell’Unione europea ammesse dalla Svizzera53 a) che dispensano alcuni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, della vite, delle sementi di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra: – decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 8) – decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 9) – decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 10) – decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26) – decisione 70/48/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27) – decisione 70/49/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28) – decisione 70/93/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16) – decisione 70/94/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17) – decisione 70/481/CEE della Commissione (GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29) – decisione 73/123/CEE della Commissione (GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43) – decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13) – decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18) – decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19) – decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)

52 Nuovo testo giusta l’art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 53 Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

– decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18) – decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14) – decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30) – decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15) – decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26) – decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37) – decisione 2005/325/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1) – decisione 2005/886/CE della Commissione (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39) – decisione 2005/931/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67) – decisione 2008/462/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 33); b) che autorizzano alcuni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà [v. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – ventottesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 302A del 12.12.2009, pag. 1)]; c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali: – decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20) – decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13) – decisione 95/75/CE della Commissione (GU L60 del 18.3.1995, pag. 30) – decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39) – decisione 2005/200/CE della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 19); d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie: – decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);

e) che autorizzano ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l’osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis: – decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41); f) che dispensano il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto concerne l’Avena strigosa Schreb.: – decisione 2009/786/CE della Commissione del 26 ottobre 2009 (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5); g) che dispensano la Lettonia dall’obbligo di applicare le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le specie Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.: – decisione 2010/198/UE della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 84 del 7.4.2010, pag. 37).

Appendice 454

Elenco dei paesi terzi55

Argentina Australia Canada Cile Croazia Israele Marocco Nuova Zelanda Serbia e Montenegro Sudafrica Turchia Stati Uniti d’America Uruguay

54 Nuovo testo giusta l’art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l’agricoltura del 55 Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10) e, per quanto riguarda i controlli delle selezioni conservatrici, sulla decisione 2005/834/CE del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51). Nel caso della Norvegia si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo.

Allegato 756

Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Art. 1 Obiettivi Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

Art. 2 Campo d’applicazione Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 1.

Art. 3 Definizioni Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’Allegato, si intende per: (a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio o su un territorio definito all’appendice 2, conformemente alle disposizioni del presente Allegato; (b) «indicazione geografica»: un’indicazione, inclusa la denominazione d’origine, ai sensi dell’articolo 22 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio, Allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio57 (denominato in appresso «Accordo ADPIC»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all’appendice 2; (c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte; (d) «denominazione protetta»: un’indicazione geografica o una menzione tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;

56 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2012 del Comitato misto per l’agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU 2012 3263).

(e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità; (f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie; (g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio; (h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale; (i) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato; (j) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l’applicazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli; (k) «autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designati da una Parte per garantire gli opportuni contatti con l’autorità di contatto dell’altra Parte; (l) «autorità richiedente»: l’autorità competente, all’uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo; (m) «autorità interpellata»: un organismo o un’autorità competente, all’uopo designati da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo; (n) «infrazione», qualsiasi violazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

Titolo I Disposizioni applicabili all’importazione e alla commercializzazione

Art. 4 Etichettatura, presentazione e documenti di accompagnamento (1) Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 3, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti, ai loro documenti di accompagnamento nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.

(2) Il Comitato può decidere di modificare la definizione di «disposizioni tecniche» di cui al paragrafo 1. (3) Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 3, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato. (4) Il presente Allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o dell’Unione europea concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

Titolo II Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2

Art. 5 Denominazioni protette Per i prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea e della Svizzera, sono protette le seguenti denominazioni, menzionate nell’appendice 4: (a) il nome o i riferimenti allo Stato membro dell’Unione europea o alla Svizzera di cui il vino è originario; (b) i termini specifici; (c) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche; (d) le menzioni tradizionali.

Art. 6 Nomi o riferimenti utilizzati per designare gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera (1) Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini in Svizzera, i nomi o i riferimenti agli Stati membri dell’Unione che servono a designare tali prodotti: (a) sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato; (b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea. (2) Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini nell’Unione europea, il nome o i riferimenti alla Svizzera che servono a designare tali prodotti: (a) sono riservati ai vini originari della Svizzera; (b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari della Svizzera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

Art. 7 Altri termini (1) I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regolamento (CE) n. 607/200958 della Commissione, sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea. (2) Fatto salvo l’articolo 10, i termini «denominazione d’origine controllata», e la relativa sigla «DOC» e «vino con indicazione geografica tipica», di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricoltura59, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera. Il termine «vino da tavola» di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricoltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.

Art. 8 Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (1) In Svizzera, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell’Unione europea elencate nell’appendice 4, parte A: I. sono protette e riservate ai vini originari dell’Unione europea; II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli dell’Unione europea e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea. Nell’Unione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B: I. sono protette e riservate ai vini originari della Svizzera; II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli della Svizzera e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere. (2) Le Parti adottano le misure necessarie, conformemente al presente Allegato, per la protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate di cui all’appendice 4 utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti medesime. Ciascuna Parte attua i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica menzionate nell’appendice 4 per designare un vino non originario del luogo indicato da tale denominazione di origine o indicazione geografica.

58 GU L 193 del 24.7.2009, pagg. 60–139

(3) La protezione prevista al paragrafo 1 si applica anche quando: (a) è indicata la vera origine del vino; (b) la denominazione di origine o l’indicazione geografica è tradotta o trascritta o traslitterata, oppure (c) le indicazioni utilizzate sono accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili. (4) In caso di omonimia tra denominazioni di origine o indicazioni geografiche citate nell’appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle Parti nell’ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore. (5) In caso di omonimia tra un’indicazione geografica citata nell’appendice 4 e un’indicazione geografica di un Paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’Accordo ADPIC. (6) Le disposizioni del presente Allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori. (7) Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica dell’altra Parte citata nell’appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese. (8) Le Parti dichiarano che i diritti e gli obblighi stabiliti in virtù del presente Allegato non valgono per denominazioni di origine o indicazioni geografiche diverse da quelle menzionate nell’appendice 4. (9) Fatto salvo l’Accordo ADPIC, il presente Allegato completa e precisa i diritti e gli obblighi che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche di ciascuna Parte. Tuttavia, ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni stabilite dall’articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo ADPIC, per rifiutare la protezione a una denominazione dell’altra Parte, salvo nei casi previsti nell’appendice 5 del presente Allegato. (10) La protezione esclusiva prevista dal presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» menzionata nell’elenco dell’Unione europea di cui all’appendice 4 del presente Allegato.

Art. 9 Relazioni fra denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi (1) Le Parti non hanno l’obbligo di proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica se, considerata la reputazione o la notorietà di un marchio anteriore, la protezione può indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

(2) La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un’indicazione geografica di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se il prodotto in questione non è originario del luogo indicato dalla denominazione di origine o dall’indicazione geografica. (3) Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una denominazione di origine o in un’indicazione geografica di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se si riferisce a un prodotto non conforme alle condizioni richieste per la denominazione di origine o l’indicazione geografica. (4) Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell’Unione europea), se questa possibilità è prevista nella rispettiva legislazione, prima della data di decorrenza della protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica dell’altra Parte ai sensi del presente Allegato, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione concessa alla denominazione di origine o all’indicazione geografica, purché nella legislazione della Parte interessata non esista alcun motivo di annullamento del marchio.

Art. 10 Protezione delle menzioni tradizionali (1) In Svizzera, le menzioni tradizionali dell’Unione europea elencate nell’appendice 4, parte A: (a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera; (b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea. Nell’Unione europea, le menzioni tradizionali della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B: (a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea; (b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono indicate nell’appendice, nella lingua corrispondente e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

(2) Le Parti adottano le misure necessarie, in applicazione del presente Accordo, per garantire la protezione, conformemente al presente articolo, delle menzioni tradizionali elencate nell’appendice 4 e utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti rispettive. A tal fine, le Parti garantiscono una protezione giuridica efficace per impedire l’uso di tali menzioni tradizionali per designare vini che non ne hanno diritto, anche qualora tali menzioni siano accompagnate da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni simili. (3) La protezione di una menzione tradizionale riguarda soltanto: (a) la lingua o le lingue in cui essa figura nell’elenco dell’appendice 4; (b) la categoria di vino per la quale è protetta a favore dell’Unione europea o la classe di vino per la quale è protetta a favore della Svizzera, come indicata nell’appendice 4. (4) In caso di omonimia tra menzioni tradizionali citate nell’appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle Parti nell’ambito del Comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e il consumatore non sia indotto in errore. (5) In caso di omonimia tra una menzione tradizionale citata nell’appendice 4 e una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originarie del territorio di una delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino. (6) Il presente Allegato non pregiudica in alcun modo il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del proprio predecessore, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore. (7) La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o che consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto

interessato, se tale marchio non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale. Un marchio registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contiene o consiste in una menzione tradizionale di cui all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte, d’ufficio o su richiesta di un soggetto interessato, se non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica connessa a detta menzione tradizionale.

Un marchio il cui utilizzo corrisponde alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri dell’Unione) prima della data di decorrenza della protezione della manzione tradizionale dell’altra Parte ai sensi del presente Allegato, può continuare ad essere utilizzato se questa possibilità è prevista nella legislazione pertinente della Parte interessata. (8) Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga le Parti a proteggere una menzione tradizionale citata nell’appendice 4, ma che non è o non è più protetta nel suo Paese di origine o è caduta in disuso in tale Paese.

Art. 11 Attuazione della protezione (1) Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicoli originario dell’altra Parte. (2) Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra Parte. (3) Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta. (4) Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 3 deve intervenire in particolare nei seguenti casi: (a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione dell’Unione europea o svizzera in una delle lingue dell’altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato; (b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’informazione errata o falsa o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto; (c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo. (5) L’applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione

interna o di altri accordi internazionali.

Titolo III Controllo e reciproca assistenza tra gli organismi di controllo

Art. 12 Oggetto e delimitazioni (1) Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito. (2) L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale. (3) Il presente titolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell’istruttoria giudiziaria.

Sottotitolo I Autorità e destinatari del controllo e della reciproca assistenza

Art. 13 Autorità di contatto (1) Quando una Parte che designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni. (2) Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità: – trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte: – riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende; – rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della collaborazione in virtù del presente titolo; – comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 11.

Art. 14 Autorità e laboratori Le Parti: (a) si comunicano reciprocamente gli elenchi da esse aggiornati regolarmente, segnatamente: – l’elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti VI 1 e degli altri documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1 del presente Allegato e delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea dell’appendice 3(A), – l’elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all’articolo 3, lettere j) e k),

– l’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, – l’elenco delle autorità competenti svizzere di cui alla casella 4 del documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli in provenienza dalla Svizzera, conformemente all’appendice 3(B); (b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell’applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini della corretta applicazione del presente Allegato.

Art. 15 Destinatari dei controlli Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

Sottotitolo II Misure di controllo

Art. 16 Misure di controllo (1) Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo. (2) Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti si accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza. (3) Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi: – abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti; – abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione; – possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto; – possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti; – possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla

presentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

Art. 17 Campioni (1) L’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte. (2) L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentati ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all’autorità richiedente. (3) In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, è effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.

Sottotitolo III Procedure

Art. 18 Fatto generatore Se un’autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto: – che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi relative all’elaborazione o alla commercializzazione di tale prodotto; e – che tale inosservanza riveste un interesse particolare per una Parte e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente, tramite l’autorità di contatto di sua pertinenza, l’autorità di contatto della Parte in questione.

Art. 19 Domande di reciproca assistenza (1) Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Qualora l’urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente che devono però essere immediatamente confermate per iscritto. (2) Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni: – il nome dell’autorità richiedente;

– la misura richiesta; – l’oggetto o il motivo della domanda; – la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati; – indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini; – una sintesi dei fatti pertinenti. (3) Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti. (4) Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

Art. 20 Procedura (1) Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa. (2) Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti. (3) L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un’autorità del proprio Paese. (4) D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte che rappresenta: – per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri; oppure – per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2. Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l’accordo dell’autorità interpellata. (5) L’autorità richiedente che desidera inviare nell’altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l’autorità interpellata in tempo utile prima dell’inizio di tali operazioni. I funzionari dell’autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo. I funzionari dell’autorità richiedente: – presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità;

– fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all’autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell’esercizio dei controlli in questione: – godono dei diritti di accesso di cui all’articolo 16, paragrafo 3, – godono di un diritto d’informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell’autorità interpellata a norma dell’articolo 16, paragrafo 3; – adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l’operazione di controllo. (6) Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità interpellata della Parte interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per: – le risposte a tali domande; – le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5. In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un’autorità competente: – rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un’autorità competente dell’altra Parte; – risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un’autorità competente dell’altra Parte. In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l’autorità di contatto della Parte interessata. (7) Le informazioni che figurano nella banca di dati analitici di ciascuna delle Parti, compresi i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle Parti quando essi ne fanno richiesta. La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un’analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili.

Art. 21 Decisione sull’assistenza reciproca (1) La Parte da cui dipende l’autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte. (2) Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda. (3) Se l’assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.

Art. 22 Informazioni e documentazione (1) L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili. (2) I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini. (3) Le informazioni fornite a norma degli articoli 18 e 20 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare: – la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione; – la sua designazione e la sua presentazione; – il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione. (4) Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 18 e 20 si informano reciprocamente e senza indugio: – in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione; – in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

Art. 23 Spese Le spese di viaggio sostenute ai fini dell’applicazione del presente titolo sono assunte a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 4.

Art. 24 Riservatezza (1) Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell’Unione. (2) Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti. (3) Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse possono essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

(4) Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale. (5) Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, come pure nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Titolo IV Disposizioni generali

Art. 25 Esclusioni (1) I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2: (a) in transito sul territorio di una delle Parti; o (b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all’appendice 5 del presente Allegato. (2) L’applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 198460 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

Art. 26 Consultazioni (1) Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato. (2) La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi. (3) Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l’adozione delle misure in parola. (4) Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente Allegato.

Art. 27 Gruppo di lavoro (1) Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», di seguito denominato «gruppo di lavoro», istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte che presenta al Comitato al fine di adattare il presente Allegato e le relative appendici.

Art. 28 Disposizioni transitorie (1) Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 10, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. (2) Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Appendice 1

Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2

Per l’Unione europea: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11) e riguardante i prodotti di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.).

Per la Svizzera: Capitolo 2 dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391) e riguardante i prodotti di cui ai codici della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.

Appendice 2

Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere (a) e (b)

Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève) 1. Zona geografica La zona geografica della DOC Genève comprende: – l’intero territorio del cantone di Ginevra; – tutti i comuni francesi di: – Challex, – Ferney-Voltaire; – le parti dei comuni francesi di: – Ornex, – Chens-sur-Léman, – Veigy-Foncenex, – Saint-Julien-en-Genevois, – Viry, descritte nelle disposizioni della DOC Genève. 2. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve comprende: a. sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell’articolo 61 della legge federale sull’agricoltura (RS 910.1) e la cui produzione è destinata alla vinificazione; b. sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari. 3. Zona di vinificazione del vino La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero. 4. Declassamento L’utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni «vin de pays» e «vin de table suisse» per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2 lettera (b) e declassati. 5. Controllo delle disposizioni della DOC Genève I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle ginevrine. Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l’autorità svizzera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.

6. Disposizioni transitorie I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2 lettera (b) ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la DOC Genève possono continuare a farlo fino alla vendemmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Appendice 3

Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli

A. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea Atti ai quali si fa riferimento e disposizioni specifiche: 1. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17). 2. Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25). 3. Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE del Consiglio dell’11 marzo 1992 (GU L 65 dell’11.3.1992, pag. 32). 4. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66. 5. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag.60, e modificata da ultimo dalla direttiva 2010/69/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 22). 6. Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n.

596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

7. Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30). 8. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14). 9. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 813/2011 della Commissione dell’11 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 23). 10. Regolamento (CE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo – Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14). 11. Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n.

1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11). 12. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.1).

13. Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 16). Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 436/2009, qualsiasi importazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea è soggetta alla presentazione del documento di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. 14. Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 1). 15. Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).

B. Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera Atti ai quali si fa riferimento: 1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 18 giugno 2010 (RU [raccolta ufficiale] 2010 5851). 2. Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), modificata da ultimo il 4 novembre 2009 (RU 2010 733). 3. Ordinanza dell’UFAG (Ufficio federale dell’agricoltura) del 17 gennaio 2007,concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l’elenco dei vitigni, modificata da ultimo il 6 maggio 2011 (RU 2011 2169). 4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 5 ottobre 2008 (RU 2008 785). 5. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4611).

6. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391). In deroga all’articolo 10 dell’ordinanza, le norme che regolano la designazione e la presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai Paesi terzi secondo quanto disposto nei seguenti regolamenti: 1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11). Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue: a) in deroga all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera (a), le denominazioni della categoria sono sostituite dalle denominazioni specifiche previste dall’articolo 9 dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche; b) in deroga all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera (b) punto (i), i termini «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» sono sostituiti rispettivamente da «denominazione di origine controllata» e «vin de pays»; c) in deroga all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera f), l’indicazione dell’importatore può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell’imbottigliatore svizzero. 2) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag.

6). Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue: a) in deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento, il titolo alcolometrico può essere indicato in decimi di unità percentuale in volume; b) in deroga all’articolo 64 e all’Allegato XIV, parte B, i termini «demisec» (abboccato) e «moelleux» (amabile) possono essere sostituiti rispettivamente da «légèrement doux» (leggermente dolce) e «demidoux» (semidolce); c) in deroga all’articolo 62 del regolamento, l’indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto per l’85 per cento almeno dalla o dalle varietà indicate. 7. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4649).

8. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo l’11 maggio 2009 (RU 2009 2047). 9. Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell’interno) del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 16 maggio 2011 (RU 2011 1985). 10. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17). 11. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.1). Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, il regolamento è adattato come segue: a) tutte le importazioni nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione del documento di accompagnamento che segue, redatto conformemente alla decisione della Commissione del 29 dicembre 2004 (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 12); b) tale documento di accompagnamento sostituisce il documento VI 1 di cui al regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag.

1); c) laddove il regolamento si riferisca a uno «Stato membro» o a «Stati membri», o a «disposizioni comunitarie o nazionali» (o a «norme comunitarie o nazionali»), tali termini si considerano riferiti anche alla Svizzera o alla legislazione svizzera; d) i vini originari della Svizzera, equiparabili ai vini a indicazione geografica, aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, inferiore a 3,5 g/l, ma non inferiore a 3 g/l, possono essere importati se sono designati da un’indicazione geografica e sono ottenuti, per l’85 per cento almeno, da uve di una o più delle seguenti varietà di vite: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir o Merlot.

Documento di accompagnamento(1) per il trasporto di prodotti vitivinicoli provenienti dalla Svizzera(2)

1. Esportatore (nome e indirizzo) 2. Numero di riferimento

4. Autorità competente svizzera del luogo di partenza (nome e indirizzo)

3. Destinatario (nome e indirizzo)

6. Data di spedizione

5. Trasportatore e altre indicazioni relative al trasporto 7. Luogo di consegna

8. Designazione del prodotto 9. Quantità

10. Indicazioni complementari 11. Partita (numero)

12. Attestati (per taluni vini) 13. Indicazioni per vini esportati alla rinfusa

Titolo alcolometrico effettivo:

Manipolazioni:

14. Controlli da parte delle autorità competenti dell’UE 15. Società del firmatario e numero di telefono

16. Nome del firmatario

17. Luogo e data

18. Firma

(1) Conformemente all’Allegato 7, appendice 1, lettera B, punto 9, dell’accordo del 21 giu.gno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli. (2) La zona viticola presa in considerazione per compilare il presente documento è il territorio della Confederazione Svizzera.

Appendice 4

Denominazioni protette di cui all’articolo 5

Parte A: Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea Belgio Côtes de Sambre et Meuse Crémant de Wallonie Hagelandse wijn Haspengouwse Wijn Heuvellandse Wijn Vin mousseux de qualité de Wallonie Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vin de pays des Jardins de Wallonie Vlaamse landwijn

appellation d’origine contrôlée DOP francese gecontroleerde oorsprongsbenaming DOP olandese Vin de pays IGP francese Landwijn IGP olandese

Bulgaria Асеновград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Asenovgrad Болярово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Bolyarovo

Брестник seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Brestnik Варна seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Varna Велики Преслав seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola Termine equivalente: Veliki Preslav Видин seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Vidin Враца seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Vratsa Върбица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Varbitsa Долината на Струма seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola Termine equivalente: Struma valley Драгоево seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Dragoevo Евксиноград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica Termine equivalente: Evksinograd Ивайловград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica Termine equivalente: Ivaylovgrad Карлово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Karlovo Карнобат seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Karnobat Ловеч seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Lovech Лозицa seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Lozitsa

Лом seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola Termine equivalente: Lom Любимец seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Lyubimets Лясковец seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Lyaskovets Мелник seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Melnik Монтана seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Montana Нова Загора seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Nova Zagora Нови Пазар seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Novi Pazar Ново село seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Novo Selo Оряховица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Oryahovitsa Павликени seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Pavlikeni Пазарджик seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Pazardjik Перущица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Perushtitsa Плевен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Pleven Пловдив seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Plovdiv

Поморие seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Pomorie Русе seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola Termine equivalente: Ruse Сакар seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Sakar Сандански seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Sandanski Свищов seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Svishtov Септември seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Septemvri Славянци seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Slavyantsi Сливен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Sliven Стамболово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Stambolovo Стара Загора seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica Termine equivalente: Stara Zagora Сунгурларе seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Sungurlare Сухиндол seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Suhindol Търговище seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Targovishte Хан Крум seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Han Krum

Хасково seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Haskovo Хисаря seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Hisarya Хърсово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Harsovo Черноморски район seguita o no da Южно Черноморие Termine equivalente: Southern Black Sea Coast Черноморски район – Северен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di Termine equivalente: Northen Black Sea Region Шивачево seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Shivachevo Шумен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Shumen Ямбол seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più Termine equivalente: Yambol

Дунавска равнина Termine equivalente: Danube Plain Тракийска низина Termine equivalente: Thracian Lowlands

Благородно сладко вино (БСВ) DOP bulgaro Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) DOP bulgaro Гарантирано наименование за произход (ГНП) DOP bulgaro Pегионално вино (Regional wine) IGP bulgaro

Колекционно (collection) DOP bulgaro Ново (young) DOP/IGP bulgaro Премиум (premium) IGP bulgaro Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak) DOP bulgaro Премиум резерва (premium reserve) IGP bulgaro Резерва (reserve) DOP/IGP bulgaro Розенталер (Rosenthaler) DOP bulgaro Специална селекция (special selection) DOP bulgaro Специална резерва (special reserve) DOP bulgaro

Repubblica Ceca Čechy seguita o no da Litoměřická Čechy seguita o no da Mělnická Morava seguita o no da Mikulovská Morava seguita o no da Slovácká Morava seguita o no da Velkopavlovická Morava seguita o no da Znojemská

České Moravské

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti DOP ceco aromatický sekt s.o. DOP ceco jakostní likérové víno DOP ceco jakostní perlivé víno DOP ceco jakostní šumivé víno stanovené oblasti DOP ceco jakostní víno DOP ceco jakostní víno odrůdové DOP ceco jakostní víno s přívlastkem DOP ceco jakostní víno známkové DOP ceco V.O.C DOP ceco víno originální certifikace DOP ceco víno s přívlastkem kabinetní víno DOP ceco víno s přívlastkem ledové víno DOP ceco víno s přívlastkem pozdní sběr DOP ceco víno s přívlastkem slámové víno DOP ceco víno s přívlastkem výběr z bobulí DOP ceco víno s přívlastkem výběr z cibéb DOP ceco víno s přívlastkem výběr z hroznů DOP ceco Víno origininální certifikace (VOC or V.O.C.) IGP ceco zemské víno IGP ceco

Archivní víno DOP ceco Burčák DOP ceco Klaret DOP ceco Košer, Košer víno DOP ceco Labín DOP ceco Mladé víno DOP ceco Mešní víno DOP ceco Panenské víno, Panenská sklizeň DOP ceco

Pěstitelský sekt (*) DOP ceco Pozdní sběr DOP ceco Premium DOP ceco Rezerva DOP ceco Růžák, Ryšák DOP ceco Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích DOP ceco

Germania Ahr seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Baden seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Franken seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Hessische Bergstrasse seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Mittelrhein seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Mosel seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Nahe seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Pfalz seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Rheingau seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Rheinhessen seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Saale-Unstrut seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Sachsen seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Württemberg seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Ahrtaler Badischer Bayerischer Bodensee Brandenburger Mosel Ruwer Saar Main Mecklenburger

Mitteldeutscher Nahegauer Neckar Oberrhein Pfälzer Regensburger Rhein Rhein-Necker Rheinburgen Rheingauer Rheinischer Saarländischer Sächsischer Schleswig-Holsteinischer Schwäbischer Starkenburger Taubertäler

Prädikatswein (Qualitätswein mit DOP tedesco Prädikat(*)), seguita da: – Kabinett – Spätlese – Auslese – Beerenauslese – Trockenbeerenauslese – Eiswein Qualitätswein, seguita o no da b.A. DOP tedesco (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete) Qualitätslikörwein, seguita o no da b.A. (Qua- DOP tedesco litätslikörwein bestimmter Anbaugebiete) Qualitätsperlwein, seguita o no da b.A. (Qua- DOP tedesco litätsperlwein bestimmter Anbaugebiete) Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete) DOP tedesco

Landwein IGP tedesco Winzersekt DOP tedesco

Affentaler DOP tedesco Badisch Rotgold DOP tedesco Ehrentrudis DOP tedesco Hock DOP tedesco Klassik/Classic DOP tedesco Liebfrau(en)milch DOP tedesco Riesling-Hochgewächs DOP tedesco Schillerwein DOP tedesco Weissherbst DOP tedesco

Grecia Αγχίαλος Termine equivalente: Anchialos Αμύνταιο Termine equivalente: Amynteo Αρχάνες Termine equivalente: Archanes Γουμένισσα Termine equivalente: Goumenissa Δαφνές Termine equivalente: Dafnes Ζίτσα Termine equivalente: Zitsa Λήμνος Termine equivalente: Lemnos Μαντινεία Termine equivalente: Mantinia Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Termine equivalente: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras Μεσενικόλα Termine equivalente: Messenikola Μοσχάτος Κεφαλληνίας Termine equivalente: Cephalonia Muscatel Μοσχάτος Λήμνου Termine equivalente: Lemnos Muscatel Μοσχάτος Πατρών Termine equivalente: Patras Muscatel Μοσχάτος Ρίου Πατρών Termine equivalente: Rio Patron Muscatel Μοσχάτος Ρόδου Termine equivalente: Rhodes Muscatel Νάουσα Termine equivalente: Naoussa Νεμέα Termine equivalente: Nemea Πάρος Termine equivalente: Paros Πάτρα Termine equivalente: Patras Πεζά Termine equivalente: Peza Πλαγιές Μελίτωνα Termine equivalente: Cotes de Meliton Ραψάνη Termine equivalente: Rapsani Ρόδος Termine equivalente: Rhodes Ρομπόλα Κεφαλληνίας Termine equivalente: Robola of Cephalonia Σάμος Termine equivalente: Samos Σαντορίνη Termine equivalente: Santorini Σητεία Termine equivalente: Sitia

Toπικός Οίνος Κω Termine equivalente: Regional wine of Κοs Toπικός Οίνος Μαγνησίας Termine equivalente: Regional wine of Magnissia Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Aegean Sea Αττικός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Attiki-Attikos Αχαϊκός Tοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Αchaia Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Epirus-Epirotikos Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Thessalia-Thessalikos Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Thebes-Thivaikos Θρακικός Τοπικός Οίνος oppure Τοπικός Οίνος Θράκης Termine equivalente: Regional wine of Thrace-Thrakikos oppure Regional wine of Thrakis Ισμαρικός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Ismaros-Ismarikos Κορινθιακός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos Κρητικός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Crete-Kritikos Λακωνικός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Lakonia-Lakonikos Μακεδονικός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Macedonia-Macedonikos Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Nea Messimvria Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Messinia-Messiniakos Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios Παιανίτικος Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Peanea Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Pallini-Palliniotikos Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos Ρετσίνα Αττικής può essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più Termine equivalente: Retsina of Attiki Ρετσίνα Βοιωτίας può essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più Termine equivalente: Retsina of Viotia Ρετσίνα Γιάλτρων accompagnata o no da Evvia Termine equivalente: Retsina of Gialtra Ρετσίνα Ευβοίας può essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più Termine equivalente: Retsina of Evvia Ρετσίνα Θηβών accompagnata o no da Viotia Termine equivalente: Retsina of Thebes Ρετσίνα Καρύστου accompagnata o no da Evvia Termine equivalente: Retsina of Karystos Ρετσίνα Κρωπίας oppure Ρετσίνα Κορωπίου accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Kropia oppure Retsina of Koropi Ρετσίνα Μαρκοπούλου accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Markopoulo Ρετσίνα Μεγάρων accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Megara Ρετσίνα Μεσογείων accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Mesogia Ρετσίνα Παιανίας oppure Ρετσίνα Λιοπεσίου accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Peania oppure Retsina of Liopesi Ρετσίνα Παλλήνης accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Pallini Ρετσίνα Πικερμίου accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Pikermi Ρετσίνα Σπάτων accompagnata o no da Attika Termine equivalente: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας accompagnata o no da Evvia Termine equivalente: Retsina of Halkida Συριανός Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Syros-Syrianos Τοπικός Οίνος Αβδήρων Termine equivalente: Regional wine of Avdira Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος Termine equivalente: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain Τοπικός Οίνος Αγοράς Termine equivalente: Regional wine of Agora Τοπικός Οίνος Αδριανής Termine equivalente: Regional wine of Adriani Τοπικός Οίνος Αναβύσσου Termine equivalente: Regional wine of Anavyssos Τοπικός Οίνος Αργολίδας Termine equivalente: Regional wine of Argolida Τοπικός Οίνος Αρκαδίας Termine equivalente: Regional wine of Arkadia Τοπικός Οίνος Βελβεντού Termine equivalente: Regional wine of Velventos Τοπικός Οίνος Βίλιτσας Termine equivalente: Regional wine of Vilitsa Τοπικός Οίνος Γερανείων Termine equivalente: Regional wine of Gerania Τοπικός Οίνος Γρεβενών Termine equivalente: Regional wine of Grevena Τοπικός Οίνος Δράμας Termine equivalente: Regional wine of Drama Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου Termine equivalente: Regional wine of Dodekanese Τοπικός Οίνος Επανομής Termine equivalente: Regional wine of Epanomi Τοπικός Οίνος Εύβοιας Termine equivalente: Regional wine of Evia Τοπικός Οίνος Ηλιείας Termine equivalente: Regional wine of Ilia Τοπικός Οίνος Ημαθίας Termine equivalente: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών Termine equivalente: Regional wine of Thapsana Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης Termine equivalente: Regional wine of Thessaloniki Τοπικός Οίνος Ικαρίας Termine equivalente: Regional wine of Ikaria Τοπικός Οίνος Ιλίου Termine equivalente: Regional wine of Ilion Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων Termine equivalente: Regional wine of Ioannina Τοπικός Οίνος Καρδίτσας Termine equivalente: Regional wine of Karditsa Τοπικός Οίνος Καρύστου Termine equivalente: Regional wine of Karystos Τοπικός Οίνος Καστοριάς Termine equivalente: Regional wine of Kastoria Τοπικός Οίνος Κέρκυρας Termine equivalente: Regional wine of Corfu Τοπικός Οίνος Κισάμου Termine equivalente: Regional wine of Kissamos Τοπικός Οίνος Κλημέντι Termine equivalente: Regional wine of Klimenti Τοπικός Οίνος Κοζάνης Termine equivalente: Regional wine of Kozani Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης Termine equivalente: Regional wine of Valley of Atalanti Τοπικός Οίνος Κορωπίου Termine equivalente: Regional wine of Koropi Τοπικός Οίνος Κρανιάς Termine equivalente: Regional wine of Krania Τοπικός Οίνος Κραννώνος Termine equivalente: Regional wine of Krannona Τοπικός Οίνος Κυκλάδων Termine equivalente: Regional wine of Cyclades Τοπικός Οίνος Λασιθίου Termine equivalente: Regional wine of Lasithi Τοπικός Οίνος Λετρίνων Termine equivalente: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας Termine equivalente: Regional wine of Lefkada Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου Termine equivalente: Regional wine of Lilantio Pedio Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων Termine equivalente: Regional wine of Mantzavinata Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου Termine equivalente: Regional wine of Markopoulo Τοπικός Οίνος Μαρτίνου Termine equivalente: Regional wine of Μartino Τοπικός Οίνος Μεταξάτων Termine equivalente: Regional wine of Metaxata Τοπικός Οίνος Μετεώρων Termine equivalente: Regional wine of Meteora Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος Termine equivalente: Regional wine of Opountia Lokridos Τοπικός Οίνος Παγγαίου Termine equivalente: Regional wine of Pangeon Τοπικός Οίνος Παρνασσού Termine equivalente: Regional wine of Parnasos Τοπικός Οίνος Πέλλας Termine equivalente: Regional wine of Pella Τοπικός Οίνος Πιερίας Termine equivalente: Regional wine of Pieria Τοπικός Οίνος Πισάτιδος Termine equivalente: Regional wine of Pisatis Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Egialia Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Ambelos Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Vertiskos Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Paiko Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Enos Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Kitherona Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Parnitha Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Pendeliko Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Petroto Τοπικός Οίνος Πυλίας Termine equivalente: Regional wine of Pylia Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Termine equivalente: Regional wine of Ritsona Τοπικός Οίνος Σερρών Termine equivalente: Regional wine of Serres Τοπικός Οίνος Σιάτιστας Termine equivalente: Regional wine of Siatista Τοπικός Οίνος Σιθωνίας Termine equivalente: Regional wine of Sithonia Τοπικός Οίνος Σπάτων Termine equivalente: Regional wine of Spata Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας Termine equivalente: Regional wine of Sterea Ellada Τοπικός Οίνος Τεγέας Termine equivalente: Regional wine of Tegea Τοπικός Οίνος Τριφυλίας Termine equivalente: Regional wine of Trifilia Τοπικός Οίνος Τυρνάβου Termine equivalente: Regional wine of Tyrnavos Τοπικός Οίνος Φλώρινας Termine equivalente: Regional wine of Florina Τοπικός Οίνος Χαλικούνας Termine equivalente: Regional wine of Halikouna Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής Termine equivalente: Regional wine of Halkidiki

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (denominazione di origine di qualità superiore) DOP greco Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (denominazione di origine controllata) DOP greco Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel) DOP greco Οίνος φυσικώς γλυκύς (vin naturellement doux) DOP greco ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle) IGP greco τοπικός οίνος (vin de pays) IGP greco

Αγρέπαυλη (Agrepavlis) DOP/IGP greco Αμπέλι (Ampeli) DOP/IGP greco Αμπελώνας(ες) (Ampelonas (-ès)) DOP/IGP greco Αρχοντικό (Archontiko) DOP/IGP greco Κάβα (Cava) IGP greco Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) DOP greco Ειδικά Επιλεγμένος (Grande réserve) DOP greco Κάστρο (Kastro) DOP/IGP greco Κτήμα (Ktima) DOP/IGP greco Λιαστός (Liastos) DOP/IGP greco

Μετόχι (Metochi) DOP/IGP greco Μοναστήρι (Monastiri) DOP/IGP greco Νάμα (Nama) DOP/IGP greco Νυχτέρι (Nychteri) DOP greco Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) DOP/IGP greco Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) DOP/IGP greco Πύργος (Pyrgos) DOP/IGP greco Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) DOP greco Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) DOP greco Βερντέα (Verntea) IGP greco Vinsanto DOP latino

Spagna Abona Alella Alicante seguita o no da Marina Alta Almansa Arabako Txakolina Termine equivalente: Txakolí de Álava Arlanza Arribes Bierzo Binissalem Bizkaiko Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia Bullas

Calatayud Campo de Borja Campo de la Guardia Cangas Cariñena Cataluña Cava Chacolí de Bizkaia Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina Chacolí de Getaria Termine equivalente: Getariako Txakolina Cigales Conca de Barberá Condado de Huelva Costers del Segre seguita o no da Artesa Costers del Segre seguita o no da Les Garrigues Costers del Segre seguita o no da Raimat Costers del Segre seguita o no da Valls de Riu Corb Dehesa del Carrizal Dominio de Valdepusa El Hierro Empordà Finca Élez Getariako Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Getaria Gran Canaria Granada Guijoso Jerez-Xérès-Sherry Jumilla La Gomera La Mancha La Palma seguita o no da Fuencaliente La Palma seguita o no da Hoyo de Mazo La Palma seguita o no da Norte de la Palma

Lanzarote Lebrija Málaga Manchuela Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Termine equivalente: Manzanilla Méntrida Mondéjar Monterrei seguita o no da Ladera de Monterrei Monterrei seguita o no da Val de Monterrei Montilla-Moriles Montsant Navarra seguita o no da Baja Montaña Navarra seguita o no da Ribera Alta Navarra seguita o no da Ribera Baja Navarra seguita o no da Tierra Estella Navarra seguita o no da Valdizarbe Pago de Arínzano Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano Pago de Otazu Pago Florentino Penedés Pla de Bages Pla i Llevant Prado de Irache Priorat Rías Baixas seguita o no da Condado do Tea Rías Baixas seguita o no da O Rosal Rías Baixas seguita o no da Ribeira do Ulla Rías Baixas seguita o no da Soutomaior Rías Baixas seguita o no da Val do Salnés Ribeira Sacra seguita o no da Amandi Ribeira Sacra seguita o no da Chantada Ribeira Sacra seguita o no da Quiroga-Bibei Ribeira Sacra seguita o no da Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra seguita o no da Ribeiras do Sil Ribeiro Ribera del Duero Ribera del Guadiana seguita o no da Cañamero Ribera del Guadiana seguita o no da Matanegra Ribera del Guadiana seguita o no da Montánchez Ribera del Guadiana seguita o no da Ribera Alta Ribera del Guadiana seguita o no da Ribera Baja Ribera del Guadiana seguita o no da Tierra de Barros Ribera del Júcar Rioja seguita o no da Rioja Alavesa Rioja seguita o no da Rioja Alta Rioja seguita o no da Rioja Baja Rueda Sierras de Málaga seguita o no da Serranía de Ronda Somontano Tacoronte-Acentejo Tarragona Terra Alta Tierra de León Tierra del Vino de Zamora Toro Txakolí de Álava Termine equivalente: Arabako Txakolina Uclés Utiel-Requena Valdeorras Valdepeñas Valencia seguita o no da Alto Turia Valencia seguita o no da Clariano Valencia seguita o no da Moscatel de Valencia Valencia seguita o no da Valentino Valle de Güímar Valle de la Orotava

Valles de Benavente Valtiendas Vinos de Madrid seguita o no da Arganda Vinos de Madrid seguita o no da Navalcarnero Vinos de Madrid seguita o no da San Martín de Valdeiglesias Ycoden-Daute-Isora Yecla

3 Riberas Abanilla Altiplano de Sierra Nevada Bailén Bajo Aragón Barbanza e Iria Betanzos Cádiz Campo de Cartagena Castelló Castilla Castilla y León Contraviesa-Alpujarra Córdoba Costa de Cantabria Cumbres del Guadalfeo Desierto de Almería El Terrerazo Extremadura Formentera Ibiza Illes Balears Isla de Menorca Laujar-Alpujarra Lederas del Genil

Liébana Los Palacios Mallorca Murcia Norte de Almería Ribera del Andarax Ribera del Gállego-Cinco Villas Ribera del Jiloca Ribera del Queiles Serra de Tramuntana-Costa Nord Sierra Norte de Sevilla Sierra Sur de Jaén Sierras de Las Estancias y Los Filabres Torreperogil Valdejalón Valle del Cinca Valle del Miño-Ourense Valles de Sadacia Villaviciosa de Córdoba

D.O DOP spagnolo D.O.Ca DOP spagnolo Denominacion de origen DOP spagnolo Denominacion de origen calificada DOP spagnolo vino de calidad con indicación geográfica DOP spagnolo vino de pago DOP spagnolo vino de pago calificado DOP spagnolo Vino dulce natural DOP spagnolo Vino generoso DOP spagnolo Vino generoso de licor DOP spagnolo Vino de la Tierra IGP spagnolo

Amontillado DOP spagnolo Añejo DOP/IGP spagnolo Chacolí-Txakolina DOP spagnolo Clásico DOP spagnolo Cream DOP spagnolo Criadera DOP spagnolo Criaderas y Soleras DOP spagnolo Crianza DOP spagnolo Dorado DOP spagnolo Fino DOP spagnolo Fondillón DOP spagnolo Gran reserva DOP spagnolo Lágrima DOP spagnolo Noble DOP/IGP spagnolo Oloroso DOP spagnolo Pajarete DOP spagnolo Pálido DOP spagnolo Palo Cortado DOP spagnolo Primero de Cosecha DOP spagnolo Rancio DOP spagnolo Raya DOP spagnolo Reserva DOP spagnolo Sobremadre DOP spagnolo Solera DOP spagnolo Superior DOP spagnolo Trasañejo DOP spagnolo Vino Maestro DOP spagnolo Vendimia Inicial DOP spagnolo Viejo DOP/IGP spagnolo Vino de Tea DOP spagnolo

Francia Ajaccio Aloxe-Corton Alsace seguita o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un’unità geografica più piccola Termine equivalente: Vin d’Alsace Alsace Grand Cru preceduta da Rosacker Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Bergbieten Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Bergheim Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Wolxheim Alsace Grand Cru seguita da Brand Alsace Grand Cru seguita da Bruderthal Alsace Grand Cru seguita da Eichberg Alsace Grand Cru seguita da Engelberg Alsace Grand Cru seguita da Florimont Alsace Grand Cru seguita da Frankstein Alsace Grand Cru seguita da Froehn Alsace Grand Cru seguita da Furstentum Alsace Grand Cru seguita da Geisberg Alsace Grand Cru seguita da Gloeckelberg Alsace Grand Cru seguita da Goldert Alsace Grand Cru seguita da Hatschbourg Alsace Grand Cru seguita da Hengst Alsace Grand Cru seguita da Kanzlerberg Alsace Grand Cru seguita da Kastelberg Alsace Grand Cru seguita da Kessler Alsace Grand Cru seguita da Kirchberg de Barr Alsace Grand Cru seguita da Kirchberg de Ribeauvillé Alsace Grand Cru seguita da Kitterlé Alsace Grand Cru seguita da Mambourg Alsace Grand Cru seguita da Mandelberg Alsace Grand Cru seguita da Marckrain Alsace Grand Cru seguita da Moenchberg Alsace Grand Cru seguita da Muenchberg

Alsace Grand Cru seguita da Ollwiller Alsace Grand Cru seguita da Osterberg Alsace Grand Cru seguita da Pfersigberg Alsace Grand Cru seguita da Pfingstberg Alsace Grand Cru seguita da Praelatenberg Alsace Grand Cru seguita da Rangen Alsace Grand Cru seguita da Saering Alsace Grand Cru seguita da Schlossberg Alsace Grand Cru seguita da Schoenenbourg Alsace Grand Cru seguita da Sommerberg Alsace Grand Cru seguita da Sonnenglanz Alsace Grand Cru seguita da Spiegel Alsace Grand Cru seguita da Sporen Alsace Grand Cru seguita da Steinen Alsace Grand Cru seguita da Steingrubler Alsace Grand Cru seguita da Steinklotz Alsace Grand Cru seguita da Vorbourg Alsace Grand Cru seguita da Wiebelsberg Alsace Grand Cru seguita da Wineck-Schlossberg Alsace Grand Cru seguita da Winzenberg Alsace Grand Cru seguita da Zinnkoepflé Alsace Grand Cru seguita da Zotzenberg Anjou seguita o no da Val de Loire Anjou Coteaux de la Loire seguita o no da Val de Loire Anjou-Villages Brissac seguita o no da Val de Loire Arbois seguita o no da Pupillin seguita o no da «mousseux» Auxey-Duresses seguita o no da «Côte de Beaune» o da «Côte de Beaune-Villages» Bandol Termine equivalente: Vin de Bandol Banyuls seguita o no da «Grand Cru» e/o «Rancio» Barsac Bâtard-Montrachet Béarn seguita o no da Bellocq Beaujolais seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «Villages», seguita o no da «Supérieur»

Beaune Bellet Termine equivalente: Vin de Bellet Bergerac seguita o no da «sec» Bienvenues-Bâtard-Montrachet Blagny seguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages Blanquette de Limoux Blanquette méthode ancestrale Blaye Bonnes-mares Bonnezeaux seguita o no da Val de Loire Bordeaux seguita o no da «Clairet», «Rosé», «Mousseux» o «supérieur» Bordeaux Côtes de Francs Bordeaux Haut-Benauge Bourg Termine equivalente: Côtes de Bourg/Bourgeais piccola Chitry piccola Côte Chalonnaise piccola Côte Saint-Jacques piccola Côtes d’Auxerre piccola Côtes du Couchois piccola Coulanges-la-Vineuse piccola Épineuil piccola Hautes Côtes de Beaune piccola Hautes Côtes de Nuits piccola La Chapelle Notre-Dame

Le Chapitre piccola Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul piccola Vézelay Bourgogne seguita o no da «Clairet», «Rosé», «ordinaire» o «grand ordinaire» Bourgogne aligoté Bourgogne passe-tout-grains Bourgueil Bouzeron Brouilly Bugey seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, preceduta o no da «Vins du», «Mousseux du», «Pétillant» o «Roussette du», o seguita o no da «Mousseux» o «Pétillant», seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Buzet Cabardès Cabernet d’Anjou seguita o no da Val de Loire Cabernet de Saumur seguita o no da Val de Loire Cadillac Cahors Cassis Cérons Chablis seguita o no da Beauroy seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Berdiot seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Beugnons Chablis seguita o no da Butteaux seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Chapelot seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Chatains seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Chaume de Talvat seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Côte de Bréchain seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Côte de Cuissy Chablis seguita o no da Côte de Fontenay seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Côte de Jouan seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Côte de Léchet seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Côte de Savant seguita o no da «premier cru»

Chablis seguita o no da Côte de Vaubarousse seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Côte des Prés Girots seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Forêts seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Fourchaume seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da L’Homme mort seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Les Beauregards seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Les Épinottes seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Les Fourneaux seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Les Lys seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Mélinots seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Mont de Milieu seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Montée de Tonnerre Chablis seguita o no da Montmains seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Morein seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Pied d’Aloup seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Roncières seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Sécher seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Troesmes seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Vaillons seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Vau de Vey seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Vau Ligneau seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Vaucoupin seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Vaugiraut seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Vaulorent seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Vaupulent seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Vaux-Ragons seguita o no da «premier cru» Chablis seguita o no da Vosgros seguita o no da «premier cru» Chablis Chablis grand cru seguita o no da Blanchot Chablis grand cru seguita o no da Bougros Chablis grand cru seguita o no da Grenouilles Chablis grand cru seguita o no da Les Clos Chablis grand cru seguita o no da Preuses Chablis grand cru seguita o no da Valmur

Chablis grand cru seguita o no da Vaudésir Chambertin Chambertin-Clos-de-Bèze Chambolle-Musigny Champagne Chapelle-Chambertin Charlemagne Charmes-Chambertin Chassagne-Montrachet seguita o no da Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages Château Grillet Château-Chalon Châteaumeillant Châteauneuf-du-Pape Châtillon-en-Diois Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon Chenas Chevalier-Montrachet Cheverny Chinon Chiroubles Chorey-les-Beaune seguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages Clairette de Bellegarde Clairette de Die Clairette de Languedoc seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Clos de la Roche Clos de Tart Clos de Vougeot Clos des Lambrays Clos Saint-Denis Collioure Condrieu Corbières Cornas Corse preceduta o no da «Vin de»

Corse seguita o no da Calvi preceduta o no da «Vin de» Corse seguita o no da Coteaux du Cap Corse preceduta o no da «Vin de» Corse seguita o no da Figari preceduta o no da «Vin de» Corse seguita o no da Porto-Vecchio preceduta o no da «Vin de» Corse seguita o no da Sartène preceduta o no da «Vin de» Corton Corton-Charlemagne Costières de Nîmes Côte de Beaune preceduta dal nome di un’unità geografica più piccola Côte de Beaune-Villages Côte de Brouilly Côte de Nuits-villages Côte roannaise Côte Rôtie Coteaux champenois seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Coteaux d’Aix-en-Provence Coteaux d’Ancenis seguita dal nome della varietà di vite Coteaux de Die Coteaux de l’Aubance seguita o no da Val de Loire Coteaux de Pierrevert Coteaux de Saumur seguita o no da Val de Loire Coteaux du Giennois Coteaux du Languedoc seguita o no da Cabrières Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de Vérargues/Vérargues Coteaux du Languedoc seguita o no da Montpeyroux Coteaux du Languedoc seguita o no da Quatourze Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Drézéry Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Georges-d’Orques Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Saturnin Coteaux du Languedoc seguita o no da Pic-Saint-Loup Coteaux du Layon seguita o no da Val de Loire seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Coteaux du Layon Chaume seguita o no da Val de Loire Coteaux du Loir seguita o no da Val de Loire Coteaux du Lyonnais Coteaux du Quercy Coteaux du Tricastin Coteaux du Vendômois seguita o no da Val de Loire Coteaux Varois en Provence Côtes Canon Fronsac Termine equivalente: Canon Fronsac Côtes d’Auvergne seguita o no da Boudes Côtes d’Auvergne seguita o no da Chanturgue Côtes d’Auvergne seguita o no da Châteaugay Côtes d’Auvergne seguita o no da Corent Côtes d’Auvergne seguita o no da Madargue Côtes de Bergerac Côtes de Blaye Côtes de Bordeaux Saint-Macaire Côtes de Castillon Côtes de Duras Côtes de Millau Côtes de Montravel Côtes de Provence Côtes de Toul Côtes du Brulhois Côtes du Forez Côtes du Frontonnais seguita o no da Fronton Côtes du Frontonnais seguita o no da Villaudric Côtes du Jura seguita o no da «mousseux» Côtes du Lubéron Côtes du Marmandais Côtes du Rhône Côtes du Roussillon seguita o no da Les Aspres Côtes du Roussillon Villages seguita o no dal nome di un’unità geografica più Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais Cour-Cheverny seguita o no da Val de Loire Crémant d’Alsace Crémant de Bordeaux Crémant de Bourgogne Crémant de Die Crémant de Limoux Crémant de Loire Crémant du Jura Crépy Criots-Bâtard-Montrachet Crozes-Hermitage Termine equivalente: Crozes-Ermitage Échezeaux Entre-Deux-Mers Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge Faugères Fiefs Vendéens seguita o no da Brem Fiefs Vendéens seguita o no da Mareuil Fiefs Vendéens seguita o no da Pissotte Fiefs Vendéens seguita o no da Vix Fitou Fixin Fleurie Floc de Gascogne Fronsac Frontignan preceduta o no da «Muscat de» Fronton Gaillac seguita o no da «mousseux» Gaillac premières côtes Gevrey-Chambertin Gigondas Givry Grand Roussillon seguita o no da «Rancio»

Grand-Échezeaux Graves seguita o no da «supérieures» Graves de Vayres Griotte-Chambertin Gros plant du Pays nantais Haut-Médoc Haut-Montravel Haut-Poitou Hermitage Termine equivalente: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage Irancy Irouléguy Jasnières seguita o no da Val de Loire Juliénas Jurançon seguita o no da «sec» L’Étoile seguita o no da «mousseux» La Grande Rue Ladoix seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages» Lalande de Pomerol Languedoc seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Languedoc Grès de Montpellier Languedoc La Clape Languedoc Picpoul-de-Pinet Languedoc Terrasses du Larzac Languedoc-Pézénas Latricières-Chambertin Lavilledieu Les Baux de Provence Limoux Lirac Listrac-Médoc Loupiac Lussac-Saint-Émilion

Mâcon seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «Supérieur» o «Villages» Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon Macvin du Jura Madiran Malepère Maranges seguita o no da Clos de la Boutière Maranges seguita o no da La Croix Moines Maranges seguita o no da La Fussière Maranges seguita o no da Le Clos des Loyères Maranges seguita o no da Le Clos des Rois Maranges seguita o no da Les Clos Roussots Maranges seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages» Marcillac Margaux Marsannay seguita o no da «Rosé» Maury seguita o no da «Rancio» Mazis-Chambertin Mazoyères-Chambertin Médoc Menetou-Salon seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da Val de Loire Mercurey Meursault seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages» Minervois Minervois-La-Livinière Monbazillac Montagne Saint-Émilion Montagny Monthélie seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages» Montlouis-sur-Loire seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant» Montrachet Montravel

Morey-Saint-Denis Morgon Moselle Moulin-à-Vent Moulis Termine equivalente: Moulis-en-Médoc Muscadet seguita o no da Val de Loire Muscadet-Coteaux de la Loire seguita o no da Val de Loire Muscadet-Côtes de Grandlieu seguita o no da Val de Loire Muscadet-Sèvre et Maine seguita o no da Val de Loire Muscat de Beaumes-de-Venise Muscat de Lunel Muscat de Mireval Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois Muscat du Cap Corse Musigny Néac Nuits Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges Orléans seguita o no da Cléry Pacherenc du Vic-Bilh seguita o no da «sec» Palette Patrimonio Pauillac Pécharmant Pernand-Vergelesses seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune- Villages» Pessac-Léognan Petit Chablis seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Pineau des Charentes Termine equivalente: Pineau Charentais Pomerol Pommard Pouilly-Fuissé Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire seguita o no da Val de Loire Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé Pouilly-Vinzelles Premières Côtes de Blaye Premières Côtes de Bordeaux seguita o no dal nome di un’unità geografica più Puisseguin-Saint-Emilion Puligny-Montrachet seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages» Quarts de Chaume seguita o no da Val de Loire Quincy seguita o no da Val de Loire Rasteau seguita o no da «Rancio» Régnié Reuilly seguita o no da Val de Loire Richebourg Rivesaltes seguita o no da «Rancio» preceduta o no da «Muscat de» Romanée (La) Romanée Contie Romanée Saint-Vivant Rosé d’Anjou Rosé de Loire seguita o no da Val de Loire Rosé des Riceys Rosette Roussette de Savoie seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Ruchottes-Chambertin Rully Saint Sardos Saint-Amour Saint-Aubin seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages» Saint-Bris Saint-Chinian Saint-Émilion Saint-Émilion Grand Cru Saint-Estèphe Saint-Georges-Saint-Émilion Saint-Joseph

Saint-Julien Saint-Mont Saint-Nicolas-de-Bourgueil seguita o no da Val de Loire Saint-Péray seguita o no da «mousseux» Saint-Pourçain Saint-Romain seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages» Saint-Véran Sainte-Croix du Mont Sainte-Foy Bordeaux Sancerre Santenay seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages» Saumur seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant» Saumur-Champigny seguita o no da Val de Loire Saussignac Sauternes Savennières seguita o no da Val de Loire Savennières-Coulée de Serrant seguita o no da Val de Loire Savennières-Roche-aux-Moines seguita o no da Val de Loire Savigny-les-Beaune seguita o no da «Côte de Beaune» o «Côte de Beaune-Villages» Termine equivalente: Savigny Seyssel seguita o no da «mousseux» Tâche (La) Tavel Touraine seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant» Touraine Amboise seguita o no da Val de Loire Touraine Azay-le-Rideau seguita o no da Val de Loire Touraine Mestand seguita o no da Val de Loire Touraine Noble Joué seguita o no da Val de Loire Tursan Vacqueyras Valençay Vin d’Entraygues et du Fel Vin d’Estaing Vin de Savoie seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da «mousseux» o «pétillant»

Vins du Thouarsais Vins Fins de la Côte de Nuits Viré-Clessé Volnay Volnay Santenots Vosnes Romanée Vougeot Vouvray seguita o no da Val de Loire seguita o no da «mousseux» o «pétillant»

Agenais Aigues Ain Allier Allobrogie Alpes de Haute Provence Alpes Maritimes Alpilles Ardèche Argens Ariège Aude Aveyron Balmes Dauphinoises Bénovie Bérange Bessan Bigorre Bouches du Rhône Bourbonnais Calvados Cassan Cathare Caux

Cessenon Cévennes seguita o no da Mont Bouquet Charentais seguita o no da Ile d’Oléron Charentais seguita o no da Ile de Ré Charentais seguita o no da Saint Sornin Charente Charentes Maritimes Cher Cité de Carcassonne Collines de la Moure Collines Rhodaniennes Comté de Grignan Comté Tolosan Comtés Rhodaniens Corrèze Côte Vermeille Coteaux Charitois Coteaux de Bessilles Coteaux de Cèze Coteaux de Coiffy Coteaux de Fontcaude Coteaux de Glanes Coteaux de l’Ardèche Coteaux de la Cabrerisse Coteaux de Laurens Coteaux de l’Auxois Coteaux de Miramont Coteaux de Montélimar Coteaux de Murviel Coteaux de Narbonne Coteaux de Peyriac Coteaux de Tannay Coteaux des Baronnies Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan Coteaux du Libron Coteaux du Littoral Audois Coteaux du Pont du Gard Coteaux du Salagou Coteaux du Verdon Coteaux d’Enserune Coteaux et Terrasses de Montauban Coteaux Flaviens Côtes Catalanes Côtes de Ceressou Côtes de Gascogne Côtes de Lastours Côtes de Meuse Côtes de Montestruc Côtes de Pérignan Côtes de Prouilhe Côtes de Thau Côtes de Thongue Côtes du Brian Côtes du Condomois Côtes du Tarn Côtes du Vidourle Creuse Cucugnan Deux-Sèvres Dordogne Doubs Drôme Duché d’Uzès Franche-Comté seguita o no da Coteaux de Champlitte Gard Gers Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude Haute-Garonne Haute-Marne Haute-Saône Haute-Vienne Hauterive seguita o no da Coteaux du Termenès Hauterive seguita o no da Côtes de Lézignan Hauterive seguita o no da Val d’Orbieu Hautes-Alpes Hautes-Pyrénées Hauts de Badens Hérault Île de Beauté Indre Indre et Loire Isère Jardin de la France seguita o no da Marches de Bretagne Jardin de la France seguita o no da Pays de Retz Landes Loir et Cher Loire-Atlantique Loiret Lot Lot et Garonne Maine et Loire Maures Méditerranée Meuse Mont Baudile Mont-Caume Monts de la Grage Nièvre Oc Périgord seguita o no da Vin de Domme

Petite Crau Principauté d’Orange Puy de Dôme Pyrénées Orientales Pyrénées-Atlantiques Sables du Golfe du Lion Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Sardos Sainte Baume Sainte Marie la Blanche Saône et Loire Sarthe Seine et Marne Tarn Tarn et Garonne Terroirs Landais seguita o no da Coteaux de Chalosse Terroirs Landais seguita o no da Côtes de L’Adour Terroirs Landais seguita o no da Sables de l’Océan Terroirs Landais seguita o no da Sables Fauves Thézac-Perricard Torgan Urfé Val de Cesse Val de Dagne Val de Loire Val de Montferrand Vallée du Paradis Var Vaucluse Vaunage Vendée Vicomté d’Aumelas Vienne

Vistrenque Yonne

Appellation contrôlée DOP francese Appellation d’origine contrôlée DOP francese Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure DOP francese Vin doux naturel DOP francese Vin de pays IGP francese

Ambré DOP francese Clairet DOP francese Claret DOP francese Tuilé DOP francese Vin jaune DOP francese Château DOP francese Clos DOP francese Cru artisan DOP francese Cru bourgeois DOP francese Cru classé, seguita o no da Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième DOP francese Edelzwicker DOP francese Grand cru DOP francese Hors d’âge DOP francese Passe-tout-grains DOP francese Premier Cru DOP francese Primeur DOP/IGP francese Rancio DOP francese Sélection de grains nobles DOP francese Sur lie DOP/IGP francese

Vendanges tardives DOP francese Villages DOP francese Vin de paille DOP francese

Italia Aglianico del Taburno Termine equivalente: Taburno Aglianico del Vulture Albana di Romagna Albugnano Alcamo Aleatico di Gradoli Aleatico di Puglia Alezio Alghero Alta Langa Alto Adige seguita da Colli di Bolzano Termine equivalente: Südtiroler Bozner Leiten Alto Adige seguita da Meranese di collina Termine equivalente: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner Alto Adige seguita da Santa Maddalena Termine equivalente: Südtiroler St.Magdalener Alto Adige seguita da Terlano Termine equivalente: Südtirol Terlaner Alto Adige seguita da Valle Isarco Termine equivalente: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler Alto Adige seguita da Valle Venosta Termine equivalente: Südtirol Vinschgau Alto Adige Termine equivalente: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler Alto Adige o dell’Alto Adige seguita o no da Bressanone Termine equivalente: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner Alto Adige/dell’Alto Adige seguita o no da Burgraviato Termine equivalente: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia Arborea Arcole Assisi Asti seguita o no da «spumante» o preceduta o no da «Moscato di» Atina Aversa Bagnoli di Sopra Termine equivalente: Bagnoli Barbaresco Barbera d’Alba Barbera d’Asti seguita o no da Colli Astiani o Astiano Barbera d’Asti seguita o no da Nizza Barbera d’Asti seguita o no da Tinella Barbera del Monferrato Barbera del Monferrato Superiore Barco Reale di Carmignano Termine equivalente: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice Bardolino Bardolino Superiore Barolo Bianchello del Metauro Bianco Capena Bianco dell’Empolese Bianco della Valdinievole Bianco di Custoza Termine equivalente: Custoza Bianco di Pitigliano Bianco Pisano di San Torpè Biferno Bivongi Boca Bolgheri seguita o no da Sassicaia Bosco Eliceo

Botticino Brachetto d’Acqui Termine equivalente: Acqui Bramaterra Breganze Brindisi Brunello di Montalcino Cacc’e’ mmitte di Lucera Cagnina di Romagna Campi Flegrei Campidano di Terralba Termine equivalente: Terralba Canavese Candia dei Colli Apuani Cannonau di Sardegna seguita o no da Capo Ferrato Cannonau di Sardegna seguita o no da Jerzu Cannonau di Sardegna seguita o no da Oliena/Nepente di Oliena Capalbio Capri Capriano del Colle Carema Carignano del Sulcis Carmignano Carso Castel del Monte Castel San Lorenzo Casteller Castelli Romani Cellatica Cerasuolo di Vittoria Cerveteri Cesanese del Piglio Termine equivalente: Piglio Cesanese di Affile Termine equivalente: Affile

Cesanese di Olevano Romano Termine equivalente: Olevano Romano Chianti seguita o no da Colli Aretini Chianti seguita o no da Colli Fiorentini Chianti seguita o no da Colli Senesi Chianti seguita o no da Colline Pisane Chianti seguita o no da Montalbano Chianti seguita o no da Montespertoli Chianti seguita o no da Rufina Chianti Classico Cilento Cinque Terre seguita o no da Costa da Posa Cinque Terre seguita o no da Costa de Campu Cinque Terre seguita o no da Costa de Sera Circeo Cirò Cisterna d’Asti Colli Albani Colli Altotiberini Colli Amerini Colli Asolani – Prosecco Termine equivalente: Asolo – Prosecco Colli Berici Colli Bolognesi seguita o no da Colline di Oliveto Colli Bolognesi seguita o no da Colline di Riosto Colli Bolognesi seguita o no da Colline Marconiane Colli Bolognesi seguita o no da Monte San Pietro Colli Bolognesi seguita o no da Serravalle Colli Bolognesi seguita o no da Terre di Montebudello Colli Bolognesi seguita o no da Zola Predosa Colli Bolognesi seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d’Imola Colli del Trasimeno Termine equivalente: Trasimeno Colli dell’Etruria Centrale Colli della Sabina Colli di Conegliano seguita o no da Fregona Colli di Conegliano seguita o no da Refrontolo Colli di Faenza Colli di Luni Colli di Parma Colli di Rimini Colli di Scandiano e di Canossa Colli Etruschi Viterbesi Colli Euganei Colli Lanuvini Colli Maceratesi Colli Martani Colli Orientali del Friuli seguita o no da Cialla Colli Orientali del Friuli seguita o no da Rosazzo Colli Orientali del Friuli seguita o no da Schiopettino di Prepotto Colli Orientali del Friuli Picolit seguita o no da Cialla Colli Perugini Colli Pesaresi seguita o no da Focara Colli Pesaresi seguita o no da Roncaglia Colli Piacentini seguita o no da Gutturnio Colli Piacentini seguita o no da Monterosso Val d’Arda Colli Piacentini seguita o no da Val Trebbia Colli Piacentini seguita o no da Valnure Colli Piacentini seguita o no da Vigoleno Colli Romagna centrale Colli Tortonesi Collina Torinese Colline di Levanto Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi Colline Novaresi Colline Saluzzesi Collio Goriziano Termine equivalente: Collio Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco Cònero Contea di Sclafani Contessa Entellina Controguerra Copertino Cori Cortese dell’Alto Monferrato Corti Benedettine del Padovano Cortona Costa d’Amalfi seguita o no da Furore Costa d’Amalfi seguita o no da Ravello Costa d’Amalfi seguita o no da Tramonti Coste della Sesia Curtefranca Delia Nivolelli Dolcetto d’Acqui Dolcetto d’Alba Dolcetto d’Asti Dolcetto delle Langhe Monregalesi Dolcetto di Diano d’Alba Termine equivalente: Diano d’Alba Dolcetto di Dogliani Dolcetto di Dogliani Superiore Termine equivalente: Dogliani Dolcetto di Ovada Termine equivalente: Dolcetto d’Ovada Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada Donnici Elba

Eloro seguita o no da Pachino Erbaluce di Caluso Termine equivalente: Caluso Erice Esino Est!Est!!Est!!! di Montefiascone Etna Falerio dei Colli Ascolani Termine equivalente: Falerio Falerno del Massico Fara Faro Fiano di Avellino Franciacorta Frascati Freisa d’Asti Freisa di Chieri Friuli Annia Friuli Aquileia Friuli Grave Friuli Isonzo Termine equivalente: Isonzo del Friuli Friuli Latisana Gabiano Galatina Galluccio Gambellara Garda Garda Colli Mantovani Gattinara Gavi Termine equivalente: Cortese di Gavi Genazzano Ghemme Gioia del Colle

Girò di Cagliari Golfo del Tigullio Gravina Greco di Bianco Greco di Tufo Grignolino d’Asti Grignolino del Monferrato Casalese Guardia Sanframondi Termine equivalente: Guardiolo I Terreni di San Severino Irpinia seguita o no da Campi Taurasini Ischia Lacrima di Morro Termine equivalente: Lacrima di Morro d’Alba Lago di Caldaro Termine equivalente: Caldaro/Kalterer/Kalterersee Lago di Corbara Lambrusco di Sorbara Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Lambrusco Mantovano seguita o no da Oltre Po Mantovano Lambrusco Mantovano seguita o no da Viadanese-Sabbionetano Lambrusco Salamino di Santa Croce Lamezia Langhe Lessona Leverano Lison-Pramaggiore Lizzano Loazzolo Locorotondo Lugana Malvasia delle Lipari Malvasia di Bosa Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti Termine equivalente: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Mamertino di Milazzo Termine equivalente: Mamertino Mandrolisai Marino Marsala Martina Termine equivalente: Martina Franca Matino Melissa Menfi seguita o no da Bonera Menfi seguita o no da Feudo dei Fiori Merlara Molise Termine equivalente: del Molise Monferrato seguita o no da Casalese Monica di Cagliari Monica di Sardegna Monreale Montecarlo Montecompatri-Colonna Termine equivalente: Montecompatri/Colonna Montecucco Montefalco Montefalco Sagrantino Montello e Colli Asolani Montepulciano d’Abruzzo accompagnata o no da Casauria/Terre di Casauria Montepulciano d’Abruzzo accompagnata o no da Terre dei Vestini Montepulciano d’Abruzzo seguita o no da Colline Teramane Monteregio di Massa Marittima Montescudaio Monti Lessini Termine equivalente: Lessini Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino Moscato di Cagliari Moscato di Pantelleria Termine equivalente: Passito di Pantelleria/Pantelleria Moscato di Sardegna seguita o no da Gallura Moscato di Sardegna seguita o no da Tempio Pausania Moscato di Sardegna seguita o no da Tempo Moscato di Siracusa Moscato di Sorso-Sennori Termine equivalente: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori Moscato di Trani Nardò Nasco di Cagliari Nebbiolo d’Alba Nettuno Noto Nuragus di Cagliari Offida Oltrepò Pavese Orcia Orta Nova Orvieto Ostuni Pagadebit di Romagna seguita o no da Bertinoro Parrina Penisola Sorrentina seguita o no da Gragnano Penisola Sorrentina seguita o no da Lettere Penisola Sorrentina seguita o no da Sorrento Pentro di Isernia Termine equivalente: Pentro Pergola Piemonte Pietraviva Pinerolese Pollino

Pomino Pornassio Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio Primitivo di Manduria Prosecco Ramandolo Recioto di Gambellara Recioto di Soave Reggiano Reno Riesi Riviera del Brenta Riviera del Garda Bresciano Termine equivalente: Garda Bresciano Riviera ligure di ponente seguita o no da Albenga/Albengalese Riviera ligure di ponente seguita o no da Finale/Finalese Riviera ligure di ponente seguita o no da Riviera dei Fiori Roero Romagna Albana spumante Rossese di Dolceacqua Termine equivalente: Dolceacqua Rosso Barletta Rosso Canosa seguita o no da Canusium Rosso Conero Rosso di Cerignola Rosso di Montalcino Rosso di Montepulciano Rosso Orvietano Termine equivalente: Orvietano Rosso Rosso Piceno Rubino di Cantavenna Ruchè di Castagnole Monferrato Salaparuta Salice Salentino Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro Termine equivalente: San Colombano San Gimignano San Ginesio San Martino della Battaglia San Severo San Vito di Luzzi Sangiovese di Romagna Sannio Sant’Agata de’ Goti Termine equivalente: Sant’Agata dei Goti Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto Sant’Antimo Santa Margherita di Belice Sardegna Semidano seguita o no da Mogoro Savuto Scanzo Termine equivalente: Moscato di Scanzo Scavigna Sciacca Serrapetrona Sforzato di Valtellina Termine equivalente: Sfursat di Valtellina Sizzano Soave seguita o no da Colli Scaligeri Soave Superiore Solopaca Sovana Squinzano Strevi Tarquinia Taurasi Teroldego Rotaliano Terracina Termine equivalente: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Terre dell’Alta Val d’Agri Terre di Casole Terre Tollesi Termine equivalente: Tullum Torgiano Torgiano rosso riserva Trebbiano d’Abruzzo Trebbiano di Romagna Trentino seguita o no da Isera/d’Isera Trentino seguita o no da Sorni Trentino seguita o no da Ziresi/dei Ziresi Trento Val d’Arbia Val di Cornia seguita o no da Suvereto Val Polcèvera seguita o no da Coronata Valcalepio Valdadige seguita o no da Terra dei Forti Termine equivalente: Etschtaler Valdadige Terradeiforti Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige Valdichiana Valle d’Aosta seguita o no da Arnad-Montjovet

Valle d’Aosta seguita o no da Blanc de Morgex et de la Salle Valle d’Aosta seguita o no da Chambave Valle d’Aosta seguita o no da Donnas Valle d’Aosta seguita o no da Enfer d’Arvier Valle d’Aosta seguita o no da Nus Valle d’Aosta seguita o no da Torrette

Valpolicella accompagnata o no da Valpantena Valsusa Valtellina Superiore seguita o no da Grumello Valtellina Superiore seguita o no da Inferno Valtellina Superiore seguita o no da Maroggia Valtellina Superiore seguita o no da Sassella Valtellina Superiore seguita o no da Valgella Velletri Verbicaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio di Matelica Verduno Pelaverga Termine equivalente: Verduno Vermentino di Gallura Vermentino di Sardegna Vernaccia di Oristano Vernaccia di San Gimignano Vernaccia di Serrapetrona Vesuvio Vicenza Vignanello Vin Santo del Chianti Vin Santo del Chianti Classico Vin Santo di Montepulciano Vini del Piave Termine equivalente: Piave Vino Nobile di Montepulciano Vittoria Zagarolo

Allerona Alta Valle della Greve Alto Livenza

Alto Mincio Alto Tirino Arghillà Barbagia Basilicata Benaco bresciano Beneventano Bergamasca Bettona Bianco del Sillaro Termine equivalente: Sillaro Bianco di Castelfranco Emilia Calabria Camarro Campania Cannara Civitella d’Agliano Colli Aprutini Colli Cimini Colli del Limbara Colli del Sangro Colli della Toscana centrale Colli di Salerno Colli Trevigiani Collina del Milanese Colline di Genovesato Colline Frentane Colline Pescaresi Colline Savonesi Colline Teatine Condoleo Conselvano Costa Viola Daunia

Del Vastese Termine equivalente: Histonium Delle Venezie Dugenta Emilia Termine equivalente: Dell’Emilia Epomeo Esaro Fontanarossa di Cerda Forlì Fortana del Taro Frusinate Termine equivalente: del Frusinate Golfo dei Poeti La Spezia Termine equivalente: Golfo dei Poeti Grottino di Roccanova Isola dei Nuraghi Lazio Lipuda Locride Marca Trevigiana Marche Maremma Toscana Marmilla Mitterberg tra Cauria e Tel Termine equivalente: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll Modena Termine equivalente: Provincia di Modena/di Modena Montecastelli Montenetto di Brescia Murgia Narni Nurra Ogliastra Osco Termine equivalente: Terre degli Osci Paestum

Palizzi Parteolla Pellaro Planargia Pompeiano Provincia di Mantova Provincia di Nuoro Provincia di Pavia Provincia di Verona Termine equivalente: Veronese Puglia Quistello Ravenna Roccamonfina Romangia Ronchi di Brescia Ronchi Varesini Rotae Rubicone Sabbioneta Salemi Salento Salina Scilla Sebino Sibiola Sicilia Spello Tarantino Terrazze Retiche di Sondrio Terre Aquilane Termine equivalente: Terre dell’Aquila Terre del Volturno Terre di Chieti Terre di Veleja

Terre Lariane Tharros Toscano Termine equivalente: Toscana Trexenta Umbria Val di Magra Val di Neto Val Tidone Valcamonica Valdamato Vallagarina Valle Belice Valle d’Itria Valle del Crati Valle del Tirso Valle Peligna Valli di Porto Pino Veneto Veneto Orientale Venezia Giulia Vigneti delle Dolomiti Termine equivalente: Weinberg Dolomiten

D.O.C DOP italiano D.O.C.G. DOP italiano Denominazione di Origine Controllata e Garantita DOP italiano Denominazione di Origine Controllata DOP italiano Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung DOP tedesco Kontrollierte Ursprungsbezeichnung DOP tedesco Vino Dolce Naturale DOP italiano Indicazione geografica tipica (IGT) IGP italiano

Landwein IGP tedesco Vin de pays IGP francese

Alberata o vigneti ad alberata DOP italiano Amarone DOP italiano Ambra DOP italiano Ambrato DOP italiano Annoso DOP italiano Apianum DOP italiano Auslese DOP italiano Buttafuoco DOP italiano Cannellino DOP italiano Cerasuolo DOP italiano Chiaretto DOP/IGP italiano Ciaret DOP italiano Château DOP francese Classico DOP italiano Dunkel DOP tedesco Fine DOP italiano Fior d’Arancio DOP italiano Flétri DOP francese Garibaldi Dolce (o GD) DOP italiano Governo all’uso toscano DOP/IGP italiano Gutturnio DOP italiano Italia Particolare (o IP) DOP italiano Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet DOP tedesco Kretzer DOP tedesco Lacrima DOP italiano Lacryma Christi DOP italiano Lambiccato DOP italiano London Particolar (o LP o Inghilterra) DOP italiano Occhio di Pernice DOP italiano

Oro DOP italiano Passito o Vino passito o Vino Passito Liquoroso DOP/IGP italiano Ramie DOP italiano Rebola DOP italiano Recioto DOP italiano Riserva DOP italiano Rubino DOP italiano Sangue di Giuda DOP italiano Scelto DOP italiano Sciacchetrà DOP italiano Sciac-trà DOP italiano Spätlese DOP/IGP tedesco Soleras DOP italiano Stravecchio DOP italiano Strohwein DOP/IGP tedesco Superiore DOP italiano Superiore Old Marsala DOP italiano Torchiato DOP italiano Torcolato DOP italiano Vecchio DOP italiano Vendemmia Tardiva DOP/IGP italiano Verdolino DOP italiano Vergine DOP italiano Vermiglio DOP italiano Vino Fiore DOP italiano Vino Novello o Novello DOP/IGP italiano Vin Santo o Vino Santo o Vinsanto DOP italiano Vivace DOP/IGP italiano

Cipro Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη Termine equivalente: Vouni Panayias – Ampelitis Κουμανδαρία Termine equivalente: Commandaria Κρασοχώρια Λεμεσού seguita o no da Αφάμης Termine equivalente: Krasohoria Lemesou – Afames Κρασοχώρια Λεμεσού seguita o no da Λαόνα Termine equivalente: Krasohoria Lemesou – Laona Λαόνα Ακάμα Termine equivalente: Laona Akama Πιτσιλιά Termine equivalente: Pitsilia

Λάρνακα Termine equivalente: Larnaka Λεμεσός Termine equivalente: Lemesos Λευκωσία Termine equivalente: Lefkosia Πάφος Termine equivalente: Pafos

Οίνος γλυκύς φυσικός DOP greco Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ) DOP greco Τοπικός Οίνος IGP greco

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es)) (Vineyard(-s)) DOP/IGP greco Κτήμα (Ktima) (Domain) DOP/IGP greco Μοναστήρι (Monastiri) (Monastery) DOP/IGP greco Μονή (Moni) (Monastery) DOP/IGP greco

Lussemburgo Crémant de Luxemboug Moselle Luxembourgeoise seguita da Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/ Grevenmacher seguita da Appellation contrôlée Moselle Luxembourgeoise seguita da Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/ Stadtbredimus seguita da Appellation contrôlée Moselle Luxembourgeoise seguita da Remerschen/Remich/Schengen/ Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbilig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingen seguita da Appellation contrôlée Moselle Luxembourgeoise seguita dal nome della varietà di vite seguita da Appellation contrôlée

Crémant de Luxembourg DOP francese Marque nationale, seguita da: DOP francese – appellation contrôlée – appellation d’origine contrôlée

Château DOP francese Grand premier cru DOP francese Premier cru Vin classé Vendanges tardives DOP francese Vin de glace DOP francese Vin de paille DOP francese

Ungheria Badacsony seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Balaton Balaton-felvidék seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Balatonboglár seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Balatonfüred-Csopak seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Balatoni Bükk seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Csongrád seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Debrői Hárslevelű Duna Eger seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Egerszóláti Olaszrizling Egri Bikavér Egri Bikavér Superior Etyek-Buda seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Hajós-Baja seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Izsáki Arany Sárfehér Káli Kunság seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Mátra seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Mór seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Nagy-Somló seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Neszmély seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Pannon Pannonhalma seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Pécs seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Somlói Somlói Arany Somlói Nászéjszakák bora Sopron seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Szekszárd seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Tihany Tokaj seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Tolna seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Villány seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località Villányi védett eredetű classicus Zala seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Alföldi seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Balatonmelléki seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Dél-alföldi Dél-dunántúli Duna melléki Duna-Tisza-közi Dunántúli Észak-dunántúli Felső-magyarországi Nyugat-dunántúli Tisza melléki Tisza völgyi Zempléni

minőségi bor DOP ungherese védett eredetű bor DOP ungherese Tájbor IGP ungherese

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos DOP ungherese Aszúeszencia DOP ungherese Bikavér DOP ungherese Eszencia DOP ungherese Fordítás DOP ungherese Máslás DOP ungherese Késői szüretelésű bor DOP/IGP ungherese Válogatott szüretelésű bor DOP/IGP ungherese Muzeális bor DOP/IGP ungherese Siller DOP/IGP ungherese Szamorodni DOP ungherese

Gozo

Maltese Islands

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.) DOP maltese Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.) IGP maltese

Paesi Bassi Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid Holland

Landwijn IGP Olandese

Austria Burgenland seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Carnuntum seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Kamptal seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Kärnten seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Kremstal seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Leithaberg seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Mittelburgenland seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Neusiedlersee seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Neusiedlersee-Hügelland seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Niederösterreich seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Oberösterreich seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Salzburg seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Steirermark seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Süd-Oststeiermark seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Südburgenland seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Südsteiermark seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Thermenregion seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Tirol seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Traisental seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Vorarlberg seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Wachau seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Wagram seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Weinviertel seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Weststeiermark seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola Wien seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Bergland Steierland Weinland Wien

Prädikatswein o Qualitätswein besonderer DOP tedesco Reife und Leseart, seguita o no da: – Ausbruch/Ausbruchwein – Auslese/Auslesewein – Beerenauslese/Beerenauslesewein – Kabinett/Kabinettwein – Schilfwein – Spätlese/Spätlesewein – Strohwein – Trockenbeerenauslese – Eiswein DAC DOP latino Districtus Austriae Controllatus DOP latino

Qualitätswein o Qualitätswein mit staatli- DOP tedesco cher Prüfnummer Landwein IGP tedesco

Ausstich DOP/IGP tedesco Auswahl DOP/IGP tedesco Bergwein DOP/IGP tedesco Klassik/Classic DOP tedesco Heuriger DOP/IGP tedesco Gemischter Satz DOP/IGP tedesco Jubiläumswein DOP/IGP tedesco Reserve DOP tedesco Schilcher DOP/IGP tedesco Sturm IGP tedesco

Portogallo Alenquer Alentejo seguita o no da Borba Alentejo seguita o no da Évora Alentejo seguita o no da Granja-Amareleja Alentejo seguita o no da Moura Alentejo seguita o no da Portalegre Alentejo seguita o no da Redondo Alentejo seguita o no da Reguengos Alentejo seguita o no da Vidigueira Arruda Bairrada Beira Interior seguita o no da Castelo Rodrigo Beira Interior seguita o no da Cova da Beira Beira Interior seguita o no da Pinhel Biscoitos

Bucelas Carcavelos Colares Dão seguita o no da Alva Dão seguita o no da Besteiros Dão seguita o no da Castendo Dão seguita o no da Serra da Estrela Dão seguita o no da Silgueiros Dão seguita o no da Terras de Azurara Dão seguita o no da Terras de Senhorim Dão Nobre Douro seguita o no da Baixo Corgo Douro seguita o no da Cima Corgo Douro seguita o no da Douro Superior Encostas d’Aire seguita o no da Alcobaça Encostas d’Aire seguita o no da Ourém Graciosa Lafões Lagoa Lagos Madeira Termine equivalente: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin Madeirense Moscatel de Setúbal Moscatel do Douro Óbidos Palmela Pico Portimão Porto Termine equivalente: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/ Portvin/Portwijn

Ribatejo seguita o no da Almeirim Ribatejo seguita o no da Cartaxo Ribatejo seguita o no da Chamusca Ribatejo seguita o no da Coruche Ribatejo seguita o no da Santarém Ribatejo seguita o no da Tomar Setúbal Setúbal Roxo Tavira Távora-Varosa Torres Vedras Trás-os-Montes seguita o no da Chaves Trás-os-Montes seguita o no da Planalto Mirandês Trás-os-Montes seguita o no da Valpaços Vinho do Douro seguita o no da Baixo Corgo Vinho do Douro seguita o no da Cima Corgo Vinho do Douro seguita o no da Douro Superior Vinho Verde seguita o no da Amarante Vinho Verde seguita o no da Ave Vinho Verde seguita o no da Baião Vinho Verde seguita o no da Basto Vinho Verde seguita o no da Cávado Vinho Verde seguita o no da Lima Vinho Verde seguita o no da Monção e Melgaço Vinho Verde seguita o no da Paiva Vinho Verde seguita o no da Sousa Vinho Verde Alvarinho Vinho Verde Alvarinho Espumante

Lisboa seguita o no da Alta Estremadura Lisboa seguita o no da Estremadura Península de Setúbal Tejo Vinho Espumante Beiras seguita o no da Beira Alta Vinho Espumante Beiras seguita o no da Beira Litoral Vinho Espumante Beiras seguita o no da Terras de Sicó Vinho Licoroso Algarve Vinho Regional Açores Vinho Regional Alentejano Vinho Regional Algarve Vinho Regional Beiras seguita o no da Beira Alta Vinho Regional Beiras seguita o no da Beira Litoral Vinho Regional Beiras seguita o no da Terras de Sicó Vinho Regional Duriense Vinho Regional Minho Vinho Regional Terras Madeirenses Vinho Regional Transmontano

Denominação de origem DOP portoghese Denominação de origem controlada DOP portoghese DO DOP portoghese DOC DOP portoghese Indicação de proveniência regulamentada IGP portoghese IPR IGP portoghese Vinho doce natural DOP portoghese Vinho generoso DOP portoghese Vinho regional IGP portoghese

Canteiro DOP portoghese Colheita Seleccionada DOP portoghese Crusted/Crusting DOP inglese Escolha DOP portoghese Escuro DOP portoghese Fino DOP portoghese Frasqueira DOP portoghese Garrafeira DOP/IGP portoghese Lágrima DOP portoghese Leve DOP portoghese Nobre DOP portoghese Reserva DOP portoghese Velha reserva (o grande reserva) DOP portoghese Ruby DOP inglese Solera DOP portoghese Super reserva DOP portoghese Superior DOP portoghese Tawny DOP inglese Vintage, seguita o no da Late Bottle (LBV) o Character DOP inglese Vintage DOP inglese

Aiud seguita o no dal nome della sottoregione Alba Iulia seguita o no dal nome della sottoregione Babadag seguita o no dal nome della sottoregione Banat seguita o no da Dealurile Tirolului Banat seguita o no da Moldova Nouă Banat seguita o no da Silagiu Banu Mărăcine seguita o no dal nome della sottoregione Bohotin seguita o no dal nome della sottoregione

Cernăteşti – Podgoria seguita o no dal nome della sottoregione Coteşti seguita o no dal nome della sottoregione Cotnari Crişana seguita o no da Biharia Crişana seguita o no da Diosig Crişana seguita o no da Şimleu Silvaniei Dealu Bujorului seguita o no dal nome della sottoregione Dealu Mare seguita o no da Boldeşti Dealu Mare seguita o no da Breaza Dealu Mare seguita o no da Ceptura Dealu Mare seguita o no da Merei Dealu Mare seguita o no da Tohani Dealu Mare seguita o no da Urlaţi Dealu Mare seguita o no da Valea Călugărească Dealu Mare seguita o no da Zoreşti Drăgăşani seguita o no dal nome della sottoregione Huşi seguita o no da Vutcani Iana seguita o no dal nome della sottoregione Iaşi seguita o no da Bucium Iaşi seguita o no da Copou Iaşi seguita o no da Uricani Lechinţa seguita o no dal nome della sottoregione Mehedinţi seguita o no da Corcova Mehedinţi seguita o no da Golul Drâncei Mehedinţi seguita o no da Oreviţa Mehedinţi seguita o no da Severin Mehedinţi seguita o no da Vânju Mare Miniş seguita o no dal nome della sottoregione Murfatlar seguita o no da Cernavodă Murfatlar seguita o no da Medgidia Nicoreşti seguita o no dal nome della sottoregione Odobeşti seguita o no dal nome della sottoregione Oltina seguita o no dal nome della sottoregione Panciu seguita o no dal nome della sottoregione

Pietroasa seguita o no dal nome della sottoregione Recaş seguita o no dal nome della sottoregione Sâmbureşti seguita o no dal nome della sottoregione Sarica Niculiţel seguita o no da Tulcea Sebeş – Apold seguita o no dal nome della sottoregione Segarcea seguita o no dal nome della sottoregione Ştefăneşti seguita o no da Costeşti Târnave seguita o no da Blaj Târnave seguita o no da Jidvei Târnave seguita o no da Mediaş

Colinele Dobrogei seguita o no dal nome della sottoregione Dealurile Crişanei seguita o no dal nome della sottoregione Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Covurluiului Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Hârlăului Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Huşilor Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Iaşilor Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Tutovei Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Terasele Siretului Dealurile Moldovei Dealurile Munteniei Dealurile Olteniei Dealurile Sătmarului Dealurile Transilvaniei Dealurile Vrancei Dealurile Zarandului Terasele Dunării Viile Caraşului Viile Timişului

Vin cu denumire de origine controlată DOP rumeno (D.O.C.), seguito da: – Cules la maturitate deplină – C.M.D. – Cules târziu – C.T. – Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B. Vin spumant cu denumire de origine DOP rumeno controlată – D.O.C. Vin cu indicaţie geografică IGP rumeno

Rezervă DOP/IGP rumeno Vin de vinotecă DOP rumeno

Slovenia Bela krajina seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome Belokranjec seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome Bizeljčan seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di Bizeljsko-Sremič seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko Cviček, Dolenjska seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal Dolenjska seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di Goriška Brda seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome Termine equivalente: Brda Kras seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Metliška črnina seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal

Prekmurje seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di Termine equivalente: Prekmurčan Slovenska Istra seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal Štajerska Slovenija seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal Teran, Kras seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome Vipavska dolina seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal Termine equivalente: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vini a indicazione geografica Podravje eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni Posavje eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni Primorska eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni

Kakovostno vino z zaščitenim DOP sloveno geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), seguita o no da Mlado vino Kakovostno peneče vino z zaščitenim DOP sloveno geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP) Penina DOP sloveno Vino s priznanim tradicionalnim DOP sloveno poimenovanjem (vino PTP) Renome DOP sloveno

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim DOP sloveno poreklom (vrhunsko vino ZGP), seguita o no da: – Pozna trgatev – Izbor – Jagodni izbor – Suhi jagodni izbor – Ledeno vino – Arhivsko vino (Arhiva) – Slamnovino (vino iz sušenega grozdja) Vrhunsko peneče vino z zaščitenim IGP sloveno geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

Mlado vino DOP/IGP sloveno

Slovacchia Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Galantský vinohradnícky Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hurbanovský vinohradnícky Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Komárňanský vinohradnícky Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Palárikovský vinohradnícky Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Šamorínsky vinohradnícky Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Strekovský vinohradnícky

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Štúrovský vinohradnícky Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Bratislavský vinohradnícky Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Doľanský vinohradnícky rajón Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hlohovecký vinohradnícky Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Modranský vinohradnícky Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Orešanský vinohradnícky rajón Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Pezinský vinohradnícky rajón Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Senecký vinohradnícky rajón Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Skalický vinohradnícky rajón Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Stupavský vinohradnícky rajón Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Trnavský vinohradnícky rajón Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Vrbovský vinohradnícky rajón Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Záhorský vinohradnícky rajón Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Nitriansky vinohradnícky rajón Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Pukanecký vinohradnícky rajón Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Radošinský vinohradnícky rajón Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Šintavský vinohradnícky rajón Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Tekovský vinohradnícky rajón Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Vrábeľský vinohradnícky rajón Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Želiezovský vinohradnícky rajón Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Žitavský vinohradnícky rajón Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Zlatomoravecký vinohradnícky Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Fil’akovský vinohradnícky Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Gemerský vinohradnícky

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hontiansky vinohradnícky Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Ipeľský vinohradnícky rajón Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Modrokamencký vinohradnícky rajón Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Tornaľský vinohradnícky Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Vinický vinohradnícky rajón Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da una delle seguenti unità geografiche più piccole: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/ Viničky Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Michalovský vinohradnícky rajón Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Moldavský vinohradnícky

Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Sobranecký vinohradnícky

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnata dall’espressione Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnata dall’espressione Nitrianska vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnata dall’espressione Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino» Východoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnata dall’espressione «oblastné vino»

Akostné víno DOP slovacco Akostné víno s prívlastkom, seguita da: DOP slovacco – Kabinetné – Neskorý zber – Výber z hrozna – Bobuľovývýber – Hrozienkový výber – Cibébový výber – L’adový zber – Slamové víno Esencia DOP slovacco Forditáš DOP slovacco Mášláš DOP slovacco Pestovateľský sekt DOP slovacco Samorodné DOP slovacco Sekt vinohradníckej oblasti DOP slovacco Výber (3)(4)(5)(6) putňový DOP slovacco Výberová esencia DOP slovacco

Mladé víno DOP slovacco Archívne víno DOP slovacco Panenská úroda DOP slovacco

Regno Unito English Vineyards Welsh Vineyards

England sostituita o no da Berkshire

England sostituita o no da Buckinghamshire England sostituita o no da Cheshire England sostituita o no da Cornwall England sostituita o no da Derbyshire England sostituita o no da Devon England sostituita o no da Dorset England sostituita o no da East Anglia England sostituita o no da Gloucestershire England sostituita o no da Hampshire England sostituita o no da Herefordshire England sostituita o no da Isle of Wight England sostituita o no da Isles of Scilly England sostituita o no da Kent England sostituita o no da Lancashire England sostituita o no da Leicestershire England sostituita o no da Lincolnshire England sostituita o no da Northamptonshire England sostituita o no da Nottinghamshire England sostituita o no da Oxfordshire England sostituita o no da Rutland England sostituita o no da Shropshire England sostituita o no da Somerset England sostituita o no da Staffordshire England sostituita o no da Surrey England sostituita o no da Sussex England sostituita o no da Warwickshire England sostituita o no da West Midlands England sostituita o no da Wiltshire England sostituita o no da Worcestershire England sostituita o no da Yorkshire Wales sostituita o no da Cardiff Wales sostituita o no da Cardiganshire Wales sostituita o no da Carmarthenshire Wales sostituita o no da Denbighshire

Wales sostituita o no da Gwynedd Wales sostituita o no da Monmouthshire Wales sostituita o no da Newport Wales sostituita o no da Pembrokeshire Wales sostituita o no da Rhondda Cynon Taf Wales sostituita o no da Swansea Wales sostituita o no da The Vale of Glamorgan Wales sostituita o no da Wrexham

quality (sparkling) wine DOP inglese Regional vine IGP inglese NB: i termini in corsivo sono indicati solo a titolo informativo o esplicativo e non sono quindi soggetti alle disposizioni in materia di protezione di cui al presente Allegato.

Parte B: Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera Vini a denominazione di origine controllata Auvernier Basel-Landschaft Basel-Stadt Bern/Berne Bevaix Bielersee/Lac de Bienne Bôle Bonvillars Boudry Chablais Champréveyres Château de Choully Château de Collex Château du Crest Cheyres

Chez-le-Bart Colombier Corcelles-Cormondrèche Cornaux Cortaillod Coteau de Bossy Coteau de Bourdigny Coteau de Chevrens Coteau de Choulex Coteau de Choully Coteau de Genthod Coteau de la vigne blanche Coteau de Lully Coteau de Peissy Coteau des Baillets Coteaux de Dardagny Coteaux de Peney Côtes de Landecy Côtes de Russin Côtes-de-l’Orbe Cressier Domaine de l’Abbaye Entre-deux-Lacs Fresens Genève Glarus Gorgier Grand Carraz Graubünden/Grigioni Hauterive La Béroche La Côte La Coudre La Feuillée

Lavaux Le Landeron Luzern Mandement de Jussy Neuchâtel Nidwalden Obwalden Peseux Rougemont Saint-Aubin-Sauges Saint-Blaise Schaffhausen Schwyz Solothurn St.Gallen Thunersee Thurgau Ticino preceduto o no da «Rosso del», «Bianco del» o «Rosato del» Uri Valais/Wallis Vaud Vaumarcus Ville de Neuchâtel Vully Zürich Zürichsee Zug

Menzioni tradizionali Appellation d’origine Appellation d’origine contrôlée (AOC) Attestierter Winzerwy Beerenauslese/Sélection de grains nobles

Beerli/Beerliwein Cru Denominazione di origine Denominazione di origine controllata (DOC) Eiswein/vin de glace Federweiss/Weissherbst62 Flétri/Flétri sur souche Gletscherwein/Vin des Glaciers Grand Cru Indicazione geografica tipica (IGT) Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC) La Gerle Landwein Œil-de-Perdrix63 Premier Cru Pressé doux/Süssdruck Riserva Schiller Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva65 Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut Tafelwein Terravin Trockenbeerenauslese

61 Questi termini sono protetti unicamente per i Cantoni in cui beneficiano di una definizione precisa, ossia Vaud, Vallese e Ginevra. 62 Questi termini sono protetti fatto salvo l’uso della menzione tradizionale tedesca «Federweisser» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano, secondo quanto previsto all’articolo 3, lettera c), della legge tedesca sul vino e all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione. 63 Questo termine è protetto fatto salvo l’articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione. 64 Per l’esportazione verso l’Unione, titolo alcolometrico totale (effettivo e potenziale) di 16% vol. 65 Per l’esportazione verso l’Unione, il tenore di zucchero naturale deve essere superiore almeno dell’1% alla media dell’anno degli altri vini.

Ursprungsbezeichnung Village(s) Vin de pays Vin de table Vin doux naturel66 Vinatura Vino da tavola VITI Winzerwy

Denominazioni tradizionali Dôle Dorin Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais Fendant Goron Johannisberg du Valais Malvoisie du Valais Nostrano Salvagnin Païen ou Heida

66 Per l’esportazione verso l’Unione, questo termine indica un vino liquoroso con caratteristiche più rigorose in materia di resa e di contenuto di zucchero (contenuto iniziale di zucchero naturale: 252 g/l).

Appendice 5

Condizioni e modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) I. La protezione delle denominazioni di cui all’articolo 8 dell’Allegato non impedisce l’uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l’origine del vino: – Ermitage/Hermitage; – Johannisberg. II. Conformemente all’articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l’Allegato non si applica ai prodotti vitivinicoli: a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato; b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato; c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione; d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro; e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari; f) che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Dichiarazione della Commissione sull’articolo 7 L’Unione europea dichiara che non si opporrà all’uso, da parte della Svizzera, delle espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», e delle relative sigle «DOP» e «IGP», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’Allegato 7 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, dal momento in cui il sistema legislativo svizzero in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vitivinicoli sarà armonizzato col sistema dell’Unione europea.

Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione

delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Art. 1 Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Art. 267 Il presente allegato si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) quali definiti nella legislazione di cui all’appendice 5.

Art. 3 Ai fini del presente Allegato, si intende per: a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte; b) «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte; c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità; d) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie; e) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio; f) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

67 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 16 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione

Art. 4 1. Sono protette le seguenti denominazioni: a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell’appendice 1; b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell’appendice 2; c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell’appendice 3; d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell’appendice 4. 2. La denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell’appendice 2, conformemente al regolamento di cui all’appendice 5, lettera a), primo trattino.68

Art. 5 1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette: – possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano. 2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette: – possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano. 3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all’Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio69 (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l’impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

68 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 17 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione

4. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell’Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell’altra Parte.70

Art. 671 La protezione di cui all’articolo 5 si applica anche nei casi in cui la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata e anche nel caso in cui la denominazione è tradotta, trascritta o traslitterata o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7 In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8 Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Art. 9 Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell’altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d’origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Art. 10 Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell’altra Parte.

70 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 18 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione 71 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l’agricoltura

Art. 11 Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell’altra Parte.

Art. 12 Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

Art. 13 Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate: a) in transito sul territorio di una delle Parti, o b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità: aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato; bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato; cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione; dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro; ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari; ff) che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14 1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell’applicazione del presente Allegato. 2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall’entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Art. 15 1. Se uno degli organismi di cui all’articolo 14 ha motivo di sospettare che: a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all’articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali, l’organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l’organismo o gli organismi competenti dell’altra Parte. 2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell’indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi: a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata; b) la composizione di tale bevanda; c) la designazione e la presentazione; d) la natura dell’infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 16 1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato. 2. La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi. 3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l’adozione delle misure in parola. 4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l’applicazione del presente Allegato.

Art. 17 1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all’applicazione dell’Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera. 2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall’applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

Art. 18 Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l’inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Art. 19 Categoria di prodotti 1. Rum 2. Whisky/Whiskey 3. Acquavite di cereali Categoria di prodotti 4. Acquavite di vino Categoria di prodotti Categoria di prodotti 5. Brandy/Weinbrand Categoria di prodotti 6. Acquavite di vinaccia Categoria di prodotti 9. Acquavite di frutta Categoria di prodotti Categoria di prodotti Categoria di prodotti 10. Acquavite di sidro Categoria di prodotti 15. Vodka 17. Geist 18. Genziana Categoria di prodotti 19. Bevande spiritose al Categoria di prodotti 24. Akvavit/aquavit 25. Bevande spiritose all’anice Categoria di prodotti 29. Anice distillato 30. Bevande spiritose di 32. Liquore Categoria di prodotti Categoria di prodotti 34. Crème de cassis 40. Nocino Altre bevande spiritose Categoria di prodotti 1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell’entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d’origine sin dall’entrata in vigore del presente Allegato. 2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Appendice 172

Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell’Unione europea Indicazione geografica Paese d’origine (l’origine

Rhum de la Martinique Francia Rhum de la Guadeloupe Francia Rhum de la Réunion Francia Rhum de la Guyane Francia Rhum de sucrerie de la Baie du Galion Francia Rhum des Antilles françaises Francia Rhum des départements français d’outre-mer Francia Ron de Málaga Spagna Ron de Granada Spagna Rum da Madeira Portogallo

Scotch Whisky Regno Unito (Scozia) Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/ Irlanda Irish Whisky73 Whisky español Spagna Whisky breton/Whisky de Bretagne Francia Whisky alsacien/Whisky d’Alsace Francia

Eau-de-vie de seigle de marque nationale Lussemburgo

72 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l’agricoltura 73 L’indicazione geografica Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky comprende il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Korn/Kornbrand Germania, Austria, Belgio (Comunità germanofona) Münsterländer Korn/Kornbrand Germania Sendenhorster Korn/Kornbrand Germania Bergischer Korn/Kornbrand Germania Emsländer Korn/Kornbrand Germania Haselünner Korn/Kornbrand Germania Hasetaler Korn/Kornbrand Germania Samanė Lituania

Eau-de-vie de Cognac Francia Eau-de-vie des Charentes Francia Eau-de-vie de Jura Francia Cognac Francia (La denominazione «Cognac» può essere completata da una delle seguenti menzioni: – Fine Francia – Grande Fine Champagne Francia – Grande Champagne Francia – Petite Fine Champagne Francia – Petite Champagne Francia – Fine Champagne Francia – Borderies Francia – Fins Bois Francia – Bons Bois) Francia Fine Bordeaux Francia Fine de Bourgogne Francia Armagnac Francia Bas-Armagnac Francia

Haut-Armagnac Francia Armagnac-Ténarèze Francia Blanche Armagnac Francia Eau-de-vie de vin de la Marne Francia Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine Francia Eau-de-vie de vin de Bourgogne Francia Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Francia Eau-de-vie de vin originaire de Franche- Francia Comté Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Francia Eau-de-vie de vin de Savoie Francia Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux Francia de la Loire Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Francia Eau-de-vie de vin originaire de Provence Francia Eau-de-vie de Faugères/Faugères Francia Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Francia Aguardente de Vinho Douro Portogallo Aguardente de Vinho Ribatejo Portogallo Aguardente de Vinho Alentejo Portogallo Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Portogallo Verdes Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Portogallo Verdes de Alvarinho Aguardente de Vinho Lourinhã Portogallo Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова Bulgaria ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sungurlare Сливенска перла (Сливенска гроздова Bulgaria ракия/Гроздова ракия от Сливен)/ Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sliven)

Indicazione geografica Paese d’origine (l’origine

Стралджанска Мускатова Bulgaria ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Straldja Поморийска гроздова ракия/Гроздова Bulgaria ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Pomorie Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна Bulgaria гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya di Ruse Бургаска Мускатова ракия/Мускатова Bulgaria ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Burgas Добруджанска мускатова Bulgaria ракия/Мускатова ракия от Добруджа/ Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya della Dobrudja Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова Bulgaria ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Suhindol Карловска гроздова ракия/Гроздова Bulgaria Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya di Karlovo Vinars Târnave Romania Vinars Vaslui Romania Vinars Murfatlar Romania Vinars Vrancea Romania Vinars Segarcea Romania

Brandy de Jerez Spagna Brandy del Penedés Spagna Brandy italiano Italia Brandy Αττικής/Brandy dell’Attica Grecia Brandy Πελοποννήσου/Brandy del Grecia Peloponneso

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy della Grecia Grecia centrale Deutscher Weinbrand Germania Wachauer Weinbrand Austria Weinbrand Dürnstein Austria Pfälzer Weinbrand Germania Karpatské brandy špeciál Slovacchia Brandy francese/Brandy de France Francia

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc Francia de Champagne Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc Francia originaire d’Aquitaine Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Francia Bourgogne Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc Francia originaire du Centre-Est Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de Francia marc originaire de Franche-Comté Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc Francia originaire de Bugey Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc Francia originaire de Savoie Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie Francia de marc originaire des Coteaux de la Loire Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de Francia marc des Côtes du Rhône Marc de Provence/Eau-de-vie de marc Francia originaire de Provence Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc Francia originaire du Languedoc Marc d’Alsace Gewürztraminer Francia Marc de Lorraine Francia Marc d’Auvergne Francia

Marc du Jura Francia Aguardente Bagaceira Bairrada Portogallo Aguardente Bagaceira Alentejo Portogallo Aguardente Bagaceira da Região dos Portogallo Vinhos Verdes Aguardente Bagaceira da Região dos Portogallo Vinhos Verdes de Alvarinho Orujo de Galicia Spagna Grappa Italia Grappa di Barolo Italia Grappa piemontese/Grappa del Piemonte Italia Grappa lombarda/Grappa di Lombardia Italia Grappa trentina/Grappa del Trentino Italia Grappa friulana/Grappa del Friuli Italia Grappa veneta/Grappa del Veneto Italia Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige Italia Grappa siciliana/Grappa di Sicilia Italia Grappa di Marsala Italia Τσικουδιά/Tsikoudia Grecia Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta Grecia Τσίπουρο/Tsipouro Grecia Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro di Macedonia Grecia Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de Tessaglia Grecia Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tyrnavos Grecia Eau-de-vie de marc de marque nationale Lussemburgo Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania Cipro Törkölypálinka Ungheria

Schwarzwälder Kirschwasser Germania Schwarzwälder Mirabellenwasser Germania Schwarzwälder Williamsbirne Germania

Schwarzwälder Zwetschgenwasser Germania Fränkisches Zwetschgenwasser Germania Fränkisches Kirschwasser Germania Fränkischer Obstler Germania Mirabelle de Lorraine Francia Kirsch d’Alsace Francia Quetsch d’Alsace Francia Framboise d’Alsace Francia Mirabelle d’Alsace Francia Kirsch de Fougerolles Francia Williams d’Orléans Francia Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige Italia Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige Italia Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige Italia Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige Italia Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler Italia dell’Alto Adige Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige Italia Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner Italia dell’Alto Adige Südtiroler Golden Delicious/Golden Italia Delicious dell’Alto Adige Williams friulano/Williams del Friuli Italia Sliwovitz del Veneto Italia Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Italia Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Italia Distillato di mele trentino/Distillato di Italia mele del Trentino Williams trentino/Williams del Trentino Italia Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino Italia Aprikot trentino/Aprikot del Trentino Italia Medronho do Algarve Portogallo

Indicazione geografica Paese d’origine (l’origine

Medronho do Buçaco Portogallo Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano Italia Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino Italia Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto Italia Aguardente de pêra da Lousã Portogallo Eau-de-vie de pommes de marque nationale Lussemburgo Eau-de-vie de poires de marque nationale Lussemburgo Eau-de-vie de kirsch de marque nationale Lussemburgo Eau-de-vie de quetsch de marque nationale Lussemburgo Eau-de-vie de mirabelle de marque Lussemburgo nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de prunelles de marque Lussemburgo nationale luxembourgeoise Wachauer Marillenbrand Austria Szatmári Szilvapálinka Ungheria Kecskeméti Barackpálinka Ungheria Békési Szilvapálinka Ungheria Szabolcsi Almapálinka Ungheria Gönci Barackpálinka Ungheria Pálinka Ungheria, Austria (acquaviti di albicocche elaborate esclusivamente nelle seguenti province austriache: Bassa Austria, Burgenland, Stiria, Vienna) Bošácka Slivovica Slovacchia

Brinjevec Slovenia Dolenjski sadjevec Slovenia Троянска сливова ракия/Сливова ракия Bulgaria от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya di Troyan, Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева Bulgaria ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Silistra, Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева Bulgaria ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Tervel, Ловешка сливова ракия/Сливова ракия Bulgaria от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya di Lovech Pălincă Romania Țuică Zetea de Medieșu Aurit Romania Țuică de Valea Milcovului Romania Țuică de Buzău Romania Ţuică de Argeş Romania Ţuică de Zalău Romania Țuică Ardelenească de Bistrița Romania Horincă de Maramureș Romania Horincă de Cămârzana Romania Horincă de Seini Romania Horincă de Chioar Romania Horincă de Lăpuș Romania Turţ de Oaş Romania Turţ de Maramureş Romania

di mele o di sidro di pere Calvados Francia Calvados Pays d’Auge Francia Calvados Domfrontais Francia Eau-de-vie de cidre de Bretagne Francia

Indicazione geografica Paese d’origine (l’origine

Eau-de-vie de poiré de Bretagne Francia Eau-de-vie de cidre de Normandie Francia Eau-de-vie de poiré de Normandie Francia Eau-de-vie de cidre du Maine Francia Aguardiente de sidra de Asturias Spagna Eau-de-vie de poiré du Maine Francia

Svensk Vodka/Swedish Vodka Svezia Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka Finlandia of Finland Polska Wódka/Polish Vodka Polonia Laugarício Vodka Slovacchia Originali Lietuviška degtinė/Original Lituania Lithuanian vodka Vodka di erbe della pianura del Podlasie Polonia settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej Latvijas Dzidrais Lettonia Rīgas Degvīns Lettonia Estonian vodka Estonia

Schwarzwälder Himbeergeist Germania

Bayerischer Gebirgsenzian Germania Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige Italia Genziana trentina/Genziana del Trentino Italia

Indicazione geografica Paese d’origine (l’origine

ginepro Genièvre/Jenever/Genever74 Belgio, Paesi Bassi, Francia [62]), Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale- Vestfalia e Bassa Sassonia) Genièvre de grains, Graanjenever, Belgio, Paesi Graangenever Bassi, Francia (dipartimenti Nord [59] e Pas-de- Calais [62]) Jonge jenever, jonge genever Belgio, Paesi Bassi Oude jenever, oude genever Belgio, Paesi Bassi Hasseltse jenever/Hasselt Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) Balegemse jenever Belgio (Balegem) O´ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever Belgio (Fiandra orientale) Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de Wallonie Belgio (Vallonia)

74 Tenendo conto della protezione dell’indicazione geografica «Genièvre» nell’Unione europea e dell’intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione «Genièvre» come indicazione geografica sul suo territorio, l’Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione «Genièvre» nelle appendici 1 e 2 dell’allegato 8. Le Parti si impegnano a riesaminare la situazione di tale denominazione nel 2015 alla luce dello stato di avanzamento della protezione della denominazione «Genièvre» come indicazione geografica in Svizzera.

Indicazione geografica Paese d’origine (l’origine

Genièvre Flandres Artois Francia [62]) Ostfriesischer Korngenever Germania Steinhäger Germania Plymouth Gin Regno Unito Gin de Mahón Spagna Vilniaus Džinas/Vilnius Gin Lituania Spišská Borovička Slovacchia Slovenská Borovička Juniperus Slovacchia Slovenská Borovička Slovacchia Inovecká Borovička Slovacchia Liptovská Borovička Slovacchia

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit Danimarca Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Svezia Aquavit

Anís español Spagna Anís Paloma Monforte del Cid Spagna Hierbas de Mallorca Spagna Hierbas Ibicencas Spagna Évora anisada Portogallo Cazalla Spagna Chinchón Spagna Ojén Spagna Rute Spagna Janeževec Slovenia

Indicazione geografica Paese d’origine (l’origine

Ouzo/Oύζο Cipro, Grecia Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo di Metilini Grecia Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo di Plomari Grecia Ούζο Καλαμάτας/Ouzo di Kalamata Grecia Ούζο Θράκης/Ouzo de Tracia Grecia Ούζο Μακεδονίας/Ouzo di Macedonia Grecia

gusto amaro o bitter Demänovka bylinná horká Slovacchia Rheinberger Kräuter Germania Trejos devynerios Lituania Slovenska travarica Slovenia

Berliner Kümmel Germania Hamburger Kümmel Germania Münchener Kümmel Germania Chiemseer Klosterlikör Germania Bayerischer Kräuterlikör Germania Irish Cream Irlanda Palo de Mallorca Spagna Ginjinha portuguesa Portogallo Licor de Singeverga Portogallo Mirto di Sardegna Italia Liquore di limone di Sorrento Italia Liquore di limone della Costa d’Amalfi Italia Genepì del Piemonte Italia Genepì della Valle d’Aosta Italia Benediktbeurer Klosterlikör Germania Ettaler Klosterlikör Germania

Ratafia de Champagne Francia Ratafia catalana Spagna Anis português Portogallo Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Finlandia Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur Grossglockner Alpenbitter Austria Mariazeller Magenlikör Austria Mariazeller Jagasaftl Austria Puchheimer Bitter Austria Steinfelder Magenbitter Austria Wachauer Marillenlikör Austria Jägertee/Jagertee/Jagatee Austria Hüttentee Germania Allažu Ķimelis Lettonia Čepkelių Lituania Demänovka Bylinný Likér Slovacchia Polish Cherry Polonia Karlovarská Hořká Repubblica ceca Pelinkovec Slovenia Blutwurz Germania Cantueso Alicantino Spagna Licor café de Galicia Spagna Licor de hierbas de Galicia Spagna Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi Francia, Italia Μαστίχα Χίου/Masticha di Chios Grecia Κίτρο Νάξου/Kitro di Naxos Grecia Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat di Corfù Grecia Τεντούρα/Tentoura Grecia Poncha da Madeira Portogallo

Indicazione geografica Paese d’origine (l’origine

Cassis de Bourgogne Francia Cassis de Dijon Francia Cassis de Saintonge Francia Cassis du Dauphiné Francia Cassis de Beaufort Lussemburgo

Nocino di Modena Italia Orehovec Slovenia

Pommeau de Bretagne Francia Pommeau du Maine Francia Pommeau de Normandie Francia Svensk Punsch/Swedish Punch Svezia Pacharán navarro Spagna Pacharán Spagna Inländerrum Austria Bärwurz Germania Aguardiente de hierbas de Galicia Spagna Aperitivo Café de Alcoy Spagna Herbero de la Sierra de Mariola Spagna Königsberger Bärenfang Germania Ostpreussischer Bärenfang Germania Ronmiel Spagna Ronmiel de Canarias Spagna

Indicazione geografica Paese d’origine (l’origine

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/ Belgio, Paesi Jenever met vruchten/Fruchtgenever Bassi, Francia [62]), Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale- Vestfalia e Bassa Sassonia) Domači rum Slovenia Irish Poteen/Irish Poitín Irlanda Trauktinė Lituania Trauktinė Palanga Lituania Trauktinė Dainava Lituania

Appendice 275

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

Acquavite di vino Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia Baselbieter Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d’Auvernier Marc de Dôle du Valais

Acquavite di frutta Aargauer Bure Kirsch Abricotine/Eau-de-vie d’abricot du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Mirabelle Baselbieter Pflümli Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudge de Cornaux Canada du Valais Coing d’Ajoie Coing du Valais Damassine Eau-de-vie de poire du Valais Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais

75 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l’agricoltura

Gravenstein du Valais Kirsch d’Ajoie Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Lauerzer Kirsch Luzerner Kernobstbrand Luzerner Kirsch Luzerner Pflümli Luzerner Williams Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle d’Ajoie Mirabelle du Valais Poire d’Ajoie Poire d’Orange de la Baroche Pomme d’Ajoie Pomme du Valais Prune d’Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Schwarzbuben Kirsch Seeländer Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwyzerkirsch Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro Genièvre76 Genièvre du Jura

Liquori Basler Eierkirsch Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d’abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (o a base di erbe) Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d’herbes du Jura Eau-de-vie d’herbes du Valais Genépi du Valais Gotthard Kräuterbrand Innerschwyzer Chrüter Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais

76 Tenendo conto della protezione dell’indicazione geografica «Genièvre» nell’Unione europea e dell’intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione «Genièvre» come indicazione geografica sul suo territorio, l’Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione «Genièvre» nelle appendici 1 e 2 dell’allegato 8. Le Parti si impegnano a riesaminare la situazione di tale denominazione nel 2015 alla luce dello stato di avanzamento della protezione della denominazione «Genièvre» come indicazione geografica in Svizzera.

Appendice 3

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

Clarea Sangría Nürnberger Glühwein Thüringer Glühwein Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino

Appendice 4

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

Nessuna

Appendice 577

Elenco degli atti di cui all’articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate

a) Bevande spiritose di cui al codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci78. Per l’Unione europea: regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1334/2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34). Per la Svizzera: capitolo 5 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391). b) Bevande aromatizzate di cui ai codici 2205 ed ex 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. Per l’Unione europea: regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). Per la Svizzera: capitolo 2 sezione 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

77 Introdotta dall’art. 1 n. 21 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE (RU 2009 4925). Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 della Dec. n. 2/2012 del Comitato misto per l’agricoltura del 3 mag. 2012, in vigore dal 4 mag. 2012 (RU 2012 3385).

Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti

con il metodo di produzione biologico

Art. 1 Oggetto Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s’impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.

Art. 2 Campo d’applicazione 1. Il presente Allegato si applica ai prodotti agricoli79 e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1. 2. ...80

Art. 3 Principio dell’equivalenza 1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell’appendice 1. 2. Le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all’articolo 2 si evolvano in maniera equivalente. 3. Le importazioni tra le Parti di prodotti biologici in provenienza da una delle Parti o immessi in libera pratica sul territorio di una delle Parti e oggetto del regime di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 non richiedono la presentazione di certificati di ispezione.81

79 Nuova espr. giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell’agricoltura, in vigore dal 1° dic. 2011(RU 2011 6335). 81 Introdotto dall’art. 1 n. 22 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l’importazione e l’immissione in commercio dei prodotti di cui all’articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell’altra Parte menzionate nell’appendice 1.

Art. 5 Etichettatura 1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell’ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, – la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici; – l’uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull’etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti. 2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall’altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1.

Art. 682 Paesi terzi e organismi di controllo nei Paesi terzi 1. Le Parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l’equivalenza dei regimi d’importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da Paesi terzi. 2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei Paesi terzi e degli organismi di controllo nei Paesi terzi, le Parti istituiscono un’idonea collaborazione per valorizzare le loro esperienze e si consultano prima di riconoscere un Paese terzo o un organismo di controllo e di inserirlo nell’elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 783 Scambio di informazioni 1. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le informazioni e documenti seguenti: – l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili; – l’elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l’importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un Paese terzo;

82 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell’agricoltura del 25 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011(RU 2011 6535). 83 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2011 del Comitato misto dell’agricoltura del 25 nov. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011(RU 2011 6535).

– le irregolarità o le infrazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1 che alterano il carattere biologico del prodotto. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata secondo l’appendice. 2. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino.

Art. 8 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici 1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’Accordo, procede all’esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. 2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete: – verificare l’equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell’appendice 1; – raccomandare al Comitato, se necessario, l’introduzione nell’appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un’attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti; – raccomandare al Comitato l’estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Art. 9 Misure di salvaguardia 1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l’adozione di tali misure, siano avviate consultazioni. 2. Se nell’ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l’applicazione del presente Allegato.

Appendice 184

Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nell’Unione europea: Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1); Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 (GU L 365 del 13.5.2011, pag. 97); Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015 (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1). Disposizioni applicabili nella Confederazione Svizzera: Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU 2014 3969); Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, modificata da ultimo il 29 ottobre 2014 (RU 2014 3979). Esclusione dal regime di equivalenza: Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nel quadro della riconversione all’agricoltura biologica; Prodotti ottenuti dall’allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall’articolo 39d dell’ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente85.

84 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2015 del Comitato misto dell’agricoltura del 19 nov. 2015, in vigore dal 31 dic. 2015 (RU 2016 911).

Appendice 286

Modalità di applicazione

Nessuna

86 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2015 del Comitato misto dell’agricoltura del 19 nov. 2015, in vigore dal 31 dic. 2015 (RU 2016 911).

Allegato 1087

Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Art. 1 Campo d’applicazione Il presente allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi o secchi e per i quali l’Unione europea ha fissato norme di commercializzazione, o ha riconosciuto norme alternative alla norma generale dell’Unione, in base al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), esclusi gli agrumi.

Art. 2 Oggetto 1. I prodotti di cui all’articolo 1 originari della Svizzera o dell’Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera nell’Unione europea corredati del certificato di conformità di cui all’articolo 3, non sono soggetti, all’interno dell’Unione, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale dell’Unione europea. 2. L’Ufficio federale dell’agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme dell’Unione europea o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o dell’Unione riesportati dalla Svizzera nell’Unione europea. A tal fine, l’Ufficio federale dell’agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati nell’appendice 1 di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura: – l’Ufficio federale dell’agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea; – gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all’articolo 3; – gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall’Ufficio federale dell’agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni. 3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all’articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

87 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2013 del Comitato misto dell’agricoltura del 28 nov. 2013, in vigore dal 17 dic. 2013 (RU 2014 349).

Art. 3 Certificato di conformità 1. Ai sensi del presente allegato, per «certificato di conformità» s’intende: – il formulario di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1); – il formulario svizzero di cui all’appendice 2 del presente allegato; – il formulario CEE/ONU allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca; – il formulario OCSE allegato alla decisione del Consiglio dell’OCSE sul regime OCSE per l’applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli. 2. Il certificato di conformità accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o dell’Unione europea riesportati dalla Svizzera nell’Unione fino all’immissione in libera pratica sul territorio dell’Unione europea. 3. Il certificato di conformità deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati all’appendice 1 del presente allegato. 4. I certificati di conformità rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente allegato.

Art. 4 Scambio di informazioni 1. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all’Ufficio federale dell’agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o dell’Unione europea riesportati dalla Svizzera nell’Unione e corredati del certificato di conformità. 2. Per poter valutare l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino, l’Ufficio federale dell’agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati. 3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e decisa dal Comitato.

Art. 5 Clausola di salvaguardia 1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l’altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente allegato. 2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso. 3. Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o dell’Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera all’Unione europea corredati del certificato di conformità, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l’adozione di dette misure. 4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente allegato.

Art. 6 Gruppo di lavoro «ortofrutticoli» 1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’Accordo esamina tutte le questioni relative al presente allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente allegato. 2. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato onde adeguare e aggiornare le appendici del presente allegato.

Appendice 1

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’allegato 10

Qualiservice Casella postale 7960 CH-3001 Berna Svizzera

0.916.026.81 Produzione agricola

Appendice 2 1. Händler / Opérateur Bescheinigung der Konformität No mit den Vermarktungsnormen der Euro- .............................................................................................................................. päischen Union für Obst und Gemüse Certificat de conformité .............................................................................................................................. avec les normes de commercialisation de l'Union Européenne applicables aux fruits et légumes

.............................................................................................................................. Nur für die Kontrollstellen bestimmt Le présent certificat est destiné exclusivement aux organismes de contrôle

2. Auf der Verpackung angegebener Packbetrieb (wenn es sich nicht um den Händler 3. Kontrollstelle / Organisme de contrôle handelt) Qualiservice GmbH Emballeur identifié sur emballage (si différent de l’opérateur) Postfach 7960 3001 Bern

4. Kontrollort / Ursprungsland (1) 5. Bestimmungsregion bzw. -land .............................................................................................................................. Lieu du contrôle/pays d’origine(1) Région ou pays de destination

.............................................................................................................................. 6. Kennzeichen des Transportmittels / Identification du moyen de transport 7. ο Intern / Interne

ο Einfuhr / Import ο Ausfuhr / Export 8. Verpackung (Anzahl und Art) 9. Art des Erzeugnisses (Sorte, falls in der Norm vorgesehen) 10. Güteklasse 11. Gesamtgewicht Nombre et type d‘emballages Nature du produit (variété si la norme le prévoit) Catégorie de brutto/netto in kg (2) qualité Poids total en kg brut / net (2)

............................................................... ........................................................................................................................... ................................ ................................

............................................................... ........................................................................................................................... ................................ ................................ 12. Die vorgenannte Kontrollstelle bescheinigt auf der Grundlage einer Stichprobenuntersuchung, dass die oben bezeichneten Waren zum Zeitpunkt der Kontrolle den geltenden Vermarktungsnormen der Europäischen Union entsprechen. L‘organisme de contrôle susmentionné certifie sur la base d’un examen par sondage que la marchandise indiquée ci-dessus correspondait, au moment du contrôle, aux normes de commercialisation de l'Union Européenne en vigueur.

.............................................................................................................. Stempel der Kontrollstelle Vorgesehenes Zollamt: Eingang/ Ausgang (2) / Bureau de douane prévu: entrée / sortie Cachet du service de contrôle (2)

Gültigkeitsdauer / Durée de validité: ................................... Tage / Jours ........................................................................................................................................ Ort und Datum der Ausstellung / Lieu et date de délivrance

...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... Kontrolleur (Name in Druckbuchstaben) Unterschrift Unterschrift des Händlers Contrôleur: (nom en majuscules) Signature Signature de l‘opérateur

13. Bemerkungen / observations:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... von bis Kontrollzeit / Heures de contrôle de ..........................................................h à .................................................................... h km .............................................

Exemplar für: Weiss (Original): Empfänger Rosa: Verlader Gelb: Qualiservice Grün: Kontrolleur Exemplaire pour: Blanc (original): destinataire Rose: expéditeur Jaune: Qualiservice Vert: contrôleur SIS 039

(1) Bei Wiederausfuhr des Erzeugnisses ist sein Ursprung in Feld 9 anzugeben / Lorsque le produit est réexporté, mentionner son origine dans la case 9 (2) Nicht zutreffendes streichen / Biffer la mention inutile

Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili

agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Art. 1 1. Il titolo I del presente Allegato verte: – sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie; – sugli scambi e l’importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni. – 88 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. 2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

Titolo I Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia89

Art. 2 1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie. 2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell’appendice 1. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 390 Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 2. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

88 Trattino introdotto dall’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65). 89 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 dell’Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65). 90 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 dell’Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65).

Art. 4 1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d’importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni. 2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell’appendice 3. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 5 Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull’applicazione delle disposizioni che figurano nell’appendice 4.

Art. 6 Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell’appendice 5.

Titolo II Scambi di prodotti animali

Art. 7 Finalità La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l’istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell’equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

Art. 8 Obblighi multilaterali Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie91 (SPS).

Art. 9 Campo d’applicazione 1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell’appendice 6. 2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l’articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l’irradiazione, i

contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d’imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l’etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

Art. 10 Definizioni Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni: a) prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell’appendice 6; b) misure sanitarie: le misure definite nell’Allegato A, paragrafo 1 dell’Accordo SPS relativamente ai prodotti animali; c) adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell’Allegato A, paragrafo 5 dell’Accordo SPS relativamente ai prodotti animali; d) autorità competenti: (i) Svizzera: le autorità di cui all’appendice 7, parte A; (ii) Comunità europea: le autorità di cui all’appendice 7, parte B.

Art. 11 Adeguamento alle condizioni regionali 1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all’articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l’importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell’appendice 8.

Art. 12 Equivalenza 1. Il riconoscimento dell’equivalenza presuppone la valutazione e l’accettazione dei seguenti elementi: – legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l’adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore; – la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili; – l’operato delle autorità competenti nell’esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite. Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell’esperienza già acquisita. 2. L’equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d’igiene.

Art. 13 Determinazione dell’equivalenza 1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l’adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue: i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell’equivalenza; ii) la Parte importatrice espone l’obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l’adeguato livello di protezione sanitaria; iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice; iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria; v) la Parte importatrice riconosce l’equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest’ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l’adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice. 2. Se l’equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l’adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell’appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l’esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Art. 14 Riconoscimento delle misure sanitarie 1. Nell’appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell’entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite. 2. Nell’appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

Art. 1592 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all’appendice 10.

92 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 dell’Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65).

Art. 16 Verifica 1. Per stimolare la fiducia nell’effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l’altro: a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d’ispezione e di verifica; b) sopralluoghi e ispezioni in loco. Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell’appendice 9. 2. Per la Comunità: – le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità; – i controlli alle frontiere di cui all’articolo 15 sono di competenza degli Stati membri. 3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all’articolo 15. 4. Le Parti possono, di comune Accordo: a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato; b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

Art. 17 Notificazione 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato. 2. Le Parti si notificano reciprocamente: – entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria; – nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie; – qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione. 3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell’appendice 11. 4. In caso di allarme d’ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all’appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 18 Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche 1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l’attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l’efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari. 2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l’altro: – l’esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti; – ragguagli sull’andamento degli scambi di prodotti di origine animale; – informazioni sui risultati delle verifiche di cui all’articolo 16. 3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell’esito di detto esame. 4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell’appendice 11.

Titolo III Disposizioni generali

Art. 19 Comitato misto veterinario 1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all’applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato. 2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive. 3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle. 4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.

5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti. 6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d’ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Art. 20 Clausola di salvaguardia 1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell’altra Parte contraente, ne informa previamente quest’ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti. 2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l’intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche. 3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest’ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1. 4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

Appendice 193

Misure di lotta/notifica delle malattie

I. Afta epizootica

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 29 settembre 2003, relativa a misure epizoozie (LFE; RS 916.40), in parcomunitarie di lotta contro l’afta epi- ticolare gli articoli 1–10b (scopi delzootica, che abroga la direttiva la lotta, misure contro le epizoozie 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE molto contagiose) e 57 (disposizioni e 91/665/CEE e recante modifica della di esecuzione di carattere tecnico, direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del collaborazione internazionale). 22.11.2003, pag. 1). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per epizoozie molto contagiose), 99–103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l’afta epizootica). l’articolo 12 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l’afta epizootica).

1. La Commissione e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Nei casi di

93 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del Comitato misto veterinario del

estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della 3. Il laboratorio comune di riferimento per l’identificazione del virus dell’afta epizootica è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II. Peste suina classica

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 23 ottobre 2001, relativa a misure epizoozie (LFE; RS 916.40), in parcomunitarie di lotta contro la peste ticolare gli articoli 1–10b (scopi delsuina classica (GU L 316 la lotta, misure contro le epizoozie dell’1.12.2001, pag. 5). molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, molto contagiose), 40–47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina).

Unione europea Svizzera

1. La Commissione e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario. 2. Se necessario e in applicazione dell’articolo 117 capoverso 5 dell’ordinanza sulle disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza. 3. In applicazione dell’articolo 121 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, conformemente agli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. 4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della 5. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all’articolo 57 6. Se necessario, in applicazione dell’articolo 89 capoverso 2 dell’ordinanza sulle disposizioni d’esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al capo IV dell’Allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione94. 7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559 Hannover, Deutschland. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

94 Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

III. Peste suina africana

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle 27 giugno 2002, recante disposizioni epizoozie (LFE; RS 916.40), in parspecifiche per la lotta contro la peste ticolare gli articoli 1–10b (scopi delsuina africana e recante modifica della la lotta, misure contro le epizoozie direttiva 92/119/CEE per quanto ri- molto contagiose) e 57 (disposizioni guarda la malattia di Teschen e la peste esecutive di carattere tecnico, collasuina africana (GU L 192 del borazione internazionale). 20.7.2002, pag. 27). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77– 98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116– 121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina).

1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste suina africana è il seguente: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni

derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato V della direttiva 2002/60/CE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della 3. Se necessario, e in applicazione dell’articolo 89 capoverso 2 dell’ordinanza sulle disposizioni di esecuzione a carattere tecnico conformemente alle disposizioni della decisione 2003/422/CE della Commissione95 per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all’articolo 57

IV. Peste equina Unione europea Svizzera

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 29 aprile 1992, che fissa le norme di epizoozie (LFE; RS 916.40), in parcontrollo e le misure di lotta contro la ticolare gli articoli 1–10b (scopi delpeste equina (GU L 157 del 10.6.1992, la lotta, misure contro le epizoozie pag. 19). molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale). molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per epizoozie molto contagiose), 112– 112f (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina).

95 Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35).

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un’epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s’impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame. 2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è il: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato III della direttiva 92/35/CEE. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all’articolo 57 4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della

V. Influenza aviaria

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle 20 dicembre 2005, relativa a misure epizoozie (LFE; RS 916.40), in parcomunitarie di lotta contro l’influenza ticolare gli articoli 1–10b (scopi delaviaria e che abroga la direttiva la lotta, misure contro le epizoozie 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, molto contagiose) e 57 (disposizioni pag. 16). esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale). fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 epizoozie fortemente contagiose), 122–122f (misure specifiche riguardanti l’influenza aviaria). sull’organizzazione del Dipartimento

1. Il laboratorio di riferimento dell’UE per l’influenza aviaria è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/94/CE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della

3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all’articolo 57

VI. Malattia di Newcastle

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle 14 luglio 1992, che istituisce misure epizoozie (LFE; RS 916.40), in parcomunitarie di lotta contro la malattia ticolare gli articoli 1–10b (scopi deldi Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, la lotta, misure contro le epizoozie pag. 1). molto contagiose) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 123–125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle). sull’organizzazione del Dipartimento concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la malattia di Newcastle è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato V della direttiva 92/66/CEE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della 3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Malattie dei pesci e dei molluschi

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 24 ottobre 2006, relativa alle condi- epizoozie (LFE; RS 916.40), in parzioni di polizia sanitaria applicabili alle ticolare gli articoli 1–10 (misure specie animali d’acquacoltura e ai contro le epizoozie) e 57 (disposirelativi prodotti, nonché alla preven- zioni d’esecuzione di carattere teczione di talune malattie degli animali nico, collaborazione internazionale). acquatici e alle misure di lotta contro 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, epizoozie (OFE; RS 916.401), in pag. 14). particolare gli articoli 3–5 (epizoozie considerate), 21–23 (registrazione delle aziende di acquacoltura, controllo degli effettivi e altri obblighi, sorveglianza sanitaria), 61 (obblighi degli affittuari di diritti di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 277–290 (misure comuni e specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

1. Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell’Unione europea, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 2. Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l’ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo dei proprietari e degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 277–290 (misure specifiche riguardanti le epizoozie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare). 3. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, United Kingdom. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei pesci è il National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danemark. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell’Allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all’articolo 57

VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

Regolamento (CE) n. 999/2001 del 1. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla Parlamento europeo e del Consiglio, protezione degli animali (OPAn; del 22 maggio 2001, recante disposi- RS 455.1), in particolare l’articolo zioni per la prevenzione, il controllo e 184 (procedimenti di stordimento). l’eradicazione di alcune encefalopatie 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conspongiformi trasmissibili (GU L 147 cernente l’importazione, il transito e del 31.5.2001, pag. 1). l’esportazione di animali e prodotti

Unione europea Svizzera

3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari). 4. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata). 5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 34 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175– 181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all’interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 302 (veterinario ufficiale) e 312 (laboratori di diagnostica). 6. Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAIA; RS 916.307.1), in particolare l’articolo 21 (tolleranze, campionature, metodi d’analisi e trasporti), l’Allegato 1.2 punto 15 (prodotti di animali terrestri) e punto 16 (pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti) e l’Allegato 4.1 (sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso sono vietati o autorizzati con restrizioni). 7. Ordinanza del 25 maggio 2011

1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001. 2. In applicazione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza per l’esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T. 3. In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell’Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un’indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall’autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale. In applicazione degli articoli 179b e 180a dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa deve essere incenerita e il cervello deve essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T. In applicazione dell’articolo 10 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d’identificazione uniforme, chiara e permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza di encefalopatia spongiforme bovina o da mucche colpite da tale malattia. In applicazione dell’articolo 179c dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell’intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell’animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché di tutti i discendenti diretti di mucche contaminate nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi. 4.

In applicazione dell’articolo 180b dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo a eccezione: – degli ovini portatori di almeno un allelo ARR e non aventi alcun allelo VRQ; e – degli animali aventi un’età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all’abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animali. A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all’abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto

sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l’anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l’abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un’analisi nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T. Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell’ambito del gruppo. In caso di conferma dell’E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s’impegna ad applicare le misure previste nell’Allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001. 5. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell’Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell’Unione europea vige il divieto totale di somministrare ai ruminanti proteine derivate da animali. In applicazione dell’articolo 27 dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha introdotto il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento. 6. In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea istituiscono un programma annuale di sorveglianza della E.S.B. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d’urgenza, sui bovini morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati nell’Allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001. In applicazione dell’articolo 176 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a quarantotto mesi morti o uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione, portati al macello ammalati o in seguito a un incidente. 7.

In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 177 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d’urgenza, morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l’insieme dei campioni è risultato negativo alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d’urgenza e degli animali morti nell’azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto 8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all’articolo 6, al capitolo B dell’Allegato III e all’Allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001. 9. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C. Informazioni supplementari 1. Dal 1° gennaio 2003 e in applicazione dell’ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore. 2. In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’Allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (M.S.R.). L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a ventiquattro mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età. L’elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l’ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età. In applicazione dell’articolo 179d dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età. In applicazione dell’articolo 180c dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R.

ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le

tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.

3. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio96 e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione97 definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. In applicazione dell’articolo 22 dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell’azienda.

IX. Febbre catarrale degli ovini Unione europea Svizzera

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle 20 novembre 2000, che stabilisce epizoozie (LFE; RS 916.40), in pardisposizioni specifiche relative alle ticolare gli articoli 1–10 (scopi della misure di lotta e di eradicazione della lotta, misure contro le epizoozie febbre catarrale degli ovini (GU L 327 molto contagiose) e 57 (disposizioni del 22.12.2000, pag. 74). di esecuzione di carattere tecnico, molto contagiose), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77– 98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 239a–239h (misure specifiche riguardanti la lotta alla febbre catar-

96 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1). 97 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

rale degli ovini). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull’organizzazione del Dipartimento

1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre catarrale degli ovini è il seguente: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato II, capitolo B, della direttiva 2000/75/CE. 2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale della 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all’articolo 57

X. Zoonosi

1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle Parlamento europeo e del Consiglio, epizoozie (LFE; RS 916.40). del 17 novembre 2003, sul controllo 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle della salmonella e di altri agenti epizoozie (OFE; RS 916.401), in zoonotici specifici presenti negli particolare gli articoli 291a–291e alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, (disposizioni specifiche riguardanti pag. 1). le zoonosi). 2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamen- 3. Legge federale del 9 ottobre 1992 to europeo e del Consiglio, del sulle derrate alimentari e gli oggetti 17 novembre 2003, sulle misure di d’uso (LDerr; RS 817.0). sorveglianza delle zoonosi e degli

Unione europea Svizzera

agenti zoonotici, recante modifica 4. Ordinanza del 23 novembre 2005 della decisione 90/424/CEE del sulle derrate alimentari e gli oggetti Consiglio e che abroga la direttiva d’uso (ODerr; RS 817.02). 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31). 5. Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1). 6. Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (Legge sulle epidemie; RS 818.101). 7. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo (Ordinanza sulla dichiarazione; RS 818.141.1).

1. I laboratori di riferimento dell’Unione europea sono i seguenti: – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per l’analisi e i test delle zoonosi (Salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) 3720 BA Bilthoven Nederland – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per il controllo delle biotossine marine: Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) 36200 Vigo España – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi: The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth United Kingdom – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Listeria monocytogenes: AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) 94700 Maisons-Alfort

– Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus: AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) 94700 Maisons-Alfort – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC): – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 751 89 Uppsala Svezia – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i parassiti (in particolare Trichine, Echinococcus e Anisakis): – Laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la resistenza antimicrobica: Danmarks Fødevareforskning (DFVF) 1790 Copenhagen V Danemark 2. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio98. 3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell’anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della

98 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nell’Unione europea.

XI. Altre malattie

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 17 dicembre 1992, che introduce epizoozie (LFE; RS 916.40), in parmisure generali di lotta contro alcune ticolare gli articoli 1–10 (scopi della malattie degli animali, nonché misure lotta, misure contro le epizoozie specifiche per la malattia vescicolare molto contagiose) e 57 (disposizioni dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, di esecuzione di carattere tecnico, pag. 69). collaborazione internazionale). molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per epizoozie molto contagiose), 104– 105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini). RS 172.212.1), in particolare l’articolo 12 (laboratorio di riferimento).

1. Nei casi di cui all’articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l’informazione avrà

vescicolare dei suini è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le opera-

zioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’Allegato III della direttiva 92/119/CEE. 3. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all’articolo 57

XII. Notifica delle malattie

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 21 dicembre 1982, concernente la epizoozie (LFE; RS 916.40), in parnotifica delle malattie degli animali ticolare gli articoli 11 (obbligo di nella Comunità (GU L 378 del diligenza e di annuncio) e 57 (dispo- 31.12.1982, pag. 58). sizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). particolare gli articoli 2–5 (malattie considerate), 59–65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292–299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa).

La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

Appendice 299

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I. Bovini e suini

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 26 giugno 1964, relativa a problemi epizoozie (OFE; RS 916.401), in di polizia sanitaria in materia di scambi particolare gli articoli 27–31 (mercaintracomunitari di animali delle specie ti, esposizioni), 34–37b (commerbovina e suina (GU L 121 del cio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e 29.7.1964, pag. 1977). disinfestazione), 116–121 (peste suina classica e africana), 135–141 (malattia di Aujeszky), 150–157 (brucellosi bovina), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (leucosi bovina enzootica), 170–174 (IBR/IPV), 175–181 (encefalopatie spongiformi), 186–189 (infezioni genitali bovine), 207–211 (brucellosi suina), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe).

99 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del Comitato misto veterinario del

1. In applicazione dell’articolo 301 capoverso 1 lettera i dell’ordinanza sulle epizoozie, il veterinario cantonale procede all’autorizzazione delle aziende detentrici di animali, dei mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe definiti nell’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, conformemente alle disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l’elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti. 2. L’informazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha 3. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due esami sierologici con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto; b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che gli esami previsti alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l’animale o gli animali sospetti della specie bovina. Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 4. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina.

Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a) è istituito un sistema d’identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d’origine; b) ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale; c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell’autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio; e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l’esistenza della tubercolosi bovina; f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, viene ritirata la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito; g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l’attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all’Allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l’animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima. Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all’Allegato A, parte II, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 5. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’Allegato D, capitolo I, sezione F, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica.

Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per il bestiame bovino, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: contaminato dalla leucosi bovina enzootica; b) ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale; c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un’autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti; d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

e) il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo. Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 6. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: contaminato da rinotracheite contagiosa bovina; b) i tori d’allevamento di età superiore a ventiquattro mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico; c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui esami virologici o sierologici; d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro; e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno trenta giorni dopo l’eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo. Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2004/558/CE della Commissione100 si applica mutatis mutandis. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 7. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti: contaminato dalla malattia di Aujeszky;

100 Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui esami virologici o sierologici; c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro; d) il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno ventuno giorni d’intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo. Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2008/185/CE della Commissione101 si applica mutatis mutandis. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria dei suini (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria dello sviluppo della questione. 9. In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline secondo l’Allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE. 10. In Svizzera, il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) secondo l’Allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE. 11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato F della direttiva 64/432/CEE.

Si applicano gli adeguamenti seguenti: – nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate: – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente: ‹– malattia: rinotracheite bovina infettiva, – conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;›

101 Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

– nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate: – al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente: ‹– malattia: Aujeszky, – conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;›. 12. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie: ‹– I bovini: – sono identificati tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi; – non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina; – sono nati dopo il 1° giugno 2001.›

II. Ovini e caprini Unione europea Svizzera

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 28 gennaio 1991, relativa alle epizoozie (OFE; RS 916.401), in condizioni di polizia sanitaria da appli- particolare gli articoli 27–31 (mercacare negli scambi intracomunitari di ti, esposizioni), 34–37b (commerovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, cio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e pag. 19). disinfestazione), 142–149 (rabbia), 158–165 (tubercolosi), 180-180c (scrapie), 190–195 (brucellosi ovina e caprina), 196–199 (agalassia contagiosa), 217–221 (artrite/encefalite caprina), 233–236 (brucellosi del montone), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe).

1. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 11 della direttiva 91/68/CE e all’articolo 57 In caso d’insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell’evolversi della situazione. 2. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna ad attuare le misure previste nell’Allegato A, capitolo 1, sezione II, punto 2), della direttiva 91/68/CEE. 3. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. Equidi

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 30 novembre 2009, relativa alle epizoozie (OFE; RS 916.401), in condizioni di polizia sanitaria che particolare gli articoli 112–112f disciplinano i movimenti di equidi e le (peste equina), 204–206 (morbo importazioni di equidi in provenienza coitale maligno, encefalomielite, dai paesi terzi (GU L 192 del anemia contagiosa, morva), 240–244 23.7.2010, pag. 1). (metrite contagiosa equina).

1. In applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l’informazione ha 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e all’articolo 57 4. Le disposizioni degli Allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

IV. Pollame e uova da cova Unione europea Schweiz

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 30 novembre 2009, relativa alle epizoozie (OFE; RS 916.401), in norme di polizia sanitaria per gli particolare gli articoli 25 (trasporto), scambi intracomunitari e le importa- 122–125 (peste aviaria e malattia di zioni in provenienza dai paesi terzi Newcastle), 255–261 (Salmonella di pollame e uova da cova (GU L 343 spp.), 262–265 (laringotracheite del 22.12.2009, pag. 74). contagiosa aviaria).

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, si riconosce che la Svizzera dispone di un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti. 2. Ai fini dell’articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio di riferimento nazionale per la Svizzera è l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna. 3. All’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

4. In caso di spedizioni di uova da cova verso l’Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione102. 5. All’articolo 10, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 6. All’articolo 11, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 7. All’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera. 8. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese ‹che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle›. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto. 9. All’articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro dell’Unione europea si applicano mutatis mutandis alla Svizzera. 10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’Allegato IV della direttiva 2009/158/CE. 11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s’impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa dell’Unione europea.

102 Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

V. Animali e prodotti di acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni epizoozie (OFE; RS 916.401), in di polizia sanitaria applicabili alle specie particolare gli articoli 3–5 (epizooanimali d’acquacoltura e ai relativi zie considerate), 21–23 (registraprodotti, nonché alla prevenzione di zione delle aziende di acquacoltura, talune malattie degli animali acquatici e controllo degli effettivi e altri obblialle misure di lotta contro tali malattie ghi, sorveglianza sanitaria), 61 (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14). (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 277–290 (misure comuni e specifiche riguardanti le epizoozie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi). 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12).

1. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall’anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da Marteilia refringens e da Bonamia ostreae. 2. L’eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario. 3. Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d’acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al

consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione103. 4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all’articolo 57

VI. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 25 settembre 1989, che stabilisce le epizoozie (OFE; RS 916.401), in condizioni di polizia sanitaria per gli particolare gli articoli 56–58a scambi intracomunitari e le importazioni (trasferimento di embrioni). da paesi terzi di embrioni di animali 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 condomestici della specie bovina (GU L 302 cernente l’importazione, il transito e del 19.10.1989, pag. 1). l’esportazione di animali e prodotti

1. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 15 della direttiva 89/556/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato C della direttiva 89/556/CEE.

103 Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

VII. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 14 giugno 1988, che stabilisce le epizoozie (OFE; RS 916.401), in esigenze di polizia sanitaria applicabili particolare gli articoli 51–55a agli scambi intracomunitari e alle (inseminazione artificiale). importazioni di sperma di animali della 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conspecie bovina (GU L 194 del cernente l’importazione, il transito e 22.7.1988, pag. 10). l’esportazione di animali e prodotti

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA. 2. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha 3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 88/407/CE e all’articolo 57 4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 26 giugno 1990, che stabilisce le epizoozie (OFE; RS 916.401), in esigenze di polizia sanitaria applicabili particolare gli articoli 51–55a agli scambi intracomunitari e alle (inseminazione artificiale) importazioni di sperma di animali della 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conspecie suina (GU L 224 del 18.8.1990, cernente l’importazione, il transito e pag. 62) l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

1. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha 2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 90/429/CE e all’articolo 57 3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all’Allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specie

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 13 luglio 1992, che stabilisce epizoozie (OFE; RS 916.401), in norme sanitarie per gli scambi e le particolare gli articoli 51–55a (inseimportazioni nella Comunità di ani- minazione artificiale) e 56–58a mali, sperma, ovuli e embrioni non (trasferimento di embrioni). soggetti, per quanto riguarda le con- 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concerdizioni di polizia sanitaria, alle nor- nente l’importazione, il transito e mative comunitarie specifiche di cui l’esportazione di animali e prodotti all’Allegato A, sezione I, della diret- animali (OITE: RS 916.443.10).

tiva 90/425/CEE (GU L 268 del 3. Ordinanza del 28 novembre 2014 14.9.1992, pag. 54). concernente l’importazione, il transi- 2. Regolamento (UE) n. 576/2013 del to e l’esportazione di animali da Parlamento europeo e del Consiglio, compagnia (OITE-AC; del 12 giugno 2013, sui movimenti a RS 916.443.14). carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

1. Ai fini del presente Allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni delle parti I–V della presente appendice, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni delle parti VI–VIII della presente appendice. 2. L’Unione europea e la Svizzera s’impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati nel punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall’applicazione del presente Allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 20. 3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate nelle parti I, II e III della presente appendice e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’Allegato E, parte I, della direttiva 92/65/CEE completati dall’attestato che figura nell’articolo 6, parte A, punto 1, lettera e), della direttiva 92/65/CEE. 4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall’attestato che figura nell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE. Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 92/65/CEE. 5. L’informazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario. 6. Le spedizioni dall’Unione europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

Il sistema d’identificazione è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dall’Allegato II, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013104. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell’Allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE della Commissione105. 8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è accompagnato dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2010/470/UE. 9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE. 10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE. 11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato E, parte II, della direttiva 92/65/CEE. 12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all’Allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nell’Allegato E, parte III, della direttiva 92/65/CEE. 13. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l’informazione prevista al paragrafo 2 di tale articolo ha luogo nell’ambito del Comitato misto

104 Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109). 105 Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Ordinanza del 28 novembre 2014 Parlamento europeo e del Consiglio, del concernente l’importazione, il transito e 12 giugno 2013, sui movimenti a carat- l’esportazione di animali da compagnia tere non commerciale di animali da (OITE-AC; RS 916.443.14). compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1)

1. Il sistema di marcatura è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013. 2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell’Allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013. 3. Il modello di passaporto da utilizzare è quello previsto dall’Allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. I requisiti supplementari riguardanti il passaporto sono definiti nell’Allegato III, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. 4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 576/2013. I controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in Svizzera da uno Stato membro dell’Unione europea sono effettuati conformemente alle modalità di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 576/2013.

Appendice 3106

Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni

I. Unione europea – Legislazione*

A. Ungulati a eccezione degli equidi Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

B. Equidi Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1)

C. Pollame e uova da cova Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

D. Animali d’acquacoltura Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

E. Embrioni bovini Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

106 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del Comitato misto veterinario del * Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a

F. Sperma bovino Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi 1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). 2. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013,

I. Altre disposizioni specifiche 1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II. Svizzera – Legislazione*

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401).

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a

3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE, RS 916.443.10). 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA, RS 916.443.12). 5. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, RS 916.443.13). 6. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE, RS 916.443.106). 7. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14). 8. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet, RS 812.212.27). 9. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’USAV, RS 916.472).

III. Modalità d’applicazione L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione indicate negli atti menzionati alla parte I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d’adozione. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione. Ai fini dell’applicazione del presente Allegato, per la Svizzera le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente all’Allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

Appendice 4107

Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi

Unione europea Svizzera

1. Direttiva 2009/157/CE del Consi- Ordinanza del 31 ottobre 2012 glio, del 30 novembre 2009, relati- sull’allevamento di animali (OAlle; va agli animali della specie bovina RS 916.310). riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1). 2. Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36). 3. Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54). 4. Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10) 5. Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30). 6. Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa

107 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del Comitato misto veterinario del

Unione europea Svizzera

dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34). 7. Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36). 8. Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55). 9. Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60). 10. Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37). 11. Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all’importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea. Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano nelle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s’impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio. In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

Appendice 5108

Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I: Disposizioni generali – sistema TRACES

Decisione 2004/292/CE della Commis- 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle sione, del 30 marzo 2004, relativa epizoozie (LFE, RS 916.40). all’applicazione del sistema TRACES 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle recante modifica della decisione epizoozie (OFE; RS 916.401) 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63). 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e animali (OITE; RS 916.443.10) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12) 5. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, (RS 916.443.13). 6. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione 7. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

108 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del Comitato misto veterinario del

La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione. Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell’ambito del

Capitolo II Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epidel 21 novembre 1989, relativa alla zoozie (LFE; RS 916.40) e in partimutua assistenza tra le autorità am- colare l’articolo 57. ministrative degli Stati membri e al- 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conla collaborazione tra queste e la cernente l’importazione, il transito e Commissione per assicurare la cor- l’esportazione di animali e prodotti retta applicazione delle legislazioni animali (OITE; RS 916.443.10) veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34). 3. Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione 2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, e del transito di animali e prodotti del 26 giugno 1990, relativa ai con- animali (Ordinanza sui controlli trolli veterinari e zootecnici applica- OITE, RS 916.443.106). bili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di ori- 4. Ordinanza del 28 novembre 2014 gine animale, nella prospettiva della concernente l’importazione, il tranrealizzazione del mercato interno sito e l’esportazione di animali da (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29). compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14). 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Nei casi previsti all’articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all’autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni. L’attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato

C. Modalità d’applicazione particolari per gli animali destinati al pascolo frontaliero 1. Definizioni Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro dell’Unione europea o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e l’Unione europea. Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell’azienda di provenienza in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera. 2. Per il pascolo tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione109. Tuttavia, ai fini del presente Allegato, l’articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti: – l’espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l’anno civile»; – per la Svizzera, le parti di cui all’articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell’Allegato corrispondente sono: Svizzera Cantone di Zurigo Cantone di Berna Cantone di Lucerna Cantone di Uri Cantone di Svitto Cantone di Obvaldo Cantone di Nidvaldo

109 Decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23).

Cantone di Glarona Cantone di Zugo Cantone di Friburgo Cantone di Soletta Cantone di Basilea città Cantone di Basilea campagna Cantone di Sciaffusa Cantone di Appenzello esterno Cantone di Appenzello interno Cantone di San Gallo Cantone dei Grigioni Cantone di Argovia Cantone di Turgovia Cantone Ticino Cantone di Vaud Cantone del Vallese Cantone di Neuchâtel Cantone di Ginevra Cantone del Giura In applicazione dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), e in particolare dell’articolo 7 (registrazione), e dell’ordinanza del 26 novembre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS 916.404.1), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce a ogni pascolo un codice di registrazione specifico che deve essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini. 3. Per il pascolo tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione: a) notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE; b) procede all’esame degli animali entro le quarantott’ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati; c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9. 4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale. 5. Il detentore degli animali: a) deve dichiarare per scritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a

livello locale, alla stregua di un detentore originario di uno Stato membro dell’Unione europea o della Svizzera; b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all’applicazione del presente Allegato; c) offre piena collaborazione per l’espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione. 6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo: a) notifica la spedizione degli animali all’autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE; b) procede all’esame degli animali entro le quarantotto ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati; c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9. 7. In caso d’insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il 8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera: a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende; b) il detentore degli animali s’impegna a segnalare all’autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende; c) il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all’atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera.

Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta; d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all’atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro dell’Unione europea o verso la Svizzera nell’anno civile in questione; e) le disposizioni del punto 6 non si applicano; f) il detentore degli animali s’impegna a comunicare all’autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE 0.916.026.81

9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine: Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine

Unione europea Certificato per gli scambi intracomunitari I.1. Speditore I.2. Numero di I.2.a. Numero di Nome riferimento del riferimento certificato locale Indirizzo Paese I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario I.6. Numero di N° documenti di Nome certificati origi- accompagnamento nali annessi Indirizzo Paese I.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento

I.8. Paese Codice I.9. Regio- Codice I.10. Codice I.11. Codice di origine ISO ne di Paese di ISO Regione origine destina- di destizione nazione

I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca I.13. Luogo di destinazione Azienda 5 Azienda 5 Centro di raccolta 5 Centro di raccolta 5 Sede del commerciante 5 Sede del commerciante 5 Organismo riconosciuto 5 Organismo riconosciuto 5 Centro sperma 5 Centro sperma 5 Azienda riconosciuta acquacoltura 5 Azienda riconosciuta acquacoltura 5 Gruppo embrioni 5 Gruppo embrioni 5 Stabilimento 5 Stabilimento 5 Altro 5 Altro 5 Nome Nome Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento Indirizzo Indirizzo Codice postale Codice postale I.14. Luogo di carico I.15. Data e ora della partenza Codice postale I.16. Mezzo di trasporto I.17. Trasportatore Aereo 5 Nome Nave 5 Numero di riconoscimento Vagone 5 Indirizzo Autocarro 5 Codice postale Altro 5 Stato membro Identificazione: Numero/i:

Unione europea Certificato per gli scambi intracomunitari I.21. I.20. Numero di I.22. Numero animali/Peso di colli lordo I.23. N. del sigillo e n. del container I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per: Transumanza 5 I.26. Transito in un paese terzo 5 I.27. Transito negli Stati membri 5 Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.28. Esportazione 5 I.29. Tempo previsto per il trasporto Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.30. Ruolino di marcia Sì 5 No 5 I.31. Identificazione degli animali Codice del prodotto (codice SA) Numero del passaporto

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE 0.916.026.81

Unione europea 2005/22/CE Pascolo II. Informazione sanitaria II.a. Numero di riferimento II.b. Numero di riferimento locale del certificato

A. Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero o al pascolo giornaliero degli animali della specie bovina Parte II: Certificazione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta: A.1. proviene da un’azienda d’origine e da un’area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini; A.2. proviene da un allevamento d’origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio: a) che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione …/…/CE della Commissione o, per la Svizzera, dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto I); b) che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi; A.3. è un animale d’allevamento(3) o da produzione(1) che: a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, è vissuto sin dalla nascita nell’azienda d’origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell’azienda; b) non è stato in contatto negli ultimi trenta giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto 2; A.4. Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un’ispezione in data [inserire la data], nelle quarantotto ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa; A.5. L’azienda d’origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l’area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini; A.6. Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio; A.7. Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999; A.8.

Al momento dell’ispezione gli animali di cui sopra erano idonei a essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio; A.9. Data di arrivo al pascolo (6) … A.10. Data di partenza prevista dal pascolo: … B. Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato) B.1. che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato(3) o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente (3), (7), (8) ] sono stati oggetto di un’ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o quarantotto ore prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa. B.2. che l’area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.

Unione europea 2005/22/CE Pascolo II. Informazione sanitaria II.a. Numero di riferimento II.b. Numero di riferimento locale del certificato

* La parte A deve essere compilata per l’andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte B deve essere compilata per il ritorno dal pascolo frontaliero. (1) Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all’articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell’emissione del certificato o almeno entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista dell’arrivo degli animali. (2) Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell’esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d’origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l’intero periodo di pascolo. (3) Depennare la menzione non pertinente. (4) Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l’intero periodo di pascolo. (5) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto. (6) Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di riconoscimento) del presente certificato. (7) Qualora uno o più animali siano ritornati nell’azienda d’origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall’elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale. (8) Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d’entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6. del presente certificato. Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo: Unità veterinaria locale: N. dell’UVL: Data: Firma: Timbro:

Capitolo III Condizioni per gli scambi tra l’Unione europea e la Svizzera A. Legislazioni Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione110.

Capitolo IV Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti

alle disposizioni degli atti seguenti:

1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della 1. Ordinanza del 18 aprile 2007 con- Commissione, del 18 febbraio 2004, cernente l’importazione, il transito e che adotta un documento per la di- l’esportazione di animali e prodotti chiarazione e il controllo veterinario animali (OITE; RS 916.443.10) degli animali che provengono dai 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conpaesi terzi e sono introdotti nella cernente l’importazione e il transito Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, per via aerea di animali provenienti pag. 11). da paesi terzi (OITA; 2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del RS 916.443.12) Parlamento europeo e del Consiglio, 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 condel 29 aprile 2004, relativo ai con- cernente l’importazione e il transito trolli ufficiali intesi a verificare la per via aerea di prodotti animali conformità alla normativa in materia provenienti da paesi terzi (OITPA; di mangimi e di alimenti e alle nor- RS 916.443.13). me sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio pag. 1). 2007 sul controllo dell’importazione 3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, animali (Ordinanza sui controlli del 15 luglio 1991, che fissa i prin- OITE, RS 916.443.106).

110 Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

Unione europea Svizzera

cipi relativi all’organizzazione dei 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 controlli veterinari per gli animali concernente l’importazione, il tranche provengono dai paesi terzi e che sito e l’esportazione di animali da sono introdotti nella Comunità e che compagnia (OITE-AC; modifica le direttive 89/662/CEE, RS 916.443.14). 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56). 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicu- 4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, rezza alimentare e di veterinaria del 29 aprile 1996, concernente il (Ordinanza sulle tasse dell’USAV; divieto d’utilizzazione di talune so- RS 916.472). stanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle 7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui produzioni animali e che abroga le medicamenti per uso veterinario direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e (OMVet, RS 812.212.27). 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 6. Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31). 7. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell’Allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione111. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome Codice TRACES Tipo Centro d’ispezione Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo CHZRH4 A Centro 3 O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)* Aeroporto di Ginevra CHGVA4 A Centro 2 O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)* * Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.

Le modifiche ulteriori dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 19 della direttiva 91/496/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie. 3. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione di cui all’appendice 3 del presente Allegato, nonché le misure d’applicazione. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione. 4. I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea indicati al punto 1 della presente sezione effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente alla sezione A del presente capitolo.

111 Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

5. I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell’Unione europea, conformemente alla sezione A del presente capitolo.

Capitolo V: Disposizioni specifiche 1. Identificazione degli animali

alle disposizioni degli atti seguenti:

1. Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle del 15 luglio 2008, relativa epizoozie (OFE; RS 916.401), in all’identificazione e alla registrazione particolare gli articoli 7–15f (regidei suini (GU L 213 dell’8.8.2008, strazione e identificazione). pag. 31). 2. Ordinanza del 26 ottobre 2011 2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del concernente la banca dati sul traffico Parlamento europeo e del Consiglio, di animali (RS 916.404.1). del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

a) L’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE è di competenza del Comitato misto veterinario. b) L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, così come dell’articolo 1 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC, RS 910.15).

2. Protezione degli animali

1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del 1. Legge federale del 16 dicembre Consiglio, del 22 dicembre 2004, 2005 sulla protezione degli animali sulla protezione degli animali duran- (LPAn; RS 455), in particolare gli te il trasporto e le operazioni corre- articoli 15 e 15a (principi, trasporti late che modifica le direttive internazionali di animali). 64/432/CEE e 93/119/CE e il rego- 2. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla lamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 protezione degli animali (OPAn; del 5.1.2005, pag. 1). RS 455.1), in particolare gli articoli 2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del 169–176 (trasporti internazionali di Consiglio, del 25 giugno 1997, animali). riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’Allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).

a) Le autorità svizzere s’impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi. b) Nei casi previsti all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza. c) L’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE del Consiglio è di competenza del Comitato misto veterinario. d) La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell’articolo 208 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). e) In applicazione delle disposizioni dell’articolo 15a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

3. Canoni 1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera. 2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni dovuti per lo svolgimento dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE 0.916.026.81

Appendice 6112

Prodotti di origine animale

Capitolo I Settori in cui l’equivalenza è reciprocamente riconosciuta «Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano» Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano mutatis mutandis. Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

Salute animale:

1. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi

Ungulati domestici Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì1 Solipedi domestici Direttiva 2002/99/CE* Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401).

112 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del Comitato misto veterinario del 17 dic. 2015, in vigore dal 17 dic. 2015 con effetto a partire dal 1° gen. 2015

Produzione agricola 0.916.026.81

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

2. Carni di selvaggina d’allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Mammiferi terrestri Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì d’allevamento diversi Direttiva 92/118/CEE** Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). da quelli sopra citati Direttiva 2002/99/CE

Ratiti d’allevamento Direttiva 92/118/CEE Sì Lagomorfi Direttiva 2002/99/CE

3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Ungulati selvatici Direttiva 2002/99/CE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì Lagomorfi Regolamento (CE) n. 999/2001 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). Altri mammiferi terrestri Selvaggina selvatica di penna

4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi

Pollame Direttiva 92/118/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì Direttiva 2002/99/CE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401).

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE 0.916.026.81

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

5. Stomaci, vesciche e budella

Bovini Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì1 Ovini e caprini Direttiva 92/118/CEE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). Suini Direttiva 2002/99/CE

6. Ossa e prodotti a base di ossa

Ungulati domestici Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì1 Solipedi domestici Direttiva 92/118/CEE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). Altri mammiferi terre- Direttiva 2002/99/CE stri d’allevamento o Regolamento (CE) n. 999/2001 selvatici Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

Produzione agricola 0.916.026.81

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue

Ungulati domestici Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì1 Solipedi domestici Direttiva 92/118/CEE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). Altri mammiferi terre- Direttiva 2002/99/CE stri d’allevamento Regolamento (CE) n. 999/2001 o selvatici Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

8. Gelatina e collagene

Direttiva 2002/99/CE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì1 Regolamento (CE) n. 999/2001 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401).

9. Latte e prodotti lattiero-caseari

Direttiva 64/432/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì Direttiva 2002/99/CE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401).

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE 0.916.026.81

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

Direttiva 2002/99/CE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401).

11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini

Direttiva 2006/88/CE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì Direttiva 2002/99/CE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401).

Direttiva 92/118/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì Direttiva 2002/99/CE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401).

Direttiva 92/118/CEE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40). Sì Direttiva 2002/99/CE Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401). 1 Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato

Produzione agricola 0.916.026.81

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

Sanità pubblica

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli Sì con Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la pre- oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0) condizioni venzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali speciali spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). (OPAn; RS 455.1) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). nel servizio veterinario pubblico (RS 916.402) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in (OFE; RS 916.401) materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55). Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim; RS 916.020) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli pag. 206). oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) Regolamento (CE) n.

882/2004 del Parlamento europeo e del Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e (RS 817.025.21)

Commercio di prodotti agricoli. Acc. con la CE 0.916.026.81

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Ordinanza del DFER del 23 novembre 2005 concernente l’igiene (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai (ORI; RS 817.024.1) prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1). Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentaeuropeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali ri di origine animale (RS 817.022.108) a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27). Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

Produzione agricola 0.916.026.81

Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

Protezione degli animali

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli Sì con 2009, relativo alla protezione degli animali durante animali (LPAn; RS 455) condizioni l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1). Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali speciali (OPAn; RS 455.1) Ordinanza dell’USAV del 12 agosto 2010 concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2) Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) * Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). ** Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

Condizioni speciali 1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell’abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES. 2) La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004. 3) Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello dell’Unione. 4) Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell’esame destinato a individuare la presenza di Trichine prevista all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare per scritto alla Commissione l’elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri dell’Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro dell’Unione europea, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di Trichine e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall’esame destinato a individuare la presenza di Trichine al momento della macellazione. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso mutatis mutandis. 5) I metodi di individuazione descritti nell’Allegato I, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine.

D’altro canto, non si ricorre al metodo d’esame trichinoscopico descritto nell’Allegato I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 2075/2005. 6) Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all’esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2016. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 capoverso 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) e dell’articolo 9 capoverso 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello

definito nell’Allegato 9, ultimo paragrafo, dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione. Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 9a dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale. 7) Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera provenienti: – da aziende riconosciute indenni da Trichine dalle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea; – da regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile; per le quali l’esame destinato a individuare la presenza di Trichine non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri dell’Unione europea. 8) In applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 dell’ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 di tale ordinanza: a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna secondo la legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0) e dell’ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale (RS 901.021). Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione.

Tale notifica: – fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario e indica la natura dell’adeguamento in questione; – descrive le derrate alimentari e le aziende interessate; – chiarisce i motivi dell’adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell’analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura che debba essere adottata per fare in modo che l’adeguamento non comprometta gli obiettivi dell’ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1); – fornisce qualsiasi altra informazione pertinente. La Commissione e gli Stati membri dell’Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario;

b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali. Le autorità competenti della Svizzera s’impegnano a notificare tali adeguamenti per scritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica: – descrive brevemente le disposizioni che sono state adottate; – descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e – fornisce qualsiasi altra informazione pertinente. 9) La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri dell’Unione europea in virtù dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005. 10) In applicazione dell’articolo 179d dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età. 11) I laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti: a) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE113 comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e 3 d): RIKILT – Institute of Food Safety, part of Wageningen UR P.O. Box 230 6700 AE Wageningen Nederland b) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punti 1 e 3 e), e per i residui di carbadox e olaquindox: Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants ANSES – Laboratoire de Fougères 35306 Fougères cedex

113 Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

c) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5, e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e): Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Diedersdorfer Weg, 1 D-12277 Berlin Deutschland d) per i residui delle sostanze di cui all’Allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c): via Regina Elena 299 La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti nel titolo III e nell’Allegato VII del regolamento (CE)

12) In attesa del riconoscimento dell’allineamento della legislazione dell’Unione europea e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l’Unione europea, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e dei relativi testi d’applica-

1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1). 2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’Allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1). 3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 4. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 5. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

6. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24). 7. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40). 8. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1). 9. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5). 10. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7). 11. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16). 12. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34). 13. Regolamento (UE) n. 213/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli Allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1). 14.

Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3). 15. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

Produzione agricola 0.916.026.81

«Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano» Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali Equivalenza

Unione europea* Svizzera*

1. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del 1. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macella- Sì con Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la zione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) condizioni prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalo- 2. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente speciali patie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) 3. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie 2. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e (OFE, RS 916.401). del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti deri- 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, vati non destinati al consumo umano e che abroga il regola- il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali mento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di (OITE; RS 916.443.10) origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1). 5. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione 3. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb- dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22) braio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Condizioni speciali Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli articoli da 25 a 28, 30 e 31 e agli Allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti nell’Allegato VIII, capitolo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Conformemente al titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e al capo IV e all’Allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l’elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.

Capitolo II: Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea Tali esportazioni sono effettuate alle condizioni previste per gli scambi all’interno dell’Unione. Tuttavia le autorità competenti rilasciano, se del caso, un certificato che attesti il rispetto di tali condizioni ai fini dell’accompagnamento dei lotti. Se necessario, i modelli di certificati sono discussi nell’ambito del Comitato misto

Appendice 7114

Autorità competenti

Parte A: Svizzera Le competenze in materia di controllo sanitario e veterinario sono ripartite tra i servizi dei singoli Cantoni e quelli dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Si applicano le seguenti disposizioni: – per le esportazioni verso l’Unione europea, i Cantoni controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute; – l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d’ispezione, nonché l’azione legislativa finalizzata all’applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell’ambito del mercato svizzero. Esso è altresì competente per quanto concerne le importazioni delle derrate alimentari delle derrate alimentari di origine animale e degli altri prodotti animali provenienti dai paesi terzi. Infine rilascia le autorizzazioni per le esportazioni verso l’Unione europea dei sottoprodotti animali che rientrano nelle categorie 1 e 2.

Parte B: Unione europea Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri dell’Unione europea, sia dalla Commissione europea. Si applicano le seguenti disposizioni: – per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri dell’Unione europea controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute; – la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d’ispezione, nonché l’azione legislativa finalizzata all’applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell’ambito del mercato unico europeo.

114 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del Comitato misto veterinario del

Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali

Nessuno

Appendice 9

Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell’operato.

1 Principi generali Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie. Le verifiche sono intese ad appurare l’efficienza dell’autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l’esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l’esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate. La frequenza delle verifiche dipende dall’operato stesso. Se quest’ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2 Principi applicabili al verificatore Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi: l’oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica; la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva; la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione; l’identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati; un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;

fatte salve le disposizioni in materia di libertà d’informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d’interessi; il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell’operatore. Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3 Principi applicabili al verificato I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica. Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l’altro: – accesso all’insieme della normativa pertinente; – accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente; – accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni; – documentazione su azioni correttive e sanzioni; – accesso agli stabilimenti. Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l’osservanza regolare e uniforme delle norme.

4 Procedure Riunione di apertura I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all’esecuzione della verifica.

Esame documentale Si tratta dell’esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d’ispezione alimentare o di certificazione successivamente all’adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d’ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all’emissione di certificati.

Sopralluoghi Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall’industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d’ispezione e di certificazione. Nell’ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d’immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

Verifica a posteriori Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5 Documenti di lavoro I formulari per l’annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui: – testi normativi; – struttura e operato dei servizi incaricati dell’ispezione e della certificazione; – caratteristiche dello stabilimento e modalità operative; – statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati; – provvedimenti e procedure di applicazione; – procedure di notificazione e ricorso; – programmi di formazione.

6 Riunione di chiusura I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d’ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti. Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7 Relazione Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

Appendice 10115

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I: Disposizioni generali

1. Decisione 2004/292/CE della Com- 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle missione, del 30 marzo 2004, relati- epizoozie (LFE; RS 916.40), e in va all’applicazione del sistema particolare l’articolo 57. TRACES recante modifica della de- 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concisione 92/486/CEE (GU L 94 cernente l’importazione, il transito e del 31.3.2004, pag. 63). l’esportazione di animali e prodotti 2. Regolamento (CE) n. 178/2002 del animali (OITE; RS 916.443.10) Parlamento europeo e del Consiglio, 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 condel 28 gennaio 2002, che stabilisce i cernente l’importazione e il transito principi e i requisiti generali della per via aerea di prodotti animali legislazione alimentare, istituisce provenienti da paesi terzi (OITPA, l’Autorità europea per la sicurezza RS 916.443.13). alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1). 2007 sul controllo dell’importazione 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

1. La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione. 2. La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema di allarme rapido previsto

115 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del Comitato misto veterinario del

all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale. In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un’autorità competente in un posto frontaliero dell’Unione europea, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera. La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un’autorità competente di un posto frontaliero e rispetta le regole di riservatezza previste nell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002. Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell’ambito del

Capitolo II Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle del 21 novembre 1989, relativa alla epizoozie (LFE; RS 916.40), e in mutua assistenza tra le autorità am- particolare l’articolo 57. ministrative degli Stati membri e al- 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 conla collaborazione tra queste e la cernente l’importazione, il transito e Commissione per assicurare la cor- l’esportazione di animali e prodotti retta applicazione delle legislazioni animali (OITE; RS 916.443.10) veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34). 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito 2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, per via aerea di prodotti animali dell’11 dicembre 1989, relativa ai provenienti da paesi terzi (OITPA; controlli veterinari applicabili negli RS 916.443.13). scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mer- 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio cato interno (GU L 395 del 2007 sul controllo dell’importazione 30.12.1989, pag. 13). e del transito di animali e prodotti

3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 del 16 dicembre 2002, che stabilisce concernente l’importazione, il trannorme di polizia sanitaria per la pro- sito e l’esportazione di animali da duzione, la trasformazione e compagnia (OITE-AC; l’introduzione di prodotti di origine RS 916.443.14). animale destinati al consumo umano 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Nei casi previsti nell’articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all’autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni. L’attuazione delle disposizioni previste negli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e negli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE spetta al Comitato

Capitolo III: Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti

alle seguenti disposizioni:

1. Regolamento (CE) n. 136/2004 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle della Commissione, del 22 gennaio epizoozie (LFE; RS 916.40), e in 2004, che fissa le modalità dei con- particolare l’articolo 57. trolli veterinari da effettuare ai posti 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 cond’ispezione frontalieri della Comu- cernente l’importazione, il transito nità sui prodotti importati dai paesi e l’esportazione di animali e terzi (GU L 21 del 28.1.2004, prodotti animali (OITE;

pag. 11). RS 916.443.10) 2. Regolamento (CE) n. 206/2009 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 della Commissione, del 5 marzo concernente l’importazione e il 2009, relativo all’introduzione nella transito per via aerea di prodotti Comunità di scorte personali di animali provenienti da paesi terzi prodotti di origine animale e che (OITPA; RS 916.443.13). modifica il regolamento (CE) n. 4. Ordinanza del DFI del 16 maggio 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, 2007 sul controllo pag. 1). dell’importazione e del transito di 3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del animali e prodotti animali Parlamento europeo e del Consi- (Ordinanza sui controlli OITE, glio, del 29 aprile 2004, che stabili- RS 916.443.106). sce norme specifiche per l’organiz- 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 zazione dei controlli ufficiali sui concernente l’importazione, il tranprodotti di origine animale destinati sito e l’esportazione di animali da al consumo umano (GU L 139 del compagnia (OITE-AC; 30.4.2004, pag. 206). RS 916.443.14). 4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle Parlamento europeo e del Consi- tasse dell’Ufficio federale della siglio, del 29 aprile 2004, relativo ai curezza alimentare e di veterinaria controlli ufficiali intesi a verificare (Ordinanza sulle tasse dell’USAV; la conformità alla normativa in ma- RS 916.472). teria di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere 7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle degli animali (GU L 165 del derrate alimentari (LDerr; 30.4.2004, pag. 1). RS 817.0). 5. Direttiva 89/608/CEE del Consi- 8. Ordinanza del 23 novembre 2005 glio, del 21 novembre 1989, relati- sulle derrate alimentari e gli oggetti va alla mutua assistenza tra le auto- d’uso (ODerr; RS 817.02). rità amministrative degli Stati 9.

Ordinanza del 23 novembre 2005 membri e alla collaborazione tra concernente l’esecuzione della legiqueste e la Commissione per assi- slazione sulle derrate alimentari curare la corretta applicazione delle (RS 817.025.21). legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34). 10. Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui 6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, componenti presenti negli alimenti del 29 aprile 1996, concernente il (OSoE; RS 817.021.23). divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

Unione europea Svizzera

7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9). 9. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8). 10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). 11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61). 12. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri

a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea sono i seguenti: i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell’Allegato I della decisione 2009/821/CE. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 97/78/CEE, i posti d’ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome Codice TRACES Tipo Centro d’ispezione Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo CHZRH4 A Centro 1 NHC* Centro 2 HC(2)* Aeroporto di Ginevra CHGVA4 A Centro 2 HC(2), NHC* * Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.

Le modifiche ulteriori dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

Capitolo IV: Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra l’Unione europea e la Svizzera Per i settori nei quali l’equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES. Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell’appendice 6.

Capitolo V: Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni I. Unione europea– Legislazione*

A. Regole di sanità pubblica 1. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3). 2. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34). 3. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11). 4. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1). 5. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1). 6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 8. Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n.

2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’Allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a

il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1). 9. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16). 10. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24). 11. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) 12. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40). 13. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1). 14. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1). 15. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33). 16. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55). 17. Regolamento (CE) n.

854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206). 18. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61). 19. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

20. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5). 21. Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1). 22. Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

B. Regole di salute animale 1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’Allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). 2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) 3. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1). 4. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1). 5. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). 6. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C. Altre misure specifiche*

1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14). 2. Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell’accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, 3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4). 4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15). 5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1). 6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24). 7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1). 8.

Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25). 9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie aggiuntivo all’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26). 10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce

* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a

un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

2. Svizzera – Legislazione*

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10). Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA, RS 916.443.13).

3. Modalità d’applicazione L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione indicate negli atti menzionati nel capitolo I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d’adozione. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione. I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea di cui al punto 1 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al parte A del capo III della presente appendice. I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto 2 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell’Unione europea conformemente al parte A del capo III della presente appendice. In applicazione delle disposizioni dell’ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d’importare carni bovine ottenute da bovini poten-

zialmente trattati con promotori di crescita. L’esportazione di questa carne verso l’Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione svizzera: – limita l’utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura; – limita la loro introduzione ai soli posti d’ispezione frontalieri svizzeri; – mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea; – presenta una volta all’anno una relazione alla Commissione sull’origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini; – in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

Capitolo VI: Canoni 1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera. 2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s’impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Appendice 11116

Punti di contatto

I. Per l’Unione europea: Il direttore Affari veterinari e internazionali Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare Commissione europea 1049 Bruxelles, Belgio

II. Per la Svizzera: Il direttore Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 3003 Berna, Svizzera

116 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del Comitato misto veterinario del

Allegato 12117

Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Art. 1 Obiettivi Le Parti convengono di promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (in seguito «IG») e di facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari che beneficiano di una IG ai sensi delle loro rispettive regolamentazioni.

Art. 2 Disposizioni legislative delle Parti 1. Le legislazioni delle Parti relative alla protezione delle IG sul loro rispettivo territorio permettono una procedura di protezione uniforme rispondente agli obiettivi comuni delle Parti. 2. Le suddette legislazioni in particolare istituiscono: – un procedimento amministrativo che rende possibile verificare l’effettiva corrispondenza delle IG a prodotti agricoli o alimentari originari di una regione o di un luogo determinati a cui possono essere attribuite una qualità determinata, una reputazione, o altre caratteristiche; – un obbligo che le IG protette corrispondano a prodotti specifici, rispondenti a un determinato numero di condizioni elencate in un disciplinare e che le suddette condizioni possano essere modificate esclusivamente nell’ambito del suddetto procedimento amministrativo; – l’applicazione della protezione effettuata dalle Parti tramite controlli ufficiali; – il diritto per ogni produttore stabilito nell’area geografica interessata e che si sottopone al sistema di controllo di beneficiare della IG in questione, nella misura in cui i prodotti interessati sono conformi al disciplinare vigente; – una procedura preventiva di protezione che consenta ad ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse a far valere i propri diritti notificando la sua opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato che sia esistente da lunga data.

117 Introdotto dall’art. 1 n. 3 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (RU 2011 5149). Aggiornato dall’art. 1 della Dec. n. 1/2014 del Comitato misto per l’’agricoltura del 9 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 1057).

Art. 3 Procedimenti preventivi di protezione ai sensi dell’Accordo Ogni Parte sottopone a un esame e a una consultazione pubblica le IG dell’altra Parte.

Art. 4 Oggetto della protezione 1. Ogni Parte protegge le IG dell’altra Parte di cui all’appendice 1. 2. Questa appendice può essere completata secondo la procedura di cui all’articolo 16. 3. La protezione prevista dal presente allegato non pregiudica il trattamento di una domanda di registrazione individuale secondo le rispettive procedure delle Parti.

Art. 5 Campo d’applicazione In deroga all’articolo 1 del presente accordo, il presente allegato si applica alle IG dell’appendice 1 che designano prodotti previsti dalle legislazioni delle due Parti di cui all’appendice 2.

Art. 6 Ammissibilità alla protezione 1. Le IG delle Parti per essere ammesse alla protezione prevista dal presente allegato devono essere preventivamente protette sul loro rispettivo territorio ed essere originarie delle Parti. 2. Le Parti non sono obbligate a proteggere una IG dell’altra Parte che non è più protetta sul territorio di quest’ultima.

Art. 7 Estensione della protezione 1. Le IG di cui all’appendice 1 possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializzi il prodotto conformemente al relativo disciplinare in vigore. 2. L’uso commerciale diretto o indiretto di una IG protetta è vietato: a) per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare; b) per un prodotto non comparabile nella misura in cui questo uso sfrutti la reputazione della IG in questione. 3. La protezione prevista nell’ambito del presente Accordo si applica in caso di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se: – la vera origine del prodotto è indicata; – la denominazione in questione è utilizzata in una traduzione, traslitterazione o trascrizione; – la denominazione utilizzata è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4. Le IG sono anche protette contro: – qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata sulla confezione, compreso l’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato; – qualsiasi impiego, per la confezione, di recipienti o imballaggi che possono indurre in errore sull’origine del prodotto; – qualsiasi ricorso alla forma del prodotto, qualora essa sia distintiva del prodotto; – qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto. 5. Le IG di cui all’appendice 1 non possono diventare generiche.

Art. 8 Disposizioni particolari per talune denominazioni 1. La protezione dell’IG «Bündnerfleisch (Viande des Grisons)» della Svizzera di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio dell’Unione di detta denominazione per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera. 2. La protezione delle seguenti IG dell’Unione di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell’Unione: a) Salame di Varzi; b) Schwarzwälder Schinken. 3. La protezione delle seguenti IG della Svizzera di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio dell’Unione di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera: a) Sbrinz; b) Gruyère. 4. La protezione delle seguenti IG dell’Unione di cui all’appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato l’utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell’Unione: a) Munster; b) Taleggio; c) Fontina; d) Φέτα (Feta);

e) Chevrotin; f) Reblochon; g) Grana Padano (compreso il termine «Grana» usato da solo). 5. Le seguenti IG omonime della Svizzera e dell’Unione di cui all’appendice 1 sono protette e possono coesistere: – «Vacherin Mont-d’Or» (Svizzera) e «Vacherin du Haut-Doubs» o «Mont d’Or» (Unione). Se è necessario sono previste misure specifiche di etichettatura per distinguere i prodotti ed escludere qualsiasi rischio di inganno. 6. La protezione delle IG «Grana Padano» e «Parmigiano Reggiano» non esclude, per prodotti destinati al mercato svizzero e per i quali sono state adottate tutte le misure in modo da evitare che essi siano esportati nuovamente, che la grattugiatura e il confezionamento (compreso il taglio in porzioni e l’imballaggio) di questi prodotti si effettuino sul territorio della Svizzera durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato e senza il diritto all’utilizzo dei simboli e delle diciture dell’Unione per le suddette IG. 7. L’IG «Gruyère» da un lato e le IG «Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)», «Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)», «Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)» e «Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)» dall’altro, designano formaggi chiaramente distinti, in particolare per il loro luogo di origine geografica specifico, il loro modo di fabbricazione e le loro proprietà organolettiche. In questo contesto, le Parti si impegnano a adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare e, se necessario, per far cessare ogni uso abusivo o suscettibile di indurre confusione tra la IG «Gruyère» e il termine «Γραβιέρα/Graviera», nel rispetto delle disposizioni degli articoli 13 e 15. A tal fine le Parti convengono in particolare che il termine «Γραβιέρα/Graviera» non può, in nessun caso, essere tradotto con «Gruyère» e lo stesso dicasi per il contrario.

Art. 9 Relazione con i marchi 1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, per le IG di cui all’appendice 1 la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all’articolo 7 è negata o annullata d’ufficio o su istanza della Parte interessata conformemente alla legislazione di ogni Parte. Questa obbligazione generale si riferisce in particolare al fatto che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente alla situazione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sia rigettata conformemente alla legislazione di ogni Parte. I marchi registrati in violazione di quanto precede sono invalidi. 2. Un marchio, il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all’articolo 7 e che in buona fede è stato depositato, registrato o acquisito con l’uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione sul territorio della Parte interessata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato, fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 3, può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una IG

da parte del presente allegato, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi delle legislazione delle Parti.

Art. 10 Relazione con gli accordi internazionali Il presente allegato si applica fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle Parti a norma dell’Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio118 e di ogni altro accordo multilaterale relativo al diritto della proprietà intellettuale cui sono Parti contraenti la Svizzera e l’Unione.

Art. 11 Legittimazione ad agire Il diritto di agire per assicurare la protezione delle IG di cui all’appendice 1 è esteso alle persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate, in particolare federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori stabiliti o aventi sede sul territorio dell’altra Parte.

Art. 12 Diciture e simboli Tenuto conto della convergenza delle legislazioni delle Parti di cui all’articolo 2, ogni Parte autorizza sul suo territorio la commercializzazione dei prodotti suscettibili di essere compresi nell’ambito di applicazione del presente allegato e recanti diciture ed eventuali simboli ufficiali, relativi alle IG, utilizzati dall’altra Parte.

Art. 13 Applicazione dell’allegato e provvedimenti di attuazione Le Parti attuano la protezione prevista all’articolo 7 mediante ogni azione amministrativa idonea o azione legale, se necessario su richiesta dell’altra Parte.

Art. 14 Provvedimenti alla frontiera Le Parti adottano tutti i provvedimenti necessari per permettere alle rispettive autorità doganali di trattenere alla frontiera i prodotti nei confronti dei quali si sospetta l’illecita apposizione di una IG protetta dal presente allegato e destinati all’importazione sul territorio doganale di una Parte, all’esportazione a partire dal territorio doganale di una Parte, alla riesportazione, alla disposizione in zona franca o deposito franco o ad essere assoggettati a uno dei regimi seguenti: transito internazionale, deposito doganale, perfezionamento attivo o passivo o ammissione temporanea sul territorio doganale di una Parte.

Art. 15 Cooperazione bilaterale 1. Le Parti si prestano reciproca assistenza. 2. Le Parti si scambiano, regolarmente o su richiesta di una Parte, ogni informazione utile al buon funzionamento delle disposizioni del presente allegato, in particolare per quanto attiene alla evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle

Parti o delle loro IG (modifiche di diciture, simboli e loghi, modifiche sostanziali del disciplinare, cancellazione, ecc.). 3. Le Parti si informano qualora una di esse, nell’ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere una IG per un prodotto agricolo o alimentare di tale paese e che detta denominazione abbia per omonimo una IG protetta dell’altra Parte al fine di consentire a quest’ultima di esprimere un parere sulla protezione della IG in questione. 4. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente allegato. 5. Il Comitato esamina ogni questione relativa all’applicazione del presente allegato o alla sua evoluzione. Il Comitato in particolare può decidere le modifiche da apportare all’articolo 8 e, se necessario, le condizioni pratiche di uso che permettono di differenziare le IG omonime. 6. Il gruppo di lavoro «DOP/IGP» istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’Accordo assiste il Comitato su richiesta di quest’ultimo.

Art. 16 Clausola di riesame 1. Per quanto attiene alle IG di nuova registrazione, da ambo le parti, le Parti procedono all’esame e alla consultazione di cui all’articolo 3 ai fini della loro protezione. L’inserimento di nuove IG nell’appendice 1 viene fatto secondo le procedure del Comitato. 2. La Parti si impegnano a esaminare i casi di IG che non figurano nell’appendice 1 entro due anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato. 3. La data di cui all’articolo 9, paragrafo 2, è quella della trasmissione della domanda all’altra Parte. 4. Le Parti si consultano per ogni altra modifica da apportare all’allegato. 5. Le modalità di applicazione non previste dal presente allegato sono, se necessario, decise dal Comitato.

Art. 17 Disposizioni transitorie 1. Fatto salvo l’articolo 8, i prodotti di cui alle IG contenuti nell’appendice 1 che, al momento dell’entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, designati e presentati legittimamente nel rispetto della legge o della regolamentazione interna delle Parti, ma la cui produzione, designazione e presentazione sono vietate dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, al massimo durante un periodo di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente allegato. 2. Le disposizioni transitorie summenzionate si applicano per analogia alle IG aggiunte successivamente all’appendice 1 ai sensi dell’articolo 16.

3. Fatte salve disposizioni contrarie del Comitato, la commercializzazione dei prodotti elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Appendice 1

Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall’altra Parte

1. Elenco delle IG svizzere Denominazione Protezione(1)

Munder Safran DOP Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse DOP Formaggio d’alpe ticinese DOP L’Etivaz DOP Gruyère DOP Raclette du Valais/Walliser Raclette DOP Sbrinz DOP Tête de Moine/Fromage de Bellelay DOP Vacherin fribourgeois DOP Vacherin Mont-d’Or DOP Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner DOP Sauerkäse/Bloderkäse Poire à Botzi DOP Cardon épineux genevois DOP Glarner Kalberwurst IGP Longeole IGP Saucisse d’Ajoie IGP Saucisson neuchâtelois/Saucisse IGP neuchâteloise Saucisson vaudois IGP Saucisse aux choux vaudoise IGP St. Galler Bratwurst/St. Galler IGP Kalbsbratwurst Bündnerfleisch IGP Viande séchée du Valais IGP Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot DOP Rheintaler Ribel/Türggen Ribel DOP (1) Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto nell’appendice 2.

2. Elenco delle IG dell’Unione Le classi di prodotti figurano all’allegato II del regolamento CE n. 1898/2006 (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1)

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Gailtaler Almkäse DOP 13 Gailtaler Speck IGP 12 Marchfeldspargel IGP 16 Mostviertler Birnmost IGP 18 Steirischer Kren IGP 16 Steirisches Kürbiskernöl IGP 15 Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse DOP 13 Tiroler Bergkäse DOP 13 Tiroler Graukäse DOP 13 Tiroler Speck IGP 12 Vorarlberger Alpkäse DOP 13 Vorarlberger Bergkäse DOP 13 Wachauer Marille DOP 16 Waldviertler Graumohn DOP 16 Beurre d’Ardenne DOP 15 Brussels grondwitloof IGP 16 Fromage de Herve DOP 13 Gentse azalea IGP 35 Geraardsbergse Mattentaart IGP 24 Jambon d’Ardenne IGP 12 Pâté gaumais IGP 18 Vlaams - Brabantse Tafeldruif DOP 16 Горнооряховски суджук Gornooryahovski sudzhuk IGP 12 Λουκούμι Γεροσκήπου Loukoumi Geroskipou IGP 24 Březnický ležák

IGP 21 Brněnské pivo/Starobrněnské pivo IGP 21 Budějovické pivo IGP 21 Budějovický měšťanský var IGP 21 Černá Hora IGP 21

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

České pivo IGP 21 Českobudějovické pivo IGP 21 Český kmín DOP 18 Chamomilla bohemica DOP 18 Chodské pivo IGP 21 Hořické trubičky IGP 24 Jihočeská Niva IGP 13 Jihočeská Zlatá Niva IGP 13 Karlovarské oplatky IGP 24 Karlovarské trojhránky IGP 24 Karlovarský suchar IGP 24 Lomnické suchary IGP 24 Mariánskolázeňské oplatky IGP 24 Nošovické kysané zelí DOP 16 Olomoucké tvarůžky IGP 13 Pardubický perník IGP 24 Pohořelický kapr DOP 17 Štramberské uši IGP 24 Třeboňský kapr IGP 17 Všestarská cibule DOP 16 Žatecký chmel DOP 18 Znojemské pivo IGP 21 Aachener Printen IGP 24 Allgäuer Bergkäse DOP 13 Altenburger Ziegenkäse DOP 13 Ammerländer Dielenrauch- IGP 12 schinken; Ammerländer Katenschinken Ammerländer Schinken; IGP

12 Ammerländer Knochenschinken Bayerischer Meerrettich; IGP 16 Bayerischer Kren Bayerisches Bier IGP 21

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Bayerisches Rindfleisch / Rindflei- IGP 11 sch aus Bayern Bremer Bier IGP 21 Bremer Klaben IGP 24 Diepholzer Moorschnucke DOP 11 Dortmunder Bier IGP 21 Dresdner Christstollen/ IGP 24 Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen Feldsalat von der Insel Reichenau IGP 16 Göttinger Feldkieker IGP 12 Göttinger Stracke IGP 12 Greussener Salami IGP 12 Gurken von der Insel Reichenau IGP 16 Halberstädter Würstchen IGP 12 Hessischer Apfelwein IGP 18 Hessischer Handkäse/ IGP 13 Hessischer Handkäs Hofer Bier IGP 21 Hofer Rindfleischwurst IGP 12 Holsteiner Karpfen IGP 17 Hopfen aus der Hallertau IGP 18 Kölsch IGP 21 Kulmbacher Bier IGP 21 Lausitzer Leinöl IGP 15 Lübecker Marzipan IGP 24 Lüneburger Heidekartoffeln IGP 16 Lüneburger Heidschnucke DOP

11 Mainfranken Bier IGP 21 Meissner Fummel IGP 24 Münchener Bier IGP 21 Nieheimer Käse IGP 13 Nürnberger Bratwürste; IGP 12 Nürnberger Rostbratwürste

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Nürnberger Lebkuchen IGP 24 Oberpfälzer Karpfen IGP 17 Odenwälder Frühstückskäse DOP 13 Reuther Bier IGP 21 Rheinisches Apfelkraut IGP 16 Salate von der Insel Reichenau IGP 16 Salzwedeler Baumkuchen IGP 24 Schrobenhausener Spargel/ IGP 16 Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen Schwäbische Maultaschen; IGP 27 Schwäbische Suppenmaultaschen Schwäbisch-Hällisches IGP 11 Qualitätsschweinefleisch Schwarzwälder Schinken IGP 12 Schwarzwaldforelle IGP 17 Spreewälder Gurken IGP 16 Spreewälder Meerrettich IGP 16 Tettnanger Hopfen IGP 18 Thüringer Leberwurst IGP 12 Thüringer Rostbratwurst IGP 12 Thüringer Rotwurst IGP 12 Tomaten von der Insel Reichenau IGP 16 Danablu IGP 13 Esrom IGP 13 Lammefjordsgulerod IGP 16 Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας Agios Mattheos Kerkyras IGP 15 Ακτινίδιο Πιερίας Aktinidio Pierias IGP 16 Ακτινίδιο Σπερχειού

Aktinidio Sperchiou DOP 16 Ανεβατό Anevato DOP 13 Αποκορώνας Χανίων Κρήτης Apokoronas Chanion DOP 15 Kritis Αρνάκι Ελασσόνας Arnaki Elassonas DOP 11

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης Arxanes Irakliou Kritis DOP 15 Αυγοτάραχο Μεσολογγίου Avgotaracho Messolon- DOP 17 giou Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης Viannos Irakliou Kritis DOP 15 Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Vorios Mylopotamos DOP 15 Κρήτης Rethymnis Kritis Γαλοτύρι Galotyri DOP 13 Γραβιέρα Αγράφων Graviera Agrafon DOP 13 Γραβιέρα Κρήτης Graviera Kritis DOP 13 Γραβιέρα Νάξου Graviera Naxou DOP 13 Ελιά Καλαμάτας Elia Kalamatas DOP 16 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Exeretiko partheno DOP 15 "Τροιζηνία" eleolado «Trizinia» Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Exeretiko partheno DOP 15 Θραψανό eleolado Thrapsano Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Exeretiko Partheno DOP 15 Σέλινο Κρήτης Eleolado Selino Kritis Ζάκυνθος Zakynthos IGP 15 Θάσος Thassos IGP 15 Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Throumpa Ampadias DOP 16 Κρήτης Rethymnis Kritis Θρούμπα Θάσου Throumpa Thassou DOP 16 Θρούμπα Χίου Throumpa Chiou DOP 16 Καλαθάκι Λήμνου Kalathaki Limnou DOP 13 Καλαμάτα Kalamata DOP 15 Κασέρι Kasseri DOP 13 Κατίκι Δομοκού Katiki Domokou DOP 13 Κατσικάκι Ελασσόνας

Katsikaki Elassonas DOP 11 Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας Kelifoto fystiki Fthiotidas DOP 16 Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου Kerassia Tragana DOP 16 Rodochoriou Κεφαλογραβιέρα Kefalograviera DOP 13 Κεφαλονιά Kefalonia IGP 15 Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Kolymvari Chanion Kritis DOP 15

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Κονσερβολιά Αμφίσσης Konservolia Amfissis DOP 16 Κονσερβολιά Αρτας Konservolia Artas IGP 16 Κονσερβολιά Αταλάντης Konservolia Atalantis DOP 16 Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου Konservolia Piliou Volou DOP 16 Κονσερβολιά Ροβίων Konservolia Rovion DOP 16 Κονσερβολιά Στυλίδας Konservolia Stylidas DOP 16 Κοπανιστή Kopanisti DOP 13 Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα Korinthiaki Stafida DOP 16 Vostitsa Κουμ Κουάτ Κέρκυρας Koum kouat Kerkyras IGP 16 Κρανίδι Αργολίδας Kranidi Argolidas DOP 15 Κρητικό παξιμάδι Kritiko paximadi IGP 24 Κροκεές Λακωνίας Krokees Lakonias DOP 15 Κρόκος Κοζάνης Krokos Kozanis DOP 18 Λαδοτύρι Μυτιλήνης Ladotyri Mytilinis DOP 13 Λακωνία Lakonia IGP 15 Λέσβος; Μυτιλήνη Lesvos; Mytilini IGP 15 Λυγουριό Ασκληπιείου Lygourio Asklipiiou DOP 15 Μανούρι Manouri DOP 13 Μαστίχα Χίου Masticha Chiou DOP 25 Μαστιχέλαιο Χίου Mastichelaio Chiou DOP 32 Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια Meli Elatis Menalou DOP 18 Vanilia Μετσοβόνε Metsovone DOP 13 Μήλα Ζαγοράς Πηλίου Mila Zagoras Piliou DOP 16 Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Mila Delicious Pilafa DOP 16 Τριπόλεως Tripoleos Μήλο Καστοριάς Milo Kastorias IGP 16 Μπάτζος

Batzos DOP 13 Ξερά σύκα Κύμης Xera syka Kymis DOP 16 Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας Xygalo Siteias/Xigalo DOP 13 Siteias Ξυνομυζήθρα Κρήτης Xynomyzithra Kritis DOP 13

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Ολυμπία Olympia IGP 15 Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου Patata Kato Nevrokopiou IGP 16 Πατάτα Νάξου Patata Naxou IGP 16 Πεζά Ηρακλείου Κρήτης Peza Irakliou Kritis DOP 15 Πέτρινα Λακωνίας Petrina Lakonias DOP 15 Πηχτόγαλο Χανίων Pichtogalo Chanion DOP 13 Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Portokalia Maleme DOP 16 Κρήτης Chanion Kritis Πρέβεζα Preveza IGP 15 Ροδάκινα Νάουσας Rodakina Naoussas DOP 16 Ρόδος Rodos IGP 15 Σάμος Samos IGP 15 Σαν Μιχάλη San Michali DOP 13 Σητεία Λασιθίου Κρήτης Sitia Lasithiou Kritis DOP 15 Σταφίδα Ζακύνθου Stafida Zakynthou DOP 16 Σταφίδα Ηλείας Stafida Ilias IGP 16 Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Syka Vavronas IGP 16 Μεσογείων Markopoulou Messongion Σφέλα Sfela DOP 13 Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου Tsakoniki Melitzana DOP 16 Leonidiou Τσίχλα Χίου Tsikla Chiou DOP 25 Φάβα Σαντορίνης Fava Santorinis DOP 16 Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Fassolia Gigantes Elefan- IGP 16 Πρεσπών Φλώρινας tes Prespon Florinas Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Fassolia (plake megalo- IGP 16 Πρεσπών Φλώρινας

sperma) Prespon Florinas Φασόλια γίγαντες – ελέφαντες Fassolia Gigantes IGP 16 Καστοριάς Elefantes Kastorias Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Fassolia Gigantes Elefan- IGP 16 Κάτω Νευροκοπίου tes Kato Nevrokopiou Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Fassolia kina IGP 16 Κάτω Νευροκοπίου Messosperma Kato Nevrokopiou Φέτα Feta DOP 13

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Φιρίκι Πηλίου Firiki Piliou DOP 16 Φοινίκι Λακωνίας Finiki Lakonias DOP 15 Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού Formaella Arachovas DOP 13 Parnassou Φυστίκι Αίγινας Fystiki Eginas DOP 16 Φυστίκι Μεγάρων Fystiki Megaron DOP 16 Χανιά Κρήτης Chania Kritis IGP 15 Aceite Campo de Calatrava DOP 15 Aceite Campo de Montiel DOP 15 Aceite de La Alcarria DOP 15 Aceite de la Rioja DOP 15 Aceite de Mallorca; DOP 15 Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí Aceite de Terra Alta; DOP 15 Oli de Terra Alta Aceite del Baix Ebre-Montsià; DOP 15 Oli del Baix Ebre-Montsià Aceite del Bajo Aragón DOP 15 Aceite Monterrubio DOP 15 Afuega’l Pitu DOP 13 Ajo Morado de las Pedroñeras IGP 16 Alcachofa de Benicarló; DOP 16 Carxofa de Benicarló Alcachofa de Tudela IGP 16 Alfajor de Medina Sidonia IGP 24 Alubia de La Bãneza-León IGP 16 Antequera DOP 15 Arroz de Valencia; DOP 16 Arròs de València Arroz del Delta del Ebro; DOP 16 Arròs del Delta de l’Ebre Arzùa-Ulloa

DOP 13 Avellana de Reus DOP 16 Azafrán de la Mancha DOP 18

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Baena DOP 15 Berenjena de Almagro IGP 16 Botillo del Bierzo IGP 12 Caballa de Andalucía IGP 17 Cabrales DOP 13 Calasparra DOP 16 Calçot de Valls IGP 16 Carne de Ávila IGP 11 Carne de Cantabria IGP 11 Carne de la Sierra de Guadarrama IGP 11 Carne de Morucha de Salamanca IGP 11 Carne de Vacuno del País Vasco; IGP 11 Euskal Okela Castaña de Galicia IGP 16 Cebreiro DOP 13 Cecina de León IGP 12 Cereza del Jerte DOP 16 Cerezas de la Montaña de Alicante IGP 16 Chirimoya de la Costa tropical DOP 16 de Granada-Málaga Chorizo de Cantimpalos IGP 12 Chorizo Riojano IGP 12 Chosco de Tineo IGP 12 Chufa de Valencia DOP 18 Cítricos Valencianos; IGP 16 Cítrics Valencians Clementinas de las Tierras del IGP 16 Ebro; Clementines de

les Terres de l’Ebre Coliflor de Calahorra IGP 16 Cordero de Extremadura IGP 11 Cordero de Navarra; IGP 11 Nafarroako Arkumea Cordero Manchego IGP 11

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Dehesa de Extremadura DOP 12 Ensaimada de Mallorca; IGP 24 Ensaimada mallorquina Espárrago de Huétor-Tájar IGP 16 Espárrago de Navarra IGP 16 Estepa DOP 15 Faba Asturiana IGP 16 Faba de Lourenzá IGP 16 Gamoneu; Gamonedo DOP 13 Garbanzo de Fuentesaúco IGP 16 Gata-Hurdes DOP 15 Grelos de Galicia IGP 16 Guijuelo DOP 12 Idiazábal DOP 13 Jamón de Huelva DOP 12 Jamón de Teruel DOP 12 Jamón de Trevélez IGP 12 Jijona IGP 24 Judías de El Barco de Ávila IGP 16 Kaki Ribera del Xúquer DOP 16 Lacón Gallego IGP 11 Lechazo de Castilla y León IGP 11 Lenteja de La Armuña IGP 16 Lenteja Pardina de Tierra IGP 16 de Campos Les Garrigues DOP 15 Los Pedroches DOP 12 Mahón-Menorca DOP 13 Mantecadas de Astorga

IGP 24 Mantecados de Estepa IGP 24 Mantequilla de l’Alt Urgell DOP 15 y la Cerdanya; Mantega de l’AltUrgell i la Cerdanya

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Mantequilla de Soria DOP 15 Manzana de Girona; IGP 16 Poma de Girona Manzana Reineta del Bierzo DOP 16 Mazapán de Toledo IGP 24 Mejillón de Galicia; DOP 17 Mexillón de Galicia Melocotón de Calanda DOP 16 Melón de la Mancha IGP 16 Melva de Andalucia IGP 17 Miel de Galicia; Mel de Galicia IGP 14 Miel de Granada DOP 14 Miel de La Alcarria DOP 14 Mongeta del Ganxet DOP 16 Montes de Granada DOP 15 Montes de Toledo DOP 15 Montoro-Adamuz DOP 15 Nísperos Callosa d’En Sarriá DOP 16 Pan de Cea IGP 24 Pan de Cruz de Ciudad Real IGP 24 Pataca de Galicia; Patata de Galicia IGP 16 Patatas de Prades; Patates de Prades IGP 16 Pemento da Arnoia IGP 16 Pemento de Herbón DOP 16 Pemento de Oímbra IGP 16 Pemento do Couto IGP 16 Pera de Jumilla

DOP 16 Pera de Lleida DOP 16 Peras de Rincón de Soto DOP 16 Picón Bejes-Tresviso DOP 13 Pimentón de la Vera DOP 18 Pimentón de Murcia DOP 18 Pimiento Asado del Bierzo IGP 16

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Pimiento de Gernika or Gernikako IGP 16 Piperra Pimiento Riojano IGP 16 Pimientos del Piquillo de Lodosa DOP 16 Pollo y Capón del Prat IGP 11 Poniente de Granada DOP 15 Priego de Córdoba DOP 15 Queso Casin DOP 13 Queso de Flor de Guía/Queso de DOP 13 Media Flor de Guía/Queso de Guía Queso de La Serena DOP 13 Queso de l’Alt Urgell DOP 13 y la Cerdanya Queso de Murcia DOP 13 Queso de Murcia al vino DOP 13 Queso de Valdeón IGP 13 Queso Ibores DOP 13 Queso Majorero DOP 13 Queso Manchego DOP 13 Queso Nata de Cantabria DOP 13 Queso Palmero; Queso de la Palma DOP 13 Queso Tetilla DOP 13 Queso Zamorano DOP 13 Quesucos de Liébana DOP 13 Roncal DOP 13 Salchichón de Vic; IGP 12 Llonganissa de Vic San Simón da Costa DOP 13 Sidra de Asturias;

Sidra d’Asturies DOP 18 Sierra de Cadiz DOP 15 Sierra de Cazorla DOP 15 Sierra de Segura DOP 15 Sierra Mágina DOP 15

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Siurana DOP 15 Sobao Pasiego IGP 24 Sobrasada de Mallorca IGP 12 Tarta de Santiago IGP 24 Ternasco de Aragón IGP 11 Ternera Asturiana IGP 11 Ternera de Extremadura IGP 11 Ternera de Navarra; IGP 11 Nafarroako Aratxea Ternera Gallega IGP 11 Torta del Casar DOP 13 Turrón de Agramunt; IGP 24 Torró d’Agramunt Turrón de Alicante IGP 24 Uva de mesa embolsada DOP 16 «Vinalopó» Vinagre de Jerez DOP 18 Vinagre del Condado de Huelva DOP 18 Kainuun rönttönen IGP 24 Lapin Poron kuivaliha DOP 12 Lapin Poron kylmäsavuliha DOP 12 Lapin Poron liha DOP 11 Lapin Puikula DOP 16 Abondance DOP 13 Agneau de l’Aveyron IGP 11 Agneau de Lozère IGP 11 Agneau de Pauillac IGP 11 Agneau du Périgord

IGP 11 Agneau de Sisteron IGP 11 Agneau du Bourbonnais IGP 11 Agneau du Limousin IGP 11 Agneau du Poitou-Charentes IGP 11 Agneau du Quercy IGP 11

Ail blanc de Lomagne IGP 16 Ail de la Drôme IGP 16 Ail rose de Lautrec IGP 16 Anchois de Collioure IGP 17 Asperge des sables des Landes IGP 16 Banon DOP 13 Barèges-Gavarnie DOP 11 Beaufort – DOP 13 Bergamote(s) de Nancy IGP 24 Beurre Charentes-Poitou; DOP 15 Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres Beurre d’Isigny DOP 15 Bleu d’Auvergne DOP 13 Bleu de Gex Haut-Jura; DOP 13 Bleu de Septmoncel Bleu des Causses DOP 13 Bleu du Vercors-Sassenage DOP 13 Bœuf charolais du Bourbonnais IGP 11 Bœuf de Bazas IGP 11 Bœuf de Chalosse IGP 11 Bœuf de Vendée IGP 11 Bœuf du Maine IGP 11 Boudin blanc de Rethel IGP 12 Brie de Meaux DOP 13 Brie de Melun DOP 13 Brioche vendéenne IGP 24 Brocciu Corse; Brocciu

DOP 13 Camembert de Normandie DOP 13 Canard à foie gras du Sud-Ouest IGP 12 (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet DOP 13 Chabichou du Poitou DOP 13

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Chaource DOP 13 Chasselas de Moissac DOP 16 Chevrotin DOP 13 Cidre de Bretagne; Cidre Breton IGP 18 Cidre de Normandie; IGP 18 Cidre Normand Clémentine de Corse IGP 16 Coco de Paimpol DOP 16 Comté DOP 13 Coquille Saint-Jacques des Côtes IGP 17 d’Armor Cornouaille DOP 18 Crème d’Isigny DOP 14 Crème fraîche fluide d’Alsace IGP 14 Crottin de Chavignol; Chavignol DOP 13 Dinde de Bresse DOP 11 Domfront DOP 18 Époisses DOP 13 Farine de blé noir de Bretagne/ IGP 16 Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh Farine de châtaigne corse/ DOP 16 Farina castagnina corsa Farine de Petit Epeautre IGP 16 de Haute Provence Figue de Solliès DOP 16 Foin de Crau DOP 31 Fourme d’Ambert; DOP 13 Fourme de Montbrison Fraise du Périgord IGP 16 Génisse Fleur d’Aubrac

IGP 11 Haricot tarbais IGP 16 Huile d’olive d’Aix-en-Provence DOP 15 Huile d’olive de Corse; Huile DOP 15 d’olive de Corse-Oliu di Corsica

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Huile d’olive de Haute-Provence DOP 15 Huile d’olive de la Vallée des DOP 15 Baux-de-Provence Huile d’olive de Nice DOP 15 Huile d’olive de Nîmes DOP 15 Huile d’olive de Nyons DOP 15 Huile essentielle de lavande DOP 15 de Haute-Provence Huîtres Marennes Oléron IGP 18 Jambon de Bayonne IGP 12 Jambon de l’Ardèche IGP 12 Jambon sec et noix de jambon sec IGP 12 des Ardennes Kiwi de l’Adour IGP 16 Laguiole DOP 13 Langres DOP 13 Lentille vert du Puy DOP 16 Lentilles vertes du Berry IGP 16 Lingot du Nord IGP 16 Livarot DOP 13 Mâche nantaise IGP 16 Mâconnais DOP 13 Maine - Anjou DOP 11 Maroilles; Marolles DOP 13 Melon du Haut-Poitou IGP 16 Melon du Quercy IGP 16 Miel d’Alsace IGP 14 Miel de Corse; Mele di Corsica DOP 14 Miel de Provence

IGP 14 Miel de sapin des Vosges DOP 14 Mirabelles de Lorraine IGP 16 Mogette de Vendée IGP 16

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Mont d’or; Vacherin DOP 13 du Haut-Doubs Morbier DOP 13 Moules de Bouchot de la Baie DOP 17 du Mont-Saint-Michel Moutarde de Bourgogne IGP 26 Munster; Munster-Géromé DOP 13 Muscat du Ventoux DOP 16 Neufchâtel DOP 13 Noix de Grenoble DOP 16 Noix du Périgord DOP 16 Œufs de Loué IGP 14 Oie d’Anjou IGP 11 Oignon doux des Cévennes DOP 16 Olive de Nice DOP 16 Olive de Nîmes DOP 16 Olives cassées de la Vallée DOP 16 des Baux-de-Provence Olives noires de la Vallée DOP 16 des Baux de Provence Olives noires de Nyons DOP 16 Ossau-Iraty DOP 13 Pâtes d’Alsace IGP 27 Pays d’Auge; Pays d’Auge- DOP 18 Cambremer Pélardon DOP 13 Petit Épeautre de Haute-Provence IGP 16 Picodon DOP 13 Piment d’Espelette; Piment DOP

18 d’Espelette – Ezpeletako Biperra Pintadeau de la Drôme IGP 11 Poireaux de Créances IGP 16 Pomme de terre de l’Île de Ré DOP 16 Pomme du Limousin DOP 16

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Pommes des Alpes IGP 16 de Haute Durance Pommes de terre de Merville IGP 16 Pommes et poires de Savoie IGP 16 Pont-l’Évêque DOP 13 Porc d’Auvergne IGP 11 Porc de Franche-Comté IGP 11 Porc de la Sarthe IGP 11 Porc de Normandie IGP 11 Porc de Vendée IGP 11 Porc du Limousin IGP 11 Pouligny-Saint-Pierre DOP 13 Pruneaux d’Agen; Pruneaux IGP 16 d’Agen mi-cuits Raviole du Dauphiné IGP 27 Reblochon; Reblochon de Savoie DOP 13 Riz de Camargue IGP 16 Rocamadour DOP 13 Roquefort DOP 13 Sainte-Maure de Touraine DOP 13 Saint-Nectaire DOP 13 Salers DOP 13 Saucisse de Morteau/ IGP 12 Jésus de Morteau Saucisson de l’Ardèche IGP 12 Selles-sur-Cher DOP 13 Taureau de Camargue DOP 11 Tome des Bauges DOP 13 Tomme de Savoie IGP

13 Tomme des Pyrénées IGP 13 Valençay DOP 13 Veau de l’Aveyron et du Ségala IGP 11 Veau du Limousin IGP 11

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Volailles d’Alsace IGP 11 Volailles d’Ancenis IGP 11 Volailles d’Auvergne IGP 11 Volailles de Bourgogne IGP 11 Volailles de Bresse DOP 11 Volailles de Bretagne IGP 11 Volailles de Challans IGP 11 Volailles de Cholet IGP 11 Volailles de Gascogne IGP 11 Volailles de Houdan IGP 11 Volailles de Janzé IGP 11 Volailles de la Champagne IGP 11 Volailles de la Drôme IGP 11 Volailles de l’Ain IGP 11 Volailles de Licques IGP 11 Volailles de l’Orléanais IGP 11 Volailles de Loué IGP 11 Volailles de Normandie IGP 11 Volailles de Vendée IGP 11 Volailles des Landes IGP 11 Volailles du Béarn IGP 11 Volailles du Berry IGP 11 Volailles du Charolais IGP 11 Volailles du Forez IGP 11 Volailles du Gatinais

IGP 11 Volailles du Gers IGP 11 Volailles du Languedoc IGP 11 Volailles du Lauragais IGP 11 Volailles du Maine IGP 11 Volailles du plateau de Langres IGP 11 Volailles du Val de Sèvres IGP 11 Volailles du Velay IGP 11

Budapesti szalámi/Budapesti IGP 12 téliszalámi Csabai kolbász/Csabai IGP 12 vastagkolbász Gönci kajszibarack IGP 16 Gyulai kolbász/Gyulai IGP 12 pároskolbász Hajdúsági torma DOP 16 Magyar szürkemarha hús IGP 11 Makói vöröshagy- DOP 16 ma;Makói hagyma Szegedi fűszerpaprika- DOP 18 őrlemény/Szegedi paprika Szegedi szalámi; DOP 12 Szegedi téliszalámi Clare Island Salmon IGP 17 Connemara Hill lamb; IGP 11 Uain Sléibhe Chonamara Imokilly Regato DOP 13 Timoleague Brown Pudding IGP 12 Abbacchio Romano IGP 11 Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure IGP 17 Aceto balsamico di Modena IGP 18 Aceto balsamico tradizionale DOP 18 di Modena Aceto balsamico tradizionale DOP 18 di Reggio Emilia Aglio Bianco Polesano DOP 16 Aglio di Voghiera DOP 16 Agnello di Sardegna IGP 11 Alto Crotonese DOP 15 Amarene Brusche di Modena IGP 16 Aprutino Pescarese

DOP 15 Arancia del Gargano IGP 16 Arancia di Ribera DOP 16

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Arancia Rossa di Sicilia IGP 16 Asiago DOP 13 Asparago Bianco di Bassano DOP 16 Asparago bianco di Cimadolmo IGP 16 Asparago di Badoere IGP 16 Asparago verde di Altedo IGP 16 Basilico Genovese DOP 16 Bergamotto di Reggio Calabria – DOP 32 Olio essenziale Bitto DOP 13 Bra DOP 13 Bresaola della Valtellina IGP 12 Brisighella DOP 15 Brovada DOP 16 Bruzio DOP 15 Caciocavallo Silano DOP 13 Canestrato di Moliterno IGP 13 Canestrato Pugliese DOP 13 Canino DOP 15 Capocollo di Calabria DOP 12 Cappero di Pantelleria IGP 16 Carciofo Brindisino IGP 16 Carciofo di Paestum IGP 16 Carciofo Romanesco del Lazio IGP 16 Carciofo Spinoso di Sardegna DOP 16 Carota dell’Altopiano del Fucino –

IGP 16 Carota Novella di Ispica IGP 16 Cartoceto DOP 15 Casatella Trevigiana DOP 13 Casciotta d’Urbino DOP 13 Castagna Cuneo – IGP 16 Castagna del Monte Amiata IGP 16 Castagna di Montella IGP 16

Castagna di Vallerano DOP 16 Castelmagno DOP 13 Chianti Classico DOP 15 Ciauscolo IGP 12 Cilento DOP 15 Ciliegia dell’Etna DOP 16 Ciliegia di Marostica IGP 16 Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP 16 Cipollotto Nocerino DOP 16 Clementine del Golfo di Taranto IGP 16 Clementine di Calabria IGP 16 Collina di Brindisi DOP 15 Colline di Romagna DOP 15 Colline Pontine DOP 15 Colline Salernitane – DOP 15 Colline Teatine DOP 15 Coppa di Parma IGP 12 Coppa Piacentina DOP 12 Coppia Ferrarese IGP 24 Cotechino Modena IGP 12 Crudo di Cuneo DOP 12 Culatello di Zibello DOP 12 Dauno DOP 15 Fagioli Bianchi di Rotonda DOP 16 Fagiolo Cannellino di Atina DOP 16 Fagiolo Cuneo

IGP 16 Fagiolo di Lamon della Vallata IGP 16 Bellunese Fagiolo di Sarconi IGP 16 Fagiolo di Sorana IGP 16 Farina di castagne della Lunigiana DOP 16 Farina di Neccio della Garfagnana DOP 16 Farro di Monteleone di Spoleto DOP 16

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Farro della Garfagnana IGP 16 Fichi di Cosenza DOP 16 Fico Bianco del Cilento DOP 16 Ficodindia dell’Etna DOP 16 Fiore Sardo DOP 13 Fontina DOP 13 Formaggella del Luinese DOP 13 Formaggio di Fossa di Sogliano DOP 13 Formai de Mut dell’Alta Valle DOP 13 Brembana Fungo di Borgotaro IGP 16 Garda DOP 15 Gorgonzola DOP 13 Grana Padano DOP 13 Irpinia – Colline dell’Ufita DOP 15 Kiwi Latina IGP 16 La Bella della Daunia – DOP 16 Laghi Lombardi – DOP 15 Lametia DOP 15 Lardo di Colonnata IGP 12 Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP 16 Limone Costa d’Amalfi IGP 16 Limone di Siracusa IGP 16 Limone di Sorrento IGP 16 Limone Femminello del Gargano IGP 16 Limone Interdonato Messina

IGP 16 Liquirizia di Calabria DOP 18 Lucca DOP 15 Marrone della Valle di Susa IGP 16 Marrone del Mugello IGP 16 Marrone di Caprese Michelangelo DOP 16 Marrone di Castel del Rio IGP 16 Marrone di Combai IGP 16

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Marrone di Roccadaspide IGP 16 Marrone di San Zeno DOP 16 Marroni del Monfenera IGP 16 Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel IGP 16 Mela di Valtellina IGP 16 Mela Val di Non DOP 16 Melannurca Campana IGP 16 Melanzana Rossa di Rotonda DOP 16 Miele della Lunigiana DOP 14 Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP 14 Molise DOP 15 Montasio DOP 13 Monte Etna DOP 15 Monte Veronese DOP 13 Monti Iblei DOP 15 Mortadella Bologna IGP 11 Mozzarella di Bufala Campana DOP 13 Murazzano DOP 13 Nocciola del Piemonte; IGP 16 Nocciola Piemonte Nocciola di Giffoni IGP 16 Nocciola Romana DOP 16 Nocellara del Belice DOP 16 Oliva Ascolana del Piceno DOP 16 Pagnotta del Dittaino DOP 16 Pancetta di Calabria DOP 12 Pancetta Piacentina

DOP 12 Pane casareccio di Genzano – IGP 24 Pane di Altamura – DOP 24 Pane di Matera IGP 24 Parmigiano Reggiano – DOP 13 Patata della Sila IGP 16 Patata di Bologna DOP 16

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Pecorino di Filiano DOP 13 Pecorino Romano DOP 13 Pecorino Sardo DOP 13 Pecorino Siciliano DOP 13 Pecorino Toscano DOP 13 Penisola Sorrentina DOP 15 Peperone di Pontecorvo DOP 16 Peperone di Senise IGP 16 Pera dell’Emilia Romagna IGP 16 Pera mantovana IGP 16 Pesca di Leonforte IGP 16 Pesca di Verona IGP 16 Pesca e nettarina di Romagna IGP 16 Piacentinu Ennese DOP 13 Piave DOP 13 Pistacchio verde di Bronte DOP 16 Pomodorino del Piennolo DOP 16 del Vesuvio Pomodoro di Pachino IGP 16 Pomodoro S.

Marzano dell’Agro DOP 16 Sarnese-Nocerino Porchetta di Ariccia IGP 12 Pretuziano delle Colline Teramane DOP 15 Prosciutto Amatriciano IGP 12 Prosciutto di Carpegna DOP 12 Prosciutto di Modena DOP 12 Prosciutto di Norcia IGP 12 Prosciutto di Parma DOP 12 Prosciutto di Sauris IGP 12 Prosciutto di S. Daniele DOP 11 Prosciutto Toscano DOP 12 Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP 12 Provolone del Monaco DOP 13

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Provolone Valpadana DOP 13 Quartirolo Lombardo DOP 13 Radicchio di Chioggia IGP 16 Radicchio di Verona IGP 16 Radicchio Rosso di Treviso IGP 16 Radicchio Variegato IGP 16 di Castelfranco Ragusano DOP 13 Raschera DOP 13 Ricciarelli di Siena IGP 24 Ricotta di Bufala Campana DOP 14 Ricotta Romana DOP 13 Riso del Delta del Po IGP 16 Riso di Baraggia Biellese DOP 16 e Vercellese Riso Nano Vialone Veronese IGP 16 Riviera Ligure DOP 15 Robiola di Roccaverano DOP 13 Sabina DOP 15 Salame Brianza DOP 12 Salame Cremona IGP 12 Salame di Varzi IGP 12 Salame d’oca di Mortara IGP 12 Salame Piacentino DOP 12 Salame S.

Angelo IGP 12 Salamini italiani alla cacciatora DOP 12 Salsiccia di Calabria DOP 12 Salva Cremasco DOP 13 Sardegna DOP 15 Scalogno di Romagna IGP 16 Sedano Bianco di Sperlonga IGP 16 Seggiano DOP 15 Soppressata di Calabria DOP 12

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Soprèssa Vicentina DOP 12 Speck dell’Alto Adige; Südtiroler IGP 12 Markenspeck; Südtiroler Speck Spressa delle Giudicarie DOP 13 Stelvio; Stilfser DOP 13 Taleggio DOP 13 Tergeste DOP 15 Terra di Bari DOP 15 Terra d’Otranto DOP 15 Terre Aurunche DOP 15 Terre di Siena DOP 15 Terre Tarentine DOP 15 Tinca Gobba Dorata del Pianalto DOP 17 di Poirino Toma Piemontese DOP 13 Toscano IGP 15 Tuscia DOP 15 Umbria DOP 15 Uva da tavola di Canicattì IGP 16 Uva da tavola di Mazzarrone IGP 16 Val di Mazara DOP 15 Valdemone DOP 15 Valle d’Aosta Fromadzo DOP 13 Valle d’Aosta Jambon de Bosses DOP 12 Valle d’Aosta Lard d’Arnad DOP 12 Valle del Belice DOP 15 Valli Trapanesi

DOP 15 Valtellina Casera DOP 13 Vastedda della valle del Belìce DOP 13 Veneto Valpolicella, Veneto Euga- DOP 15 nei e Berici, Veneto del Grappa Vitellone bianco dell’Appennino IGP 11 Centrale

Zafferano dell’Aquila DOP 18 Zafferano di San Gimignano DOP 18 Zafferano di Sardegna DOP 17 Zampone Modena IGP 12 Beurre rose – Marque nationale DOP 15 Miel – Marque nationale DOP 14 Salaisons fumées, marque nationale IGP 12 Viande de porc, marque nationale IGP 11 Boeren-Leidse met sleutels DOP 13 Edam Holland IGP 13 Gouda Holland IGP 13 Kanterkaas; Kanternagelkaas; DOP 13 Kanterkomijnekaas Noord-Hollandse Edammer DOP 13 Noord-Hollandse Gouda DOP 13 Opperdoezer Ronde DOP 16 Westlandse druif IGP 16 Andruty Kaliskie IGP 24 Bryndza Podhalańska DOP 13 Chleb prądnicki IGP 24 Fasola korczyńska IGP 16 Fasola Piękny Jaś z Doliny DOP 16 Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca Jabłka grójeckie IGP 16 Jabłka łąckie IGP 16 Karp zatorski DOP 17 Kiełbasa lisiecka

IGP 12 Kołocz śląski/kołacz śląski IGP 24 Miód drahimski IGP 14 Miód kurpiowski IGP 14

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Miód wrzosowy z Borów IGP 14 Dolnośląskich Obwarzanek krakowski IGP 24 Oscypek DOP 13 Podkarpacki miód spadziowy DOP 14 Redykołka DOP 13 Rogal świętomarciński IGP 24 Śliwka szydłowska IGP 16 Suska sechlońska IGP 16 Truskawka kaszubska lub IGP 16 Kaszëbskô malëna Wielkopolski ser smażony IGP 13 Wiśnia nadwiślanka DOP 16 Alheira de Barroso-Montalegre IGP 12 Alheira de Vinhais IGP 12 Ameixa d’Elvas DOP 16 Amêndoa Douro DOP 16 Ananás dos Açores/São Miguel DOP 16 Anona da Madeira DOP 16 Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas IGP 16 Azeite de Moura DOP 15 Azeite de Trás-os-Montes DOP 15 Azeite do Alentejo Interior DOP 14 Azeites da Beira Interior (Azeite da DOP 15 Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) Azeites do Norte Alentejano DOP 15 Azeites do Ribatejo DOP

15 Azeitona de conserva Negrinha DOP 16 de Freixo Azeitonas de Conserva de Elvas DOP 16 e Campo Maior Batata de Trás-os-montes IGP 16 Batata doce de Aljezur IGP 16 Borrego da Beira IGP 11

Borrego de Montemor-o-Novo IGP 11 Borrego do Baixo Alentejo IGP 11 Borrego do Nordeste Alentejano IGP 11 Borrego Serra da Estrela DOP 11 Borrego Terrincho DOP 11 Butelo de Vinhais; Bucho de Vin- IGP 12 hais; Chouriço de Ossos de Vinhais Cabrito da Beira IGP 11 Cabrito da Gralheira IGP 11 Cabrito das Terras Altas do Minho IGP 11 Cabrito de Barroso IGP 11 Cabrito Transmontano DOP 11 Cacholeira Branca de Portalegre IGP 12 Carnalentejana DOP 11 Carne Arouquesa DOP 11 Carne Barrosã DOP 11 Carne Cachena da Peneda DOP 11 Carne da Charneca DOP 11 Carne de Bísaro Transmonano; DOP 11 Carne de Porco Transmontano Carne de Bovino Cruzado dos IGP 11 Lameiros do Barroso Carne de Porco Alentejano DOP 11 Carne dos Açores IGP 11 Carne Marinhoa DOP 11 Carne Maronesa DOP 11 Carne Mertolenga DOP 11 Carne Mirandesa

DOP 11 Castanha da Terra Fria DOP 16 Castanha de Padrela DOP 16 Castanha dos Soutos da Lapa DOP 16 Castanha Marvão-Portalegre DOP 16 Cereja da Cova da Beira IGP 16

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Cereja de São Julião-Portalegre DOP 16 Chouriça de carne de Barroso- IGP 12 Montalegre Chouriça de Carne de Vinhais; IGP 12 Linguiça de Vinhais Chouriça doce de Vinhais IGP 12 Chouriço azedo de Vinhais; IGP 12 Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais Chouriço de Abóbora IGP 12 de Barroso-Montalegre Chouriço de Carne de Estremoz IGP 12 Chouriço de Portalegre IGP 12 Chouriço grosso de Estremoz IGP 12 Chouriço Mouro de Portalegre IGP 12 Citrinos do Algarve IGP 16 Cordeiro Bragançano DOP 11 Cordeiro de Barroso; IGP 11 Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso Farinheira de Estremoz e Borba IGP 12 Farinheira de Portalegre IGP 12 Linguiça de Portalegre IGP 12 Linguiça do Baixo Alentejo; Chou- IGP 12 riço de carne do Baixo Alentejo Lombo Branco de Portalegre IGP 12 Lombo Enguitado de Portalegre IGP 12 Maçã Bravo de Esmolfe DOP 16 Maçã da Beira Alta IGP 16 Maçã da Cova da Beira IGP 16 Maçã de Alcobaça IGP

16 Maçã de Portalegre IGP 16 Maracujá dos Açores/S. Miguel DOP 16

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Mel da Serra da Lousã DOP 14 Mel da Serra de Monchique DOP 14 Mel da Terra Quente DOP 14 Mel das Terras Altas do Minho DOP 14 Mel de Barroso DOP 14 Mel do Alentejo DOP 14 Mel do Parque de Montezinho DOP 14 Mel do Ribatejo Norte (Serra DOP 14 d’Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão Mel dos Açores DOP 14 Morcela de Assar de Portalegre IGP 12 Morcela de Cozer de Portalegre IGP 12 Morcela de Estremoz e Borba IGP 12 Ovos moles de Aveiro IGP 24 Paio de Estremoz e Borba IGP 12 Paia de Lombo de Estremoz IGP 12 Paia de Toucinho de Estremoz IGP 12 Painho de Portalegre IGP 12 Paio de Beja IGP 12 Pêra Rocha do Oeste DOP 16 Pêssego da Cova da Beira IGP 16 Presunto de Barrancos DOP 12 Presunto de Barroso IGP 12 Presunto de Camp Maior e Elvas; IGP 12 Paleta de Campo Maior e Elvas Presunto de Santana da Serra; IGP 12 Paleta de Santana da Serra Presunto de Vinhais/Presunto IGP

12 Bísaro de Vinhais Presunto do Alentejo; DOP 12 Paleta do Alentejo Queijo de Azeitão DOP 13

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Queijo de cabra Transmontano DOP 13 Queijo de Évora DOP 15 Queijo de Nisa DOP 13 Queijo do Pico DOP 13 Queijo mestiço de Tolosa IGP 13 Queijo Rabaçal DOP 13 Queijo São Jorge DOP 13 Queijo Serpa DOP 13 Queijo Serra da Estrela DOP 13 Queijo Terrincho DOP 13 Queijos da Beira Baixa (Queijo DOP 13 de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) Requeijão Serra da Estrela DOP 14 Salpicão de Barroso-Montalegre IGP 12 Salpicão de Vinhais IGP 12 Sangueira de Barroso-Montalegre IGP 12 Vitela de Lafões IGP 11 Magiun de prune Topoloveni IGP 16 Bruna bönor från Öland IGP 16 Kalix Löjrom DOP 17 Skånsk spettkaka IGP 24 Svecia IGP 13 Ekstra deviško oljčno olje DOP 15 Slovenske Istre Kočevski gozdni med DOP 14 Nanoški sir

DOP 13 Prleška tünka IGP 12 Ptujski lük IGP 16 Šebreljski želodec IGP 12 Zgornjesavinjski želodec IGP 12 Oravský korbáčik IGP 13

Skalický trdelnik IGP 24 Slovenská bryndza IGP 13 Slovenská parenica IGP 13 Slovenský oštiepok IGP 13 Tekovský salámový syr IGP 13 Zázrivský korbáčik IGP 13 Arbroath Smokies IGP 17 Beacon Fell traditional Lancashire DOP 13 cheese Bonchester cheese DOP 13 Buxton blue DOP 13 Cornish Clotted Cream DOP 14 Cornish Pasty IGP 24 Cornish Sardines IGP 17 Dorset Blue Cheese IGP 13 Dovedale cheese DOP 13 Exmoor Blue Cheese IGP 13 Gloucestershire cider/perry IGP 18 Herefordshire cider/perry IGP 18 Isle of Man Manx Loaghtan Lamb – DOP 11 Jersey Royal potatoes – DOP 16 Kentish ale and Kentish strong ale – IGP 21 Lough Neagh Eel IGP 17 Melton Mowbray Pork Pie IGP 12 Native Shetland Wool DOP 36 Orkney beef – DOP 11 Orkney lamb

– DOP 11 Rutland Bitter – IGP 21 Scotch Beef – IGP 11 Scotch Lamb – IGP 11 Scottish Farmed Salmon – IGP 17 Shetland Lamb – DOP 11 Single Gloucester – DOP 13

Denominazione Traslitterazione in caratteri latini Protezione(1) Tipo di

Staffordshire Cheese – DOP 13 Swaledale cheese; – DOP 13 Swaledale ewes’ cheese Teviotdale Cheese IGP 13 Traditional Cumberland Sausage IGP 12 Traditional Grimsby Smoked Fish IGP 17 Welsh Beef IGP 11 Welsh lamb IGP 11 West Country farmhouse Cheddar DOP 13 cheese White Stilton cheese; DOP 13 Blue Stilton cheese Whitstable oysters IGP 17 Worcestershire cider/perry IGP 18 Yorkshire Forced Rhubarb DOP 16 (1) Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto nell’appendice 2.

Appendice 2

Legislazione delle Parti

Legislazione dell’Unione europea Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 628/2008 del 2 luglio 2008 (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 3).

Legislazione della Confederazione Svizzera Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, modificata da ultimo il 1° gennaio 2013 (RS 910.12; RU 2012 3631).

Atto finale

della Confederazione Svizzera, e della Comunità europea, riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta Dichiarazione comune concernente il settore delle carni Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni Dichiarazione comune sull’applicazione dell’Allegato 4 relativo al settore fitosanitario Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari Dichiarazione comune concernente l’allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale: Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute» Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la Per la Confederazione Svizzera: Comunità europea: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Broek

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all’appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all’Unione europea o all’Organizzazione mondiale del commercio. È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all’allegato 2 dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l’aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle concessioni tariffarie.

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell’encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera. In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola. Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell’OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

Dichiarazione comune relativa all’attuazione dell’allegato 4 relativo al settore fitosanitario La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l’allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell’appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell’appendice 1 dell’allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell’appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni. Gli articoli 9 e 10 dell’allegato 4 sono attuati al momento dell’entrata in vigore dell’allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d’includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell’appendice 1 dell’allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell’appendice 2 dell’allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell’appendice 3 dell’allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell’appendice 4 dell’allegato 4. Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all’articolo 10 dell’allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Esso presiede all’attuazione progressiva dell’allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’appendice A della presente dichiarazione. Per favorire l’adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

Appendice A

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell’allegato 4

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti originari del territorio di ciascuna delle Parti 1 Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione 1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi Beta vulgaris L. Humulus lupulus L. Prunus L.119

1.2 Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all’impollinazione Chaenomeles Lindl. Cotoneaster Ehrh. Crataegus L. Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl. Malus Mill. Mespilus L. Pyracantha Roem. Pyrus L. Sorbus L. eccetto S. intermedia (Ehrh.) Pers. Stranvaesia Lindl.

1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all’impianto Solanum L. e relativi ibridi

1.4 Vegetali, esclusi frutti e sementi Vitis L.

119 Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti 2.1 Vegetali, escluse le sementi Abies spp. Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp. Brassica spp. Castanea Mill. Cucumis spp. Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. e relativi ibridi Exacum spp. Fragaria L. Gerbera Cass. Gypsophila L. Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea Lactuca spp. Larix Mill. Leucanthemum L. Lupinus L. Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Picea A. Dietr. Pinus L. Populus L. Pseudotsuga Carr. Quercus L. Rubus L. Spinacia L. Tanacetum L. Tsuga Carr. Verbena L.

2.2 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3 Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato Araceae Marantaceae Musaceae Persea Mill. Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium schoenoprasum L.

2.5 Vegetali destinati all’impianto Allium porrum L.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto Camassia Lindl. Chionodoxa Boiss. Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort. Hyacinthus L. Iris L. Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.) Muscari Mill. Narcissus L. Ornithogalum L. Puschkinia Adams Scilla L. Tigridia Juss. Tulipa L.

B. Vegetali e prodotti vegetali originari di territori diversi da quelli di cui alla lettera A 3 Tutti i vegetali destinati all’impianto, eccetto: – sementi diverse da quelle di cui al punto 4 – i seguenti vegetali: Citrus L. Clausena Burm. f. Fortunella Swingle Murraya Koenig ex L. Palmae Poncirus Raf.

4 Sementi 4.1 Sementi originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay Cruciferae Gramineae Trifolium spp.

4.2 Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti Allium cepa L. Allium porrum L. Allium schoenoprasum L. Capsicum spp. Helianthus annuus L. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. Medicago sativa L. Phaseolus L. Prunus L. Rubus L. Zea mays L.

4.3 Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d’America dei seguenti generi: Triticum Secale X Triticosecale

5 Vegetali, esclusi frutti e sementi Vitis L.

6 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi Coniferales Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Populus L. Prunus L. (originario di paesi extraeuropei) Quercus L.

7 Frutti (originari di paesi extraeuropei) Annona L. Cydonia Mill. Diospyros L. Malus Mill. Mangifera L. Passiflora L. Prunus L. Psidium L. Pyrus L. Ribes L. Syzygium Gaertn. Vaccinium L.

8 Tuberi non destinati all’impianto Solanum tuberosum L.

9 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali: – Castanea Mill. – Castanea Mill., Quercus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell’America settentrionale) – Coniferales diverse da Pinus L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)

– Pinus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale) – Populus L. (originario del continente americano) – Acer saccharum Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell’America settentrionale) e b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

Codice NC Designazione delle merci

4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili ex 4401 21 Legno in piccole placche o in particelle: 4401 22 Legno in piccole placche o in particelle: – diverso da quello di Coniferales 4401 30 Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili: ex 4403 20 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: 4403 91 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – di Quercus L. 4403 99 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato: – diverso da quello di Coniferales, di Quercus L. o di Fagus L. ex 4404 10 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: ex 4404 20 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diverso da quello di Coniferales 4406 10 Traversine di legno per strade ferrate o simili – non impregnate ex 4407 10 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: ex 4407 91 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm : – di Quercus L. ex 4407 99 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – diverso da quello di Coniferales, di legni tropicali, di Quercus L. o di Fagus L.

Codice NC Designazione delle merci

ex 4415 10 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei ex 4415 20 Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei ex 4416 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di Quercus L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch’esse dell’esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

10 Terra e mezzo di coltura a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba; b) terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

Appendice B

Legislazioni

Disposizioni della Comunità europea: – Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata – Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato – Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José – Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano – Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell’8 gennaio 1998 – Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l’Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette – Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell’11 marzo 1998 – Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione – Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione – Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d’America

– Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada – Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico – Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) – Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)- – Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale – Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa – Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L.

originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996 – Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d’America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996 – Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

– Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997 – Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997 – Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto – Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal – Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l’Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al – Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina – Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

Appendice C

Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario

Comunità europea Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture Service de la Qualité et de la Protection des végétaux WTC 3–6ème étage Boulevard Simon Bolivar 30 B - 1210 Bruxelles Tél.: +32-2-2083704 Fax: +32-2-2083705 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Tél.: +45-45966600 Fax: +45-45966610 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstrasse 1 D - 53123 Bonn 1 Tél.: +49-2285293590 Fax: +49-2285294262 Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce 3-5, Ippokratous Str. GR - 10164 Athens Tél.: +30-1-3605480 Fax: +30-1-3617103 Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentacion Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria Subdireccion general de Sanidad Vegetal E - 28002 Madrid Tél.: +34-1-3478254 Fax: +34-1-3478263

Ministry of Agriculture and Forestry Plant Production Inspection Centre Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42 FIN - 00501 Helsinki Tél.: +358-0-134-211 Fax: +358-0-13421499

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation Direction générale de l’Alimentation Sous-direction de la Protection des végétaux 175 rue du Chevaleret F - 75013 Paris Tél.: +33.1-49554955 Fax: +33.1-49555949

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale Via XX Settembre, 20 I - 00195 Roma Tél.: +39-6-4884293 - 46655070 Fax: +39-6-4814628

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 NL - 6700 HC Wageningen Tél.: +31-317-496911 Fax: +31-317-421701 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Tél.: +43-1-711 00/6806 Fax.: +43-1-711 00/6507

Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Tel.: +351-1-4435058/4430772/3 Fax: +351-1-4420616/4430527 Swedish Board of Agriculture S - 551 82 Jönkoping Tél.: +46-36-155913 Fax: +46-36-122522

Ministère de l’Agriculture A.S.T.A. 16, route d’Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Tél.: +352-457172-218 Fax: +352-457172-340

Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House (7 West), Kildare street IRL - Dublin 2 Tél.: +353-1-6072003 Fax: +353-1-6616263 Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool 1-2 Peasholme Green Tél.: +44-1904-455161 Fax: +44-1904-455163

Appendice D

Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari

Le zone di cui all’articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea: – Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario – Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario – Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità – Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all’articolo 1 della direttiva 92/76/CEE – Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica – Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica

– Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica – Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità – Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure – Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell’11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della comunità commercializzati sul territorio svizzero A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’appendice 1, parte A dell’allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest’ultima, da quella degli Stati membri di cui all’appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell’articolo 371 dell’ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue: La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d’ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all’inserimento nell’accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate «le Parti») convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L’inserimento delle pertinenti disposizioni nell’Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all’allegato 7 dell’Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all’allegato 8 dell’Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino. Le Parti prevedono l’inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

Dichiarazione comune concernente l’allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l’evoluzione dell’encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la

gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

Dichiarazione della Comunità europea concernente le preparazioni denominate «fondute» La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell’ambito dell’adeguamento del protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972, l’elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione grappa (acquavite di vinaccia o marc) di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame. Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d’ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia. La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale. Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un’informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l’utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti: – Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST); – Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti; – Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; – Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei. I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati. Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’Accordo SEE120.

Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008121

della Comunità europea da un lato e della Confederazione Svizzera dall’altro, riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera recante modifica dell’Allegato 11 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente Atto finale: – Dichiarazione della Svizzera relativa all’importazione di carni che sono state oggetto dell’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali.

Fatto a Parigi, addì 23 di dicembre duemilaotto

Per la Per la Confederazione Svizzera: Comunità europea: Hans Wyss Paul Van Geldorp

121 Introdotto dall’Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4919, 2010 65).

Dichiarazione della Svizzera relativa all’importazione di carni che sono state oggetto dell’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali La Svizzera dichiara che terrà in debito conto la decisione definitiva che sarà resa dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la possibilità di vietare l’importazione di carni prodotte utilizzando gli ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali e che riesaminerà di conseguenza le proprie norme relative all’importazione di carni provenienti da paesi che non vietano l’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali, allineandosi se del caso alle norme comunitarie in materia.

Atto finale della modifica del 14 maggio 2009122

I rappresentanti della Confederazione Svizzera da una parte, e della Comunità europea dall’altra riuniti a Bruxelles il quattordicesimo giorno di maggio dell’anno duemilanove per la firma dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: 1. Dichiarazione comune sull’aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; 2. Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari

Per la Per la Confederazione Svizzera: Comunità europea: Jacques de Watteville Milena Vicenová

122 Introdotto dall’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Dichiarazione comune sull’aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Tenuto conto dell’evoluzione della legislazione delle Parti dalla preparazione e dall’adozione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, le Parti si impegnano, secondo le procedure previste dall’Accordo, a proseguire rapidamente con l’aggiornamento dell’allegato 7, relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, e dell’allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino; ciò per tener conto dell’evoluzione dell’acquis comunitario a seguito dell’adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 148, del 6.6.2008, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)

Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l’Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002, apre, tra l’altro, contingenti tariffari per facilitare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le Parti. Nella «dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni», allegata all’Accordo, le Parti dichiaravano che intendevano riesaminare congiuntamente il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponesse minori ostacoli al commercio. Dal 2002 tale riesame non ha tuttavia avuto luogo. La questione del metodo di gestione tramite gara d’appalto utilizzato dalla Svizzera è stata regolarmente sollevata nei comitati misti sull’agricoltura previsti dall’Accordo. In tale contesto la Comunità si è lamentata a più riprese del fatto che il ricorso a gare d’appalto comporta una riduzione della preferenza tariffaria bilaterale accordata, traducendosi in un ostacolo agli scambi. La Comunità si compiace dell’apertura di negoziati bilaterali in vista della totale liberalizzazione degli scambi bilaterali nel settore agroalimentare che, a termine, risolverà la questione. Tuttavia, tenuto conto della prevedibile durata di tali negoziati e della relativa attuazione, la Comunità chiede che nel frattempo i metodi di gestione dei contingenti tariffari della Svizzera possano essere adattati in modo da limitare gli ostacoli agli scambi.

Atto finale della modifica del 17 maggio 2011123

della Confederazione svizzera e dell’Unione europea,

riuniti il 17 maggio 2011 a Bruxelles per la firma dell’Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato una dichiarazione comune di seguito menzionata e acclusa al presente atto finale: – Dichiarazione comune sulle denominazioni omonime,

Per la Per Confederazione Svizzera: l’Unione europea: Johann N. Schneider-Ammann Sánder Fazekas Dacian Ciolos

123 Introdotto dall’art. 1 n. 3 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).

Dichiarazione comune sulle denominazioni omonime Le Parti riconoscono che le procedure relative alle domande di registrazione delle IG depositate prima della firma della dichiarazione d’intenti dell’11 dicembre 2009 ai sensi delle loro rispettive legislazioni possono proseguire nonostante le disposizioni del presente Accordo e, in particolare, dell’articolo 7 dell’allegato 12. In caso di registrazione di tali IG le Parti convengono che si debbano applicare le disposizioni in materia di omonimia previste nell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 e all’articolo 4a dell’ordinanza DOP/IGP (RS 910.12). A tal fine le Parti si informano preventivamente. Se necessario, e secondo le procedure di cui all’articolo 16 dell’allegato 12, il Comitato potrà considerare una modifica dell’articolo 8 per precisare le disposizioni specifiche relative alle denominazioni omonime.