0.916.111.311
Accordo internazionale sui cereali del 1995 (Stato 11 febbraio 2003)
Preambolo
I firmatari del presente Accordo, considerando che l’Accordo internazionale sul grano del 19492 è stato riveduto, rinnovato o prorogato più volte, per approdare alla conclusione dell’Accordo internazionale sul grano del 19863, considerando che le disposizioni dell’Accordo internazionale sul grano del 1986, costituito, da un lato, dalla Convenzione sul commercio del grano del 19864 e, dall’altro, dalla Convenzione sull’aiuto alimentare del 19865, quali sono state prorogate, scadranno il 30 giugno 1995 e che è auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo, hanno convenuto che l’Accordo internazionale sul grano del 1986 sarà attualizzato e ridenominato Accordo internazionale sui cereali del 1995, comprendente due strumenti giuridici distinti:
a) la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995, e b) la Convenzione sull’aiuto alimentare del 1995, e che ciascuna delle due convenzioni o una di esse, secondo il caso, sarà sottoposta, conformemente alle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, alla firma, alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione dei governi interessati.
RU 1996 2642; FF 1995 IV 1588 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. 2 [[RU 1949 1656], [RU 1953 611], [RU 1957 553], [RU 1959 646], [RU 1963 71], [RU 1968 655], [RU 1972 419]] 3 [1987 1361] 4 [RU 1987 1362, 1994 356] 5 [RU 1986 2049]
Convenzione sul commercio dei cereali del 1995
Conclusa a Londra il 7 dicembre 1994 Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19966 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 aprile 1996 Entrata in vigore a titolo provvisorio per la Svizzera il 1° luglio 1995
Parte prima Aspetti generali
Art. 1 Obiettivi
Lo scopo della presente Convenzione è:
favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, soprattutto nella misura in cui questi ultimi incidano sulla situazione relativa all’alimentazione cerealicola;
favorire lo sviluppo del commercio internazionale dei cereali e garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile, fra l’altro sopprimendo gli ostacoli agli scambi e le pratiche sleali e discriminatorie, nell’interesse di tutti i membri, in particolare dei Paesi in sviluppo;
contribuire, per quanto è possibile, alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell’interesse di tutti i Paesi membri, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e contribuire allo sviluppo dei Paesi la cui economia dipende in misura cospicua dalla vendita commerciale dei cereali; e
fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l’esame delle preoccupazioni dei membri per quanto riguarda il commercio dei cereali.
Definizioni Ai fini della presente Convenzione: «Consiglio» designa il Consiglio internazionale dei cereali, costituito dall’- Accordo internazionale sul grano del 1949 e mantenuto in essere dall’-
articolo 9 ;
i) «membro» designa una parte della presente Convenzione, ii) «membro esportatore» designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell’articolo 12, iii) «membro importatore» designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell’articolo 12;
«comitato esecutivo» designa il comitato costituito ai sensi dell’articolo 15;
«comitato per la situazione del mercato» designa il comitato costituito ai sensi dell’articolo 16;
«cereale» o «cereali» designa l’avena, il frumento, il granoturco, il miglio, l’orzo, la segala, il sorgo, il triticale e i prodotti derivati come pure qualsiasi altro cereale o prodotto cerealicolo che il Consiglio potrà decidere;
i) «acquisto» designa, a seconda del contesto, l’acquisto di cereali ai fini dell’importazione o il quantitativo di cereali acquistato, ii) «vendita» designa, a seconda del contesto, la vendita di cereali ai fini dell’esportazione o il quantitativo di cereali venduto, iii) quando si tratta di un acquisto o di una vendita è inteso, nella presente Convenzione, che tale termine designa non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i governi interessati, ma anche gli acquisti o le vendite conclusi fra negozianti privati e acquisti o vendite conclusi fra un negoziante privato e il governo interessato;
«votazione speciale» designa una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffragi (calcolati conformemente all’art. 12) espressi dai membri esportatori presenti e votanti e almeno i due terzi dei suffragi (calcolati conformemente all’art. 12) espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;
«annata agricola» o «esercizio» designa il periodo dal 1° luglio al 30 giugno;
«giorno lavorativo» designa un giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede il Consiglio.
2. Si intende che ogni menzione, nella presente Convenzione, relativa a un «governo» o a «governi» o a «membro» vale anche per la Comunità europea (appresso designata CE). Conseguentemente, nella presente Convenzione, ogni menzione di «firma» o «deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione» o di uno «strumento di adesione» o di una «dichiarazione di applicazione provvisoria» da parte di un governo, nel caso della CE è inteso che valga anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della CE da parte della sua autorità competente nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della CE per la conclusione di un accordo internazionale. 3. Si intende che ogni menzione, nella presente Convenzione, di un «governo», di «governi» o di un «membro» comprende, se necessario, ogni territorio doganale ristretto ai sensi dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio o dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.
Art. 3 Informazione, relazioni e studi
1. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati nell’articolo 1, rendere possibile un più completo scambio di opinioni durante le sessioni del Consiglio e garantire un afflusso continuo di informazioni nell’interesse generale dei membri, sono adottate disposizioni per garantire, regolarmente, l’elaborazione di relazioni e uno scambio di informazioni nonché, se del caso, la preparazione di studi speciali. Tali relazioni, scambi di informazione e studi riguardano i cereali e vertono essenzialmente:
sulla situazione dell’offerta, della domanda e del mercato;
sui nuovi fatti relativi alle politiche nazionali e alle loro incidenze sul mercato internazionale;
sui nuovi fatti che interessano il miglioramento e l’incremento degli scambi, dell’utilizzazione, dell’immagazzinaggio e dei trasporti, soprattutto nei Paesi in sviluppo.
2. Al fine di aumentare la quantità e migliorare la presentazione dei dati raccolti per le relazioni e gli studi menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo, di consentire a un maggior numero di membri di partecipare direttamente ai lavori del Consiglio e di completare le direttive già impartite dal Consiglio per le proprie sessioni, viene istituito un comitato per la situazione del mercato, le cui riunioni sono aperte a tutti i membri del Consiglio. Il comitato svolge le funzioni specificate nell’articolo 16.
Art. 4 Consultazioni sugli avvenimenti del mercato
1. Se il comitato per la situazione del mercato, nel corso dell’esame permanente del mercato effettuato in applicazione dell’articolo 16, ritiene che avvenimenti del mercato internazionale dei cereali possano recare pregiudizio agli interessi dei membri o se tali avvenimenti sono presentati all’attenzione del comitato da parte del direttore esecutivo, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del Consiglio, il comitato riferisce immediatamente tali avvenimenti al comitato esecutivo. Nell’informare il comitato esecutivo, il comitato tiene conto particolarmente delle circostanze che possono recare pregiudizio agli interessi dei membri. 2. Il comitato esecutivo si riunisce entro 10 giorni lavorativi per analizzare gli avvenimenti in questione e, qualora lo giudichi appropriato, chiede al presidente del Consiglio di convocare una sessione del Consiglio per esaminare la situazione.
Art. 5 Acquisti commerciali e transazioni speciali
1. «Acquisto commerciale» designa, ai fini della presente Convenzione, ogni acquisto conforme alla definizione di cui all’articolo 2 e alle consuete pratiche commerciali degli scambi internazionali, escluse le transazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. «Transazione speciale» designa, ai fini della presente Convenzione, una transazione che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, non conformi alle consuete pratiche commerciali. Le transazioni speciali comprendono:
le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di interesse, il termine di pagamento o altre condizioni connesse non sono conformi ai tassi, ai termini o alle condizioni solitamente praticate nel commercio sul mercato mondiale;
le vendite per le quali i fondi necessari all’operazione sono ottenuti dal governo del membro esportatore sotto forma di prestito vincolato all’acquisto dei cereali;
le vendite in divise del membro importatore, che non siano né trasferibili né convertibili in divise o in merci destinate a essere utilizzate nel Paese membro esportatore;
le vendite effettuate in virtù di accordi commerciali con speciali clausole di pagamento, che prevedono conti di compensazione intesi a liquidare bilateralmente i saldi creditori mediante scambio di merci, salvo nel caso in cui il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la vendita sia considerata come avente carattere commerciale;
le operazioni di permuta:
che risultano dall’intervento di governi e nelle quali i cereali sono scambiati a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale o ii) che sono eseguite in base a un programma governativo di acquisti, salvo nel caso in cui l’acquisto di cereali risulti da un’operazione di permuta nella quale il Paese di destinazione finale dei cereali non sia indicato nel contratto iniziale di permuta;
un dono di cereali o un acquisto di cereali mediante un aiuto finanziario concesso appositamente dal membro esportatore;
ogni altra categoria di transazioni che il Consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, che non siano conformi alle consuete pratiche commerciali.
3. Qualsiasi questione sollevata dal direttore esecutivo o da un membro intesa a stabilire se, per una data transazione, si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di una transazione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo è risolta dal Consiglio.
Art. 6 Direttive concernenti le transazioni a condizioni di favore
1. I membri si impegnano ad eseguire tutte le transazioni a condizioni di favore relative ai cereali, evitando ogni pregiudizio alla normale struttura della produzione e del commercio internazionale. 2. A tal fine, i membri fornitori e i membri beneficiari adotteranno i provvedimenti necessari per fare in modo che le transazioni a condizioni di favore vengano ad aggiungersi alle vendite commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali transazioni e si traducano in un aumento del consumo o delle scorte nel Paese beneficiario. Tali provvedimenti dovranno, per quanto riguarda i Paesi membri dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), essere conformi ai principi e alle direttive della FAO in materia di smercio delle eccedenze nonché agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni e potranno disporre, fra l’altro, che un determinato livello di importazioni commerciali di cereali, convenuto con il Paese beneficiario, venga mantenuto su base globale da tale Paese. Nel determinare o nel rettificare tale livello, occorrerà tener conto pienamente del volume delle importazioni commerciali durante un periodo rappresentativo, delle recenti tendenze dell’utilizzazione e delle importazioni, nonché della situazione economica del Paese beneficiario, in particolare della situazione della sua bilancia dei pagamenti.
3. I membri che effettuano operazioni di esportazione a condizioni di favore devono consultarsi con i membri esportatori, le cui vendite commerciali potrebbero risentire di tali transazioni, per quanto possibile prima di concludere gli accordi necessari con i Paesi beneficiari. 4. Il segretariato riferisce periodicamente al Consiglio sui fatti nuovi in materia di transazioni a condizioni di favore concernenti i cereali.
Art. 7 Notifica e registrazione
1. I membri forniscono regolarmente relazioni e il Consiglio registra per ogni annata agricola, distinguendo fra le transazioni commerciali e le transazioni speciali, tutte le spedizioni di cereali effettuate dai membri e tutte le importazioni di cereali in provenienza da non membri. Il Consiglio registra inoltre, per quanto è possibile, tutte le spedizioni effettuate da non membri a destinazione di altri non membri. 2. I membri forniscono, per quanto è possibile, le informazioni che il Consiglio può richiedere per quanto riguarda la loro offerta e la loro domanda di cereali e comunicano tempestivamente qualsiasi modifica delle loro politiche nazionali in materia di cereali. 3. Ai fini del presente articolo:
i membri trasmettono al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai quantitativi di cereali che sono stati oggetto di vendite e di acquisti commerciali, nonché di transazioni speciali, di cui il Consiglio, in funzione delle sue competenze, potrebbe aver bisogno, compresi:
per quanto riguarda le transazioni speciali, i particolari di tali transazioni che consentano di classificarle secondo le categorie definite nell’articolo 5, ii) i particolari disponibili concernenti il tipo, la categoria, il grado e la qualità dei cereali in questione;
i membri che esportano cereali sono tenuti a trasmettere al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai prezzi d’esportazione di cui il Consiglio potrebbe aver bisogno;
il Consiglio riceve regolarmente informazioni sui costi di trasporto in vigore per i cereali e i membri sono tenuti a comunicare al Consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno.
4. Se un quantitativo di cereali giunge al Paese di destinazione finale dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un Paese diverso da quello di cui il cereale è originario, i membri forniscono, per quanto è possibile, informazioni che consentano di registrare la spedizione quale spedizione dal Paese di origine verso il Paese di destinazione finale. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se il cereale ha lasciato il Paese di origine durante l’annata agricola in questione.
5. Il Consiglio emana un regolamento concernente le notifiche e le registrazioni di cui al presente articolo. Detto regolamento determina la frequenza e le modalità in base alle quali tali notifiche devono essere effettuate e definisce gli obblighi dei membri a tale riguardo. Il Consiglio adotta inoltre la procedura di modifica dei registri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonché le modalità di composizione di qualsiasi controversia che possa sorgere in materia. Quando uno qualsiasi dei membri non ottemperi ripetutamente e senza giustificazione agli impegni di notifica contratti in base al presente articolo, il comitato esecutivo avvia consultazioni con il membro in questione allo scopo di porre rimedio alla situazione.
Art. 8 Controversie e denunce
1. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che non ha potuto essere risolta mediante negoziato, è, a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al Consiglio affinché decida in merito. 2. Ogni membro, che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente Convenzione, siano gravemente lesi dal fatto che uno o più membri hanno adottato provvedimenti tali da compromettere il funzionamento della presente Convenzione, può rivolgersi al Consiglio. Il Consiglio consulta immediatamente i membri interessati al fine di risolvere la questione. Se la questione non viene risolta mediante tali consultazioni, il Consiglio approfondisce l’esame della stessa e può rivolgere raccomandazioni ai membri interessati.
Parte seconda Disposizioni amministrative
Art. 9 Costituzione del Consiglio
1. Il Consiglio (in precedenza denominato Consiglio internazionale del grano, costituito in virtù dell’Accordo internazionale sul grano del 1949 e chiamato ora Consiglio internazionale dei cereali) continua ad esistere ai fini dell’applicazione della presente Convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti. 2. I membri possono essere rappresentati alle riunioni del Consiglio da delegati, supplenti e consiglieri. 3. Il Consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, che restano in carica durante un’annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le proprie funzioni.
Art. 10 Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno. 2. Il Consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente Convenzione e può tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuni.
3. Per poter assolvere le proprie funzioni in virtù della presente Convenzione, il Consiglio può chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessita e i membri si impegnano a fornirgliele, con riserva delle disposizioni dell’articolo 7 paragrafo 2. 4. Il Consiglio può, con votazione speciale, delegare ad uno qualsiasi dei propri comitati o al direttore esecutivo l’esercizio di poteri o funzioni diversi dai poteri e dalle funzioni seguenti:
regolamento delle questioni di cui all’articolo 8;
riesame, conformemente all’articolo 11, dei voti dei membri elencati nell’allegato;
determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti conformemente all’articolo 12;
scelta della sede del Consiglio conformemente all’articolo 13 paragrafo 1;
designazione del direttore esecutivo conformemente all’articolo 17 paragrafo 2;
adozione del preventivo e determinazione dei contributi dei membri conformemente all’articolo 21;
sospensione dei diritti di voto di un membro conformemente all’articolo 21 paragrafo6;
qualsiasi richiesta rivolta al segretario generale dell’UNCTAD7 per convocare una conferenza di negoziazione conformemente all’articolo 22;
esclusione di un membro dal Consiglio in virtù dell’articolo 30;
raccomandazione di emendamento conformemente all’articolo 32;
proroga o fine della presente Convenzione in virtù dell’articolo 33.
Il Consiglio può in qualsiasi momento richiamarsi a questa delega di poteri, a maggioranza dei voti espressi. 5. Qualsiasi decisione adottata in virtù di tutti i poteri o di tutte le funzioni delegati dal Consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è soggetta a revisione da parte del Consiglio, su richiesta di qualsiasi membro, entro i termini prescritti dal Consiglio. Ogni decisione sulla quale non venga presentata domanda di riesame nei termini prescritti vincola tutti i membri. 6. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nella presente Convenzione, il Consiglio si avvale degli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie a garantire l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 11 Voti per l’entrata in vigore e le procedure relative al bilancio di previsione
1. Ai fini dell’entrata in vigore della presente Convenzione, i calcoli da effettuare in virtù dell’articolo 28 paragrafo 1 sono basati sui voti censiti nella sezione A dell’allegato.
Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
2. Ai fini della determinazione delle quote conformemente all’articolo 21, i voti dei membri sono basati su quelli indicati nell’allegato, con riserva delle disposizioni del presente articolo e delle modalità connesse del regolamento interno. 3. Ogniqualvolta la presente Convenzione è prorogata in virtù dell’articolo 33 paragrafo 2, il Consiglio riesamina e adegua il numero dei voti dei membri conformemente al presente articolo. Questi adeguamenti intendono fare in modo che la ripartizione dei voti rifletta più fedelmente la struttura degli scambi di cereali del momento e sono effettuati secondo i metodi stipulati nel regolamento interno. 4. Se il Consiglio decide che la struttura degli scambi mondiali di cereali ha subito una modifica profonda, può riesaminare i voti dei membri e procedere al loro adeguamento. Tali adeguamenti sono assimilati a emendamenti apportati alla presente Convenzione e sono sottoposti alle disposizioni dell’articolo 32, fermo restando che un adeguamento del numero dei voti può diventare effettivo solo all’inizio dell’esercizio. Se il numero dei voti dei membri è modificato in virtù del presente paragrafo, devono passare tre anni prima che possa essere effettuato un altro adeguamento di questo tipo. 5. Tutte le ridistribuzioni di voti secondo il presente articolo devono essere effettuate conformemente al regolamento interno. 6. Ai fini dell’amministrazione della presente Convenzione, salvo per quanto concerne la sua entrata in vigore in virtù dell’articolo 28 paragrafo 1 e la determinazione delle quote in virtù dell’articolo 21, i voti dei membri sono ripartiti conformemente alle disposizioni dell’articolo 12.
Art. 12 Determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti
1. Alla prima sessione tenuta in virtù della presente Convenzione, il Consiglio decide quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della Convenzione. Il Consiglio adotta questa decisione, tenendo conto della struttura degli scambi di cereali dei membri e del parere espresso dai membri stessi. 2. Dopo che il Consiglio ha deciso quali membri sono esportatori e quali membri sono importatori ai sensi della presente Convenzione, i membri esportatori, in base ai voti loro assegnati in virtù dell’articolo 11, si ripartiscono i voti dei membri esportatori, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e i membri importatori si ripartiscono i loro voti nello stesso modo. 3. Ai fini della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i membri esportatori dispongono insieme di 1000 voti e i membri importatori dispongono insieme di 1000 voti. Nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro esportatore e nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro importatore. Non esistono frazioni di voti. 4. Dopo un periodo di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio riesamina l’elenco dei membri esportatori e l’elenco dei membri importatori, tenendo conto dell’evoluzione della struttura dei loro scambi di cereali. A tale riesame si procede ogniqualvolta la Convenzione viene prorogata in virtù dell’articolo 33 paragrafo 2.
5. Qualora un membro ne faccia richiesta, il Consiglio può, all’inizio di ogni esercizio, decidere con votazione speciale di trasferire tale membro dall’elenco dei membri esportatori all’elenco dei membri importatori o dall’elenco dei membri importatori all’elenco dei membri esportatori, secondo il caso. 6. Il Consiglio riesamina la ripartizione dei voti dei membri esportatori e quella dei membri importatori ogniqualvolta l’elenco dei membri esportatori e l’elenco dei membri importatori sono modificati in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del presente articolo. Una nuova ripartizione dei voti, effettuata in virtù del presente paragrafo, è subordinata alle condizioni enunciate nel paragrafo 3 del presente articolo. 7. Ogniqualvolta un governo diventa parte della presente Convenzione o cessa di esserlo, il Consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri esportatori o importatori, secondo il caso, proporzionalmente al numero di voti di cui ciascun membro dispone, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 8. Qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio. Tale autorizzazione deve essere comprovata al Consiglio in forma adeguata. 9. Se, alla data di una riunione del Consiglio, un membro non è rappresentato da un delegato accreditato e non ha abilitato un altro membro a esercitare il suo diritto di voto conformemente al paragrafo 8 del presente articolo oppure se, alla data di una riunione, un membro è decaduto dal proprio diritto di voto, ha perso il proprio diritto di voto o l’ha recuperato, in virtù di una disposizione della presente Convenzione, il totale dei voti che possono esprimere i membri esportatori viene allineato su una cifra uguale a quella del totale dei voti che possono esprimere, in tale riunione, i membri importatori ed è ridistribuito tra i membri esportatori proporzionalmente ai voti di cui dispongono.
Art. 13 Sede, sessioni e quorum
1. La sede del Consiglio è Londra, salvo decisione contraria del Consiglio. 2. Il Consiglio si riunisce nel corso di ogni esercizio almeno una volta al semestre e ogniqualvolta lo decida il presidente o lo esigano le disposizioni della presente Convenzione. 3. Il presidente convoca una sessione del Consiglio se gliene viene fatta richiesta a) da cinque membri o b) da uno o più membri che dispongono in totale di almeno il
per cento dell’insieme dei voti o c) dal comitato esecutivo. 4. Ad ogni riunione del Consiglio, la presenza di delegati che detengono, prima di qualsiasi adattamento del numero dei voti spettanti ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 9, la maggioranza dei voti spettanti ai membri esportatori e la maggioranza dei voti spettanti ai membri importatori è necessaria per costituire il quorum.
Art. 14 Decisioni
1. Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono adottate alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente. 2. Fatta salva la completa libertà d’azione di ciascun membro nell’elaborazione e nell’applicazione della propria politica in materia di agricoltura e di prezzi, ciascun membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni adottate dal Consiglio in virtù delle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 15 Comitato esecutivo
1. Il Consiglio costituisce un comitato esecutivo composto di al massimo6 membri esportatori, eletti ogni anno dai membri esportatori, e di al massimo 8 membri importatori, eletti ogni anni dai membri importatori. Il Consiglio designa il presidente del comitato esecutivo e può designare un vicepresidente. 2. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio ed opera sotto la direzione generale del medesimo. Esso esercita i poteri e le funzioni che gli sono espressamente assegnati dalla presente Convenzione e gli altri poteri e funzioni che il Consiglio può delegargli in virtù dell’articolo 10 paragrafo 4. 3. I membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo dispongono dello stesso numero totale di voti dei membri importatori. I voti dei membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra di loro nel modo che essi decidono, purché nessuno di tali membri esportatori disponga di oltre il 40 per cento del totale dei voti di tali membri esportatori. I voti dei membri importatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra di loro nel modo che essi decidono, purché nessuno di tali membri importatori disponga di oltre il 40 per cento del totale dei voti di tali membri importatori. 4. Il Consiglio stabilisce le norme procedurali relative al voto in seno al comitato esecutivo e adotta le altre clausole che ritenga opportuno inserire nel regolamento interno del comitato esecutivo. Le decisioni del comitato esecutivo devono essere adottate con la stessa maggioranza dei voti prevista dalla presente Convenzione per il Consiglio quando adotta una decisione su una questione analoga. 5. Ogni membro del Consiglio che non sia membro del comitato esecutivo può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi problema sottoposto al comitato esecutivo, ogniqualvolta quest’ultimo ritenga che siano in gioco gli interessi di detto membro.
Art. 16 Comitato per la situazione del mercato
1. Il Consiglio istituisce un comitato per la situazione del mercato, che è un comitato plenario. Se il Consiglio non decide diversamente, il direttore esecutivo è designato presidente del comitato per la situazione del mercato.
2. Anche i rappresentanti di governi non membri o di organizzazioni internazionali possono essere invitati, in qualità di osservatori, a partecipare alle riunioni del comitato per la situazione del mercato, se il presidente del comitato lo ritiene opportuno. 3. Il comitato esamina regolarmente tutti i fattori che incidono sull’economia mondiale dei cereali e comunica le proprie conclusioni ai membri. Il comitato tiene conto, in tale esame, delle informazioni pertinenti comunicate dai membri del Consiglio. 4. Il comitato completa gli orientamenti forniti dal Consiglio, per facilitare al segretariato l’esecuzione dei compiti previsti nell’articolo 3. 5. Il comitato formula pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente Convenzione e su qualunque problema che il Consiglio o il comitato esecutivo possa rinviargli.
Art. 17 Segretariato
1. Il Consiglio dispone di un segretariato composto di un direttore esecutivo, che è il funzionario di grado più elevato, e del personale necessario per i lavori del Consiglio e dei suoi comitati. 2. Il Consiglio designa il direttore esecutivo, che è responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati al segretariato per l’amministrazione della presente Convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio e dai suoi comitati. 3. Il personale viene designato dal direttore esecutivo conformemente alle norme fissate dal Consiglio. 4. Al direttore esecutivo e al personale viene imposto come condizione d’impiego l’obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare a qualsiasi interesse finanziario nel commercio dei cereali e di non sollecitare né ricevere da un governo o da un’autorità estranea al Consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente Convenzione.
Art. 18 Ammissione di osservatori
Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro e qualsiasi organizzazione intergovernativa ad assistere in qualità di osservatore a qualsivoglia sua riunione.
Art. 19 Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative
1. Il Consiglio adotta tutte le disposizioni appropriate per procedere a consultazioni o collaborare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, e, se del caso, con altre istituzioni specializzate e organizzazioni intergovernative, in particolare con la Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il Fondo comune per i prodotti di base e il Programma alimentare mondiale. 2. Considerato il ruolo particolare dell’UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio la terrà al corrente, per quanto è opportuno, delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.
3. Se il Consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente Convenzione comporta un’incompatibilità di base con gli obblighi che l’Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti o le sue istituzioni specializzate possono stabilire in materia di accordi intergovernativi sui prodotti di base, si ritiene che detta incompatibilità possa nuocere al buon funzionamento della presente Convenzione e viene pertanto applicata la procedura dell’articolo 32.
Art. 20 Privilegi e immunità
1. Il Consiglio ha personalità giuridica. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere disciplinati dall’accordo relativo alla sede, concluso fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e il Consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968. 3. L’accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo sarà indipendente dalla presente Convenzione. Tuttavia esso terminerà:
qualora venga concluso un accordo fra il governo del regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e il Consiglio;
nel caso in cui la sede del Consiglio non sia più situata nel Regno Unito o
nel caso in cui il Consiglio cessi di esistere.
4. Qualora la sede del Consiglio non sia più situata nel Regno Unito, il governo del membro in cui è situata la sede del Consiglio stipula con il Consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi e alle immunità del Consiglio, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni convocate dal Consiglio.
Art. 21 Disposizioni finanziarie
1. Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati e gruppi di lavoro sono a carico dei governi rappresentati. Le altre spese derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono coperte con le quote annue di tutti i membri. La quota di ciascun membro per esercizio è fissata in proporzione al numero di voti che gli sono attribuiti nell’allegato, rispetto al totale dei voti di cui dispongono i membri elencati nell’allegato, essendo inteso che il numero di voti assegnato a ciascun membro è adattato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, in funzione della composizione del Consiglio alla data in cui viene adottato il preventivo dell’esercizio considerato. 2. Durante la prima sessione successiva all’entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio vota il proprio preventivo per l’esercizio che termina il 30 giugno 1996 e fissa la quota di ciascun membro. 3. Il Consiglio, nel corso di una delle sessioni che tiene nel secondo semestre di ogni esercizio, vota il proprio preventivo per l’esercizio successivo e fissa la quota di ciascun membro per tale esercizio.
4. La quota iniziale di ciascun membro che aderisce alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 paragrafo 2 è fissata dal Consiglio in base al numero di voti convenuto con il Consiglio come condizione della sua adesione e in funzione del periodo restante dell’esercizio al momento dell’adesione; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri per l’esercizio in corso non sono modificate. 5. Le quote sono esigibili a partire dal momento della loro determinazione. 6. Se un membro non versa integralmente la sua quota entro un termine di6 mesi a decorrere dalla data in cui la sua quota è esigibile in virtù del paragrafo 5 del presente articolo, il direttore esecutivo lo invita ad effettuare il pagamento quanto prima. Se, allo scadere di un termine di6 mesi a decorrere dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il suddetto membro non ha ancora versato la sua quota, i suoi diritti di voto al Consiglio e al comitato esecutivo sono sospesi fino al versamento della quota. 7. Un membro i cui diritti di voto siano sospesi conformemente al paragrafo6 del presente articolo non è privato di alcuno degli altri suoi diritti né esentato da alcuno dei suoi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, salvo decisione del Consiglio adottata con voto speciale. Esso continua ad essere tenuto a versare la sua quota o ad assolvere tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dalla presente Convenzione. 8. Il Consiglio pubblica, nel corso di ogni esercizio, una situazione debitamente verificata degli incassi e delle spese impegnate durante l’esercizio precedente. 9. Prima del suo scioglimento, il Consiglio adotta tutte le disposizioni ai fini della liquidazione delle proprie passività e della destinazione delle proprie attività e dispone dei propri archivi.
Art. 22 Disposizioni economiche
Il Consiglio può esaminare in tempo opportuno la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale o una nuova convenzione internazionale, che potrebbe contenere disposizioni economiche; fa rapporto ai membri formulando ogni raccomandazione che ritiene appropriata. Se risulta che il negoziato possa avere esito positivo, il Consiglio invita il segretario generale dell’UNCTAD a convocare una conferenza di negoziazione.
Parte terza Disposizioni finali
Art. 23 Depositario
1. Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
2. Il depositario notifica a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio della presente Convenzione, nonché ogni adesione, notifica e preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni degli articoli 29 e 32.
Art. 24 Firma
La presente Convenzione sarà aperta alla firma dei governi elencati nell’allegato presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1° maggio al 30 giugno 1995 inclusi.
Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione
1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione di ciascuno dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario al più tardi il 30 giugno 1995. Il Consiglio può tuttavia concedere una o più proroghe del termine fissato ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare il loro strumento a quella data. Il Consiglio informa il depositario di tutte le proroghe del termine in questione.
Art. 26 Applicazione provvisoria
Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni necessarie per sottoscrivere la presente Convenzione o la cui domanda di adesione è approvata dal Consiglio può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente Convenzione e si considera provvisoriamente come parte della medesima.
Art. 27 Adesione
1. Ogni governo elencato nell’allegato può, fino al 30 giugno 1995 incluso, aderire alla presente Convenzione, essendo inteso che il Consiglio può concedere una o più proroghe di tale termine a qualsiasi governo che non abbia depositato il proprio strumento a quella data. 2. Dopo il 30 giugno 1995, i governi di tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione alle condizioni che il Consiglio riterrà appropriate. L’adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio. 3. Quando è fatta menzione, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, dei membri elencati nell’allegato, ogni membro il cui governo ha aderito alla presente Convenzione alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente al presente articolo si considera elencato nel suddetto allegato.
Art. 28 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il 1° luglio 1995 se, al 30 giugno 1995, i governi elencati nella sezione A dell’allegato e che dispongono di almeno l’88 per cento dei voti indicati nella sezione A dell’allegato hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria. 2. Se la presente Convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entri in vigore fra di essi.
Art. 29 Ritiro
Ogni membro può ritirarsi dalla presente Convenzione allo scadere di ciascun esercizio, notificando per iscritto il ritiro al depositario almeno 90 giorni prima dello scadere dell’esercizio in questione, senza per questo essere esentato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e non assolti prima dello scadere del suddetto esercizio. Il membro interessato informa simultaneamente il Consiglio della decisione adottata.
Art. 30 Esclusione
Se il Consiglio conclude che un membro è venuto meno agli obblighi imposti dalla presente Convenzione e decide inoltre che l’infrazione ostacola seriamente il funzionamento della stessa, può, con votazione speciale, escludere tale membro dal Consiglio. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, il suddetto membro perde la qualità di membro del Consiglio.
Art. 31 Liquidazione dei conti
1. Il Consiglio procede, alle condizioni che ritiene eque, alla liquidazione dei conti di un membro che si è ritirato dalla presente Convenzione o che è stato escluso dal Consiglio o che, in qualunque modo, abbia cessato di essere parte della presente Convenzione. Il Consiglio conserva le somme già versate da tale membro. Quest’ultimo è tenuto a liquidare le somme dovute al Consiglio. 2. Allo scadere della presente Convenzione, un membro che si trova nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione o di altri averi del Consiglio; esso non può essere tenuto a coprire alcuna parte del disavanzo del Consiglio.
Art. 32 Emendamento
1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare ai membri un emendamento della presente Convenzione. L’emendamento ha effetto 100 giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifiche di accettazione da membri esportatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri esportatori e da membri importatori che detengono i due terzi dei voti dei membri importatori o a una data ulteriore che il Consiglio fissa con votazione speciale. Il Consiglio può assegnare ai membri un termine per comunicare al depositario che essi accettano l’emendamento; se l’emendamento non è entrato in vigore allo scadere di tale termine, si considera ritirato. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente affinché l’emendamento abbia effetto. 2. Ogni membro in nome del quale non è stata notificata l’accettazione di un emendamento alla data in cui esso ha effetto cessa, a decorrere da tale data, di essere parte della presente Convenzione, a meno che detto membro abbia comprovato al Consiglio di non aver potuto far accettare l’emendamento entro il termine fissato a seguito di difficoltà di procedura costituzionale e il Consiglio decida di prorogare per tale membro il termine di accettazione. Detto membro non è vincolato dall’emendamento fintantoché non abbia notificato la sua accettazione.
Art. 33 Durata, proroga e fine della Convenzione
1. La presente Convenzione resta in vigore fino al 30 giugno 19988 , a meno che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, o non sia sostituita anteriormente alla suddetta data da un nuovo accordo negoziato in virtù dell’articolo
o da una nuova Convenzione negoziata in virtù dello stesso articolo. 2. Il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare la presente Convenzione oltre il 30 giugno 1998 per periodi successivi non superiori a due anni. I membri che non accettano una proroga in tal modo decisa della presente Convenzione lo comunicheranno al Consiglio almeno trenta giorni prima dell’entrata in vigore di detta proroga. Essi cessano di essere parte della presente Convenzione a decorrere dall’inizio del periodo di proroga ma non saranno esentati dagli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e non assolti prima di tale data. 3. Il Consiglio può in qualsiasi momento, con votazione speciale, decidere di porre fine alla presente Convenzione a decorrere dalla data e alle condizioni da esso stabilite. 4. Allo scadere della presente Convenzione, il Consiglio continua ad esistere per il tempo necessario per procedere alla sua liquidazione, e a quel momento dispone dei poteri e esercita le funzioni necessarie a tale scopo. 5. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente articolo.
Prorogata fino al 30 giu. 1999, 30 giu. 2001 e 30 giu. 2003 dalle decisioni del Consiglio internazionale dei cereali del 9 giu. 1999 e del 13 giu. 2001 (vedi RU 2002 4109).
Art. 34 Rapporti tra il preambolo e la Convenzione
La presente Convenzione comprende il preambolo dell’Accordo internazionale sui cereali 1995.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio governo, hanno firmato la presente Convenzione alla data che figura a fronte della loro firma.
Fatto a Londra, il sette dicembre millenovecentonovantaquattro, i testi della presente Convenzione nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Voti dei membri secondo l’articolo 11
(dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1998)
Sezione A Algeria 15 Arabia Saudita 17 Argentina 97 Australia 122 Austria 5 Barbados 5 Bolivia 5 Canada 243 Comunità europea 443 Corea (Repubblica di) 26 Costa d’Avorio 5 Cuba 6 Ecuador 5 Egitto (Repubblica araba d’) 55 Federazione di Russia 100 Finlandia 5 Giappone 187 India 32 Iran (Repubblica islamica d’) 9 Iraq 9 Israele 8 Malta 5 Marocco 10 Mauritius 5 Norvegia 11 Pakistan 14 Panama 5 Santa Sede 5 Stati Uniti d’America 475 Sudafrica 16 Svezia 10 Svizzera 15 Tunisia 5 Turchia 7 Ungheria 13 Yemen (Repubblica dello) 5 2000
Sezione B Bangladesh 9 Paraguay 5 Bielorussia 5 Perù 9 Brasile 32 Filippine 7 Bulgaria 7 Polonia 31 Cile 6 Repubblica araba di Siria 7 Cipro 5 Repubblica Dominicana 5 Colombia 5 Repubblica popolare di Cina 77 El Salvador 5 Repubblica ceca 6 Estonia 5 Romania 14 Etiopia 5 Senegal 5 Ghana 5 Slovacchia 6 Guatemala 5 Slovenia 5 Indonesia 9 Sri Lanka 5 Giamaica 5 Sudan 5 Giordania 5 Taiwan 26 Kazakistan 5 Tanzania 5 Kenya 5 Thailandia 17 Kuwait 5 Trinidad e Tobago 5 Lettonia 5 Ucraina 8 Lituania 5 Uruguay 5 Malaysia 8 Venezuela 13 Messico 28 Vietnam 5 Nigeria 6 Zaire 5 Nuova Zelanda 5 Zambia 5 Uzbekistan 14 Zimbabwe 5
Campo d’applicazione della Convenzione il 1° agosto 19969
Una conferenza dei Governi, svoltasi a Londra il 6 luglio 1995, ha deciso di mettere in vigore la Convenzione a partire dal 1° luglio 1995 tra i governi e l’organizzazione integovernativa menzionati qui appresso, che hanno depositato uno strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione, d’adesione o una notifica d’applicazione a titolo provvisorio, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 28 della Convenzione: Algeria Norvegia Argentina Santa Sede Australia Sudafrica Canada Svizzera Corea (Sud) Tunisia Cuba Turchia Giappone Ungheria India Comunità europea Marocco Mauritius
9 Il campo d’applicazione dettagliato sarà pubblicato all’entrata in vigore definitiva della Convenzione.
Convenzione sull’aiuto alimentare del 1999
Conclusa a Londra il 13 aprile 1999 Entrata in vigore a titolo provvisorio per la Svizzera il 1o luglio 1999
Preambolo Le Parti della presente convenzione, avendo riveduto la convenzione sull’aiuto alimentare del 199510, la cui finalità era di fornire a titolo di aiuto alimentare almeno10 milioni di tonnellate annue di cereali idonei al consumo umano, e confermando la loro volontà di proseguire la cooperazione internazionale in materia di aiuto alimentare tra i governi aderenti; rammentando la dichiarazione sulla sicurezza alimentare e il piano d’azione adottato a Roma nel 1996 in occasione del vertice mondiale dell’alimentazione, in particolare l’impegno a conseguire la sicurezza alimentare per tutti e ad adoperarsi risolutamente per combattere la fame nel mondo; desiderose di potenziare la capacità della comunità internazionale di far fronte a situazioni di emergenza alimentare e di accrescere la sicurezza alimentare a livello mondiale grazie alla fornitura garantita di aiuti alimentari indipendentemente dai prezzi mondiali delle derrate e dalle fluttuazioni dell’offerta; ricordando che, nella decisione di Marrakesh del 1994 sulle misure concernenti i Paesi meno sviluppati e i Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari, i ministri degli Stati membri dell’OMC hanno convenuto di rivedere il livello dell’aiuto alimentare stabilito dalla convenzione sull’aiuto alimentare, la quale è stata oggetto di un riesame approfondito nell’ambito della conferenza ministeriale di Singapore del 1996; riconoscendo che i membri e i Paesi beneficiari seguono le loro politiche in materia di aiuto alimentare e questioni affini e che, in ultima analisi, la finalità dell’aiuto alimentare è di ottenere che l’aiuto alimentare stesso non sia più necessario; desiderose di migliorare l’efficacia e la qualità dell’aiuto alimentare come mezzo di promozione della sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo e, in particolare, di mitigare la povertà e la fame presso le popolazioni più vulnerabili, nonché di intensificare il coordinamento e la cooperazione tra i membri nel campo dell’aiuto alimentare, hanno convenuto quanto segue:
RU 2002 4110
Parte I Finalità e definizioni
Art. I Finalità La presente convenzione si propone come finalità il conseguimento della sicurezza alimentare nel mondo ed il miglioramento della capacità della comunità internazionale di far fronte a situazioni di emergenza alimentare e di sopperire al fabbisogno alimentare dei Paesi in via di sviluppo nei seguenti modi: a) rendendo disponibili, in condizioni affidabili e secondo le modalità indicate nella presente convenzione, aiuti alimentari di entità appropriata; b) incoraggiando i membri a provvedere acciocché l’aiuto alimentare fornito sia particolarmente diretto ad attenuare la povertà e la fame delle popolazioni più vulnerabili e sia compatibile con lo sviluppo dell’agricoltura nei Paesi beneficiari; c) disponendo gli opportuni principi che consentano di massimizzare l’impatto, l’efficacia e la qualità dell’aiuto alimentare come mezzo di promozione della sicurezza alimentare; d) definendo un quadro idoneo alla cooperazione, al coordinamento e allo scambio di informazioni tra i membri in materia di aiuto alimentare, onde accrescere l’efficienza delle operazioni di aiuto alimentare sotto tutti gli aspetti e renderle più coerenti con gli altri strumenti politici adoperati.
Definizioni a) Ai fini della presente convenzione, tranne qualora il contesto giustifichi un’interpretazione diversa: i) per «cif» si intende costo, assicurazione, nolo; ii) per «impegno» si intende la quantità minima di aiuto alimentare che ciascun membro si impegna a fornire annualmente ai sensi dell’articolo III, lettera e) della presente convenzione; iii) per «comitato» si intende il comitato per l’aiuto alimentare di cui all’articolo XV della presente convenzione; iv) per «contributo» si intende la quantità di aiuto alimentare che ciascun membro fornisce e notifica al comitato annualmente secondo le disposizioni della presente convenzione; v) per «convenzione» si intende la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999; vi) la sigla «DAC» designa il comitato di assistenza allo sviluppo (Development Assistance Committee) dell’OSCE; vii) per «Paese in via di sviluppo» si intende qualsiasi Paese o territorio ammesso a beneficiare dell’aiuto alimentare conformemente all’articolo VII della presente convenzione;
viii) per «prodotto ammissibile» si intende uno dei prodotti elencati all’articolo IV, che possono essere forniti dai membri a titolo di aiuto alimentare come contributo ai termini della presente convenzione; ix) per «direttore esecutivo» si intende il direttore esecutivo del Consiglio internazionale dei cereali; x) la sigla «fob» significa franco a bordo; xi) i termini «prodotti alimentari» o «aiuto alimentare» comprendono, se del caso, le sementi per colture alimentari; xii) per «membro» si intende una delle Parti della convenzione. xiii) per «oligoelementi» si intendono le vitamine e i minerali forniti a complemento del prodotto oggetto dell’aiuto alimentare e che, ai sensi dell’articolo IV, lettera c), possono considerarsi parte del contributo dei membri; xiv) «OCSE» significa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; xv) il termine «prodotti di prima trasformazione» comprende: – farine di cereali, – semole e semolini di cereali, – i granelli mondati, perlati, schiacciati, spezzati (anche in fiocchi), ma non preparati ulteriormente), escluso il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso, – germi di cereali, anche in farina, – bulgur, e – qualsiasi altro prodotto cerealicolo analogo stabilito dal comitato; xvi) il termine «prodotti di seconda trasformazione» comprende: – maccheroni, spaghetti e prodotti analoghi, e – qualsiasi altro prodotto stabilito dal comitato la cui fabbricazione comporti l’impiego di un prodotto di prima trasformazione; xvii) il termine «riso» comprende il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso; xviii) per «segretariato» si intende il segretariato del Consiglio internazionale dei cereali: xix) il termine «tonnellata» designa una tonnellata metrica di 1000 kg; xx) con i termini «costi di trasporto ed altri costi operativi», elencati nell’allegato A, si intendono dei costi al di là della fase fob o, in caso di acquisto sul mercato locale, al di là del punto di acquisto, inerenti ad un’operazione di aiuto alimentare, i quali possono essere addebitati in
tutto o in parte al contributo dei membri; xxi) per «valore» si intende l’impegno di ciascun membro espresso in valuta convertibile; xxii) per «equivalente grano» si intende l’entità dell’impegno o del contributo di ciascun membro valutata conformemente alle disposizioni dell’articolo V; xxiii) «OMC» significa Organizzazione mondiale del commercio;
xxiv) per «anno» si intende il periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell’anno successivo. b) Nella presente convenzione, il termine «governo(i)» o «membro(i)» include anche la Comunità europea (in appresso denominata CE). Di conseguenza, le espressioni «firma» o «deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione» o «strumento di adesione» o «dichiarazione di applicazione provvisoria» da parte di un governo designano anche la firma da parte dell’autorità competente della CE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CE da parte di tale autorità, ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale. c) Nella presente convenzione, il termine «governo(i)» o «membro(i)» include, se del caso, ogni singolo territorio doganale ai sensi dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio11 o dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio12.
Contributi e fabbisogno
Quantità e qualità a) I membri convengono di fornire ai Paesi in via di sviluppo aiuti alimentari, oppure il loro equivalente in denaro, per i quantitativi annui minimi precisati alla lettera e) (in appresso denominati «l’impegno»). b) L’impegno di ciascun membro è espresso in tonnellate di equivalente grano o in valore, oppure in entrambi. I membri che esprimono il loro impegno in termini di valore devono anche indicare una quantità annua garantita in tonnellate. c) Se l’impegno di un membro viene espresso in valore, oppure in tonnellate e valore, quest’ultimo può includere anche il trasporto ed altri costi operativi connessi alle operazioni di aiuto alimentare. d) Nel proprio impegno, sia esso espresso in quantitativi, in valore o in entrambi, un membro può includere anche un valore indicativo che rappresenti il costo totale stimato, comprensivo del trasporto e degli altri costi operativi connessi alle operazioni di aiuto alimentare. e) Fatte salve le disposizioni dell’articolo VI, l’impegno di ciascun membro è il seguente:
Membro Tonnellate1 Valore1 Valore indicativo totale (equivalente grano) (milioni) (milioni)
Argentina 35 000 – – Comunità europea e suoi Stati membri 1 320 000 Euro 1302 Euro 4222 Giappone 300 000 – – Norvegia 30 000 – NOK 592 Svizzera 40 000 – – 1 I membri devono notificare le loro operazioni d’aiuto alimentare secondo le pertinenti norme del regolamento interno. 2 Comprese le spese di trasporto e altri costi operativi.
f) Le spese di trasporto e gli altri costi operativi, se addebitati all’impegno di un membro, devono essere inerenti ad un’operazione di aiuto alimentare che sia anch’essa imputabile all’impegno di detto membro. g) Relativamente alle spese di trasporto e agli altri costi operativi, un membro non può imputare al proprio impegno un importo superiore al costo di acquisto dei prodotti ammissibili, tranne in situazioni di emergenza internazionalmente riconosciute. h) Qualsiasi membro che abbia aderito alla presente convenzione ai sensi dell’articolo XXIII, lettera b), si considera automaticamente incluso nell’elenco di cui alla lettera e) del presente articolo, unitamente al proprio impegno. i) L’impegno di un membro aderente di cui alla lettera h) del presente articolo non può essere inferiore a 20 000 tonnellate o ad un congruo valore approvato dal comitato. Questa disposizione si applica a decorrere dal primo anno in cui il comitato giudica che il Paese in questione abbia aderito alla convenzione. Tuttavia, per agevolare l’adesione di nuovi Stati, diversi da quelli elencati alla lettera e) del presente articolo, il comitato può accettare che l’impegno di un membro aderente venga scaglionato su un massimo di tre anni, a condizione che l’impegno iniziale per il primo anno sia pari ad almeno 10 000 tonnellate o ad un valore corrispondente e che sia maggiorato di almeno 5000 tonnellate l’anno – o di un valore corrispondente – ad ogni anno consecutivo. j) Tutti i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare devono essere conformi alle norme internazionali di qualità, confacenti alle abitudini alimentari e alle esigenze nutrizionali dei beneficiari e, ad eccezione delle sementi, idonei al consumo umano.
Art. IV Prodotti a) I seguenti prodotti possono essere forniti a titolo di aiuto alimentare ai sensi della presente convenzione, secondo le modalità stabilite dal pertinente regolamento interno: i) cereali (frumento, orzo, granturco, miglio, avena, segala, sorgo o triticale) o riso; ii) prodotti di prima o seconda trasformazione derivati dai cereali o dal riso; iii) leguminose; iv) olio commestibile; v) radici e tuberi commestibili (manioca, patate, patate dolci, igname, colocasia), qualora siano forniti nell’ambito di operazioni triangolari o acquistati sul mercato locale; vi) latte scremato in polvere; vii) zucchero; viii) sementi di prodotti ammissibili, e, ix) nei limiti fissati alla lettera b) del presente articolo, prodotti che compongono la dieta tradizionale delle popolazioni vulnerabili o che fanno parte di un programma di integrazione alimentare, purché rispondano ai requisiti di cui all’articolo III, lettera j) della presente convenzione. b) La quantità di aiuti alimentari fornita da un membro nel corso di un anno nell’adempimento del proprio impegno, sotto forma di: i) tutti i prodotti di cui alla lettera a), punti vi), vii) e viii) del presente articolo, non deve superare complessivamente il 15 per cento e nessuna categoria di prodotti può superare singolarmente il 7 per cento dell’impegno, esclusi il trasporto e i costi operativi; ii) tutti i prodotti di cui alla lettera a), punto ix) del presente articolo, non deve superare complessivamente il 5 per cento e nessun prodotto può superare singolarmente il 3 per cento dell’impegno, esclusi il trasporto e i costi operativi; iii) se l’impegno è espresso sia in tonnellate che in valore, le percentuali di cui ai precedenti punti i) e ii) dovranno essere calcolate distintamente per la quantità e per il valore, esclusi il trasporto e altri costi operativi. c) Ai fini dell’adempimento dei rispettivi impegni i membri possono fornire oligoelementi a complemento dei prodotti ammissibili, possibilmente integratori alimentari arricchiti, in particolare nelle situazioni di emergenza e nell’ambito di progetti di sviluppo mirati.
Art. V Equivalenza a) I contributi alimentari dei membri sono valutati come segue in termini di equivalente grano: i) i cereali per consumo umano equivalgono al frumento; ii) i contributi in riso sono valutati in base al rapporto tra i prezzi internazionali all’esportazione per il riso e il frumento, secondo le modalità definite nel regolamento interno; iii) i prodotti di prima o seconda trasformazione derivati dai cereali o dal riso sono valutati in base al rispettivo tenore di cereali o di riso, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno; iv) le leguminose, le sementi di cereali, di riso o di altre piante alimentari e tutti gli altri prodotti ammissibili sono valutati in base al costo di acquisto, secondo le modalità definite nel regolamento interno. b) Nel caso di contributi sotto forma di composti o miscele di prodotti, verrà presa in considerazione soltanto la proporzione del composto o della miscela costituita da prodotti ammissibili. c) Il comitato adotta un regolamento interno per determinare l’equivalente grano dei prodotti arricchiti e degli oligoelementi. d) I contributi in denaro per l’acquisito di prodotti ammissibili forniti a titolo di aiuto alimentare sono valutati in base all’equivalente grano di tali prodotti, oppure ai prezzi praticati per il frumento sul mercato internazionale, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.
Riporti a) Ciascun membro provvede affinché le operazioni relative al proprio impegno per un dato anno siano eseguite per quanto possibile nel corso di quell’anno. b) Se un membro non è in grado di fornire la quantità indicata all’articolo III, lettera e) in un dato anno, ne informa il comitato al più presto possibile e comunque non oltre la prima sessione tenuta dopo la fine dell’anno. Salvo qualora il comitato decida altrimenti, il quantitativo non fornito viene aggiunto all’impegno del membro per l’anno successivo. c) Se il contributo di un membro supera il suo impegno per un dato anno, il 5 per cento al massimo dell’impegno totale o il quantitativo eccedente – a seconda di quale dei due quantitativi è inferiore – viene detratto dall’impegno per l’anno successivo.
Beneficiari a) L’aiuto alimentare oggetto della presente convenzione può essere fornito ai Paesi e ai territori in via di sviluppo elencati nell’allegato B, segnatamente: i) Paesi meno sviluppati; ii) Paesi a basso reddito;
iii) Paesi a reddito medio-basso e altri Paesi che figurano nell’elenco dell’OMC dei Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari al momento della conclusione della presente convenzione, in caso di emergenza alimentare o di crisi finanziaria internazionalmente riconosciuta e avente come conseguenza una grave penuria alimentare oppure nel quadro di operazioni di aiuto alimentare mirate a popolazioni particolarmente vulnerabili. b) Ai fini dell’applicazione della lettera a) del presente articolo, ogni eventuale modifica apportata all’elenco del DAC dei Paesi e territori in via di sviluppo, riportato nell’allegato B, lettere a), b) e c), si applica anche all’elenco dei beneficiari ai sensi della presente convenzione. c) Nella ripartizione dell’aiuto alimentare vanno privilegiati i Paesi meno sviluppati e i Paesi a basso reddito.
Art. VIII Fabbisogno a) L’aiuto alimentare deve essere fornito soltanto quando esso rappresenta il mezzo di assistenza più efficace ed opportuno. b) L’aiuto alimentare deve essere basato su una valutazione del fabbisogno dei beneficiari, effettuata sia dai membri che dai beneficiari stessi nelle rispettive sfere di competenza, e deve essere finalizzato al potenziamento della sicurezza alimentare nei Paesi beneficiari. Nel sovvenire a tali necessità, i membri prestano particolare attenzione alle esigenze nutrizionali delle donne e dei bambini. c) L’aiuto alimentare da distribuirsi gratuitamente deve essere destinato alle popolazioni vulnerabili. d) La fornitura di aiuti alimentari in situazioni di emergenza deve accordarsi agli obiettivi di recupero e di sviluppo a lungo termine dei Paesi beneficiari e rispettare i principi fondamentali di carattere umanitario. I membri provvederanno per quanto in loro potere acciocché l’aiuto alimentare giunga tempestivamente ai destinatari. e) Per quanto possibile, i membri forniscono gli aiuti alimentari non urgenti sulla base di una pianificazione preventiva, affinché i Paesi beneficiari possano tener conto, in sede di elaborazione dei loro programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuti alimentari che riceveranno annualmente durante il periodo di validità della presente convenzione. f) Qualora, in conseguenza di un raccolto particolarmente scarso o di altre circostanze, un Paese, una regione o più regioni siano colpite da un’eccezionale penuria alimentare, la situazione verrà esaminata dal comitato, il quale potrà raccomandare ai membri di aumentare la quantità di aiuto alimentare fornita. g) In sede di valutazione del fabbisogno, i membri o i loro partner si consultano per quanto possibile su scala regionale o a livello di Paesi beneficiari per cercare di definire una metodologia comune di analisi del fabbisogno.
h) Nel quadro dei loro programmi di aiuto alimentare, i membri acconsentono eventualmente a designare Paesi o regioni prioritari. Essi garantiscono la trasparenza delle loro priorità, politiche e programmi e forniscono informazioni agli altri donatori. i) I membri si consultano, direttamente o tramite i rispettivi partner, circa le possibilità di stabilire piani d’azione comuni per i Paesi prioritari, possibilmente su base pluriennale.
Forme e condizioni dell’aiuto a) L’aiuto alimentare oggetto della presente convenzione può essere fornito sotto una delle forme seguenti: i) doni di prodotti alimentari o doni in denaro per l’acquisto di prodotti alimentari a favore o da parte del Paese beneficiario; ii) vendita di prodotti alimentari contro una somma nella moneta del Paese beneficiario, non trasferibile né convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore; iii) vendita di prodotti alimentari a credito, contro pagamento a congrue rate annue ripartite su venti anni o più, ad un tasso d’interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sul mercato mondiale. b) Limitatamente all’aiuto alimentare imputato all’impegno dei membri, l’aiuto alimentare fornito ai Paesi meno sviluppati deve essere interamente erogato sotto forma di doni. c) L’aiuto alimentare erogato sotto forma di doni deve rappresentare almeno l’80 per cento del contributo di un membro e, nella misura del possibile, i membri si sforzeranno di superare progressivamente questa percentuale. d) I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto alimentare oggetto della presente convenzione in modo da evitare qualsiasi interferenza con le normali strutture della produzione e degli scambi internazionali. e) I membri devono garantire in particolare: i) che la fornitura di aiuti alimentari non sia collegata – direttamente o indirettamente, in modo formale o informale, esplicitamente o implicitamente – ad esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi verso i Paesi beneficiari; ii) che le operazioni di aiuto alimentare, compresi gli aiuti alimentari bilaterali forniti in denaro, vengano realizzate in maniera conforme ai principi della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni.
Trasporto e consegna a) I costi di trasporto e di consegna dell’aiuto alimentare oltre la fase fob sono, per quanto possibile, a carico dei donatori, segnatamente in caso di emergenza o quando il beneficiario è un Paese prioritario.
b) Al momento di pianificare le operazioni di aiuto alimentare, va tenuto conto delle eventuali difficoltà che possono pregiudicare il trasporto, la trasformazione o il magazzinaggio delle derrate, nonché degli effetti che la consegna degli aiuti potrebbe avere sulla commercializzazione della produzione locale nel Paese beneficiario. c) Per sfruttare al meglio la capacità logistica disponibile, i membri, di concerto con altri donatori, con i Paesi beneficiari e con eventuali altre parti coinvolte nella consegna degli aiuti alimentari, stabiliscono per quanto possibile un calendario coordinato di consegna dei rispettivi aiuti. d) Qualsiasi resoconto dell’operato dei membri nell’ambito della presente convenzione deve menzionare il pagamento delle spese di trasporto e degli altri costi operativi. e) Le spese di trasporto e gli altri costi operativi devono essere inerenti ad un’operazione di aiuto alimentare che sia imputabile all’impegno di uno dei membri.
Canalizzazione a) I membri possono fornire l’aiuto alimentare in forma bilaterale, tramite organizzazioni intergovernative od altri organismi internazionali o non governativi. b) I membri prendono in debita considerazione la convenienza di convogliare l’aiuto alimentare attraverso canali multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale. c) Nella progettazione ed esecuzione delle operazioni di aiuto alimentare, i membri si avvalgono, ove possibile, delle informazione e delle competenze disponibili presso le organizzazioni internazionali competenti, intergovernative o non governative, operanti nel campo dell’aiuto alimentare. d) I membri sono invitati a coordinare le loro politiche di aiuto alimentare e le attività svolte nei confronti delle organizzazioni internazionali che si occupano di aiuto alimentare, al fine di rafforzare la coerenza delle operazioni di aiuto alimentare.
Acquisti sul mercato locale e operazioni triangolari a) Al fine di promuovere lo sviluppo agricolo locale, consolidare i mercati regionali e locali e potenziare la sicurezza alimentare a lungo termine dei Paesi beneficiari, i membri prenderanno in considerazione l’opportunità di utilizzare o di orientare i doni in denaro per l’acquisto di prodotti alimentari: i) destinati al Paese beneficiario e provenienti da altri Paesi in via di sviluppo (cosiddette «operazioni triangolari»), oppure ii) destinati ad una regione deficitaria di un Paese in via di sviluppo e provenienti da un’altra regione dello stesso Paese («acquisti sul mercato locale»).
b) I contributi in denaro non devono di norma servire all’acquisto di prodotti alimentari dello stesso tipo di quelli ricevuti dal Paese di provenienza a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale durante lo stesso anno in cui ha luogo l’acquisto, o negli anni precedenti se l’aiuto non è ancora esaurito. c) Per agevolare l’acquisto di prodotti alimentari nei Paesi in via di sviluppo, i membri comunicano al segretariato, nella misura del possibile, tutte le informazioni di cui dispongono sulle eventuali eccedenze alimentari esistenti o previste in tali Paesi. d) I membri avranno a cuore di evitare che le variazioni di prezzi provocate dagli acquisti sul mercato locale rechino pregiudizio ai consumatori a basso reddito.
Efficacia e impatto a) In tutte le operazioni di aiuto alimentare, i membri si adopereranno in particolare per: i) evitare effetti deleteri sul raccolto locale e sulle strutture di produzione e di commercializzazione del Paese beneficiario, programmando opportunamente la distribuzione degli aiuti alimentari; ii) rispettare le abitudini alimentari locali e le esigenze nutrizionali dei beneficiari e minimizzare gli eventuali effetti negativi sulla loro alimentazione; iii) favorire la partecipazione delle donne al processo decisionale e alla realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare, in modo da accrescere la sicurezza alimentare a livello dei nuclei familiari. b) I membri sosterranno gli sforzi dei governi dei Paesi beneficiari per elaborare ed attuare programmi di aiuto alimentare conformi alla presente convenzione. c) I membri sostengono e, se necessario, contribuiscono a potenziare la competenza e la capacità dei governi e della società civile dei Paesi beneficiari di elaborare e porre in essere strategie di sicurezza alimentare che amplifichino l’impatto dei programmi di aiuto alimentare. d) Se l’aiuto alimentare viene venduto nel Paese beneficiario, la vendita sarà effettuata per quanto possibile attraverso il settore privato, in base ad un’analisi di mercato. I proventi di tali vendite saranno devoluti di preferenza a favore di progetti intesi a migliorare la sicurezza alimentare dei beneficiari. e) Si studierà il modo di integrare l’aiuto alimentare con altri mezzi (contributi finanziari, assistenza tecnica, ecc.) in modo da accrescerne l’efficacia ai fini della sicurezza alimentare e da potenziare la capacità dei governi e della società civile di elaborare strategie di sicurezza alimentare a tutti i livelli.
f) I membri si adoperano affinché la loro politica di aiuto alimentare sia coerente con altre politiche, segnatamente in materia di sviluppo, agricoltura e commercio. g) I membri convengono di consultarsi il più possibile con tutti i partner interessati nei singoli Paesi beneficiari per controllare il coordinamento dei programmi e delle operazioni di aiuto alimentare. h) I membri provvederanno a svolgere valutazioni congiunte dei loro programmi di aiuto alimentare sulla base di criteri internazionalmente riconosciuti. i) Nel valutare i loro programmi e le loro operazioni di aiuto alimentare, i membri prenderanno in considerazione le disposizioni della convenzione relative all’efficacia e all’impatto dell’aiuto alimentare. j) I membri sono invitati a valutare l’impatto dei loro programmi di aiuto alimentare – attuati attraverso canali bilaterali o multilaterali o tramite organizzazioni non governative – con l’ausilio di opportuni indicatori, quali la situazione nutrizionale dei beneficiari o altri parametri attinenti alla sicurezza alimentare mondiale.
Art. XIV Informazione e coordinamento a) I membri informano regolarmente il comitato della quantità, della natura, delle modalità di canalizzazione, dei costi – comprese le spese di trasporto e altri costi operativi –, della forma e delle condizioni dei loro contributi, in conformità con il regolamento interno. b) I membri si impegnano a fornire dati statistici ed altre informazioni utili ai fini dell’applicazione della convenzione, con particolare riguardo: i) agli aiuti consegnati, compresi i prodotti acquistati grazie ai contributi in denaro, gli acquisti effettuati sul mercato locale e le operazioni triangolari, nonché agli aiuti canalizzati tramite organizzazioni internazionali; ii) agli accordi conclusi per la fornitura di aiuti alimentari in futuro; iii) alle politiche che influiscono sulla fornitura e sulla distribuzione dell’aiuto alimentare. Nella misura del possibile, dette relazioni saranno trasmesse per iscritto al direttore esecutivo prima di ogni sessione ordinaria del comitato. c) I membri che prestano il loro contributo ai sensi della presente convenzione sotto forma di versamenti multilaterali in denaro a favore di organizzazioni internazionali devono riferire in merito all’adempimento dei loro obblighi conformemente al regolamento interno. d) I membri si scambiano informazioni sulle rispettive politiche e programmi di aiuto alimentare e sui risultati delle valutazioni condotte in merito a tali politiche e programmi; essi si adoperano affinché i loro programmi di aiuto alimentare siano coerenti con le strategie in materia di sicurezza alimentare a livello nazionale, regionale, locale e familiare.
e) I membri comunicano preventivamente al comitato la proporzione del loro impegno che intendono fornire in forma diversa dai doni e le condizioni di tale aiuto.
Comitato per l’aiuto alimentare a) Il comitato per l’aiuto alimentare, istituito dalla convenzione sull’aiuto alimentare dell’accordo internazionale sui cereali del 196713, continua ad esistere ai fini dell’applicazione della presente convenzione, con i poteri e le funzioni da questa previsti. b) Il comitato è composto di tutte le Parti della presente convenzione. c) Ciascun membro designa un rappresentante residente presso la sede del comitato, al quale vengono normalmente indirizzati gli avvisi ed altre comunicazioni del segretariato relative alle attività del comitato. Qualsiasi membro può adottare altre disposizioni d’intesa con il direttore esecutivo.
Poteri e funzioni del comitato a) Il comitato prende le decisioni ed espleta le funzioni necessarie per attuare le disposizioni della presente convenzione. A questo scopo esso adotta un regolamento interno. b) Il comitato delibera all’unanimità. c) Il comitato verifica il fabbisogno di aiuto alimentare dei Paesi in via di sviluppo e la capacità dei membri di sopperire a tale fabbisogno. d) Il comitato verifica i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi enunciati all’articolo I della presente convenzione ed il rispetto delle disposizioni della convenzione. e) Il comitato può ottenere informazioni dai Paesi beneficiari e consultare tali Paesi.
Presidente e vicepresidente a) Nell’ultima sessione di ogni anno, il comitato designa un presidente e un vicepresidente per l’anno successivo. b) Il presidente ha i seguenti compiti: i) approvare l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione; ii) presiedere le sessioni; iii) aprire e chiudere le riunioni e le sessioni del comitato;
13 [RU 1968 655]
iv) sottoporre l’ordine del giorno provvisorio al comitato, che lo adotta all’inizio di ciascuna sessione; v) dirigere i dibattiti e assicurare l’osservanza del regolamento interno; vi) accordare il diritto di parola e decidere tutte le questioni di procedura conformemente al regolamento interno; vii) rivolgere domande al comitato e annunciare le decisioni, e viii) deliberare sulle eventuali questioni di procedura sollevate dai delegati. c) In caso di assenza del presidente ad una sessione o parte di essa, o in caso di impossibilità temporanea dello stesso ad esercitare le proprie funzioni, il vicepresidente lo sostituisce. In caso di assenza sia del presidente che del vicepresidente, il comitato designa un presidente ad interim. d) Se, per qualunque motivo, il presidente è impossibilitato ad esercitare ulteriormente il proprio incarico, il vicepresidente gli subentra nell’ufficio, in attesa che il comitato nomini un nuovo presidente. e) Il vicepresidente facente funzione di presidente o il presidente ad interim hanno gli stessi poteri e obblighi del presidente.
Art. XVIII Sessioni a) Il comitato si riunisce almeno due volte all’anno, in occasione delle sessioni statutarie del Consiglio internazionale dei cereali. Il comitato si riunisce inoltre in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o a richiesta di almeno tre membri, o quando lo richiedano le disposizioni della presente convenzione. b) Le sessioni del comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del comitato stesso. c) Se del caso, il comitato può invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualità di osservatori, qualsiasi Stato non membro e i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali intergovernative. d) Il comitato ha sede a Londra.
Art. XIX Segretariato a) Il comitato, per i compiti amministrativi di cui può chiedere l’esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e delle relazioni, si avvale dei servizi del segretariato del Consiglio internazionale dei cereali. b) Il direttore esecutivo applica le direttive del comitato e adempie gli incarichi attribuitigli dalla convenzione e dal regolamento interno.
Inosservanza degli impegni e contenzioso a) In caso di controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione o di inadempimento degli obblighi contratti in virtù della stessa, il comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.
b) In caso di divergenza sull’applicazione delle disposizioni della convenzione, i membri convengono di attenersi alle raccomandazioni e alle conclusioni adottate all’unanimità dal comitato.
Disposizioni finali
Depositario Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario della presente convenzione.
Firma e ratifica a) La presente convenzione sarà aperta alla firma dei governi di cui all’articolo III, lettera e), dal 1o maggio 1999 al 30 giugno 1999 incluso. b) La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1999, restando tuttavia inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. c) Ogni governo firmatario può depositare presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Il firmatario che depositi tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente, conformemente alla sua legislazione, ed è considerato provvisoriamente parte della stessa. d) Il depositario notifica a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione e applicazione provvisoria della presente convenzione, nonché ogni adesione alla stessa.
Adesione a) La presente convenzione è aperta all’adesione di ciascuno dei governi di cui all’articolo III, lettera e), che non abbia firmato la convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1999, restando inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data. b) La presente convenzione, quando sarà entrata in vigore conformemente al disposto dell’articolo XXIV, sarà aperta all’adesione dei governi diversi da quelli di cui all’articolo III, lettera e), alle condizioni che il comitato riterrà
opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. c) Ogni governo aderente alla presente convenzione in virtù della lettera a) del presente articolo o la cui adesione sia stata decisa dal comitato in virtù della lettera b) dello stesso può depositare presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica provvisoriamente la convenzione, conformemente alla sua legislazione, ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.
Entrata in vigore a) La presente convenzione entrerà in vigore il 1° luglio 1999 a condizione che, entro il 30 giugno 1999, siano stati depositati gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria da parte di governi la cui somma degli impegni, indicati all’articolo III, lettera e), rappresenta almeno il 75 per cento degli impegni totali di tutti i governi ivi elencati e a condizione che sia in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 199514. b) Qualora la convenzione non entri in vigore conformemente alla lettera a) del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere all’unanimità che essa entrerà in vigore fra di essi, a condizione che sia entrata in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.
Durata e recesso dalla convenzione a) Salvo che non sia prorogata in applicazione della lettera b) del presente articolo o che non vi sia posto fine anticipatamente in applicazione della lettera f), la presente convenzione resterà in vigore sino al 30 giugno 2002 incluso, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest’ultima resti in vigore sino a tale data inclusa. b) Il comitato potrà prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 200215 per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest’ultima resti in vigore sino alla fine del periodo di proroga. c) Se la presente convenzione verrà prorogata in virtù del presente articolo, gli impegni dei membri di cui all’articolo III, lettera e), potranno essere sottoposti a revisione da parte dei membri prima dell’entrata in vigore di ciascuna
15 Prorogato fino al 30 giu. 2003 dalla Dec. del Comitato dell’aiuto alimentare (RU 2003 290).
proroga. Gli impegni individuali, nella loro forma così riveduta, rimarranno invariati per l’intera durata di ciascuna proroga. d) L’applicazione delle presente convenzione sarà oggetto di costante verifica, in particolare alla luce dei risultati di eventuali negoziati multilaterali concernenti la fornitura di aiuti alimentari, in particolare a condizioni di credito agevolate, nonché della necessità di applicare tali risultati. e) La situazione di tutte le operazioni di aiuto alimentare e in particolare di quelle che prevedono la concessione di credito a condizioni agevolate sarà sottoposta a verifica prima di qualsiasi decisione di proroga della presente convenzione o di conclusione di una nuova convenzione. f) Se verrà posto fine alla presente convenzione, il comitato continuerà ad esistere per il tempo indispensabile per procedere alla sua liquidazione ed eserciterà i poteri e le funzioni all’uopo necessari. g) Un membro potrà ritirarsi dalla presente convenzione alla fine di un anno, notificando per iscritto il suo recesso al depositario almeno novanta giorni prima della fine dell’anno in causa, ma non sarà dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione non ancora adempiuti alla fine dello stesso anno. Detto membro notificherà simultaneamente la propria decisione al comitato. h) Il membro che si ritira dalla presente convenzione potrà successivamente ridivenirne parte, notificando la sua decisione al comitato. Tuttavia, la riammissione è subordinata alla condizione che il membro in causa adempia integralmente i suoi obblighi annuali a decorrere dall’anno in cui ridiviene parte della convenzione.
Accordo internazionale sui cereali La presente convenzione sostituisce la convenzione sull’aiuto alimentare del 1995, successivamente prorogata, e rappresenta uno degli elementi costitutivi dell’accordo internazionale sui cereali del 199516.
Testi facenti fede I testi della presente convenzione in lingua inglese, francese, russa e spagnola fanno
Fatto a Londra, il 13 aprile 1999.
Allegato A
Trasporto ed altri costi operativi
I seguenti costi di trasporto e altri costi operativi inerenti ai contributi di aiuto alimentare sono presi in considerazione a norma degli articoli II, lettera a), punto vii), III, X e XIV della presente convenzione: a) costi di trasporto: – nolo, compresi carico e scarico, – constrostallie e premio di acceleramento, – trasbordo, – imballaggio in sacchi, – assicurazione e sorveglianza, – tasse portuali e diritti di magazzinaggio in porto, – impianti di deposito temporaneo e tasse in porto e durante il viaggio, – trasporto stradale, noleggio di veicoli, pedaggi e scorta, tasse di convoglio e dazi, – noleggio di attrezzatura, – velivoli, ponte aereo; b) altri costi operativi: – beni non alimentari utilizzati dai beneficiari (attrezzi, utensili, fattori di produzione agricoli), – beni non alimentari forniti ai partner esecutori (veicoli, infrastrutture per magazzinaggio), – costi di formazione della controparte locale, – costi operativi dei partner locali, non altrimenti classificati come costi di trasporto, – lavorazione e altri costi specifici, – costi delle ONG nel Paese beneficiario, – servizi di assistenza tecnica e gestione logistica, – allestimento, studio di fattibilità, supervisione e valutazione del progetto, – censimento dei beneficiari, – servizi tecnici nel Paese beneficiario.
Allegato B
Beneficiari dell’aiuto alimentare
I beneficiari dell’aiuto alimentare ai sensi dell’articolo VII della presente convenzione sono i Paesi e territori in via di sviluppo elencati come beneficiari di aiuti dal comitato di assistenza allo sviluppo (Development Assistance Committe - DAC) dell’OCSE a decorrere dal 1° gennaio 1997, nonché i Paesi che figurano nell’elenco dell’OMC dei Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari a decorrere dal 1° marzo 1999. a) Paesi meno sviluppati Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Repubblica centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Samoa occidentale, Yemen, Zambia. b) Paesi a basso reddito Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Cina, Repubblica del Congo, Costa d’Avorio, Georgia, Ghana, Guyana, Honduras, India, Kenia, Kirghizistan, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sri Lanka, Tagikistan, Vietnam, Zimbabwe. c) Paesi a reddito medio-basso Algeria, Belize, Bolivia, Botswana, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Figi, Grenada, Guatemala, Indonesia, Iran, Iraq, Giamaica, Giordania, Kazakistan, Repubblica democratica di Corea, Libano, Macedonia (ex Repubblica iugoslava), Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Moldavia, Marocco, Namibia, Niué, Isole Palau, Territori in amministrazione palestinese, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Saint-Vincent e Grenadine, Suriname, Swaziland, Siria, Tailandia, Timor, Tokelau, Tonga, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Wallis e Futuna, Repubblica federale di Iugoslavia. d) Paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari (elenco dell’OMC) (non compresi sopra) Barbados, Maurizio, Saint Lucia, Trinidad e Tobago.
Campo d’applicazione della Convenzione il 1° marzo 200217
Conformemente all’articolo XXIV lettera (b) della Convenzione, una Conferenza di Governi tenuta a Londra il 2 luglio 1999 ha deciso di mettere in vigore la Convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 a decorrere dal 1° luglio 1999 tra i Governi e l’organizzazione intergovernativa qui appresso che il 30 giugno 1999 avevano già depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o dichiarazioni d’applicazione provvisoria della Convenzione medesima: Australia Lussemburgo Belgio Norvegia Canada Paesi Bassi Danimarca Regno Unito Comunità Europea Spagna Finlandia Stati Uniti d’America Francia Svezia Germania Svizzera Giappone Irlanda Italia
17 Il campo d’applicazione dettagliato sarà pubblicato quando la Convenzione sarà entrata definitivamente in vigore.