120.424

Ordinanza del DFAE
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP-DFAE)

del 14 agosto 2012 (Stato 1° settembre 2012)

Preambolo

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),

visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli di
sicurezza relativi alle persone (OCSP),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i livelli di controllo secondo l’articolo 9 capoverso 1 OCSP corrispondenti alle funzioni in seno al DFAE che figurano nell’allegato 1 dell’OCSP.

I livelli di controllo sono definiti nell’allegato.

Art. 2 Aggiornamento dell’allegato

L’unità Sicurezza DFAE verifica almeno ogni cinque anni la validità dell’allegato alla presente ordinanza.

In caso di modifica dell’allegato 1 dell’OCSP, l’unità Sicurezza DFAE chiede, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, la modifica dell’allegato alla presente ordinanza.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2012.

Funzioni in seno al DFAE per le quali è necessario un
controllo di sicurezza relativo alle persone

(art. 1 cpv. 2)

1. Funzioni generali in seno al DFAE

Funzioni

Livelli
di controllo

Segretario generale e suo supplente

12

Collaboratori personali del capo del Dipartimento

12

Capo dell’informazione e suo supplente

12

Assistenti del capo del Dipartimento

12

Relatori, consulenti

12

Segretario di Stato e suo supplente

12

Direttori e loro supplenti

12

Capo della sicurezza e suo supplente

12

Membri delle commissioni extraparlamentari per i quali si applicano i criteri secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b OCSP

12

Responsabili della protezione delle informazioni, della sicurezza
informatica e della protezione dei dati

11

Utenti del Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi
alle persone (SIBAD)

11

Portavoce

11

Usciere del capo del Dipartimento

11

Autista del capo del Dipartimento

11

Membri dello Stato maggiore incaricati di attività straordinarie

11

Membri dell’Organo direttivo in materia di sicurezza e loro supplenti permanenti

11

Vicedirettori e loro supplenti

11

Gestori dei rischi del DFAE

11

2. Funzioni supplementari in seno al DFAE

Funzioni

Livelli
di controllo

Capimissione

12

Capi delle divisioni politiche e loro supplenti

12

Capo dell’Ufficio dell’integrazione e suo supplente

12

Specialisti IT

12

Capo del Centro di gestione delle crisi e suo supplente

12

Collaboratori che hanno accesso a informazioni classificate provenienti
dalla NATO o dall’UE

11

Collaboratori dei servizi diplomatici e dei servizi consolari, dei servizi generali o della cooperazione allo sviluppo che, conformemente alla descrizione del posto, hanno conoscenza in modo regolare e approfondito dell’attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza o che hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l’adempimento di compiti importanti della Confederazione, in particolare gli inviati speciali

12

Collaboratori dei servizi diplomatici e dei servizi consolari, dei servizi generali o della cooperazione allo sviluppo che, conformemente alla descrizione del posto, hanno regolarmente accesso a informazioni
classificate SEGRETO, per esempio i responsabili o i membri di gruppi di lavoro che esaminano temi come il disarmo e la non proliferazione nucleare, le questioni finanziarie internazionali o i sequestri di Svizzeri all’estero, i collaboratori incaricati in permanenza di dossier inerenti a
tali temi, i collaboratori che rappresentano regolarmente la Svizzera in negoziati delicati e i collaboratori che hanno regolarmente accesso agli affari del Consiglio federale e del Parlamento

11

Collaboratori dei servizi diplomatici e dei servizi consolari, dei servizi generali o della cooperazione allo sviluppo che, conformemente alla descrizione del posto, hanno regolarmente accesso a informazioni
classificate CONFIDENZIALE

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