Fonte

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Legge federale sul servizio informazioni civile
(LSIC)

del 3 ottobre 2008 (Stato 1° novembre 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso1 e 173 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 29 febbraio 20082; visto il parere del Consiglio federale del 23 aprile 20083, decreta:

Art. 1 Compiti del servizio informazioni civile

Il Consiglio federale designa le unità della Confederazione chiamate ad assolvere i compiti del servizio informazioni civile. Tali unità:

  1. raccolgono le informazioni concernenti l’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza e le valutano all’attenzione dei Dipartimenti e del Consiglio federale;

  2. assolvono i compiti informativi derivanti dagli articoli2, 5–13 e 14–17 della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Art. 2 Organizzazione del servizio informazioni civile

Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione di tale servizio. Subordina al medesimo Dipartimento le unità che assolvono i compiti del servizio informazioni civile.

Art. 3 Collaborazione e scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile

Le unità del servizio informazioni civile procedono a una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia e si informano reciprocamente su tutti i fatti concernenti i loro rispettivi compiti legali.

Informano il servizio informazioni dell'esercito su tutti i fatti che possono riguardare i compiti svolti da quest’ultimo a favore dell’esercito.

RU 2009 6565

Il servizio informazioni dell’esercito è obbligato a fornire informazioni alle unità del servizio informazioni civile e le informa spontaneamente quando viene a conoscenza di minacce concrete per la sicurezza interna o esterna.

Conformemente alle pertinenti norme legali, il Consiglio federale disciplina:

  1. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile, segnatamente allo scopo di garantire una valutazione congiunta e globale della situazione di minaccia;

  2. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le unità del servizio informazioni civile e quelle del servizio informazioni dell’esercito;

  3. la collaborazione tra le unità del servizio informazioni civile e i servizi esteri, definendo segnatamente i principi che presiedono all’utilizzo delle informazioni provenienti da servizi esteri ai fini dell’adempimento dei compiti del servizio informazioni civile.

Art. 4 Informazione di altri servizi

Le unità del servizio informazioni civile informano altri servizi della Confederazione e dei Cantoni su tutti i fatti concernenti i compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna.

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

Art. 4a5 Esplorazione radio

La Confederazione può istituire un servizio incaricato di rilevare le emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione all’estero (esplorazione radio).

L’esplorazione radio serve ad acquisire informazioni su avvenimenti all’estero che hanno rilevanza sotto il profilo della politica di sicurezza, in particolare in materia di terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa e conflitti esteri con ripercussioni sulla Svizzera. Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d’esplorazione.

Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio l’organizzazione e la procedura dell’esplorazione radio e stabilisce per quanto tempo il servizio incaricato possa memorizzare le comunicazioni e i dati di collegamento.

Il Consiglio federale assicura in particolare che, una volta rilevate le comunicazioni, il servizio incaricato:

  1. comunichi unicamente le informazioni concernenti avvenimenti all’estero che hanno rilevanza sotto il profilo della politica di sicurezza;

  2. comunichi informazioni su persone in Svizzera soltanto se sono necessarie alla comprensione di un avvenimento all’estero e sono state preventivamente anonimizzate.

Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 3745 5525; FF 2007 4613, 2010 6923).

Rilevate le comunicazioni, il servizio incaricato comunica le informazioni su avvenimenti all’estero che contengono indizi di una minaccia concreta per la sicurezza interna. Alle informazioni comunicate si applicano le disposizioni della

Il servizio incaricato cancella il più presto possibile le comunicazioni rilevate che non contengono informazioni su avvenimenti all’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza né indizi di una minaccia concreta per la sicurezza interna.

Art. 4b7, 8 Autorità di controllo indipendente

Il Consiglio federale designa un’autorità di controllo indipendente, composta di esperti, incaricata di verificare la legalità dell’esplorazione radio. L’autorità di controllo adempie ai suoi compiti senza essere vincolata da istruzioni. La durata del mandato è di quattro anni.

L’autorità di controllo verifica i mandati assegnati al servizio incaricato e il trattamento delle informazioni rilevate prima e dopo la loro comunicazione.

A seguito della verifica, l’autorità di controllo può impartire raccomandazioni scritte e chiedere al dipartimento competente di sospendere mandati assegnati al servizio incaricato e di cancellare le informazioni comunicate.

Il Consiglio federale disciplina la composizione e l’organizzazione dell’autorità di controllo, l’indennizzo dei suoi membri e l’organizzazione del suo segretariato.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

Le unità del servizio informazioni civile hanno facoltà di trattare i dati personali raccolti in forza dell’articolo1 lettera a, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità. Se del caso, tali dati possono essere trattati all’insaputa della persona interessata, sempreché e finché i compiti del servizio informazioni civile lo esigano.

Possono trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui all’articolo1 lettera a e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

In singoli casi possono trasmettere all’estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati, i dati personali raccolti in virtù dell’articolo1 lettera a.

Il Consiglio federale disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti in virtù dell’articolo1 lettera a; può prevedere eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione delle collezioni di dati, quando questa pregiudicasse la raccolta d’informazioni.

Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 3745 5525; FF 2007 4613, 2010 6923).

Art. 6 Trattamento dei dati personali raccolti in virtù della LMSI

Le disposizioni della LMSI9 sono applicabili al trattamento e alla trasmissione dei dati personali che le unità del servizio informazioni civile hanno raccolto in virtù della LMSI nell’adempimento dei loro compiti.

Art. 7 Protezione delle fonti, indennità e ricompense10

Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull’estero.

Alle indennità e ricompense versate agli informatori per la raccolta di informazioni di cui all’articolo1 lettera a si applica l’articolo 14a capoversi2 e 3 LMSI11.12

Art. 8 Controllo

Gli articoli 25 e 26 capoversi1 e 2 LMSI13 sono applicabili a tutte le unità del servizio informazioni civile.

Art. 9 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201014

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

DCF del 4 dic. 2009.

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...15

15 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 6565.