131.211

Costituzione del Cantone di Zurigo

del 27 febbraio 2005 (Stato 29 settembre 2011)

Preambolo

Noi, popolo del Cantone di Zurigo, consci della nostra responsabilità di fronte al Creato, nonché dei limiti del potere umano, animati dalla comune volontà di salvaguardare la libertà, il diritto e la dignità umana, nonché di far progredire ulteriormente il Cantone di Zurigo in quanto Stato membro della Confederazione Svizzera, aperto sul mondo ed economicamente, culturalmente e socialmente forte, ci siamo dati la presente Costituzione:

Capitolo 1 Fondamenti

Art. 1 Cantone di Zurigo

Il Cantone di Zurigo è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.

Esso poggia sulla responsabilità individuale e collettiva dei suoi abitanti.

Il potere dello Stato discende dal Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

Il Cantone riconosce l’autonomia dei Comuni.

Art. 2

Principi legalitari 1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

L’attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.

Le autorità e i privati agiscono secondo buona fede.

Accettata nella votazione popolare del 27 feb. 2005. Garantita dall’AF il 15 dic. 2005 (FF 2006 329 art. 1, 2005 4677).

Il testo originale è pubblicato, sotto lo stesso numero, nell’edizione tedesca della presente Raccolta.

Art. 3 Divisione dei poteri

La struttura dello Stato e l’esercizio del potere statuale poggiano sul principio della divisione dei poteri.

Nessuno ha diritto di esercitare in modo incontrollato o illimitato il potere statuale.

Art. 4 Collaborazione

Il Cantone collabora con i Comuni, con gli altri Cantoni e con la Confederazione e, nella sua sfera di competenze, con l’estero.

Art. 5 Sussidiarietà

Ognuno è responsabile di se stesso e contribuisce secondo le sue forze ad adempiere i compiti che si pongono nello Stato e nella società.

Il Cantone e i Comuni sostengono quanto intrapreso da individui e organizzazioni per promuovere il bene comune. Promuovono l’aiuto all’autoaiuto.

Essi assumono i compiti d’interesse pubblico che non siano adeguatamente adempiuti dai privati.

Art. 6 Sviluppo sostenibile

Il Cantone e i Comuni provvedono alla conservazione delle basi vitali.

Consci della loro responsabilità verso le generazioni future, essi si impegnano per uno sviluppo ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibile.

Art. 7 Dialogo

Il Cantone e i Comuni creano condizioni propizie al dialogo tra le culture, le diverse concezioni filosofiche e le religioni.

Art. 8 Innovazione

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro propizie all’innovazione economica, culturale, sociale ed ecologica.

Capitolo 2 Diritti fondamentali

Art. 9 Tutela della dignità umana

La dignità umana è intangibile.

Art. 10 Garanzia dei diritti fondamentali

I diritti dell’uomo e i diritti fondamentali sono garantiti conformemente alla Costituzione federale2, agli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera e alla presente Costituzione.

Le disposizioni della Costituzione federale concernenti l’attuazione e la limitazione dei diritti fondamentali si applicano anche ai diritti fondamentali sanciti dal diritto cantonale.

Art. 11 Uguaglianza giuridica

Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

Nessuno dev’essere discriminato, segnatamente a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, di caratteristiche genetiche, della lingua, dell’orientamento sessuale, della posizione sociale, del modo di vita, delle sue convinzioni religiose, filosofiche o politiche ovvero a causa di disabilità fisica, mentale o psichica.

Uomo e donna hanno uguali diritti. Hanno pari diritto di accedere all’istruzione e alla funzione pubblica, nonché il diritto di fruire della stessa formazione e di ricevere un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Il Cantone e i Comuni promuovono l’effettiva parità dei sessi in tutti i settori della vita.

I disabili hanno diritto di accedere agli edifici pubblici, agli impianti pubblici, alle installazioni pubbliche e alle relative prestazioni. Le misure occorrenti a tal fine devono essere ragionevolmente esigibili sotto il profilo economico.

Perconcretare il principio dell’uguaglianza possono essere prese misure promozionali a favore delle persone sfavorite.

Art. 12 Lingua dei segni

La libertà linguistica si estende anche alla lingua dei segni.

Art. 13 Forme di convivenza

Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la forma di partenariato in cui convivere. Oltre al matrimonio, lo Stato può riconoscere altre forme di convivenza.

Art. 14 Diritto alla formazione

Il diritto alla formazione è garantito.

Esso implica anche che le condizioni di accesso agli istituti di formazione siano uguali per tutti.

Art. 15 Libertà scolastica

Il diritto di fondare, organizzare e frequentare istituti scolastici privati è garantito.

Art. 16 Diritto di petizione

Le autorità sono tenute a esaminare le petizioni e a esprimersi in merito entro sei mesi.

Art. 17 Accesso ai documenti ufficiali

Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

Art. 18 Garanzie procedurali

Nei procedimenti giudiziari o amministrativi, ognuno ha diritto che la sua causa sia trattata rapidamente e a costi ragionevoli.

Le parti hanno diritto a una decisione motivata e indicante i rimedi giuridici.

Capitolo 3 Obiettivi sociali

Art. 19 Obiettivi sociali

Gli obiettivi sociali della Costituzione federale3 sono anche obiettivi sociali del Cantone e dei Comuni.

Il Cantone e i Comuni si adoperano inoltre per:

  1. impedire che prima e dopo la nascita di un figlio i genitori vengano a trovarsi nel bisogno;

  2. creare le condizioni necessarie per la cura dei figli all’interno e fuori della famiglia;

  3. fare in modo che gli anziani possano organizzare autonomamente la loro vita secondo le loro possibilità e partecipare all’evoluzione sociale.

Il Cantone e i Comuni perseguono l’attuazione degli obiettivi sociali nei limiti delle loro competenze e dei mezzi disponibili.

Dagli obiettivi sociali non si possono desumere direttamente diritti soggettivi a prestazioni dello Stato.

Capitolo 4 Cittadinanza

Art. 20 Condizioni

La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale.

Nei limiti del diritto federale, la legge definisce esaustivamente le condizioni per l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

Chi intende ottenere la cittadinanza nell’ambito della procedura ordinaria deve:

  1. avere nozioni sufficienti della lingua tedesca;

  2. essere in grado di sopperire ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia;

  3. essere familiarizzato con le condizioni di vita locali;

  4. rispettare l’ordinamento giuridico svizzero.

Art. 21 Competenza

Il regolamento comunale determina se la cittadinanza comunale è conferita da un organo eletto dagli aventi diritto di voto o dall’Assemblea comunale. Il voto alle urne è escluso.

La competenza per il conferimento della cittadinanza cantonale è disciplinata dalla legge.

Capitolo 5 Diritti popolari

A. Diritto di voto

Art. 22 Diritto di voto

Il diritto di voto e gli altri diritti politici in materia cantonale e comunale spettano a tutti gli Svizzeri d’ambo i sessi residenti nel Cantone che hanno compiuto i 18 anni e hanno diritto di voto in materia federale.

B. Diritto d’iniziativa

Art. 23 Oggetto dell’iniziativa

Con un’iniziativa si può chiedere in ogni tempo:

  1. la revisione totale o parziale della Costituzione (iniziativa costituzionale);

  2. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge (iniziativa legislativa);

  3. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un decreto del Gran Consiglio sottostante a referendum;

  4. il deposito da parte del Cantone di un’iniziativa in sede federale;

  5. l’apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di un trattato intercantonale o internazionale sottostante a referendum o la denuncia di un tale trattato.

Art. 24 Autori dell’iniziativa

Possono presentare un’iniziativa:

  1. 6000 aventi diritto di voto (iniziativa popolare);

  2. una o più autorità (iniziativa delle autorità);

  3. un singolo avente diritto di voto (iniziativa individuale).

Art. 25 Forma dell’iniziativa

Un’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.

L’iniziativa dev’essere provvista di un titolo. Il titolo non deve indurre in errore.

L’iniziativa che non rispetti il principio dell’unità della forma è trattata come proposta generica.

La forma giuridica in cui va concretata un’iniziativa presentata in forma di proposta generica è decisa dal Gran Consiglio.

Art. 26 Esame preliminare dell’iniziativa popolare

Prima dell’inizio della raccolta delle firme, l’iniziativa popolare è esaminata per accertare se le prescrizioni relative alla forma siano rispettate.

Art. 27 Riuscita formale dell’iniziativa popolare

Un’iniziativa popolare è considerata formalmente riuscita se, entro sei mesi dall’esame preliminare, è depositata con il numero di firme richiesto.

Art. 28 Validità

Un’iniziativa è valida se:

  1. rispetta il principio dell’unità della materia;

  2. non è contraria al diritto superiore;

  3. non può manifestamente essere eseguita.

Il Gran Consiglio dichiara non valide le iniziative popolari che non soddisfano tali condizioni. Può però anche dichiararle non valide soltanto in parte o scinderle.

Il Gran Consiglio decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Art. 29 Procedura in caso di iniziative popolari

Un’iniziativa popolare dev’essere sottoposta al voto del Popolo nei

mesi dopo il deposito.

Se l’iniziativa è in forma di proposta generica e il Gran Consiglio decide di non far preparare un progetto elaborato, la votazione popolare deve avvenire nei 18 mesi dopo il deposito dell’iniziativa.

Art. 30 Controprogetto a un’iniziativa popolare

Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo un controprogetto all’iniziativa o al progetto che ha elaborato in seguito alla medesima. Il controprogetto deve rivestire la stessa forma giuridica del progetto principale.

Se il Gran Consiglio presenta un controprogetto, la votazione popolare deve avvenire nei 36 mesi dopo il deposito dell’iniziativa.

Art. 31 Iniziativa delle autorità e iniziativa individuale; procedura

Se 60 membri del Gran Consiglio sostengono provvisoriamente un’iniziativa delle autorità o un’iniziativa individuale, l’iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato per rapporto e proposta.

Se questo sostegno provvisorio è negato o se l’iniziativa non ottiene una maggioranza nella deliberazione parlamentare sulla proposta governativa, l’iniziativa è considerata non riuscita.

C. Votazioni popolari

Art. 32 Referendum obbligatorio

Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:

  1. le revisioni costituzionali;

  2. i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango costituzionale;

  3. le iniziative popolari in forma di progetto elaborato non condivise dal Gran Consiglio;

  4. le iniziative popolari generiche che il Gran Consiglio non intende concretare;

  5. le iniziative popolari cui il Gran Consiglio oppone un controprogetto;

  6. le leggi fiscali (art. 125 cpv. 1 e art. 130 cpv.3 lett. b) e le loro modifiche che introducono nuove imposte o comportano per il contribuente un aumento dell’onere fiscale.

Art. 33 Referendum facoltativo

Su domanda, sono sottoposti al voto del Popolo:

  1. le leggi, le loro modifiche e la loro abrogazione;

  2. i trattati intercantonali e internazionali il cui contenuto ha rango di legge;

  3. i decreti del Gran Consiglio che per legge sottostanno a referendum;

  4. i decreti del Gran Consiglio vertenti su: 1. nuove spese uniche superiori a6 milioni di franchi, 2. nuove spese ricorrenti superiori a 600 000 franchi annui;

  5. i decreti del Gran Consiglio d’importanza fondamentale che incidono a lungo termine sulle condizioni di vita generali;

  6. le grandi linee dei pareri del Cantone relativi a progetti della Confederazione che rivestono importanza fondamentale, incidono a lungo termine sulle condizioni di vita generali e non sottostanno a referendum a livello federale.

La votazione popolare può essere chiesta da:

  1. 3000 aventi diritto di voto (referendum popolare);

  2. 12 Comuni politici, la Città di Zurigo o la Città di Winterthur (referendum dei Comuni);

  3. 45 membri del Gran Consiglio (referendum del Gran Consiglio).

La votazione popolare dev’essere chiesta per scritto entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio. Se il referendum è del Gran Consiglio, il termine è di 14 giorni dalla data della decisione.

I Comuni designano l’organo abilitato al referendum dei Comuni. Le città di Zurigo e di Winterthur possono chiedere la votazione popolare soltanto per decisione dei rispettivi parlamenti.

Art. 34 Votazioni parziali e votazioni su varianti

In vista di una votazione popolare, il Gran Consiglio può eccezionalmente decidere di:

  1. proporre un’alternativa sotto forma di variante, sia per l’intero progetto sia per singole disposizioni;

  2. sottoporre a votazione non soltanto l’intero progetto, ma anche singole disposizioni.

Se non si procede alla votazione popolare, fa stato il progetto principale adottato dal Gran Consiglio.

Art. 35 Referendum con controprogetto popolare

3000 aventi diritto di voto possono chiedere il referendum presentando un controprogetto elaborato entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del testo osteggiato.

Il Gran Consiglio si pronuncia sul controprogetto.

Art. 36 Testi concorrenti

Se chiamati a pronunciarsi su testi che si escludono a vicenda, gli aventi diritto di voto possono accettarli entrambi e indicare a quale dei due danno la preferenza.

Art. 37 Legislazione di urgenza

Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messe immediatamente in vigore dal Gran Consiglio con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Se è chiesto il referendum, la votazione popolare si svolge nei sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

La legge respinta dal Popolo cessa immediatamente di essere in vigore.

D. Legislazione

Art. 38 Legislazione

Tutte le norme giuridiche importanti del diritto cantonale sono emanate in forma di legge. Vi rientrano segnatamente le disposizioni su:

  1. l’esercizio dei diritti popolari;

  2. la limitazione dei diritti costituzionali;

  3. l’organizzazione e i compiti delle autorità;

  4. le condizioni e le basi di calcolo delle imposte e degli altri tributi, eccettuate le tasse di lieve entità;

  5. lo scopo, la natura e l’estensione delle prestazioni dello Stato;

  6. i compiti permanenti o ricorrenti del Cantone;

  7. la delega di compiti ai Comuni, quando causa loro un onere finanziario supplementare;

  8. la natura e l’entità della delega di compiti pubblici a privati.

Le norme giuridiche di minor importanza, segnatamente quelle che disciplinano l’esecuzione delle leggi, sono emanate in forma di ordinanza.

La Costituzione e la legge designano le autorità abilitate a emanare ordinanze.

E. Impegno democratico

Art. 39 Impegno democratico

Il Cantone e i Comuni sostengono l’impegno politico democratico.

I partiti sono capisaldi essenziali della democrazia e contribuiscono a formare l’opinione e la volontà degli aventi diritto di voto.

Il Cantone, i Comuni e i partiti contribuiscono a preparare i giovani a partecipare attivamente e ad assumere le loro responsabilità nello Stato e nella società.

Capitolo 6 Autorità

Art. 40 Eleggibilità

È eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, ai tribunali cantonali supremi e al Consiglio degli Stati chi ha diritto di voto in materia cantonale. L’eleggibilità in seno alle altre autorità è disciplinata dalla legge.

IlCantone e i Comuni perseguono un’adeguata rappresentanza d’ambo i sessi nelle loro autorità e commissioni.

Art. 41 Durata delle funzioni

I membri delle autorità sono eletti per un quadriennio.

I giudici sono eletti per sei anni.

Art. 42 Incompatibilità

I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali supremi e dell’Ufficio cantonale del difensore civico non possono appartenere nel contempo a un’altra di queste autorità.

La legge può prevedere altre incompatibilità.

Art. 43 Astensione

Chi è investito di compiti pubblici è tenuto ad astenersi nelle pratiche che lo concernono direttamente. È eccettuata l’attività legislativa in Parlamento.

La legge può prevedere altri motivi di astensione.

Art. 44 Immunità

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si esprimono liberamente in Gran Consiglio e non incorrono in alcuna responsabilità giuridica per quanto vi dichiarano.

Il Gran Consiglio può togliere l’immunità se vi acconsentono i due terzi dei membri presenti.

Senza previo consenso del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali supremi non possono essere perseguiti penalmente per gli atti commessi e le dichiarazioni fatte nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 45 Attività accessoria delle autorità

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro che consentano alle autorità di organizzarsi in modo che il loro lavoro possa essere svolto a titolo accessorio.

Art. 46 Responsabilità dello Stato

Il Cantone, i Comuni e le organizzazioni di diritto pubblico rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per i danni che autorità o persone alle loro dipendenze causano agendo illecitamente o per indebita omissione nell’esercizio delle loro funzioni.

I privati che adempiono compiti pubblici rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per i danni che causano agendo illecitamente o per indebita omissione nell’adempimento del loro mandato. Il servizio che ha loro affidato il mandato risponde in subordine.

La legge può prevedere una responsabilità equitativa.

Art. 47 Rapporti di lavoro e responsabilità

I rapporti di lavoro del personale dello Stato e dei Comuni sono retti dal diritto pubblico.

La legge disciplina la responsabilità nei confronti del Cantone e dei Comuni:

  1. del personale dello Stato e dei Comuni;

  2. dei membri delle autorità;

  3. dei privati incaricati di compiti pubblici.

Art. 48 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è il tedesco.

Art. 49 Trasparenza

Di moto proprio o su richiesta, le autorità forniscono informazioni sulla loro attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

B. Gran Consiglio

Art. 50 Funzione e composizione

Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo a livello di Costituzione e di legge, congiuntamente con gli aventi diritto di voto.

Il Gran Consiglio è un parlamento di milizia, composto di 180 membri.

Art. 51 Elezione

I membri del Gran Consiglio sono eletti dal Popolo secondo il sistema proporzionale.

I distretti fungono da circondari elettorali. I grossi distretti possono essere suddivisi in più circondari.

I seggi devono essere ripartiti in modo che la volontà dell’elettore abbia possibilmente lo stesso peso nell’intero Cantone.

Art. 52 deputati

Indipendenza dei 1 I membri del Gran Consiglio votano senza istruzioni.

Essi sono tenuti a indicare i legami che hanno con gruppi d’interessi.

Art. 53 Pubblicità dei dibattiti

I dibattiti del Gran Consiglio sono pubblici.

Art. 54 Competenze normativa

Il Gran Consiglio delibera su:

  1. progetti di revisione della Costituzione;

  2. leggi;

  3. trattati intercantonali e internazionali, per quanto non ne sia competente il Consiglio di Stato.

Sono fatti salvi i diritti popolari.

Art. 55 Pianificazione

Il Gran Consiglio si pronuncia sui piani di base dell’attività dello Stato. Si esprime segnatamente sui punti chiave della pianificazione dei compiti e della pianificazione finanziaria.

Esso stabilisce le linee fondamentali dello sviluppo territoriale.

Art. 56 Competenze finanziarie

Il Gran Consiglio delibera a maggioranza semplice su:

  1. il bilancio di previsione;

  2. l’aliquota dell’imposta cantonale;

  3. l’approvazione del conto di Stato;

  4. l’alienazione a fini pubblici di valori patrimoniali per un importo superiore a3 milioni di franchi.

Richiedono l’approvazione della maggioranza di tutti i membri del Gran Consiglio:

  1. le nuove spese uniche superiori a3 milioni di franchi;

  2. le nuove spese ricorrenti superiori a 300 000 franchi annui;

  3. le decisioni nell’ambito delle deliberazioni sul bilancio di previsione che comportino per il Cantone un onere finanziario maggiore di quello preventivato dal Consiglio di Stato;

d. le disposizioni concernenti sussidi statali o contributi alla perequazione finanziaria che potessero comportare spese supplementari.

Il Gran Consiglio decide entro sei mesi sulle proposte del Consiglio di Stato volte ad equilibrare a medio termine l’andamento corrente delle finanze dello Stato. È vincolato all’importo globale dei miglioramenti del saldo ottenibili grazie a queste proposte.

Art. 57 Controllo parlamentare

Il Gran Consiglio esercita il controllo sul Governo, sull’amministrazione e su altri enti incaricati di compiti pubblici, nonché sul funzionamento dei tribunali cantonali supremi.

La legge stabilisce i diritti, necessari a tal fine, di procurarsi informazioni e di consultare documenti.

Art. 58 Elezioni

Il Gran Consiglio elegge i propri organi e procede alle altre elezioni di sua competenza.

Art. 59 Altri compiti e competenze

Il Gran Consiglio può:

  1. in nome del Cantone, presentare una domanda di referendum in sede federale;

  2. depositare un’iniziativa dei Cantoni all’Assemblea federale.

Il Gran Consiglio delibera su:

  1. i progetti sottostanti a referendum facoltativo;

  2. le domande di grazia che il Consiglio di Stato gli raccomanda di accettare.

Nei limiti delle sue competenze, il Gran Consiglio può incaricare il Consiglio di Stato di elaborare progetti.

La legge può attribuire al Gran Consiglio ulteriori compiti e competenze.

C. Consiglio di Stato

Art. 60 Funzione

Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale e esecutiva del Cantone.

Esso è il garante della Costituzione e esegue le leggi, le ordinanze e le decisioni del Gran Consiglio.

Art. 61 Composizione

Il Consiglio di Stato si compone di sette membri che esercitano la funzione a tempo pieno.

Esso elegge i propri presidente e vicepresidente per la durata di un anno.

Art. 62 Elezione

I membri del Consiglio di Stato sono eletti dal Popolo contemporaneamente a quelli del Gran Consiglio.

L’elezione si svolge secondo il sistema maggioritario.

Il territorio cantonale funge da circondario elettorale.

Art. 63 Attività accessorie

I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare altre attività rimunerate.

Sono eccettuati i mandati di rappresentanza del Cantone in organizzazioni di diritto pubblico o privato, se autorizzati dal Gran Consiglio.

La deputazione del Cantone nell’Assemblea federale non può comprendere più di due membri del Consiglio di Stato.

Art. 64 Statuto nel Gran Consiglio

I membri del Consiglio di Stato hanno voto consultivo e diritto di proposta nei dibattiti del Gran Consiglio.

Art. 65 Organizzazione

Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni quale autorità collegiale.

La preparazione degli affari governativi e l’esecuzione delle decisioni sono ripartite fra i dipartimenti.

Ogni dipartimento è diretto da un membro del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato può affidare certe pratiche ai dipartimenti e alle unità amministrative loro subordinate, per disbrigo autonomo.

Art. 66 Pianificazione

Il Consiglio di Stato definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa fondandosi su prospettive a lungo termine.

Esso li presenta al Gran Consiglio all’inizio di ogni legislatura.

Art. 67 Partecipazione all’attività legislativa

Di regola, il Consiglio di Stato dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Nei suoi rapporti, espone le conseguenze ecologiche, economiche e sociali che i progetti legislativi potrebbero avere a lungo termine.

Esso può emanare ordinanze per l’esecuzione delle leggi.

Art. 68 Competenze finanziarie

Il Consiglio di Stato elabora un progetto di bilancio di previsione e il conto di Stato.

Nei limiti del bilancio di previsione esso decide circa:

  1. nuove spese uniche non superiori a3 milioni di franchi;

  2. nuove spese ricorrenti non superiori a 300 000 franchi annui;

  3. spese vincolate.

Decide circa l’alienazione a fini pubblici di valori patrimoniali per un importo non superiore a3 milioni di franchi.

Art. 69 Collaborazione intercantonale e internazionale

Il Consiglio di Stato negozia trattati intercantonali e internazionali.

Nei limiti del suo potere regolamentare, ha competenza esclusiva per concluderli.

Esso fornisce correntemente alla competente commissione del Gran Consiglio informazioni circostanziate sui progetti di collaborazione a livello intercantonale e internazionale.

Art. 70 Direzione dell’amministrazione

Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale e, nei limiti della legge, ne stabilisce l’organizzazione.

Esso provvede affinché l’operato dell’amministrazione sia conforme alla legge, efficiente, cooperativo, economo e rispettoso degli amministrati.

Il Consiglio di Stato vigila sugli altri enti incaricati di compiti pubblici, per quanto la legge non attribuisca questa competenza al Gran Consiglio.

Art. 71 Altri compiti

Il Consiglio di Stato:

a. provvede al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici;

  1. prepara le elezioni e votazioni e ne assicura il corretto svolgimento;

  2. rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno;

  3. procede alle elezioni di sua competenza;

  4. esegue le sentenze provviste di forza esecutiva;

  5. riferisce annualmente al Gran Consiglio sulla sua attività;

  6. dà il suo parere sui progetti che la Confederazione pone in consultazione e sulle decisioni ch’essa intende prendere in materia di politica estera, e ne dà comunicazione al Gran Consiglio.

Il Consiglio di Stato adempie altresì tutti gli altri compiti menzionati nella presente Costituzione e nella legge, per quanto non siano attribuiti a un’altra autorità.

Art. 72 Situazioni di emergenza

In caso di disordini gravi, già in atto o imminenti, che minaccino la sicurezza pubblica, il Consiglio di Stato può prendere provvedimenti anche senza base legale e in particolare emanare ordinanze contingibili urgenti.

Tali ordinanze devono, senza indugio, essere sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.

D. Giustizia

Art. 73 dei tribunali

Compiti e statuto 1 I tribunali giudicano le controversie e le cause penali loro deferite in virtù della legge. La legge può affidare loro anche altri compiti.

I tribunali amministrano la giustizia indipendentemente dagli altri poteri dello Stato. Passate in giudicato, le loro decisioni non possono essere annullate o modificate da un altro potere dello Stato.

Sotto la direzione dei tribunali cantonali supremi, i tribunali si amministrano da sé. La legge prevede a tal fine organi comuni ai tribunali cantonali supremi.

Art. 74 Principi dell’organizzazione giudiziaria

L’organizzazione giudiziaria e la procedura garantiscono una giustizia affidabile e celere.

I tribunali cantonali supremi sono il Tribunale d’appello, il Tribunale amministrativo e il Tribunale delle assicurazioni sociali.4

Art. 75 Elezione

I membri e i membri supplenti dei tribunali la cui competenza si estenda all’insieme del territorio cantonale sono eletti dal Gran Consiglio. Una commissione designata dal Gran Consiglio esamina le candidature.

I membri degli altri tribunali sono eletti dal Popolo e i loro supplenti dall’autorità giudiziaria superiore.

Art. 76 Giustizia civile e giustizia penale

Per le cause civili e penali la legge prevede due gradi di giudizio. In casi motivati la legge prevede eccezioni se il diritto federale ammette il giudizio in istanza cantonale unica.5

L’autorità di secondo grado esamina in piena cognizione se l’autorità inferiore abbia applicato correttamente il diritto. Per quanto concerne l’accertamento dei fatti, deve quanto meno poter correggere gli errori manifesti.

...6

Art. 77 Giustizia amministrativa

Per le decisioni prese in un procedimento amministrativo, la legge garantisce un controllo efficace da parte di un’autorità di reclamo, nonché la possibilità di impugnare la decisione di quest’ultima dinanzi a un tribunale. La legge prevede deroghe in casi giustificati.

In casi speciali, la legge può disporre che le pretese di diritto pubblico siano fatte valere in un procedimento giudiziario.

Art. 78 Pubblicità delle decisioni

Le decisioni delle autorità giudiziarie sono rese accessibili al pubblico in forma appropriata. La protezione della personalità è garantita.

La giurisprudenza è pubblicata.

Art. 79 Controllo delle norme

I tribunali e le autorità cantonali elette dal Popolo non danno attuazione alle disposizioni contrarie al diritto superiore.

Eccettuate la Costituzione e le leggi, gli atti normativi cantonali ritenuti contrari al diritto superiore possono essere contestati dinanzi a un tribunale supremo designato dalla legge.

La possibilità di contestare gli atti normativi comunali è disciplinata dalla legge.

E. Altre autorità

Art. 80 Autorità distrettuali

Gli aventi diritto di voto del distretto eleggono:

  1. il prefetto;

  2. il Consiglio distrettuale;

  3. le autorità giudiziarie distrettuali.

La legge stabilisce le altre autorità e determina chi le elegge.

Le autorità distrettuali adempiono i compiti conferiti loro dalla legge, segnatamente compiti di vigilanza, giurisdizionali e amministrativi.

Art. 81 Difensore civico

Il Gran Consiglio nomina un difensore civico. Questi dirige un apposito ufficio.

L’Ufficio del difensore civico fa da intermediario tra gli amministrati e l’amministrazione cantonale, le autorità cantonali o i privati incaricati di compiti cantonali. La legge può prevedere eccezioni.

L’Ufficio del difensore civico è indipendente.

Esso può intervenire anche a livello comunale, se il regolamento del Comune interessato lo prevede.

Art. 82 Consiglio degli Stati

I due deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal Popolo secondo il sistema maggioritario. Il territorio cantonale funge da circondario elettorale.

Il mandato dei due deputati al Consiglio degli Stati è di quattro anni. Di norma, essi sono eletti contemporaneamente ai deputati al Consiglio nazionale.

All’elezione possono partecipare anche gli Svizzeri all’estero che, nel Cantone di Zurigo, hanno diritto di voto in materia federale.

Capitolo 7 Comuni

Art. 83 compiti

Tipi di Comuni e 1 I Comuni politici assumono tutti i compiti pubblici che non sono di competenza né della Confederazione né del Cantone.

I compiti nei settori della scuola e della formazione possono essere assunti da Comuni scolastici.

I Comuni politici e i Comuni scolastici sono enti autonomi di diritto pubblico.

Art. 84 Modifica dell’effettivo

L’aggregazione di Comuni richiede l’approvazione della maggioranza dei votanti di ciascun Comune coinvolto.

Per lo scioglimento di un Comune scolastico basta l’approvazione della maggioranza dei votanti di questo Comune.

Il voto deve svolgersi alle urne.

La creazione di nuovi Comuni che comporti un aumento del numero dei Comuni deve avvenire per legge.

I Comuni che intendono aggregarsi sono, nei loro sforzi, sostenuti dal Cantone.

Art. 85 Autonomia comunale

I Comuni si amministrano autonomamente. Il diritto cantonale lascia loro una libertà d’azione quanto ampia possibile.

Il Cantone tiene conto delle conseguenze che la sua attività può avere sui Comuni, sulle città e sugli agglomerati.

Esso sente i Comuni in tempo utile.

Art. 86 Diritti popolari a livello comunale

I diritti popolari a livello comunale sono disciplinati dalla legge. La legge prevede segnatamente un diritto d’iniziativa, un diritto di referendum e un diritto di chiedere informazioni.

Gli aventi diritto di voto decidono alle urne su:

a. le spese che superano l’importo stabilito nel regolamento comunale;

b. gli affari specificati nella presente Costituzione, nella legge o nel regolamento comunale.

Nell’Assemblea comunale, un terzo degli aventi diritto di voto presenti può esigere che una decisione sia oggetto successivamente di una votazione alle urne.

La legge designa gli affari esclusi dalla votazione alle urne.

Art. 87 Organizzazione dei Comuni

Gli organi dei Comuni sono:

  1. il corpo elettorale;

  2. il Municipio;

  3. le altre autorità designate dalla legge.

I Comuni politici possono sostituire all’Assemblea comunale un Parlamento comunale.

Art. 88 Quartieri e altre suddivisioni

I Comuni possono delegare certi loro compiti a commissioni di quartiere o di frazione, per disbrigo autonomo.

Art. 89 Regolamento comunale

Il Comune disciplina nel regolamento comunale la propria organizzazione e le competenze dei suoi organi.

Il regolamento comunale è adottato alle urne dagli aventi diritto di voto.

Esso richiede l’approvazione del Consiglio di Stato, che ne accerta la legalità.

B. Collaborazione intercomunale

Art. 90 Principi

I Comuni possono adempiere compiti in comune.

Il Cantone rende possibile la collaborazione intercomunale al di là dei confini cantonali. Aiuta i Comuni a preservare i loro propri interessi.

Art. 91 Contratti di collaborazione

Per adempiere uno o più compiti in comune, i Comuni possono concludere contratti fra loro.

La legge precisa le condizioni alle quali tali contratti richiedono l’approvazione degli aventi diritto di voto o del Parlamento.

Art. 92 Consorzi intercomunali

Per adempiere uno o più compiti in comune, i Comuni possono raggrupparsi in consorzi.

Essi possono esservi obbligati se interessi pubblici importanti lo esigono. La legge disciplina la procedura.

I consorzi intercomunali sono enti autonomi di diritto pubblico. Si danno uno statuto in cui definiscono i loro compiti e la loro organizzazione.

Lo statuto dei consorzi intercomunali è sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato, che ne accerta la legalità.

Art. 93 Democrazia nei consorzi

I consorzi intercomunali devono organizzarsi democraticamente.

I diritti popolari a livello comunale valgono, per analogia, anche in seno ai consorzi. Il diritto d’iniziativa e il diritto di referendum spettano agli aventi diritto di voto sull’intero territorio consortile.

C. Vigilanza

Art. 94 Vigilanza

I Comuni, i consorzi intercomunali e gli altri enti incaricati di compiti comunali sottostanno alla vigilanza delle autorità distrettuali e del Consiglio di Stato.

Capitolo 8 Compiti pubblici

Art. 95 Principi

Il Cantone, i Comuni e gli altri enti incaricati di compiti pubblici collaborano nell’adempimento dei loro compiti.

Il Cantone e i Comuni assicurano che i compiti pubblici siano adempiuti da enti idonei, in modo efficace, economico e sostenibile.

Essi valutano periodicamente la necessità di ogni singolo compito pubblico.

Prima di assumere un nuovo compito, il Cantone e i Comuni espongono il modo in cui sarà assicurato il finanziamento.

Art. 96 Adempimento decentralizzato dei compiti

Per consentire l’adempimento decentralizzato di compiti cantonali, il Cantone è suddiviso in distretti. La legge ne stabilisce i territori.

Per importanti ragioni, la legge può, per singoli compiti, prevedere un’altra suddivisione del territorio cantonale.

Art. 97 Ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni

I Comuni assumono da sé i compiti pubblici che sono in grado di adempiere in modo appropriato quanto il Cantone.

Il Consiglio di Stato può delegare a un Comune, a sua richiesta o con il suo consenso, compiti cantonali per disbrigo autonomo. Tiene conto dei mezzi di cui il Comune dispone e lo indennizza adeguatamente.

B. Delega di compiti pubblici

Art. 98 Basi legali

Il Cantone e, per quanto la legislazione lo consenta, i Comuni possono delegare a terzi l’adempimento di compiti pubblici. A tal fine, possono istituire organizzazioni di diritto pubblico o privato o partecipare a organizzazioni siffatte.

La delega di un compito cantonale avviene per legge.

La delega di un compito comunale il cui adempimento richieda poteri d’imperio dev’essere prevista nel regolamento comunale.

In detti atti normativi devono essere disciplinati:

  1. la natura, l’estensione e il finanziamento dei compiti pubblici delegati;

  2. la struttura delle organizzazioni di cui al capoverso 1 e i loro compiti;

  3. l’estensione delle competenze normative nell’ambito degli obiettivi fissati dalla legge;

  4. la natura e l’estensione delle partecipazioni importanti;

  5. la vigilanza e la tutela giurisdizionale.

Art. 99 Controllo

Le organizzazioni di diritto pubblico o privato che adempiono compiti pubblici nell’ambito di un mandato di prestazioni devono essere dotate di un organo di vigilanza tecnicamente qualificato e indipendente dalla direzione operativa.

L’organo di vigilanza controlla periodicamente l’adempimento del mandato sotto il profilo qualitativo e dell’economicità.

C. Compiti

Art. 100 Sicurezza e ordine pubblici

Il Cantone e i Comuni assicurano la sicurezza e l’ordine pubblici.

Art. 101 Assetto territoriale

Il Cantone e i Comuni provvedono a un’occupazione razionale del territorio, a un’appropriata e moderata utilizzazione del suolo e alla preservazione dello spazio vitale.

Art. 102 Protezione dell’ambiente

Il Cantone e i Comuni provvedono alla protezione dell’essere umano e dell’ambiente dalle immissioni nocive o moleste.

Le immissioni nocive o moleste devono essere evitate quanto possibile e, se necessario, rimosse. Le relative spese sono a carico di chi le ha causate.

Il Cantone e i Comuni possono promuovere l’applicazione di tecnologie ecologicamente sostenibili.

Art. 103 Protezione della natura e del patrimonio

Il Cantone e i Comuni provvedono alla conservazione e alla protezione della fauna e della flora.

Essi provvedono altresì alla conservazione di paesaggi, siti, gruppi di edifici e singole costruzioni di pregio, nonché di monumenti naturali e beni culturali.

Art. 104 Trasporti

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano, nel loro insieme, organizzati in modo sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente, e affinché la rete dei trasporti sia efficiente.

Il Cantone esercita la sovranità sulle strade appartenenti allo Stato.

Il Cantone e i Comuni promuovono il trasporto pubblico delle persone sull’intero territorio cantonale.

Art. 105 Acque

Il Cantone esercita la sovranità sulle acque.

Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico.

Essi provvedono alla protezione dalle piene e da altri pericoli naturali. Promuovono la rinaturazione delle acque.

Art. 106 Energia

Il Cantone crea condizioni quadro favorevoli a un approvvigionamento energetico sufficiente, economico, sicuro e riguardoso dell’ambiente.

Esso crea incentivi per l’utilizzazione di energie indigene e rinnovabili e per un consumo energetico razionale.

Il Cantone provvede altresì affinché l’approvvigionamento elettrico sia sicuro ed economico.

Art. 107 Economia e lavoro

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli a un’economia diversificata, competitiva, sociale e liberale. In tal ambito tengono conto in particolare dello sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché della collaborazione tra le parti sociali.

In collaborazione con i privati, essi promuovono misure che consentano di conciliare l’attività professionale con compiti assistenziali.

Essi creano condizioni quadro che favoriscano un’offerta diversificata di posti di lavoro e di tirocinio.

Art. 108 Agricoltura e silvicoltura

Il Cantone provvede affinché i settori dell’agricoltura e della silvicoltura siano gestiti nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e possano adempiere i loro diversi compiti.

Art. 109 Banca cantonale

Il Cantone gestisce una banca cantonale.

Art. 110 Alloggio

Il Cantone e i Comuni promuovono la costruzione di abitazioni di utilità pubblica e l’accesso alla proprietà per uso personale.

Art. 111 Aiuto sociale

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché le persone che si trovano in una situazione di bisogno cui non riescono a far fronte con le proprie forze trovino un tetto e ricevano mezzi sufficienti ad assicurare la loro esistenza.

Essi promuovono la riqualificazione professionale e il perfezionamento dei disoccupati e il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

Per lottare contro le situazioni di disagio sociale e la povertà, il Cantone e i Comuni promuovono misure di autosoccorso.

Art. 112 Famiglia, giovani e anziani

In collaborazione con i privati, il Cantone e i Comuni:

  1. sostengono la famiglia in quanto comunità composta di adulti e bambini;

  2. promuovono la protezione dei fanciulli e dei giovani e la loro integrazione nella società;

  3. migliorano la qualità di vita degli anziani.

Art. 113 Sanità

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché il sistema sanitario sia sufficiente ed economicamente sopportabile.

Essi promuovono le misure di prevenzione.

Art. 114 Integrazione

Il Cantone e i Comuni promuovono la convivenza dei diversi gruppi della popolazione nel rispetto e nella tolleranza reciproci, nonché la loro partecipazione alla vita pubblica.

Essi prendono provvedimenti per sostenere l’integrazione degli stranieri residenti nel Cantone.

Art. 115 Pubblica educazione

Il Cantone e i Comuni provvedono a un sistema educativo che consideri e sviluppi le capacità intellettuali, psichiche, sociali e fisiche di ognuno, ne consolidi il senso di responsabilità e socialità e s’impronti al pieno sviluppo di ciascuno a livello personale e professionale.

Art. 116

Scuole pubbliche 1 Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità.

Le scuole pubbliche rispettano i valori fondamentali dello Stato democratico. Sono aconfessionali e apolitiche.

Art. 117 Scuole private

Le scuole private che adempiono gli stessi compiti della scuola pubblica dell’obbligo sottostanno all’autorizzazione e alla vigilanza dello Stato.

Il Cantone può sostenere le scuole private che forniscono prestazioni d’interesse pubblico.

Art. 118 Scuole universitarie

Il Cantone provvede alla qualità dell’insegnamento e della ricerca nell’università e nelle altre scuole universitarie.

Art. 119 Formazione professionale e perfezionamento

Il Cantone promuove la formazione professionale.

Il Cantone e i Comuni promuovono il perfezionamento professionale e l’educazione degli adulti.

Art. 120 Cultura

Il Cantone e i Comuni promuovono la cultura e l’arte.

Art. 121 Sport

Il Cantone e i Comuni promuovono lo sport.

Capitolo 9 Finanze

Art. 122 Principi

Il Cantone e i Comuni provvedono a una sana gestione finanziaria.

Il Cantone, i Comuni e le altre organizzazioni di diritto pubblico gestiscono le loro finanze secondo i principi della legalità, della parsimonia e dell’economicità.

Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.

Nella determinazione delle basi di calcolo di tributi e contributi dello Stato è accordata particolare importanza alla promozione di comportamenti compatibili con le esigenze ambientali.

Art. 123 Equilibrio finanziario

Il Cantone e i Comuni equilibrano le loro finanze a medio termine.

La legge può obbligare i Comuni a farlo anche a breve termine.

I disavanzi sono ammortati entro cinque anni.

Art. 124 Pianificazione dei compiti e pianificazione finanziaria

Il Cantone e i Comuni pianificano i loro compiti e il relativo finanziamento. Tengono conto degli effetti a lungo termine delle misure previste.

Il Cantone e i Comuni si adoperano per non far aumentare la quota fiscale.

Art. 125 Imposte

La legge definisce i tipi d’imposta, la cerchia dei contribuenti, l’oggetto delle imposte e il loro modo di calcolo.

Le imposte si conformano ai principi dell’universalità e dell’uniformità, nonché dell’imposizione secondo la capacità economica dei contribuenti.

La fiscalità deve:

  1. tenere conto dell’onere globale che i tributi rappresentano per il contribuente;

  2. nel rispetto della solidarietà, salvaguardare lo spirito d’iniziativa del contribuente e promuovere la previdenza individuale;

  3. tenere conto della competitività dell’economia;

  4. permettere in misura adeguata la formazione di patrimonio;

  5. sgravare le persone che hanno obblighi di mantenimento o di assistenza;

  6. non penalizzare le coppie sposate rispetto alle persone non coniugate.

La progressione fiscale dev’essere moderata e non eccedere un certo livello.

I bassi redditi e i piccoli patrimoni sono esenti da imposta.

Non sono ammessi privilegi fiscali individuali.

Art. 126 Altri tributi

La legge stabilisce i principi per la riscossione di altri tributi.

Essa determina in particolare:

  1. la natura e l’oggetto del tributo;

  2. i principi di calcolo;

  3. la cerchia dei contribuenti.

Art. 127 Perequazione finanziaria

Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.

La perequazione finanziaria:

  1. consente ai Comuni di svolgere i compiti necessari;

  2. permette di evitare che i tassi d’imposizione divergano considerevolmente da un Comune all’altro.

La perequazione finanziaria è a carico del Cantone e dei Comuni.

Art. 128 Compensazione degli oneri

La legge può prevedere che i Comuni che forniscono prestazioni speciali per un vasto territorio o sopportano oneri particolari ricevano dal Cantone o da altri Comuni un’adeguata compensazione tenuto conto della loro capacità finanziaria.

I Comuni che finanziano o ricevono tali compensazioni hanno diritto di essere consultati.

Art. 129 Controllo delle finanze

Il Controllo delle finanze verifica i conti del Cantone e ne riferisce al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio.

Il Controllo delle finanze è indipendente.

Il Gran Consiglio ne nomina la direzione su proposta del Consiglio di Stato.

Le finanze dei Comuni e delle altre organizzazioni di diritto pubblico sono controllate da organi specializzati indipendenti.

Capitolo 10 Chiese e altre comunità religiose

Art. 130 Enti ecclesiastici

Il Cantone riconosce come enti autonomi di diritto pubblico:

  1. la Chiesa evangelica riformata e le sue parrocchie;

  2. la Chiesa cattolica romana e le sue parrocchie;

  3. la Parrocchia cattolica cristiana.

La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Parrocchia cattolica cristiana sono autonome nei limiti del diritto cantonale. Esse disciplinano:

a. in un atto normativo sottoposto a referendum obbligatorio e conforme ai principi legalitari e democratici, il diritto di voto per quanto concerne i loro affari interni;

b. la competenza per la costituzione di nuove parrocchie, nonché per l’aggregazione o lo scioglimento di parrocchie esistenti.

La legge disciplina:

  1. le linee fondamentali dell’organizzazione degli enti ecclesiastici;

  2. il diritto di riscuotere imposte;

  3. le prestazioni dello Stato;

  4. la competenza e la procedura di nomina dei pastori e dei parroci e la durata della loro funzione.

La legge può prevedere che una parte del gettito non possa essere devoluta a certi scopi.

Il Cantone esercita l’alta vigilanza sugli enti ecclesiastici.

Art. 131 Altre comunità religiose

Fra le altre comunità religiose, il Cantone riconosce la Comunità di culto israelita («Israelitische Cultusgemeinde») e la Comunità ebraica liberale («Jüdische Liberale Gemeinde»).

Queste comunità disciplinano la partecipazione dei loro membri conformemente ai principi legalitari e democratici.

Nel rispetto dell’autonomia che il diritto costituzionale garantisce alle comunità religiose, la legge disciplina:

  1. gli effetti del riconoscimento;

  2. la vigilanza.

Capitolo 11 Revisione della Costituzione cantonale

Art. 132 Principi

La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

I progetti di revisione costituzionale sono esaminati in due letture.

Ogni revisione costituzionale è sottoposta al voto del Popolo.

Art. 133 Revisione parziale

In caso di revisione parziale della Costituzione, dev’essere rispettata l’unità della materia.

Art. 134 Revisione totale

La decisione di procedere alla revisione totale della Costituzione spetta al Popolo sulla base di un’iniziativa popolare o di una decisione del Gran Consiglio.

Nella stessa occasione, il Popolo decide se il progetto di nuova Costituzione dev’essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente eletta dal Popolo.

Capitolo 12 Disposizioni transitorie

Art. 135 Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2006.

La Costituzione del Cantone di Zurigo del 18 aprile 1869 è abrogata.

Art. 136 Attuazione della Costituzione

Le autorità che legiferano e quelle che applicano il diritto attuano senza indugio la presente Costituzione.

Art. 137 Ultrattività parziale del diritto anteriore

Gli atti normativi emanati e le decisioni prese secondo una procedura valida secondo la vecchia Costituzione rimangono in vigore. Una loro eventuale modifica va attuata secondo le disposizioni della presente Costituzione.

Art. 138 Diritti fondamentali e procedura giudiziaria

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, le autorità prendono le misure necessarie per:

  1. garantire i diritti fondamentali ai sensi degli articoli 11 capoverso4, 14 e 17;

  2. adattare la procedura giudiziaria alle esigenze degli articoli 76, 77 e 79 capoverso2.

I diritti risultanti dalle disposizioni costituzionali suddette possono essere invocati direttamente soltanto dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.

Art. 139 Diritto d’iniziativa

Le iniziative popolari depositate prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione sono sottoposte al voto del Popolo nei termini previsti dal diritto anteriore.

Se il termine per la raccolta delle firme per un’iniziativa popolare sta già decorrendo all’entrata in vigore della presente Costituzione, l’iniziativa sottostà al nuovo diritto.

Art. 140 Votazioni popolari

Il referendum contro un progetto che il Gran Consiglio ha adottato prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione sottostà al diritto anteriore.

Fintanto che un Comune non ha designato l’organo abilitato a sostenere un referendum intercomunale ai sensi dell’articolo 33 capoverso 4, primo periodo, la relativa competenza è dell’Assemblea comunale o del Parlamento comunale.

Art. 141 Responsabilità causale dei privati

L’articolo 46 capoverso2 implica una responsabilità causale dei privati soltanto se l’evento dannoso si verifica oltre un anno dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 142 Autorità

I membri delle autorità rimangono in funzione fino alla scadenza del mandato secondo il diritto anteriore.

Se si procede a nuove elezioni nei due anni successivi all’entrata in vigore della presente Costituzione, l’elezione è retta dal diritto anteriore e vale per un intero periodo amministrativo.

Art. 143 Comuni

I Comuni civili sono retti dal diritto anteriore e, sempre secondo le disposizioni del diritto anteriore, vengono aggregati al loro Comune politico entro quattro anni a contare dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Comuni determinano l’importo a partire dal quale una decisione in materia di spese dev’essere sottoposta a una votazione alle urne (art.

cpv. 2).

Art. 144 Consorzi intercomunali

Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i consorzi intercomunali disciplinano nel loro statuto il diritto d’iniziativa e il diritto di referendum ai sensi dell’articolo 93 capoverso2. Sino a tale adeguamento, le votazioni nei consorzi sono rette dal diritto anteriore e dai precedenti statuti consortili.

Art. 145 Chiese D. Legislazione E. Altre C. Vigilanza

Le prestazioni dello Stato agli enti ecclesiastici fondate su titoli giuridici storici rimangono garantite sino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione legale. La nuova regolamentazione di queste prestazioni si impronta al loro volume globale attuale.

Sino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione del diritto di voto in materia ecclesiastica, si applicano le disposizioni del diritto cantonale.

Sino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione delle competenze in materia di creazione di nuove parrocchie, nonché di aggregazione e scioglimento di parrocchie esistenti, si applicano le disposizioni della legge sui Comuni.

Indice

Capitolo 1 Fondamenti

Cantone di Zurigo Art. 1 Principi legalitari Art. 2 Divisione dei poteri Art. 3 Collaborazione Art. 4 Sussidiarietà Art. 5 Sviluppo sostenibile Art. 6 Dialogo Art. 7 Innovazione Art. 8

Capitolo 2 Diritti fondamentali

Tutela della dignità umana Art. 9 Garanzia dei diritti fondamentali Art. 10 Uguaglianza giuridica Art. 11 Lingua dei segni Art. 12 Forme di convivenza Art. 13 Diritto alla formazione Art. 14 Libertà scolastica Art. 15 Diritto di petizione Art. 16 Accesso ai documenti ufficiali Art. 17 Garanzie procedurali Art. 18

Capitolo 3 Obiettivi sociali

Obiettivi sociali Art. 19

Capitolo 4 Cittadinanza

Condizioni Art. 20 Competenza Art. 21

Capitolo 5 Diritti popolari

A. Diritto di voto Diritto di voto Art. 22

B. Diritto d’iniziativa Oggetto dell’iniziativa Art. 23 Autori dell’iniziativa Art. 24 Forma dell’iniziativa Art. 25 Esame preliminare dell’iniziativa popolare Art. 26 Riuscita formale dell’iniziativa popolare Art. 27 Validità Procedura in caso di iniziative popolari Art. 28 Controprogetto a un’iniziativa popolare Art. 30 Iniziativa delle autorità e iniziativa individuale; procedura Art. 31 C. Votazioni popolari Referendum obbligatorio Art. 32 Referendum facoltativo Art. 33 Votazioni parziali e votazioni su varianti Art. 34 Referendum con controprogetto popolare Art. 35 Testi concorrenti Art. 36 Legislazione di urgenza Art. 37

Legislazione Art. 38 E. Impegno democratico Impegno democratico Art. 39

Capitolo 6 Autorità

Eleggibilità Art. 40 Durata delle funzioni Art. 41 Incompatibilità Art. 42 Astensione Art. 43 Immunità Art. 44 Attività accessoria delle autorità Art. 45 Responsabilità dello Stato Art. 46 Rapporti di lavoro e responsabilità Art. 47

Lingua ufficiale Art. 48 Trasparenza Art. 49 B. Gran Consiglio Funzione e composizione Art. 50 Elezione Art. 51 Indipendenza dei deputati Art. 52 Pubblicità dei dibattiti Art. 53 Competenze normativa Art. 54 Pianificazione Art. 55 Competenze finanziarie Art. 56 Controllo parlamentare Art. 57 Elezioni Art. 58 Altri compiti e competenze Art. 59 C. Consiglio di Stato Funzione Art. 60 Composizione Art. 61 Elezione Art. 62 Attività accessorie Art. 63 Statuto nel Gran Consiglio Art. 64 Organizzazione Art. 65 Pianificazione Art. 66 Partecipazione all’attività legislativa Art. 67 Competenze finanziarie Art. 68 Collaborazione intercantonale e internazionale Art. 69 Direzione dell’amministrazione Art. 70 Altri compiti Art. 71 Situazioni di emergenza Art. 72 D. Giustizia Compiti e statuto dei tribunali Art. 73 Principi dell’organizzazione giudiziaria Art. 74 Elezione Art. 75 Giustizia civile e giustizia penale Art. 76

Giustizia amministrativa Art. 77 Pubblicità delle decisioni Art. 78 Controllo delle norme Art. 79 autorità Autorità distrettuali Art. 80 Difensore civico Art. 81 Consiglio degli Stati Art. 82

Capitolo 7 Comuni

Tipi di Comuni e compiti Art. 83 Modifica dell’effettivo Art. 84 Autonomia comunale Art. 85 Diritti popolari a livello comunale Art. 86 Organizzazione dei Comuni Art. 87 Quartieri e altre suddivisioni Art. 88 Regolamento comunale Art. 89 B. Collaborazione intercomunale Principi Art. 90 Contratti di collaborazione Art. 91 Consorzi intercomunali Art. 92 Democrazia nei consorzi Art. 93

Vigilanza Art. 94

Capitolo 8 Compiti pubblici

Principi Art. 95 Adempimento decentralizzato dei compiti Art. 96 Ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni Art. 97 B. Delega di compiti pubblici Basi legali Art. 98

Controllo Art. 99 C. Compiti Sicurezza e ordine pubblici Art. 100 Assetto territoriale Art. 101 Protezione dell’ambiente Art. 102 Protezione della natura e del patrimonio Art. 103 Trasporti Art. 104 Acque Art. 105 Energia Art. 106 Economia e lavoro Art. 107 Agricoltura e silvicoltura Art. 108 Banca cantonale Art. 109 Alloggio Art. 110 Aiuto sociale Art. 111 Famiglia, giovani e anziani Art. 112 Sanità Art. 113 Integrazione Art. 114 Pubblica educazione Art. 115 Scuole pubbliche Art. 116 Scuole private Art. 117 Scuole universitarie Art. 118 Formazione professionale e perfezionamento Art. 119 Cultura Art. 120 Sport Art. 121

Capitolo 9 Finanze

Principi Art. 122 Equilibrio finanziario Art. 123 Pianificazione dei compiti e pianificazione finanziaria Art. 124 Imposte Art. 125 Altri tributi Art. 126 Perequazione finanziaria Art. 127 Compensazione degli oneri Art. 128

Controllo delle finanze Art. 129

Capitolo 10 Chiese e altre comunità religiose

Enti ecclesiastici Art. 130 Altre comunità religiose Art. 131

Capitolo 11 Revisione della Costituzione cantonale

Principi Art. 132 Revisione parziale Art. 133 Revisione totale Art. 134

Capitolo 12 Disposizioni transitorie

Entrata in vigore Art. 135 Attuazione della Costituzione Art. 136 Ultrattività parziale del diritto anteriore Art. 137 Diritti fondamentali e procedura giudiziaria Art. 138 Diritto d’iniziativa Art. 139 Votazioni popolari Art. 140 Responsabilità causale dei privati Art. 141 Autorità Art. 142 Comuni Art. 143 Consorzi intercomunali Art. 144 Chiese Art. 145