141.0
Legge federale su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza [LCit])
(LCit)
del 29 settembre 1952 (Stato 2 agosto 2000)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli43 capoverso 1, 44 e 68 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 19514, decreta:
I. Acquisto e perdita per legge A. Acquisto per legge
Art. 15 Per filiazione
È cittadino svizzero dalla nascita:
6 il figlio, i cui genitori sono uniti in matrimonio e dei quali uno almeno è cittadino svizzero, salvo restando quanto disposto dall’articolo 57a;
il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.
Il minorenne straniero, il cui padre è cittadino svizzero e sposa successivamente la madre, acquista la cittadinanza svizzera come se l’acquisto fosse avvenuto con la nascita.7
I figli di un minorenne che acquista la cittadinanza svizzera giusta il capoverso 2 acquistano parimente la cittadinanza svizzera.
RU 1952 1119
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985
[CS 1 3; RU 1984 290]. Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 37 e 38 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. IV 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° sett. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 giu. 1976 che modifica il CC (Filiazione), in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237 264; FF 1974 II 1).
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
Art. 2 e 38
Art. 49 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale
Il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore svizzero.
Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista:
la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del padre, se i genitori sono uniti in matrimonio;
la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre, se i genitori non sono uniti in matrimonio.
Il minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del padre quando questi sposa la madre o diventa cittadino svizzero durante il matrimonio. Perde simultaneamente la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre.
Se dei coniugi stranieri sono naturalizzati in luoghi diversi, la moglie acquista anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del marito.
Art 510
Art. 6 Trovatello
Il figlio di ignoti trovato in Svizzera acquista la cittadinanza del Cantone in cui è stato esposto e con ciò la cittadinanza svizzera.
Il Cantone determina l’attinenza comunale del trovatello.
Allorché la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l’attinenza acquistate in tal modo se è ancora minorenne e non diventa apolide.
Art 711 Adozione
Un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquista la cittadinanza cantonale e comunale dell’adottante e, per questo fatto, la cittadinanza svizzera.
Abrogati dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 30 giu. 1972 che modifica il CC (Adozione e art. 321), in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653 2663; FF 1971 II 85).
B. Perdita per legge
Art. 812 Per annullamento del rapporto di filiazione Per adozione
Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.
Il minorenne svizzero, adottato da uno straniero, perde la cittadinanza svizzera in seguito all’adozione, allorché acquista per questo fatto la cittadinanza dell’adottante o già la possiede.
Non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all’adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.14
Se l’adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.
Art. 915
Art. 10 Per nascita all’estero
Il figlio nato all’estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un’altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un’autorità svizzera in patria o all’estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.16
I suoi figli perdono con lui la cittadinanza svizzera.17
In particolare, è considerata come notificazione nel senso del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.
237; FF 1974 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034 1043; FF 1987 III 245).
Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 giu. 1972 che modifica il CC (Adozione e art. 321), in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653 2663; FF 1971 II 85).
Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 420 423; FF 1984 II 153).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985
Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al capoverso 1 può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l’impedimento è cessato.
Art. 11 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale
Chiunque perde la cittadinanza svizzera per legge perde con ciò la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale.
II. Acquisto e perdita per decisione dell’autorità A. Acquisto per naturalizzazione o reintegrazione
a. Naturalizzazione ordinaria
Art. 12 Decisione di naturalizzazione
Nella procedura ordinaria di naturalizzazione, la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.
La naturalizzazione è valida soltanto se è stata concessa un’autorizzazione federale.
Art. 13 Autorizzazione di naturalizzazione
L’autorizzazione è concessa dall’Ufficio federale di polizia.18
L’autorizzazione è concessa per un Cantone determinato.
La durata della sua validità è di tre anni e può essere prorogata.
L’autorizzazione può essere modificata quanto ai membri della famiglia ai quali si estende.
L’Ufficio federale di polizia può revocare l’autorizzazione prima della naturalizzazione qualora venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto.19
Art. 1420 Idoneità
Prima del rilascio dell’autorizzazione si esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se:
a. si è integrato nella comunità svizzera;
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;
si conforma all’ordine giuridico svizzero;
non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 15 Condizioni di residenza
Lo straniero può chiedere l’autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda.
Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent’anni compiuti è computato due volte.21
La domanda di autorizzazione presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni dei capoversi 1 e 2, purché l’altra abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.22
I termini previsti nel capoverso 3 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.23
Art. 16 Cittadinanza onoraria
Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l’autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.
Art. 1724
b. Reintegrazione
Art. 1825 Principio
La reintegrazione presuppone che il richiedente:
a. soddisfa le condizioni previste nell’articolo 21 o 23;
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034
Abrogato(i) dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
ha vincoli con la Svizzera;
non ne è manifestamente indegno; e
non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 19 e 2026
Art. 2127 Perenzione in seguito a nascita all’estero
Chiunque ha omesso, per motivi scusabili, di notificarsi o di fare la dichiarazione secondo l’articolo10 e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.
Il richiedente, se risiede in Svizzera da tre anni, può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.
Art. 2228
Art 2329 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza
Chiunque è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera può presentare una domanda di reintegrazione dopo un anno di residenza in Svizzera.
Art 2430 Effetto
Con la reintegrazione, il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che ha avuto da ultimo.
Art. 2531 Competenza
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia sulla reintegrazione; sente prima il Cantone.
Abrogato(i) dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
c. Naturalizzazione agevolata
Art. 2632 Principio
La naturalizzazione agevolata secondo l’articolo 27 è concessa se il richiedente:
si è integrato nella comunità svizzera;
si conforma all’ordine giuridico svizzero;
non compromette la sicurezza interna od esterna della Svizzera.
Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano per analogia alle domande secondo gli articoli28 a 31.
Art. 2733 Coniuge di un cittadino svizzero
Il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera;
vi risiede da un anno; e
vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero.
Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del coniuge svizzero.
Art. 2834 Coniuge di uno Svizzero dell’estero
Il coniuge straniero di un cittadino svizzero che vive o è vissuto all'estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
vive da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero; e
ha vincoli stretti con la Svizzera.
Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del coniuge svizzero.
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034 1043; FF 1987 III 245).
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
Art. 29 Cittadinanza svizzera ammessa per errore
Lo straniero che è vissuto durante almeno cinque anni ritenendo in buona fede di essere svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall’autorità cantonale o comunale può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata.
Di regola, egli acquista con siffatta naturalizzazione la cittadinanza del Cantone responsabile dell’errore; egli acquista simultaneamente l’attinenza comunale determinata da questo Cantone.
Se il richiedente ha già prestato servizio militare nell’esercito svizzero, non è fissato termine minimo alcuno.
I capoversi 1 e 3 si applicano per analogia allo straniero che ha perso la cittadinanza svizzera per annullamento del rapporto di filiazione con il genitore svizzero (art. 8). Egli acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che possedeva in precedenza.35
Art. 30 Opzione omessa
Lo straniero residente nella Svizzera, che avrebbe potuto acquistare la cittadinanza svizzera mediante opzione in virtù di una convenzione internazionale e ha omesso, per motivi scusabili, di optare nei termini e nella forma previsti, può essere posto al beneficio della naturalizzazione agevolata.
Egli acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che avrebbe conseguito mediante opzione.36
Art. 3137 Figlio di padre svizzero
Il figlio straniero di padre svizzero non coniugato con la madre, se era minorenne all’atto dell’istituzione del rapporto di filiazione, può presentare, prima di 22 anni compiuti, una domanda di naturalizzazione agevolata qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
risieda in Svizzera da un anno;
conviva da un anno in comunione domestica con il padre;
provi di avere relazioni personali strette e durevoli con il padre; o
sia apolide.
Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
Dopo il compimento del ventiduesimo anno d’età, il figlio può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto in Svizzera durante tre anni complessivamente e vi risiede da un anno.38 il padre ha o aveva da ultimo.
Art. 3239 Competenza
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; sente prima il Cantone.
d. Disposizioni comuni40
Art. 33 Estensione ai figli
I figli minorenni del richiedente sono compresi, di regola, nella sua naturalizzazione o reintegrazione.
Art. 34 Minorenni
La domanda di naturalizzazione o di reintegrazione di minorenni e presentata dal loro rappresentante legale. Se essi sono posti sotto tutela, il consenso delle autorità di tutela non è necessario.
I minorenni di oltre sedici anni devono esprimere per iscritto la loro volontà di acquistare la cittadinanza svizzera.
Art. 35 Maggiore età
Per maggiore e minore età nel senso della presente legge si intendono quelle previste dalla legislazione svizzera (art. 14 CC41.
Art. 36 Residenza dello straniero
Per residenza dello straniero nel senso della presente legge s’intende la sua presenza nella Svizzera conformemente alle disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri.
La residenza non è interrotta quando lo straniero soggiorna durante breve tempo all’estero, con l’intenzione di ritornare nella Svizzera.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 1997 2370 2371; FF 1993 III 1135, 1995 II 377).
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
Originario tit. avanti l'art. 32.
La residenza, invece, cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alle autorità di polizia o ha soggiornato effettivamente all’estero durante più di sei mesi.
Art. 3742 Inchieste
L’autorità federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.
Art. 38 Tassa
Le autorità federali riscuotono per le loro decisioni una tassa di cancelleria. La tassa non è dovuta in caso di indigenza del richiedente.
Art 3943
Art. 40 Beni patriziali o corporativi
Le persone naturalizzate o reintegrate in virtù degli articoli 18 a 30 hanno gli stessi diritti degli altri cittadini del Comune, ma non il godimento dei beni patriziali o corporativi, salvo che la legislazione cantonale non disponga altrimenti.
Art. 41 Annullamento
Con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali.
Nelle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli12 a 17 può essere parimente annullata dall’autorità cantonale.
Salvo esplicita decisione contraria, l’annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l’hanno acquistata in virtù della decisione annullata.
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 B. Perdita per decisione dell’autorità
a. Svincolo
Art. 42 Domanda di svincolo e decisione
Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L’articolo 34 è applicabile per analogia ai minorenni.44
Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine.
La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell’atto di svincolo.
Art 4345
Art. 44 Estensione ai figli
I figli minorenni posti sotto la patria potestà del richiedente sono compresi nel suo svincolo; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi che qualora vi consentano per iscritto.
Essi devono parimente risiedere fuori della Svizzera e avere già acquistato o avere la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato.
Art. 45 Atto di svincolo
Il Cantone d’origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia provvede alla notificazione dell’atto e informa il Cantone dell’avvenuta notificazione.
Esso differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che gli è stata promessa.
Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell’atto.
Art. 46 Tassa
I Cantoni possono riscuotere, per l’esame di una domanda di svincolo, una tassa di cancelleria.
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
Tuttavia, la notificazione dell’atto di svincolo non può essere fatta dipendere dal pagamento della tassa.
Le autorità federali non riscuotono tassa alcuna per il loro intervento nella procedura di svincolo.
Art. 47 Cittadini di più Cantoni
Seil richiedente è cittadino di più Cantoni, l’autorità di ciascun Cantone d’origine si pronuncia sullo svincolo.
Gli atti di svincolo dei Cantoni sono notificati tutti insieme.
La notificazione di un solo atto di svincolo implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali, anche se, per errore, un Cantone d’origine non si è pronunciato.
b. Revoca
Art. 48
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale a una persona che possiede anche un’altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.
III. Procedura d’accertamento
Art. 49
In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d’ufficio o su domanda l’autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è pure messa in discussione.
La domanda può essere presentata anche dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
IV. 46 Trattamento di dati personali
Art. 49a Trattamento dei dati
Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l’Ufficio federale competente può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d’informazione elettronico.
Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
l’accesso ai dati;
il diritto di trattamento;
la durata di conservazione dei dati;
l’archiviazione e l’eliminazione dei dati;
la sicurezza dei dati.
Art. 49b Comunicazione dei dati
Su richiesta e in singoli casi, l’Ufficio federale competente può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all’acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati necessari per adempiere tali compiti.
Rende accessibili per il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all’istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.
V. Rimedi giuridici47
Art. 5048 Principi procedurali
La procedura dinanzi alle autorità canto ali è retta dal diritto cantonale.
Introdotto dal n. IV 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° sett. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034 1043; FF 1987 III 245). Originario IV.
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
La procedura dinanzi all’autorità federale è disciplinata dalla legge federale sulla procedura amministrativa49 e da quella sull’organizzazione giudiziaria50.
Art. 5151 Ricorsi
I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Sono parimente legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interessati, nonché il Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia definitivamente sui ricorsi contro il rilascio o il diniego dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Il governo del Cantone di naturalizzazione può nondimeno interporre ricorso al Consiglio federale contro il diniego dell’autorizzazione di naturalizzazione opposto dal Dipartimento.
Art. 52 e 5352
VI. 53 Disposizioni finali e transitorie
Art. 54 Esenzione
Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge.
Esso è autorizzato a emanare norme concernenti i documenti di legittimazione per i cittadini svizzeri.
Art. 55 Abrogazione di disposizioni
Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate, in particolare: la legge federale del 3 dicembre 185054 sui privi di patria; la legge federale del 25 giugno 190355 sull’acquisto della cittadinanza svizzera e sulla rinunzia alla stessa.
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
Abrogati dal n. I della L del 23 mar. 1990 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).
Originario V.
[CS 1 95]
[CS 1 97]
Art. 56 Modificazione di disposizioni del Codice civile svizzero
L’articolo 120 del Codice civile56 è completato dal numero4 seguente:
...
L’articolo 121 del Codice civile è sostituito dal seguente nuovo testo:
...57
L’articolo 122 capoverso 1 del Codice civile è sostituito dal seguente nuovo testo: ...58
Art. 5759 Irretroattività Acquisto per legge della cittadinanza svizzera per il figlio di una svizzera per matrimonio Annullamento del matrimonio di una svizzera per matrimonio
L’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. Sono salvi gli articoli seguenti.
Il figlio nato dal matrimonio di uno straniero e di una svizzera che ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio anteriore con uno svizzero secondo l’articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 195261 acquista la cittadinanza svizzera soltanto se non può acquistarne un’altra per nascita oppure diventa apolide prima della maggiore età.
Anche i suoi figli acquistano la cittadinanza svizzera.
La donna che ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio secondo l’articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 195263 conserva la cittadinanza svizzera dopo l’annullamento del matrimonio se al momento della celebrazione era in buona fede.
Testo inserito nel CC (RS 210).
Testo inserito nel CC (RS 210).
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034
Art. 3 cpv. 1 nel tenore del 29 set. 1952: «1 La donna straniera acquista la cittadinanza
Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034
Art. 3 cpv. 1 nel tenore del 29 set. 1952: «1 La donna straniera acquista la cittadinanza
I figli nati da un matrimonio dichiarato nullo rimangono cittadini svizzeri anche se i genitori avevano contratto matrimonio in malafede.
Art. 5864 Reintegrazione di ex svizzere Naturalizzazione agevolata dei figli di svizzere per origine, adozione o naturalizzazione Naturalizzazione agevolata dei figli di svizzere per matrimonio
La donna che, prima dell’entrata in vigore della modificazione del
23 marzo 199065 della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito, può presentare una domanda di reintegrazione. Se aveva acquistato la cittadinanza svizzera per un matrimonio anteriore con uno svizzero, può essere reintegrata soltanto se ha vincoli stretti con la Svizzera, in particolare se risiede in Svizzera e vi ha risieduto complessivamente durante sei anni.
La domanda deve essere presentata entro dieci anni dalla perdita della cittadinanza svizzera. Può nondimeno essere presentata dopo la scadenza di questo termine nei casi di rigore oppure se la richiedente risiede in Svizzera da un anno.
Gli articoli 18, 24, 25 e 33 a41 sono applicabili per analogia.
Il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per origine, adozione o naturalizzazione può, se risiede in Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del 32° anno d’età.
Dopo il compimento del trentaduesimo anno d’età, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto in Svizzera durante tre anni complessivamente e vi risiede da un anno.67
Se vive o è vissuto all’estero, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha vincoli stretti con la Svizzera.68 la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Gli articoli 26 e 33 a41 sono applicabili per analogia.
Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991
In vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034 1043).
Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 1997 2370 2371; FF 1993 III 1135, 1995 II 377).
Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° dic. 1997 (RU 1997 2370 2371; FF 1993 III 1135, 1995 II 377).
Il figlio, la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio anteriore con un cittadino svizzero secondo l’articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 195270, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
la madre ha vincoli stretti con la Svizzera, in particolare se risiede in Svizzera e vi ha risieduto durante sei anni complessivamente;
uno o più figli nati dal matrimonio anteriore della madre hanno la cittadinanza svizzera dalla nascita; o
il figlio risiede in Svizzera e vi ha risieduto durante sei anni complessivamente.
Nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a e b, la domanda deve essere presentata entro un termine di tre anni a contare dalla nascita del figlio e nei casi previsti nel capoverso 1 lettera c, prima che il figlio abbia compiuto il 22° anno di età.
la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
Gli articoli 26 e 33 a41 sono applicabili per analogia.
Art. 59 Entrata in vigore
Il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore della presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 195371
Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034
Art. 3 cpv. 1 nel tenore del 29 set. 1959: «1 La donna straniera acquista la cittadinanza
DCF del 30 dic. 1952 (RU 1952 1133).