Fonte

170.21

Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione (Legge sulle garanzie, LGar) 1
(LGar)

del 26 marzo 1934 (Stato 29 febbraio 2000)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 ottobre 1933, decreta:

Art. 1

Durante le sessioni parlamentari, nessun deputato del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati può, senza il previo suo consenso o la preventiva autorizzazione del Consiglio a cui appartiene, essere perseguito in via giudiziaria o di polizia per crimini o delitti che non si riferiscono alle sue funzioni.

Rimane riservato l’arresto preventivo in caso di presunzione di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato; l’autorità che ordina tale arresto dovrà peraltro chiedere direttamente, entro le ventiquattro ore, il consenso del Consiglio interessato, salvo che il deputato in causa non lo dia egli stesso per iscritto.

Art. 2

Quando, all’apertura di una sessione, per uno dei reati previsti all’articolo 1 sia già stato iniziato procedimento di polizia o giudiziario contro un deputato, questi può, per mezzo del Consiglio federale, domandare al Consiglio a cui appartiene che vengano sospesi così l’arresto come le citazioni od operazioni giudiziarie importanti. La domanda non ha effetto sospensivo.

Per gli arresti ordinati durante una sessione, si procede in conformità del capoverso

dell’articolo 1.

Art. 3

L’immunità parlamentare non può essere invocata quando si tratta d’una pena di detenzione pronunciata con una sentenza cresciuta in giudicato, la cui esecuzione è stata ordinata già prima della sessione.

RU 50 583 e CS 1 148

Tit. abbreviato e abbreviazione introdotti dal n. 1 dell’all. della LF dell’ 8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen.. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

Art. 4

I membri del Consiglio federale, il Cancelliere della Confederazione e i rappresentanti o commissari federali non possono essere perseguiti nel senso dell’articolo 1 senza il loro consenso scritto o l’autorizzazione del Consiglio federale.

Parimente un membro del Tribunale federale non può essere perseguito nelle stesse condizioni, senza il proprio consenso scritto o l’autorizzazione del Tribunale federale.

Le disposizioni degli articoli 1 a 3 concernenti l’apertura o la durata delle sessioni parlamentari s’applicano per analogia all’inizio o alla durata delle funzioni o missioni qui contemplate.

L’articolo 1 capoverso2 e l’articolo2 capoverso2 sono applicabili per analogia.

I termini di prescrizione o di perenzione non decorrono finchè è in corso la procedura per la concessione o il rifiuto dell’immunità.

Art. 5

Se il Consiglio federale o il Tribunale federale negano l’autorizzazione a procedere, l’autorità competente per l’azione penale può, entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, ricorrere all’Assemblea federale plenaria.

Art. 6

Chiunque, scientemente e senza il consenso dell’interessato o l’autorizzazione del Consiglio competente, opera od ordina l’arresto di persone protette dagli articoli precedenti, ovvero omette di chiedere il consenso prescritto nel capoverso2 dell’articolo 1, sarà punito con multa fino a duemila franchi, combinata nei casi gravi con la detenzione fino a sei mesi. Rimangono riservati gli arresti preventivi, di cui all’articolo 1 capoverso2 e 2 capoverso2.

Il reato è sottoposto alla giurisdizione della Corte penale federale.

Art. 7

È nullo qualsiasi atto di procedimento penale intrapreso, violando la presente legge, contro una delle persone da essa protette.

Art. 8

I crimini e delitti contro la vita, l’incolumità e la libertà personale di membri del Consiglio federale o del Cancelliere della Confederazione sono giudicati dal Tribunale federale. Lo stesso è dei crimini e delitti contro l’onore, in quanto essi si riferiscano alla gestione di questi magistrati.

Questi reati sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale federale anche quando sono commessi contro la persona di membri dell’Assemblea federale o del Tribunale federale, di giurati federali, del Procuratore generale della Confederazione o di giudici istruttori federali, di supplenti o di sostituti di questi funzionari, o di rappresentanti o commissari federali, mentre queste persone si trovano in effettivo servizio della Confederazione.

Rimangono riservate le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale federale in quanto si tratti di crimini e delitti contro la Confederazione e i poteri federali.

Art. 92

Art. 103

La Confederazione, come anche i suoi istituti, aziende e fondazioni non autonome sono esonerate da qualsiasi imposta cantonale e comunale; sono eccettuati gli immobili non destinati a uno scopo pubblico immediato.

La Confederazione non soggiace alle prescrizioni dei Cantoni e dei Comuni concernenti l’obbligo di assicurazione.

Art. 11

I Cantoni sono responsabili di qualsiasi distrazione o danneggiamento di beni della Confederazione cagionati da torbidi verificatisi sul loro territorio.

Art. 12

Quando, per causa di torbidi, il Consiglio federale reputi minacciata la sicurezza delle autorità federali nel luogo della loro sede, esso ha la facoltà indipendentemente dalle misure di sicurezza previste nella Costituzione federale4 , di trasferire le proprie sedute in un altro luogo e di ivi convocare anche l’Assemblea federale.

Art. 13

Se, in seguito ad una sommossa od altro atto di violenza, il Consiglio federale non si trovasse più in istato di agire, il presidente del Consiglio nazionale o, in caso d’impedimento, il presidente del Consiglio degli Stati, ha l’obbligo di radunare immediatamente i due Consigli legislativi in un Cantone che egli sceglierà.

Gli articoli 12 e 13 sono parimente applicabili qualora la sicurezza delle autorità federali o la possibilità d’agire del Consiglio federale sia minacciata per altre cause.

Nuovo testo giusta il n. I 121 della LF del 5 mag. 1977 su provvedimenti per equilibrare le finanze federali, in vigore dal 1° gen. 1978 (RS 611.04).

Originario art. 13bis . Introdotto dall'art. 60 cpv.2 della L del 23 mar. 1962 sui rapporti fra i Consigli, in vigore dal 1° dic. 1962 (RS 171.11).

Art. 14

Gli edifici destinati all’uso delle autorità federali sono sottoposti alla immediata polizia di quest’ultime.

...6

Art. 15

Le contestazioni che potessero sorgere intorno all’applicazione della presente legge sono di competenza dell’Assemblea federale plenaria. Fanno eccezione le contestazioni intorno all’applicazione dell’articolo 10 che rientrano nella competenza del Tribunale federale.

Il Consiglio federale prende le misure provvisorie che si rendessero necessarie.

Art. 16

Sono abrogati dalla presente legge:

  1. la legge del 23 dicembre 18517 sulle garanzie politiche e di polizia della Confederazione;

  2. l’art. 60 del Codice penale federale del 4 febbraio 1853 8;

  3. l’articolo 15 capoverso2 della legge del 22 marzo 1893 sull’organizzazione giudiziaria federale9.

Art. 17

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entrerà in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 193410

[RU III 32]

[RU III 335, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6; CS 3 286 art. 342 cpv.2

n. 3. RU 54 799 art. 398 cpv.2 lett. a] 9 [RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv.2, 44 749; CS 3 286 art. 342 cpv.2 n. 4. CS 3 499 art. 169] 10 DCF del 29 giu. 1934 (RU 50 587).

Disposizione finale della modificazione del 20 giugno 194711

Art. 2

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.

L’articolo 197 della legge sull’organizzazione giudiziaria federale del 22 marzo 189312 cesserà di avere effetto a questa data.

[RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv.2, 44 749; CS 3 286 art. 342 cpv.2 n. 4. CS

499 art. 169]