Fonte

171.11

Legge federale concernente la procedura dell’Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l’entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli)
(LRC)

del 23 marzo 1962 (Stato 23 gennaio 2001)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 641bis, 85 numero 1, 10 e 11, 93 capoverso 1, e 122 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1960, decreta:

I. Riunione e aggiornamento

Art. 13

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si radunano per le sessioni ordinarie dell’Assemblea federale l’ultimo lunedì di novembre, il primo lunedì di marzo e giugno e il lunedì seguente la Festa federale. Essi possono stabilire eccezionalmente un altro giorno per l’inizio della sessione.4

Un quarto dei membri di un Consiglio o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.5

Ciascun Consiglio può decidere di tenere proprie sessioni speciali. Ne informa tempestivamente l’altro, in modo che esso possa organizzare una contemporanea sessione speciale.6

Sono riservati gli articoli 13 e 13bis della legge federale del 26 marzo 19347 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

RU 1962 831, 1966 1753

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 123, 160, 167, 169 cpv. 1, 173 cpv. 2 e 192 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999 6784).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992 2344;

Art. 28

I servizi del Parlamento provvedono all’invio delle convocazioni, del programma e della documentazione per le sessioni.

Di regola, la documentazione deve essere in possesso dei deputati almeno 14 giorni prima della trattazione.

Ia. Pubblicità delle sedute9

Art. 310

Le sedute dei Consigli e dell’Assemblea federale (Camere riunite) sono pubbliche.

Al fine di tutelare interessi importanti per la sicurezza del Paese o per motivi di protezione della personalità, un sesto dei membri di un Consiglio o dell’Assemblea federale (Camere riunite), una commissione o il Consiglio federale possono proporre che si deliberi in segreto. La deliberazione sulla proposta stessa è segreta.

Ciascuno è tenuto al silenzio sulle deliberazioni in segreto.

Ib.11 Indicazione delle relazioni d’interesse

Art. 3bis 12

All’entrata nel Consiglio, ogni membro informa per scritto l’Ufficio:

  1. della sua attività professionale;

  2. della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di importanti corporazioni, istituti e fondazioni, svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;

  3. delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per importanti gruppi d’interesse, svizzeri ed esteri;

  4. della sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione;

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;

Originario Ibis.

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768

e. 13 delle funzioni ufficiali che esercita per uno Stato estero come pure dei titoli e delle insegne cavalleresche che ha accettato da autorità estere.

Le modificazioni devono essere indicate all’inizio di ogni anno civile.

È fatto salvo il segreto professionale.

Art. 3ter 14

La Segreteria generale compila un registro delle indicazioni fornite dai membri dei due Consigli. Il registro è pubblico.

Art. 3quater 15

L’Ufficio di ciascun Consiglio vigila sull’osservanza dell’obbligo di informazione.

Può ingiungere a un membro di farsi iscrivere nel registro. Questa ingiunzione non è impugnabile.

Art. 3quinquies16

I membri dei due Consigli che hanno un interesse personale diretto in un affare parlamentare sono tenuti ad indicarlo quando si esprimono in sede commissionale o consiliare.

Art. 3sexies17

È vietato ai membri dei Consigli esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

II. Forma degli atti legislativi

Art. 418

L’Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o di ordinanza.

Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

Introdotta dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999 6784).

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768

Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999 6784).

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000

Art. 5 e 619

Art. 720

L’Assemblea federale emana norme di diritto in forma di ordinanza nella misura in cui vi sia autorizzata dalla Costituzione o dalla legge.

Art. 821

Art. 8bis 22

Le disposizioni esecutive concernenti l’attività dell’Assemblea federale, segnatamente circa gli affari amministrativi e la collaborazione a organizzazioni internazionali, sono emanate in forma di ordinanze dell’Assemblea federale.23

Ciascun Consiglio si dà il proprio regolamento e approva quelli delle sue commissioni.

L’Assemblea federale a Consigli uniti si dà il proprio regolamento e approva quelli dei suoi organi (Ufficio, Commissione delle grazie).

IIbis. Organizzazione24

1. Conferenza di coordinamento25

Art. 8ter 26

L’Ufficio del Consiglio nazionale e l’Ufficio del Consiglio degli Stati compongono la Conferenza di coordinamento.

La Conferenza di coordinamento classifica gli oggetti secondo la loro urgenza e delibera sulla pianificazione degli oggetti della legislatura, nonché su quella annuale delle attività dell’Assemblea federale. Essa coordina le attività dei due Consigli durante le sessioni.

Abrogati dal n. I della LF dell’8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000

Introdotto dal n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974 1051; FF 1973 II 695 778).

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984 (RU 1984 768; FF 1982 I 1041 II 333). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992

La Conferenza di coordinamento regola le questioni inerenti ai rapporti fra i due Consigli e fra l’Assemblea federale e il Consiglio federale. Si occupa anche delle relazioni dell’Assemblea federale con i parlamenti esteri e le organizzazioni internazionali.

La Conferenza di coordinamento nomina al suo interno, per la durata di una legislatura, tre membri del Consiglio nazionale e tre membri del Consiglio degli Stati chiamati a far parte della Delegazione amministrativa. Questa si costituisce autonomamente. Esercita la direzione suprema degli affari amministrativi dell’Assemblea federale.27

La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell’Assemblea federale. Tale nomina deve essere validata dall’Assemblea federale (Camere riunite).28

La Conferenza di coordinamento può affidare compiti particolari a uno o più dei suoi membri.

Le decisioni della Conferenza di coordinamento richiedono l’approvazione dell’Ufficio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati.

Il presidente della Confederazione può partecipare alle sedute della Conferenza di coordinamento e il cancelliere della Confederazione a quelle della Conferenza di coordinamento e della Delegazione amministrativa. Il loro voto è consultivo e hanno diritto di presentare proposte.

Art. 8quater

2. Commissioni29

Art. 8quinquies 30

In più delle commissioni previste dalla legge, ogni Consiglio può istituire altre commissioni permanenti e non permanenti.

La composizione delle commissioni e l’assegnazione delle presidenze dipendono dalla forza numerica dei gruppi nel Consiglio; è tenuto conto, per quanto possibile, delle lingue ufficiali e delle diverse regioni del Paese.

Le commissioni presentano al Consiglio un rapporto e proposte su i progetti e i mandati loro affidati.

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768

Originario art. 8quater. Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen.

Le proposte respinte dalla maggioranza della commissione possono essere presentate come proposte di minoranza insieme alla proposta commissionale.

Le commissioni possono presentare iniziative e interventi parlamentari, nonché rapporti su oggetti del loro campo d’attività.31

Le commissioni dei due Consigli coordinano le loro attività. Possono decidere di tenere sedute comuni destinate a raccogliere informazioni e ad ascoltare la relazione di entrata in materia.32

Art. 8sexies 33

Le commissioni permanenti possono dotarsi di un regolamento; questo dev’essere approvato dal rispettivo Consiglio.

a 4 ...34

3. Gruppi e unioni35

Art. 8septies 36

I gruppi comprendono i membri dello stesso partito che siedano nell’uno o nell’altro Consiglio. I membri di più partiti possono unirsi in un unico gruppo. Un gruppo può essere costituito se vi aderiscono almeno cinque membri di un Consiglio. 2Igruppi annunciano alla Segreteria generale la loro costituzione, l’elenco dei membri, la composizione del comitato ed il nome del segretario responsabile.

I piccoli gruppi di orientamento politico analogo possono unirsi per la designazione delle commissioni.

I gruppi esaminano in particolare gli affari parlamentari e preparano le elezioni.

Promuovono il disbrigo razionale degli affari.

Possono istituire segreterie. Queste ricevono i documenti allo stesso modo dei membri dei Consigli. Per preparare l’attività dei gruppi, le segreterie possono avvalersi dei Servizi del Parlamento.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344;

Originario art. 8quinquies. Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen.

Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 2344; FF 1991 III 493 640).

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768

Originario art. 8sexies. Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen.

Art. 8octies37

Le unioni di membri di un Consiglio, che si costituiscono in funzione di tematiche o di interessi, ottengono, per quanto possibile, agevolazioni amministrative e sale di seduta per la loro attività se sono aperte in ogni tempo a tutti i parlamentari. Devono annunciare alla Segreteria generale la loro costituzione, i nomi del presidente e del segretario, l’elenco dei membri, come anche le date delle loro riunioni. L’elenco dei membri è pubblico.

4. Mansioni per l’Assemblea federale38

Art. 8novies 39

I servizi del Parlamento sono a disposizione dei due Consigli, dei loro organi e dei deputati. Svolgono in particolare i compiti seguenti:

  1. pianificazione e organizzazione delle sessioni e delle sedute commissionali;

  2. 40 lavori di segretariato, di traduzione e di verbalizzazione per l’Assemblea federale plenaria, per i due Consigli e per le loro commissioni.;

  3. raccolta, valutazione e archiviazione di documenti per i due Consigli, le commissioni, i gruppi e i singoli deputati;

  4. consulenza ai deputati, in particolare ai presidenti dei due Consigli e delle commissioni, in questioni tecniche e procedurali.

Su mandato dell’Assemblea federale o dei suoi organi, i servizi del Parlamento possono far capo a servizi dell’amministrazione federale per ulteriori mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività parlamentare. Il ricorso a tali servizi avviene d’intesa con il dipartimento competente. In caso di divergenze, la Delegazione amministrativa decide, previa consultazione del Consiglio federale.41

Quando operano per speciali organi dei due Consigli i servizi del Parlamento si attengono alle istruzioni tecniche dei medesimi.

...42

Originario art. 8septies. Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen.

Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984 (RU 1984 768; FF 1982 I 1041 II 333). Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000

Originario art. 8octies. Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984 (RU 1984 768; FF 1982 I 1041 II 333). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1988, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 257; FF 1988 III 49).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;

I servizi del Parlamento sono diretti dal segretario generale dell’Assemblea federale. Questi presiede la Direzione, cui appartengono inoltre due segretari generali aggiunti.

e 6 43

Salvo che un’ordinanza dell’Assemblea federale preveda altrimenti, le disposizioni esecutive che contengono norme di diritto applicabili all’Amministrazione generale della Confederazione si applicano anche agli affari amministrativi dell’Assemblea federale. Le competenze conferite al Consiglio federale o a servizi ad esso subordinati da simili disposizioni esecutive sono esercitate dalla Delegazione amministrativa o dal segretario generale dell’Assemblea federale.44

Nei disegni di preventivo e di consuntivo della Confederazione, il Consiglio federale riprende senza modifiche i progetti di preventivo e di consuntivo dell’Assemblea federale elaborati dalla Delegazione amministrativa. La Delegazione difende i sui progetti dinanzi alle Camere federali.45

Art. 8decies 46

La polizia è esercitata dai presidenti dei Consigli nelle rispettive sale e dalla Delegazione amministrativa negli altri locali dell’Assemblea federale e dei servizi del Parlamento.

III. Deliberazioni nei due Consigli

1. Priorità di trattazione

Art. 9

La priorità di trattazione degli oggetti che devono essere deliberati separatamente dai Consigli è attribuita all’uno o all’altro Consiglio.

I presidenti dei due Consigli si accordano sulla priorità, fatta salva l’approvazione della Conferenza di coordinamento. Se un’intesa non è raggiunta nella Conferenza di coordinamento, la priorità è attribuita mediante sorteggio.47

Se il Consiglio federale annuncia, prima della riunione dei due Consigli, un oggetto come particolarmente urgente, i presidenti di questi decidono definitivamente sulla priorità. In questo caso, gli uffici, se necessario, nominano le commissioni già prima della sessione.

Abrogati dal n. I della LF dell’8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992

Art. 1048

Art. 11

La prima deliberazione di articoli costituzionali e di leggi federali non dichiarate urgenti può solo eccezionalmente avvenire in ambedue i Consigli durante la stessa sessione.49

Il Consiglio federale può proporre che la deliberazione avvenga nei due Consigli nella stessa sessione. Presenta la proposta alla Conferenza di coordinamento. È applicabile l’articolo 8ter.50

2. Collaborazione fra i Consigli. Divergenze51

Art. 1252

Le decisioni di un Consiglio su oggetti da trattarsi in ambedue sono trasmesse senza indugio all’altro Consiglio. La stessa norma è applicabile alle mozioni accettate da un Consiglio.

Un Consiglio, se rinvia un progetto al Consiglio federale o ne differisce l’esame per probabilmente più di un anno, offre all’altro la possibilità di pronunciarsi. Se questo non approva la decisione, il rinvio o il differimento diviene comunque operante qualora il primo Consiglio lo confermi.

Art. 13

Se ai Consigli è sottoposto un messaggio con parecchi disegni di atti legislativi, ognuno di questi, dopo la votazione sul complesso, può essere trasmesso separatamente all’altro Consiglio.53

Quando si tratta di un disegno di legge o di decreto ampio che si presta a essere discusso partitamente, ciascuno dei due Consigli può eccezionalmente, con il consenso dell’altro, frazionarlo e trasmetterlo all’altro prima del voto sul complesso. In tal caso, i membri dei due Consigli possono presentare proposte di nuovo esame dell’intero disegno sino alla votazione sul complesso.

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984

Se le decisioni dei due Consigli circa il frazionamento divergono e se il Consiglio che ha respinto il frazionamento conferma la sua decisione, il disegno è trasmesso all’altro Consiglio solo dopo la votazione sul complesso.

Art. 1454

Per gli oggetti che devono essere trattati da ambedue i Consigli, è necessaria la loro decisione concorde.

Il capoverso precedente non si applica alle petizioni e ai rapporti che il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale per conoscenza.55

Rimane salva la procedura prevista per le mozioni (art. 22).

Art. 1556

Art. 16

Qualora, dopo la prima deliberazione su un affare nei due Consigli, rimangano divergenze da eliminare, le decisioni discordi di un Consiglio sono inviate per deliberazione all’altro Consiglio, fino al conseguimento di un’intesa.57

Le due commissioni coordinano il loro esame preliminare, ma decidono separatamente. Per preparare le loro decisioni, le commissioni possono tenere sedute comuni o istituire comitati di mediazione.58

Dopo la prima deliberazione in ciascun Consiglio, la nuova deliberazione è esclusivamente limitata ai punti sui quali non è stata conseguita alcuna intesa.59

Essa può estendersi ad altri punti solo se sia reso necessario dalle nuove decisioni o se sia proposto, di comune intesa, dalle commissioni dei due Consigli.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4840 4841; FF 1995 II 495 499).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344; FF 1991 III 493 640). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992

Art. 17

Se le divergenze sussistono dopo tre deliberazioni in ciascun Consiglio, le commissioni inviano ognuna 13 membri alla conferenza di conciliazione. Questa deve cercare il conseguimento di un’intesa.60 .

Se la commissione di uno dei Consigli annovera meno di 13 membri, essa è completata fino a raggiungere questo numero di membri. Per quanto concerne la composizione delle delegazioni delle due commissioni, è applicabile l’articolo 8quinquies capoverso 2.61

La conferenza è presieduta dal presidente della commissione del Consiglio che ha avuto la priorità.

Art. 18

La conferenza di conciliazione delibera validamente alla presenza, espressamente accertata, della maggioranza di ciascuna commissione.

Se la maggioranza dei votanti approva una proposta, questa costituisce la proposta di conciliazione della conferenza.

Il presidente ha lo stesso diritto di voto degli altri membri; in caso di parità di voti, decide.

Art. 19

Se non è conseguita alcuna intesa, ciascuna commissione ne fa rapporto al suo Consiglio. Non vi è votazione. L’intero disegno cade ed è cancellato dall’elenco degli oggetti in deliberazione; è fatto salvo l’articolo 20 capoverso 4.62

Art. 20

Se è conseguita un’intesa, la proposta di conciliazione è trasmessa dapprima al Consiglio che ha avuto la priorità e poi, dopo che questo Consiglio ha preso la sua decisione, all’altro.

Il rapporto della commissione e la discussione sono limitati alla proposta di conciliazione. Ciascun Consiglio può decidere una volta sola.

Se la proposta di conciliazione è respinta da uno o da ambedue i Consigli, l’intero disegno cade ed è cancellato dall’elenco degli oggetti in deliberazione.

Se per il preventivo della Confederazione o per un’aggiunta al medesimo la conferenza di conciliazione non presenta alcuna proposta, oppure se la proposta di conci-

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 26 giugno 1998, in vigore dal 1° dic. 1998 (RU 1999 468; FF 1998 1236 1241).

liazione è respinta da uno o da entrambi i Consigli, prevalgono le decisioni della terza deliberazione che prevedono un importo o un effettivo di personale più bassi.63

Art. 21

La procedura conformemente agli articoli 16 a 20 non è, tuttavia, applicata se le decisioni divergenti dei due Consigli concernono l’entrata in materia sul disegno o l’approvazione dello stesso nella votazione sul complesso. Se il Consiglio, che ha respinto l’entrata in materia o l’approvazione del disegno, conferma la sua decisione, questa è definitiva e il disegno è cancellato dall’elenco degli oggetti in deliberazione.

Il capoverso 1 è parimente applicabile se le decisioni divergenti dei due Consigli concernono un disegno nel suo complesso, in particolare l’approvazione di una convenzione internazionale o la garanzia a una costituzione cantonale.

2bis. Procedura in caso d’iniziative parlamentari64

Art. 21bis 65

Il diritto d’iniziativa giusta l’articolo 93 capoverso 1 della Costituzione federale66 è il diritto di presentare un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale o di proporne l’elaborazione. I membri dei Consigli e le commissioni possono presentare un’iniziativa in forma elaborata o generica.

Un Consiglio esercita il diritto d’iniziativa trasmettendo all’altro Consiglio il disegno di atto legislativo.

L’iniziativa parlamentare è esclusa qualora risulti formulabile come proposta di emendamento relativo a un disegno di atto legislativo già sottoposto all’Assemblea federale. Può tuttavia essere fatto uso del diritto d’iniziativa se l’esame del disegno è stato sospeso per probabilmente più d’un anno.

Art. 21ter 67

L’iniziativa è trasmessa a una commissione per l’esame preliminare. La commissione presenta al Consiglio, il più tardi per la terza sessione ordinaria seguente la trasmissione, un rapporto corredato di una proposta concernente il seguito da dare all’iniziativa.

Introdotto dal n. I della LF del 26 giugno 1998, in vigore dal 1° dic. 1998 (RU 1999 468; FF 1998 1236 1241).

Introdotto dal n. I lett. B della LF del 24 giu. 1970, in vigore dal 15 ott. 1970 (RU 1970 1249 1252; FF 1968 II 1321).

Introdotto dal n. I lett. B della LF del 24 giu. 1970 (RU 1970 1249; FF 1968 Il 1321). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984

[CS 1 3]. Vedi ora l'art. 160 della Cost federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Introdotto dal n. I lett. B della LF del 24 giu. 1970, in vigore dal 15 ott. 1970 (RU 1970 1249 1252; FF 1968 II 1321).

La commissione riferisce segnatamente su:

  1. lo stato dei lavori, sullo stesso oggetto, nell’Assemblea federale e nell’Amministrazione;

  2. le ripercussioni sul volume e sul piano cronologico dei lavori parlamentari;

  3. la trasformabilità dell’iniziativa in mozione o postulato per conseguire lo scopo perseguito;

  4. l’opportunità di trattare l’iniziativa quando è formalmente riuscita un’iniziativa popolare sullo stesso oggetto.

Il Consiglio decide il seguito da dare all’iniziativa entro un anno dal deposito del rapporto della commissione.68

La commissione, se fa uso del diritto d’iniziativa, può elaborare un progetto senza sottoporlo all’esame preliminare.

Art. 21quater 69

Un Consiglio, se decide di dar seguito all’iniziativa, incarica una commissione di elaborare un progetto. La commissione può presentare anche un controprogetto.

La commissione può, per l’esame preliminare, ricorrere alla collaborazione del dipartimento competente, ma il parere di quest’ultimo non vincola il Consiglio federale. La commissione può incaricare il Consiglio federale di far attuare una procedura di consultazione.

A compimento dei suoi lavori, la commissione presenta al Consiglio un rapporto e proposte. Il rapporto deve soddisfare le esigenze poste per i messaggi del Consiglio federale.

Essa trasmette simultaneamente il rapporto e le proposte al Consiglio federale per parere.

Se la commissione non presenta rapporto e proposte entro due anni, il Consiglio decide se il termine dev’essere prorogato o l’iniziativa tolta di ruolo.

Art. 21quinquies 70

Se non appartiene alla commissione, il promotore dell’iniziativa ha il diritto di assistere con voto consultivo alle sedute della commissione al momento dell’esame preliminare e all’atto delle deliberazioni sul merito.71

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344;

Introdotto dal n. I lett. B della LF del 24 giu. 1970 (RU 1970 1249; FF 1968 II 1321).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992

Sino alla decisione di cui nell’articolo 21quater capoverso 1, l’iniziativa può essere ritirata in ogni momento. Successivamente, lo stralcio dal ruolo è deciso dal Consiglio.

Art. 21sexies 72

Il Consiglio che accetta il disegno di atto legislativo comunica la propria decisione all’altro Consiglio. Sono applicabili gli articoli 13 e 16 a21.

Qualora, per contro, esso non prenda il disegno in considerazione oppure lo respinga nella votazione sul complesso, l’affare è stralciato dal ruolo.

2abis.73 Procedura in caso d’iniziative dei Cantoni

Art. 21septies

Ogni Cantone può presentare all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo o proporre l'elaborazione di un disegno (art. 93 cpv. 2 Cost.74).

Art. 21octies

L'iniziativa è trasmessa a una commissione di ogni Consiglio per l'esame preliminare. La commissione del Consiglio al quale spetta la priorità di trattazione presenta al suo Consiglio, il più tardi per la terza sessione ordinaria seguente la trasmissione, un rapporto corredato di una proposta concernente il seguito da dare all'iniziativa.

Le commissioni valutano la necessità di una normativa. Se questa necessità è provata, le commissioni riferiscono sullo stato di altre eventuali procedure già in corso che sono in relazione con l'iniziativa e sulla procedura ulteriore.

Nel corso dell'esame preliminare la commissione del Consiglio al quale spetta la priorità di trattazione sente una rappresentanza del Cantone.

Le commissioni propongono al loro Consiglio di dare seguito o di non dare seguito a un'iniziativa. Se una commissione non intende dare seguito a un'iniziativa, può proporre di trasmettere al Consiglio federale una mozione o un postulato ispirati all'iniziativa.

Una decisione divergente di uno dei Consigli è rinviata all'altro Consiglio. Se il Consiglio che non ha dato seguito all'iniziativa conferma la sua decisione, questa è definitiva e l'iniziativa è tolta di ruolo.

Introdotto dal n. I lett. B della LF del 24 giu. 1970 (RU 1970 1249; FF 1968 II 1321).

Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° nov. 1994 (RU 1994 2147 2149; FF 1993 III 248 268). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alle fine del

[CS 1 3]. Ora art. 45 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Art. 21novies

Se ambedue i Consigli decidono di dare seguito a un’iniziativa dei Cantoni, la priorità di trattazione è attribuita nuovamente all'uno o all'altro Consiglio conformemente all'articolo 9.

L'articolo 21quater si applica alla procedura di elaborazione di un progetto.

La collaborazione dei Consigli é regolata dagli articoli 12-21.

Se le decisioni dei due Consigli relative alla levata di ruolo di un'iniziativa dei Cantoni divergono, quest'ultima è tolta di ruolo quando il Consiglio che ha proposto la levata conferma la sua decisione.

2ter.75 Procedura in caso di interventi

Art. 2276

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di legge o di decreto federale o di prendere un provvedimento.

Il Consiglio federale può dichiarare se accoglie la mozione.

A richiesta di un membro di un Consiglio o del Consiglio federale, la mozione può essere trasformata in postulato, con l’accordo del mozionante.

La mozione accettata da un Consiglio richiede l’adesione dell’altro Consiglio. Se questo la respinge, è cancellata dall’elenco degli oggetti da trattare. L’altro Consiglio può parimente trasmettere una mozione al Consiglio federale, totalmente o parzialmente, in forma di postulato dei due Consigli.

Le decisioni di un Consiglio concernenti la classificazione di una mozione richiedono l’adesione dell’altro Consiglio.

Art. 22bis 77

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l’opportunità di proporre un disegno di legge o di decreto federale o di prendere un provvedimento, e di presentare un rapporto in merito. Un rapporto può essere chiesto anche su qualsiasi altro oggetto.

Il Consiglio federale può dichiarare se accoglie il postulato.

Il postulato è accettato se vi aderisce un Consiglio.

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1642

Art. 22ter 78

Con un’interpellanza o un’interrogazione ordinaria, il Consiglio federale può essere invitato a dare informazioni su affari della Confederazione.

Il Consiglio federale risponde, di regola, entro la sessione seguente.

L’interpellanza e l’interrogazione ordinaria possono essere dichiarate urgenti.

Ogni Consiglio può decidere la discussione di un’interpellanza.

Art. 22quater 79

Il mandato incarica il Consiglio federale di adottare o di modificare un mandato di prestazioni conferito secondo l'articolo 44 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione80. Il mandato ha rango di direttiva, alla quale è possibile derogare solamente in casi giustificati.

Il progetto di mandato può essere modificato.

Al mandato occorre l'approvazione dell'altro Consiglio. Qualora il primo Consiglio mantenga una divergenza nel corso della seconda deliberazione, è convocata la Commissione di conciliazione (art. 17 segg.).

Alla decisione di stralcio di un Consiglio occorre l'approvazione dell'altro Consiglio.

3. Procedura in caso di iniziativa popolare81

Art. 2382

Accertata la riuscita dell’iniziativa, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un messaggio e proposte sul contenuto della stessa.

Art. 2483

L’Assemblea federale, se accerta che le condizioni dell’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale non sono adempiute, dichiara la nullità dell’iniziativa o di parti della stessa.

Se le decisioni dei due Consigli circa la validità di un’iniziativa o di parti della stessa divergono e se il Consiglio che si è pronunciato per la validità conferma la sua decisione, l’iniziativa o le parti controverse sono considerate valide.

Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1642

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, in vigore dal 1° ott. 1997 [RU 1979 114].

Originariamente precedeva l’art. 22.

Nuovo testo giusta l’art. 88 n. 2 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal

lug. 1978 (RS 161.1).

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000

Art. 25

Qualora la domanda d’iniziativa dichiarata riuscita concerne la revisione totale della Costituzione federale84 , l’Assemblea federale, senza esprimere il proprio parere, sottopone a votazione popolare il quesito se tale revisione debba essere effettuata.

Se la maggioranza dei cittadini svizzeri partecipanti alla votazione si pronuncia affermativamente, si procederà alla nuova elezione dei due Consigli, onde per mano alla revisione totale (art. 120 Cost.85).

Art. 26

Qualora l'iniziativa popolare concerna una revisione parziale della Costituzione federale e rivesta la forma di proposta generale, l'Assemblea federale, entro due anni dal deposito dell'iniziativa, deve decidere se l'approva o no.86

Se aderisce all'iniziativa, l'Assemblea federale elabora entro due anni una modificazione costituzionale nel senso indicato.87

L’Assemblea federale, se non aderisce all’iniziativa, la sottopone alla votazione popolare, con o senza raccomandazione di respingerla.

Se le decisioni dei due Consigli divergono, è applicabile l’articolo21.

Se una decisione concorde dei due Consigli non è conseguita entro il termine legale, il Consiglio federale ordina la votazione popolare.

Se la maggioranza dei cittadini svizzeri partecipanti alla votazione si pronuncia affermativamente, l'Assemblea federale elabora entro due anni una modificazione costituzionale nel senso indicato.88

Art. 27

Per i disegni di leggi federali che vanno dichiarate urgenti, la clausola d’urgenza è sottratta alla votazione sul complesso.89

L’Assemblea federale, se aderisce all’iniziativa, la sottopone alla votazione del popolo e dei Cantoni, con o senza raccomandazione di accettarla.

[CS 1 3; RU 1977 2230]. Vedi ora l’art. 136 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. II della LF del21 giu. 1996 sui diritti politici, in vigore dal 1° apr.

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000

L’Assemblea federale, se non aderisce all’iniziativa, la sottopone parimente alla votazione del popolo e dei Cantoni, con o senza raccomandazione di respingerla. Essa può nel contempo sottoporre loro un progetto di revisione, da essa elaborato, concernente la stessa materia costituzionale (controprogetto).

Se il Consiglio federale, la Commissione incaricata dell’esame preliminare od uno o più membri dei Consigli propongono un controprogetto, si delibera dapprima sul tenore del controprogetto. Il presidente avverte che tale deliberazione ha carattere eventuale.90

In seguito, si delibera sulla raccomandazione di voto dell’Assemblea federale. Se si raccomanda di accettare l’iniziativa, il controprogetto decade. Il Consiglio che raccomanda di respingere l’iniziativa o rinuncia a una proposta in merito decide anche se raccomandare al popolo e ai Cantoni di accettare il controprogetto e di preferirlo all’iniziativa nella domanda sussidiaria risolutiva.91

Se le decisioni dei due Consigli divergono, gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 sono applicabili.

Qualora il rifiuto dell’urgenza renda vano il disegno di legge, ciascun membro dei due Consigli e il Consiglio federale possono, sino alla votazione finale (art. 36), proporne la cancellazione dall’elenco degli oggetti in deliberazione.92

L’Assemblea federale può prorogare il termine di un anno se un Consiglio ha preso una decisione sul controprogetto o su un atto legislativo strettamente connesso con l’iniziativa popolare.93

Se i due Consigli non conseguono una decisione concorde, entro il termine legale, il Consiglio federale ordina la votazione del popolo e dei Cantoni.

Art. 28

Se alla Cancelleria federale sono state presentate più iniziative sulla stessa materia costituzionale, l’iniziativa presentata per prima è per prima trattata, nel termine stabilito agli articoli 26 e 27, e sottoposta alla votazione popolare.94

Le altre iniziative sono trattate dall’Assemblea federale nell’ordine in cui sono state presentate, ciascuna entro un anno dalla votazione popolare sull’ultima iniziativa trattata.

Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 260; FF 1987 III 325 337).

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000

Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1712; FF 1983 IV 495 1984 II 914).

Nuovo testo giusta l’art. 88 n. 2 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RS 161.1).

Art. 2995

Il Consiglio federale presenta il suo messaggio e la sua proposta all’Assemblea federale al più tardi un anno:96

  1. dopo il deposito dell'iniziativa;

  2. dopo l'accettazione da parte del popolo o dell'Assemblea federale, se si tratta di un'iniziativa in forma di proposta generale.

Se sottopone all'Assemblea federale un controprogetto o un disegno di atto legislativo strettamente connesso con l'iniziativa popolare, il termine è prorogato a 18 mesi.

L'Assemblea federale può incominciare a deliberare prima che il Consiglio federale abbia presentato messaggio e proposta.

Art. 3097

La votazione popolare sull’iniziativa e la procedura ulteriore sono rette dalla legge federale del 17 dicembre 197698 sui diritti politici.

3bis. 99 Revisione totale della Costituzione federale. Votazioni particolari

Art. 30bis

Il disegno per la revisione totale della Costituzione federale può essere presentato in votazione con tre varianti al massimo.

Se un Consiglio decide più di tre varianti, le tre varianti definitive devono essere stabilite prima di sottoporre il progetto all’altro Consiglio. A tal fine, ogni membro può scegliere al massimo tre delle varianti decise, indicandole su una scheda di voto. Sono ritenute le varianti che ottengono il maggior numero di consensi.

Può essere presentata una sola variante a una singola regolamentazione. La variante è simultaneamente presentata agli aventi diritto di voto sotto forma di quesito particolare.

Se è approvata dal popolo e dai Cantoni, la variante entra in vigore al posto della corrispondente regolamentazione del disegno di revisione, nella misura in cui quest’ultimo è accettato.

Nuovo testo giusta il n. II della LF del21 giu. 1996 sui diritti politici, in vigore dal 1° apr.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 646 648; FF 1995 I 942 III 347).

Nuovo testo giusta l’art. 88 n. 2 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RS 161.1).

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1418 1419; FF 1997 III 1074 IV 1249).

Art. 30ter

L’Assemblea federale può sottoporre questioni di principio, con o senza varianti, al voto preliminare del popolo e dei Cantoni. Per la preparazione del disegno relativo a una revisione totale della Costituzione, l’Assemblea federale è vincolata all’esito della votazione preliminare.

4. Redazione definitiva degli atti legislativi

Art. 31100

Prima della promulgazione, il testo degli atti legislativi è esaminato dalla Commissione di redazione.

La Commissione di redazione consta di sottocommissioni per ogni lingua ufficiale.

Ogni sottocommissione è composta di due consiglieri nazionali e di due consiglieri agli Stati. Ogni membro ha un supplente; i consiglieri agli Stati di lingua italiana possono farsi sostituire da consiglieri nazionali.101

I membri consiglieri sono eletti per quattro anni e sono rieleggibili. Un membro di ciascun gruppo linguistico di ogni Consiglio è eletto all’inizio della legislatura, gli altri, due anni dopo.

I presidenti delle sottocommissioni decidono, sotto la direzione del presidente commissionale, nel caso in cui le proposte delle sottocommissioni divergano.102

La Commissione di redazione si assicura un’adeguata collaborazione dei relatori delle commissioni che hanno esaminato preliminarmente i diversi progetti. I periti dell’amministrazione collaborano in qualità di consulenti.103

Art. 32104

La Commissione di redazione stabilisce le versioni definitive dei testi, elimina le contraddizioni formali e assicura la concordanza dei testi nelle tre lingue ufficiali senza però procedere a modificazioni materiali.

Prima della votazione finale, la Commissione fa commentare le modificazioni importanti in ambedue i Consigli.

La Commissione di redazione, se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali, ne informa le commissioni incaricate dell’esame preliminare. Se la procedura d’eliminazione delle divergenze è già chiusa, essa sottopone ai Consigli, d’inte- 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974 101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974 sa con i presidenti di queste commissioni e tempestivamente prima del voto finale, le necessarie proposte scritte.105

Art. 33106

Se in un atto legislativo già promulgato si accertano imperfezioni che ne alterano il significato, la Commissione di redazione può, prima della pubblicazione nella Raccolta delle leggi federali, ordinare i miglioramenti necessari. Quest’ultimi devono essere indicati nella Raccolta medesima.

Le imperfezioni di questo genere, se accertate più tardi, possono essere eliminate soltanto con una modificazione legislativa. I due Consigli decidono una tale modificazione senza ulteriore discussione commissionale e nella stessa sessione, qualora la Commissione di redazione, d’intesa con i presidenti delle commissioni incaricate dell’esame preliminare, se ancora membri dell’Assemblea federale, e con il Consiglio federale, presenti una proposta corredata di un breve commento scritto. La modificazione è pubblicata nel Foglio federale immediatamente dopo il voto finale ed entra in vigore il giorno dopo la scadenza del termine di referendum.107

5. Votazioni

Art. 34

La prima deliberazione è conchiusa, in ciascun Consiglio, con la votazione sul complesso del disegno.

Art. 35

Per i disegni di leggi federali che vanno dichiarate urgenti, la clausola d’urgenza è sottratta alla votazione sul complesso.108

L’urgenza è discussa e decretata solo dopo l’eliminazione delle divergenze; la priorità spetta nuovamente al Consiglio che l’aveva sull’intero disegno. La votazione sulla clausola d’urgenza deve essere espressamente prevista nell’ordine del giorno.

L’urgenza può essere decretata solo con la maggioranza di tutti i membri di ciascun Consiglio; il voto del presidente conta come quello degli altri membri.

Se le decisioni dei due Consigli sulla clausola d’urgenza non concordano e se il Consiglio che l’ha respinta conferma la sua decisione, questa è definitiva e la clausola referendaria sostituisce la clausola di urgenza.

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974 107 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000

Qualora il rifiuto dell’urgenza renda vano il disegno di legge, ciascun membro dei due Consigli e il Consiglio federale possono, sino alla votazione finale (art. 36), proporne la cancellazione dall’elenco degli oggetti in deliberazione.109

Art. 36

Se ambedue i Consigli hanno completamente deliberato su una legge federale, un’ordinanza dell’Assemblea federale o un decreto federale che sottostà al referendum obbligatorio o facoltativo e hanno approvato il testo stabilito dalla Commissione di redazione, una votazione finale sull’oggetto si svolge in ciascun Consiglio.110

Se il disegno è respinto dall’uno o dall’altro Consiglio, esso cade ed è cancellato dall’elenco degli oggetti in deliberazione.

IV. Consigli uniti in Assemblea federale

Art. 37

Per le deliberazioni in comune (art. 92 Cost.111), i due Consigli sono convocati dalla Conferenza di coordinamento. È applicabile l’articolo 8ter.112

Di regola, il giorno e l’ora delle sedute e gli oggetti in deliberazione sono comunicati ai membri con il programma della sessione.113

Il presidente del Consiglio nazionale o, qualora ne sia impedito, il presidente del Consiglio degli Stati dirige le deliberazioni.

...114

Art. 37bis 115

La Conferenza di coordinamento può convocare l’Assemblea federale a Consigli uniti per permettere al Consiglio federale di fare dichiarazioni su affari importanti. È applicabile l’articolo 8ter.116

Spetta ad ogni Consiglio di decidere la discussione in materia.

109 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 110 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 111 [CS 1 3]. Vedi ora l'art. 157 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 113 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768 115 Introdotto dal n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974 1051; FF 1973 Il 695 778). 116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984

Art. 38

Una commissione, incaricata di esaminare le domande di grazia presentate all’Assemblea federale, è istituita per la durata della legislatura; essa è composta di nove membri del Consiglio nazionale e di quattro membri del Consiglio degli Stati e si costituisce da sé.

Art. 39

Una commissione, che si costituisce da sé, è istituita ogni qualvolta sia necessario preparare decisioni in caso di conflitti di competenza. Per la sua composizione, vale il rapporto di rappresentanza della commissione di grazia.

V. Deliberazioni. Registrazione e pubblicazione117

Art. 40118

Art. 41

Le deliberazioni dei due Consigli sono registrate alla lettera.

Il testo è sottoposto a ciascun oratore per eventuali miglioramenti stilistici, che non devono, tuttavia, modificare il significato del discorso.

Le contestazioni concernenti il testo definitivo sono decise dall’Ufficio del Consiglio.

Art. 42119

Le deliberazioni dei due Consigli e dell’Assemblea federale (Camere riunite) vanno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale.

VI. Rapporti dell’Assemblea federale delle sue commissioni con il Consiglio federale

1. Presentazione di messaggi e rapporti del Consiglio federale

Art. 43120

In ogni messaggio, il Consiglio federale commenta la relazione con le linee direttive della politica di governo e con il piano finanziario. Informa sui principali punti 117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 mar. 1972 (RU 1972 1686; FF 1972 I 382 509). 120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 sostenuti nello stadio preliminare della procedura legislativa e sulle soluzioni alternative respinte.

In un capitolo speciale dei messaggi, il Consiglio federale tratta il problema della costituzionalità delle leggi federali e indica i fondamenti legali delle ordinanze dell’Assemblea federale e dei decreti federali semplici.121 Motiva le deleghe di competenza in materia di legislazione.

Il Consiglio federale si pronuncia inoltre sull’attuazione delle leggi e dei decreti federali proposti. Specifica segnatamente in quale modo è stata esaminata la capacità d’esecuzione di un disegno, chi è responsabile dell’esecuzione, se e in quale modo gli organi incaricati dell’esecuzione sono stati sentiti, quali costi d’esecuzione devono essere assunti dai Cantoni e dai Comuni e in quale modo sono considerate e valutate le esperienze fatte in materia di esecuzione.122

Nei messaggi e nei rapporti indica:

  1. quali saranno, per la Confederazione, le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale in seguito all’applicazione delle norme e delle misure proposte, in particolare il genere e il modo della copertura delle spese e l’incidenza sulla pianificazione finanziaria;

  2. le spese che ne risulteranno per i Cantoni e i Comuni;

  3. le conseguenze per l’economia;

  4. se possibile, il rapporto tra il costo e l’utilità del progetto;

  5. 123 per i progetti d’aiuti finanziari e di indennità, la conformità con i principi della disciplina degli atti normativi, definiti nel capitolo 2 della legge federale del 5 ottobre 1990124 sugli aiuti finanziari e le indennità.

  6. 125 per le prescrizioni tecniche, la conformità con i principi sulla legislazione (art. 4 a 6) della legge federale del 6 ottobre 1995126 sugli ostacoli tecnici al commercio.

I messaggi e i rapporti iniziano con un breve compendio.

Art. 44

I messaggi e i rapporti del Consiglio federale all’Assemblea federale sono trasmessi alla Segreteria dell’Assemblea federale così per tempo da poter essere inviati ai membri dei due Consigli, al più tardi,10 giorni avanti la seduta della commissione che tratta, per prima, l’oggetto. È riservato l’articolo 45 capoverso 2.

121 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961). 122 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1º giu. 2000 (RU 2000 2093 123 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS 616.1). 125 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, in vigore dal 1° lug. 1996 (RS 946.51).

Gli inserti trasmessi dal Consiglio federale e dall’Amministrazione ai Consigli o alle loro commissioni sono consegnati ai membri dei Consigli per mezzo della Segreteria dell’Assemblea federale, salvo che disposizioni esecutive non prevedano altrimenti.127

Il Consiglio federale sottopone i rapporti all'Assemblea federale per conoscenza.

Entrambi i Consigli possono decidere espressamente di prendere conoscenza di un rapporto con approvazione o con reiezione.

Art. 45

Per la sessione estiva, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale i rapporti sulla sua gestione e il conto di Stato, come anche il preventivo della Regìa degli alcool per l’anno seguente; per la sessione invernale, presenta il preventivo della Confederazione per l’anno seguente, come anche un rapporto sulla gestione e i conti della Regìa degli alcool nell’anno precedente.129

Il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione, i conti di Stato e il bilancio di previsione della Confederazione sono trasmessi ai membri delle commissioni, al più tardi, un mese prima dell’inizio della sessione.

Se, nella sessione invernale, sono decise spese per l’anno seguente, il bilancio di previsione deve esserne completato, ancorché sia già stato approvato.

Il rapporto di gestione indica brevemente a che punto è l’esame delle mozioni trasmesse al Consiglio federale e informa succintamente sui disegni d’atti legislativi o di convenzioni internazionali di cui s’occupa l’Amministrazione.130

Il rapporto di gestione dà un breve compendio dello stato di attuazione delle linee direttive della politica di governo e motiva gli eventuali divari ed i nuovi progetti.131

Art. 45bis 132

Dopo l’inizio di una nuova legislatura, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, per conoscenza, un rapporto sulle linee direttive della politica di governo. Il rapporto illustra l’adempimento delle direttive nella legislatura precedente; dà una 127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 mar. 1974, in vigore dal 20 giu. 1974 (RU 1974 128 Introdotto dal I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° dic. 1995 (RU 1995 4840 4841; FF 1995 II 495 499). 129 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla LF del 20 mar. 1998 sulle ferrovie federali svizzere, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.31). 130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 131 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 15 mag. 1985 (RU 1985 452 453; FF 1983 III 315 832). 132 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1970 (RU 1970 1253; FF 1969 II 1027). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979 su le linee direttive della politica di governo e il piano finanziario, in vigore dal 1° nov. 1979 (RU 1979 1318 1320; FF 1978 II 93 851).

veduta del complesso dei compiti spettanti al governo e informa sugli scopi ch’esso intende perseguire durante la nuova legislatura; i compiti sono classificati in ordine di importanza e urgenza secondo queste finalità.

Il programma legislativo delle linee direttive indica gli scopi degli atti previsti.

Le linee direttive della politica di governo e il piano finanziario della legislatura sono coordinati quanto alla materia e alla durata.

Art. 45ter 133

Il rapporto sulle linee direttive della politica di governo è discusso con il piano finanziario della legislatura separatamente nei due Consigli, però durante la stessa sessione. La priorità di discussione si alterna all’inizio di ogni legislatura.

Le mozioni inerenti ai due rapporti, tempestivamente depositate per essere trattate dal Consiglio federale, sono esaminate con i rapporti, in seduta plenaria. Il Consiglio federale può chiedere di differire la decisione alla sessione seguente.134

Art. 46

I Consigli possono trasmettere ogni oggetto di deliberazione al Consiglio federale perché riferisca.

...135

Per i rapporti fra il Consiglio federale e l’Assemblea federale in caso di trattazione di una iniziativa popolare valgono gli articoli 22 e seguenti.

2. Rapporti del Consiglio federale con le commissioni parlamentari

Art. 47

Le commissioni di ambedue i Consigli possono invitare alle loro sedute membri del Consiglio federale, per avere i necessari chiarimenti.

Esse possono domandare al Consiglio federale messaggi e rapporti completivi sui disegni sottoposti al loro esame.

133 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1970 (RU 1970 1253; FF 1969 II 1027). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979 su le linee direttive della politica di governo e il piano finanziario, in vigore dal 1° nov. 1979 (RU 1979 1318 1320; FF 1978 II 93 851). 134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1984, in vigore dal 15 mag. 1985 (RU 1985 452 453; FF 1983 III 315 832).

Nel caso di un’ordinanza da eseguire in ampia misura fuori dell’Amministrazione federale, la commissione competente può esigere che il Consiglio federale le sottoponga il disegno per consultazione.

L’adozione o la modifica di una tale ordinanza dev’essere annunciata all’Assemblea federale, per quanto non sia emanata in congiunzione diretta con un atto legislativo dell’Assemblea federale.

Le commissioni hanno il diritto di consultare gli atti essenziali, per quanto gli stessi non servano alla decisione interna del Consiglio federale.

Art. 47bis 137

Per gli affari il cui apprezzamento richiede cognizioni speciali, le commissioni dei due Consigli sono autorizzate ad aggregarsi dei periti. Qualora debbano essere chieste perizie scritte, la risoluzione è presa dalla commissione, la quale designa anche i periti e ne specifica il mandato.

Per esaminare la fattibilità delle misure proposte, le commissioni possono invitare ad esprimersi i Cantoni e altre cerchie interessate.138

Inoltre, per schiarire circostanze particolarmente difficili, le commissioni possono, dopo avere sentito il Consiglio federale, invitare alle loro sedute e interrogare i funzionari. I rappresentanti del Consiglio federale hanno il diritto d’assistere a queste audizioni e di dare informazioni completive.

Per queste audizioni, soltanto il Consiglio federale può sciogliere i funzionari dal segreto d’ufficio e dal segreto militare e autorizzarli a produrre documenti ufficiali. Sono salvi gli articoli 47quater, 47quinquies, 59 e 61.139

Sono parificati ai funzionari gli altri agenti della Confederazione e ogni altra persona cui sia affidato un compito di diritto pubblico della Confederazione.

Nessun danno deve derivare ai funzionari per le loro dichiarazioni veritiere; contro di essi può essere aperto un procedimento per dichiarazioni fatte davanti alla commissione soltanto previa consultazione di quest’ultima.140

I membri, i segretari e i redattori dei processi verbali delle commissioni sono, dal canto loro, tenuti a serbare il segreto sulle dichiarazioni fatte dai funzionari e sottoposte al segreto d’ufficio secondo la legge federale del 30 giugno 1927141 sull’ordinamento dei funzionari o al segreto militare, e sui documenti ufficiali segreti pro- 136 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1º giu. 2000 (RU 2000 2093 137 Introdotto dal n. I lett. C della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 138 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1º giu. 2000 (RU 2000 2093 139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 641; FF 1991 I 804 1175). 140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 dotti. Le dichiarazioni e i documenti cui si applica questa disposizione sono specificati in ciascun caso dal Consiglio federale.

...142 VIbis.143 Partecipazione nel campo della politica estera

Art. 47bisa

I due Consigli seguono gli sviluppi internazionali e accompagnano i negoziati che la Svizzera conduce con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali.

Il Consiglio federale informa senza indugio, regolarmente e in modo completo, i presidenti dei Consigli e le commissioni di politica estera sulla situazione politica estera, sui progetti nel quadro delle organizzazioni internazionali e sui negoziati con Stati esteri.

In caso di negoziati nell’ambito di organizzazioni internazionali, che conducono a decisioni direttamente applicabili in diritto svizzero o implicanti la modifica della legislazione svizzera, il Consiglio federale consulta le commissioni di politica estera prima di stabilire o modificare le direttive e linee direttrici concernenti il mandato di negoziazione.

Le commissioni possono comunicare al Consiglio federale il loro parere sulle direttive e linee direttrici del mandato di negoziazione. Il Consiglio federale informa le commissioni sul proseguimento dei negoziati.

A richiesta delle commissioni competenti, i capoversi 3 e 4 si applicano per analogia anche ai negoziati con Stati esteri o organizzazioni internazionali concernenti accordi internazionali.

Le commissioni informano le altre commissioni permanenti sugli oggetti che concernono il settore di loro competenza. Le altre commissioni permanenti sono consultate. I presidenti delle commissioni coordinano i lavori.

L’Assemblea federale approva i trattati internazionali.

Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali se vi è autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale.

Può anche concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Sono segnatamente considerati tali i trattati che:

143 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344; 144 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1º gen. 2000 (RU 2000 273 277;

  1. non comportano, per la Svizzera, nuovi obblighi o la rinuncia a diritti esistenti;

  2. servono all’esecuzione di trattati approvati dall’Assemblea federale;

  3. concernono oggetti che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio federale e ai quali si addice una normativa in forma di trattato internazionale;

  4. si rivolgono anzitutto alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non comportano oneri finanziari importanti.

Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. Nel caso di trattati internazionali di portata limitata può delegare tale competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale.

Presenta ogni anno all’Assemblea federale un rapporto sui trattati da esso conclusi e su quelli la cui conclusione è stata delegata a dipartimenti, gruppi o uffici.

VII. Esercizio dell’alta vigilanza sull’amministrazione e sulla giustizia145

1. Diritti e doveri delle commissioni della gestione146

Art. 47ter 147

Per l’esame dei rapporti di gestione del Consiglio federale, delle aziende e stabilimenti della Confederazione, nonchè dei Tribunali federali, l’esame e la vigilanza particolari circa la gestione dell’amministrazione federale e degli organi giudiziari, ogni Consiglio nomina una commissione permanente della gestione.148

Ciascuna Commissione della gestione costituisce sezioni permanenti e se del caso gruppi di lavoro che, nell'ambito del loro mandato, hanno, riguardo alle autorità e agli uffici che controllano, gli stessi diritti della Commissione plenaria.149

Le sezioni lavorano in base a mandati della Commissione plenaria, che è la sola competente a rivolgere raccomandazioni al Consiglio federale o a sottoporre rapporti e proposte al proprio Consiglio. In casi urgenti, le sezioni permanenti possono iniziare un'ispezione senza averne ricevuto il mandato dalla Commissione; nel singolo caso, questa può delegare anche le sue altre competenze alla sezione o al gruppo di lavoro competenti.150 145 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344; 146 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 2344; 147 Introdotto dal n. 1 lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992 149 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU 1994 360 361; FF 1992 VI 407, 1993 I 113)). 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU 1994 360 361; FF 1992 VI 407, 1993 I 113)).

Di regola, i commissari devono appartenere alla medesima sezione almeno due anni.

Art 47quater 151

Nella misura in cui una commissione della gestione lo reputi necessario per apprezzare la gestione dell’amministrazione federale, essa ha il diritto di chiedere a tutti i funzionari e uffici della Confederazione le informazioni necessarie e d’esigere, dopo avere sentito il Consiglio federale, la produzione di tutti i documenti ufficiali dell’amministrazione, importanti per l’apprezzamento.

Nella misura in cui sia indispensabile per tutelare un segreto d’ufficio, un interesse personale degno di protezione o in pendenza d’una procedura, il Consiglio federale può, in luogo della produzione dei documenti ufficiali, presentare un rapporto speciale.

È applicabile l’articolo 47bis capoversi 4 a 6.

Se lo reputa necessario per valutare la gestione del Consiglio federale, ciascuna Commissione della gestione ha il diritto di raccogliere informazioni scritte od orali presso persone o servizi al di fuori dell'amministrazione federale e chieder loro la produzione di documenti. Il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo

della legge di procedura civile federale152 è applicabile per analogia.153

Le prescrizioni e le decisioni delle autorità e degli uffici non possono essere annullate né modificate dalle commissioni della gestione o dall’Assemblea federale.

Le commissioni della gestione comunicano alla delegazione delle finanze le manchevolezze che riscontrano nella gestione finanziaria.

L’alta vigilanza sulla giustizia è esercitata in conformità delle prescrizioni speciali concernenti l’organizzazione dei Tribunali federali.

Art. 47quinquies 154

Le commissioni della gestione designano ciascuna tre propri membri che si costituiscono autonomamente in delegazione permanente.

La delegazione esamina regolarmente in dettaglio l’attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi d’informazione.

Se i loro diritti non sono sufficienti all’esercizio dell’alta vigilanza in un altro settore dell’amministrazione federale, le commissioni della gestione possono, con decisione maggioritaria dei due terzi dei loro membri rispettivi, conferire alla delegazione il mandato di indagare su una questione concreta.

151 Introdotto dal n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 1 173). 153 Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mar. 1994 (RU 1994 360 361; FF 1992 VI 407, 1993 I 113). 154 Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 641; FF 1991 I 804 1179).

La delegazione ha il diritto, sentito il Consiglio federale e indipendentemente dal segreto d’ufficio o militare, di esigere l’esibizione di documenti da parte di autorità della Confederazione, dei Cantoni o da parte di privati, nonché di interrogare privati e funzionari federali in qualità di persone chiamate a dare informazioni155 o di testimoni. Può inoltre interrogare funzionari cantonali in qualità di persone chiamate a dare informazioni. Per comunicazioni di servizi esteri ufficiali il Consiglio federale può riservare la protezione della fonte. Per la procedura, gli articoli 58 a 64 si applicano per analogia.

Le attribuzioni della delegazione non si estendono agli atti di pratiche pendenti destinati direttamente alla formazione dell’opinione del Consiglio federale.

I membri, i segretari e i redattori dei processi verbali della delegazione sono, dal canto loro, tenuti a serbare il segreto sulle dichiarazioni fatte dai funzionari e sottoposte al segreto d’ufficio secondo l’ordinamento dei funzionari156 o al segreto militare, e sui documenti ufficiali segreti esibiti. Le dichiarazioni e i documenti cui si applica questa disposizione sono specificati in ciascun caso dalla delegazione, sentito il Consiglio federale.

Sentito il Consiglio federale, la delegazione sottopone alle commissioni della gestione un rapporto accompagnato da proposte. Sentito il Consiglio federale, le commissioni della gestione decidono circa l’informazione dei due Consigli e del pubblico.

Se, eccezionalmente, per ragioni di salvaguardia del segreto, la delegazione non può sottoporre alle commissioni della gestione né il rapporto, né le proposte, essa rivolge i suoi accertamenti e raccomandazioni direttamente al Consiglio federale.

Art. 47sexies 157

Le Commissioni della gestione dispongono di un organo parlamentare di controllo dell’amministrazione.

L’organo di controllo dell’amministrazione esamina, su mandato delle Commissioni della gestione, i compiti dell’amministrazione, il loro adempimento e gli effetti dell’operato delle autorità e dell’amministrazione. Questo controllo è esercitato secondo i criteri della legalità, dell’opportunità, del rendimento e dell’efficacia.

L’organo di controllo gode, nei confronti dei servizi dell’amministrazione, degli stessi diritti delle Commissioni della gestione riguardo all’ottenimento di informazioni e atti. Tratta direttamente con tutti i servizi dell’amministrazione e, con l’approvazione delle Commissioni della gestione, può ricorrere ad esperti conferendo loro anche gli stessi diritti.

155 Nuova espressione giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 646 648; FF 1995 I 942 III 347). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 157 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1531 1532; FF 1990 I 773 798).

Le Commissioni della gestione coordinano il lavoro del proprio organo di controllo con quello delle altre commissioni di alta vigilanza, nonché con quello degli organi di controllo del Consiglio federale.

Art. 47septies 158 159

Le commissioni della gestione dispongono d’una segreteria permanente comune.

Funzionalmente, il segretario è subordinato ai presidenti delle due commissioni.160

...161

2. Diritti e doveri delle commissioni delle finanze162

Art. 48163

Per l’esame del preventivo e del consuntivo della Confederazione, compresi quelli delle sue aziende e stabilimenti, ciascun Consiglio istituisce una commissione permanente delle finanze.

Art. 49

Le commissioni delle finanze di ambedue i Consigli eleggono nel loro seno e per la durata della legislatura, una delegazione, nella quale ciascuna commissione delega tre membri e che si costituisce da sé.

Le commissioni delle finanze e la delegazione delle finanze dispongono d’una segretaria permanente comune. Funzionalmente, il segretario è subordinato ai presidenti delle due commissioni.164

I compiti e l’organizzazione della segreteria sono regolati nella legge federale sul controllo delle finanze165.166 158 Introdotto dal n. 1 lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 159 Originario art. 47quinquies. 160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 162 Introdotto dal n. 1 lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1º feb. 1992 (RU 1992 164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 166 Introdotto dal n. 1 lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966

Art. 50167

Alla delegazione delle finanze spettano l’esame e il controllo particolareggiati dell’intera gestione finanziaria.

La delegazione delle finanze è divisa in sezioni, le quali, nell’ambito del loro mandato, hanno, riguardo alle autorità e agli uffici che controllano, gli stessi diritti della delegazione.

Le sezioni ricevono il mandato dalla delegazione, la quale sola è competente a risolvere.

Di regola, i membri devono appartenere alla medesima sezione almeno due anni.

Essa si riunisce almeno una volta ogni due mesi e, inoltre, qualora sia necessario.

Nella misura in cui lo reputi necessario per l’adempimento delle sue funzioni, la delegazione delle finanze ha il diritto assoluto di prendere conoscenza, in qualunque tempo, degli atti concernenti la gestione finanziaria e di esigere da tutti i servizi gli schiarimenti utili.

In particolare il controllo delle finanze le fornisce ogni informazione desiderata e, a tale scopo, le mette a disposizione regolarmente tutti i rapporti di revisione e i processi verbali, tutta la corrispondenza fra il Dipartimento federale delle finanze168 e gli altri Dipartimenti, la Cancelleria federale e i Tribunali federali, come anche tutti i decreti del Consiglio federale che concernono la vigilanza sui crediti iscritti in bilancio e, in generale, la gestione finanziaria della Confederazione.

È applicabile l’articolo 47bis capoversi 4 a 6.

Le è parimente concesso il personale necessario per speciali verificazioni e ricerche; essa può, inoltre, ricorrere al parere di periti per chiarire punti richiedenti cognizioni tecniche speciali.

La delegazione delle finanze comunica alle commissioni della gestione le manchevolezze che riscontra nella gestione finanziaria.

3. ...

Art. 51 a 53169

4. ...

167 Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 168 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). 169 Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1642; FF 1986 II 1149 III 178).

5. Chiarimenti particolari170

Art. 54171

In casi speciali, un Consiglio può affidare il chiarimento di una questione a una commissione che già si occupa dell’oggetto invece che alla Commissione della gestione o alla Commissione delle finanze.

6. Commissioni parlamentari d’inchiesta172

Art. 55173

Allorché eventi di grande portata nell’amministrazione federale richiedano uno speciale schiarimento da parte dell’Assemblea federale, possono essere istituite commissioni d’inchiesta d’entrambi i Consigli per accertare i fatti e raccogliere altri elementi d’apprezzamento.

Le commissioni d’inchiesta sono istituite, dopo avere sentito il Consiglio federale, con un decreto federale semplice che ne specifica il mandato.

Esse presentano ai loro Consigli un rapporto e proposte.

Art. 56174

Ove l’Assemblea federale risolva d’istituire commissioni d’inchiesta, ciascun Consiglio nomina la sua commissione secondo il suo regolamento.

Una commissione d’inchiesta può affidare singole indagini a sottocommissioni.

Essa può domandare al Consiglio federale il personale necessario oppure assumerlo direttamente.

Le autorità della Confederazione c dei Cantoni sono tenute a prestare assistenza amministrativa e giudiziaria alle commissioni d’inchiesta.

170 Introdotto dal n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966 (RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 768 775: FF 1982 I 1041 II 333). 172 Introdotto dal n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 173 Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 174 Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967

Art. 57175

Le due commissioni d’inchiesta possono, con il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna, unirsi per le indagini e la stesura d’un rapporto in comune. Se, in seguito, la maggioranza dei membri d’una commissione risolve altrimenti, l’inchiesta è continuata separatamente secondo il mandato.

Ove le due commissioni d’inchiesta s’uniscano, sono applicabili per analogia gli articoli 17 capoversi 2 e 3, e 18. Del rimanente, esse sono considerate una commissione d’inchiesta secondo la presente legge.

Art. 58176

Ciascuna commissione d’inchiesta determina in conformità del suo mandato e della presente legge, i provvedimenti procedurali necessari alle indagini.

In particolare, essa può, in conformità delle disposizioni qui appresso, sentire le persone chiamate a dare informazioni, interrogare testimoni e chiedere la produzione di documenti. Inoltre essa è autorizzata ad aggregarsi periti e a fare ispezioni locali. In quanto manchino speciali disposizioni sull’assunzione delle prove, sono applicabili per analogia gli articoli42 a48 e 51 a 54 della legge federale del 4 dicembre 1947177 sulla procedura civile.

Sugli atti di procedura più importanti è steso processo verbale. Per l’audizione dei testimoni è applicabile per analogia l’articolo 7 della legge federale del 4 dicembre 1947 sulla procedura civile.

Art. 59178

A una commissione d’inchiesta, che li domandi, devono essere forniti tutti i documenti ufficiali dell’amministrazione federale concernenti il caso.

Se trattasi di documenti segreti, è applicabile per analogia l’articolo 61 capoverso 4.

Le persone non appartenenti all’amministrazione federale sono tenute a consegnare i documenti in loro possesso a una commissione d’inchiesta nella misura in cui siano sottoposte all’obbligo della testimonianza secondo l’articolo 60.

Art. 60179

Una commissione d’inchiesta può raccogliere informazioni scritte od orali dalle autorità e dagli uffici, dai membri di autorità, dai funzionari e dai privati.

175 Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 176 Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 178 Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 179 Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967

Le persone chiamate a dare informazioni devono essere rese attente al loro diritto di non deporre. 180

Allorché i fatti non possano essere sufficientemente schiariti in altro modo, una commissione può ordinare l’audizione formale di testimoni.

Ognuno è tenuto a testimoniare.

Il diritto di non deporre è determinato secondo l’articolo42 della legge federale del

4 dicembre 1947181 sulla procedura civile.

Ove dal mandato o dallo sviluppo delle indagini risulti chiaramente che un’inchiesta concerne unicamente o principalmente una persona determinata, questa non può essere udita come testimonio, mal come persona chiamata a dare informazioni.

Art. 61182

Prima dell’audizione d’un funzionario, devesi stabilire se è sentito come persona chiamata a dare informazioni, testimonio oppure perito.

È applicabile l’articolo 47bis; capoversi 4 e 5.

A una commissione d’inchiesta e alle sue sottocommissioni i funzionari sono tenuti a dare in maniera veridica tutte le informazioni circa i riscontri che abbiano fatto a cagione del loro ufficio o nell’esercizio del medesimo e attengano ai loro doveri, e a indicare i documenti ufficiali concernenti tali informazioni.

Ove occorra interrogare i funzionari su fatti soggetti al segreto d’ufficio o all’obbligo di serbare il segreto militare, dev’essere prima sentito il Consiglio federale. Se questo vuole sia mantenuto il segreto, la decisione spetta alla commissione d’inchiesta.

I membri, i segretari e i redattori di processi verbali delle commissioni sono, dal canto loro, tenuti a serbare il segreto sulle dichiarazioni fatte dai funzionari e sottoposte al segreto d’ufficio secondo la legge federale del 30 giugno 1927183 sull’ordinamento dei funzionari o al segreto militare, e sui documenti ufficiali segreti prodotti. Le dichiarazioni e i documenti cui si applica questa disposizione sono specificati in ciascun caso dalla commissione, sentito il Consiglio federale.

Art. 62184

Il Consiglio federale ha il diritto d’assistere all’audizione persone chiamate a dare informazioni e dei testimoni, di porre domande completive e d’esaminare i documenti prodotti, i pareri, i rapporti peritali e i processi verbali d’audizione delle commissioni d’inchiesta.

180 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 646 648; FF 1995 I 942 III 347). 182 Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 184 Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967

Esso può dichiararsi sul risultato davanti alle commissioni d’inchiesta e in un rapporto ai Consigli.

Il Consiglio federale designa uno dei suoi membri quale rappresentante in seno alle commissioni d’inchiesta. Il rappresentante del Consiglio federale può a sua volta incaricare un agente di collegamento idoneo di assistere alle audizioni o di consultare i documenti dell’indagine.185

Art. 63186

La commissione d’inchiesta stabilisce chi è direttamente toccato nei suoi interessi dall’inchiesta. Queste persone vengono immediatamente informate della loro condizione di persone direttamente implicate. Esse dispongono parimenti del diritto menzionato nell’articolo 62 capoverso 1, per quanto ne siano implicate.

La commissione d’inchiesta può ridurre o negare alle persone implicate il diritto di assistere alle audizioni e di consultare i documenti dell’inchiesta in corso, qualora l’inchiesta stessa o la protezione di altre persone lo esigano. Essa notifica tuttavia, a voce o per scritto, alle persone implicate i contenuti essenziali e dà loro la possibilità di esprimersi in merito e di proporre ulteriori prove. Non si possono muovere rimproveri alle persone implicate basandoli su prove a loro ignote.

Su richiesta delle persone implicate, la commissione d’inchiesta può concedere loro, per l’intera procedura o per singole sedute, il diritto di patrocinio da parte di un avvocato, qualora la protezione dei loro interessi legittimi sembri richiederlo. Il patrocinatore può proporre prove e porre domande completive; non dispone di altre facoltà.

Chiuse le indagini e prima della presentazione del rapporto ai Consigli, alle persone cui sono mossi rimproveri dev’essere data la possibilità di esaminare la parte del progetto di rapporto che le riguarda. Esse hanno inoltre la possibilità, entro un termine adeguato, di esprimersi a voce o per scritto davanti alla commissione d’inchiesta.

Il senso delle loro osservazioni, presentate a voce o per scritto, deve essere riportato fedelmente nel rapporto.

Art. 64187

Chiunque, come testimonio, fa una falsa deposizione o, come perito, fa un falso accertamento o fornisce una falsa perizia davanti a una commissione d’inchiesta è punito in conformità dell’articolo 307 del Codice penale svizzero188.

Chiunque, senza una causa legale, nega di fare una dichiarazione o di produrre dei documenti è punito in conformità dell’articolo 292 del Codice penale svizzero.

185 Introdotto n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 646 648; FF 1995 I 942 III 347). 186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 646 648; FF 1995 I 942 III 347). 187 Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967

Gli atti punibili sono sottoposti alla giurisdizione federale.

Art. 65189

Allorché l’Assemblea federale risolve d’istituire commissioni d’inchiesta, le altre commissioni parlamentari, permanenti o no, cessano d’occuparsi dei fatti e delle responsabilità che quelle sono incaricate d’accertare.

L'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta non impedisce l'esecuzione né di procedure giudiziarie civili ed amministrative né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.190

Le indagini della polizia giudiziaria e le inchieste disciplinario amministrative della Confederazione riguardanti fatti che sono oppure sono già stati esaminati da un'inchiesta parlamentare possono essere avviate unicamente con l'autorizzazione delle commissioni d'inchiesta. Le procedure in corso devono essere sospese finché le commissioni d'inchiesta non ne autorizzino il proseguimento. Le indagini penali possono riprendere dopo la conclusione dei lavori delle commissioni d'inchiesta, senza la loro autorizzazione.191

Se la necessità dell'autorizzazione è controversa, le commissioni d'inchiesta decidono in merito.192

Se le commissioni d'inchiesta sono sciolte, decide una commissione composta dei presidenti e vicepresidenti dei due Consigli.193 VIIbis. Rappresentanza del Consiglio federale e della Cancelleria federale nell’Assemblea federale194

Art. 65bis 195

D’intesa con il presidente della commissione, i membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare nelle commissioni parlamentari dai propri segretari generali o capi di gruppi od uffici.

I rappresentanti possono, come i capi di dipartimento, farsi accompagnare da collaboratori specializzati.

189 Nuovo testo giusta il n. I lett. D della LF del 1° lug. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967 190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 2868 2869; FF 1994 II 1274, 1995 II 1151). 191 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 2868 192 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 2868 193 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 2868 194 Introdotto dall’art. 66 della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione, 195 Introdotto dall’art. 66 della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione,

Art. 65ter 196

Alle deliberazioni dei due Consigli partecipa il capo del dipartimento competente per l’oggetto in trattazione. In casi eccezionali, il Consiglio federale stabilisce la rappresentanza.

Il capo di dipartimento può farsi accompagnare da un collaboratore. A richiesta del capo di dipartimento, al collaboratore potrà essere concessa la parola su affari presupponenti speciali conoscenze tecniche.

Art 65quater 197

Il cancelliere della Confederazione rappresenta gli affari della Cancelleria federale nelle commissioni parlamentari e nelle deliberazioni.

VIII. Pubblicazione ed entrata in vigore degli atti legislativi198

Art. 66199 200

Dopo che un atto legislativo è stato approvato dai due Consigli, la Segreteria dell’Assemblea federale ne stabilisce un esemplare originale in tedesco, uno in francese ed uno in italiano.

I presidenti e i segretari firmano gli originali dell’atto legislativo, indicandone la data d’approvazione.

Il Consiglio che aveva la priorità trasmette l’atto legislativo al Consiglio federale, affinché provveda alla pubblicazione e all’esecuzione.

Art. 67 a 69201 202

196 Introdotto dall’art. 66 della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione, 197 Introdotto dall’art. 66 della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione, 198 Nuova numerazione dei primitivi cap. VII e art. 55 a 58 giusta il n. I lett. E della LF del 199 Nuova numerazione dei primitivi cap. VII e art. 55 a 58 giusta il n. I lett. E della LF del 200 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 mar. 1971, in vigore dal 28 feb. 1972 (RU 1972 245 246; FF 1970 II 143). 201 Nuova numerazione dei primitivi cap. VII e art. 55 a 58 giusta il n. I lett. E della LF del 202 Abrogati dall’art. 16 n. 3 della LF del 21 mar. 1986 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

IX. Disposizioni finali e transitorie203

Art. 70204

La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 1962.

Art. 71205

Alla stessa data sono abrogati:

  1. la legge federale del 9 ottobre 1902206 sui rapporti fra il Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati e il Consiglio federale, e sulla forma della promulgazione e della pubblicazione delle leggi e dei decreti;

  2. gli articoli 6 a10 e 15 della legge federale del 27 gennaio 1892207 concernente il modo di procedere per le domande d’iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale.

Alla stessa data, la legge federale del 26 marzo 1934208 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione è completata come segue: ...209

Art. 72210

L’articolo 29 capoversi 1 e 2 nel tenore del 20 giugno 1986 si applica soltanto alle iniziative popolari presentate dopo il 1° gennaio 1987.

203 Nuova numerazione dei primitivi cap. VIII e art. 59 a 61 giusta il n. I lett. E della LF del 204 Nuova numerazione dei primitivi cap. VIII e art. 59 a 61 giusta il n. I lett. E della LF del 205 Nuova numerazione dei primitivi cap. VIII e art. 59 a 61 giusta il n. I lett. E della LF del 206 [CS 1 233] 207 [CS 1 164; RU 1951 17. RU 1962 848 art. 11 cpv. 2] 209 Testo dell’art. 13bis, inserito nella L menzionata. 210 Nuova numerazione dei primitivi cap. VIII e art. 59 a 61 giusta il n. I lett. E della LF del 1° lug. 1966 (RU 1966 1363; FF 1965 I 1125 II 713, 1966 I 173). Nuovo testo giusta il

n. I della LF del 20 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1712; FF 1983 IV 495 1984 II 914).

Disposizione finale della modificazione del 1° luglio 1966211 La legge federale del 30 giugno 1927212 sull’ordinamento dei funzionari è completata come segue: ...213 Disposizioni finali della modificazione del 4 ottobre 1991214

Per gli oggetti la cui prima deliberazione nei due Consigli è terminata prima dell’entrata in vigore della presente legge, in materia di eliminazione delle divergenze è applicabile il diritto previgente (art. 14–17). Per tutti gli altri oggetti il nuovo diritto è applicabile a partire dall’entrata in vigore della presente legge.

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente revisione, le Camere federali prendono tutte le decisioni necessarie affinché il principio costituzionale della parità delle lingue ufficiali possa essere attuato in Parlamento.

Disposizione finale della modificazione del 17 giugno 1994215 Alle procedure in corso relative alle iniziative dei Cantoni si applica il diritto attualmente in vigore, qualora il Consiglio al quale è attribuita la priorità di trattazione ne abbia terminato l'esame al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione di legge. A tutte le altre iniziative dei Cantoni si applica il nuovo diritto a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione di legge.

Disposizione finale della modificazione del 15 febbraio 2000216 Se su una controversia relativa a pretese derivanti da un rapporto di lavoro in seno ai servizi del Parlamento è stata pronunciata una decisione prima dell’entrata in vigore della presente modifica legislativa, la procedura di ricorso è retta dal diritto previgente.

213 Testo dell’art. 27 cpv. 3, inserito nella L menzionata.