173.320.3
Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale (TA-TAF) dell’11 dicembre 2006 (Stato 19 dicembre 2006) La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale,
(TA-TAF)
visto l’articolo3 capoverso3 della legge federale del 18 marzo 20051 sull’istituzione del Tribunale amministrativo federale, adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Principio
Il Tribunale amministrativo federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria, dei servizi scientifici o amministrativi e conteggia i disborsi.
Sono riservate le spese processuali prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale giusta il regolamento dell’11 dicembre 20062 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Art. 2 Assoggettamento alla tassa
Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono riservate le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.
Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
Art. 3 Esenzione e riduzione
Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento della tassa e dei disborsi quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale amministrativo federale.
Le tasse e i disborsi possono essere ridotti o condonati se sussistono motivi importanti, segnatamente se la persona assoggettata è indigente.
RU 2006 5311
[RU 2005 4603]
Art. 4 Calcolo delle tasse
Sono prelevate le seguenti tasse:
riproduzione di documenti: per fotocopie formato A4: 50 centesimi per ogni pagina, per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo2 franchi;
altre riproduzioni: in base al costo effettivo;
c. ricerche effettuate negli atti di 50 franchi per ogni mezz’ora di lavoro una causa liquidata e che eccedono iniziata; la determinazione dei documenti la tassa può essere prelevata interaarchiviati e la concessione della mente o in parte anche laddove la consultazione nel Tribunale determinazione dei documenti archiamministrativo federale: viati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario;
d. altre ricerche, compilazioni, esami 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro particolari e simili: iniziata;
consegna di sentenze a terzi: 40 franchi;
attestazione di passaggio in 40 franchi; giudicato:
autenticazione di una firma: 40 franchi; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare;
attestazione di conformità 40 franchi; se il documento all’originale di un estratto, di una comprende più pagine, sono copia, di una fotocopia e simili: riscossi2 franchi per ogni pagina supplementare;
utilizzazione di una sala di udienza 100 franchi per ogni mezza giornata. o di conferenza del Tribunale amministrativo federale:
Alle prestazioni previste dalla legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20043 si applica la tariffa di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 20064.
Per quanto concerne le prestazioni previste dalla legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati, è fatto salvo l’articolo2 dell’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.
Art. 5 Supplemento
Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.
Art. 6 Disborsi
Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;
le spese di porto e di telefono;
le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera,2 franchi all’estero;
i costi effettivi per i supporti informatici;
le spese di sollecitazione: 10 franchi per la prima, 20 franchi dalla seconda.
Art. 7 Preavviso
Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l’importo presumibile è previamente comunicato.
Art. 8 Anticipo
In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.
Art. 9 Decisione sulla tassa e sui disborsi
Il servizio competente determina la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.
Art. 10 Esigibilità e prescrizione
La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante la relativa decisione.
Il termine di pagamento è di 20 giorni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili.
La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.
Art. 11 Modalità di pagamento
Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene inviata una fattura.
Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.