173.413.1
Regolamento del Tribunale federale dei brevetti
(RTFB)
del 28 settembre 2011 (Stato 1° aprile 2013)
Il Tribunale federale dei brevetti, visto l’articolo 20 capoverso3 lettera a della legge del 20 marzo 20091 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB), adotta il seguente regolamento:
Sezione 1 Organizzazione
Art. 1 Compiti della Corte plenaria
La Corte plenaria è competente per la nomina del vicepresidente ed eventualmente di un ulteriore membro della direzione del Tribunale secondo l’articolo 20 capoverso 2 LTFB.
La Corte plenaria consiglia la direzione del Tribunale nell’elaborazione dei regolamenti.
Art. 2 Convocazione della Corte plenaria
La Corte plenaria è convocata dal presidente del Tribunale federale dei brevetti.
Art. 3 Presidenza
Il presidente del Tribunale federale dei brevetti è incaricato segnatamente di:
rappresentare il Tribunale verso l’esterno;
presiedere la Corte plenaria e la direzione del Tribunale;
convocare la Corte plenaria e la direzione del Tribunale;
designare un sostituto per la direzione del Tribunale scegliendolo tra i giudici con formazione giuridica secondo l’articolo 20 capoverso 2 LTFB;
comporre il collegio giudicante;
determinare la lingua del procedimento e autorizzare l’eventuale uso dell’inglese;
stabilire i luoghi in cui svolgere sedute esterne.
RU 2011 6411
Il vicepresidente o il terzo membro ordinario della direzione del Tribunale rappresenta e coadiuva il presidente e adempie con lui i compiti attribuiti alla presidenza.
Art. 4 Direzione del Tribunale
La direzione del Tribunale è competente per:
emanare i regolamenti secondo l’articolo 20 capoverso3 lettera a LTFB;
autorizzare i consulenti in brevetti a rappresentare le parti secondo l’articolo 29 capoverso 1 LTFB e tenere un elenco di questi consulenti;
decidere in qualità di datore di lavoro;
adottare il progetto del preventivo, del consuntivo e del rapporto di gestione presentati all’Assemblea federale;
adempiere tutti i compiti non attribuiti a un altro organo.
La direzione del Tribunale prende le sue decisioni a maggioranza. Delibera validamente se almeno due membri partecipano alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti. In caso di parità di voti, quello del presidente è determinante.
In merito alle domande di ricusazione contestate, la direzione del Tribunale decide, secondo l’articolo 11, alla presenza di tutti i suoi membri.
Se un membro è impedito o oggetto di una domanda di ricusazione, è rappresentato dal sostituto secondo l’articolo 20 capoverso 2 LTFB. Se anche il sostituto o un altro membro della direzione del Tribunale è impedito o oggetto di una domanda di ricusazione, è rappresentato dal giudice con formazione giuridica e con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra loro.
Art. 5 Primo cancelliere
Il primo cancelliere dirige l’amministrazione del Tribunale.
Il primo cancelliere è competente per:
preparare ed eseguire le decisioni prese dalla direzione del Tribunale;
preparare il preventivo, il consuntivo e il piano finanziario;
controllare la gestione finanziaria in collaborazione con la segreteria generale del Tribunale amministrativo federale;
preparare il rapporto di gestione;
garantire la sicurezza;
garantire adeguati servizi informatici.
Il primo cancelliere partecipa alle sedute della Corte plenaria e della direzione del Tribunale con voto consultivo ed è responsabile della tenuta del verbale.
Il primo cancellerie funge anche da cancelliere ai sensi dell’articolo 9.
Art. 6 Diritto di firma
Il presidente e il primo cancelliere firmano collettivamente nelle attività di competenza della Corte plenaria o della direzione del Tribunale.
Il presidente firma individualmente laddove l’attività è di sua esclusiva competenza.
Il primo cancelliere firma individualmente in tutte le attività di natura amministrativa. Per determinate attività può delegare il diritto di firma ad altre persone.
Sezione 2 Organizzazione dell’attività giudiziaria
Art. 7 Collegio giudicante
Il presidente determina il numero di persone e la composizione del collegio giudicante secondo le disposizioni dell’articolo 21 LTFB.
In caso di udienza istruttoria, il presidente designa un giudice che partecipa all’udienza insieme a lui o al giudice dell’istruttoria. Il presidente può anche designare due persone.
Per il dibattimento il collegio giudicante è completato, se necessario, dopo il secondo scambio di scritti. Se una decisione del Tribunale è indispensabile prima di questo momento, il collegio giudicante è completato per tempo.
I giudici sono scelti secondo le loro conoscenze specifiche. Occorre fare in modo che le cause siano ripartite il più equamente possibile tra i giudici.
Art. 8 Altre attività dei giudici
I giudici ordinari a tempo parziale che intendono esercitare un’attività lucrativa al di fuori del Tribunale ai sensi dell’articolo 11 LTFB devono presentare una domanda di autorizzazione alla direzione del Tribunale.
L’autorizzazione è rilasciata se l’attività, tenuto conto del tempo necessario al suo adempimento, non impedisce al giudice di dedicarsi pienamente ai suoi doveri d’ufficio. In ogni caso devono essere rispettate le regole sull’incompatibilità professionale di cui all’articolo 10 LTFB.
Art. 9 Cancellieri
I cancellieri adempiono i compiti previsti dall’articolo 24 capoversi1 e 2 LTFB.
I cancellieri sono inoltre competenti per:
tenere i verbali dei dibattimenti e delle deliberazioni;
pubblicare le decisioni.
Il giudice dell’istruttoria può autorizzare un cancelliere a firmare in suo nome una decisione incidentale.
Sezione 3 Procedura di ricusazione
Art. 102 Obbligo di comunicare
Ogni membro del Tribunale comunica alla direzione del Tribunale, senza indugio e indipendentemente dalla fase della procedura, i possibili motivi di ricusazione secondo l’articolo 47 capoverso1 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 20083.
Il membro del Tribunale in questione si astiene spontaneamente se ritiene dato il motivo.
Art. 11 Decisione in merito alla ricusazione
Se la domanda di ricusazione è contestata, la direzione del Tribunale decide in assenza dell’interessato.
Sezione 4 Procedura decisionale
Art. 12 Giudizio delle cause
Il Tribunale giudica mediante circolazione degli atti o deliberazione orale non pubblica.
Il presidente dirige la procedura per circolazione degli atti.
Il presidente, se fa parte del collegio giudicante, dirige i dibattimenti e le deliberazioni orali. Negli altri casi, la direzione spetta al giudice dell’istruttoria.
Art. 13 Approvazione della motivazione della sentenza e opinione divergente4
Se una sentenza è resa in procedura per circolazione degli atti, è possibile modificarne la motivazione soltanto con il consenso di tutti i giudici interessati; sono fatte salve le modifiche di carattere meramente redazionale.
Se una sentenza è pronunciata nell’ambito di una deliberazione, la motivazione scritta è messa in circolazione per approvazione tra i membri del collegio giudicante; il capoverso1 si applica per analogia.
Quando il Tribunale statuisce a maggioranza, il membro del Tribunale può esprimere la sua opinione divergente in appendice alla decisione. Tale appendice è pubblicata con la decisione. 5
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFB del 12 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013
Introdotto dal n. I dell’O del TFB del 12 dic. 2012, in vigore dal 1° apr. 2013
Art. 14 Firma delle sentenze e delle decisioni
Il giudice che presiede il collegio giudicante e il cancelliere firmano le sentenze. In caso d’impedimento, firma un altro membro del collegio giudicante.
Le decisioni del giudice unico secondo l’articolo 23 LTFB sono firmate dal giudice che ha statuito e dal cancelliere. In caso d’impedimento, firma un membro del Tribunale designato come sostituto dal giudice che ha statuito.
Sezione 5 Riprese e registrazioni
Art. 15
Nei locali del Tribunale federale dei brevetti sono vietate riprese e registrazioni.
Sezione 6 Disposizione finale
Art. 16
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.