173.713.1

Regolamento concernente i giudici istruttori federali

del 25 maggio 2004 (Stato 13 luglio 2004)

Il Tribunale penale federale, visti gli articoli 15 capoverso1 lettera b e 28 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 20021 sul Tribunale penale federale (LTPF), adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai giudici istruttori federali in carica a tempo pieno e ai loro supplenti. Essi costituiscono l’Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI).

Art. 2 Organizzazione

Il Tribunale penale federale nomina il giudice istruttore dirigente. Questi assume la direzione dell’UGI. Sono salve le competenze del Tribunale penale federale.

Il giudice istruttore dirigente sovrintende all’esecuzione dei compiti che incombono ai giudici istruttori nonché al personale e provvede affinché gli affari siano trattati con celerità.

Gli competono in particolare:

  1. l’organizzazione del lavoro e l’attribuzione degli affari ai giudici istruttori;

  2. l’organizzazione del servizio di picchetto;

  3. l’organizzazione delle sostituzioni tra i giudici istruttori;

  4. l’organizzazione e l’attività della cancelleria;

  5. la gestione del personale secondo i principi di cui all’articolo 3;

  6. l’osservanza del preventivo.

Art. 3 Personale

Il Tribunale penale federale autorizza i posti e valuta le funzioni. Il giudice istruttore dirigente assume il personale.

Il giudice istruttore dirigente è competente per tutte le questioni in materia di personale. Le decisioni relative al personale che provocano un aumento durevole delle uscite necessitano dell’approvazione della direzione del Tribunale penale federale.

RU 2004 3305

Art. 4 Finanze

Il giudice istruttore dirigente collabora con la direzione del Tribunale penale federale nella preparazione del preventivo e del consuntivo dell’UGI.

Art. 5 Indipendenza e vigilanza

I giudici istruttori federali adempiono i loro compiti giudiziari in modo indipendente; essi sottostanno solo alla legge.

La loro vigilanza legale incombe alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LTPF. Al riguardo essa può emanare istruzioni.

La vigilanza nella gestione amministrativa incombe alla direzione del Tribunale penale federale.

Citato in

Art. 6 Incompatibilità

La carica di giudice istruttore federale è incompatibile con altri rapporti di lavoro con la Confederazione.

I giudici istruttori federali non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione di giudice, l’indipendenza dell’UGI o la sua dignità né esercitare la rappresentanza in giudizio in procedimenti penali federali e nelle cause penali davanti al Tribunale federale.

La possibilità per i giudici a tempo pieno di esercitare attività accessorie sottostà alla legislazione sul personale della Confederazione.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004.