Fonte

193.9

Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo

del 19 dicembre 2003 (Stato 1° giugno 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 20022, decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina le misure di politica estera della Confederazione volte alla promozione civile della pace e al rafforzamento dei diritti dell’uomo.

Sono fatte salve le misure ai sensi:

  1. della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali;

  2. 4 della legge federale del 24 marzo 20065 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;

  3. della legge militare del 3 febbraio 19956.

Art. 2 Scopi

Con le misure previste dalla presente legge, la Confederazione intende:

  1. contribuire a prevenire, mitigare o risolvere conflitti armati, in particolare mediante la promozione della fiducia reciproca, la mediazione e le attività di consolidamento della pace al termine delle ostilità, nonché mediante la promozione del diritto umanitario internazionale;

  2. contribuire a rafforzare i diritti dell’uomo, promuovendo i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di persone o gruppi di persone;

  3. promuovere i processi democratici.

RU 2004 2157; FF 2003 7105

Nuovo testo giusta l’art. 21 n. 1 della LF del 24 mar. 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 974.1).

Art. 3 Misure

La Confederazione può accordare aiuti finanziari e prendere altre misure, come:

  1. versare contributi unici o ricorrenti;

  2. fornire prestazioni in natura;

  3. inviare esperti;

  4. istituire associazioni o fondazioni di diritto privato o parteciparvi;

  5. promuovere il partenariato con istituzioni scientifiche nell’ambito del diritto umanitario internazionale.

Il Consiglio federale può prendere misure complementari a favore della promozione civile della pace e del rafforzamento dei diritti dell’uomo.

Le misure possono essere attuate nel quadro di azioni multilaterali o bilaterali oppure in maniera autonoma.

Art. 4 Finanziamento

I mezzi per finanziare le misure previste dalla presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

Art. 5 Valutazione

Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei mezzi stanziati. Dispone valutazioni periodiche e rende conto all’Assemblea federale per ogni periodo di credito.

Art. 6 Competenza

Il Consiglio federale decide sulle misure secondo la presente legge.

Può delegare compiti esecutivi a persone giuridiche di diritto privato o pubblico e a persone fisiche.

Art. 7 Coordinamento

La Confederazione coordina le proprie misure con gli sforzi dei suoi partner e, se possibile, con misure analoghe di altri fornitori di prestazioni svizzeri o esteri.

Il Consiglio federale provvede affinché le misure della Confederazione volte alla promozione civile della pace e al rafforzamento dei diritti dell’uomo corrispondano agli scopi di cui all’articolo2.

Art. 8 Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:

  1. sull’impiego dei fondi provenienti dai crediti quadro;

  2. sulla partecipazione a missioni civili di promozione della pace;

  3. sull’invio di esperti.

Art. 9 Trattamento di dati

L’articolo2 della legge federale del 24 marzo 20007 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri si applica per analogia al trattamento di dati inerenti alle misure adottate in applicazione della presente legge.

Art. 10 Rapporto

Il Consiglio federale riferisce annualmente alle competenti commissioni delle due Camere sulle misure prese e sulle misure previste secondo la presente legge.

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 15 dicembre 20008 sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario è abrogata.

Art. 12 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 20049

[RU 2002 1896]

DCF del 13 apr. 2004 (RU 2004 2160).