Fonte

211.221.312.3

Ordinanza sugli emolumenti in materia d’adozione internazionale

del 29 novembre 2002 (Stato 29 agosto 2006)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso3 della legge federale del 22 giugno 20012 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA), ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l’obbligo degli aspiranti all’adozione di versare un emolumento per le prestazioni fornite dall’Ufficio federale di giustizia quale autorità centrale federale in materia di adozioni internazionali, in applicazione della Convenzione dell’Aia del 29 maggio 19933 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.

Art. 1a4 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20045 sugli emolumenti.

Art. 26 Assoggettamento

Sono soggette a emolumento le prestazioni seguenti:

  1. il rilascio di informazioni nonché la ricezione, l’esame e la trasmissione di comunicazioni, rapporti e decisioni delle competenti autorità centrali cantonali e straniere nonché di altre pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati;

  2. l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire la partenza dell’adottando dal Paese d’origine e l’entrata nel Paese d’accoglienza, nonché il suo soggiorno permanente, incluso l’alloggio, in quest’ultimo Paese.

RU 2002 4158

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Introdotto dal n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3385).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

L’emolumento per il rilascio di un documento che autorizza a entrare in Svizzera ai sensi dell’articolo 10 LF-CAA è retto dall’ordinanza del 28 gennaio 20047 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

Art. 38 Calcolo degli emolumenti

Per le prestazioni di cui all’articolo2, l’emolumento, inclusi i disborsi, per le persone singole e per i coniugi ammonta a 200–1000 franchi. I coniugi rispondono solidalmente del suo pagamento.

Nell’ambito di tali limiti, l’emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato. La tariffa oraria varia da 100–250 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche necessarie.

Art. 4 a 79

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Abrogati dal n. I dell’O del5 lug. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3385).