Fonte

251.2

Ordinanza
sugli emolumenti nell’ambito della legge sui cartelli
(Ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart)1

del 25 febbraio 1998 (Stato 1° gennaio 2025)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 53a della legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli (LCart);
visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di
provvedimenti per migliorare le finanze federali,4

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Commissione della concorrenza e del suo segretariato per:

  1. le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26–30 LCart;

  2. la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l’articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart;

  3. l’esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32–38 LCart;

  4. le perizie e altre prestazioni di servizi.5

Gli emolumenti per sanzioni penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart si conformano alle disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 19746 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.

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Art. 1a7 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti (OgeEm).

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Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti

È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l’articolo 1.

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Art. 3 Esenzione dagli emolumenti

Le autorità della Confederazione e, sempre che concedano il diritto di reciprocità, i Cantoni, i Comuni e gli organi intercantonali non pagano alcun emolumento.10 Sono fatti salvi emolumenti per perizie.

Inoltre non pagano alcun emolumento:

  1. i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemente agli articoli 26–30 LCart;

  2. gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;

  3. gli interessati che abbiano occasionato un’inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.11

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Art. 4 Calcolo degli emolumenti

L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Varia tra 100 e 400 franchi l’ora. L’importo è fissato segnatamente in base all’urgenza dell’affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.12

...13

Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell’emolumento pro rata temporis sia nell’emolumento forfettario.14

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Art. 515 Esborsi

Oltre agli emolumenti secondo l’articolo 4, l’interessato deve rimborsare gli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm16 nonché i costi generati dall’assunzione di prove o da particolari provvedimenti d’indagine.

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Art. 6 e 717

Art. 8 Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del 17 giugno 199618 sugli emolumenti per le perizie della Commissione della concorrenza è abrogata.

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Art. 919

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Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.

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Disposizione finale della modifica del 12 marzo 200420

Se al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell’entrata in vigore della modifica si applicano le disposizioni del diritto previgente relative al calcolo degli emolumenti e degli esborsi.