311.6

Legge federale
sul divieto di dissimulare il viso
(LDDV)

del 29 settembre 2023 (Stato 1° gennaio 2025)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 ottobre 20222,

decreta:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente legge disciplina l’attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.).

La legge non si applica:

  1. a bordo di aeromobili civili in Svizzera e all’estero;

  2. nei locali che servono alle relazioni diplomatiche e consolari o che sono utilizzati per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite.

Citato in

Art. 2 Divieto di dissimulare il viso

Nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento è vietato dissimulare il viso in modo da renderne irriconoscibili i tratti.

Il divieto non si applica a chi dissimula il viso:

  1. nei luoghi di culto;

  2. per proteggere o ripristinare la salute propria o di terzi;

  3. per garantire la sicurezza personale;

  4. per proteggersi dalle condizioni climatiche;

  5. per seguire le usanze locali;

  6. a scopi artistici o di intrattenimento;

  7. a scopi pubblicitari.

Nella misura in cui la sicurezza e l’ordine pubblici non sono pregiudicati, l’autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se:

  1. è necessaria alla protezione della persona che esercita il diritto fondamentale alla libertà di opinione e di riunione; o

  2. rappresenta una forma di espressione figurativa dell’opinione.

Citato in · · ·

Art. 3 Disposizione penale

Chi viola il divieto di cui all’articolo 2 è punito con la multa sino a 1000 franchi.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Citato in · · ·

Art. 4 Modifica di un altro atto normativo

...4

Citato in

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data d'entrata in vigore: 1° gennaio 20255