311.6
Legge federale
sul divieto di dissimulare il viso
(LDDV)
del 29 settembre 2023 (Stato 1° gennaio 2025)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 ottobre 20222,
decreta:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente legge disciplina l’attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.).
La legge non si applica:
a bordo di aeromobili civili in Svizzera e all’estero;
nei locali che servono alle relazioni diplomatiche e consolari o che sono utilizzati per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite.
Art. 2 Divieto di dissimulare il viso
Nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento è vietato dissimulare il viso in modo da renderne irriconoscibili i tratti.
Il divieto non si applica a chi dissimula il viso:
nei luoghi di culto;
per proteggere o ripristinare la salute propria o di terzi;
per garantire la sicurezza personale;
per proteggersi dalle condizioni climatiche;
per seguire le usanze locali;
a scopi artistici o di intrattenimento;
a scopi pubblicitari.
Nella misura in cui la sicurezza e l’ordine pubblici non sono pregiudicati, l’autorità competente può inoltre autorizzare la dissimulazione del viso in luoghi pubblici se:
è necessaria alla protezione della persona che esercita il diritto fondamentale alla libertà di opinione e di riunione; o
rappresenta una forma di espressione figurativa dell’opinione.
Art. 3 Disposizione penale
Chi viola il divieto di cui all’articolo 2 è punito con la multa sino a 1000 franchi.
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Art. 4 Modifica di un altro atto normativo
...4
Art. 5 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data d'entrata in vigore: 1° gennaio 20255