411.41

Ordinanza che promuove l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole

del 29 maggio 2002 (Stato 30 luglio 2002)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 4 e 5 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 20011 che promuove l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole (legge), ordina:

Sezione 1 Formazione e perfezionamento dei docenti

Art. 1 Domanda

Uno o più Cantoni insieme possono presentare all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale) una domanda di sussidio per un progetto di cui all’articolo 2 della legge.

L’Ufficio federale esamina la domanda in base alle condizioni per il versamento di sussidi di cui all’articolo 3 capoversi1 e 2 della legge.

Art. 2 Importo e calcolo dei sussidi

I sussidi ammontano al massimo all’80 per cento dei costi di un progetto.

Gli indicatori dell’adempimento dei criteri di valutazione di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge sono:

  1. per l’orientamento al fabbisogno: la percentuale di docenti per i quali una formazione e un perfezionamento nell’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sono ritenuti necessari, rispetto al numero totale di docenti del Cantone o dei Cantoni;

  2. per lo sviluppo delle competenze individuali e di una rete di competenze: la direzione e l’organizzazione di centri di competenza, il contenuto delle loro offerte e le qualificazioni dei loro membri;

  3. per la portata del progetto: la percentuale di docenti effettivamente interessati dal progetto e degli allievi indirettamente coinvolti, rispetto al numero totale di docenti e rispettivamente di allievi del Cantone o dei Cantoni;

  4. per la rilevanza del progetto nell’insieme del programma di sviluppo a favore del promovimento delle TIC nell’insegnamento: l’armonizzazione del RU 2002 2063 progetto con le altre misure, la sua importanza nel programma e i suoi effetti sul programma;

  5. per la collaborazione intercantonale: l’entità delle prestazioni fornite collettivamente e delle sinergie sfruttate;

  6. per l’effetto a lungo termine del progetto: indicazioni concernenti i mezzi e le vie per continuare il progetto nell’ambito dell’ordinaria attività di formazione e perfezionamento, in particolare nella formazione di base dei docenti.

In caso di adempimento dei criteri di valutazione sono assegnati i seguenti punti percentuali massimi:

  1. per l’orientamento al fabbisogno: 20 per cento;

  2. per lo sviluppo di competenze individuali e di una rete di competenze: 10 per cento;

  3. per la portata del progetto: 20 per cento;

  4. per la rilevanza del progetto nell’insieme del programma di sviluppo: 15 per cento;

  5. per la collaborazione intercantonale: 15 per cento;

  6. per l’effetto a lungo termine del progetto: 20 per cento.

Per poter fruire di sussidi un progetto deve ottenere un punteggio in almeno tre criteri di valutazione e in ogni caso in quello dell’effetto a lungo termine (cpv. 3 lett. f).

La somma delle percentuali ottenuta equivale alla proporzione dei costi assunta rispetto al massimo di cui al capoverso1.

Art. 3 Valutazione dei progetti da parte di un gruppo di esperti

Al fine di valutare i progetti per i quali è stata presentata una domanda di sussidio l’Ufficio federale istituisce un gruppo di esperti indipendente composto di rappresentanti del settore dell’educazione, delle associazioni professionali interessate e della scienza.

Il gruppo di esperti esamina i progetti in base ai criteri di valutazione e formula le sue raccomandazioni all’attenzione dell’Ufficio federale. Le raccomandazioni servono all’Ufficio federale quale base decisionale.

Art. 4 Rapporto

I Cantoni presentano annualmente all’Ufficio federale un rapporto in merito alla situazione e allo sviluppo dei progetti sussidiati dalla Confederazione.

Dopo la conclusione di un progetto, i Cantoni interessati presentano all’Ufficio federale un rapporto finale.

e della comunicazione nelle scuole - O

Sezione 2 Sistema elettronico d’informazione e di documentazione

Art. 5 Server svizzero per l’educazione

Il sistema elettronico d’informazione e di documentazione di cui all’articolo 6 della legge è il Server svizzero per l’educazione sostenuto congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

Il sussidio della Confederazione al Server svizzero per l’educazione ammonta al massimo al 50 per cento delle spese di impianto e d’esercizio.

La Confederazione esamina ogni anno l’adempimento dei compiti.

Art. 6 Rapporto

I gestori del Server presentano annualmente all’Ufficio federale un rapporto in merito alla situazione come pure alle prestazioni e allo sviluppo del Server.

Il rapporto comprende in particolare le statistiche sull’utilizzazione e sull’accesso del Server, apprestate nel rispetto della protezione dei dati.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 7 Esecuzione

L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Emana direttive concernenti la presentazione delle domande, i rapporti e i pagamenti.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002.