Fonte

412.109.3

Ordinanza
sugli emolumenti riguardanti il campo d’attività della
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
(Ordinanza sugli emolumenti SEFRI, OEm-SEFRI)1

del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2017)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge del 30 settembre 20114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,5

ordina:

Art. 1 Riscossione degli emolumenti

La SEFRI6 riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni.

I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:

  1. riconoscimento di diplomi esteri;

  2. conversione di titoli.

Citato in

Art. 2 Deroghe alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

  1. le decisioni riguardanti i contributi federali;

  2. l’approvazione di regolamenti d’esame, programmi quadro d’insegnamento e piani di formazione;

  3. il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricoli di formazione per la maturità professionale;

  4. l’approvazione di corsi intercantonali;

  5. 7

Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti (OgeEm).

Citato in

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.

La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi.

Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi.

Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:

  1. per l’iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi;

  2. per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l’eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi;

  3. per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione: 20 franchi.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca9 può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.

Citato in

Art. 4a10 Emolumenti per l’esame svizzero di maturità

Per gli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità sono riscossi emolumenti ai sensi dell’ordinanza del 3 novembre 201011 sulle tasse e le indennità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

Art. 5 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

Modifica del diritto vigente

(art. 5)

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