412.11

Legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua

del 28 settembre 2012 (Stato 15 febbraio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64a capoversi2 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20122, decreta:

Art. 1 Associazioni mantello aventi diritto ai contributi

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere contributi alle associazioni mantello che garantiscono la formazione continua degli adulti.

I contributi sono concessi unicamente se:

  1. l’associazione mantello è attiva a livello nazionale;

  2. l’associazione mantello non ha scopo di lucro;

  3. l’associazione mantello può dimostrare di svolgere i compiti di cui all’articolo2 in maniera continuativa da almeno tre anni; e

  4. le organizzazioni affiliate all’associazione mantello trasmettono competenze che migliorano le opportunità nella società e nel mondo del lavoro.

Un’associazione mantello può essere sostenuta in virtù della presente legge per adempiere i compiti di cui all’articolo2 unicamente se per adempiere i medesimi compiti non è sostenuta in virtù di un’altra legge federale, segnatamente della legge dell’11 dicembre 20093 sulla promozione della cultura.

Art. 2 Compiti sovvenzionati

I contributi possono essere concessi alle associazioni mantello per adempiere i seguenti compiti:

  1. informazione sulle offerte di formazione continua e sul coordinamento di tali offerte;

  2. garanzia e sviluppo della qualità della formazione continua.

RU 2013 385

Art. 3 Calcolo dei contributi e periodicità del versamento

I contributi sono calcolati in base:

  1. al grado di interesse della Confederazione per le attività dell’associazione mantello;

  2. al numero di organizzazioni affiliate all’associazione mantello;

  3. all’onere di coordinamento dell’associazione mantello;

  4. alle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dell’associazione mantello e ai contributi di terzi.

I contributi ammontano:

  1. al massimo al doppio della somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi; e

  2. al massimo alla differenza tra le spese necessarie e la somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi.

Se superano i fondi disponibili, i contributi calcolati in base alle domande presentate sono ridotti in maniera proporzionale.

I contributi sono erogati annualmente.

Art. 4 Finanziamento

Il limite di spesa previsto dalla presente legge è accordato dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice.

Art. 5 Rapporto con la legge sui sussidi

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.

Art. 6 Esecuzione

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione è incaricata dell’esecuzione della presente legge.

Essa coordina le proprie attività di sostegno con altri servizi della Confederazione.

Emana direttive sui dettagli, segnatamente sulla presentazione delle domande e sulle modalità di pagamento.

Art. 7 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2016.

Data dell’entrata in vigore: 15 febbraio 20135

DCF del 30 nov. 2012.