412.11
Legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua
del 28 settembre 2012 (Stato 15 febbraio 2013)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64a capoversi2 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20122, decreta:
Art. 1 Associazioni mantello aventi diritto ai contributi
Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere contributi alle associazioni mantello che garantiscono la formazione continua degli adulti.
I contributi sono concessi unicamente se:
l’associazione mantello è attiva a livello nazionale;
l’associazione mantello non ha scopo di lucro;
l’associazione mantello può dimostrare di svolgere i compiti di cui all’articolo2 in maniera continuativa da almeno tre anni; e
le organizzazioni affiliate all’associazione mantello trasmettono competenze che migliorano le opportunità nella società e nel mondo del lavoro.
Un’associazione mantello può essere sostenuta in virtù della presente legge per adempiere i compiti di cui all’articolo2 unicamente se per adempiere i medesimi compiti non è sostenuta in virtù di un’altra legge federale, segnatamente della legge dell’11 dicembre 20093 sulla promozione della cultura.
Art. 2 Compiti sovvenzionati
I contributi possono essere concessi alle associazioni mantello per adempiere i seguenti compiti:
informazione sulle offerte di formazione continua e sul coordinamento di tali offerte;
garanzia e sviluppo della qualità della formazione continua.
Art. 3 Calcolo dei contributi e periodicità del versamento
I contributi sono calcolati in base:
al grado di interesse della Confederazione per le attività dell’associazione mantello;
al numero di organizzazioni affiliate all’associazione mantello;
all’onere di coordinamento dell’associazione mantello;
alle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dell’associazione mantello e ai contributi di terzi.
I contributi ammontano:
al massimo al doppio della somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi; e
al massimo alla differenza tra le spese necessarie e la somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi.
Se superano i fondi disponibili, i contributi calcolati in base alle domande presentate sono ridotti in maniera proporzionale.
I contributi sono erogati annualmente.
Art. 4 Finanziamento
Il limite di spesa previsto dalla presente legge è accordato dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice.
Art. 5 Rapporto con la legge sui sussidi
Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.
Art. 6 Esecuzione
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione è incaricata dell’esecuzione della presente legge.
Essa coordina le proprie attività di sostegno con altri servizi della Confederazione.
Emana direttive sui dettagli, segnatamente sulla presentazione delle domande e sulle modalità di pagamento.
Art. 7 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2016.
Data dell’entrata in vigore: 15 febbraio 20135
DCF del 30 nov. 2012.