Fonte

413.121

Ordinanza sulle tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità

del 4 febbraio 1970 (Stato 26 novembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali3, ordina:

I. Tasse

Art. 14

Il candidato che s’iscrive ad uno degli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità (esami completi, esami parziali, esami complementari) paga una tassa d’iscrizione di 120 franchi, che non viene restituita.

Art. 2

La tassa che il candidato ammesso ad un esame deve versare è fissata come segue: Fr.

  1. esame completo 570.–

  2. esame parziale 450.–

  3. esame complementare per Svizzeri con certificati di maturità stranieri ed esami d’ammissione per rifugiati riconosciuti come tali 120.–

  4. maturità bilingue – esame completo 650.– – primo esame parziale 550.– – secondo esame parziale 450.– 5 2 ...6 RU 1970 264 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1872).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002

I candidati non promossi, che ripetono l’esame, pagano di nuovo l’intera tassa rispettiva.

L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza può, su domanda motivata, esonerare interamente o parzialmente dalle tasse d’esame candidati di condizioni modeste. Il Dipartimento federale dell’interno emana le direttive necessarie d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

...8 II. Indennità

1. Commissione di maturità

Art. 3 e 49

Art. 510

Al presidente della sessione sono versate un’indennità forfettaria di 3000 franchi per sessione e un’indennità di 180 franchi per giorno di esame. Il contributo forfettario e l’indennità giornaliera coprono i lavori di preparazione, gli esami stessi e i lavori da effettuare dopo la sessione.

2. Esaminatori, commissari, sorveglianti, personale di servizio

Art. 6

Per la partecipazione agli esami sono versate le seguenti indennità: Fr.

a. agli esaminatori: 1. per la preparazione delle prove scritte e lavori annessi: – ambito delle scienze sperimentali e delle scienze umane, per redattore 250.– – arti visive come materia principale (MP) e come materia opzionale (MO) 200.– – prima lingua 200.– – lingue antiche, livello2 o 3 250.– – lingue moderne, livello2 o 3 (comprese la correzione e le tariffe) 350.–

Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1636).

Abrogati dal n. I dell’O del 24 gen. 1973 (RU 1974 1056).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 Fr. – matematica, livello2 o 3 (comprese la correzione, la tariffa e le statistiche) 550.– – opzioni specifiche (OS) diverse dalle lingue e dalle arti (comprese la correzione, la tariffa e le statistiche), per redattore 300.– – arti visive e musica come OS, per candidato 40.– – partecipazione a una seduta di redazione 120.– – dattilografia, per pagina 30.– 2. per la correzione delle prove scritte comprendenti più materie, per ogni ora 65.– 3. per le prove orali, per candidato 32.– 4. per le prove scritte e orali di materie uniche (correzione e valutazione dei lavori scritti, esame orale, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato 65.– 5. per il lavoro di maturità (lettura del lavoro e della sua valutazione, interrogazione orale, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato 65.– 6. per le arti visive, in MP e in MO – per candidato 16.– – e per ora di sorveglianza 25.– 7. per la musica in MP e in MO, per candidato 32.– 8. per le arti visive in OS – per candidato 65.– – e per ora di sorveglianza 25.– 9. per la musica in OS, per candidato 65.– 10. per la partecipazione a una seduta di coordinamento, per ogni ora 40.–

b. ai commissari: 1. per le prove orali, comprese la lettura dei lavori scritti e la discussione delle note, per ogni ora 45.– 2. per la partecipazione ai controlli delle note e la consegna dei risultati ai candidati, per gruppo 45.– 3. per la partecipazione a una seduta di coordinamento, per ogni ora 40.– 11

Gli esaminatori, i commissari e i presidenti di sessione che non sono domiciliati nel luogo in cui si svolgono gli esami ricevono come indennità di viaggio il costo di un biglietto di prima classe o, se l’impiego di un veicolo privato permette il risparmio di tempo e denaro, un’indennità di 60 cts/km. Per i pasti essi ricevono le indennità previste dall’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200112 concernente l’ordinanza sul personale federale. Per il pernottamento essi ricevono un pagamento

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3637).

forfettario di 70 franchi o l’equivalente delle spese effettive mediante presentazione della ricevuta. Le spese di albergo non possono tuttavia esser rimborsate oltre 170 franchi la notte.13

L’indennità per la sorveglianza degli esami scritti ammonta a 22 franchi l’ora.14

Per il servizio d’ordine e di pulizia, è concessa un’indennità di franchi12 al giorno per ogni locale occupato (fino a 60 m2.15 III. Disposizioni finali

Art. 7

La presente ordinanza ha effetto a partire dal 1° febbraio 1970, tranne l’articolo 2 che entrerà in vigore il 1° maggio 1970.

Il regolamento del 2 giugno 194716 che fissa l’importo delle tasse e indennità per gli esami federali di maturità è abrogato a partire dal 31 gennaio 1970.

Disposizione finale della modificazione del 5 ottobre 199817 IL nuovo diritto si applica per la prima volta agli esami di maturità della primavera 1999.

Disposizioni transitorie della modifica del 23 ottobre 200218

La presente modifica si applica per la prima volta alle sessioni dell’esame svizzero di maturità dell’inverno e della primavera 2003.

Fino al 31 dicembre 2005, i candidati che passano l’esame secondo il diritto previgente pagano le tasse d’esame previgenti e la tassa d’iscrizione prevista dal nuovo diritto.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1872).

[CS 4 98; RU 1954 1050, 1961 337, 1962 326]