413.17

Ordinanza
sull’esame svizzero di maturità 2022 in relazione all’epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità 2022)

del 18 marzo 2022 (Stato 1° aprile 2022)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF;
visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche,

ordina:

Art. 1 Oggetto, principi e scopo

La presente ordinanza disciplina le sessioni estive dell’esame svizzero di maturità 2022 (esame svizzero di maturità 2022) in considerazione dell’epidemia di COVID-19.

L’esame svizzero di maturità 2022 si svolge secondo le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’esame svizzero di maturità e secondo le direttive della Commissione svizzera di maturità (CSM) per l’esame svizzero di maturità del marzo 20114. Sono fatte salve le disposizioni qui di seguito.

La CSM garantisce lo svolgimento dell’esame svizzero di maturità 2022 nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni.

Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento dell’esame svizzero di maturità 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria, la CSM può derogare, nell’ambito della presente ordinanza, a quanto previsto nel capoverso 2.

L’esame svizzero di maturità 2022 svolto secondo la presente ordinanza deve permettere di accertare se i candidati possiedono la maturità necessaria agli studi universitari conformemente all’articolo 8 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità.

Art. 2 Esami scritti

Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l’intera sessione d’esame.

Art. 3 Esami orali

Se in una materia in cui si è già svolto un esame scritto non è possibile svolgere l’esame orale, tale esame non è recuperato. In deroga agli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sull’esame svizzero di maturità e ai numeri 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 3.2, 6.4.2, 6.6.2, 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2 e 7.4.2 delle direttive della CSM per l’esame svizzero di maturità del marzo 20116, la valutazione dell’esame svizzero di maturità si basa soltanto sull’esame scritto.

Se in una materia in cui è previsto soltanto l’esame orale tale esame non può essere svolto, il tentativo d’esame è considerato interrotto e l’esame in questione deve essere recuperato nella sessione successiva.

Art. 4 Lavoro di maturità

Se non è possibile svolgere la presentazione orale del lavoro di maturità, la presentazione non è recuperata. In deroga al numero 9.3.1 delle direttive della CSM per l’esame svizzero di maturità del marzo 20117, il lavoro di maturità è valutato soltanto in base al lavoro scritto.

Art. 5 Mancato superamento dell’esame

I candidati che sostengono l’esame secondo la presente ordinanza e che non superano l’esame dopo aver sostenuto l’esame completo o il secondo esame parziale nella sessione estiva 2022 possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione l’annullamento delle note conseguite in tale sessione entro 30 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame.

In caso di annullamento né il sostenimento dell’esame completo né il secondo esame parziale contano come tentativo d’esame.

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

Si applica fino al 31 dicembre 2022.