414.110
Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)
del 4 ottobre 1991 (Stato 1° dicembre 2007)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli27 e 27sexies della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19873, decreta:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente legge si applica al settore dei politecnici federali (settore dei PF) in cui rientrano:
il Politecnico federale di Zurigo (PFZ);
il Politecnico federale di Losanna (PFL);
4 gli istituti di ricerca .
Questi istituti sono gestiti dalla Confederazione.
Art. 2 Scopo
I PF e gli istituti di ricerca devono:
formare studenti e personale qualificato nei campi scientifico e tecnico e garantirne il perfezionamento permanente;
dedicarsi alla ricerca e contribuire in tal modo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche;
incoraggiare la formazione di nuove leve scientifiche;
fornire servizi di carattere scientifico e tecnico;
RU 1993 210
[CS 1 3; RU 1973 1051, 1985 1648]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 63 e
della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
5 curare le pubbliche relazioni;
6 valorizzare i risultati delle loro ricerche.
Essi tengono conto dei bisogni del Paese.
Essi adempiono i loro compiti ad un livello internazionalmente riconosciuto e si curano di favorire la cooperazione internazionale.
Il rispetto della dignità umana, la responsabilità rispetto alle basi esistenziali dell’uomo e all’ambiente nonché la valutazione delle ripercussioni tecnologiche improntano l’insegnamento e la ricerca.
Art. 3 Collaborazione e coordinamento
I PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all’estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo riconoscimento dei periodi di studi e dei diplomi.
A tal fine, stipulano convenzioni di diritto pubblico o privato.
Coordinano le loro attività e partecipano agli sforzi nazionali di coordinamento e pianificazione secondo i dettami della legislazione sull’aiuto alle università e sulla ricerca.
Art. 3a7 Collaborazione con terzi
Nell’ambito del mandato di prestazioni e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.
Art. 48 Organizzazione e autonomia del settore dei PF
Il settore dei PF è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento). Nel quadro della legge, organizza le proprie attività autonomamente.
Il Consiglio dei PF è l’organo di direzione strategica del settore dei PF.
I PF e gli istituti di ricerca esercitano le competenze che non sono espressamente assegnate al Consiglio dei PF.
Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276 4276; FF 2002 3125).
Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265 4276; FF 2002 3125). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del
giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427 5431; FF 2005 659).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Art. 4a9 Numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti
Per adempiere i loro compiti legali, gli istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1 sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Capitolo 2 Politecnici federali
Sezione 1 Statuto e compiti dei PF
Art. 5 Autonomia
I PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica.
Essi regolano e gestiscono le loro attività autonomamente. Entrambi sono parificati, pur mantenendo caratteristiche proprie.
Nei PF è garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio.
...11
Art. 6 Obiettivi generali
I PF abilitano i loro studenti a lavorare in modo autonomo, secondo metodi scientifici. Incentivano l’approccio interdisciplinare, l’iniziativa individuale e la volontà di perfezionamento.
Art. 7 Discipline scientifiche
I PF assicurano l’insegnamento e la ricerca in ingegneria, scienze naturali, architettura, matematica e nelle discipline affini.
La loro attività è integrata da discipline umanistiche e scienze sociali.
Essi promuovono l’insegnamento e la ricerca pluridisciplinari.
Art. 8 Insegnamento
I PF adempiono il loro compito di insegnamento, in particolare:
12 dando agli studenti una formazione universitaria specializzata che si conclude con il conferimento di un titolo accademico;
offrendo la possibilità di conseguire un dottorato;
Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259 5263; FF 2006 471).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
organizzando studi di terzo ciclo e altri corsi di perfezionamento;
organizzando corsi speciali;
offrendo corsi di reinserimento professionale.
A tal fine si appoggiano in particolare all’attività di ricerca dei membri del corpo insegnante.13
Art. 9 Ricerca
I PF adempiono il loro compito di ricerca:
compiendo studi scientifici;
partecipando a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
Essi tengono conto delle esigenze dell’insegnamento.
Art. 10 Prestazioni
I PF possono accettare mandati di formazione e di ricerca o fornire altre prestazioni, purché compatibili con il loro compito di insegnamento e di ricerca.
Trattandosi di prestazioni che possono essere assunte anche dall’economia privata, non deve risultarne falsata la libera concorrenza.
Art. 10a14 Garanzia della qualità
I PF verificano periodicamente ai sensi della legislazione sull’aiuto alle università la qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi e provvedono a garantire la qualità a lungo termine.
Art. 11 Servizi sociali e culturali
I PF istituiscono servizi sociali e culturali destinati ai loro membri oppure partecipano a servizi esistenti. Prendono provvedimenti volti a facilitare la custodia dei bambini.15
Essi possono accordare borse di studio e prestiti.
Essi promuovono lo sport universitario.16
Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Art. 12 Lingue
In ognuno dei PF le lingue d’insegnamento sono il tedesco, il francese, l’italiano e, secondo le consuetudini dell’insegnamento e della ricerca, l’inglese.17
La Direzione della scuola può autorizzare l’uso di altre lingue d’insegnamento.
I PF curano le lingue nazionali e promuovono la comprensione dei rispettivi valori culturali.
Sezione 2 Membri dei PF e relative attività
Art. 13 Definizione
Sono membri dei PF:
18 i membri del corpo insegnante (professori ordinari, professori straordinari, professori-assistenti, liberi docenti, maîtres d’enseignement et de recherche e incaricati di corsi);
gli assistenti, i collaboratori scientifici e i candidati al dottorato;
gli studenti e gli uditori;
i collaboratori amministrativi e tecnici.
Il Consiglio dei PF può istituire altre categorie di membri del corpo insegnante.19
Art. 1420 Membri del corpo insegnante
1I membri del corpo insegnante insegnano e svolgono ricerche autonomamente nell’ambito del mandato di insegnamento e di ricerca e sotto la propria responsabilità.
Su proposta dei PF, il Consiglio dei PF nomina i professori ordinari e straordinari e ne definisce il campo d’insegnamento e di ricerca.
Su proposta dei PF, nomina i professori-assistenti per un periodo di quattro anni al massimo. Può rinnovarne il mandato una volta sola. Il rapporto di lavoro può essere disdetto secondo la procedura ordinaria.
La Direzione della scuola conferisce la venia legendi e designa i maîtres d’enseignement et de recherche e gli incaricati di corsi.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Art. 15 Assistenti21
La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi.
e 3 ...22
Art. 1623 Condizioni d’ammissione
È ammesso a un PF come studente del primo semestre:
il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein;
il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola;
il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure
chi ha superato un esame d’ammissione.
La Direzione della scuola stabilisce le condizioni d’ammissione per:
accedere a un semestre superiore, in particolare se si tratta di titolari di un diploma di una scuola universitaria professionale svizzera;
i candidati al dottorato;
gli studenti di terzo ciclo; e
gli uditori.
Art. 1724 Rapporti di lavoro
Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 200025 sul personale federale e della legge del 23 giugno 200026 sulla Cassa pensioni della Confederazione le condizioni d’impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca.
I rapporti di lavoro del personale sono retti dalla legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga diversamente.
Per quanto lo richiedano esigenze particolari dell’insegnamento e della ricerca, il Consiglio dei PF può, nel quadro dell’articolo 6 capoverso 5 della legge del
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Abrogati dal n. I della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
24 marzo 2000 sul personale federale, emanare prescrizioni concernenti le condizioni d’impiego di professori sulla base del diritto privato; tali prescrizioni necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.
In casi eccezionali debitamente motivati, il Consiglio dei PF può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite di età di cui all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194627 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è datore di lavoro ai sensi della legge del 23 giugno 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione.
Art. 1828 Pubblicazioni scientifiche
Nelle pubblicazioni scientifiche devono essere menzionate tutte le persone che vi hanno collaborato sul piano scientifico.
Art. 19 Titoli accademici, venia legendi e certificati
I PF conferiscono:
diplomi;
abis. 29 titoli di bachelor e di master;
dottorati;
la venia legendi.
Il Consiglio dei PF può creare ulteriori titoli accademici.
I PF possono rilasciare certificati ed attestati.
Art. 20 Professori titolari e dottori honoris causa
Il Consiglio dei PF può conferire il titolo di professore a liberi docenti, maîtres d’enseignement et de recherche e incaricati di corsi particolarmente meritevoli.30
I PF possono conferire il titolo di dottore honoris causa a persone che si sono particolarmente distinte in campo scientifico.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Capitolo 3 Istituti di ricerca
Art. 21 Autonomia e compiti
Gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica.
Essi svolgono ricerche nel loro settore d’attività e forniscono prestazioni di natura scientifica e tecnica.
Secondo le rispettive possibilità, essi sono a disposizione dei PF e delle università per attività d’insegnamento o ricerca.
Art. 2231 Istituzione e soppressione
Istituti di ricerca possono essere istituiti o soppressi mediante ordinanza dell’Assemblea federale.
Art. 23 Diritto applicabile
In assenza di disposizioni legislative specifiche, le norme che disciplinano i PF si applicano per analogia agli istituti di ricerca.
Capitolo 4 Organizzazione
Sezione 1 Consiglio dei PF
Art. 2432 Composizione
Il Consiglio federale nomina per un periodo di quattro anni i seguenti membri del Consiglio dei PF:
il presidente;
il vicepresidente;
un direttore di un istituto di ricerca;
un membro proposto dalle assemblee delle scuole;
altri cinque membri.
La rielezione è possibile.
I presidenti delle scuole fanno parte d’ufficio del Consiglio dei PF.
Il Consiglio dei PF può formare comitati.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Art. 25 Compiti
Il Consiglio dei PF:
definisce la strategia del settore dei PF nell’ambito del mandato di prestazioni;
rappresenta il settore dei PF nei confronti delle autorità della Confederazione;
emana disposizioni sulla supervisione e esercita la supervisione strategica;
approva i piani di sviluppo del settore dei PF e ne controlla l’esecuzione;
procede alle nomine di sua competenza;
esercita la sorveglianza sul settore dei PF;
è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la legislazione sull’aiuto alle università e la ricerca;
adotta il proprio regolamento interno;
adempie gli altri compiti assegnatigli dalla presente legge.33 2 Esso sottopone al Dipartimento i preavvisi e le proposte sugli affari relativi al settore dei PF. Il Dipartimento, qualora non intenda seguire il preavviso del Consiglio dei PF oppure abbia proposte proprie, consulta in merito il Consiglio stesso.
Il Consiglio dei PF informa i membri dei PF e degli istituti di ricerca su tutti gli affari che li concernono.
Art. 2634 Presidente del Consiglio dei PF
Il presidente del Consiglio dei PF gestisce gli affari che competono al Consiglio dei PF e decide quanto gli pertiene secondo il regolamento interno.
Rappresenta il settore dei PF verso l’esterno.
Art. 26a35 Comitato consultivo
Il Consiglio dei PF può istituire un comitato consultivo scientifico.
Art. 26b36 Stato maggiore
Il Consiglio dei PF dispone di uno stato maggiore.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Sezione 2 Politecnici federali
Art. 27 Struttura
I PF comprendono una direzione, un’assemblea di scuola, organi centrali e unità d’insegnamento e di ricerca.
Il Consiglio dei PF definisce nelle linee fondamentali l’organizzazione dei PF.37
I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF; il Consiglio dei PF nomina gli altri membri delle direzioni delle scuole. La durata della funzione è di quattro anni; la rielezione è possibile.38
Art. 2839
Art. 29 Presidente della scuola
Il presidente della scuola ha la responsabilità complessiva della direzione della scuola e risponde della sua gestione di fronte al Consiglio dei PF.
È competente per tutte le questioni interne che non spettano a un altro organo.
Art. 3040 Conferenza dei membri del corpo insegnante
La Conferenza è composta di rappresentanti del corpo insegnante. Essa dà un parere alla Direzione della scuola su tutti i problemi riguardanti l’insieme del corpo insegnante.
I membri del corpo insegnante stabiliscono la procedura di nomina e il regolamento interno della Conferenza.
Art. 31 Assemblea della scuola
In ogni PF vi è un’assemblea paritetica, composta di rappresentanti eletti di tutti i gruppi di membri della scuola.
L’assemblea della scuola ha il diritto di formulare proposte:
su tutti gli atti normativi del Consiglio dei PF e degli organi a lui subordinati, in relazione ai PF;
sul preventivo e sulla pianificazione dei PF, nonché sulla creazione o la soppressione di unità d’insegnamento e di ricerca;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Ass. fed. (art. 58 cpv. 1 - RS 171.10). Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
c. in materia di strutture e di cogestione.
Essa riferisce al Consiglio dei PF il proprio parere sul rapporto annuale d’attività del presidente della scuola, sorveglia la cogestione ed emana il proprio regolamento interno. Mediante ordinanza, il Consiglio dei PF può attribuirle altri compiti.41
Le proposte assembleari che implicano competenze decisionali di organi superiori sono comunicate a questi ultimi tramite la Direzione della scuola. Per motivare le proprie proposte in seno al Consiglio dei PF, l’assemblea può delegarvi un rappresentante.
Prima di adottare decisioni di interesse generale per la scuola, la Direzione della scuola e il Consiglio dei PF consultano l’assemblea e i gruppi di membri della scuola.
Art. 32 Diritti di cogestione
I rappresentanti di tutti i gruppi di membri dei PF partecipano, se interessati:
alla formazione delle opinioni e alla preparazione delle decisioni, soprattutto ove si tratti d’insegnamento, ricerca e pianificazione dei PF;
alle decisioni su tali questioni nelle loro unità d’insegnamento e di ricerca.
La Direzione si occupa di procurare ai membri della scuola tutte le informazioni necessarie; questi ultimi, nonché le organizzazioni di ex studenti, possono sottoporre proposte a tutti gli organi.
Le unità d’insegnamento e di ricerca sono dirette da organi composti di rappresentanti di tutti i gruppi interessati di membri dei PF.
Per il rimanente, il Consiglio dei PF disciplina l’estensione e le modalità della cogestione.42 Capitolo 5:43 Mandato di prestazioni e finanze
Art. 33 Mandato di prestazioni
Il Consiglio federale sottopone per approvazione all’Assemblea federale un mandato di prestazioni quadriennale per il settore dei PF.
Il mandato di prestazioni determina le priorità e gli obiettivi del settore dei PF per quanto concerne l’insegnamento, la ricerca e le prestazioni durante il periodo del mandato. Esso tiene conto della politica scientifica generale della Confederazione e degli obiettivi strategici del settore dei PF.
Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
In quanto a tempi e contenuti, il mandato di prestazioni è adeguato al limite di spesa della Confederazione.
Il mandato di prestazioni stabilisce i metodi e i criteri per verificare se i singoli obiettivi sono stati raggiunti, nonché i principi secondo cui i mezzi finanziari sono assegnati ai PF e agli istituti di ricerca.
Se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono, il Consiglio federale può modificare il mandato di prestazioni durante il periodo di validità. Consulta previamente le commissioni legislative competenti.
Art. 33a Attuazione
Il Consiglio dei PF conclude accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca e ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione; si fonda in particolare sulle proposte budgetarie presentate dai PF e dagli istituti di ricerca.
Art. 34 Rendiconto
Alla fine del periodo considerato dal mandato di prestazioni, il Consiglio dei PF elabora a destinazione del Consiglio federale un rapporto sulla realizzazione del mandato. Il rapporto è sottoposto per approvazione all’Assemblea federale.
Nel rendiconto annuale il Consiglio dei PF informa inoltre il Consiglio federale sul grado di realizzazione del mandato di prestazioni. Il Consiglio federale ne riferisce all’Assemblea federale.
Art. 34a Valutazione e misure
Il Dipartimento valuta la realizzazione del mandato e propone al Consiglio federale le misure eventualmente necessarie. Unitamente alla proposta relativa al nuovo mandato di prestazioni, presenta all’Assemblea federale un rapporto intermedio sulla realizzazione degli obiettivi.
Art. 34b Contributo finanziario della Confederazione
Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale il limite di spesa per la copertura del fabbisogno finanziario del settore dei PF per l’esercizio e gli investimenti.
L’Assemblea federale stabilisce di volta in volta il limite di spesa per un periodo di quattro anni.
Il contributo finanziario è indipendente dall’importo e dallo scopo dei mezzi di terzi acquisiti dai PF o dagli istituti di ricerca.
Art. 34c Mezzi di terzi
I PF e gli istituti di ricerca dispongono, compatibilmente con i loro compiti, dei mezzi che provengono loro da terzi.
Il Consiglio dei PF emana prescrizioni sulla gestione di tali mezzi.
Art. 34d Tasse
I PF e gli istituti di ricerca riscuotono tasse per le loro prestazioni.
L’importo delle tasse d’iscrizione deve essere socialmente sopportabile.
Il Consiglio dei PF emana il regolamento delle tasse.
I PF e gli istituti di ricerca forniscono le loro prestazioni a prezzi di mercato.
Art. 34e Altri tributi
I PF e gli istituti di ricerca possono autorizzare organizzazioni di loro membri a riscuotere tasse adeguate e socialmente sopportabili per le prestazioni fornite nell’interesse dei PF e degli istituti di ricerca o dei loro membri. Le tasse devono essere fissate in un regolamento; questo regolamento sottostà all’approvazione dei PF o degli istituti di ricerca. 2I PF possono riscuotere dagli studenti e dai candidati al dottorato contributi socialmente sopportabili per l’utilizzazione degli impianti sportivi.
Art. 35 Preventivo e consuntivo
Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e il consuntivo annuo con bilancio e conto economico secondo i principi commerciali e le norme della gestione aziendale.
Emana le disposizioni esecutive sulla contabilità in un’ordinanza; questa ordinanza sottostà all’approvazione del Consiglio federale.
Art. 35a Vigilanza finanziaria
Il Consiglio dei PF istituisce un ispettorato delle finanze.
Emana le prescrizioni esecutive sull’esercizio della vigilanza finanziaria nel settore dei PF d’intesa con il Controllo federale delle finanze.
I conti del settore dei PF sono revisionati dal Controllo federale delle finanze.
Capitolo 6 Fondi e diritti su beni immateriali44
Art. 35b45 Fondi
Il Consiglio federale disciplina l’utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione.
Il Consiglio dei PF coordina la gestione dei fondi e provvede a conservarne il valore e la funzione.
Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Art. 3646 Diritti su beni immateriali
Ad eccezione dei diritti d’autore, tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca.
I diritti esclusivi di uso di programmi per computer prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 17 appartengono ai PF e agli istituti di ricerca. I PF e gli istituti di ricerca possono pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie d’opere.
Le persone che producono beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono ottenere un’adeguata partecipazione agli eventuali utili realizzati con lo sfruttamento di tali beni.
Il Consiglio dei PF disciplina le disposizioni esecutive in un’ordinanza; questa ordinanza sottostà all’approvazione del Consiglio federale.
Capitolo 7 Protezione giuridica e disposizioni penali47
Art. 3748 Protezione giuridica
Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione.
La Commissione di ricorso dei PF giudica i ricorsi contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca in materia di:
rapporti di lavoro di diritto pubblico;
ammissione agli studi;
esito di esami e promozioni.
Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l’inadeguatezza.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. 36 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
Art. 37a49 Commissione di ricorso dei PF
Il Consiglio dei PF nomina i sette membri della Commissione di ricorso dei PF. Almeno quattro di questi membri devono far parte del settore dei PF.
La durata della funzione è di quattro anni e la rielezione è possibile.
Nell’esercizio della loro attività i membri sono indipendenti e sottostanno soltanto alla legge.
La Commissione dipende amministrativamente dal Consiglio dei PF. Essa dispone di una propria segreteria.
Il Consiglio dei PF emana il regolamento della Commissione. Vi disciplina segnatamente le competenze del presidente nei casi urgenti o di importanza secondaria e l’istituzione di camere con competenza decisionale autonoma.
Art. 38 Protezione dei titoli conferiti dai PF50
È punito con l’arresto o con la multa chiunque:
si fregia del titolo di docente di un PF, senza essere stato nominato a tale funzione;
porta un titolo rilasciato da un PF senza averlo ottenuto;
si serve di un titolo, tale da far credere che gli sia stato conferito da un PF.
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Capitolo 8:51 Disposizioni finali
Sezione 1 Alta sorveglianza, norme d’esecuzione52
Art. 39 ...53
Il Consiglio federale esercita l’alta sorveglianza sui PF e sugli istituti di ricerca.
Esso emana le norme d’esecuzione. Può delegare il disciplinamento di dettaglio al Consiglio dei PF.
Può concludere accordi internazionali, nell’ambito della presente legge e nei limiti dei crediti stanziati.
Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
Originario capitolo 6.
Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Consulta il Consiglio dei PF prima di emanare le norme d’esecuzione o di concludere accordi internazionali. Le associazioni del personale vanno consultate prima di emanare norme relative ai rapporti di servizio.
Sezione 2 Modifica del diritto vigente54
Art. 40 Abrogazione e modifica del diritto vigente55
Sono abrogate:
1. la legge federale del 7 febbraio 185456 sull’istituzione di una Scuola politecnica svizzera; 2. la legge federale dell’11 dicembre 196457 concernente la competenza di stabilire le prestazioni della Confederazione agli ex-professori della Scuola politecnica federale e ai loro superstiti; 3. i decreti federali del 24 giugno 197058, 20 giugno 197559, 21 marzo 198060 e 26 giugno 198561 sui politecnici federali (disciplinamento transitorio).
Le seguenti leggi sono modificate come segue:62
1. Legge federale del 6 ottobre 198963 sulle finanze della Confederazione
Art. 1 cpv.3
Abrogato
Art. 35 cpv. 2, primo periodo
...
2. Legge federale del 7 ottobre 198364 sulla ricerca
Art. 16 cpv. 1
...
Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
[CS 4 105; RU 1959 533, 1970 1085 art. 17 cpv. 1 e 3, 1979 114 art. 70]
[RU 1965 415]
[RU 1970 1085, 1975 1759, 1980 886, 1991 2276]
[RU 1975 1759]
[RU 1980 886]
[RU 1985 1452]
Cpv. 2 introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
[RU 1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202
art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471,
2003 535 4265 5191, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64]
3. Legge federale del 20 dicembre 196865 sulla procedura amministrativa
Art. 71d lett. i
...
Sezione 3:66 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 marzo 2003
Art. 40a Passaggio al nuovo rapporto di lavoro
Il Consiglio dei PF è autorizzato a porre termine in un momento da esso stabilito al mandato dei professori ordinari e straordinari e a disciplinare il passaggio al nuovo rapporto di lavoro. Tale disciplinamento deve essere approvato dal Consiglio federale.
Art. 40b Trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione
I professori ordinari e straordinari nominati prima del 1° gennaio 1995, compresi quelli pensionati, e i loro superstiti sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione dall’entrata in vigore della presente legge.
Le pensioni e le rendite per superstiti correnti rimangono invariate. La determinazione delle rendite future per superstiti e l’adeguamento al rincaro sono retti dalle disposizioni in vigore per la Cassa pensioni della Confederazione.
La Confederazione si assume la riserva matematica necessaria al trasferimento degli assicurati alla Cassa pensioni della Confederazione.
Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento e l’importo della riserva matematica necessaria.
Art. 40c Trasferimento di beni mobili
Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza il momento in cui i beni mobili diventano proprietà dei PF e degli istituti di ricerca.
Art. 40d Disposizioni transitorie relative alla protezione giuridica
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei PF emana il regolamento della Commissione di ricorso dei PF.
Fino all’entrata in vigore di detto regolamento, il Consiglio dei PF rimane competente a statuire sui ricorsi di cui all’articolo 37 capoverso 1.
Dall’entrata in vigore di detto regolamento, la Commissione di ricorso dei PF è competente a statuire sui ricorsi pendenti presso il Consiglio dei PF.
Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
Sezione 4 Referendum ed entrata in vigore67
Art. 41 ...68
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 199369
Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004
DCF del 13 gen. 1993 (RU 1993 221).