414.205.2
Direttive della Conferenza universitaria svizzera per la garanzia della qualità nelle scuole universitarie svizzere (Direttive per la garanzia della qualità)
del 7 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2013)
Preambolo
La Conferenza universitaria svizzera (CUS), visto l’articolo 6 capoverso1 lettera e della Convenzione del 14 dicembre 20001 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario; visto l’articolo 5 capoverso1 lettera e del Concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sul coordinamento universitario; visto l’articolo 6 lettera e della legge federale dell’8 ottobre 19992 sull’aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (LAU); convinta della responsabilità primaria delle scuole universitarie nel settore della garanzia della qualità; conformemente al «Comunicato della Conferenza dei ministri europei responsabili dell’istruzione superiore, Bergen, 19–20 maggio 2005» (Comunicato di Bergen), in cui si esorta gli istituti di istruzione superiore di istituzionalizzare i requisiti preliminari e i meccanismi necessari per migliorare la qualità e di correlarli a procedure esterne di garanzia della qualità; conformemente agli «European standards and guidelines for internal quality assurance within higher education institutions» dell’«European Association for Quality Assurance in Higher Education» (standard per la garanzia della qualità interna nel settore universitario dell’ENQA), adottati a Bergen dai ministri europei dell’istruzione; con lo scopo di assicurare prestazioni di alta qualità nell'insegnamento e nella ricerca così come di aumentare la trasparenza verso gli studenti e il pubblico, emana, su raccomandazione dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (OAQ), le seguenti direttive vincolanti che fissano i requisiti minimi dei sistemi di garanzia della qualità delle scuole universitarie:
Art. 1 Campo d’applicazione
Le presenti direttive sono applicabili a tutte le università e a tutti gli istituti universitari che beneficiano di sussidi della Confederazione in base all’articolo 11 LAU e, per analogia, ai politecnici federali (scuole universitarie).
Art. 2 Principi
Le scuole universitarie sono responsabili dell'introduzione di un sistema interno di garanzia della qualità.
Esse impostano tale sistema di garanzia della qualità in funzione del loro mandato e dei loro obiettivi.
Art. 3 Requisiti minimi dei sistemi di garanzia della qualità
Le scuole universitarie provvedono affinché il sistema di garanzia della qualità soddisfi i seguenti standard, che corrispondono alla prassi internazionale e che si basano sugli standard per la garanzia della qualità interna nel settore universitario dell'ENQA del febbraio 2005:
3.1 Strategia La scuola universitaria definisce e rende pubblica la propria strategia di garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici del sistema di garanzia della qualità, il cui scopo è la garanzia e il miglioramento continuo della qualità delle attività universitarie e lo sviluppo di una cultura della qualità.
3.2 Settori interessati Il sistema di garanzia della qualità concerne i compiti universitari principali, in particolare l’insegnamento, la ricerca e i relativi servizi. Costituisce parte integrante della strategia globale e contribuisce allo sviluppo della scuola universitaria.
3.3 Processi e responsabilità La scuola universitaria disciplina i processi di garanzia della qualità e provvede affinché il personale e gli studenti conoscano le relative disposizioni. Le responsabilità riguardanti la qualità e la garanzia della qualità sono assegnate in modo trasparente.
3.4 Valutazioni La scuola universitaria effettua una valutazione periodica interna dell'insegnamento, dei cicli di studio e dei curricula, delle procedure di valutazione degli studenti, dei risultati ottenuti nell’insegnamento, nella ricerca e nei servizi, delle risorse, delle pari opportunità e dell'infrastruttura d'insegnamento. Se necessario è svolta una valutazione esterna.
3.5 Sviluppo del personale La scuola universitaria sostiene e promuove la formazione continua e lo sviluppo del proprio personale docente e dei propri ricercatori. In questo ambito rientrano anche la pianificazione della carriera delle nuove leve scientifiche e la promozione delle pari opportunità.
3.6 Uso delle informazioni e processi decisionali Per le sue decisioni strategiche relative alla ricerca, all'offerta di programmi di studio, all’assunzione e promozione del corpo insegnante, la direzione della scuola universitaria si fonda su informazioni quantitative e qualitative rilevanti e aggiornate. Tali informazioni sono raccolte sistematicamente, analizzate ed utilizzate per il miglioramento continuo della qualità delle attività universitarie.
3.7 Comunicazione
Un resoconto trasparente su procedure e risultati delle misure di garanzia della qualità garantisce un riscontro ai gruppi coinvolti in seno alla scuola universitaria.
La scuola universitaria pubblica periodicamente informazioni obiettive sui cicli di studio offerti e sui diplomi conferiti.
Art. 4 Verifica periodica secondo l’articolo 6 delle direttive sulla procedura di riconoscimento del diritto ai sussidi giusta la LAU
Su mandato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)3, l’OAQ verifica periodicamente, nel quadro di procedure istituzionali, se le scuole universitarie soddisfano gli standard. Nell’ambito di queste procedure vengono verificati anche alcuni esempi di applicazione a livello di cicli di studio per garantire il raggiungimento degli obiettivi delle presenti direttive.
Art. 5 Raccomandazioni dell’OAQ per l’attuazione e l’applicazione degli standard di cui all’articolo 3
L’OAQ formula raccomandazioni per l’attuazione e l’applicazione degli standard di cui all’articolo 3. Tali raccomandazioni si basano sugli standard per la garanzia della qualità interna nel settore universitario dell’ENQA. Nelle raccomandazioni l’OAQ tiene conto delle particolarità nazionali e dei risultati dei controlli della qualità istituzionali precedentemente svolti.
Art. 6 Pubblicazione dei rapporti sui controlli della qualità
L’OAQ inoltra alle istituzioni coinvolte nei controlli della qualità, segnatamente la scuola universitaria, il Cantone di competenza, la SEFRI e la CUS, il rapporto degli
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
esperti ed il suo rapporto finale. L’OAQ pubblica i propri rapporti finali d’intesa con la CUS.
Art. 7 Entrata in vigore
Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2007.