414.71
Legge federale sulle scuole universitarie professionali
(LSUP)
del 6 ottobre 1995 (Stato 21 maggio 2002)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 capoverso 1, 27quater capoverso 2, 27sexies e 34ter capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 19943, decreta:
Sezione 1 Principio
Art. 1
La Confederazione promuove l’istituzione e lo sviluppo di scuole universitarie professionali nei settori dell’industria, dei servizi, delle arti e mestieri nonché dell’agricoltura e della selvicoltura (scuole universitarie professionali) disciplinandone in particolare i compiti, riconoscendone i diplomi e sostenendole finanziariamente.
D’intesa con i Cantoni, la Confederazione favorisce la ripartizione dei compiti a livello nazionale e regionale nonché la collaborazione nell’intero settore delle scuole universitarie; essa tiene conto della cooperazione internazionale.
La Confederazione può promuovere gli istituti che propongono in altri settori cicli di studio corrispondenti al livello delle scuole universitarie professionali.
Essa può, nel quadro della collaborazione a livello nazionale come pure in considerazione del riconoscimento internazionale dei diplomi, gestire cicli di studio propri a livello universitario professionale.
Sezione 2 Scuole universitarie professionali
Art. 2 Statuto
Le scuole universitarie professionali sono centri di formazione appartenenti al settore delle scuole universitarie, che per principio si fondano su una formazione professionale di base.
RU 1996 2588
[CS 1 3; RU 1964 93, 1973 1051]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 63,
e 66 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 953 954; FF 1999 243).
Art. 3 Compiti
Le scuole universitarie professionali impartiscono un insegnamento con orientamento pratico, che si concludono con il conseguimento di un diploma e preparano all’esercizio di attività professionali che richiedono l’applicazione di conoscenze e metodi scientifici.
A complemento degli studi, propongono un’offerta di attività di perfezionamento professionale.
Esse conducono nel loro campo di attività lavori di ricerca e di sviluppo con orientamento pratico e forniscono servizi a terzi.
Le scuole universitarie professionali cooperano con altri istituti di formazione e di ricerca in Svizzera e all’estero.
Art. 4 Studi per il conseguimento del diploma
Le scuole universitarie professionali trasmettono agli studenti una formazione generale e una cultura di base che li rendano idonei a:
sviluppare e applicare in modo autonomo o all’interno di un gruppo metodi che permettano loro di risolvere i problemi che si pongono nella loro attività professionale;
esercitare la propria attività professionale secondo le più recenti conoscenze acquisite dalla scienza, la tecnica e l’economia;
assumere compiti direttivi e responsabilità di natura sociale, nonché a comunicare con successo;
pensare e agire in modo interdisciplinare;
assumere responsabilità di tutela dell’ambiente e delle basi vitali naturali.
Art. 5 Ammissione
L’ammissione in una scuola universitaria professionale presuppone una formazione di base in una professione connessa con il programma di studio prescelto. I titolari di una maturità professionale riconosciuta dalla Confederazione sono ammessi senza esame d’entrata al primo semestre di una scuola universitaria professionale.
I titolari di una maturità riconosciuta dalla Confederazione sono ammessi senza esame d’entrata al primo semestre di una scuola universitaria professionale, qualora dispongano di un’esperienza professionale regolamentata di almeno un anno nel settore corrispondente agli studi scelti.
I diplomati di altri cicli di studio possono essere ammessi se dimostrano di possedere conoscenze scolastiche e professionali equivalenti.
Il dipartimento competente definisce per quali indirizzi di studio possono essere fissate altre condizioni di ammissione e determina tali condizioni per i diplomati provenienti da altri cicli di studio.
Gli studi già effettuati sono tenuti in considerazione in caso di passaggio da una scuola universitaria professionale all’altra.
Art. 6 Genere e durata degli studi
Le scuole universitarie professionali possono prevedere studi a tempo pieno o paralleli all’esercizio di un’attività professionale.
Di norma gli studi durano tre anni se sono a tempo pieno e quattro anni se sono effettuati parallelamente all’esercizio di un’attività professionale. Eventuali periodi di pratica professionale non sono inclusi in tale periodo di studio.
Le scuole universitarie professionali possono introdurre, con l’autorizzazione del dipartimento competente, deroghe alla forma e alla durata degli studi.
I cicli di studio e la loro durata sono, di principio, impostati sui criteri internazionali, in particolare europei, di riconoscimento dei diplomi.
Art. 7 Esami finali, diplomi e titoli
Gli studi si concludono con un esame finale. L’organo responsabile disciplina l’ammissione all’esame e ne determina il contenuto.
Il candidato che supera l’esame finale riceve un diploma dalla scuola universitaria professionale.
Il dipartimento competente riconosce i diplomi rilasciati dalle scuole universitarie professionali, purché i cicli di studio siano conformi alle prescrizioni della Confederazione.
Il diploma riconosciuto autorizza il titolare a portare un titolo protetto. Il Consiglio federale definisce i titoli.
Il dipartimento competente può riconoscere l’equivalenza di diplomi esteri.
Art. 8 Perfezionamento
Le attività di perfezionamento professionale permettono agli studenti di approfondire le loro conoscenze in un settore specifico di studio o di acquisire conoscenze specifiche in nuovi settori.
Il dipartimento competente riconosce i certificati conferiti al termine di studi postdiploma purché siano conformi alle prescrizioni della Confederazione.
I partecipanti alle attività di perfezionamento professionale contribuiscono equamente alle spese.
Art. 9 Ricerca e sviluppo
Le scuole universitarie professionali esercitano attività nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo, assicurando la cooperazione con le cerchie scientifiche ed economiche. Esse integrano i risultati di questi lavori nell’insegnamento.
Le scuole universitarie professionali prevedono una collaborazione adeguata e l’uso di infrastrutture comuni con gli istituti universitari per la ricerca e lo sviluppo.
Le scuole universitarie professionali prendono accordi contrattuali con i committenti sulla valorizzazione di risultati di progetti di ricerca brevettabili e non brevettabili che sono cofinanziati dagli enti pubblici.4
Le scuole universitarie professionali sostengono la valorizzazione dei risultati di ricerche.5
Se la scuola o il partner contrattuale non utilizza i risultati entro due anni dalla fine del progetto, i diritti di valorizzazione devono essere offerti agli istituti che hanno sostenuto il progetto in misura decisiva.6
Art. 10 Servizi
Fornendo servizi a terzi, le scuole universitarie professionali cooperano con le cerchie professionali ed economiche.
Art. 11 Concorrenza
In caso di servizi forniti dall’economia privata in modo equivalente, la concorrenza non deve essere distorta.
Art. 12 Qualifiche degli insegnanti
Gli insegnanti devono essere titolari di un diploma di una scuola universitaria e possedere le qualifiche didattiche richieste. Per l’insegnamento delle materie specifiche è richiesta un’esperienza professionale di più anni.
L’autorità di nomina può, entro i limiti stabiliti dalle direttive del dipartimento competente, rinunciare ad esigere un diploma di una scuola universitaria, purché l’insegnante abbia dato prova in altro modo delle proprie attitudini.
Le scuole universitarie professionali assicurano il perfezionamento professionale degli insegnanti. Esse vigilano affinché gli insegnanti adeguino costantemente i loro programmi all’evoluzione tecnica e didattico-metodologica.
Art. 13 Assunzione di altro personale
Le scuole universitarie professionali possono assumere assistenti e altro personale scientifico, tecnico e amministrativo per l’esecuzione dei compiti di loro competenza.
Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 953 954;
Art. 14 Istituzione ed esercizio
L’istituzione e l’esercizio di una scuola universitaria professionale soggiacciono all’autorizzazione del Consiglio federale.
L’autorizzazione è accordata purché sia provato che la scuola universitaria professionale:
adempie i compiti menzionati nella presente legge;
è organizzata in modo adeguato e dispone di mezzi finanziari sufficienti;
garantisce stabilità a lungo termine;
offre cicli di studi che rispondono a un bisogno;
assicura a livello nazionale e regionale la ripartizione dei compiti e la cooperazione fra scuole universitarie professionali e università e politecnici;
assicura controlli di qualità e valutazioni interne;
garantisce a tutti gli appartenenti a una scuola universitaria professionale diritti di partecipazione adeguati.
L’autorizzazione conferisce alla scuola il diritto di denominarsi scuola universitaria professionale.
Se i presupposti secondo il capoverso 2 non sono più adempiuti, o se la scuola disattende gli obiettivi stabiliti dal Consiglio federale, quest’ultimo può subordinare l’approvazione a condizioni, delimitarla nel tempo o revocarla. Devono essere sentiti l’organo responsabile e il Cantone nel quale la scuola ha sede.
Art. 15 Procedura
Le domande per l’istituzione e l’esercizio di scuole universitarie professionali devono essere inoltrate al dipartimento competente. Il Cantone nel quale la scuola ha sede deve esprimere un parere in merito alla domanda, se non è esso stesso organo responsabile della scuola.
In ogni caso deve essere richiesto il parere degli organi responsabili federali e cantonali competenti in materia di politica delle scuole universitarie e della ricerca.
Sezione 3 Pianificazione e coordinamento delle scuole universitarie professionali
Art. 16 Obiettivi fissati dalla Confederazione; indirizzi di studio
Sentiti gli organi federali e cantonali competenti in materia di politiche delle scuole universitarie e della ricerca come pure gli ambienti economici, il Consiglio federale determina gli obiettivi per le scuole universitarie professionali.
Esso stabilisce in quali settori possono essere istituiti cicli di studi e ne determina la denominazione.
Art. 17 Programmi di sviluppo
Gliorgani responsabili delle scuole universitarie professionali elaborano programmi di sviluppo pluriennali in base agli obiettivi fissati dal Consiglio federale.
I programmi di sviluppo devono essere autorizzati dal dipartimento competente.
Sezione 4 Sussidi federali
Art. 18 Sussidi assegnati alle scuole universitarie professionali
Nell’ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione sussidia gli investimenti e l’esercizio di scuole universitarie professionali, purché siano conformi alle disposizioni della presente legge e delle relative ordinanze federali.
La Confederazione assegna sussidi se la scuola universitaria professionale:
non persegue fini lucrativi;
è aperta di principio a tutte le persone che adempiono le condizioni di ammissione;
risponde a un bisogno;
è organizzata in maniera adeguata.
Le scuole universitarie professionali che perseguono scopi di lucro possono beneficiare di sussidi federali in quanto assumano, nell’interesse e su mandato pubblico, compiti che non possono essere svolti coprendone le spese.
Di norma la Confederazione assegna sussidi solo se il Cantone nel quale la scuola ha sede o l’organo responsabile fornisce un contributo adeguato.
Art. 19 Entità del sussidio
La Confederazione sostiene un terzo dei costi d’investimento e d’esercizio delle scuole universitarie professionali. Quali costi computabili sono considerate le spese effettivamente necessarie delle scuole universitarie professionali.
Il Consiglio federale disciplina la procedura d’assegnazione dei sussidi. Dopo la fase di costituzione delle scuole universitarie professionali, i sussidi devono essere assegnati almeno in parte in funzione delle prestazioni.7
Art. 20 Aiuti finanziari ad altri istituti
Nell’ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per le spese di esercizio dei cicli di studio corrispondenti al livello delle scuole universitarie professionali che rientrano nella competenza cantonale.
Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 953 954;
La Confederazione accorda aiuti finanziari solo se:
l’istituto non persegue fini lucrativi;
il ciclo di studio è aperto di principio a tutte le persone che adempiono le condizioni di ammissione;
il ciclo di studio risponde a un bisogno;
il ciclo di studio è organizzato in maniera adeguata;
sono adempite le esigenze relative alla ripartizione dei compiti e alla collaborazione fra scuole universitarie professionali e università e politecnici;
l’istituto fattura tutti i servizi che possono essere forniti anche dall’economia privata, in modo da non falsare la concorrenza.
Le scuole universitarie professionali che perseguono scopi di lucro possono beneficiare di sussidi federali in quanto assumano, nell’interesse e su mandato pubblico, compiti che non possono essere svolti coprendone le spese.
Di norma la Confederazione assegna sussidi solo se anche il Cantone nel quale la scuola ha sede o l’organo responsabile fornisce un contributo adeguato.
Il Consiglio federale disciplina la procedura d’assegnazione dei sussidi. I sussidi devono essere assegnati almeno in parte in funzione delle prestazioni.
Art. 21 Sussidi per la formazione all’estero
Agli studenti che hanno conseguito il diploma di una scuola universitaria professionale con voti eccellenti la Confederazione può accordare sussidi adeguati che consentano loro di proseguire la formazione all’estero.
Sezione 5 Disposizioni penali
Art. 22
Chiunque si attribuisce un titolo secondo l’articolo 7 senza aver superato l’esame finale corrispondente è punito con l’arresto o la multa.
Chiunque esercita o designa una scuola con il nome di scuola universitaria professionale senza l’autorizzazione corrispondente (art. 14) ai sensi della presente legge è punito con l’arresto o la multa.
Le infrazioni sono punibili anche se sono commesse per negligenza.
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Sezione 6 Esecuzione
Art. 23 Consiglio federale
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 24 Commissione federale delle scuole universitarie professionali
Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle scuole universitarie professionali incaricata di fornire consulenza nell’esecuzione della presente legge.
Alla Commissione delle scuole universitarie professionali incombono in particolare i seguenti compiti:
esaminare le domande per l’istituzione e l’esercizio di una scuola universitaria professionale;
esaminare le domande d’assegnazione di sussidi federali;
esaminare periodicamente se sono adempite le condizioni per l’esercizio delle singole scuole universitarie professionali;
esaminare le domande per il riconoscimento dei diplomi delle singole scuole universitarie professionali;
fornire consulenza al Consiglio federale riguardo l’istituzione e la soppressione di cicli di studi delle scuole universitarie professionali nonché nella definizione dei titoli;
fornire consulenza al Consiglio federale nella formulazione degli obiettivi fissati dalla Confederazione per lo sviluppo delle scuole universitarie professionali;
esprimere un parere all’attenzione del dipartimento competente in merito ai programmi di sviluppo delle singole scuole universitarie professionali;
fornire consulenza al dipartimento competente nel definire le condizioni di ammissione.
La Commissione delle scuole universitarie professionali può avvalersi d’esperti per l’adempimento dei compiti che le sono affidati.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 25 Disposizioni transitorie
Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli portati finora dai diplomati.
Gli articoli 59, 60 e 64 capoverso 1 lettera d della legge federale sulla formazione professionale8 sono abrogati dopo cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 26 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 19969
DCF dell’11 set. 1996 (RU 1996 2595).
Modifica del diritto vigente
1. Legge federale sulla formazione professionale10
Art. 29 cpv. 1 primo periodo ...
Art. 29a ...
Art. 29b ...
Art. 47 cpv. 5 ...
Art. 50 cpv. 4 ...
Titolo prima dell’articolo 61 ...
Art. 61 cpv. 1 ...
Art. 64 cpv. 2 lett. g ...
2. Legge sull’agricoltura11
Art. 10e ...