Fonte

432.28

Legge federale sull’erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia

del 19 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 69 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20032, decreta:

Art. 1

La Confederazione può concedere aiuti finanziari annui alla Fondazione Bibliomedia nei limiti dei crediti stanziati.

L’Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 2

La Fondazione sottopone ogni anno per approvazione al Dipartimento federale dell’interno il preventivo, il rapporto di gestione e il consuntivo.

Art. 3

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

La durata di validità della presente legge è prorogata fino all’entrata in vigore della nuova legge sulla promozione della cultura, ma non oltre il 31 dicembre 2011.3

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 20044 RU 2004 2077