Fonte

510.518.1

Ordinanza
concernente la protezione delle opere militari

del 2 maggio 1990 (Stato 1° luglio 2026)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 19501
concernente la protezione delle opere militari (legge),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza regola la protezione delle opere militari, segnatamente:

  1. la guardia e la sorveglianza;

  2. le modalità d’accesso;

  3. la rilevazione di informazioni e la loro diffusione;

  4. le notificazioni obbligatorie dei Cantoni e dei Comuni.

Citato in

Art. 2 Definizioni

Sono considerate opere militari nel senso della legge:

  1. le costruzioni e installazioni della difesa nazionale, compresi gli accessori che servono alle trasmissioni, alla difesa aerea o alla logistica;

  2. le opere fortificate e gli impianti di comando;

  3. le parti di opere o edifici a uso militare appartenenti a terzi, secondo accordi particolari;

  4. altre installazioni e costruzioni sottoposte alla presente ordinanza dal capo dell'esercito2.

Sono parimenti considerati opere militari gli impianti di comando sottoposti alla legge dal Consiglio federale.

Le opere in corso di pianificazione o in costruzione sono parificate alle opere esistenti.

Citato in

Art. 3 Zone protette

Il capo dell'esercito suddivide le opere in una o più zone protette.

Vengono distinte le seguenti zone protette con le relative misure di protezione:

  • a. Zona protetta 1

  • Opere, parti d’opera e aree che sono, di regola, visibili dall’esterno e in parte liberamente accessibili. L’organo di gestione può ordinare le misure seguenti:

    1. recinzione, rafforzamento dell’edificio;

    2. sorveglianza;

    3. protezione contro il sabotaggio.

  • b. Zona protetta 2

  • Opere e parti d’opera che, di regola, non sono visibili dall’esterno, non sono accessibili alle persone non autorizzate e la cui distruzione o il cui danneggiamento mette in pericolo l’esercizio e/o lo scopo dell’opera stessa o d’altre opere o parti di esse, oppure il compimento della missione di parti dell’esercito. L’organo di gestione deve ordinare le misure seguenti:

    1. designazione specifica delle opere e parti d’opera per le quali l’accesso è controllato e controllo di tutti gli accessi;

    2. accesso soltanto dopo l’identificazione e con un’autorizzazione;

    3. protezione contro il sabotaggio;

    4. sorveglianza o guardia come caso normale.

  • c. Zona protetta 3

  • Opere e parti d’opera non visibili dall’esterno, la cui distruzione o il cui danneggiamento mette durevolmente in pericolo il compimento della missione del Consiglio federale, dell’esercito o di parti essenziali dell’esercito. L’organo di gestione deve ordinare le misure seguenti:

    1. designazione specifica delle opere o parti d’opera nella zona protetta 2 che sono oggetto di misure di protezione complementari;

    2. controllo di tutti gli accessi;

    3. protezione speciale contro il sabotaggio;

    4. guardia o sorveglianza.

Citato in

Sezione 2 Protezione diretta delle opere

Art. 4 Accesso, rilevazione e diffusione d’informazioni

Chiunque voglia accedere a un’opera militare, procedere a rilevazioni o pubblicare informazioni in merito necessita di un’autorizzazione. Il capo dell'esercito regola le modalità dell’autorizzazione e la competenza per la concessione della stessa.

I contratti o le convenzioni conclusi tra le autorità federali o gli organi ufficiali e i proprietari fondiari, gli affittuari o i locatari valgono come autorizzazione nella misura in cui contemplino i rispettivi diritti.

Il titolare di un’autorizzazione d’accesso a opere militari può portare seco apparecchi fotografici, cineprese, videocamere e apparecchi analoghi, nonché strumenti di misurazione soltanto se dispone della pertinente autorizzazione scritta.

Gli apparecchi e gli accessori introdotti senza diritto o utilizzati illecitamente per la ripresa di vedute o per fare misurazioni possono essere confiscati con le vedute e i rilievi (film e cassette compresi).

Ciò che può essere visto in genere dall’esterno senza mezzi ausiliari particolari o accorgimenti speciali può essere ripreso senza autorizzazione; la pubblicazione non deve però consentire alcuna identificazione dell’ubicazione o della destinazione dell’opera. Sono fatte salve le disposizioni del Codice penale3 sul servizio informazioni militare.4

Le autorizzazioni d’accesso alle opere che il Consiglio federale ha sottoposto alla legge secondo l’articolo 2 capoverso 2 sono rilasciate dal cancelliere della Confederazione.

Art. 5 Autorizzazioni

Il capo dell'esercito può, dietro domanda scritta e motivata, concedere le autorizzazioni secondo gli articoli 4 e 5 della legge, o delegarne la competenza agli uffici federali incaricati dell’amministrazione.

È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 6.

Art. 6 Sorveglianza e guardia delle opere

Il capo dell'esercito regola la sorveglianza e la guardia delle opere.

La sorveglianza o la guardia delle opere può essere affidata agli organi seguenti:

  1. agenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)5;

  2. persone o imprese assunte contrattualmente a tale scopo;

  3. truppe;

  4. Corpo delle guardie di confine e organi della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Di regola, tali organi assolvono il loro compito armati.

Gli organi di guardia devono, a richiesta, legittimarsi.

Le persone sospette devono essere fermate e consegnate senza indugio alla polizia civile. Il servizio specialistico Protezione delle informazioni e delle opere, Stato maggiore del capo dell'esercito6, 3003 Berna, nonché il superiore devono esserne immediatamente informati.

Art. 77 Uso delle armi

L’uso delle armi si fonda sull’ordinanza del 26 ottobre 19948 concernente i poteri di polizia dell’esercito.

Sezione 3 Protezione delle opere in occasione di misurazioni e di lavori di pianificazione

Art. 8 Misurazione ufficiale delle opere

La misurazione ufficiale comprende le opere militari o le parti d’opera generalmente visibili. La Confederazione Svizzera va indicata come proprietaria fondiaria o titolare del diritto di superficie. Le opere o le parti d’opera non visibili non possono né essere registrate né figurare nelle componenti della misurazione ufficiale né in altri set di geodati di base di diritto federale dei livelli di autorizzazione all’accesso A o B.9

Informazioni sullo scopo militare delle opere non possono essere né registrate né trasmesse a terzi.

Indicazioni su fondi con opere militari destinate a piani speciali, come il catasto delle condotte, sono autorizzate soltanto su ordine scritto dell’ufficio federale incaricato dell’amministrazione.

Il DDPS emana le prescrizioni concernenti le misurazioni, il rilievo e l’allestimento di carte da parte dell’Ufficio federale di topografia.

Art. 9 Notificazioni obbligatorie dei Cantoni e dei Comuni

I Cantoni e i Comuni comunicano alla Segreteria generale del DDPS10 o a un servizio da essa designato le loro attività d’incidenza territoriale e le misure di pianificazione in prossimità delle opere militari. Essi le sottopongono segnatamente:

  1. 60 giorni prima della prima pubblicazione: i piani direttori cantonali e i piani d’utilizzazione comunali nonché altre pianificazioni pubbliche come il catasto delle zone di protezione delle acque e il catasto delle condotte, i piani concernenti l’approvvigionamento e l’evacuazione, i piani per le bandite e le riserve protette;

  2. prima dell’autorizzazione di costruzione: le domande di costruzione e di deroga secondo gli articoli 22 e 24 della legge del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio, nonché le domande di concessione, di sussidio, di disboscamento e le servitù concernenti l’altezza delle opere.

I Cantoni e i Comuni comunicano all’Aggruppamento armasuisse del DDPS12 tutte le trasformazioni e nuove costruzioni, nel settore delle opere militari, relative a:

  1. autostrade e semiautostrade;

  2. strade cantonali e comunali;

  3. ferrovie;

  4. aeroporti.

Sezione 4 Misure in materia di circolazione

Art. 10

Gli uffici federali del DDPS incaricati dell’amministrazione delle opere ordinano il disciplinamento della circolazione per le strade e le vie che portano alle opere.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 11 Elenco delle opere militari

Il capo dell'esercito designa le singole opere secondo l’articolo 2 e le iscrive in un elenco.

Art. 12 Organizzazione della protezione

Il capo dell'esercito emana istruzioni per la protezione delle opere militari e ne sorveglia l’osservanza. Egli designa un servizio specialistico13 per le questioni inerenti alla sicurezza.

Art. 13 Esecuzione

A meno che un altro ufficio non sia espressamente designato, il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Il capo dell'esercito o un servizio specialistico per le questioni inerenti alla sicurezza da lui designato emana le prescrizioni di sicurezza necessarie.

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione. Entrata in vigore

Il decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 195014 concernente la protezione delle opere militari è abrogato.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.