514.54
Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Legge sulle armi, LArm)
del 20 giugno 1997 (Stato 28 luglio 2010)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 107 capoverso1 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 19963, decreta:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Sezione 1 Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Scopo e oggetto
La presente legge ha lo scopo di prevenire l’impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.4
Essa disciplina l’acquisto, l’introduzione sul territorio svizzero, l’esportazione, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di:5
6 armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente e accessori di armi;
munizioni ed elementi di munizioni.
La presente legge ha inoltre lo scopo di impedire il porto abusivo di oggetti pericolosi.7 RU 1998 2535
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Art. 28 Campo d’applicazione
La presente legge non si applica all’esercito, alle amministrazioni militari, nonché alle autorità di dogana e di polizia.
Alle armi antiche si applicano unicamente gli articoli27 e 28, nonché le relative disposizioni penali della presente legge. Per armi antiche s’intendono le armi da fuoco fabbricate prima del 1870, nonché le armi da taglio e da punta e altre armi fabbricate prima del 1900.
Sono salve le disposizioni della legislazione federale sulla caccia e quelle della legislazione federale militare.
Art. 3 Diritto di acquisto, possesso e porto di armi
Il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è garantito nell’ambito della presente legge.
Art. 49 Definizioni
Per armi s’intendono:
dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);
dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone;
coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;
dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde;
dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute;
armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un’energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.
Per accessori di armi s’intendono:
a. silenziatori e loro parti costruite appositamente;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente;
lanciagranate costruiti come parte supplementare di un’arma da fuoco.
Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato.10
Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.
Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso1 lettera b e le fionde che sono considerati armi.
Per munizione s’intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un’arma da fuoco è trasferita a un proiettile.
Per oggetti pericolosi s’intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell’esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi.
Sezione 2 Divieti e restrizioni generali
Art. 511 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi
Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione a destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di:
armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;
ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente e loro parti essenziali;
coltelli e pugnali secondo l’articolo 4 capoverso1 lettera c;
dispositivi contundenti e da lancio secondo l’articolo 4 capoverso1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento;
dispositivi che producono un elettrochoc secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e;
armi che simulano oggetti d’uso corrente, nonché loro parti essenziali;
accessori di armi.
Introdotto dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
È vietato il possesso di:
armi da fuoco per il tiro a raffica e dispositivi di lancio secondo il capoverso1 lettera b, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;
armi da fuoco che simulano oggetti d’uso corrente, nonché loro parti essenziali;
lanciagranate secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c.
È vietato sparare con:
armi da fuoco per il tiro a raffica;
dispositivi di lancio secondo il capoverso1 lettera b e lanciagranate secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c;
armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori degli impianti di tiro autorizzati o al di fuori di piazze di tiro; rimane consentito il tiro in luoghi non accessibili al pubblico e il tiro venatorio.
I Cantoni possono autorizzare eccezioni.
L’Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d’introduzione sul territorio svizzero.
L’arma da fuoco di ordinanza svizzera per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica non è considerata arma ai sensi del capoverso1 lettera a.
Art. 612 Divieti e restrizioni relativi a munizioni
Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e l’introduzione sul territorio svizzero di munizioni ed elementi di munizioni che presentano un comprovato alto potenziale di ferimento.
Sono fatte salve le munizioni e gli elementi di munizioni utilizzati in occasione delle consuete manifestazioni di tiro o per la caccia.
Art. 6a13 Successione ereditaria
Le persone che mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o accessori di armi per cui sussiste un divieto secondo l’articolo 5 capoverso1 devono chiedere, entro sei mesi, un’autorizzazione eccezionale.
I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera possono ottenere l’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta il n. I della LF del
giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
secondo l’articolo 5 capoverso1 soltanto se esibiscono un’attestazione ufficiale del loro Stato d’origine in base alla quale sono legittimati a un tale acquisto.
Art. 6b14 Attestazione ufficiale
Alle persone domiciliate all’estero, l’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma secondo l’articolo 5 capoverso1 può essere rilasciata soltanto se esse presentano un’attestazione ufficiale dello Stato di domicilio in base alla quale sono legittimate all’acquisto dell’oggetto in questione.15
Se l’autenticità dell’attestazione è dubbia o se l’attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all’Ufficio centrale. Quest’ultimo verifica l’attestazione o può eventualmente rilasciarne una.
Art. 716 Procedura per i cittadini di determinati Stati
Il Consiglio federale può vietare l’acquisto, il possesso, l’offerta, la mediazione e l’alienazione di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro ai cittadini di determinati Stati:
se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva;
allo scopo di tener conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera.
I Cantoni possono autorizzare in via eccezionale l’acquisto, il possesso, il porto di armi e il tiro alle persone di cui al capoverso1 che partecipano a battute di caccia o manifestazioni sportive oppure che assumono compiti di protezione di persone o beni.
Art. 7a17 Esecuzione
Le persone a cui si applica un divieto di cui all’articolo 7 capoverso1 devono notificare all’autorità competente del loro Cantone di domicilio, entro due mesi dall’entrata in vigore del divieto, le armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, gli accessori di armi, le munizioni o gli elementi di munizioni di cui sono in possesso.
Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Esse possono inoltrare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del divieto, una domanda per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale. In caso contrario gli oggetti devono essere alienati entro detto termine a una persona legittimata all’acquisto.
Se la domanda è respinta, gli oggetti devono essere alienati, entro quattro mesi dalla reiezione della domanda, a una persona legittimata all’acquisto; in caso contrario sono sequestrati.
Art. 7b18 Forme di offerta vietate
Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni non possono essere offerti se per le autorità competenti non è possibile identificare l’offerente.
È vietata l’offerta di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni in occasione di esposizioni o mercati accessibili al pubblico. Il divieto non si applica agli offerenti iscritti ai mercati pubblici di armi autorizzati dalle autorità competenti.
Capitolo 2 Acquisto e possesso di armi e di parti essenziali di armi19
Sezione 1 Acquisto di armi e di parti essenziali di armi20
Art. 8 Obbligo del permesso d’acquisto di armi21
Chiunque intende acquistare un’arma o una parte essenziale di arma necessita di un permesso d’acquisto di armi.22
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Nuovo testo giusta l’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
La persona che chiede un tale permesso per acquistare un’arma da fuoco per scopi che non siano lo sport, la caccia o una collezione deve indicare il motivo dell’acquisto.23
Il permesso d’acquisto di armi non è rilasciato alle persone che:
non hanno compiuto 18 anni;
sono interdette;
danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi;
in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel casellario giudiziale, fintanto che l’iscrizione non sia cancellata.
Le persone che, mediante acquisto per successione ereditaria, entrano in possesso di armi da fuoco o di parti essenziali di armi devono chiedere, entro sei mesi, un permesso d’acquisto di armi, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a un avente diritto.24
a 5 ...25
Art. 926 Competenza
Il permesso di acquisto di armi è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all’estero, dall’autorità competente del Cantone in cui l’arma è acquistata.
L’autorità chiede previamente il parere dell’autorità cantonale di cui all’articolo 6 della legge federale del 21 marzo 199727 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Abrogati dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto di Schengen e Dublino, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Art. 9a28 Attestazione ufficiale
Le persone domiciliate all’estero devono presentare alla competente autorità cantonale un’attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all’acquisto dell’arma o della parte essenziale di arma.
I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera devono presentare alla competente autorità cantonale un’attestazione ufficiale del loro Stato d’origine, in base alla quale in detto Stato sono legittimati all’acquisto dell’arma o della parte essenziale dell’arma.29
Se l’autenticità dell’attestazione è dubbia o se l’attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all’Ufficio centrale. Quest’ultimo verifica l’attestazione o può eventualmente rilasciarne una.
Art. 9b30 Validità del permesso d’acquisto di armi
Il permesso d’acquisto di armi è valido in tutta la Svizzera e autorizza l’acquisto di un’unica arma o di un’unica parte essenziale di arma.
Il Consiglio federale prevede eccezioni in caso di sostituzione di parti essenziali di un’arma acquistata legalmente, d’acquisto di più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona o d’acquisto per successione ereditaria.
Il permesso d’acquisto di armi è valido sei mesi. L’autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.
Art. 9c31 Annuncio dell’alienante
Chi aliena un’arma o una parte essenziale di arma deve inviare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, una copia del permesso d’acquisto di armi dell’acquirente all’autorità competente per il rilascio di permessi d’acquisto di armi secondo l’articolo 9.
Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Art. 1032 Eccezioni all’obbligo del permesso d’acquisto di armi
Le seguenti armi e le loro parti essenziali possono essere acquistate senza un permesso d’acquisto di armi:
fucili da caccia a colpo singolo o a più canne, nonché repliche di armi ad avancarica a colpo singolo;
fucili a ripetizione portatili, designati dal Consiglio federale, del tipo utilizzato normalmente per il tiro sportivo e fuori servizio organizzato da società di tiro riconosciute secondo la legge militare del 3 febbraio 199533 o per la caccia in Svizzera;
armi tipo Flobert a colpo singolo;
armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un’energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.34 2 Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni o restringere il campo d’applicazione del capoverso1 per cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera.
Art. 10a35 Verifica da parte dell’alienante
Chi aliena un’arma o una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d’acquisto di armi (art. 10) deve verificare l’identità e l’età dell’acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.
L’arma o la parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l’alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d’impedimento all’acquisto giusta l’articolo 8 capoverso 2.
L’articolo 9a si applica per analogia.
L’alienante può informarsi presso l’autorità competente del Cantone di domicilio dell’acquirente sull’esistenza di un motivo d’impedimento all’acquisto. È necessario l’accordo scritto dell’acquirente.36
Nuovo testo giusta l’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Art. 1137 Contratto scritto
Per ogni alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d’acquisto di armi (art. 10) dev’essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.
Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:
cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l’arma o la parte essenziale di arma;
cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l’arma o la parte essenziale di arma;
38 tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell’arma, nonché data e luogo dell’alienazione;
39 tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell’acquirente dell’arma o della parte essenziale di arma;
40 un’indicazione sul trattamento di dati in relazione con il contratto (art. 32f cpv. 2), se sono alienate armi da fuoco.
Chiunque aliena un’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 10 capoversi1 e 341 deve inviare, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, una copia del contratto al servizio di comunicazione (art. 31b). I Cantoni possono prevedere altre forme appropriate di comunicazione.42
Chiunque entra in possesso di un’arma da fuoco o di una parte essenziale di arma ai sensi dell’articolo 10 mediante acquisto per successione ereditaria deve trasmettere, entro sei mesi, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a–d al servizio di comunicazione, eccetto che, entro tale termine, gli oggetti vengano alienati a una persona legittimata all’acquisto.43
È competente il servizio di comunicazione del Cantone di domicilio dell’acquirente o, per le persone domiciliate all’estero, il servizio di comunicazione del Cantone in cui l’arma da fuoco è stata acquistata.
Nuovo testo giusta l’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Ora: ai sensi dell’art. 10 cpv.1 e 2.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Art. 11a44 Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni
Un minorenne può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresentante legale un’arma da sport se è in grado di dimostrare che con tale arma esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 lettere b o c.
Il rappresentante legale deve comunicare, entro 30 giorni, al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio del minorenne la consegna a titolo di prestito dell’arma da sport. Previa informazione del rappresentante legale, la comunicazione può essere effettuata anche dalla società che mette a disposizione l’arma.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Sezione 2 Possesso di armi e di parti essenziali di armi45
Art. 1246 Condizioni
È legittimato al possesso di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma chi ha acquistato legalmente l’oggetto.
Art. 13 e 1447
Capitolo 3 Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni48
Art. 1549 Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni
Le munizioni e gli elementi di munizioni possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all’acquisto dell’arma corrispondente.
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Nuovo testo giusta l’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Abrogati dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 447 5405 art. 1 lett. e;
Nuovo testo giusta l’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
L’alienante verifica che le condizioni per l’acquisto sono adempite. Per la verifica, l’articolo 10a è applicabile per analogia.
Art. 16 Acquisto in occasione di manifestazioni di tiro
Chi partecipa a una manifestazione di una società di tiro può acquistare liberamente le munizioni necessarie. La società organizzatrice provvede al controllo adeguato della consegna delle munizioni.50
Il partecipante che non ha ancora compiuto 18 anni può acquistare liberamente le munizioni, a condizione di utilizzarle immediatamente e sotto vigilanza.
Sono fatte salve le disposizioni relative al tiro fuori del servizio.
Art. 16a51 Legittimazione al possesso
È legittimato al possesso di munizioni ed elementi di munizioni chi ha acquistato legalmente gli oggetti.
Capitolo 4 Commercio e fabbricazione di armi
Sezione 1 Commercio di armi
Art. 1752
Chiunque, a titolo professionale, acquista, offre, rimette ad altri o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di una patente di commercio di armi.
Ottengono una patente di commercio di armi le persone:
per le quali non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2;
che sono iscritte nel registro di commercio;
che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di possedere conoscenze sufficienti sui tipi di armi e di munizioni, come pure sulle disposizioni legali in materia;
che dispongono di locali commerciali particolari nei quali possono essere custoditi in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni;
Nuovo testo giusta l’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
e. che offrono garanzia per una gestione regolare degli affari.
Le persone giuridiche designano un membro della direzione che, in seno all’impresa, sia responsabile per tutte le questioni previste dalla presente legge.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana il regolamento d’esame e stabilisce le esigenze minime relative ai locali commerciali.
La patente di commercio di armi è rilasciata dall’autorità competente del Cantone in cui il richiedente ha il domicilio d’affari. Le succursali fuori Cantone necessitano di una patente propria di commercio di armi.
Il Consiglio federale definisce le condizioni per la partecipazione di titolari di patenti estere di commercio di armi a mercati pubblici di armi.
Se un’alienazione ha luogo tra persone in possesso di una patente di commercio di armi, l’alienante deve notificare l’alienazione all’autorità competente del proprio Cantone di domicilio entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di alienazione, comunicando in particolare il tipo e la quantità degli oggetti alienati.
Sezione 2 Fabbricazione di armi
Art. 1853 Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale
Necessita di una patente di commercio di armi chiunque, a titolo professionale:
fabbrica armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
modifica parti di armi essenziali per il funzionamento delle armi o per gli effetti che esse producono; o
ripara o trasforma armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.
Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto
Art. 18a54 Contrassegno di armi da fuoco
I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti, affinché sia gli stessi sia i proprietari siano sempre identificabili. Per quel che concerne le armi da fuoco assemblate, è sufficiente contrassegnarne una parte essenziale.55
Le armi da fuoco, le loro parti essenziali e i loro accessori introdotti sul territorio svizzero devono essere muniti ciascuno di un proprio contrassegno.
Il contrassegno deve essere apposto in modo tale da non poter essere né rimosso né modificato senza mezzi meccanici.
Il Consiglio federale può disporre che armi da fuoco non contrassegnate possano essere introdotte sul territorio svizzero al massimo per un anno.
Art. 18b56 Contrassegno di munizioni
I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d’imballaggio delle munizioni, affinché sia le stesse sia i proprietari siano sempre identificabili.
Ogni unità elementare d’imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero deve essere munita di un contrassegno.
Art. 1957 Fabbricazione e modifica a titolo non professionale
È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale armi in armi soggette a divieto secondo l’articolo 5 capoverso1.58
I Cantoni possono autorizzare eccezioni. Il Consiglio federale fissa dettagliatamente le condizioni.
È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.
Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto di Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto
Introdotto dall’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto
Art. 2059 Trasformazioni vietate
È vietato trasformare armi da fuoco semiautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica, modificare o rimuovere i numeri di controllo delle armi, nonché accorciare armi da fuoco portatili.
I Cantoni possono autorizzare eccezioni. Il Consiglio federale fissa dettagliatamente le condizioni.
Sezione 3 Contabilità e obbligo d’informare
Art. 2160 Contabilità
I titolari di una patente di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo, nonché a riparazioni effettuate per ristabilire il corretto funzionamento di armi da fuoco.
I libri contabili nonché le copie dei permessi d’acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali (documenti) devono essere conservati per un periodo di dieci anni.
I documenti vanno trasmessi all’autorità cantonale competente per la gestione del sistema d’informazione (art. 32a cpv. 2):
una volta scaduto il termine di conservazione;
dopo la cessazione dell’attività professionale; o
dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi.
L’autorità competente conserva i documenti per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione a consultarli per l’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 22 Obbligo d’informare
I titolari di patenti di commercio di armi e il loro personale sono tenuti a fornire alle autorità di controllo tutte le indicazioni necessarie per una verifica appropriata.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto
Capitolo 5 Operazioni con l’estero61
Art. 22a62 Esportazione e transito, mediazione e commercio
L’esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all’estero e il commercio all’estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla:
legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa;
legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico.
Sono fatti salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.63
Art. 22b64 Bolletta di scorta
Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni in uno Stato Schengen necessita di una bolletta di scorta rilasciata dall’Ufficio centrale.
Non necessita di una bolletta di scorta chi intende esportare a titolo professionale in uno Stato Schengen armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni contemplate anche dalla legislazione sul materiale bellico.
La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni.
La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni di cui è prevista l’esportazione, nonché i dati necessari all’identificazione delle persone coinvolte. Essa deve accompagnare tali oggetti fino al loro luogo di destinazione.
L’Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell’esportazione delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni.
Originariamente prima dell’art. 23. Nuovo testo giusta il n. I1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).
Introdotto dal n. I1 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971).
Nuovo testo giusta l’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto di Schengen e Dublino (RU 2008 447; FF 2004 5273). Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).
Art. 22c65 Controllo da parte dell’Amministrazione federale delle dogane
L’Amministrazione federale delle dogane effettua controlli a campione per verificare se vi è corrispondenza tra le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta e le armi da fuoco, le loro parti essenziali o le munizioni destinate all’esportazione.
Art. 23 Obbligo di dichiarazione66
Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono denunziati in occasione dell’introduzione sul territorio svizzero conformemente alle disposizioni della legge federale del 18 marzo 200567 sulle dogane.68
Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.
Art. 2469 Introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero
Chiunque, a titolo professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita, oltre alla patente di commercio di armi, di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 24a, 24b
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’autorizzazione per l’introduzione a titolo professionale di coltelli sul territorio svizzero.
L’Ufficio centrale rilascia l’autorizzazione e ne stabilisce la durata.
L’Ufficio centrale informa l’autorità competente del Cantone in cui si trova la sede commerciale del titolare dell’autorizzazione in merito alle armi, alle parti di armi, essenziali o costruite appositamente, alle munizioni e agli elementi di munizioni introdotti a titolo professionale sul territorio svizzero.
Art. 24a70 Autorizzazione specifica
Chiunque a titolo professionale intende introdurre sul territorio svizzero un’unica fornitura specificatamente definita di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni, necessita di un’autorizzazione specifica.
I titolari di un’autorizzazione specifica ai sensi del presente articolo che nell’arco di un anno non hanno dato adito ad alcuna contestazione in relazione all’introdu-
Introdotto dall’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero
Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 zione sul territorio svizzero, possono chiederne la commutazione in un’autorizzazione generale ai sensi degli articoli 24b o 24c.
Art. 24b71 Autorizzazione generale per armi bianche
Chiunque intende introdurre regolarmente e a titolo professionale sul territorio svizzero armi bianche o munizioni ed elementi di munizioni necessita di un’autorizzazione generale per armi bianche.
Art. 24c72 Autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni
Chiunque intende introdurre regolarmente e a titolo professionale sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un’autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni.
Art. 2573 Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale
Chiunque, a titolo non professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata ove il richiedente sia autorizzato all’acquisto del relativo oggetto.
L’Ufficio centrale rilascia l’autorizzazione e ne stabilisce la durata. L’autorizzazione consente l’introduzione simultanea sul territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo.74
Il Consiglio federale stabilisce la forma e gli allegati della domanda di autorizzazione; definisce la durata di validità dell’autorizzazione.75
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi bianche sul territorio svizzero.76
L’Ufficio centrale informa l’autorità competente del Cantone di domicilio del titolare dell’autorizzazione in merito alle armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, le munizioni e gli elementi di munizioni introdotti a titolo non professionale sul territorio svizzero.
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione
Introdotta dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione
Art. 25a77 Introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri78
Chiunque, nel traffico passeggeri, intende introdurre temporaneamente sul territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni necessita di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 25. L’autorizzazione può essere rilasciata per un anno al massimo e per uno o più viaggi. È rinnovabile, ma di volta in volta per una durata massima di un anno.79
A chi trasporta armi con sé, provenendo da uno Stato Schengen, l’autorizzazione è rilasciata soltanto se le armi sono registrate nella carta europea d’arma da fuoco.80 L’autorizzazione è iscritta nella carta europea d’arma da fuoco.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per:
cacciatori e tiratori sportivi;
membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali;
membri di forze armate estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali;
agenti di sicurezza con mandato statale, nell’ambito di visite ufficiali annunciate.81 4 Durante il soggiorno in Svizzera, la carta europea d’arma da fuoco deve essere sempre portata con sé e, su richiesta, presentata alle autorità.
Art. 25b82 Esportazione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri
Chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato Schengen deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d’arma da fuoco.83
La carta europea d’arma da fuoco è rilasciata per le armi che il richiedente può rendere credibile di essere legittimato a possedere. La carta europea d’arma da fuoco è
Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione valida cinque anni al massimo e la validità può essere prolungata di volta in volta di due anni.
Capitolo 6 Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo
di oggetti pericolosi84
Art. 26 Custodia
Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.
Ogni perdita di armi dev’essere segnalata immediatamente alla polizia.
Art. 2785 Porto di armi
Chiunque intende portare un’arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev’essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l’articolo 28 capoverso1.
Ottengono un permesso di porto di armi le persone:
per le quali non sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2;
che rendono verosimile di aver bisogno di un’arma per proteggersi o proteggere altre persone o cose da un pericolo reale;
che hanno superato un esame nel quale hanno dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l’uso delle armi; il Dipartimento federale di giustizia e polizia emana un regolamento d’esame.
Il permesso è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all’estero ottengono il permesso dall’autorità competente del Cantone d’entrata.
Sono dispensati dal permesso:
i titolari di una licenza di caccia, nonché i guardiacaccia e i badatori, per il porto di armi nell’esercizio delle loro attività;
i partecipanti a manifestazioni nel corso delle quali, in riferimento ad eventi storici, si portano armi;
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
i partecipanti a manifestazioni di tiro con armi soft air che si svolgono su un terreno protetto, per il porto di tali armi;
gli agenti stranieri della sicurezza aerea nelle aree degli aeroporti svizzeri, sempre che l’autorità estera competente per la sicurezza aerea disponga di un’autorizzazione quadro secondo l’articolo 27a.
Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali.
Art. 27a86 Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri
Per svolgere funzioni di sicurezza nelle aree degli aeroporti svizzeri può essere rilasciata un’autorizzazione quadro a compagnie aeree estere.
Per sventare reati e proteggere i passeggeri a bordo di velivoli può essere rilasciata un’autorizzazione quadro all’autorità estera competente per la sicurezza aerea.
L’autorizzazione quadro può essere rilasciata soltanto se la competente autorità estera o la compagnia aerea estera garantisce, per ogni persona incaricata di svolgere una funzione secondo i capoversi1 e 2, che questa persona:
è legittimata a portare un’arma secondo il diritto dello Stato estero interessato; e
è istruita adeguatamente.
L’autorizzazione quadro disciplina i luoghi d’impiego, il genere di armi, la collaborazione con le autorità locali e l’entità delle funzioni di sicurezza.
Art. 2887 Trasporto di armi
Non è necessario il permesso di porto di armi per trasportare armi, segnatamente:
a corsi, esercitazioni e manifestazioni di società di tiro, di caccia o di tiro con armi soft air, nonché di associazioni o federazioni militari, o in provenienza dagli stessi;
all’arsenale o in provenienza dallo stesso;
a un titolare di una patente di commercio di armi o in provenienza dallo stesso;
a una manifestazione specializzata o in provenienza dalla stessa;
in relazione a un cambiamento di domicilio.
Durante il trasporto di armi da fuoco, armi e munizioni sono tenute separate.
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Art. 28a88 Porto abusivo di oggetti pericolosi
È vietato il porto di oggetti pericolosi in luoghi accessibili al pubblico e portarli seco in un veicolo se:
non si può rendere verosimile che il porto di tali oggetti è giustificato da un impiego o da una manutenzione conformi allo scopo degli oggetti; e
gli oggetti suscitano l’impressione che possano essere usati abusivamente, in particolare per intimidire, minacciare o ferire persone.
Capitolo 7 Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed
emolumenti89
Art. 28b90 Autorizzazioni eccezionali
Le autorizzazioni eccezionali ai sensi della presente legge possono essere rilasciate soltanto se:
vi sono motivi rispettabili, segnatamente: 1. esigenze professionali, 2. l’utilizzo per scopi industriali, 3. la compensazione di menomazioni fisiche, 4. il collezionismo;
non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2; e
le condizioni specifiche previste dalla legge sono adempite.
Art. 2991 Controllo
Gli organi d’esecuzione cantonali sono autorizzati, in presenza del titolare di un’autorizzazione ai sensi della presente legge o del suo rappresentante, a:
verificare il rispetto delle condizioni e degli oneri connessi alla patente di commercio di armi;
ispezionare durante le ore normali di lavoro e senza preavviso i locali commerciali del titolare di una patente di commercio di armi e prendere visione dei documenti pertinenti.
Gli organi d’esecuzione procedono al sequestro del materiale probatorio.
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Il controllo e l’esame ai sensi del capoverso1 presso i titolari di una patente di commercio di armi devono essere ripetuti periodicamente.
Art. 30 Revoca dell’autorizzazione
L’autorità competente revoca un’autorizzazione ove:
le condizioni per il rilascio non siano più adempiute;
gli oneri del rilascio non siano più rispettati.
...92
Art. 30a93 Comunicazione di autorizzazioni revocate e rifiutate
L’autorità che rifiuta un’autorizzazione comunica la decisione di rifiuto all’Ufficio centrale indicandone i motivi.
L’autorità che revoca un’autorizzazione comunica la decisione di revoca all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione e all’Ufficio centrale.
Art. 30b94 Diritto di segnalazione
Le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale hanno il diritto di segnalare alle competenti autorità cantonali e federali di giustizia e polizia chiunque:
mediante l’uso di armi mette in pericolo se stesso o terzi;
facendo uso di armi minaccia sé stesso o terzi.
Art. 3195 Sequestro e confisca
L’autorità competente procede al sequestro di:
armi portate da persone non legittimate;
armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 o di persone non legittimate all’acquisto o al possesso;
oggetti pericolosi portati abusivamente; 96
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
Introdotto dall’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero
97 armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati conformemente all’articolo 18a;
98 unità elementari d’imballaggio delle munizioni, non contrassegnate conformemente all’articolo 18b.
Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l’autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sia dato un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2.
L’autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:
esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti; o
si tratta di oggetti di cui al capoverso1 lettere d ed e che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010.99 4 L’autorità competente comunica all’Ufficio centrale la confisca definitiva di armi, unitamente alla designazione esatta delle armi.
Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile.
Art. 31a100 Presa in consegna di armi da parte dei Cantoni
I Cantoni sono tenuti a prendere in consegna gratuitamente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. Dai titolari di una patente di commercio di armi possono esigere un emolumento per la presa in consegna.
Art. 31b101 Servizio di comunicazione
I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d’importanza nazionale attive nel settore delle armi.
Introdotta dall’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero
Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto 100 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 101 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Il servizio di comunicazione assume i compiti conferitigli secondo gli articoli 11 capoversi3 e 4, 32k e 42a. Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni.
Art. 31c102 Ufficio centrale
Il Consiglio federale designa l’Ufficio centrale che assiste le autorità d’esecuzione.
Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b,
capoversi3 e 4, 25 capoversi3 e 5, 31d, 32a, 32c e 32j capoverso1, l’Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti:
fornire consulenza alle autorità d’esecuzione;
coordinare le loro attività;
fungere da servizio centrale di ricezione e comunicazione per lo scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen;
inoltrare ai Cantoni di domicilio le comunicazioni su persone domiciliate in Svizzera che hanno acquistato un’arma da fuoco in uno Stato-Schengen;
elaborare raccomandazioni sull’applicazione uniforme della legislazione sulle armi e sul rilascio di autorizzazioni eccezionali;
all’occorrenza, rilasciare a compagnie aeree estere un’autorizzazione quadro per svolgere funzioni di sicurezza secondo l’articolo 27a.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’attività dell’Ufficio centrale.
Art. 31d103 Servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco
La Confederazione e i Cantoni possono gestire un servizio nazionale di coordinamento per la valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco secondo l’articolo 4 capoverso1 lettere a e f.
Esso è diretto dall’Ufficio centrale.
Art. 32104 Emolumenti
Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per:
le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni ai sensi della presente legge;
la custodia delle armi sequestrate.
102 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 103 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 Capitolo 7a:105 Trattamento e protezione dei dati Sezione 1:106 Trattamento dei dati
Art. 32a Sistemi d’informazione107
L’Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:
banca dati sull’acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA);
banca dati sull’acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS);
banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA);
banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell’esercito (DAWA);
banche dati sulle caratteristiche principali di armi (WANDA) e munizioni (MUNDA);
banche dati sulla valutazione di tracce di armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare munizioni impiegate per un reato, e persone coinvolte nella commissione di reati o vittime di reati (ASWA).
I Cantoni gestiscono un sistema d’informazione elettronico relativo all’acquisto di armi da fuoco.108
Art. 32b Contenuti dei sistemi d’informazione109
La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti:
generalità e numero di registro dell’acquirente;
tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell’arma, nonché data dell’alienazione;
data della registrazione nella banca dati.
105 Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 107 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto 108 Introdotto dall’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero 109 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto
La DEBBWA contiene i dati seguenti:
generalità e numero di registro delle persone cui è stata rifiutata o revocata un’autorizzazione oppure sequestrata un’arma;
circostanze che hanno portato alla revoca dell’autorizzazione;
tipo, genere e numero dell’arma, nonché data dell’alienazione;
circostanze che hanno portato al sequestro;
altre decisioni relative ad armi sequestrate;
data della registrazione nella banca dati.
LA DAWA contiene i dati seguenti:
generalità e numero di registro delle persone che al proscioglimento dall’obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un’arma;
generalità e numero di registro delle persone cui in base alla legislazione militare è stata ritirata l’arma personale o l’arma personale in prestito;
tipo, genere e numero dell’arma, nonché data dell’alienazione o del ritiro;
circostanze che hanno portato al ritiro dell’arma;
altre decisioni relative ad armi sequestrate;
data della registrazione nella banca dati.
La ASWA contiene i dati seguenti:
tipo, genere e numero delle armi;
genere di munizioni;
generalità di vittime, autori di reati o possessori di armi, in relazione con reati;
circostanze che hanno portato al ritiro dell’arma.
Il sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti:
generalità e numero di registro dell’acquirente e dell’alienante;
tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero dell’arma, nonché data dell’alienazione.110
Art 32c Comunicazione di dati
Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della ASWA possono essere comunicati alle seguenti autorità per l’adempimento dei loro compiti legali:
a. autorità competenti dello Stato di domicilio o d’origine;
110 Introdotto dall’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero
altre autorità di giustizia e polizia della Confederazione e dei Cantoni, nonché le autorità competenti per l’esecuzione della presente legge;
autorità straniere di polizia, di perseguimento penale e di sicurezza, nonché gli uffici di Europol e Interpol.
Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della DAWA possono essere resi accessibili alle autorità di polizia cantonali e alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo.
I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata.
I dati del sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 32a capoverso 2 possono essere comunicati, su richiesta, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione per l’adempimento dei loro compiti legali.111
Il Consiglio federale disciplina in quale misura devono essere comunicati i dati alle autorità federali e cantonali, nonché il controllo, la conservazione, la rettifica e la cancellazione dei dati.
Sezione 2 Trattamento e protezione dei dati nell’ambito degli accordi
di associazione alla normativa di Schengen112
Art. 32d113 Comunicazione di dati personali a uno Stato Schengen
La comunicazione di dati personali alle competenti autorità di Stati Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.
Art. 32e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen
Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono un adeguato livello di protezione.
Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:
a. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;
111 Introdotto dall’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero 112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 113 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata; o
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.
Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.
Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.
Art. 32f Obbligo d’informare in occasione della raccolta di dati personali
Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata. L’obbligo d’informare non sussiste se la persona interessata è già informata.
La persona interessata deve essere almeno informata in merito:
al detentore della collezione di dati;
alle finalità del trattamento dei dati;
alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;
al diritto d’accesso di cui all’articolo 32g;
alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.
Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all’inizio della registrazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.
Art. 32g Diritto d’accesso
Il diritto d’accesso è retto dall’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992114 sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.
Art. 32h Restrizione dell’obbligo d’informare e del diritto d’accesso
La restrizione dell’obbligo d’informare e del diritto d’accesso è retta dall’articolo 9 capoversi1, 2 e 4 LPD115.
Se è stata rifiutata, limitata o differita, l’informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d’accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.
Art. 32i Legittimazione a ricorrere dell’Incaricato federale della protezione dei dati
L’Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell’articolo27 capoverso 5 LPD116 e contro le decisioni dell’autorità di ricorso.
Sezione 3:117 Obblighi di comunicazione
Art. 32j Comunicazioni nell’ambito dell’amministrazione militare
L’Ufficio centrale comunica ai competenti servizi dell’amministrazione militare le persone che, in seguito all’impiego abusivo di armi da fuoco, sono registrate nella banca dati DEBBWA e sono o potrebbero essere soggette all’obbligo militare.
I competenti servizi dell’amministrazione militare comunicano all’Ufficio centrale:
l’identità delle persone che, al proscioglimento dall’obbligo militare o alla cessazione dell’attività in seno al Corpo delle guardie di confine, ricevono in proprietà un’arma, indicando il genere e il numero dell’arma;
l’identità delle persone alle quali, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l’arma personale o l’arma personale in prestito.
Art. 32k Obbligo di comunicazione delle autorità cantonali e dei servizi di comunicazione
Le competenti autorità cantonali e i servizi di comunicazione trasmettono all’Ufficio centrale le informazioni di cui dispongono circa:
l’identità delle persone senza permesso di domicilio in Svizzera che hanno acquistato in Svizzera un’arma o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
l’identità delle persone con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un’arma da fuoco o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
l’acquisto di armi o parti di armi, essenziali o costruite appositamente.
117 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Capitolo 8 Disposizioni penali
Art. 33118 Delitti e crimini119
È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
120 senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell’introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
viola gli obblighi di cui all’articolo 21;
in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d).
121 in qualità di titolare di una patente di commercio di armi: 1. fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrasse- 2. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati con- 3. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizio- 118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 119 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto 120 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto 121 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto ni a persone ai sensi dell’articolo 7 capoverso1 che non sono in grado di presentare un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2.
Chi ha agito per negligenza è punito con la multa. Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.
È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
122 offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
... 123
124 offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all’articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
Art. 34125 Contravvenzioni
È punito con la multa chiunque:
ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d’acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell’articolo33 capoverso1 lettera a;
spara senza autorizzazione con un’arma da fuoco (art. 5 cpv.3 e 4);
viola il dovere di diligenza nell’alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2);
non adempie gli obblighi secondo l’articolo 11 capoversi1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto;
122 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto 124 Introdotta dall’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero 125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008
in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1);
in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell’introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri;
non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2);
non reca con sé il permesso di porto di armi (art.27 cpv. 1);
non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso1, 9c, 11 capoversi3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5;
in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4;
ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b);
126 l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete;
lbis. 127 esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione;
in occasione dell’entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d’armi da fuoco (art. 25a cpv. 4);
trasporta un’arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2);
in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive.
Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.
Art. 35 Infrazioni commesse nell’azienda
Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974128 sul diritto penale amministrativo.
Art. 36 Perseguimento penale
Procedimento e giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. La Confederazione sostiene il coordinamento del procedimento tra i Cantoni.
126 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione 127 Introdotta dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione
L’Amministrazione delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e d’importazione di armi.129
Se una contravvenzione secondo il capoverso 2 è parimenti un’infrazione contro la legislazione sulle dogane o la legislazione relativa all’imposta sul valore aggiunto, la pena è quella prevista per l’infrazione più grave; può essere aumentata in modo appropriato.
Art. 37130
Capitolo 9 Disposizioni finali
Art. 38 Esecuzione da parte dei Cantoni
I Cantoni applicano la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.
Essi emanano le disposizioni per l’esecuzione cantonale e le comunicano alle autorità federali.
Art. 39131
Art. 40 Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale
IlConsiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative alla presente legge.
Disciplina segnatamente forma e contenuto delle autorizzazioni.
Designa le autorità che immettono direttamente i dati nelle banche dati della Confederazione.132
Può deferire compiti d’esecuzione all’Amministrazione delle dogane.
129 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). 132 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto
Art. 41133
Art. 42 Disposizione transitoria
Chiunque, ai sensi del diritto cantonale vigente, è legittimato a portare un’arma o a commerciare in armi e intende conservare tale diritto, deve presentare una domanda d’autorizzazione entro il termine di un anno a partire dall’entrata in vigore della presente legge.
I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda.
Restano valide le autorizzazioni d’importazione, esportazione e transito rilasciate secondo la legge federale del 30 giugno 1972134 e del 13 dicembre 1996135 sul materiale bellico.
Chiunque in base al diritto previgente è già in possesso di un’autorizzazione d’importazione, d’esportazione e di transito a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizione può continuare a introdurre sul territorio svizzero e a esportare questi oggetti sulla base di tale autorizzazione.136
Chiunque è già in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente secondo l’articolo 5 capoverso 2, oppure accessori di armi secondo l’articolo 5 capoverso1 lettera g deve notificarlo alle autorità cantonali competenti per il rilascio delle autorizzazioni eccezionali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione. 137
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del divieto ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 può essere presentata una domanda di autorizzazione eccezionale. La presente disposizione non si applica a chi è già in possesso di un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma. Chi non intende presentare tale domanda deve, entro sei mesi dall’entrata in vigore del divieto, alienare gli oggetti a una persona legittimata.138
Se la domanda di autorizzazione eccezionale è respinta, gli oggetti in questione devono essere alienati a una persona legittimata entro quattro mesi dalla reiezione.139 134 [RU 1973 113. RU 1998 794 art. 44] 136 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 137 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 138 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 139 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499
Art. 42a140 Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2004
Chiunque è già in possesso di un’arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l’articolo 10 deve, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, dichiarare l’oggetto al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio.
La dichiarazione ai sensi del capoverso1 non è necessaria per:
le armi da fuoco o le parti essenziali di armi acquistate precedentemente presso una persona titolare della patente di commercio di armi;
le armi da fuoco d’ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall’amministrazione militare.
Art. 43 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1999141 140 Introdotto dall’art.3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto 141 DCF del 21 set. 1998 Allegato142 Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono:
l’Accordo del 26 ottobre 2004143 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
l’Accordo del 26 ottobre 2004144 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
l’Accordo del 17 dicembre 2004145 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
l’Accordo del 28 aprile 2005146 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
il Protocollo del 28 febbraio 2008147 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
142 Introdotto dal n. II della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione