531.12
Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese
del 2 luglio 2003 (Stato 22 luglio 2003)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso2, 4 capoversi2 e 4, 5, 18–22, 52, 56 e 57 della legge dell’8 ottobre 19821 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:
Sezione 1 Generalità
Art. 1
L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e i settori di cui negli articoli 11–15 dell’ordinanza del 6 luglio 19832 sull’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese effettuano, nel quadro dello stato di preparazione permanente, provvedimenti preparatori conformemente alla presente ordinanza al fine di assicurare l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale.
Sezione 2 Provvedimenti preparatori dell’Ufficio federale per
l’approvvigionamento economico del Paese
Art. 2
L’UFAE rileva dati generali al fine di valutare i rischi ai quali è esposto l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale e analizza costantemente la situazione. Esso coordina le proprie attività con i settori.
Qualora non sia possibile garantire una sufficiente costituzione di scorte in beni d’importanza vitale mediante scorte obbligatorie (art. 6–15 LAP), l’UFAE provvede alla costituzione delle scorte necessarie concludendo contratti con imprese di produzione, di costituzione di scorte e di servizi oppure emanando disposizioni speciali.
Esso informa il pubblico sull’approvvigionamento del Paese in beni e servizi di importanza vitale.
Analizza la struttura dei costi, la formazione dei prezzi e la situazione del mercato per alcuni beni e servizi di importanza vitale. Ciò facendo coordina le proprie attività segnatamente con quelle di sorveglianza dei prezzi.
Esso sorveglia:
l’attività delle organizzazioni economiche e di imprese, esercizi e persone che partecipano all’adempimento dei compiti di approvvigionamento del Paese;
l’uso dei fondi federali impiegati per adempiere i compiti dell’approvvigionamento del Paese.
Esso difende gli interessi dell’approvvigionamento economico del Paese in seno alle organizzazioni internazionali, quali in particolare l’Agenzia internazionale dell’energia, partecipando all’elaborazione di un piano d’emergenza.
Prepara, in collaborazione con i settori, accordi internazionali nell’interesse dell’approvvigionamento economico del Paese.
Sezione 3 Provvedimenti preparatori nei settori dell’approvvigionamento di base
Art. 3 Settore alimentazione
Il settore alimentazione osserva e analizza costantemente l’evoluzione dell’approvvigionamento del Paese in derrate alimentari e mezzi di produzione agricoli.
Esso prepara provvedimenti per disciplinare la distribuzione, la consumazione, l’uso e la produzione di derrate alimentari e di mezzi di produzione agricoli e appresta lo stato di preparazione necessario.
Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell’approvvigionamento economico del Paese specifici del settore.
Art. 4 Settore energia
Il settore energia osserva e analizza costantemente l’evoluzione dell’approvvigionamento del Paese in energia.
Esso prepara provvedimenti per disciplinare l’energia fossile e l’energia elettrica e appresta lo stato di preparazione necessario.
Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell’approvvigionamento economico del Paese specifici del settore.
Art. 5 Settore prodotti terapeutici
Il settore prodotti terapeutici osserva e analizza costantemente l’evoluzione dell’approvvigionamento del Paese in prodotti terapeutici, sia per la medicina umana sia per la medicina veterinaria.
di approvvigionamento economico del Paese. O
Esso prepara provvedimenti di disciplinamento e appresta lo stato di preparazione necessario.
Esso difende gli interessi dell’approvvigionamento economico del Paese specifici del settore in seno alle organizzazioni internazionali.
Sezione 4 Provvedimenti preparatori nei settori dell’infrastruttura
Art. 6 Settore trasporti
Il settore trasporti osserva e analizza costantemente l’evoluzione dell’approvvigionamento del Paese in materia di trasporti e logistica, sia in Svizzera sia all’estero.
Esso prepara provvedimenti atti ad assicurare trasporti strategici per via terrestre, idrovia e via aerea nonché altri sistemi logistici e appresta lo stato di preparazione necessario a garantire l’approvvigionamento di base.
Esso adotta dispositivi di sicurezza per mezzi di trasporto, in particolare al fine di proteggere le navi d’alto mare che battono bandiera svizzera.
Esso prepara, in collaborazione con l’UFAE, accordi tecnici bilaterali per assicurare la logistica dei trasporti e difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell’approvvigionamento economico del Paese specifici del settore.
Art. 7 Settore industria
Il settore industria osserva e analizza costantemente l’approvvigionamento del Paese in materie prime strategiche per l’industria e in prodotti industriali semifiniti e finiti.
Esso prepara provvedimenti per disciplinare i beni di cui al capoverso1 e appresta lo stato di preparazione necessario a garantire l’approvvigionamento di base.
Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell’approvvigionamento economico del Paese specifici del settore.
Art. 8 Settore infrastruttura ICT
Ilsettore infrastruttura ICT osserva e analizza costantemente i rischi generali inerenti alla trasmissione di dati, alla loro sicurezza e disponibilità.
Esso adotta, per i casi d’emergenza, provvedimenti atti ad assicurare le adeguate telecomunicazioni con gli abbonati mobili all’estero importanti per l’approvvigionamento del Paese.
Esso prepara provvedimenti atti a garantire le infrastrutture vitali in materia di informazione e di comunicazione e appresta lo stato di preparazione necessario a garantire l’approvvigionamento di base.
Esso difende in seno alle organizzazioni internazionali gli interessi dell’approvvigionamento economico del Paese specifici del settore.
Art. 9 Settore lavoro
In collaborazione con altre autorità federali, il settore lavoro osserva e analizza gli effettivi a disposizione, segnatamente la manodopera necessaria per assicurare l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale.
Sezione 5 Indagini statistiche e obbligo d’informare
Art. 10 Indagini statistiche
L’UFAE e i settori possono compiere le indagini statistiche necessarie per adempiere i loro compiti. A tal fine collaborano con l’Ufficio federale di statistica.
Art. 11 Obbligo d’informare
L’UFAE, i settori e le organizzazioni dell’economia privata chiamate a cooperare (art. 55 LAP) sono autorizzati, al fine di adempiere i compiti affidati loro dalla presente ordinanza o da speciali prescrizioni, a esigere da chiunque le informazioni e la documentazione necessarie, in particolare libri, corrispondenza, dati e fatture.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 12 Esecuzione
L’UFAE e i settori eseguono la presente ordinanza.
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 6 luglio 19833 concernente i provvedimenti preparatori per i trasporti nell’ambito dell’approvvigionamento economico del Paese è abrogata.
Art. 14 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2003.
[RU 1983 1025] di approvvigionamento economico del Paese. O
Modifica del diritto vigente
...4
4 Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 2167.