672.942.3

Decreto federale
che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’India per evitare le doppie imposizioni

del 17 giugno 2011 (Stato 7 ottobre 2011)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20102,

decreta:

Art. 1

Il Protocollo del 30 agosto 20103 che modifica la Convenzione del 2 novembre 19944 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e l’India:

  1. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e

  2. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.

Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).