672.968.9
Decreto federale
che approva una Convenzione tra la Svizzera e Singapore per evitare le doppie imposizioni
del 16 marzo 2012 (Stato 1° agosto 2012)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20112,
decreta:
Art. 1
La Convenzione del 24 febbraio 20113 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») e se Singapore:
identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.
Nell’applicazione di quanto disposto nel capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.
Art. 2
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).