672.971.4

Decreto federale
che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Svezia per evitare la doppia imposizione

del 16 marzo 2012 (Stato 5 agosto 2012)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20112,

decreta:

Art. 1

Il Protocollo del 28 febbraio 20113 che modifica la Convenzione del 7 maggio 19654 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») e se la Svezia:

  1. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e

  2. indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.

Nell’applicazione di quanto disposto nel capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).