680.114
Ordinanza del DFF
concernente gli ammanchi e le perdite di bevande distillate ammessi in franchigia d’imposta
(Ordinanza concernente gli ammanchi di alcol)
del 15 settembre 2017 (Stato 1° gennaio 2022)
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visti gli articoli 41 capoverso 2 e 64 capoverso 4 dell’ordinanza del 15 settembre 20171 sull’alcol,
ordina:
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza stabilisce:
il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all’imposta;
il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all’immagazzinamento di etanolo non assoggettato all’imposta.
Art. 2 Calcolo degli ammanchi e delle perdite
Il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose avviene in modo forfettario in base ai valori stabiliti nell’allegato.
Il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all’immagazzinamento di etanolo non assoggettato all’imposta è pari al 2 per cento. Il calcolo si basa sull’inventario.
Se le bevande distillate sono immagazzinate in recipienti destinati al consumatore finale, non si possono far valere ammanchi o perdite.
Art. 3 Superamento dei valori forfettari
Se a causa di particolari metodi di produzione o di immagazzinamento si può comprovare il superamento regolare dei valori forfettari, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2 può, su richiesta, concordare altri valori con la persona autorizzata.
Art. 4 Deduzione degli ammanchi e delle perditedalla quantità di bevande distillate determinante ai fini dell’imposizione
Nel calcolo della quantità di bevande distillate determinante ai fini dell’imposizione sono dedotti gli ammanchi e le perdite.
Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 10 giugno 19973 concernente gli ammanchi massimi di bevande distillate nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d’imposta, è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Ammanchi di bevande spiritose
(art. 2 cpv. 1)
Processo di produzione | Valore |
|---|---|
Produzione | 2 |
Parametro: | |
Trasformazione: | 5 |
Parametro: | |
Imbottigliamento in recipienti | 2 |
Parametro: | |
Immagazzinamento | |
Immagazzinamento in botti di legno | 5 |
Immagazzinamento di prodotto sfuso | 1 |
Parametro: |