721.832
Ordinanza
sulla parte del canone per i diritti d’acqua
del 16 aprile 1997 (Stato 1° maggio 1997)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 49 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 19161 sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),
ordina:
Art. 1 Importo
Ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale)2 calcola la parte del canone per i diritti d’acqua destinata a garantire il versamento delle indennità di compensazione di cui all’articolo 22 capoversi 3 a 5 LUFI (parte del canone per i diritti d’acqua - PCA), in modo da assicurare la copertura delle indennità di compensazione dovute dalla Confederazione.
La parte del canone per i diritti d’acqua è calcolata nel modo seguente:

Art. 2 Calcolo
La parte del canone per i diritti d’acqua è riscossa sulla potenza lorda complessiva per la quale nel Cantone sono dovuti il canone per i diritti d’acqua o una prestazione corrispondente.
È determinante la potenza lorda dell’anno precedente, stabilita dal Cantone secondo il diritto cantonale; detta potenza va comunicata annualmente all’Ufficio federale entro la fine di febbraio.
Se il Cantone non stabilisce alcuna potenza lorda, l’Ufficio federale la determina nel modo seguente:

PL = potenza lorda in kW; E = produzione media prevista in kWh in virtù della Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera.
Art. 3 Esecuzione
L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.
Art. 4 Disposizioni finali
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1997.
La parte del canone per i diritti d’acqua è riscossa per il 1997 pro rata temporis con quella per il 1998.