Fonte

725.14

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina
(LTS)

del 17 giugno 1994 (Stato 1° gennaio 1995)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 36sexies della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 19942, decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 36sexies capoverso3 della Costituzione federale3 sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 2 Strade di transito nella regione alpina

Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:

  1. la strada del San Bernardino: tratta Thusis–Bellinzona-Nord;

  2. la strada del San Gottardo: tratta Amsteg–Göschenen–Airolo–Bellinzona-Nord;

  3. la strada del Sempione: tratta Briga–Gondo/Zwischbergen (confine);

  4. la strada del Gran San Bernardo: tratta Sembrancher–entrata nord della galleria.

Art. 3 Capacità

La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.

Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:

  1. la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;

  2. l’allargamento di strade mediante corsie supplementari.

RU 1994 2712

La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all’aumento della capacità.

Art. 4 Strade di circonvallazione

La costruzione e l’estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.

Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell’ambiente.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19954

DCF del 17 nov. 1994