741.016
Ordinanza
sulle competenze del DATEC e dell’USTRA relative alla modifica di trattati internazionali in materia di diritto della circolazione stradale
(OCTrIn)
del 20 settembre 2024 (Stato 1° aprile 2025)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 106a della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr),
ordina:
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza intende assicurare l’attuazione tempestiva dei trattati internazionali in materia di circolazione stradale e dei relativi emendamenti.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza non si applica alla conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 novembre 20022 concernente il trasporto di merci pericolose su strada.
Art. 3 Competenze del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può:
apportare modifiche di particolari tecnici delle regolamentazioni internazionali di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali sulla costruzione e l’equipaggiamento che riguardano particolari tecnici di importanza secondaria;
approvare emendamenti all’Accordo europeo del 1° luglio 19704 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.
Art. 4 Competenze dell’Ufficio federale delle strade
L’Ufficio federale delle strade può approvare i seguenti emendamenti, purché di portata limitata:
emendamenti di trattati internazionali concernenti il riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e autorizzazioni;
emendamenti all’Accordo del 20 marzo 19585 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;
emendamenti agli allegati dell’Accordo del 30 settembre 19576 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.
Art. 5 Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...7
Art. 6 Disposizione transitoria
Le procedure di approvazione in corso al momento dell’entrata in vigore sono disciplinate dal diritto anteriore.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.