Fonte

742.140

Ordinanza dell’Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

del 9 ottobre 1998 (Stato 28 giugno 2005)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 19973; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20044 concernente modifiche del finanziamento dei progetti FTP (in particolare allegati 2 e 3), 5 decreta:

Art. 1 Scopo

Il fondo assicura il finanziamento dei grandi progetti ferroviari per il tramite di un conto speciale che figura nei conti della Confederazione.

Il presente decreto fissa il contenuto e la struttura del fondo nonché le procedure che presiedono al suo finanziamento e all’attribuzione dei mezzi.

Le disposizioni della legge del 6 ottobre 19896 sulle finanze della Confederazionesono applicabili sussidiariamente.

Art. 2 Struttura e contenuto

Il fondo si compone di un conto economico e di un bilancio.

Il conto economico ingloba gli oneri e i redditi:

  1. i redditi si compongono delle attribuzioni al fondo sotto forma di introiti a destinazione vincolata, di capitalizzazione di mutui e di concessione di anticipi, nonché degli interessi attivi sui mutui e sul patrimonio netto;

  2. gli oneri si compongono dei prelievi messi a disposizione dei progetti, dei rimborsi degli impegni vincolati alla loro realizzazione e al relativo finanziamento, degli interessi passivi sugli impegni del fondo nonché degli ammortamenti degli attivi.

RU 1999 775

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005

[CS 1 3; RU 1998 2031, 1999 741]. Questa disposizione corrisponde all’art. 196 n. 3 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005

Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e degli impegni vincolati alla realizzazione e al finanziamento dei progetti.

Art. 3 Procedura di prelievo

L’Assemblea federale determina annualmente con decreto federale semplice separato, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, i mezzi da mettere a disposizione dei diversi progetti.

A questo scopo, essa stanzia un credito di pagamento per ogni singolo progetto; per la nuova ferrovia transalpina, stanzia singoli crediti di pagamento per:

  1. la linea di base del San Gottardo;

  2. la linea di base del Lötschberg;

  3. il raccordo della Svizzera orientale alla linea di base del San Gottardo;

  4. i miglioramenti sul resto della rete;

  5. la sorveglianza del progetto.

D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, in caso di necessità, affinare la struttura dei crediti di pagamento per i diversi progetti.

Quando i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è conforme alle aspettative, il Consiglio federale può autorizzare per il progetto in questione un prelievo supplementare fino a concorrenza del 15 per cento del credito di pagamento autorizzato per l’anno in corso.

Art. 4 Procedura d’attribuzione

Nel quadro delle competenze definite nell’articolo 23 capoverso 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale7 e in base a una pianificazione finanziaria intesa a garantire il finanziamento dei progetti, il Consiglio federale decide periodicamente il livello di prelievo dei diversi mezzi finanziari che possono essere attribuiti al fondo.

Art. 5 Partecipazione finanziaria di terzi ai progetti

Quando il Consiglio federale determina le modalità organizzative e finanziarie che permettono la partecipazione diretta di privati o di organizzazioni internazionali ai grandi progetti ferroviari, la soluzione scelta non deve condurre a un superamento del limite prestabilito del livello di indebitamento massimo della Confederazione conformemente all’articolo 23 capoverso 2 lettera d delle disposizioni transitorie della Costituzione federale8, né a un accrescimento dei rischi finanziari che possono avere un impatto sui conti della Confederazione.

[CS 1 3; RU 1998 2031, 1999 741]

[CS 1 3; RU 1998 2031, 1999 741]

Art. 69 Concessione di anticipi

Per garantire un finanziamento continuo dei progetti, possono essere accordati al fondo anticipi imputati sul conto capitale della Confederazione, anche se comportano un aumento temporaneo del livello d’indebitamento.

Il tetto massimo degli anticipi che possono essere concessi ammonta cumulativamente a 8,6 miliardi di franchi (prezzi del 1995). Il Dipartimento federale delle finanze riesamina periodicamente la situazione. L’Assemblea federale decide gli adeguamenti necessari del tetto massimo. Tiene allora conto, da una parte, dei vincoli tecnici, dell’evoluzione dei costi, del calendario nonché del bisogno di progetti e, dall’altra, del livello d’indebitamento generale della Confederazione. Il tetto massimo non può essere aumentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. Sino alla fine del 2010 gli anticipi cumulati sono indicizzati.

Gli anticipi sono pienamente rimborsabili. Dal 2015, almeno il 50 per cento delle somme a destinazione vincolata da versare al fondo secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere b ed e della Costituzione federale deve essere iscritto nel budget e nella pianificazione finanziaria del fondo per il rimborso degli anticipi. Il meccanismo di rimborso non può essere allentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. La presente regolamentazione si applica finché la totalità degli anticipi è stata rimborsata.

In caso di ritardi nella costruzione o di altri eventi imprevedibili il Consiglio federale può prorogare al massimo di due anni le scadenze previste nei capoversi 2 e 3. Gli anticipi sono concessi a un tasso d’interesse di mercato. Tale interesse è imputato al conto economico. L’Amministrazione federale delle finanze determina le modalità d’applicazione.

Art. 7 Rimunerazione del patrimonio netto

Il patrimonio netto del fondo rappresenta il saldo attivo del bilancio, quando l’insieme degli anticipi sono stati rimborsati.

La rimunerazione di un eventuale patrimonio netto si effettua alle condizioni del mercato. Il provento è iscritto nel conto economico.

Art. 8 Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria

Il Consiglio federale sottopone annualmente i conti del fondo all’approvazione dell’Assemblea federale.

Stabilisce una pianificazione finanziaria su quattro anni. Ne informa l’Assemblea federale, in margine al preventivo.

Art. 9 Fine del fondo

Il fondo cessa di esistere quando i lavori di costruzione dei diversi progetti sono stati terminati e tutti gli anticipi sono stati completamente rimunerati e rimborsati.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005

Art. 10 Trattamento contabile degli investimenti già realizzati

Il 1° gennaio 2005 i mutui rimborsabili concessi a tassi di mercato tra il 1998 e il 2004 per i grandi progetti ferroviari sono trasformati in contributi a fondo perso per le gallerie di base; quelli per gli altri progetti sono trasformati in mutui a tassi variabili e rimborsabili condizionatamente. Inoltre, i mutui a tassi variabili e rimborsabili condizionatamente concessi per il raccordo della Svizzera orientale all’asse di transito del San Gottardo sono trasformati, in ragione del 25 per cento delle spese di investimento effettuate tra il 1998 e il 2004, in contributi a fondo perso. Restano iscritti nei conti del fondo.10

La trasformazione dei mutui è contabilizzata nel conto capitale della Confederazione.

Art. 11 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

Il presente decreto11, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù dell’articolo 23 capoverso3 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale.12

Entra in vigore simultaneamente al decreto federale del 20 marzo 199813 sulla costruzione e sul finanziamento dei progetti d’infrastruttura dei trasporti pubblici con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e resta in vigore per la durata dello stesso.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005

Oggi: ordinanza dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 1 Cost. - RS 101).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005