Fonte

742.140

Legge federale concernente il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria
(Legge sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, LFIF)

del 21 giugno 2013 (Stato 1° gennaio 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 87a della Costituzione federale2 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20123, decreta:

Art. 1 Fondo

Il Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

La legge federale del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

Art. 25 Contabilità del Fondo

La contabilità del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.

Il conto economico contempla almeno:

  1. come ricavi: 1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata, 2. i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione secondo l’articolo 87a capoverso2 lettera d della Costituzione federale, 3. gli interessi attivi sui mutui;

  2. come spese: 1. i prelievi per l’esercizio, 2. gli interessi passivi sugli impegni del Fondo, 3. gli ammortamenti di attivi.

RU 2015 661

All. alla LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (RU 2015 651).

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).

Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e degli impegni, nonché il capitale proprio.

Il conto degli investimenti contempla almeno la concessione di mutui e gli investimenti nel mantenimento della qualità e nell’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria nonché gli investimenti per i corrispondenti mandati di ricerca. Ne sono escluse le uscite non attivabili che figurano come tali al capoverso2 lettera b numero 1.

Art. 3 Conferimenti

Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei singoli versamenti attribuiti al Fondo.

Gli importi di cui agli articoli 87a capoverso2 lettera d e 196 numero3 capoverso 2 Cost. si basano sui prezzi del 2014. Sono adeguati all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l’indice di rincaro delle opere ferroviarie. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

Art. 4 Prelievi

L’Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti:

  1. esercizio e mantenimento della qualità;

  2. ampliamento;

  3. mandati di ricerca.

I prelievi devono garantire prioritariamente il fabbisogno per l’esercizio e il mantenimento della qualità.

Se i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è conforme alla pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il credito a preventivo annuale stanziato per l’ampliamento di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 5 Limite di spesa

Per i prelievi di cui all’articolo4 capoverso 1 lettera a, l’Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale.

Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa, il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo dell’infrastruttura.

Art. 6 Crediti d’impegno

I crediti d’impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall’articolo 58 della legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie.

Art. 7 Indebitamento, riserva e remunerazione

Il Fondo non può indebitarsi oltre l’ammontare dell’anticipo.

Il Fondo costituisce una riserva adeguata.

L’avere non è remunerato.

Art. 8 Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria

Il Consiglio federale sottopone annualmente per approvazione la contabilità del Fondo all’Assemblea federale.

Stabilisce per il Fondo una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l’Assemblea federale, in margine al preventivo del Fondo.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza dell’Assemblea federale del 9 ottobre 19987 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è abrogata.

Art. 10 Scioglimento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Con l’entrata in vigore del decreto federale del 20 giugno 20138 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»), il Fondo si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari.

Contemporaneamente il Fondo si assume i mutui concessi a carico del bilancio ordinario della Confederazione per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria.

Art. 11 Estinzione dell’anticipo

A partire al più tardi dal 1° gennaio 2019 e sino alla completa estinzione dell’anticipo, nel preventivo e nella pianificazione finanziaria del Fondo sono destinati alla rimunerazione e al rimborso dell’anticipo almeno il 50 per cento dei conferimenti di cui all’articolo 87a capoverso2 lettera a Cost. nonché i conferimenti di cui all’articolo 196 numero3 capoverso 2 Cost.

[RU 1999 775, 2005 2517, 2009 1169, 2010 5017]

Sull’anticipo sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Amministrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20169

DCF del2 giu. 2014 (FF 2014 3507).