Fonte

747.224.114.3

Prescrizioni del 19 maggio 1989 concernenti l'installazione e il controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del7 giu. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 472). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 22 dic. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 859).

§4 Requisiti dell’alimentazione elettrica di bordo L’alimentazione elettrica degli impianti radar e degli indicatori di velocità di girata deve disporre di propri fusibili e deve essere protetta contro le interruzioni.

§5 Installazione dell’antenna radar 1. L’antenna radar va installata il più vicino possibile all’asse longitudinale del battello. Nel campo d’emissione dell’antenna, non devono esservi ostacoli suscettibili di provocare falsi echi oppure settori d’ombra indesiderati; se necessario, l’antenna radar va montata a prua. L’installazione e il fissaggio dell’antenna radar nella posizione d’esercizio devono avere una stabilità che ne permetta il funzionamento secondo la precisione richiesta. 2. Una volta corretto l’angolo azimutale di montaggio dopo l’apparizione dell’immagine radar, lo scarto tra la linea di fede e l’asse longitudinale del battello deve essere inferiore a 1 grado.

§6 Installazione del ricevitore e del blocco di comando 1. Il ricevitore e il blocco di comando vanno installati nella timoneria in modo che sia facilmente possibile valutare l’immagine radar e manipolare l’impianto radar. La disposizione azimutale dell’immagine radar deve coincidere con la situazione naturale dell’ambiente circostante. I supporti e le mensole regolabili devono essere costruiti in modo tale da poter essere bloccati in qualsiasi posizione senza vibrazioni proprie. 2. Durante la navigazione a mezzo radar, la luce artificiale non deve provocare riflessi in direzione dell’osservatore. 3. Se il blocco di comando non è installato nell’apparecchio indicatore, esso deve trovarsi in un alloggiamento situato a non più di 1 m dallo schermo. Non sono ammessi telecomandi senza cavo. 4. Se vengono installate apparecchiature ripetitrici, esse sono assoggettate alle prescrizioni valide per gli impianti di navigazione a mezzo radar.

§7 Installazione dell’indicatore di velocità di virata 1. Il sensore va montato possibilmente nella parte centrale del battello, orizzontalmente e in direzione dell’asse longitudinale del battello. Il punto in cui è installato non deve essere esposto a vibrazioni e a fluttuazioni importanti di temperatura. L’indicatore va possibilmente installato sopra lo schermo radar. 2. Se vengono installate apparecchiature ripetitrici, esse sono assoggettate alle prescrizioni valide per gli indicatori di velocità di virata.

§ 85 Installazione del sensore di posizione Il sensore di posizione (p. es. antenna DGPS) deve essere installato in modo da assicurare una precisione massima e limitare il più possibile un calo delle prestazioni dovuto a sovrastrutture ed emittenti situate a bordo.

§ 96 Controllo dell’installazione e del funzionamento L’autorità competente o una ditta riconosciuta di cui al § 3 deve eseguire un controllo dell’installazione e del funzionamento prima della prima messa in funzione dopo l’installazione, in caso di sostituzioni rispettivamente proroghe del certificato del battello (eccetto conformemente al § 2.09 cifra 2 del R del 18 maggio 19947 per l’ispezione dei battelli del Reno) e dopo ogni modificazione apportata al battello, suscettibile di perturbare il funzionamento di questi impianti. Devono essere adempiute le seguenti condizioni: a. l’alimentazione elettrica deve essere dotata di un proprio fusibile; b. la tensione d’esercizio deve rientrare nella tolleranza (§ 2.01 delle prescrizioni del 19 maggio 19898 concernenti i requisiti minimi e le modalità di prova degli impianti radar per la navigazione sul Reno, risp. delle prescrizioni del 19 maggio 19899 concernenti i requisiti minimi e le modalità di prova degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno); c. i cavi e la loro posa devono adempiere le prescrizioni del regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno e, se del caso, del regolamento del 29 novembre 200110 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR); d. il numero di rotazioni dell’antenna deve essere di almeno 24 al minuto; e. nel campo d’emissione dell’antenna, a bordo non si deve trovare nessun ostacolo che pregiudichi la navigazione; f. l’interruttore di sicurezza per l’antenna deve essere pronto a funzionare. Questo non vale per gli impianti radar omologati prima del 1° gennaio 1990; g. gli apparecchi indicatori, gli indicatori di velocità di virata e gli organi di comando vanno disposti secondo ottimali criteri ergonomici; h. la linea di fede dell’impianto radar può differire al massimo di 1 grado dall’asse longitudinale del battello; i. la precisione della rappresentazione azimutale e della distanza deve adempiere le condizioni (rilevamento di obiettivi noti); k. la linearità nelle zone vicine deve essere in ordine (pushing e pulling);

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del7 giu. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 472). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del7 giu. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 472).

l. la distanza minima rappresentabile dev’essere ≤ 15 m; m. il punto centrale dell’immagine dev’essere visibile e il suo diametro non superare 1 mm; n. falsi echi da riflessione oppure settori d’ombra indesiderati in prossimità della linea di fede non devono manifestarsi o pregiudicare la sicurezza della navigazione; o. l’attenuazione degli echi provocati dalla pioggia e dalle onde (Preset STC e FTC) e la loro regolazione devono essere in ordine; p. la regolazione dell’amplificazione deve essere in ordine; q. la messa a fuoco dell’immagine e la discriminazione devono essere in ordine; r. la direzione di virata del battello deve corrispondere all’indicazione dell’indicatore di virata e la posizione zero durante la navigazione in linea retta deve essere in ordine; s. l’impianto radar non dev’essere sensibile a emissioni del radiotrasmettitore di bordo oppure a perturbazioni causate da altre fonti che si trovano a bordo; t. l’impianto radar e/o l’indicatore di velocità di virata non devono pregiudicare il buon funzionamento delle altre apparecchiature di bordo. Inoltre, per gli apparecchi ECDIS interno: u. il margine d’errore statico per il posizionamento della carta non deve essere superiore a 2 m; v. il margine d’errore angolare statico per la carta non deve essere superiore a 1 grado.

§ 1011 Certificato relativo all’installazione e al funzionamento Dopo il superamento del controllo conformemente al § 8, l’autorità competente o la ditta riconosciuta emette un certificato conforme al modello qui accluso (appendice). Questo certificato va tenuto costantemente a bordo. Nel caso in cui non fossero adempiute tutte le condizioni del controllo, sarà allestito un elenco dei difetti. Qualsiasi certificato ancora disponibile viene ritirato, rispettivamente inviato all’autorità competente dalla ditta riconosciuta.

§ 1112 Prescrizioni temporanee La Commissione centrale per la navigazione sul Reno potrà promulgare delle prescrizioni temporanee quando, per tener conto dell’evoluzione tecnica della navigazione interna, risulterà necessario adottare delle misure che portino delle modifiche urgenti alle presenti prescrizioni o che permettano delle prove senza nuocere alla sicurezza o alla fluidità della navigazione. Tali prescrizioni saranno

11 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del7 giu. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 472). 12 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 29 gen. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 378).

pubblicate dall’autorità competente e avranno una validità massima di tre anni. Saranno messe in vigore simultaneamente in tutti gli Stati rivieraschi del Reno e in Belgio e verranno abrogate nelle stesse condizioni.

II Disposizioni transitorie 1. Per i battelli che, conformemente alla risoluzione 1969-II-1813, il 1° gennaio 1990 sono dotati di impianti radar e di indicatori di velocità di virata, a partire dal 1° gennaio 1995 sono applicabili soltanto i § 8 e 9 delle presenti prescrizioni. Questi battelli dovranno tuttavia essere in possesso di un certificato conformemente al § 9 al più tardi entro il 1° gennaio 1995. 2. I battelli che sono dotati di tipi di impianti di navigazione radar e di indicatori di velocità di virata la cui omologazione non sarà più prorogata o concessa possono continuare a usare le apparecchiature installate a bordo a condizione che siano adempiute le disposizioni dei § 8 e 9 delle presenti prescrizioni.

III Le presenti prescrizioni entrano in vigore il 1° gennaio 1990.

13 [RU 1974 1263 1273, 1989 2031 art. 3 lett. a e b]

Appendice (§ 9) Modello

Certificato relativo all’installazione e al funzionamento dell’impianto radar e dell’indicatore di velocità di virata Tipo/nome del battello: Numero ufficiale:

Proprietario Nome: Indirizzo:

Telefono:

Apparecchiature radar Numero: N. d’ordine. Contrassegno Tipo N. d’omologazione N. di serie

Indicatore di velocità di virata Numero: N. d’ordine. Contrassegno Tipo N. d’omologazione N. di serie

Il presente certificato attesta che l’impianto radar e l’indicatore di velocità del battello adempiono le prescrizioni concernenti l’installazione e il controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno.

Ditta specializzata riconosciuta

Nome: Telefono: Indirizzo:

Luogo: Data:

Timbro

Autorità concedente Nome: Telefono: Indirizzo: