Fonte

748.0

Legge federale sulla navigazione aerea
(LNA)

del 21 dicembre 1948 (Stato 1° gennaio 2017)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87 e 92 della Costituzione federale2 (Cost.);3 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19454, decreta:

Parte prima Principi della navigazione aerea

Titolo primo Spazio aereo e superficie terrestre

Capo primo Sovranità sullo spazio aereo e suoi effetti

Art. 15 I. Uso dello spazio aereo svizzero 1. Principio e finizioni

L’uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislade- zione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.

Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell’atmosfera per mezzo di reazioni dell’aria diverse da quelle dell’aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d’aria).

Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.

Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.

RU 1950 I 479

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).

[CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 87 e 92 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Art. 26 2. Aeromobili e ordigni balistici ammessi alla circolazione

Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:

  1. gli aeromobili svizzeri di Stato;

  2. gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all’articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell’articolo 56;

  3. gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108);

  4. gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;

  5. gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)7.

Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza della navigazione aerea o per motivi inerenti alla protezione dell’ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.

Art. 3 II. Vigilanza della Confederazione 1. Autorità federali

Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita per mezzo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)8. ....9.10

Per la vigilanza immediata è istituito l’UFAC come speciale divisione del DATEC.

Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Per. abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1989; FF 2005 3479).

1a. Accordi 1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concerinternazionali12 nenti:

  1. il traffico aereo internazionale;

  2. la sicurezza aerea;

  3. il servizio della sicurezza aerea;

  4. lo scambio di dati aeronautici. 2 Gli accordi concernenti la sicurezza aerea e il servizio della sicurezza aerea possono contenere in particolare disposizioni concernenti:

  5. la vigilanza, incluse le sanzioni;

  6. la delega di singoli settori o competenze di vigilanza a istituzioni internazionali. 3 Gli accordi concernenti il servizio della sicurezza aerea possono:

  1. contenere disposizioni relative alla responsabilità per i danni causati nell’ambito della fornitura di servizi della sicurezza aerea; queste disposizioni possono derogare alla legge del 14 marzo 195813 sulla responsabilità;

  2. prevedere che il servizio della sicurezza aerea possa coprire regioni transfrontaliere. 4 Se, in applicazione di un accordo concernente il servizio della sicurezza aerea, è tenuta a versare indennizzi per danni causati illecitamente da un fornitore svizzero di servizi della sicurezza aerea, la Confederazione ha diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo.

1b. Collabora- L’UFAC può concludere con autorità aeronautiche estere o istituzioni zione con autorità straniere16 internazionali accordi concernenti la collaborazione amministrativa e tecnica, in particolare in materia di:17

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Originario art. 3bis

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

  1. vigilanza sulle imprese di navigazione aerea;

  2. 18 servizio di sicurezza aerea;

  3. ricerche e salvataggi;

  4. 19 vigilanza sulla costruzione, la navigabilità e la manutenzione di aeromobili;

  5. 20 delega di singole competenze di vigilanza;

  6. 21 simulatori di volo e altri apparecchi elettronici per l’addestramento;

  7. 22 formazione professionale e abilitazione del personale aeronautico, nonché la vigilanza su quest’ultimo;

  8. 23 trattamento e scambio di dati aeronautici.

Art. 424 2. Delega della sorveglianza

L’UFAC può delegare singoli settori o competenze di vigilanza alle direzioni degli aerodromi e, con il loro consenso, ai Cantoni, ai Comuni oppure a organizzazioni o persone idonee.25

I Governi dei Cantoni interessati saranno sentiti prima di qualsiasi delega di competenze alle autorità comunali.

Art. 526 3. ..

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1989; FF 2005 3479).

Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). FF 2009 4263).

Art. 627 4. Ricorso 5. Allegati alla Convenzione di Chicago e collaborazione europea 6. Emolumenti

Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d’esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.28

...29

Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare direttamente applicabili taluni allegati, comprese le relative prescrizioni tecniche, della Convenzione del 7 dicembre 194431 relativa all’aviazione civile internazionale; per queste disposizioni può prescrivere un modo di pubblicazione speciale e decidere che taluni allegati o parti di allegati non verranno tradotti.

Il Consiglio federale può applicare tale disciplinamento pure alle prescrizioni tecniche stabilite nell’ambito della collaborazione tra le autorità aeronautiche europee.

L’UFAC riscuote emolumenti per le sue decisioni e per i servizi prestati.

Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti.

Art. 7 III. Limitazioni alla navigazione aerea 1. Divieto di circolare

Nell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica o per ragioni di ordine militare, il Consiglio federale può vietare o limitare in modo temporaneo o permanente l’uso dello spazio aereo o il sorvolo di certe zone.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Nuovo testo giusta il n. 82 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). FF 2009 4263).

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Art. 833 2. Obbligo di utilizzare un aerodromo, atterramenti esterni34 2a. Struttura dello spazio aereo

Gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto da e su aerodromi.35

Il Consiglio federale disciplina:

  1. a quali condizioni gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare fuori degli aerodromi (atterramenti esterni);

  2. quali edifici e impianti che permettono o facilitano gli atterramenti esterni sono autorizzati; il diritto in materia di pianificazione del territorio e il diritto della costruzione devono tuttavia essere rispettati.36 3 Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo solo sulle aree d’atterramento designate dal DATEC d’intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e le competenti autorità cantonali.37 4 La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio.

Per motivi importanti l’UFAC può concedere, d’intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.38

Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di formazione continua delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.39

Per gli atterramenti in montagna l’UFAC può prescrivere spazi aerei o vie aeree. Sente prima i Governi dei Cantoni interessati.40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4263).

Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

L’UFAC definisce la struttura dello spazio aereo.

La struttura dello spazio aereo entra in vigore anche se contro di essa è stato interposto ricorso.

Art. 9 3. Aerodromi e idroscali doganali

Gli aeromobili che si dirigono all’estero o ne provengono possono prendere il volo od atterrare soltanto su aerodromi e idroscali doganali.

In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può, d’intesa con l’UFAC, autorizzare l’uso di altro campo.

Art. 10 4. Varco della frontiera

L’UFAC può designare, d’intesa con la Direzione generale delle dogane, determinati punti tra i quali non può essere varcata la frontiera.

Art. 1142 IV. Diritto applicabile I. Utilizzazione abusiva di aeromobili

Lo spazio aereo che sovrasta la Svizzera è soggetto al diritto svizzero.

Il Consiglio federale può fissare norme speciali per gli aeromobili stranieri, sempreché esse non deroghino alle disposizioni sulla responsabilità civile e a quelle penali della presente legge.

All’estero, a bordo degli aeromobili svizzeri, è applicabile il diritto svizzero, a meno che non sia imperativamente applicabile quello dello Stato ospitante o sorvolato.

Sono, in ogni caso, riservate le disposizioni degli accordi internazionali, le norme riconosciute del diritto internazionale e le disposizioni della presente legge sull’applicabilità territoriale delle disposizioni penali.

Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317; BBl 1962 II 717 ediz. ted., FF 1962 II 713 ediz. franc.).

Capo secondo: Uso dello spazio aereo e misure di sicurezza43

È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 194445 relativa all’aviazione civile internazionale.

Questa disposizione si applica per analogia anche all’uso all’estero:

  1. di aeromobili svizzeri;

  2. di aeromobili stranieri da parte di un esercente la cui sede principale o residenza permanente si trova in Svizzera.

Art. 1246 II. Prescrizioni completive 1. Competenza

Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza della navigazione aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l’inquinamento dell’aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all’impiego di aeromobili.

Esso emana altresì prescrizioni per la protezione della natura.

3I Governi dei Cantoni interessati devono essere sentiti prima dell’emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi.

Art. 13 2. Autorizzazioni

Il Consiglio federale può subordinare all’autorizzazione preventiva dell’UFAC, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l’organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l’esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili.

Art. 1447 3. Divieti

Nello spazio aereo svizzero sono vietati i voli a velocità supersoniche.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235).

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

È vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo, riservate le eccezioni da determinare dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale può vietare o subordinare a un’autorizzazione dell’UFAC la presa di fotografie aeree e la loro pubblicazione, la pubblicità e la propaganda con aeromobili, come pure il trasporto di determinati oggetti per via aerea.

Art. 1548 4. Provvedimenti speciali

L’UFAC ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza di volo e combattere i rumori degli aeromobili, sia all’atto del rilascio d’un’autorizzazione, sia mediante apposita decisione.

Art. 16 5. Ispezione

Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti.

Art. 1749 6. Atterramenti forzati

Se un aeromobile, in stato d’emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l’operazione, a chiedere le istruzioni all’autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali.

Nell’attesa l’aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali.

Art. 18 III. Obbligo di atterrare50

Qualsiasi aeromobile può, per motivi d’ordine e di sicurezza pubblica, essere obbligato ad atterrare. Esso deve obbedire senza indugio ai segnali d’atterramento.

Qualsiasi aeromobile che usa, senza averne il diritto, lo spazio aereo svizzero, deve atterrare sul più vicino aerodromo o idroscalo doganale per sottoporsi al controllo delle autorità competenti. Esso rimane sotto sequestro fino al momento in cui l’UFAC gli rilascia l’autorizzazione di circolare.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317; BBl 1962 II 717 ediz. ted., FF 1962 II 713 ediz. franc.).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Art. 1951 IV. Voli all’estero V. Formazione del personale navigante straniero nonché manutenzione di apparecchi volanti stranieri

L’UFAC può limitare o vietare i voli di aeromobili svizzeri all’estero se la sicurezza dell’esercizio lo esige; questa disposizione si applica ai voli effettuati da aeromobili stranieri il cui esercente ha la sede principale o la residenza permanente in Svizzera.

Qualora motivi politici impongano provvedimenti di cui al capoverso 1, l’UFAC li attua d’intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri.

L’UFAC può, d’intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, vietare la formazione di personale navigante straniero nonché la manutenzione e la riparazione di apparecchi volanti stranieri, se gravi motivi di politica estera lo esigono.

Art. 2053 VI. Sistema di notifica degli eventi particolari

Ai fini di migliorare la sicurezza di volo, il Consiglio federale predispone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore dell’aviazione. Agli infortuni e agli incidenti gravi nel settore dell’aviazione si applica l’articolo 23 capoverso 1.54

Per l’approntamento del sistema di segnalazione il Consiglio federale si ispira alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 200355 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile.

Il Consiglio federale può prevedere la rinuncia all’apertura di un procedimento penale nei confronti degli autori della segnalazione.

Art. 21 VII. Esercizio della polizia aerea56

La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio federale.

Il personale che a bordo degli aeromobili si occupa della salvaguardia della sicurezza può applicare la coercizione di polizia e misure

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3479).

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

GU L 167 del4 lug. 2003, p. 23.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200857 sulla coercizione è applicabile.58

Sono riservate le competenze generali della polizia della Confederazione e dei Cantoni su gli aerodromi, gli idroscali e gli altri terreni messi al servizio della navigazione aerea.

Art. 22 VIII. Infortuni aeronautici e incidenti gravi 1. Servizio di salvataggio59

L’UFAC può emanare disposizioni sull’organizzazione del servizio di salvataggio negli infortuni aerei.

Art. 2360 2. Provvedimenti d’urgenza

Il personale aeronautico interessato, gli organi della polizia aerea e le autorità locali devono annunciare senza indugio al DATEC gli infortuni e gli incidenti gravi nel settore dell’aviazione.61

Le autorità locali provvedono affinché sul luogo dell’infortunio non sia fatto alcun mutamento che possa ostacolare l’inchiesta, salvo le operazioni indispensabili di salvataggio e di soccorso.

Art. 2462 3. Inchiesta a. In generale

Per ogni infortunio e incidente grave nel settore dell’aviazione è aperta un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.

L’inchiesta serve a impedire infortuni analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità.

Art. 2563 b. Servizio d’inchiesta

Il Consiglio federale istituisce un servizio incaricato di svolgere le inchieste.

Introdotto dal n. 6 dell’all. alla L del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 2 ott. 1959, in vigore dal 1° mag. 1960 (RU 1960 371; FF 1959 I 959).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263).

Il servizio d’inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative; esso è amministrativamente subordinato al DATEC.

Il Consiglio federale nomina la direzione del servizio d’inchiesta. I membri della direzione devono essere specialisti indipendenti.

La direzione assume gli altri collaboratori del servizio d’inchiesta.

Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione del servizio d’inchiesta. Può raggrupparlo con il servizio d’inchiesta di cui all’articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 195764 sulle ferrovie.

Art. 2665 c. Procedura d. Spese

Il servizio d’inchiesta presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

Per chiarire i fatti, il servizio d’inchiesta può ordinare:

  1. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;

  2. perquisizioni;

  3. sequestri;

  4. analisi mediche quali prove del sangue e dell’urina;

  5. autopsie;

  6. l’analisi di apparecchi di registrazione;

  7. perizie.

Se tange diritti od obblighi, il servizio d’inchiesta emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 196866 sulla procedura amministrativa.

Le decisioni emanate nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione al servizio d’inchiesta.

Ilservizio d’inchiesta gestisce un sistema di assicurazione della qualità. La direzione provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l’infortunio intenzionalmente o per negligenza grave, il servizio d’inchiesta può addossargli una parte delle spese d’inchiesta. Il Consiglio federale ne disciplina il calcolo. Al riguardo considera la gravità della colpa.

Le spese di rimozione sono a carico dell’esercente dell’aeromobile, indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia stato ordinato ai fini dell’inchiesta.

Il Cantone sul cui territorio si è verificato l’infortunio assume le spese di sorveglianza in loco.

Art. 26b e 26c68

Art. 2769 IX. Traffico aereo commerciale . 1. Imprese con sede in Svizzera a. Autorizzazione di esercizio

.

Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un’autorizzazione di esercizio dell’UFAC. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.

L’autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l’impresa:

  1. 70 dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d’uso sull’aerodromo previsto quale ubicazione dell’esercizio;

  2. dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli aeromobili;

  3. è redditizia e dispone di un’organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili;

  4. dispone di una sufficiente copertura assicurativa;

  5. impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263).

Introdotti dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogati dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 1119 4573; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.

L’autorizzazione può essere modificata o revocata.71

Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 2872 b. Concessione di rotte

Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all’impresa in possesso di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 27.

Quando rilascia una concessione, l’UFAC esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.73

La concessione può essere rilasciata per l’esercizio di singole o più rotte. La sua durata è limitata. La concessione può essere rinnovata, modificata o revocata.

Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un’impresa concessionaria può far effettuare voli da altre imprese di trasporti aerei. L’impresa concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. L’impresa che effettua realmente i voli è soggetta agli obblighi derivanti dagli articoli 27 o 29.

Il Consiglio federale disciplina la procedura in particolare per quanto concerne il rilascio della concessione e determina il contenuto e la portata dell’obbligo di allestire orari di volo, di garantire l’esercizio e il trasporto e di emanare tariffe.

Prima di decidere su una domanda di concessione occorre consultare i Governi dei Cantoni coinvolti e le imprese pubbliche di trasporto interessate.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3479).

Art. 2974 2. Imprese con sede all’estero a. Autorizzazione di esercizio

Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, le imprese con sede all’estero che effettuano il trasporto professionale di persone e di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un’autorizzazione dell’UFAC.

In casi urgenti l’UFAC può delegare all’esercente dell’aerodromo, con il suo consenso, la competenza di rilasciare singole autorizzazioni.75

L’autorizzazione viene rilasciata se:

  1. l’impresa soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro e nei limiti del possibile rispettoso dell’ambiente, secondo i requisiti minimi concordati internazionalmente;

  2. l’impresa è sottoposta a una vigilanza adeguata; e

  3. importanti interessi svizzeri non vi si oppongono.

L’autorizzazione può essere rifiutata se lo Stato estero interessato non autorizza allo stesso modo le imprese svizzere ad effettuare il trasporto professionale di persone o di merci.

L’autorizzazione può essere modificata o revocata.76

Art. 3077 b. Concessione di rotte

Le imprese con sede all’estero che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all’impresa in possesso di un’autorizzazione di esercizio di cui all’articolo29.

L’UFAC rilascia la concessione se le condizioni fissate negli accordi internazionali sono adempiute.

In mancanza di una regolamentazione internazionale, il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il DATEC può conferire diritti di trasporto alle imprese straniere. A tale proposito, occorre segnatamente vigilare a che sia garantita la reciprocità.

Quando conclude accordi bilaterali o multilaterali, la Confederazione persegue l’utilizzazione della designazione multipla.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

Art. 3178 . 3. Disposizioni comuni . a. Delimitazione del traffico di linea

Il Consiglio federale disciplina la delimitazione del traffico di linea da ogni altro traffico commerciale.

Art. 3279 b. Cabotaggio

Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, il trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due punti del territorio svizzero è riservato, di regola, alle imprese svizzere.

Art. 3380 4. Scuole

Le imprese che formano il personale aeronautico devono essere in possesso di un’autorizzazione all’istruzione, rilasciata dall’UFAC.

L’autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dispone di un’organizzazione di esercizio e di istruttori in grado di garantire una formazione adeguata e se è in possesso dei necessari diritti d’uso su un aerodromo adeguato.

Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Art. 3481

Art. 3582

Nuovo testo giusta il n. I della LF del26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982). FF 1992 I 540).

Capo terzo: Infrastruttura83

Art. 3684 I. Aerodromi 1. Competenza, idroscali 2. Esercizio a. Concessione d’esercizio b. Autorizzazione d’esercizio c. Regolamento d’esercizio d. Modifiche rilevanti del regolamento d’esercizio

Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla costruzione e l’esercizio degli aerodromi.

Può limitare il numero di idroscali.

Per l’esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d’esercizio. Essa è rilasciata dal DATEC.

Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a titolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato a rendere l’aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico interno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento d’esercizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per l’infrastruttura necessaria a tal fine.

Previo consenso del DATEC, la concessione può essere trasferita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l’adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione.

Al concessionario spetta il diritto d’espropriazione.

Per l’esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d’aviazione) occorre un’autorizzazione d’esercizio. Essa è rilasciata dall’UFAC.

L’autorizzazione d’esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi all’esercizio di un campo d’aviazione.

Nuovo testo giusta il n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1678; FF 1998 4434).

Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Il gerente d’aerodromo deve adottare un regolamento d’esercizio.

Il regolamento d’esercizio stabilisce le modalità concrete dell’esercizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica», dalla concessione o dall’autorizzazione d’esercizio, nonché dall’approvazione dei piani e in particolare:

  1. l’organizzazione dell’aerodromo;

  2. le procedure d’avvicinamento e di decollo, nonché particolari prescrizioni per l’utilizzazione dell’aerodromo.

Ilgerente d’aerodromo sottopone il regolamento all’UFAC per approvazione.

Se il gerente adotta o modifica il regolamento d’esercizio in relazione con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali, l’UFAC approva il regolamento d’esercizio al più presto al momento dell’approvazione dei piani.

L’UFAC trasmette ai Cantoni interessati le domande di modifica del regolamento d’esercizio con effetti sostanziali sull’esposizione al rumore, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato.89

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199790 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196891 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’UFAC. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 3792 3. Procedura di approvazione dei piani a. Principio b. Diritto applicabile c. Procedura ordinaria; introduzione d. Picchettamento e. . Invito ad esprimere un parere, pubblicazione e deposito dei piani100 102 RS 711 f. Avviso personale g. Opposizione h. Eliminazione delle divergenze nella Amministrazione federale 4. Approvazione dei piani; durata di validità 5. Procedura semplificata 6. Procedura di stima; immissione in possesso anticipata 7. Ricomposizione particellare. Competenza 8. Impianti accessori 9. Assicurazione della disponiimpianti aeroportuali futuri A. Zone riservate a. Determinazione b. Effetti c. Soppressione B. Allineamenti. a. Determinazione b. Effetti c. Soppressione C. Atti preparatori

Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all’esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un’approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l’esercizio.

Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall’obbligo di approvazione.93

Autorità d’approvazione dei piani è:

  1. per gli aeroporti il DATEC;

  2. per i campi d’aviazione l’UFAC.

Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l’esercizio dell’aerodromo.

Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197994 sulla pianificazione del territorio.

La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e per gli aeroporti, in subordine, dalla legge del 20 giugno 193096 sull’espropriazione (LEspr).

Nuovo testo giusta il n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all’autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.

Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza del volo e di un ordinato svolgimento dell’esercizio, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso 1.

Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, all’autorità competente per l’approvazione dei piani.

L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli ad esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato.101

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr102.

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Al più tardi con il deposito pubblico dei piani degli impianti aeroportuali, l’impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo 31 LEspr104 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 1968106 sulla procedura amministrativa o della LEspr107 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Per gli impianti aeroportuali, entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39–41 LEspr devono essere inoltrate al DATEC.

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del

21 marzo 1997109 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Con l’approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali il DATEC decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

103 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 105 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 108 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 110 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.

Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.

La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

  1. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

  2. impianti di aerodromi la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;

  3. impianti di aerodromi che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di 111 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 112 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

stima) secondo le disposizioni della LEspr113. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

Il DATEC trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev’essere ordinata su domanda del DATEC entro un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

Nella procedura di ricomposizione particellare:

  1. possono essere inseriti fondi dell’impresa richiedente;

  2. può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella procedura;

  3. possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione aeroportuale;

  4. l’impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in possesso;

  5. possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

Il terreno ceduto all’impresa richiedente per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all’impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.

Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeroportuale.

Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale, l’impresa richiedente sopporta integralmente le spese.

114 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio dell’aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale.

L’autorità cantonale sente l’UFAC prima di autorizzare un impianto accessorio.

Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea né compromettere l’esercizio dell’aerodromo.

L’UFAC può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

L’UFAC può, d’ufficio o su proposta dell’esercente dell’aerodromo, bilità di terreni del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esatper costruzioni e tamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

115 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 116 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 117 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

L’UFAC sopprime una zona riservata, d’ufficio o su domanda dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, quando constata che l’impianto aeroportuale progettato non sarà eseguito.

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

L’UFAC può determinare allineamenti per assicurare impianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.

Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.

Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

Entro gli allineamenti non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia o altro intervento contrari al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

118 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 119 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 120 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

L’UFAC sopprime, d’ufficio o su domanda dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, gli allineamenti divenuti privi di oggetto.

Le decisioni sulla soppressione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

I principi dell’indebito arricchimento s’applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un’indennità. In caso di cambiamento di proprietario, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di lite, decide la Commissione di stima. …122 All’interno degli allineamenti e delle zone riservate già stabiliti o previsti possono essere effettuati atti preparatori. L’articolo 15 LEspr124 si applica per analogia.

Art. 38 10. Diritto

In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli idroscali appartenenti alla Confederazione sono aperti anche all’aviazione civile.

Gli aeromobili a servizio dell’esercito, della dogana e della polizia possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l’aviazione civile.

Rimangono riservati speciali accordi regolanti i diritti d’uso di cui ai capoversi 1 e 2.

121 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 122 Per. abrogato dal n. 82 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 123 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 125 Originario n. 3.

Art. 39126 11. Tasse aeroportuali127 127 Originario n. 4. 12. Coordinamento delle bande orarie (slot)

L’esercente dell’aeroporto può riscuotere tasse per l’uso delle infrastrutture aeroportuali necessarie alle operazioni di volo, inclusi i controlli di sicurezza specifici, e per l’accesso a tali infrastrutture.

In caso di contestazione delle tasse l’esercente dell’aeroporto statuisce mediante decisione formale.

Le tasse comprendono in particolare le seguenti categorie:

  1. tasse passeggeri;

  2. tasse di sicurezza;

  3. tasse d’atterraggio;

  4. tasse di stazionamento;

  5. tasse sul rumore e sulle emissioni;

  6. tasse per l’uso dell’infrastruttura centrale;

  7. tasse per l’accesso agli impianti aeroportuali.

Per stabilire le tasse l’esercente dell’aeroporto tiene segnatamente conto dei seguenti criteri:

  1. peso massimo ammissibile dell’aeromobile al decollo;

  2. numero di passeggeri;

  3. impatto fonico;

  4. emissioni di sostanze nocive.

L’importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi comprovati, tenendo conto di un’adeguata rimunerazione del capitale investito.

Il Consiglio federale stabilisce quali costi e quali utili devono essere presi in considerazione per il calcolo delle tasse. Se un aeroporto realizza utili in un ramo d’attività diverso da quello direttamente legato alle operazioni di volo, il Consiglio federale può obbligare l’esercente dell’aeroporto a includere una parte di tali utili nel calcolo delle tasse. Nel fissare le modalità, il Consiglio federale tiene adeguatamente conto degli interessi dell’esercente e degli utenti dell’aeroporto, della situazione del mercato e delle esigenze specifiche dell’aeroporto interessato.

Il Consiglio federale può prevedere che nel calcolo delle tasse si tenga conto della sollecitazione degli impianti aeroportuali al momento dell’uso. Le compagnie aeree con un importante volume di 126 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4263).

trasbordo non devono essere svantaggiate nel contesto generale del mercato.

L’UFAC esercita la sorveglianza sulle tasse aeroportuali. In caso di controversia tra esercente e utenti dell’aeroporto, l’UFAC approva le tasse, su richiesta. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Il Consiglio federale disciplina il coordinamento delle bande orarie (slot) negli aeroporti. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.

L’UFAC designa l’organo competente per il coordinamento delle bande orarie. Può delegare tale coordinamento a organi privati.

Art. 40129 II. Servizio della sicurezza aerea 1. In generale 2. Delega di servizi della sicurezza aerea a una società 3. Delega di compiti 4. Obiettivi strategici e rapporto della società 5. Dotazione di capitale della società 6. Esenzione fiscale della società 7. Impianti 8. Uso della proprietà di terzi

Il Consiglio federale disciplina il servizio della sicurezza aerea.

L’attività del servizio della sicurezza aerea non è limitata alle frontiere nazionali.

Il Consiglio federale può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima.

La società deve adempiere i seguenti requisiti:

  1. non deve perseguire uno scopo di lucro;

  2. deve essere a economia mista;

  3. la Confederazione deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti;

  4. gli statuti devono essere approvati dal Consiglio federale.

La società deve coordinare i servizi civile e militare della sicurezza aerea.

Essa sottostà alla vigilanza dell’UFAC.

128 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 130 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

La società può delegare determinati servizi specifici di sicurezza aerea a società che sono del tutto o in parte di sua proprietà (filiali). Gli statuti di queste società sono subordinati all’approvazione del Consiglio federale; esso determina per ciascuna di esse:

  1. i requisiti relativi alla sede sociale;

  2. la partecipazione minima che la società deve conservare e il numero di diritti di voto che deve detenere;

  3. in che misura le filiali beneficiano degli stessi diritti della società, in particolare in relazione all’esenzione fiscale di cui all’articolo 40e.

La società può delegare servizi locali della sicurezza aerea agli esercenti degli aerodromi.

La delega di servizi locali della sicurezza aerea deve essere approvata dall’UFAC. Se la sicurezza aerea lo esige, l’UFAC può ordinare la delega all’esercente dell’aerodromo.

Il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni gli obiettivi della società.

Il consiglio di amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul conseguimento di tali obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie per verificarne il raggiungimento.

La Confederazione assicura un’adeguata dotazione di capitale della società. La società, se realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve; esse servono a finanziare investimenti e a coprire eventuali perdite.

La Confederazione può finanziare inizialmente, in tutto o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti da un rendiconto conforme a standard internazionalmente riconosciuti.

131 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 132 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 133 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

La Confederazione finanzia in tutto o in parte, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato.

Il Consiglio federale stabilisce le modalità d’attuazione, nonché il momento e l’entità del finanziamento della società e dei pagamenti ai suoi istituti di previdenza.

La società è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; sono fatte salve le seguenti imposte federali:

  1. l’imposta sul valore aggiunto;

  2. l’imposta preventiva.

Per la costruzione e le modifiche importanti di un impianto di sicurezza aerea occorre l’approvazione dei piani da parte dell’UFAC.

Gli articoli 37–37t si applicano per analogia.

All’impresa che chiede l’approvazione dei piani per provvedimenti di sicurezza aerea spetta il diritto d’espropriazione.

La Confederazione e la società hanno il diritto di usare proprietà pubbliche o private per gli impianti di sicurezza aerea.

Art. 41137 III. Ostacoli alla navigazione aerea

Per creare e per modificare un ostacolo alla navigazione aerea occorre un’autorizzazione dell’UFAC.138

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esi- 134 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 135 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 136 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). 138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

stenti o per adeguarli ai bisogni della sicurezza della navigazione aerea.139

Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull’espropriazione.

Art. 42140 IV. Restrizione della proprietà fondiaria a. In generale

Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza).

Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio della sicurezza aerea o vie aeree situati all’estero.

Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest’ultimo contiene l’estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell’aeroporto. L’esercente dell’aeroporto sente i Governi dei Cantoni interessati e l’UFAC.

Ilcapoverso 3 si applica per analogia agli aeroporti all’estero; l’UFAC agisce al posto dell’esercente dell’aeroporto.

Art. 43141 b. Procedura

I piani delle zone di sicurezza sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall’esercente dell’aeroporto se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero e dall’UFAC se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato all’estero, di un impianto del servizio della sicurezza aerea o di una via aerea. Senza l’autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano delle zone di sicurezza.142

Se è fatta opposizione e risulta impossibile un’intesa, l’autorità cantonale competente trasmette l’opposizione all’UFAC.

139 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). 142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Il DATEC decide in merito alle opposizioni e approva i piani delle zone di sicurezza sottopostigli dall’esercente dell’aeroporto o dall’UFAC.143

Il piano delle zone di sicurezza approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.144

Art. 44145 c. Indennizzo d. … e. Aerodromi privati

La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano delle zone di sicurezza dà diritto a indennizzo se, negli effetti, equivale a un’espropriazione.146

Il sorgere del diritto e il calcolo dell’indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all’atto della pubblicazione del piano delle zone di sicurezza nel Foglio ufficiale cantonale.147

L’interessato deve far valere le proprie pretese entro cinque anni dalla pubblicazione del piano delle zone di sicurezza:

  1. presso l’esercente dell’aeroporto, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero;

  2. presso l’UFAC, se il piano delle zone di sicurezza è stabilito in favore di un aeroporto situato all’estero, di un impianto del servizio della sicurezza aerea o di una via aerea.148 4 Se è contestata l’esistenza o l’entità della pretesa s’applica, per analogia, la procedura di stima prevista nella legislazione federale sull’espropriazione.

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Vedi anche il n. III delle disp. fin. mod. del 17 dic. 1971, alla fine del presente testo. 146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 149 Originario art. 44bis.

Gli articoli 42 a 44 e 47 non si applicano agli aerodromi non adibiti al traffico pubblico.

I provvedimenti imposti dall’esercizio devono essere adottati nelle forme del diritto privato.

Se non è possibile garantire in questo modo l’osservanza delle prescrizioni pertinenti, l’autorizzazione di esercitare l’aerodromo è negata o revocata.

Art. 45151 V. Ripartizione delle spese 1. Esercente dell’aerodromo

Sono a carico di chi esercita l’aerodromo le spese di costruzione, d’esercizio e di manutenzione del medesimo.

Sono inoltre a suo carico:

  1. le spese di soppressione o adattamento degli ostacoli alla navigazione aerea che pregiudicano l’impiego dell’aerodromo, se situato su territorio svizzero;

  2. le indennità dovute conformemente all’articolo 44 capoverso 1, se l’aerodromo è situato su territorio svizzero.152 3 …153

Art. 46154 2. ...

Art. 47155 3. Terzi

1I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d’adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.

La Confederazione può versare un’indennità speciale, se l’adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate.

150 Originario art. 44ter. Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). 151 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). 152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235). effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013). FF 2009 4263). 155 Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).

Art. 48156 4. Confederazione

La Confederazione assume le spese:

  1. di soppressione o adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un aeroporto o di un aeroporto situato all’estero;

  2. di indennizzo per le restrizioni della proprietà fondiaria in Svizzera a favore di un aeroporto o all’estero a favore di un impianto di sicurezza aerea.

Sono fatti salvi gli articoli45 e 47.

Art. 49157 VI. Costi del servizio della sicurezza aerea

I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse per garantire la sicurezza:

  1. delle rotte;

  2. degli avvicinamenti e dei decolli su aerodromi.

L’importo massimo complessivo delle tasse deve essere stabilito in modo che queste non superino i costi, tenendo conto di un’adeguata rimunerazione del capitale investito.

Il Consiglio federale può suddividere gli aerodromi in categorie. Per ogni categoria disciplina i principi secondo cui sono stabilite le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo e gli altri mezzi da utilizzare per coprire i costi della sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli. Al riguardo tiene conto anche delle possibilità di finanziamento dei Cantoni e dei Comuni in cui sono ubicati gli aerodromi o dei privati.

I proventi della tassa prelevata per una categoria di aerodromi non possono essere utilizzati per finanziare i costi di un’altra categoria.

All’interno di una categoria di aerodromi può essere fissata un’aliquota unitaria applicabile alle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo.

Le tasse per i servizi della sicurezza aerea devono essere approvate dal DATEC.

Il Consiglio federale stabilisce:

a. quali voli sono esentati dalle tasse per i servizi della sicurezza aerea;

156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263), i cpv. 3 - 5 entrano in vigore il 1° ago. 2011 (RU 2011 1119 n. V cpv. 2 3467).

  1. quali sono i costi dei servizi della sicurezza aerea a carico della Confederazione;

  2. a quali condizioni un esercente di aerodromo può essere autorizzato a stabilire e a riscuotere tasse per i servizi della sicurezza aerea senza fornire egli stesso tali servizi.

Art. 50158

Titolo secondo: Aeromobili e personale aeronautico

Capo primo Aeromobili

Art. 51159 I. Classificazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.

Esso definisce in particolare:

  1. quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato;

  2. a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).

Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull’ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.

Art. 52160 II. Matricola degli aeromobili 1. In generale

L’UFAC tiene la matricola svizzera degli aeromobili.

Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:

  1. non è immatricolato in un altro Stato;

  2. adempie le condizioni d’ammissione agli esami prescritti;

  3. i rapporti di proprietà sull’aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l’iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071;

FF 1998 2029). 159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.161

Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l’esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà.

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.

Art. 53 e 54162 2. e 3 …

Art. 55 4. Effetti giuridici

Gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera163 sono considerati come aeromobili svizzeri.

Art. 56164 III. Certificati

L’UFAC certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:

  1. l’immatricolazione;

  2. la navigabilità;

  3. l’emissione di rumori o sostanze nocive degli aeromobili a motore.

Il Consiglio federale emana disposizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro dei certificati. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.

Art. 57165 IV. Costruzione e esercizio di aeromobili

Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il DATEC emana disposizioni sulla costruzione, l’esercizio, la manutenzione e l’equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.166 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 733; FF 1993 I 609). 162 Abrogati dal n. I della LF del 18 giu. 1993, con effetto dal 1° apr. 1994 (RU 1994 733; FF 1993 I 609). 164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Il DATEC può emanare prescrizioni sulla costruzione di talune parti di aeromobili.

Le aziende di costruzione e di manutenzione necessitano di un’autorizzazione dell’UFAC.167

Art. 58168 V. Esame degli aeromobili e degli apparecchi aeronautici

La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l’emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.169

Il DATEC emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.170

L’UFAC emana un regolamento concernente l’esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all’esame.

Il richiedente sopporta le spese di controllo.

Art. 59 VI. Contrassegni

Qualsiasi aeromobile che circola nello spazio aereo svizzero deve portare contrassegni ben visibili.

L’UFAC fissa il genere dei contrassegni, se non sono prescritti da accordi internazionali.

Capo secondo: Personale aeronautico

Art. 60 I. Licenze

Per esercitare la loro attività, le seguenti persone necessitano di una licenza dell’UFAC:

  1. i piloti di aeromobili;

  2. il personale ausiliario indispensabile per la condotta di un aeromobile, in particolare i navigatori, i radiotelegrafisti di bordo e i meccanici di bordo;

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). 169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 170 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

  1. le persone che formano il personale aeronautico;

  2. il personale dei servizi della sicurezza aerea.171 1bis Le licenze sono limitate nel tempo.172

Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la loro attività.

Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle licenze.

Art. 61173 II. ...

Art. 62 III. Certificati stranieri

L’UFAC decide circa il riconoscimento dei certificati stranieri, a meno che siano applicabili accordi internazionali in materia.

Esso ha il diritto di non riconoscere, per la circolazione nello spazio aereo svizzero, i certificati rilasciati a un cittadino svizzero da uno Stato estero.

Art. 63 IV. Diritti e obblighi del personale aeronautico

Il Consiglio federale determina i diritti e gli obblighi del personale aeronautico mediante ordinanze e regolamenti speciali, entro i limiti degli accordi internazionali e della legislazione federale. Le condizioni di lavoro sono regolate mediante contratto.

Parte seconda: Rapporti giuridici derivanti dall’esercizio della navigazione aerea

Titolo primo Responsabilità civile verso i terzi

Art. 64 I. Entità del risarcimento 1. Norma

L’esercente dell’aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato dall’aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il fatto solo che sia accertata l’esistenza di un danno causato dall’aeromobile.

171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 172 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). FF 2009 4263).

La presente disposizione è applicabile:

  1. al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall’aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di lancio fatto in caso di necessità;

  2. al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di un aeromobile; se questa persona non appartiene all’equipaggio, l’esercente è responsabile soltanto fino all’importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.

L’aeromobile è considerato in volo dal momento dell’inizio della manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.

Art. 65 2. Uso illecito

Chi usa un aeromobile senza il consenso dell’esercente risponde del danno cagionato. L’esercente risponde con chi ha causato il danno soltanto fino all’importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.

Art. 66 3. Collisione

In caso di danno cagionato a terra da due o più aeromobili entrati in collisione, gli esercenti di questi aeromobili sono considerati solidalmente responsabili verso i terzi vittime del danno.

Art. 67174 II. ...

Art. 68 III. Prescrizione

Queste azioni si prescrivono entro un anno dal giorno in cui è stato cagionato il danno. Se il danneggiato prova di non aver avuto conoscenza sia del danno, sia della sua importanza, ovvero dell’identità della persona responsabile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui egli ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso, l’azione si prescrive entro tre anni dal giorno in cui il danno è stato causato.

Art. 69 IV. Riserva del diritto contrattuale

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni, cagionati a terra, la cui riparazione è disciplinata da un contratto conchiuso tra la persona lesa e quella responsabile conformemente alla presente legge.

dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 70 V. Garanzia per le conseguenze della responsabilità civile 1. Obbligo di assicurazione

L’esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili deve essere assicurato contro i rischi legati alla sua responsabilità civile in quanto esercente di aeromobili. È fatto salvo l’articolo 71.175

L’assicurazione deve garantire anche la responsabilità civile delle persone che pilotano, per conto dell’esercente, un aeromobile, o che adempiono altri servizi a bordo, per i danni causati a terzi nell’esercizio della loro attività al servizio dell’esercente.

Art. 71 2. Deposito e cauzione

La garanzia per le conseguenze della responsabilità può consistere anche in un deposito di valori, facilmente realizzabili, presso una cassa pubblica o una banca accetta all’UFAC, come pure in una cauzione solidalmente prestata da una banca o da una società d’assicurazione autorizzata dal Consiglio federale a operare nella Svizzera.

I valori e la cauzione devono essere completati non appena vi è la possibilità che le somme da essi rappresentate vengano diminuite per il pagamento di una indennità.

Art. 72 3. Aeromobili della Confederazione e dei Cantoni

La Confederazione e i Cantoni non sono soggetti all’obbligo di prestare garanzia per i loro aeromobili.

Art. 73 4. Aeromobili stranieri

L’obbligo di prestare garanzia per gli aeromobili stranieri è regolato dagli accordi internazionali. In mancanza di tali accordi, l’UFAC può subordinare l’uso dello spazio aereo svizzero alla prestazione anticipata di una garanzia.

Art. 74176 5. Altre prescrizioni

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla prestazione delle garanzie, specialmente per quanto concerne il loro importo e il rilascio di certificati ufficiali concernenti il genere, l’importo e la durata di validità delle garanzie prestate.

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Esso può estendere la prestazione delle garanzie a determinate categorie di aeromobili svizzeri che non sono iscritti nella matricola.

In modo analogo alla legislazione sulla circolazione stradale, il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative ai danni causati da aeromobili sconosciuti o non assicurati.

Titolo secondo: Diritto di trasporto aereo

Art. 75177 I. In generale

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di persone, bagagli, merci e animali, sulla responsabilità civile del trasportatore nei confronti dei passeggeri e degli speditori e sull’obbligo di assicurazione. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera.178

Peril traffico interno, il Consiglio federale può semplificare le modalità di spedizione.

Il Consiglio federale può regolare in altro modo il limite della responsabilità civile in favore del danneggiato per il traffico interno ed il traffico internazionale non soggetto a convenzioni internazionali sulla responsabilità civile nel trasporto aereo, vincolanti per la Svizzera.

In quanto le convenzioni applicabili riservino un aumento contrattuale dei limiti di responsabilità, il Consiglio federale può emanare prescrizioni giusta le quali il rilascio di concessioni e di autorizzazioni a imprese svizzere del traffico aereo commerciale deve essere subordinato alla condizione che esse offrano ai passeggeri una somma maggiore per la responsabilità civile.

...179

Art. 76 II. Riserva della legislazione postale III. Copertura

Per il trasporto degli invii postali per via aerea sono riservate le disposizioni speciali della legislazione postale.

177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235). 178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 179 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogato dal

n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Le imprese svizzere del traffico aereo commerciale devono assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile come trasportatori aerei sino a concorrenza di un importo da stabilirsi dal Consiglio federale.

Fatti salvi gli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, il Consiglio federale può far dipendere il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni a imprese straniere del traffico aereo commerciale dall’esistenza di una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile come trasportatori aerei.

Titolo terzo: Disposizioni comuni sulla responsabilità civile

Art. 77 I. Assicurazione federale contro gli infortuni

I diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone danneggiate assicurate giusta la legge federale del 20 marzo 1981181 sull’assicurazione contro gli infortuni. L’assicuratore dispone del diritto di regresso nei confronti degli assicurati conformemente agli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 2000182 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.183

Più ampi diritti, derivanti da infortunio causato da un aeromobile, sono acquisiti alla vittima o ai suoi superstiti.

Art. 78 II. Assicurazione militare

Se una persona, al beneficio dell’assicurazione militare, rimane vittima di infortunio cagionato dall’uso di un aeromobile militare svizzero, è applicabile esclusivamente la legislazione federale sull’assicurazione militare.

Art. 79 III. Diritto delle obbligazioni

Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni184, in quanto gli articoli64 a 78, come pure le prescrizioni emanate dal Consiglio federale per la loro esecuzione, non dispongono altrimenti.

180 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 183 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766 1994 V 897 1999 3896).

Titolo quarto: Sequestro conservativo degli aeromobili

Art. 80 I. Nozione

Per sequestro conservativo, nel senso degli articoli seguenti, s’intende ogni atto, di qualsiasi nome, con il quale un aeromobile è trattenuto, per un interesse privato, a profitto di un creditore, del suo proprietario o del titolare di un diritto reale che lo grava, senza che il sequestrante possa invocare una sentenza esecutiva ottenuta precedentemente nella procedura ordinaria, o un titolo esecutivo equivalente.

Art. 81 II. Esclusione

Sono esclusi dal sequestro conservativo:

  1. gli aeromobili destinati o adibiti esclusivamente a un servizio di Stato;

  2. gli aeromobili effettivamente in servizio su una linea di trasporti pubblici esercitata regolarmente e gli aeromobili di riserva indispensabili;

  3. tutti gli altri aeromobili destinati o adibiti al trasporto retribuito di persone e di cose, quando sono pronti a prendere il volo per eseguire il trasporto, a meno che non si tratti di un debito contratto per compiere il viaggio o di un credito sorto durante il viaggio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al sequestro conservativo domandato dal proprietario spossessato del suo aeromobile mediante atto illecito.

Art. 82 a 84185 III.a V. ....

Art. 85 VI. Riserve

Le prescrizioni che precedono non si applicano ai provvedimenti conservativi presi in virtù della legislazione sul fallimento, del diritto amministrativo o del diritto penale.

Art. 86 VII. Aeromobili stranieri 186 RU 1960 1331

Gli articoli 80 a 85 sono applicabili anche agli aeromobili stranieri, purché lo Stato ove sono iscritti nella matricola186 garantisca la reciprocità.

185 Abrogati dal n. II 25 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 87 VIII. Protezione della proprietà industriale

Restano riservate le convenzioni internazionali sulla protezione della proprietà industriale.

Titolo quinto: Disposizioni penali187

Capo primo Reati

Art. 88 I. Delitti 1. Divieto di circolazione

Chiunque, violando un divieto di circolazione emanato in virtù dell’articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata, è punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a

000 franchi.

Se il colpevole ha inoltre violato le prescrizioni dell’articolo 18 su l’obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a due anni o la multa fino a 20 000 franchi.

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 5000 franchi.

Art. 89 2. Pilotaggio di un aeromobile munito di 2a. Inosservanza delle istruzioni di un aeromobile intercettatore 188 RS 311.0

Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni precontrassegni falsi scritti nell’articolo 59 è punito con la detenzione fino a cinque anni e con la multa fino a 20 000 franchi.

In casi di poca gravità, il giudice può infliggere la sola multa.

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

È parimente punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito dei contrassegni svizzeri. È applicabile l’articolo4 capoverso 2 del Codice penale svizzero188.

Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le 187 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

189 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione o con la multa.

L’atto è parimenti punibile se è stato commesso all’estero a bordo:

  1. di un aeromobile svizzero;

  2. di un aeromobile straniero utilizzato da un esercente con sede principale o con residenza permanente in Svizzera.

È applicabile l’articolo4 capoverso 2 del Codice penale svizzero190.

Art. 90 3. Pericoli cagionati in navigazione 4. Facoltà menomate dei membri dell’equipaggio

Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o membro dell’equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la persona o i beni di terzi a terra, è punito con la detenzione fino a tre anni.

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

Chiunque, trovandosi in preda all’alcole, a narcotici o sostanze psicotrope, svolge funzioni di membro dell’equipaggio, chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall’autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 91192 II. Contravvenzioni 190 RS 311.0

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

  1. viola norme di circolazione;

  2. viola prescrizioni sull’esercizio della navigazione aerea volte a garantire la sicurezza di persone o cose; c pilota o esercita un aeromobile senza disporre dei documenti prescritti;

  3. pilota o esercita un aeromobile che non adempie le condizioni di navigabilità;

191 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Originario art. 44ter. 192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

  1. viola prescrizioni sulla manutenzione mettendo in tal modo in pericolo la sicurezza dell’esercizio;

  2. viola le prescrizioni qui appresso, contenute in un regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36c e volte a proteggere l’ambiente, la sicurezza di persone o cose: 1. prescrizioni sulla procedura d’avvicinamento e di decollo, 2. prescrizioni sull’utilizzazione degli impianti dell’aerodromo da parte dei passeggeri, degli aeromobili e dei veicoli terrestri nonché di altri utenti;

  3. viola, come passeggero, le istruzioni dell’equipaggio volte a garantire la sicurezza di persone o cose;

  4. disturba la quiete pubblica esercitando un aeromobile in un momento in cui la legislazione o il regolamento d’esercizio di cui all’articolo 36c non lo consente;

  5. viola prescrizioni d’esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione.

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

  1. contravviene a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione;

  2. non ottempera a un obbligo derivante da concessione o da autorizzazione.

In caso di gravi infrazioni secondo il capoverso 1 lettere a–e ed i, nonché capoverso 2, la pena è la multa fino a 40 000 franchi.

Il trasportatore aereo che viola ripetutamente e gravemente nei confronti dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui violazione devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 91bis 193 IIa. Altre disposizioni penali 194 RS 313.0

Le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 1974194 sul diritto penale amministrativo (art. 14 a 18) sono applicabili.

193 Introdotto dal n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

Art. 92 III. Provvedimenti amministrativi 1. In generale

Qualora siano state violate disposizioni della presente legge o di ordinanze e altre prescrizioni emanate per la sua applicazione dalle autorità competenti, o disposizioni di accordi internazionali sulla navigazione aerea, l’UFAC può, indipendentemente dall’apertura e dal risultato di qualsiasi procedura penale, pronunciare:

  1. il ritiro definitivo o temporaneo, o la limitazione della validità di autorizzazioni, licenze e certificati rilasciati;

  2. il sequestro di aeromobili che metterebbero in pericolo la sicurezza pubblica se usati ulteriormente, o di cui vi sia da temere l’uso abusivo.

Art. 93195 2. Ritiro della concessione

Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 37 può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza indennità, in caso di contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.

Art. 94196 IV. Persone giuridiche e società commerciali

Art. 95197 V. Disposizioni generali

Alle contravvenzioni a tenore dell’articolo91 si applicano le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 1974198 sul diritto penale amministrativo.

Alle altre infrazioni si applicano le disposizioni generali del Codice penale svizzero199.

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982). FF 1971 I 727). 197 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

Capo secondo: Campo d’applicazione e perseguimento penale

Art. 96200 I. Applicabilità per territorio delle disposizioni penali 1. Massima

Con riserva degli articoli 89 capoverso4, 97 e 97bis della presente legge, o degli articoli4 a 6 del Codice penale svizzero201 , le disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un reato nella Svizzera.

Art. 97202 2. Reati a bordo di aeromobili svizzeri

Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero.

I membri dell’equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato fuori dell’aeromobile nell’adempimento delle loro funzioni professionali.

Il giudizio è ammesso soltanto se l’autore si trova nella Svizzera e non è stato estradato all’estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell’atto commesso.

L’articolo 6 numero 2 del Codice penale svizzero203 è applicabile indipendentemente dalla cittadinanza dell’autore.

Art. 98 II. Giurisdizione

Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di un aeromobile soggiacciono alla giurisdizione penale federale.204

Le contravvenzioni a tenore dell’articolo91 sono perseguite e giudicate dall’UFAC secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 1974205 sul diritto penale amministrativo.206

Se i reati sono stati commessi a bordo di un aeromobile straniero sopra il territorio svizzero o a bordo di un aeromobile svizzero fuori 200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235). 202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110; FF 1976 III 1235). 204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). 206 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727).

della Svizzera, l’autorità svizzera competente a procedere penalmente può rinunciare al procedimento penale.207

Art. 99 III. Attribuzioni del comandante

Se un reato è commesso a bordo di un aeromobile svizzero, il comandante deve raccogliere ed assicurare le prove.208

Egli compie, fino al momento dell’arrivo delle autorità competenti, gli atti d’inchiesta che non soffrono indugio.209

È autorizzato a perquisire i passeggeri e i membri dell’equipaggio nonché a sequestrare gli oggetti che possono servire di prova.210

Se vi è pericolo nel ritardo, il comandante ha il diritto di procedere al fermo delle persone sospette.211

Sono applicabili per analogia gli articoli 39, 40 e 45 a 52 della legge federale del 22 marzo 1974212 sul diritto penale amministrativo circa l’interrogatorio dell’imputato, la raccolta di informazioni orali, l’attuazione di provvedimenti coattivi, il sequestro, la perquisizione e il fermo.213

Art. 100 IV. Obbligo di denuncia V. Provve dimenti per prevenire attentati VI. Accertamento dell’ebrietà e di altri stati analoghi 217 RS 170.32

Tutte le autorità, sia di polizia sia giudiziarie, sono tenute a denunciare all’UFAC qualsiasi atto punibile che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati nel senso dell’articolo 92.

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato su un aeromobile in partenza dalla Svizzera, il comandante di polizia competente per l’aerodromo ha diritto di ordinare un controllo e, all’occorrenza, la perquisizione dell’aeromobile. Su richiesta della polizia cantonale, l’equipaggio e il personale dell’infrastruttura sono 207 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). 209 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 210 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 211 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 213 Introdotto dal n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). 214 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Originario art. 44ter.

tenuti a coadiuvare gli organi di polizia nell’esecuzione di tali provvedimenti.

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato mediante invii postali o bagaglio aerei, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare un controllo e se necessario la perquisizione degli invii postali o del bagaglio di cui si tratta. I fornitori di servizi postali e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.215 216

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato a bordo d’un aeromobile in volo, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare la perquisizione dei passeggeri e dei bagagli a mano per scovare le armi e gli esplosivi. Il passeggero che si oppone può essere escluso dal volo senza indennità alcuna.

Durante i controlli e le perquisizioni previsti ai capoversi 1 a 3, deve essere massimamente salvaguardato il segreto privato. Per quanto possibile, saranno considerati anche gli interessi del traffico aereo. Deve essere garantito il trattamento doganale.

La responsabilità per i danni inerenti alle operazioni di controllo è disciplinata secondo le disposizioni della legge federale del 14 marzo 1958217 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali.

I membri dell’equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato. Può essere loro imposto il prelievo del sangue.

I capi d’aerodromo e gli organi di polizia competenti per luogo hanno facoltà di ordinare i provvedimenti necessari. In caso d’intervento dei capi d’aerodromo, quest’ultimi devono chiedere senz’indugio l’operato della polizia se i sospetti di cui al capoverso 1 siano confermati da una prima inchiesta.

Sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sulla procedura per il prelievo e l’analisi del sangue e sugli altri provvedimenti verso gli utenti della strada.

215 Nuovo testo del secondo per. giusta il n. II4 dell’all. alla LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). 216 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2465; FF 1996 III 1201).

218 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Originario art. 44ter.

Parte terza: Promovimento della navigazione aerea

Art. 101219 I. Prestazioni della Confederazione 1. Alle imprese del traffico di linea220 2. … 3. Ai fornitori di servizi della sicurezza aerea

La Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione aerea svizzera per l’esercizio di linee aeree regolari.221

In ogni singolo caso è tenuto conto della situazione finanziaria del beneficiario.

La Confederazione può assumere temporaneamente le perdite di proventi di un fornitore di servizi della sicurezza aerea per le prestazioni fornite in un Paese confinante sino a concorrenza dell’indennità concordata con questo Stato.

Il Consiglio federale verifica ogni tre anni se e in quale misura la Confederazione deve continuare ad assumere queste perdite di proventi. La Confederazione le assume al massimo per nove anni a partire dall’entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2010 della presente legge.

Art. 102224 II. Partecipazioni

La Confederazione può partecipare a imprese esercitanti aerodromi e a imprese di trasporto aereo se siffatta partecipazione è giustificata dall’interesse generale.

219 Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013). 220 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 221 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 222 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogato dal n. II 21 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 223 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).

Art. 103225 III. Esame degli aiuti pubblici IV. Istruzione e formazione continua in aeronautica229 V. Istruzione e formazione continua, ricerca e sviluppo

La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l’articolo13 dell’accordo del 21 giugno 1999226 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

  1. 227 dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d’applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101 e 102 della presente legge;

  2. delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altri enti o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico o ad economia mista;

  3. delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.

Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall’Amministrazione.

Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.

La Confederazione sostiene l’istruzione e la formazione continua in aeronautica di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti, istruttori o piloti di ricognizione.230

L’istruzione è impartita principalmente in scuole private.

Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni della navigazione aerea la direzione amministrativa, l’informazione sulle possibilità della carriera aeronautica e la pubblicità. La Confederazione assume le spese al prezzo di costo. I dettagli sono disciplinati in via contrattuale.

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza e istituisce un organo incaricato di conciliare gli interessi dei servizi interessati.

225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 3867; FF 2003 5424). 227 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 228 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 229 Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 230 Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

La Confederazione promuove l’istruzione e la formazione continua, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nell’ambito dei vari settori dell’aviazione.

Art. 103c e 103d232

Parte quarta: Applicazione e disposizioni finali

Art. 104233 I. Riserva della legislazione sulle telecomunicazioni

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.

Art. 105 II. Riserva della legislazione doganale

Sono riservate le disposizioni della legislazione doganale.

Chi esercita un aerodromo o un idroscalo è tenuto a mettere a disposizione i locali necessari per le operazioni doganali.

Art. 106 III. Applicazione della legge agli aeromobili militari 1. In generale

La Confederazione risponde soltanto conformemente agli articoli 64 a 74 e 77 a 79 dei danni cagionati da aeromobili militari svizzeri a persone ed a beni che si trovano a terra.

Del rimanente, la presente legge si applica agli aeromobili militari soltanto nella misura in cui essa è espressamente dichiarata applicabile dal Consiglio federale.

Art. 107 2. Norme per la sicurezza della circolazione e ordinanza sui segnali dati personali 2. Diritti di accesso

Il servizio competente del DDPS prende, d’intesa con l’UFAC, i provvedimenti necessari affinché gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la sicurezza della circolazione, nonché l’ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano senz’altro agli aeromobili militari svizzeri.

231 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 232 Introdotti dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogati dal

n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 233 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2465; FF 1996 III 1201).

IIIa. Protezione 1 L’UFAC, le autorità di ricorso come pure le altre autorità e organizdei dati 1. Trattamento di zazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge trattano i dati personali necessari all’adempimento del loro mandato legale.

Sono trattati dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti:

  1. le persone attive nell’aviazione civile, che riguardano: 1. l’attitudine caratteriale (buona condotta, estratto del casellario giudiziale e risultati di eventuali accertamenti supplementari), 2. la capacità (formazione scolastica e specialistica, percorso professionale, qualifiche, infortuni e incidenti), 3. la salute (esami concernenti l’idoneità fisica e l’attitudine psichica);

  2. procedimenti amministrativi e penali e sanzioni secondo la legislazione sull’aviazione civile.

Sono inoltre trattati dati personali concernenti:

  1. imprese svizzere di trasporto aereo;

  2. imprese estere di trasporto aereo che esercitano la navigazione aerea in Svizzera;

  3. imprese di costruzione;

  4. imprese di manutenzione;

  5. gestori di impianti infrastrutturali;

  6. fornitori di servizi della sicurezza aerea.

Ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile e militare possono registrare conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e le misure tecniche e organizzative di protezione.

Per l’esecuzione dei loro compiti legali, gli organi che trattano i dati possono comunicare dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità, alle autorità svizzere o estere incaricate di compiti analoghi nonché a organizzazioni internazionali, 234 Introdotto dal n. I13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

se dette autorità e organizzazioni garantiscono un’adeguata protezione dei dati trasmessi.

I dati personali raccolti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 52 segg.) sono pubblici. Possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo.

Il servizio d’inchiesta ha accesso ai dati personali delle persone attive nell’aviazione civile trattati dall’UFAC.

Art. 108 IV. Norme speciali IVa. Requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo

Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:

  1. gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;

  2. gli aeromobili senza motore;

  3. gli aeromobili a motore senza occupanti;

  4. gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.236 2 Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza del traffico aereo. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali vincolanti per la Svizzera e tiene conto dello stato della tecnica e della sostenibilità economica.

Può designare norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempiuti anche i requisiti fondamentali relativi alla sicurezza.

Può delegare all’UFAC l’emanazione di prescrizioni amministrative e tecniche, in particolare la designazione delle norme tecniche di cui al capoverso 2.

235 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). 236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). 237 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263).

Art. 109 V. Esecuzione di accordi internazionali e adattamento allo sviluppo tecnico

Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per:

  1. l’esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall’Assemblea federale;

  2. l’applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;

  3. l’adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.

Art. 110 VI. Disposizione abrogativa

Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ad essa; in particolare:

  1. il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920238 che regola la circolazione aerea in Svizzera e le prescrizioni esecutive emanate dal DATEC e dall’UFAC;

  2. le prescrizioni del Consiglio federale del 24 gennaio 1921239 concernenti la circolazione degli aeromobili sopra e sulle acque.

Art. 111 VII. Entrata in vigore. Esecuzione

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge; esso è incaricato di eseguirla.

Data dell’entrata in vigore: 15 giugno 1950240 238 [RU 36 183] 239 [RU 37 84] 240 DCF del 5 giu. 1950.

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 1971241 III

Nell’applicazione dell’articolo 44 deve essere tenuto conto degli impianti sistemati prima del 1° gennaio 1971 in vicinanza di aerodromi esistenti, tenuto conto della costituzione di zone di sicurezza o di zone di rumore.

Le procedure giusta l’articolo 44 che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge242, sono avviate secondo il diritto cantonale nell’intento di istituire zone di sicurezza o di rumore vanno portate a termine secondo il diritto cantonale.

Disposizioni finali della modifica del 26 giugno 1998244

Le autorizzazioni di esercizio rilasciate in virtù del diritto previgente rimangono in vigore fino alla scadenza della loro validità. Non possono più essere modificate o rinnovate.

I diritti derivanti da concessioni esistenti rimangono validi, purché siano effettivamente utilizzati al momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Essi vengono ripresi nelle concessioni di rotta. Se tali diritti venissero pregiudicati da accordi internazionali, non può essere preteso alcun indennizzo dalla Confederazione. I diritti in concessione esistenti possono essere revocati o limitati con riserva di indennizzo.

Disposizioni finali della modifica del 18 giugno 1999245

Le procedure di concessione edilizia e di autorizzazione di costruzione pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono continuate come procedure d’approvazione dei piani. Per le espropriazioni va, se del caso, attuata a posteriori la procedura d’opposizione.

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

242 Questa L è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l’art. 34 che è entrato in vigore il 23 nov. 1973 (RU 1973 1750). 243 Abrogati dal n. II della LF del 18 giu. 1993, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).

Disposizioni transitorie della modifica del 1° ottobre 2010246

Le procedure pendenti dinanzi alla Commissione federale sugli infortuni aeronautici (Commissione; ex art. 26 cpv. 1247) al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2010 della presente legge sono portate a termine in applicazione del diritto anteriore. La Commissione resta in funzione fino al termine dell’ultima procedura.

Per una durata di cinque anni al massimo a partire dall’entrata in vigore della presente modifica e per quanto le prescrizioni europee applicabili in virtù di accordi bilaterali non dispongano altrimenti, il Consiglio federale può prevedere che i proventi della tassa di una singola categoria di aerodromi possano essere utilizzati per finanziare i costi di un’altra categoria di aerodromi in deroga all’articolo 49 capoverso4.

Il Consiglio federale stabilisce quali importi possono essere trasferiti e tra quali categorie.