Fonte

784.101.12

Ordinanza del DATEC sui collegamenti di telecomunicazione al di fuori dei centri abitati

del 15 dicembre 1997 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione (OST),2 ordina:

Art. 13 Collegamenti al di fuori dei centri abitati in luoghi serviti da una tecnica di telecomunicazione

In luoghi serviti da una tecnica di telecomunicazione situati al di fuori dei centri abitati, il concessionario del servizio universale stabilisce un collegamento scelto dall’utente secondo l’articolo 16 capoverso 2 OST.

Se l’utente chiede una tecnica di collegamento diversa da quella offerta dal concessionario del servizio universale, deve egli stesso assumere la parte dei costi che supera l’approntamento di un collegamento secondo il capoverso1.

Art. 24 Collegamenti al di fuori dei centri abitati in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione

In luoghi situati al di fuori dei centri abitati e non serviti da una tecnica di telecomunicazione, il concessionario del servizio universale stabilisce un collegamento, secondo l’articolo 16 capoverso 2 OST, optando per la soluzione più vantaggiosa dal punto di vista finanziario e tecnico, d’intesa con il committente. Se l’approntamento del collegamento alla rete provoca costi superiori a 20 000 franchi, il committente può essere obbligato ad assumere la parte dei costi che eccede tale importo.

Art. 2a5 Fatturazione delle prestazioni

Per la fatturazione delle tasse di collegamento e delle comunicazioni per i collegamenti stabiliti conformemente agli articoli1 e 2, il concessionario del servizio RU 1998 483

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 28 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4077).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 gen. 2009, in vigore dal 15 feb. 2009 (RU 2009 477).

Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 19 dic. 2001 (RU 2002 209). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 23 gen. 2009, in vigore dal 15 feb. 2009 (RU 2009 477).

universale applica gli stessi criteri (art. 22 OST) validi per gli utenti del servizio universale nei centri abitati.

Art. 3 Durata minima del contratto

Se l’approntamento di un collegamento alla rete al di fuori dei centri abitati provoca costi superiori a 20 000 franchi, il concessionario del servizio universale può prescrivere una durata minima del contratto. Essa non deve superare la durata della concessione per il servizio universale.

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DFTCE dell’11 dicembre 19957 sui servizi di telecomunicazione è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 19 dic. 2001 (RU 2002 209). Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 30 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4393).

[RU 1996 173 2434]