814.501.1
Ordinanza del DFI concernente la Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività
(CFR)
del 31 ottobre 2001 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 9 capoverso5 dell’ordinanza del 22 giugno 19941 sulla radioprotezione (ordinanza sulla radioprotezione), ordina:
Sezione 1 Statuto e compiti
Art. 1 Statuto
La Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni.
Art. 2 Compiti
La CFR è consultata all’atto dell’emanazione nonché della modifica di prescrizioni in materia di radioprotezione.
Essa può presentare proposte e richieste ai dipartimenti e agli organismi interessati di cui all’articolo 9 capoverso1 dell’ordinanza sulla radioprotezione.
I dipartimenti e gli organismi di cui all’articolo 9 capoverso1 dell’ordinanza sulla radioprotezione possono, all’occorrenza, sottoporre alla CFR anche domande concernenti settori scientificamente affini.
La CFR può procurarsi altre informazioni oltre alla documentazione messa a disposizione dall’amministrazione. Essa ha in particolare accesso ai dati concernenti le misurazioni.
Art. 33 Collaborazione con altre commissioni e con l’OIR
La CFR collabora con la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC), la Commissione per la sicurezza nucleare (CSN) e l’Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OIR). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.
Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Sezione 2 Organizzazione
Art. 4 Composizione
La CFR si compone di specialisti in campo scientifico, medico e industriale.
Art. 5 Nomine
Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della CFR.
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) presenta al Consiglio federale le proposte di nomina.
La CFR può proporre al DFI la nomina di supplenti e di nuovi membri.
Essa nomina tra i suoi membri un vicepresidente.
Art. 6 Sottocommissioni
Per l’elaborazione di elementi di decisione nei settori specifici, la CFR può istituire sottocommissioni composte di membri scelti al suo interno. Per ogni sottocommissione designa un presidente.
Art. 7 Gruppi di esperti e consultazione di esperti
Per l’esame di questioni specifiche, la CFR e le sue sottocommissioni possono ricorrere a esperti esterni.
La CFR può istituire gruppi d’esperti permanenti o a tempo determinato incaricati di svolgere compiti specifici. Essa nomina un membro della CFR come presidente.
La CFR può affidare mandati ai suoi membri o a esperti esterni.
Art. 8 Gruppi di lavoro
Per trattare i problemi urgenti, il presidente può istituire gruppi di lavoro ad hoc. Egli nomina un membro della CFR come presidente.
Art. 9 Segreteria
La segreteria è gestita dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Un segretario scientifico garantisce alla commissione il sostegno nelle questioni di carattere scientifico. Egli è amministrativamente subordinato all’UFSP.
Il segretario scientifico svolge lavori di segretariato e tiene la contabilità della CFR.
della radioattività
Sezione 3 Gestione
Art. 10 Sedute
Il presidente convoca la CFR in funzione delle necessità, ma almeno tre volte l’anno.
Tutti gli organismi della Confederazione di cui all’articolo 9 capoverso1 dell’ordinanza sulla radioprotezione o almeno cinque membri della CFR possono esigerne la convocazione.
La segreteria trasmette l’ordine del giorno e i verbali delle sedute all’UFSP, all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), alla Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e all’INSAI. Alle sedute possono partecipare rappresentanti di questi organismi.4
Art. 11 Decisioni
La commissione può deliberare validamente quando sono presenti almeno i due terzi dei membri.
Solo i membri della commissione hanno diritto di voto.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente prende parte alle votazioni; a parità di voti, il suo voto è decisivo.
A titolo eccezionale, la commissione può decidere per corrispondenza. La decisione è valida quando è approvata da almeno i due terzi dei membri. La decisione è resa nota nel corso della seduta successiva.
Art. 12 Segreto
Le deliberazioni della commissione, delle sottocommissioni, dei gruppi d’esperti e dei gruppi di lavoro non sono pubbliche. Le loro deliberazioni e i loro documenti sono confidenziali, sempre che l’interesse pubblico al mantenimento del segreto sia preponderante.
I membri e gli altri partecipanti alle riunioni sottostanno alle disposizioni valide per il personale della Confederazione in merito al segreto d’ufficio e all’obbligo di testimoniare.
Il DFI è l’autorità competente in virtù dell’articolo 320 numero2 del Codice pena-
L’obbligo del segreto deve essere rispettato anche dai membri che non fanno più parte della commissione.
Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).
Art. 13 Rapporto annuale
La CFR presenta annualmente un rapporto al DFI, al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 14 Indennità
L’indennità per i membri della commissione e gli esperti è calcolata in base all’ordinanza del 12 dicembre 19966 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Il finanziamento dei mandati agli esperti necessita l’approvazione dell’UFSP.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione
I seguenti atti legislativi sono abrogati: 1. Ordinanza del 19 giugno 19967 concernente la Commissione federale della radioprotezione; 2. Regolamento del 9 dicembre 19968 della Commissione federale per la sorveglianza della radioattività.
Art. 16 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
Non pubblicata nella RU.
[RU 1997 426]