814.911.36
Ordinanza relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente
del 15 ottobre 2001 (Stato 27 novembre 2001)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 37 dell’ordinanza del 25 agosto 19991 sull’emissione deliberata nell’ambiente, ordina:
Art. 1
I seguenti emolumenti sono riscossi per: Franchi
l’autorizzazione delle emissioni deliberate 1000–20 000
la sorveglianza delle emissioni deliberate per mezza giornata e per persona 750–1000
l’autorizzazione della messa in commercio 2000–40 000
la presa di posizione sulla messa in commercio 1000–20 000 2 L’emolumento è calcolato in base all’onere sopportato. Se una prestazione richiede un onere straordinario, l’emolumento può essere aumentato al massimo della metà;
se richiede un onere limitato, l’emolumento può essere ridotto.
Per le prestazioni riguardo alle quali non è stata fissata alcuna aliquota, l’emolumento ammonta a 120–180 franchi l’ora. Per i lavori di scrittura, l’emolumento ammonta a 25–40 franchi per pagina.
Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2001.