823.121

Ordinanza
sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti
(OPCA)

del 26 febbraio 2020 (Stato 1° gennaio 2020)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3 e 3 capoverso 3 della legge federale del 27 settembre 20191 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti,

ordina:

Sezione 1 Importo forfettario

Art. 1 Tipo di importo forfettario

Per controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione i Cantoni hanno diritto, a seconda del tipo di controllo svolto, a un importo forfettario per i controlli al computer o a un importo forfettario per i controlli sul posto.

Art. 2 Entità dell’importo forfettario

L’importo forfettario ammonta a:

  1. 30 franchi per i controlli al computer;

  2. 110 franchi per i controlli sul posto.

Art. 3 Rapporto e versamento dell’importo forfettario

Le autorità incaricate dei controlli presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), entro il 31 marzo, un rapporto sulla loro attività di controllo dell’anno precedente.

Il rapporto annuale illustra:

  1. il numero di controlli svolti per verificare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti, suddivisi in funzione del tipo di controllo;

  2. il nome dei collaboratori incaricati dei controlli e gli effettivi di personale necessari, espressi in equivalenti a tempo pieno.

La SECO versa gli importi forfettari se i controlli sono verificabili e se il rapporto dei Cantoni è esaustivo ed è stato presentato per tempo. Emana una decisione al riguardo dopo aver esaminato il rapporto.

I destinatari degli importi forfettari sono i Cantoni.

Sezione 2 Controlli ed esecuzione

Art. 4 Tipo e portata dei controlli

I controlli devono essere svolti in considerazione del principio di proporzionalità.

I Cantoni determinano il tipo e la portata dei controlli basandosi su valutazioni dei rischi.

Art. 5 Collaborazione e scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità

Le autorità incaricate dei controlli collaborano con le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione.

Le autorità incaricate dei controlli, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione possono scambiarsi le informazioni e i documenti sui datori di lavoro e sulle persone in cerca d’impiego necessari per la loro attività di controllo.

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dei controlli hanno accesso, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento di cui all’articolo 35 della legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento.

Art. 6 Competenze di inchiesta delle autorità incaricate dei controlli e collaborazione dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti

Le autorità incaricate dei controlli possono:

  1. accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;

  2. esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria;

  3. consultare e riprodurre tutti i documenti necessari.

Le persone e aziende controllate sono tenute a collaborare nel quadro delle competenze di inchiesta elencate al capoverso 1.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 7 Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

Art. 8 Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2023.

Modifica di un altro atto normativo

(art. 7)

4